Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ.-I CIVILE VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 21 maggio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, alle ore 10,34 chiamato il procedimento n. R.G. 4847/2024, è comparso l' Avv. Terzi Lombardo Enrico per parte ricorrente nonché l'Avv. Giovanni Scavello per delega dell'Avv. Vagliasindi per i resistenti che discutono oralmente la causa insistendo in atti, ai quali si riportano, precisando le conclusioni e chiedono la decisione IL G.I.
dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 21.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al R.G. n. 4847/2024
TRA
, nata il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall' Enrico Terzi Lombardo ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina, Viale Boccetta n. 15, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi domiciliato Via Antonino Longo Controparte_1
n. 2 c.f. , e , nato a [...] il [...], C.F._2 Controparte_2 domiciliato in Aci Catena (CT), Via G. Bufalino n. 3, c.f. , C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Vagliasindi, giusta deleghe in atti;
-
-RESISTENTI – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., proponeva opposizione Parte_1 avverso i decreti di liquidazione CTU del 30/10/2024 emessi dal G.I. nel procedimento n. 4839/2019 R.G., Tribunale di Messina, pendente tra e Parte_1 CP_3
.
[...]
b) se il sanitario abbia osservato le Linee Guida e/o si sia uniformato alle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali e/o ai protocolli, ove esistenti;
c) se l'attività sanitaria prestata fosse routinaria ovvero se presentasse caratteri di particolare difficoltà tecnica, specificandone le ragioni;
d) quali conseguenze le condotte poste in essere dal convenuto, in ipotesi in contrasto con il dovere professionale, abbiano avuto sulle condizioni di salute della e quali Parte_1 avrebbero potuto/dovuto essere a seguito di intervento di osteo sintesi a distanza di poco tempo dall'infortunio del 2/3/2017; e) il grado di invalidità permanente residuato ad oggi e di stimare l'eventuale grado di invalidità permanente che sarebbe occorso alla se fosse stata operata con intervento di osteo sintesi a distanza di Parte_1 poco tempo dall'infortunio del 2/3/2017; f) Valutare e quantificare l'eventuale invalidità temporanea connessa all'esecuzione dell'intervento contestato da parte attrice;
g) Valutare in percentuale di danno biologico e quantificare gli eventuali esiti di carattere permanente patiti dalla perizianda a causa dell'intervento contestato, confrontandolo con l'eventuale danno biologico e gli esiti di carattere permanente che avrebbe subito se fosse stata operata con intervento di osteo sintesi a distanza di poco tempo dall'infortunio del 2/3/2017”; che, il giudice aveva assegnato un fondo spese di
€ 300,00 ciascuno;
che, concesso un termine di 60 gg. per il deposito della bozza dell'elaborato tecnico, era stato depositato telematicamente in data 04.10.2024. La esponeva, poi, che la visita era avvenuta in data 13.05.2024 e che, il Parte_1 consulente depositava, contestualmente alla relazione finale, istanza di liquidazione dei compensi propri e dello specialista ortopedico utilizzando il criterio delle vacazioni;
che il Giudice, in data 30.10.2024, aveva emesso due distinti decreti oggetto della presente opposizione, con cui era stata liquidata in favore dei consulenti la somma di € 1.720,28 ciascuno, al lordo di quanto ricevuto in sede di acconto, oltre I.V.A. e cassa previdenza, se dovute. La ricorrente ha chiesto, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, l'opposizione si fonda, poi, sul motivo meglio precisato nel ricorso introduttivo e, in particolate, sull'erroneo riconoscimento da parte del Giudice del compenso utilizzando il sistema delle vacazioni anziché la modalità di liquidazione in misura fissa o, eventualmente in percentuale. Ad avviso della ricorrente, nello specifico il Giudice, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21 della tabella allegata al D.M. 182/2002, avrebbe dovuto liquidare una minor somma compresa tra € 48,03 ed € 290,77, aggiungendo le eventuali maggiorazioni. La lamentava, inoltre che, nonostante nel decreto di liquidazione il Parte_1 giudice avesse indicato di aver valutato la tipologia dell'incarico espletato e il valore e la complessità del giudizio, non sarebbero stati adeguatamente valutati né la qualità dell'incarico dallo stesso espletato né il valore della controversia, anche in considerazione del fatto che l'odierna ricorrente è stata sottoposta ad un'unica visita. Precisava, infine, di aver versato a titolo di acconto le somme di € 300,00 a CP_1
e di € 366,00 a .
[...] Controparte_2
Si costituivano, regolarmente, e , i quali chiedevano il rigetto del CP_2 CP_1 ricorso e la condanna alle spese. La causa non richiedeva istruzione, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva assunta in riserva e decisa con la presente ordinanza. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, al fine di valutare la fondatezza dell'opposizione proposta da
, occorre richiamare brevemente il quadro normativo di Parte_1 riferimento in tema di liquidazione di compensi ai consulenti tecnici. Ebbene, il D.M. n. 182/2002 denominato “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale” prevede dettagliatamente le modalità di calcolo dei compensi professionali e gli scaglioni di riferimento. In particolare, l'art. 21 della tabella allegata al D.M. n. 182/2002 del 30.05.2002 dispone che per la redazione di una consulenza medico legale “avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77”. Tuttavia, l'oggetto della consulenza tecnica di cui si discute non appare riconducibile entro tale formula. Invero, la previsione della Tabella si riferisce agli accertamenti medici aventi ad oggetto lo stato di salute della persona, mentre nel caso di specie l'accertamento risulta disposto al fine di accertare il diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad un asserito erroneo intervento alla spalla. Trattasi, all'evidenza, di indagine che ha una propria specificità, ciò è rappresentato dal fatto che oggetto dell'accertamento è l'attività medica e di cura erogata alla paziente e la sua rispondenza ai principi tecnico-scientifici e di diligenza che sovrintendono l'esercizio della relativa professione, la verifica della correttezza, dal punto di vista della scienza medica, nelle sue varie fasi, delle cure ortopediche cui la paziente è stata sottoposta. Pertanto, l'indagine affidata al consulente tecnico, non si è propriamente rivolta ad accertare lo stato attuale di salute della persona, ma ha avuto un oggetto diverso, più esteso ed ampio rispetto al semplice accertamento medico e diagnostico, tale da non potersi ricomprendere nella previsione dell'art. 21 D.M. 30.5.2002 nemmeno in forza dell'analogia. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità degli artt. 20 e 21 del D.M. 30.5.2002 e mancando una previsione specifica in Tabella per gli accertamenti tecnici aventi ad oggetto la responsabilità medica, deve ritenersi che debba applicarsi, ai fini della determinazione e liquidazione del compenso spettante al consulente, il criterio a tempo fondato sulle vacazioni ai sensi dell'art. 1, testo unico spese di giustizia. Occorre precisare con riferimento al criterio delle vacazioni per la liquidazione del compenso al consulente tecnico che la Corte di Cassazione ha rigettato l'esclusività del criterio tabellare nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti, con applicazione invece del criterio delle vacazioni, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione del criterio della percentuale (Cass. sent. n. 7687/1999). Ne consegue che, ove la consulenza abbia ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificità, per cui in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacazioni (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sent. n. 24992/2011). Pertanto, nel caso in esame alla luce della richiamata giurisprudenza, il compenso spettante al CTU è stato giustamente determinato secondo il criterio delle vacazioni. Invero, non risulta neppure applicabile il diverso criterio, addotto da parte ricorrente, a percentuale, ovvero avendo riguardo “per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia”. Ciò, poiché, il D.M. 30.05.2002 ne dispone l'applicazione per le consulenze in materia di infortunistica stradale, risultando inapplicabile in via analogica al caso di specie per le medesime ragioni dell'inapplicabilità delle tariffe previste per la consulenza medico- legale. Con riguardo, poi, alla sua quantificazione, altresì, contestata dalla ricorrente in quanto considerata eccessiva, trattasi di responsabilità medica connessa all'attività prestata da un ortopedico, rispetto alla quale risulta comprovato dalla lettura della c.t.u., oltre che del tutto verosimile, che i resistenti e abbiano svolto le molteplici CP_2 CP_1 attività di cui alla pag. 7 della loro comparsa di costituzione. Va pure osservato che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, ai fini della liquidazione del compenso al CTU, gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale conferito e non a quello presumibile ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d'ufficio (Cass. Ordinanza n. 7636 del 18/03/2019, Rv. 653377 - 02). Al giudice, pertanto, in sede di liquidazione, è demandato di stabilire in concreto, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell'entità della materia controversa. Deve, infatti, ribadirsi che le vacazioni non vanno calcolate in relazione all'intero periodo concesso per l'espletamento dell'incarico, dalla data di inizio delle operazioni peritali fino al giorno del deposito della relazione, non potendosi ritenere che l'impegno del consulente si sia protratto, senza soluzione di continuità, per tutti i giorni di tale periodo, festivi inclusi. Per prestazioni di questa tipologia appare così congrua la liquidazione del G.I. di 150 vacazioni (tenuto conto dei termini concessi), ma tuttavia non pare trovare giustificazione il raddoppio del compenso, quantificato complessivamente in € 3.440,56. Ne discende che, la liquidazione operata con il decreto opposto appare congrua e proporzionata all'attività svolta con riferimento alla quantificazione e al criterio utilizzato, nelle modalità specificate nell'istanza di liquidazione, ma non con riferimento alla particolare difficoltà del caso. Invero, l'attività svolta non merita il raddoppio del compenso a mente dell'art. 52 d.p.r. n. 115/02 come invece ritenuto dal giudice con il decreto opposto, peraltro, in assenza di motivazione specifica, richiamando esclusivamente le ragioni addotte dal consulente. Detta norma, infatti, consente il raddoppio dell'importo previsto dalle tabelle per prestazioni di carattere eccezionale cioè quelle che, pur non presentando caratteri di unicità o di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato il consulente in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà (Cass. 29876/19). Rilevato, dunque, che l'opposizione merita in parte accoglimento sotto il profilo del raddoppio delle somme liquidate a titolo di onorario ex art 52 d.p.r. cit. e ciò in quanto il giudice non ha in alcun modo dato conto delle ragioni idonee a giustificare il raddoppio degli onorari, la cui concessione, è bene precisare, è valutazione discrezionale del giudice, ma richiede una adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto idonei all'applicazione della norma citata. Invero, in questo caso la motivazione è del tutto carente, dovendosi per altro rilevare che la natura e complessità dell'incarico hanno già trovato adeguato compenso in base al numero delle vacazioni richieste e liquidate dal giudice. Per il resto l'opposizione appare infondata e ciò in quanto l'aumento del compenso per la presenza dell'ausiliario è risultato conforme a quanto dallo stesso richiesto per l'incarico svolto. Pertanto, la somma dovuta ai consulenti a titolo di onorario va rideterminata in misura pari a 150 vacazioni richieste, ritenute congrue, con aumento del 40% per il consulente ausiliario e, quantificata in complessivi € 1.720,64, al lordo di quanto già percepito, da dividere in parti uguali ad entrambi i consulenti, così come richiesto nell'istanza di liquidazione (doc. 5). Considerata l'entità del compenso al netto dell'acconto, la circostanza che l'acconto è stato posto provvisoriamente a carico dell'odierna ricorrente, si ritiene di porre, altresì, provvisoriamente, a suo carico la liquidazione complessiva. Assorbita ogni altra questione. Le spese del presente giudizio, tenuto conto dell'esito dello stesso, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione di cui sopra così provvede:
- annulla i decreti di liquidazione opposti e liquida complessivamente, in favore di e , la somma di € 1.720,64 Controparte_1 Controparte_2 per compensi, oltre IVA e CAP, al lordo di quanto già percepito;
- compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Clarissa Nania, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, 21 maggio 2025 IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna