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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/07/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3234/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3234/2024 promossa da:
- (C.F.: ), nata in [...] – USA, il 28.02.1966 e Controparte_1 C.F._1 residente in 3931 SW Arroyo DR Seattle WA (USA);
- (C.F.: ), nato a [...] – USA, Parte_1 C.F._2
l'08.06.2004 e residente in 3931 SW Arroyo DR Seattle WA (USA);
- (C.F.: , nato in [...] – USA, il 30.12.1963 e Parte_2 C.F._3 residente in 144 SW 186TH ST Normandy Park WA (USA), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore (C.F. ), Persona_1 C.F._4 nata a [...] – USA, il 05.05.2007 in Washington (USA) e residente assieme al padre;
- (C.F. ), nato a [...] – USA, il Parte_3 C.F._5
28/02/2004 e residente in 144 SW 186TH ST Normandy Park WA (USA), tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Michele Ambrogio e
Riccardo Gaetani, ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dell'Avv. Riccardo
Gaetani, in via Via Riccardo Zandonai n° 14, Empoli, giuste separate procure autenticate, tradotte ed apostillate, come in atti.
Ricorrenti contro
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria,
1 Via del Plebiscito n° 15, è per legge domiciliato.
Resistente costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana , nata Persona_2 nel Comune di Cardeto, in provincia di Reggio Calabria, il 6 dicembre 1886 dai genitori italiani e (Cfr. Estratto dai registri degli atti di nascita del Comune di Controparte_4 Parte_4
Cardeto - doc. in atti n° 2), la quale, non essendosi naturalizzata cittadina statunitense, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
L'ava dante causa si era unita in matrimonio, celebrato in Italia, a Cardeto, il 6 Persona_2 novembre 1910, con (Cfr. Certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di Persona_3
Cardeto ed Annotazione a margine dell'atto di nascita di doc. in atti n° 2) e, Parte_5 successivamente, la coppia era emigrata negli Stati Uniti. si era naturalizzato cittadino statunitense e, di conseguenza, per l'allora legge Persona_3 vigente, la moglie perdeva la cittadinanza italiana, seguendo quella del marito, Persona_2 senza avere mai espresso la volontà di rinunciarvi né mai richiedendo la naturalizzazione statunitense
(Cfr. Certificato di naturalizzazione USA di “tramite il coniuge” - doc. in atti Persona_2
n°2).
Dalla suddetta unione matrimoniale, il 26 dicembre 1925, era nata, in Oregon -USA,
[...]
(Cfr. Certificato di nascita statunitense - docc. in atti n° 3), la quale, il 24 ottobre Persona_4 del 1953, aveva sposato, a Coos – USA, (Cfr. Certificato di nascita statunitense - Persona_5 doc. in atti n° 3) e, da tale unione, erano nati, sempre in Oregon – USA, due figli (odierni ricorrenti):
, nato il 30 dicembre 1963 (Cfr. Certificato di nascita statunitense - doc. in Parte_2 atti n° 6) e , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita Parte_6 statunitense - doc. in atti n° 4).
In particolare, sulla discendenza di : CP_1 Parte_6 il 1° febbraio 2002, a King County – USA, aveva contrato matrimonio con Parte_6
(Cfr. Certificato di matrimonio statunitense - doc. in atti n° 4) e da questa Persona_6 unione era nato, a Washington - USA, l'8 giugno 2004, , odierno Parte_1 ricorrente (Certificato di nascita statunitense - doc. in atti n° 5).
2 In particolare, sulla discendenza di : Parte_2
l'11 febbraio 2000, a King County – USA, aveva contrato matrimonio con Persona_7
(Cfr. Certificato di matrimonio statunitense - doc. in atti n° 6) e da questa Persona_8 unione erano nati, a Washington – USA, due figli: (odierno ricorrente), Parte_3 nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita statunitense - doc. in atti n° 8) e Persona_1
(nell'interesse della quale agisce il genitore ), nata il [...]
[...] Parte_2
(Cfr. Certificato di nascita statunitense - doc. in atti n° 7)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza femminile da ava italiana, siccome intervenuta in epoca precostituzionale e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano che non avendo potuto ricevere la cittadinanza da in quanto naturalizzatosi cittadino statunitense, questi avrebbero Controparte_5 potuto ottenere “iure sanguinis” la cittadinanza italiana dalla madre, la quale Persona_2 non aveva mai rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana. Tuttavia, secondo i ricorrenti, sarebbe stato ad ogni modo vano seguire l'iter amministrativo di riconoscimento della cittadinanza,
a causa della nota chiusura delle amministrazioni derivata della discriminazione contenuta nella normativa italiana applicabile, che non permette alle donne italiane di trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis, ai figli nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege CP_2 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, il 25 giugno 2025 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_2 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti né dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia negli Stati Uniti d'America, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo negli Stati Uniti, il quale, ad ogni modo, avrebbe perso la cittadinanza italiana, interrompendo, di conseguenza, il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti, in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che l'avo CP_2 italiano, emigrato negli USA prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella
3 statunitense, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Sempre infondata, secondo il , è la domanda dei ricorrenti sulla “possibilità di far retroagire CP_2
a data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, facendo riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione in materia di retroattività della legge costituzionale.
Il , pertanto, chiedeva di “rigettare il ricorso avversario siccome inammissibile e comunque CP_2 infondato”.
Attraverso il deposito di note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 16 giugno 2025, la difesa dei ricorrenti ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
In data 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile statunitense, nei quali la capostipite in luogo di sia Persona_2 stata generalizzata con gli alias Persona_9
si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima Per_10 Persona_11 persona data la corrispondenza dei dati riportati nelle certificazioni allegate.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_6 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati
4 all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_6
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per
5 l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed
6 alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante
e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma
7 incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria"; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”(Cass. SU n. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “Sezione
Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Parte_7 amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è
8 il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis nella quale è intervenuto un passaggio di discendenza per linea materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale.
Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib.
Roma, ord. 18/04/2018; Trib. Roma, ord. 19/02/2018; Trib. Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent. 22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non
è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non
è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Pertanto, la cittadina italiana non avendo rinunciato alla cittadinanza italiana Persona_2 né essendosi naturalizzata cittadina statunitense per propria volontà, se non per imposizione dell'allora legge vigente a seguito della naturalizzazione del marito, ha conservato la propria cittadinanza e l'ha trasmessa alla figlia, nonostante la nascita di quest'ultima in epoca precostituzionale.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via materna” dell'antenata nativa cittadina italiana e, quindi, che la cittadinanza italiana è stata trasmessa dall'ava sino a loro, senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza all'odierno ricorrente proviene, per via generazionale, dall'ava italiana , nata nel Comune di Cardeto, in Persona_2 provincia di Reggio Calabria, il 6 dicembre 1886 (Cfr. Estratto dai registri degli atti di nascita del
Comune di Cardeto - doc. in atti n° 2), la quale, non ha mai espresso la volontà di acquisire la cittadinanza statunitense per naturalizzazione, né ha mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Difatti, nel certificato di naturalizzazione rilasciato in data 26.09.2022, dal Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti d'America si legge, in merito alle ricerche condotte sull'ava che
9 “la persona fisica in oggetto è considerata naturalizzata tramite il suo coniuge” (Cfr. doc. in atti n°
2).
In quanto italiana, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai propri figli e Persona_2 ai relativi discendenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti (C.F.: Controparte_1
), nata in [...] – USA, il 28.02.1966, C.F._1 Parte_1
(C.F.: ), nato a [...] – USA, l'08.06.2004, C.F._2 Parte_2
(C.F.: , nato in [...] – USA, il 30.12.1963, in proprio e nella qualità di C.F._3 esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore (C.F. Persona_1
), nata a [...] – USA, il 05.05.2007 in Washington (USA), C.F._4 [...]
(C.F. ), nato a [...] – USA, il 28/02/2004, il Parte_3 C.F._5 diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- Ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_2 CP_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 26 luglio 2025.
Il Giudice unico
Flavio Tovani
10
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3234/2024 promossa da:
- (C.F.: ), nata in [...] – USA, il 28.02.1966 e Controparte_1 C.F._1 residente in 3931 SW Arroyo DR Seattle WA (USA);
- (C.F.: ), nato a [...] – USA, Parte_1 C.F._2
l'08.06.2004 e residente in 3931 SW Arroyo DR Seattle WA (USA);
- (C.F.: , nato in [...] – USA, il 30.12.1963 e Parte_2 C.F._3 residente in 144 SW 186TH ST Normandy Park WA (USA), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore (C.F. ), Persona_1 C.F._4 nata a [...] – USA, il 05.05.2007 in Washington (USA) e residente assieme al padre;
- (C.F. ), nato a [...] – USA, il Parte_3 C.F._5
28/02/2004 e residente in 144 SW 186TH ST Normandy Park WA (USA), tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Michele Ambrogio e
Riccardo Gaetani, ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dell'Avv. Riccardo
Gaetani, in via Via Riccardo Zandonai n° 14, Empoli, giuste separate procure autenticate, tradotte ed apostillate, come in atti.
Ricorrenti contro
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria,
1 Via del Plebiscito n° 15, è per legge domiciliato.
Resistente costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana , nata Persona_2 nel Comune di Cardeto, in provincia di Reggio Calabria, il 6 dicembre 1886 dai genitori italiani e (Cfr. Estratto dai registri degli atti di nascita del Comune di Controparte_4 Parte_4
Cardeto - doc. in atti n° 2), la quale, non essendosi naturalizzata cittadina statunitense, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
L'ava dante causa si era unita in matrimonio, celebrato in Italia, a Cardeto, il 6 Persona_2 novembre 1910, con (Cfr. Certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di Persona_3
Cardeto ed Annotazione a margine dell'atto di nascita di doc. in atti n° 2) e, Parte_5 successivamente, la coppia era emigrata negli Stati Uniti. si era naturalizzato cittadino statunitense e, di conseguenza, per l'allora legge Persona_3 vigente, la moglie perdeva la cittadinanza italiana, seguendo quella del marito, Persona_2 senza avere mai espresso la volontà di rinunciarvi né mai richiedendo la naturalizzazione statunitense
(Cfr. Certificato di naturalizzazione USA di “tramite il coniuge” - doc. in atti Persona_2
n°2).
Dalla suddetta unione matrimoniale, il 26 dicembre 1925, era nata, in Oregon -USA,
[...]
(Cfr. Certificato di nascita statunitense - docc. in atti n° 3), la quale, il 24 ottobre Persona_4 del 1953, aveva sposato, a Coos – USA, (Cfr. Certificato di nascita statunitense - Persona_5 doc. in atti n° 3) e, da tale unione, erano nati, sempre in Oregon – USA, due figli (odierni ricorrenti):
, nato il 30 dicembre 1963 (Cfr. Certificato di nascita statunitense - doc. in Parte_2 atti n° 6) e , nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita Parte_6 statunitense - doc. in atti n° 4).
In particolare, sulla discendenza di : CP_1 Parte_6 il 1° febbraio 2002, a King County – USA, aveva contrato matrimonio con Parte_6
(Cfr. Certificato di matrimonio statunitense - doc. in atti n° 4) e da questa Persona_6 unione era nato, a Washington - USA, l'8 giugno 2004, , odierno Parte_1 ricorrente (Certificato di nascita statunitense - doc. in atti n° 5).
2 In particolare, sulla discendenza di : Parte_2
l'11 febbraio 2000, a King County – USA, aveva contrato matrimonio con Persona_7
(Cfr. Certificato di matrimonio statunitense - doc. in atti n° 6) e da questa Persona_8 unione erano nati, a Washington – USA, due figli: (odierno ricorrente), Parte_3 nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita statunitense - doc. in atti n° 8) e Persona_1
(nell'interesse della quale agisce il genitore ), nata il [...]
[...] Parte_2
(Cfr. Certificato di nascita statunitense - doc. in atti n° 7)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza femminile da ava italiana, siccome intervenuta in epoca precostituzionale e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano che non avendo potuto ricevere la cittadinanza da in quanto naturalizzatosi cittadino statunitense, questi avrebbero Controparte_5 potuto ottenere “iure sanguinis” la cittadinanza italiana dalla madre, la quale Persona_2 non aveva mai rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana. Tuttavia, secondo i ricorrenti, sarebbe stato ad ogni modo vano seguire l'iter amministrativo di riconoscimento della cittadinanza,
a causa della nota chiusura delle amministrazioni derivata della discriminazione contenuta nella normativa italiana applicabile, che non permette alle donne italiane di trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis, ai figli nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege CP_2 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, il 25 giugno 2025 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_2 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti né dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia negli Stati Uniti d'America, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo negli Stati Uniti, il quale, ad ogni modo, avrebbe perso la cittadinanza italiana, interrompendo, di conseguenza, il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti, in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che l'avo CP_2 italiano, emigrato negli USA prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella
3 statunitense, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Sempre infondata, secondo il , è la domanda dei ricorrenti sulla “possibilità di far retroagire CP_2
a data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, facendo riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione in materia di retroattività della legge costituzionale.
Il , pertanto, chiedeva di “rigettare il ricorso avversario siccome inammissibile e comunque CP_2 infondato”.
Attraverso il deposito di note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 16 giugno 2025, la difesa dei ricorrenti ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
In data 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
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Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile statunitense, nei quali la capostipite in luogo di sia Persona_2 stata generalizzata con gli alias Persona_9
si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima Per_10 Persona_11 persona data la corrispondenza dei dati riportati nelle certificazioni allegate.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_6 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati
4 all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_6
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per
5 l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed
6 alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante
e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma
7 incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria"; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”(Cass. SU n. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “Sezione
Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Parte_7 amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è
8 il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis nella quale è intervenuto un passaggio di discendenza per linea materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale.
Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib.
Roma, ord. 18/04/2018; Trib. Roma, ord. 19/02/2018; Trib. Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent. 22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non
è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non
è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Pertanto, la cittadina italiana non avendo rinunciato alla cittadinanza italiana Persona_2 né essendosi naturalizzata cittadina statunitense per propria volontà, se non per imposizione dell'allora legge vigente a seguito della naturalizzazione del marito, ha conservato la propria cittadinanza e l'ha trasmessa alla figlia, nonostante la nascita di quest'ultima in epoca precostituzionale.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via materna” dell'antenata nativa cittadina italiana e, quindi, che la cittadinanza italiana è stata trasmessa dall'ava sino a loro, senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza all'odierno ricorrente proviene, per via generazionale, dall'ava italiana , nata nel Comune di Cardeto, in Persona_2 provincia di Reggio Calabria, il 6 dicembre 1886 (Cfr. Estratto dai registri degli atti di nascita del
Comune di Cardeto - doc. in atti n° 2), la quale, non ha mai espresso la volontà di acquisire la cittadinanza statunitense per naturalizzazione, né ha mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Difatti, nel certificato di naturalizzazione rilasciato in data 26.09.2022, dal Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti d'America si legge, in merito alle ricerche condotte sull'ava che
9 “la persona fisica in oggetto è considerata naturalizzata tramite il suo coniuge” (Cfr. doc. in atti n°
2).
In quanto italiana, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai propri figli e Persona_2 ai relativi discendenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti (C.F.: Controparte_1
), nata in [...] – USA, il 28.02.1966, C.F._1 Parte_1
(C.F.: ), nato a [...] – USA, l'08.06.2004, C.F._2 Parte_2
(C.F.: , nato in [...] – USA, il 30.12.1963, in proprio e nella qualità di C.F._3 esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore (C.F. Persona_1
), nata a [...] – USA, il 05.05.2007 in Washington (USA), C.F._4 [...]
(C.F. ), nato a [...] – USA, il 28/02/2004, il Parte_3 C.F._5 diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- Ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_2 CP_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 26 luglio 2025.
Il Giudice unico
Flavio Tovani
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