Art. 65.
Le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge si applicano dalla prima scadenza del consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge si applicano dalla prima scadenza del consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.