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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 874/20123 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato l'8.5.2023, vertente
TRA
C.F. , con sede in Palmanova (UD), Via Mazzini 10, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, dott. , Parte_2 rappresentata e difesa dALavv. Roberto Paviotti, con domicilio eletto presso l'avv.
Alvise Bragadin, in Venezia, Dorsoduro 3540, appellante/convenuta in primo grado
E
C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Pieve d'Alpago (BL), Via dell'Industria n. 11, località Paludi, in persona del curatore, dott.ssa autorizzata alla costituzione in giudizio con CP_2 provvedimento del Giudice Delegato del Fallimento in data 7.6.2023, rappresentato e difeso dALavv. Caterina Pinto, con domicilio eletto presso il difensore, in Belluno,
Via C.B. Cavour n. 65, appellato/attore in primo grado avente ad oggetto: appello, previa inibitoria, della sentenza del Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, n. 127/2023, pubblicata il 18 aprile 2023 e notificata il
20 aprile 2023, con la quale è stata accolta la domanda revocatoria proposta ex art. 67, comma 2, L.F., dalla curatela fallimentare della società dal Controparte_1
1919 S.r.l. e sono stati dichiarati inefficaci e revocati i pagamenti del complessivo
1 importo di € 44.363,65 eseguiti dalla fallita in favore di e accolta l'ulteriore Pt_1 domanda proposta dalla medesima Curatela a norma dell'art. 168 L.F. ed è stato dichiarato inefficace il pagamento effettuato dalla in favore della stessa CP_1 per € 8.312,24, con conseguente condanna di a pagare alla Curatela Pt_1 Pt_1 fallimentare la complessiva somma capitale di € 52.675,89, oltre interessi e spese;
causa rimessa in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ : Parte_1
“Voglia l'eccellentissima Corte d'Appello, in riforma della sentenza resa dal Tribunale ordinario di Belluno in composizione monocratica nella persona del dottore Umberto
Giacomelli n. 127/2023, con la quale è stata accolta la domanda revocatoria ex art. 67, comma 2 L.F. proposta dalla Curatela fallimentare della società CP_1 dal 1919 S.r.l.' e sono stati dichiarati inefficaci e revocati i pagamenti del
[...] complessivo importo di € 44.363,65 eseguiti da tale società in pro della ed Pt_1 inoltre è stata accolta l'ulteriore domanda proposta dalla medesima Curatela a norma dell'art. 168 L.F. ed è stato dichiarato inefficace il pagamento effettuato dalla in favore della stessa per € 8.312,24, con conseguente condanna della CP_1 Pt_1
a pagare alla Curatela fallimentare la complessiva somma capitale di € Pt_1
52.675,89, oltre interessi e spese: statuire l'applicabilità nella fattispecie dell'esenzione dALazione revocatoria di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 67
L.F. e, pertanto, respingere la domanda revocatoria proposta dalla
[...]
nei confronti della , statuendo che la Curatela deve Parte_3 Pt_1 restituirle il versato importo di € 74.520,17 (comprensivo delle spese legali pagate alla Curatela). Per l'ipotesi denegata di non accoglimento di detta domanda, in linea di strettissimo subordine, dichiarare non revocabile, in applicazione dell'esenzione di cui sopra, quanto meno il primo pagamento dell'importo di euro 9.884,93 - costituente la metà del prezzo delle 240.000 preforme richieste dalla con CP_1
l'ordine n. 221 del 6 febbraio 2015, ad essa consegnate dalla il 17 marzo 2015, Pt_1 fatti oggetto della fattura n. 311 del 17 marzo 2015 - effettuato dalla solo CP_1 il 14 maggio 2015, il quale, pertanto, non può sostenersi non essere avvenuto 'nei termini d'uso' per essere state modificate, come non vero, le precedenti modalità di Pa pagamento, definite normali, con “bonifico bancario 30 gg. ”, statuendo che la deve restituire alla detto importo, maggiorato degli interessi legali dal Pt_3 Pt_1 suo versamento;
condannare la a rifondere alla le spese di entrambi i Pt_3 Pt_1 gradi di giudizio”;
➢ conclusioni di parte appellata [ dal 1919 S.r.l.]: Controparte_1
2 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa: nel merito: in via principale: - respingere le domande proposte dALappellante in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, con ogni conseguente statuizione di legge;
- confermare la sentenza del Tribunale di Belluno n. 127/2023 pubblicata il 18.04.2023; - con vittoria delle spese, competenze e accessori di entrambi i gradi di giudizio”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato in data 30.3.2020, il
[...]
(in persona del curatore, dott.ssa autorizzata Controparte_1 CP_3 ALesercizio dell'azione con decreto del G.D. in data 19.3.2020) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Belluno la società deducendo che: Parte_1
i) la società 1919 S.r.l., in data 16.10.2015 aveva Controparte_1 depositato ricorso con riserva ai fini dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., venendo la domanda iscritta nel
Registro delle Imprese in data 20.10.2015;
ii) il piano e la proposta erano stati depositati in data 2.4.2016, ma con decreto del 17.2.2017 il Tribunale aveva rigettato la richiesta di omologa del concordato e il successivo 6.4.2017, su istanza della stessa dal 1919 S.r.l., ne Controparte_1 aveva dichiarato il fallimento;
iii) nel semestre anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo la società aveva eseguito in favore della convenuta Controparte_1
i seguenti pagamenti: 1) euro 9.884,93 in data 14.5.2015; 2) euro Parte_1
7.907,94 in data 20.5.2015; 3) euro 7.907,94 in data 29.7.2015; 4) euro 11.861,91 in data 29.7.2015; 5) euro 6.800,93 in data 15.9.2015, per complessivi euro
44.363,65; iv) ALepoca dell'esecuzione dei pagamenti la società convenuta era certamente a conoscenza dello stato di insolvenza della la quale già in data Controparte_1
9.8.2013 aveva depositato l'accordo stipulato con i principali creditori ex art. 182 bis
L.F., omologato in data 25.11.2013. In particolare, precisava che la società CP_1 era insolvente fin dal 2011, avendo da quell'anno omesso il pagamento di
[...] imposte (iva) e contributi, accumulando debiti per oltre 5 milioni di euro nel periodo
2013/2014, e per oltre un milione e mezzo di euro nell'anno 2015, mentre i bilanci depositati avevano registrato le seguenti perdite di esercizio: nel 2013, perdita di euro 1.812.012,00; nel 2014, perdita di euro 1.931.867,00. Inoltre, la società non
3 era riuscita a realizzare gli obiettivi iniziali del piano, dato che nel 2013 aveva conseguito ricavi per euro 22.143.446,00 (a fronte di quelli previsti di euro
26.176.682,00, con una sostanziale riduzione di quattro milioni di euro), riportando una perdita di euro 1.812.012,00, superiore (per oltre un milione di euro) a quella prevista nel piano. Anche i risultati dell'esercizio 2014 si erano discostati in misura rilevante dagli obiettivi del piano e l'esercizio si era chiuso con ricavi per euro
16.263.920 (risultato di oltre 10 milioni di euro inferiore agli obiettivi del piano) e una perdita di euro 1.931.867 (mentre il piano aveva posto come obiettivo per il
2014 un risultato utile). La società convenuta, non solo era a conoscenza, ALepoca dei pagamenti, dello stato di insolvenza in cui versava la ma ne Controparte_1 era a conoscenza anche quando aveva stipulato con la debitrice il piano di rientro, a dimostrazione del fatto che la società non era in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, tanto che non era riuscita a rispettare tale Piano;
v) doveva ritenersi altresì inefficace, ai sensi dell'art. 44 o dell'art. 168 L.F., anche il pagamento di euro 8.312,24 eseguito dalla in favore di Controparte_1 Parte_1 nel periodo intercorrente tra la data del decreto con cui il Tribunale di Belluno
[...] aveva rigettato la domanda di omologa (14.2.2017) e quella di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento (6.4.2017),
e chiedendo, quindi, sulla base di dette premesse, che fossero revocati e dichiarati inefficaci, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., i pagamenti eseguiti dalla società ricevuti dalla società convenuta nel periodo intercorrente tra il Controparte_1
21.4.2015 e il 20.10.2015, per complessivi euro 44.363,65, nonché, ai sensi degli artt. 44 e/o 168 L.F., inefficace o inopponibile al dal Controparte_1
1919 S.r.l. il pagamento ricevuto da nel periodo intercorrente tra il Parte_1
14.2.2017 e il 6.4.2017 per il complessivo importo di euro 8.312,24; in via subordinata chiedeva che fosse dichiarato inefficace nei confronti del , e CP_1 conseguentemente revocato, ai sensi dell'art. 67, co. 2, L.F., il pagamento ricevuto dalla società convenuta nel periodo intercorrente tra il 14.2.2017 e il 6.4.2017 per il complessivo importo di euro 8.312,24, con conseguente condanna di alla Pt_1 restituzione e al pagamento in favore del dell'importo complessivo di euro CP_1
52.675,89, pari alla sommatoria dei pagamenti indicati, o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con gli interessi di legge a far data dalla domanda giudiziale al saldo.
2. si costituiva in causa contestando le pretese attoree e Parte_1 chiedendone il rigetto, nello specifico sostenendo che i pagamenti richiesti di revoca erano stati effettuati nell'esercizio dell'impresa nei termini d'uso concordati tra le
4 parti e in essere in quel momento, sicché, ai sensi e per gli effetti di cui ALart. 67, co. 3, L.F., non potevano essere revocati.
3. La causa è stata istruita con l'assunzione della prova testimoniale offerta dalla
Procedura attrice e quindi decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice, definitivamente provvedendo, ha così statuito: “1) in accoglimento della domanda proposta dALattore a norma dell'art. 67, 2° comma, l. fall., dichiara inefficaci e revoca i pagamenti dell'importo di euro 44.363,65 eseguiti dalla società dal 1919 s.r.l. in favore della convenuta e in Controparte_1 Parte_1 accoglimento della domanda proposta a norma dell'art. 168 l. fall., dichiara inefficace il pagamento eseguito dalla società dal 1919 s.r.l. in favore della Controparte_1 convenuta per euro 8.312,24, e per l'effetto condanna la convenuta a pagare ALattore la complessiva somma capitale di euro 52.675,89, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta a rifondere ALattore le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 14.216,00, di cui euro 13.430,00 per compensi ed euro 786,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”, nello specifico ritenendo:
i) ricorrente il requisito temporale di cui ALart. 67, co. 2, L.F., secondo cui: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”;
[cfr. sentenza, pag. 8-10: “(omissis) La fondatezza dell'azione revocatoria proposta dal fallimento deve essere valutata con riferimento ai presupposti indicati dALart. 67,
2° comma, l. fall., che prevede la revocabilità – “se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore” – dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili compiuti dal fallito “entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Quanto al requisito temporale, va innanzitutto ricordato che, a norma dell'art. 69 bis,
2° comma, l. fall., “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”. Nel caso in esame, la ha depositato Controparte_1 in data 16.10.2015 il ricorso con riserva ai fini dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall., e la domanda è stata iscritta in data 20.10.2015 nel Registro delle Imprese (v. doc. 3). Sul punto, la
Suprema Corte – con riferimento alla disciplina anteriore alla modifica dell'art. 69 bis,
2° comma, l. fall., introdotta dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito il
5 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 – ha precisato che "agli effetti della cosiddetta consecuzione, ossia della considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui è succeduta quella di fallimento – che comporta, con riguardo alla revocatoria fallimentare, la retrodatazione al momento dell'ammissione del debitore alla prima di esse del termine iniziale del periodo sospetto – ciò che rileva non è la legittimità di tale ammissione, ma il fatto che un'ammissione vi sia stata e una procedura di concordato sia iniziata, perché ciò impone di considerare la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza del medesimo stato d'insolvenza, già
a fondamento dell'ammissione al concordato preventivo;
invero, il giudice investito della revocatoria, come non può sindacare la legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento, così non può rivalutare i presupposti di ammissione al precedente concordato" (v. Cass. 28.5.2012 n. 8439). Sussiste pertanto il requisito temporale riguardo ai pagamenti oggetto della domanda – effettuati tra il 21.4.2015 e il
20.10.2015, e quindi nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese (20.10.2015), rigettata con decreto in data
17.2.2017, cui ha fatto seguito la dichiarazione di fallimento (6.4.2017) – in applicazione del principio stabilito dALart. 69 bis, 2° comma, l. fall., in forza del quale, nell'ipotesi di successione del fallimento ad altra procedura concorsuale, il periodo sospetto ai fini della proposizione dell'azione revocatoria fallimentare va calcolato a ritroso con riferimento alla prima procedura (v. Cass. 13.4.2016 n. 7324,
Cass. 6045, Cass. 24.3.2016 n. 5924, Cass. ord. 29.3.2019 n. 8970)”];
ii) provato lo stato di insolvenza in cui si trovava la dal 1919 Controparte_1
S.r.l. alla data dei pagamenti richiesti di revocatoria;
[cfr. sentenza, pag. 10-11: “(omissis) - Lo stato di insolvenza in cui versava la società alla data di esecuzione dei pagamenti oggetto di causa costituisce Controparte_1 un dato documentale: dal bilancio al 31.12.2014 emerge con evidenza come la società non fosse più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, versando in uno stato di crisi irreversibile. L'insolvenza si evince anche dalla situazione patrimoniale redatta dALamministratore ed allegata al piano concordatario, dove le passività alla data del deposito della domanda prenotativa di concordato (16.10.2015) sono indicate in euro 31.186.177, mentre le attività stimate ammontano a circa euro 16.674.379, con un deficit di euro 14.511.798; l'attivo effettivamente realizzabile, come accertato dal Curatore nella Relazione ex art. 33 l. fall., risultava inferiore, con un deficit effettivo di oltre euro 20.000.000. La società
sin dal mese di luglio 2011, ometteva di provvedere al Controparte_1 pagamento di imposte (IVA) e contributi, accumulando debiti, nel periodo 2013-
6 2014, per oltre 5 milioni di euro, nonché, quanto al successivo anno 2015, un'ulteriore esposizione debitoria per più di un milione e mezzo di euro (come documentato dALesposizione del debito alla voce D-12 del bilancio 2013 e 2014, e dALestratto di ruolo allegato ALinsinuazione al passivo di Controparte_4
del 29.05.2017, ove sono individuati debiti maturati nel periodo
[...]
2011/2014 per euro 5.480.165,58 e debiti relativi ALanno 2015 per euro
1.777.826,55: v. doc. 15), mentre i debiti bancari, attestati in sede di verifica dello stato passivo (v. doc. 13), ammontano ad euro 10.406.455,64”];
iii) pacificamente ricorrente il requisito dell'“eventus damni”;
[cfr. sentenza, pag. 11: “(omissis) Con riferimento ALeventus damni, va rilevato che
“ai sensi dell'art. 67, 2° comma, l. fall., la revoca dell'atto oneroso compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento non è subordinata alla ricorrenza di un danno concreto per la massa, poiché il danno è in re ipsa e presunto in via assoluta, consistendo nella pura e semplice lesione della par condicio creditorum, ricollegabile ALuscita in sé del bene dalla massa, conseguente ALatto di disposizione” (v. Cass.
8.3.2010 n. 5505; cfr. Cass. 26.7.2012 n. 13293, Cass. 11.8.2016 n. 17044).
Nell'azione revocatoria fallimentare, infatti, “la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione, perché il pregiudizio alla massa – che può consistere anche nella mera lesione della par condicio creditorum, o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti – è presunto in ragione del solo fatto dell'insolvenza” (v. Cass. 24.2.2006 n. 4206; cfr. Cass. ord. 15.5.2019 n. 13002)”]; iv) acquisita la prova dell'effettiva conoscenza da parte della società convenuta dello stato di insolvenza in cui versava la al momento Controparte_1 dell'esecuzione dei pagamenti di riferimento;
[cfr. sentenza, pag. 12-18: “(omissis) Infatti, quanto ALelemento della scientia decoctionis, è noto che “in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva, e non meramente potenziale, potendosi tuttavia la relativa dimostrazione basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore” (v. Cass.
24.10.2012 n. 18196, Cass. 12.11.2013 n. 25379, Cass. 19.2.2015 n. 3336, Cass. ord. 14.1.2016 n. 526, Cass. ord. 30.6.2020 n. 13169; cfr. Cass.
4.5.2009 n. 10209,
7 secondo cui “se la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis”). In particolare, “in tema di revocatoria fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dal fallito, il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore, va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di "creditore avveduto"), bensì quando la probabilità della “scientia decoctionis” trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito” (v. Cass. ord.
3.5.2012 n. 6686). Tenuto conto dei principi richiamati, nella fattispecie in esame la Curatela ha fornito la prova della conoscenza effettiva, in capo alla società convenuta, dello stato di insolvenza della debitrice Controparte_1 dal 1919 s.r.l., nel momento in cui sono stati eseguiti i pagamenti, avvenuti nel c.d.
"periodo sospetto". Del resto, la stessa convenuta non ha contestato di essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza della , avendo espressamente CP_1 riconosciuto che l'unico elemento controverso è costituito “dALapplicabilità, o meno, ai pagamenti effettuati, dal 14 maggio al 15 settembre 2015 e poi il 24 febbraio 2017, dalla allora in bonis delle forniture di preforme in PET ad essa consegnate CP_1 dalla , della esenzione di cui alla lettera a) del III comma dell'art. 67” (v. pg. 1 Pt_1 della memoria di replica della convenuta datata 4.10.2022). La prova della scientia decoctionis in capo alla società convenuta, quale fornitore di preforme in PET per i detersivi prodotti e commercializzati dalla società si desume Controparte_1 comunque dai ritardi nei pagamenti, in cui la debitrice era incorsa, che avevano indotto la ad imporre una modifica delle condizioni di pagamento. In Parte_1 particolare, il rapporto commerciale tra le parti è iniziato nel novembre 2013; la
8 società era un fornitore essenziale della , perché riforniva le Pt_1 CP_1 preforme dalle quali venivano ricavati i contenitori in plastica necessari per i prodotti commercializzati dalla DALesame delle fatture e delle schede di Controparte_1 mastro relative al fornitore risulta, in particolare, che dopo una prima Pt_1 fornitura effettuata con previsione di pagamento anticipato (fattura n. 1102 del
19.11.2013 per euro 8.011,01), la società aveva subito accettato – per Pt_1 forniture anche di valore economico rilevante – pagamenti a 30 gg. f.m. data fattura.
Ed infatti, le forniture successivamente eseguite – oggetto delle fatture n. 1208 del
16.12.2013 per euro 23.681,66, n. 91 del 31.01.2014 per euro 24.103,30, e n. 320 del 28.03.2014 per euro 22.486,41 – recano tutte tale previsione di pagamento (v. doc. 19 e 20). Tuttavia, la non eseguiva i pagamenti nel termine Controparte_1 pattuito, ma con ritardi crescenti: la fattura n. 1208/2013 (con scadenza 31.01.2014) di euro 23.681,66 veniva pagata il 12.02.2014 (con 12 giorni di ritardo), la n.
91/2014 (con scadenza 28.02.2014) di euro 24.103,30 veniva pagata il 13.03.2014
(con 13 giorni di ritardo) e la n. 320/2014 (con scadenza 30.04.2014) di euro
22.486,41 veniva saldata il 28.05.2014 (con 28 giorni di ritardo). A seguito dell'incremento del ritardo dei pagamenti, la fornitrice decideva subito di modificare le condizioni di pagamento: a partire dal luglio 2014, infatti, accettava di Pt_1 continuare a rifornire la solo a condizione che le forniture le venissero CP_1 pagate per la metà prima della consegna della merce e, per la residua parte, a 30 giorni f.m. dALemissione del documento fiscale. La documentazione prodotta dal
, relativa alle annualità 2014 e 2015 – costituita da fatture, ordini e CP_1 documenti di trasporto (v. doc. 20 e 21) e dalle schede di mastro (v. doc. 12 e 8) – comprova che per l'evasione dei successivi ordini era necessario non solo il versamento dell'acconto, ma anche il saldo delle fatture precedentemente emesse.
In concomitanza della modifica dei tempi di pagamento imposta alla , si è CP_1 verificata anche una riduzione delle forniture, che dALinizio del rapporto avevano cadenza mensile (novembre e dicembre 2013, gennaio, febbraio, marzo 2014), tanto che il valore delle forniture è sceso da euro 100.768,79, nei primi cinque mesi di rapporto contrattuale (da novembre 2013 a marzo 2014), ad euro 49.532,39 negli otto mesi successivi (aprile - dicembre 2014). Dal mese di luglio 2015 la CP_1 non è più riuscita a sostenere i nuovi regimi di pagamento imposti da
[...]
e non ha saldato l'importo di euro 11.861,91 relativo alla fornitura ricevuta Pt_1 il 03.08.2015 (per il quale era stata emessa la fattura di saldo n. 920 del
26.08.2015); la ha pagato anticipatamente, in data 15.09.2015, l'importo CP_1 di euro 6.800,93 affinché fosse evaso l'ordine n. 2015/1304 del 26.08.2015, ricevuto
9 il 21.09.2015, ma non riusciva a far fronte al saldo della fattura conseguentemente emessa (n. 1025 del 25.09.2015 di complessivi euro 13.601,85). Tale ricostruzione dell'andamento delle forniture non è stata contestata dalla convenuta – che ha ammesso di aver modificato le condizioni di pagamento nella consapevolezza dello stato d'insolvenza della propria Cliente – ed è stato espressamente confermato dal teste di parte attrice sig. responsabile dell'ufficio acquisti di Testimone_1
(cfr. verbale d'udienza del 3.11.2021, con riferimento ai cap. n. Controparte_1
2 e 4), il quale ha precisato che le condizioni di pagamento erano state variate “a richiesta di , e che il responsabile della fornitrice gli aveva dichiarato “che Pt_1 tale modalità di pagamento si era resa necessaria per cautelare da Parte_1 eventuali inadempimenti da parte di , dato che “l'esposizione di Controparte_1 era crescente e superava il fido che il fornitore era disposto a Controparte_1 concedere”. Di conseguenza, i pagamenti oggetto della domanda risultano quindi revocabili, poiché intervenuti successivamente alla modifica del rapporto negoziale imposta dalla fornitrice ed in particolare: - il I pagamento (euro 9.884,93 Pt_1 del 14.05.2015) ed il III pagamento (euro 7.907,94 del 29.07.2015), costituiscono il saldo, pari al 50% del dovuto, delle fatture n. 311 del 27.03.2015 di euro 19.769,86
e n. 575 del 29.05.2015 di euro 15.815,88; - il II pagamento (euro 7.907,94 del
20.05.2015) e il V pagamento (euro 6.800,93 del 15.09.2015) costituiscono versamenti anticipati, pari al 50% del valore delle forniture, rispetto ai quali Pt_1 ha emesso le fatture n. 575 del 29.05.2015 di euro 15.815,88 e n. 1025 del
25.09.2015 di euro 13.601,85; - il IV pagamento (euro 11.861,91 del 29.07.2015) costituisce un versamento anticipato, pari al 50% della fornitura eseguita il
3.08.2015, per la quale non è stato emesso un unico documento fiscale, bensì la fattura di acconto n. 859 del 31.07.2015 di euro11.861,91 e la fattura di saldo n. 920 del 26.08.2015 di pari importo, rimasta insoluta. In questo contesto, va quindi ricordato che i reiterati ritardi nell'adempimento delle obbligazioni – così come le modifiche delle condizioni di pagamento – sono suscettibili di essere valutati tra gli indizi e gli elementi di fatto idonei a dimostrare l'effettività della scientia decoctionis in capo al fornitore che ha ricevuto i pagamenti (v. Cass. 10.9.2015 n. 17906)”];
v) infondata la tesi sostenuta in via di eccezione dalla convenuta secondo Pt_1 cui si sarebbe in realtà trattato di pagamenti esclusi da revocatoria ai sensi e per gli effetti di cui ALart. 67, co. 3, lettera a), L.F., in quanto eseguiti secondo i rinnovati termini concordati fin dal mese di luglio del 2014;
[cfr. sentenza, pag. 18-23: “(omissis) Il disposto dell'art. 67, 3° comma, lett. a, l. fall. – a norma del quale "Non sono soggetti ALazione revocatoria: a. i pagamenti di
10 beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso" – prevede un'esenzione, rispetto alla disciplina generale della revocatoria fallimentare: ai fini dell'esonero dalla revocatoria, “l'espressione «termini d'uso», adottata dal legislatore per individuare i pagamenti di beni e servizi non soggetti ALazione revocatoria, non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento” (v. Cass. 7.7.2021
n. 19373). Nel caso concreto, i pagamenti eseguiti dalla società Controparte_1 oggetto dell'azione revocatoria, non possono considerarsi “effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”. Premesso che “il rinvio dell'art. 67, comma
3, lett. a, l. fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento” (v. Cass.
7.12.2016 n. 25162), restano esenti dALazione revocatoria fallimentare i pagamenti eseguiti in modo aderente rispetto alle “regole di un determinato rapporto contrattuale”, sia con riferimento ai tempi dell'adempimento, sia con riferimento alle sue concrete modalità (cfr. Cass. ord.
7.7.2021 n. 19373). La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'art. 67, comma 3, lett. a) l. fall. va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti ed accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l'IE dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti in ritardo essendo ormai divenuti esatti adempimenti” (v. Cass. ord.
7.12.2020 n. 27939; cfr. Cass. ord. 18.3.2019 n. 7580:
“il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a, l. fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute”). La ratio della disposizione è quella di esonerare dalla revocatoria coloro i quali ricevano dALimprenditore dei pagamenti non in grado di insospettire sulla situazione economica e finanziaria di quest'ultimo, in situazioni ove è più probabile che il creditore sia estraneo alla consapevolezza dell'insolvenza; nel caso in esame, al contrario, la convenuta era invece il creditore che conosceva – per averne avuto
11 esperienza diretta – come la propria cliente non fosse più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. In sostanza, l'esenzione non può operare rispetto ai pagamenti non avvenuti secondo le modalità precedentemente pattuite, dato che l'anomalia denota la consapevolezza dell'IE riguardo alla situazione di dissesto e costituisce un indice del favore accordato al singolo creditore a danno della massa, idoneo a comprovare il carattere preferenziale dei pagamenti. In questo contesto, gravava sulla convenuta l'onere di dimostrare che le modalità con cui i pagamenti sono stati eseguiti corrispondevano a quelle precedentemente adottate nei rapporti con la cliente (v. Cass. ord.
7.12.2020 n. 27939, Cass. ord. 11.1.2022
n. 608). Invero, risulta evidente che le modalità di pagamento applicate dopo il mese di luglio 2014 non corrispondono a quelle precedentemente invalse tra le parti: dALanno 2013 e sino alla metà del 2014, i pagamenti da parte di Controparte_1 delle prestazioni ricevute dalla sono avvenuti con un ritardo crescente, Parte_1 tanto da indurre la ad accettare di rifornire la soltanto a condizione Pt_1 CP_1 che le forniture le venissero pagate per la metà prima della consegna della merce e, per il residuo, a 30 giorni f.m. dALemissione della fattura. Non confutando tale evidenza documentale, la – sulla quale incombeva l'onere di fornire la Parte_1 rigorosa prova di quanto eccepito –ha confermato l'intervenuta modifica delle precedenti condizioni di pagamento e, in particolare, di aver preteso il pagamento della metà degli importi prima della consegna della merce, ed il saldo delle precedenti forniture, rispetto a quanto costituiva la prassi consolidata tra le parti nel loro pregresso rapporto continuativo. Si deve pertanto escludere che i pagamenti oggetto dell'azione revocatoria, effettuati a seguito della modifica delle condizioni di pagamento imposte dalla fornitrice, possano considerarsi eseguiti nei termini d'uso.
In particolare, non è possibile sostenere che nelle condizioni di pagamento imposte dal luglio 2014 sarebbe ravvisabile una nuova convenzione tra le parti, idonea a configurare diversi termini d'uso, ai fini dell'operatività dell'esenzione. Va infatti rilevato che, laddove si faccia riferimento ad una modifica che preveda il pagamento anticipato, seppure parziale, non può ravvisarsi l'esenzione di cui ALart. 67, comma
3, lett. a) l. fall., perché si finirebbe per applicare la causa di esonero in discussione
“a qualsiasi pagamento difforme dalle previsioni pattuite, purché coperto ex post da apposito accordo tra debitore inadempiente e il creditore;
al contrario deve ritenersi, invece, che tutti i pagamenti consistiti in versamenti delle rate previste nell'accordo siano oggettivamente revocabili” (v. Trib. Piacenza 1.12.2020 n. 591, Trib. Piacenza
18.9.2020 n. 423). Le modifiche concretamente intervenute nei tempi di pagamento non possono quindi considerarsi idonee a stabilire “nuovi termini d'uso”, e valgono
12 invece ad escludere la sussistenza della fattispecie d'esonero dalla revocatoria. La ratio dell'esenzione di cui ALart. 67, comma 3, lett. a) l. fall., infatti, va ricercata nell'esigenza di tutelare la normale attività d'impresa e di rassicurare gli interlocutori, per evitare che il timore di una possibile futura revoca dei pagamenti porti ALinterruzione dei rapporti con l'imprenditore, privandolo così della possibilità di continuare ad operare (v. Cass.
7.7.2021 n. 19373). Nel caso in esame, risulta evidente che la pretesa che i pagamenti avvenissero, per la metà, prima della consegna della merce – accompagnati dal saldo delle fatture precedenti – denota il venir meno, in capo al creditore, della fiducia nella solvibilità della cliente. Non si può quindi sostenere che i pagamenti oggetto dell'azione revocatoria costituissero il normale svolgimento del rapporto commerciale usualmente in essere tra le parti, non essendo dimostrato che “i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti in ritardo essendo ormai divenuti esatti adempimenti” (v. Cass. ord. 17.12.2020, n. 27939). In particolare, la giurisprudenza richiamata dalla convenuta (v. Cass. ord. 11.1.2022 n. 608, che riporta ampiamente
Cass. ord. 17.12.2020 n. 27939), si riferisce espressamente alle ipotesi in cui i pagamenti siano avvenuti “in ritardo”, “oltre i tempi contrattualmente prescritti”, mentre nella fattispecie in esame i pagamenti oggetto dell'azione revocatoria sono stati eseguiti (in tutto o in parte) in anticipo rispetto alla precedente prassi instaurata tra le parti, su richiesta della fornitrice “perché scottata dal mancato pagamento del saldo da parte della ” (v. pag. 9 della comparsa conclusionale della CP_1 convenuta, datata 14.9.2022). Viene dunque a mancare la ratio della tutela del fornitore, sottesa ALesenzione di cui ALart. 67, comma 3, lett. a) l.fall. (v. Cass.
7.7.2021, n. 19373: il riferimento ai termini d'uso svolge la funzione di escludere dalla tutela tutti quei casi in cui il mancato rispetto della prassi commerciale precedentemente adottata risulta idonea ad evidenziare il venir meno della correttezza di rapporti ed il possibile approfittamento della situazione di difficoltà del debitore”), configurandosi una situazione di favore nei confronti del singolo creditore,
a danno della massa, nella consapevole violazione della par condicio. L'eccezione sollevata dalla parte convenuta è pertanto infondata e non può trovare accoglimento, restando escluso che i pagamenti in esame possano ritenersi eseguiti nei “termini d'uso”]; vi) fondata, infine, la domanda attorea anche in relazione al pagamento di euro
8.312,24, intervenuto il 24.2.2017, in quanto eseguito in violazione della par condicio creditorum, di cui costituisce espressione anche l'art. 168, comma 1, L.F., finalizzato
13 a garantire la conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore insolvente nella prospettiva dell'esito negativo della procedura concordataria”;
[cfr. sentenza, pag. 27-29: “(omissis) Quanto alla domanda di inefficacia, proposta ai sensi dell'art. 44 o dell'art. 168 l. fall., l'attore ha rilevato che il pagamento indicato nell'atto introduttivo, per complessivi euro 8.312,24, è intervenuto in data 24.2.2017, nell'arco di tempo intercorrente tra il decreto di rigetto dell'omologa del concordato preventivo (14.2.2017) e la dichiarazione di fallimento della società CP_1
(6.4.2017). L'attore ha dedotto che tale pagamento è affetto da inefficacia,
[...] ai sensi dell'art. 44 l. fall., o in ragione del combinato disposto degli artt. 167 e 168
l. fall., sul rilievo che la sanzione dell'inefficacia consegue automaticamente dal disposto dell'art. 69 bis l. fall., costituendo la conseguenza della dichiarazione di fallimento, seguito senza soluzione di continuità al concordato. In questa prospettiva,
l'art. 69 bis l. fall. – stabilendo che, se alla domanda di concordato preventivo segue il fallimento, il periodo c.d. “sospetto” ai fini della revocatoria degli atti decorre dal momento della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese – comporterebbe che tutto ciò che accade dopo tale termine deve intendersi come se fosse stato compiuto successivamente alla dichiarazione di fallimento e, conseguentemente, sanzionato da inefficacia. In particolare, la Corte di cassazione, nella sentenza datata 11.11.2010, n. 22916, ha ritenuto applicabile in via analogica al concordato il disposto dell'art. 44 l. fall. – sebbene non richiamato dALart. 169 l. fall. – sancendo espressamente che, in virtù del principio di consecuzione delle due procedure, “i pagamenti, effettuati dalla società, poi dichiarata fallita, dopo la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, è come se fossero stati da questa effettuati dopo la dichiarazione di fallimento”. Tuttavia, la giurisprudenza più recente (v. Cass. 15.2.2021, n. 3850) ha ritenuto che nel concordato preventivo “non trova applicazione il c.d.
"spossessamento" previsto in ambito fallimentare dagli artt. 42 e 43 l. fall., con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale”, escludendo per i pagamenti effettuati in costanza di concordato l'operatività dell'art. 44 l. fall., sulla base del seguente presupposto: in caso di fallimento, l'efficacia e validità dell'atto vengono destabilizzate dagli effetti giuridici che il fallimento produce sullo status dell'imprenditore, che viene spossessato da ogni potere gestorio anche sui beni dell'impresa, sottratti alla sua disponibilità; diversamente, nella disciplina del
14 concordato preventivo, non ricorrerebbe lo spossessamento “totale” dell'imprenditore-debitore, ma si colgono solo limitazioni alla gestione e operatività dell'attività di impresa;
in questo ambito operativo diventa necessario conseguire preventivamente l'autorizzazione giudiziale per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. Di conseguenza, l'eventuale inefficacia dell'atto va valutata ai sensi degli artt. 167 e 168 l. fall., attribuendo rilievo al presupposto costituito dALautorizzazione giudiziale di cui ALart. 167 l. fall., imprescindibile se l'atto è di straordinaria amministrazione ed è funzionale o conforme al piano concordatario. Ciò premesso, nel caso in esame il pagamento indicato risulta comunque inefficace, indipendentemente dalla disposizione normativa che si ritiene di applicare alla fattispecie, dato che – essendo intervenuto successivamente al rigetto dell'omologa del concordato – non può costituire espressione di atti autorizzati dagli organi della procedura concorsuale o di atti d'ordinaria amministrazione, conformi e funzionali ad un piano concordatario ancora valido ed efficace. Il pagamento oggetto della domanda risulta eseguito in violazione della par condicio creditorum, di cui costituisce espressione anche l'art. 168, 1° comma, l. fall., finalizzato a garantire la conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore insolvente nella prospettiva dell'esito negativo della procedura concordataria.
L'inefficacia opera di diritto e non richiede la prova della scientia decoctionis in capo al beneficiario dell'atto inefficace”].
4. Ha proposto appello sulla base di un unico motivo, attinente al Parte_1 rigetto dell'eccezione proposta ex art. 67, co. 3, lettera a), L.F., contestando la decisione secondo cui “l'esenzione non può operare rispetto ai pagamenti non avvenuti secondo le modalità precedentemente pattuite, dato che l'anomalia denota la consapevolezza dell'IE riguardo alla situazione di dissesto e costituisce un indice del favore accordato al singolo creditore a danno della massa, idoneo a comprovare il carattere preferenziale dei pagamenti”, essendosi la sentenza posta in tal modo in contrasto con i consolidati principi per cui: a) l'esenzione in argomento si fonda su dati di carattere strettamente oggettivo, per cui il giudice deve semplicemente verificare: i) se i beni forniti fossero effettivamente indispensabili per la prosecuzione dell'attività dell'impresa in crisi;
ii) se i pagamenti siano avvenuti nei termini d'uso; b) per l'applicazione di tale esenzione è irrilevante il fatto che l'IE conoscesse lo stato di insolvenza dell'impresa a cui ha fornito i beni, atteso che la circostanza che vengano forniti beni indispensabili affinché l'impresa in crisi possa proseguire nell'esercizio della sua attività esclude a monte che ricorra la fattispecie del “favore accordato al singolo creditore a danno della massa”.
15 5. La curatela si è ritualmente costituita in questo secondo grado prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, concludendo nei termini sopra trascritti.
6. In relazione alla domanda cautelare la difesa di ha depositato nel Pt_1 fascicolo telematico nota scritta con la quale ha dichiarato di rinunciare AListanza di inibitoria sul presupposto che l'appellata Curatela fallimentare “ha espressamente assicurato l'ottemperanza alla disposizione di cui ALultimo comma dell'art. 113 della
Legge Fallimentare, impegnandosi, dunque, a non trasferire ai creditori ammessi al passivo l'importo che, nella sentenza impugnata, il Giudice di Primo grado ha condannato la a pagare se non dopo che la sentenza stessa sarà passata in Pt_1 giudicato” e la Corte, preso atto, ha quindi dichiarato “non luogo a provvedere al riguardo”.
7. Fissata per il 3.7.2025 l'udienza di rimessione della causa in decisione;
precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi da tutte le parti costituite, la causa è stata rimessa in decisione ed è stata quindi decisa nella camera di consiglio sotto indicata come di seguito esposto.
II
Ragioni della decisione.
8. L'appello ruota attorno alle condizioni necessarie per potersi ritenere operante la causa di esclusione da revocatoria di cui ALart. 67, co. 3, lettera a), della legge fallimentare. Assume, nello specifico, l'appellante che il giudice avrebbe errato ad affermare che le tempistiche con le quali erano stati eseguiti i pagamenti oggetto della domanda revocatoria proposta dalla curatela – relativi alle fatture n. 311 del 27 marzo 2015, n. 575 del 29 maggio 2015, n. 920 del 26 agosto 2015, n. 1025 del 25 settembre 2015 e n. 17FVD.0178 del 28 febbraio 2017 – erano state “modificate” e che per tale ragione detti pagamenti non potevano ritenersi effettuati “nei termini d'uso” e farsi quindi rientrare nell'esenzione in argomento. Tale valutazione, infatti, non avrebbe tenuto conto del fatto che nelle more le parti si erano diversamente determinate in relazione ai termini e modi con i quali effettuare i pagamenti e che era quindi a tale nuova convenzione che andava parametrata l'eccezione.
8.1 Il motivo è fondato per quanto di ragione.
8.2 In termini generali va premesso che l'interpretazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), L.F. (“Non sono soggetti ALazione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”) deve muovere dalla considerazione secondo cui la fattispecie ha riguardo a una modalità di esecuzione
16 del rapporto tra le parti che, pur divergendo dalle clausole negoziali, sia ricompresa
“nei termini d'uso”.
A fronte delle interpretazioni in astratto possibili della disposizione – dalla massima genericità, che àncora l'uso al mercato nel suo insieme;
alla progressiva limitazione, con riguardo al settore commerciale di riferimento;
alla considerazione, infine, del singolo rapporto tra le parti, a sua volta visto come si sia atteggiato in concreto per un certo tempo, oppure solo come risultante in forza dei patti originariamente conclusi – occorre ricercare, non una qualsiasi delle plurime interpretazioni solo
"possibili", ma quella più "esatta" (art. 65 ord. giud.), sulla base del diritto positivo.
Deve pertanto anzitutto escludersi che la locuzione afferisca alle clausole negoziali come previste in contratto, interpretazione che la priverebbe di qualsiasi portata innovativa.
Tra le modalità derogatorie degli originari patti – e segnatamente: a) accordo “una tantum”; b) prassi preesistente al pagamento, e c) uso negoziale del settore – la seconda (b) è quella confacente alla disposizione in esame. Non, invero, il primo, perché non basterebbe un solo occasionale accordo ad integrare la nozione di "uso"; non il terzo, che imporrebbe di ricostruire la prassi in un ambito troppo esteso.
Deve dunque disattendersi, da un lato, l'interpretazione generalizzante – sia se ancorata ALintero mercato (in cui sarebbe, del resto, arduo individuare una prassi comune a tutti gli operatori sul medesimo), sia se riferita agli operatori di una sottocategoria imprenditoriale nello specifico settore commerciale – e dALaltro,
l'interpretazione più strettamente individualistica, che riconduca la previsione alla clausola negoziale prevista a regolamentazione iniziale del rapporto. Se, infatti, la ratio dell'azione revocatoria, come regola, è quella di preservare la “par condicio creditorum”, onde le operazioni poste in essere nel cd. periodo sospetto dalla società sottoposta a procedura concorsuale debbano incorrere nella sanzione dell'inefficacia,
d'altro canto la ratio dell'eccezionale esenzione sta nell'intento di circoscrivere, in modo ragionevole, l'estensione del rimedio in relazione a situazioni assai diverse tra loro (basti leggere le lettere di cui si compone l'art. 67, comma 3, L.F.), ma, nondimeno, accomunate dalla presenza di un interesse ritenuto dal legislatore superiore.
Per quanto qui rileva, la norma ha inteso tenere conto del fatto che tra imprenditori può ben essere, di fatto, attuata una modalità di pagamento – non solo quanto al momento della scadenza, ma anche a varie altre modalità della prestazione di “dare” il corrispettivo dovuto, non potendo la parola "termini" reputarsi qui strettamente riferita solo al tempo dell'adempimento ex art. 1186 c.c. – diversa da quella
17 inizialmente negoziata. In particolare, la previsione della lettera a) del comma 3 si pone in diretta correlazione con quella del numero 2) del comma 1 dell'art. 67 legge fallimentare.
Se la regola è che sono revocati (con presunzione, oltretutto, della scientia decoctionis) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con mezzi normali di pagamento compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ciò è proprio in quanto l'accettazione di un mezzo inusuale di pagamento lascia presumere iuris et de iure la violazione della par condicio.
Pertanto, l'eccezione al riguardo posta è necessariamente nel senso che, pur quando le modalità di pagamento siano estranee alla previsione della relativa clausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace, tutte le volte che fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore, adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale, volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi. Non basterebbe, quindi, che alcuni pagamenti fossero compiuti ed accettati in un lasso temporale maggiore: oggetto di prova è la circostanza di un "uso" diverso tra le parti, quale condotta reiterata sul piano oggettivo, stabilizzatasi già prima dei pagamenti sospetti.
Per l'individuazione di una dilazione dei pagamenti secondo i "termini d'uso", dunque, non vale la mera esistenza di alcuni pagamenti in ritardo, rispetto ai termini pattuiti, ove essa derivi da singoli momenti patologici della vita dell'impresa, caratterizzati da specifici accadimenti di fatto e da un'isolata tolleranza da parte del creditore.
L'effetto della disposizione di esonero è, in definitiva, che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti: con tutte le conseguenze relative ALinesistenza di un inadempimento dell'altro contraente (in ordine alla mora, ALart. 1460 c.c., ALazione di risoluzione, al risarcimento del danno, ecc.).
Quanto ALonere della prova di tale situazione, questo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in capo ALIE (si noti che, in tal modo, la disposizione in esame abilita il rilievo di modifiche tacite a contratti pur se redatti per iscritto, posto che non avrebbe senso ammettere l'applicabilità dell'esenzione ai soli contratti conclusi verbalmente, onde si avrà ampia applicazione, quanto alla prova testimoniale eventualmente richiesta,
18 degli artt. 2721, comma 2, e art. 2723 c.c., soluzione coerente con l'art. 2722 c.c., il quale vieta la prova per testimoni solo dei patti contrari conclusi prima o contemporaneamente al contratto;
naturalmente, è ben possibile che, nella specifica evenienza, esistano veri e propri usi negoziali di settore, che allora l'IE avrà comunque la facoltà di provare).
Nei termini ora esposti, si veda Cassazione, sez. 1, Ordinanza n. 27939 del
7.12.2020, Rv. 659740 – 01, che ha espresso il principio di diritto per cui:
“L'interpretazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), L.F. è nel senso che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente previsti, siano stati, anche per comportamenti di fatto, eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli in discorso, i quali, pertanto, non possono più ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma divengono esatti adempimenti;
l'onere della prova di tale situazione è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in capo ALIE”.
8.3 Ciò posto, ha errato il primo giudice nell'escludere che nelle condizioni di pagamento in uso tra le parti a partire dal mese di luglio del 2014, e rimaste in seguito nella sostanza invariate, sarebbe ravvisabile una nuova convenzione tra le parti idonea a configurare termini d'uso diversi ai fini dell'operatività dell'esenzione,
e conseguentemente nell'escludere che i pagamenti oggetto dell'azione revocatoria effettuati a seguito di detta concordata modifica delle condizioni di pagamento
(nessun rilievo potendo attribuirsi alla circostanza che tali condizioni sarebbero state richieste dALimpresa fornitrice per proseguire nel rapporto di fornitura) possano considerarsi eseguiti nei termini d'uso, dovendo ritenersi invece positivamente accertata l'esistenza di un "uso" diverso instauratosi tra le parti quale condotta reiterata sul piano oggettivo stabilizzatasi già prima dei pagamenti sospetti.
Basta invero esaminare le fatture emesse da dal 19.11.2013 al Parte_1
28.3.2014 (fatture n. 1102/13, 1208/13, 91/14 e 320/14) e poi quelle emesse dal
23.7.2014 al 25.9.2015 (fatture n. 772/14, 1053/14, 1308/14, 98/15, e poi ancora quelle oggetto di revocatoria n. 311/2015, 575/15, 920/15, 1025/15 e n.
17vd.0039/17) per rendersi conto del fatto che, a partire, appunto, dalla fine del mese di luglio 2014, e avevano concordato Parte_1 Controparte_1
(e quindi stabilmente attuato) una nuova modalità di pagamento, con frazionamento del corrispettivo fatturato in due tranches, di cui la prima (pari al 50%) anticipata rispetto ALesecuzione della fornitura e la seconda (pari al restante 50%) differita a
30 giorni, sempre comunque con esecuzione a mezzo di bonifico bancario, e quindi
19 utilizzando il sistema di pagamento mediante intermediario bancario che costituisce la modalità per cd. “ordinaria” di estinzione delle obbligazioni commerciali impiegata dalle imprese, fatto questo già di per sé comunque rilevante, considerato che in tema di revocatoria fallimentare l'esenzione prevista dALart. 67, comma 3, lett. a), L.F., volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, esclude la revocabilità dei pagamenti di forniture riferibili ALoggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili in precedenza invalse tra le parti, salvo che esse non siano in concreto individuabili, trattandosi di forniture effettuate per la prima volta, o regolate in modo diverso dai precedenti, ipotesi in cui il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite (cfr.
Cassazione, sez. 1, Ordinanza n. 30127 del 22.11.2024, Rv. 673138 – 01: nella specie la S.C. aveva cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'operatività dell'esenzione, poiché la brevità del rapporto tra le parti era incompatibile con la formazione di una prassi commerciale stabile, senza effettuare alcuna valutazione con riferimento alle condizioni contrattualmente pattuite).
Pertanto, non può ritenersi vero – come sostenuto dalla curatela attrice e come poi ritenuto dal giudice – che le condizioni pattuite fra le parti per il pagamento delle fatture n. 311 del 27 marzo 2015, n. 575 del 29 maggio 2015, n. 920 del 26 agosto
2015, n. 1025 del 25 settembre 2015 e n. 17FVD.0039 del 19 gennaio 2017, fatte oggetto della domanda revocatoria, siano state il portato di una (irrilevante) modifica delle condizioni precedenti, dovendo invece ritenersi verificata la condizione legittimante l'esonero da revocatoria descritta dalla S.C., per cui non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, sono stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus, tanto che non possono più, a quel punto, ritenersi inesatti adempimenti, essendo divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti, con tutte le conseguenze relative ALinesistenza di un inadempimento dell'altro contraente. Alla luce delle evidenze di causa risulta invero:
a) che le parti (le quali, come riconosciuto dalla curatela, avevano concordato già per le 96.000 proforme consegnate il 19 novembre 2013 che il pagamento dovesse avvenire con bonifico anticipato dell'intero prezzo) a far tempo dalla fornitura delle
211.200 preforme di cui alla fattura n. 772 del 23 luglio 2014 avevano concordato
20 come modalità di pagamento “1/2 Bonif. Ant. 1/2 Bonif. 30 gg.”, ossia che la metà del prezzo dovesse essere pagata prima della consegna della merce;
b) che questa modalità di pagamento è stata tenuta ferma anche per le successive forniture oggetto delle fatture n. 1053 del 30 settembre 2014, n. 1308 del 2 dicembre
2014 e n. 98 del 30 gennaio 2015;
c) che, quindi, le modalità e le tempistiche dei pagamenti pattuite per le forniture oggetto delle fatture n. 311 del 27 marzo 2015, n. 575 del 29 maggio 2015, n. 920 del 26 agosto 2015 e n. 1025 del 25 settembre 2015, in relazione al cui pagamento la curatela ha proposto l'azione revocatoria, erano diventate di prassi consolidata inter partes già da otto mesi, e lo sono rimaste anche in seguito.
Ne deriva che è infondato lo stesso presupposto fattuale sulla base del quale il giudice ha basato il diniego ALapplicazione dell'esenzione ALazione revocatoria, e cioè che la modalità “normale” del pagamento delle fatture concordata fra la e la CP_1 Pa fosse quella del “Bonifico bancario a 30 giorni ” (la quale è stata invece Pt_1 applicata solo per le tre forniture svoltesi nell'arco di tre mesi dal 16 dicembre 2013 al 28 marzo 2014) e che di tale modalità sia intervenuta una subitanea modifica, tale da rendere i pagamenti effettuati con il 50% in acconto al momento della consegna non qualificabili come avvenuti “nei termini d'uso”.
8.4 In definitiva, considerato:
i) che l'esenzione in argomento si fonda su dati di carattere strettamente oggettivo, per cui occorre semplicemente verificare se i beni forniti fossero effettivamente indispensabili per la prosecuzione dell'attività dell'impresa in crisi (e nel caso di specie è pacifico che lo fossero) e se i pagamenti siano avvenuti nei termini d'uso;
ii) che per l'applicazione di tale esenzione resta irrilevante il fatto che l'IE dei pagamenti conoscesse lo stato di insolvenza dell'impresa a cui ha fornito i beni, che, anzi, se non lo avesse in concreto conosciuto i pagamenti di riferimento non sarebbero stati comunque revocabili, costituendo tale conoscenza il presupposto necessariamente previsto dal secondo comma dello stesso art. 67 L.F.;
iii) che il fatto che vengano forniti beni indispensabili affinché l'impresa in crisi possa proseguire nella sua attività esclude a monte che ricorra la fattispecie del
“favore accordato al singolo creditore a danno della massa”; iv) che nella specie deve ritenersi che i pagamenti di cui si tratta siano stati correttamente eseguiti ed accettati in termini diversi sì da quelli in essere fino al 28 marzo 2014, ma in coerenza con quelli concordati e in (stabile) esecuzione già da otto mesi e poi di seguito mantenuti, tanto da non potersi ritenere pagamenti eseguiti
21 in difformità, e quindi quali inesatti adempimenti, ma, per prassi consolidatasi, esatti adempimenti, la domanda del attore, in riforma della sentenza impugnata, va CP_1 integralmente respinta.
9. Da ultimo, considerato che ha dato spontanea esecuzione alla Parte_1 sentenza di primo grado versando alla Procedura la somma di € 74.520,17 (importo versato non contestato, comprensivo delle spese legali pagate alla Curatela), trattandosi, per quanto si è detto, di esborso non dovuto, ne va senz'altro disposta la restituzione alla società pagatrice, oltre agli interessi al tasso legale dalla data dell'eseguito pagamento al saldo effettivo.
III
Le spese di lite.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite (del primo e del secondo grado) vanno rideterminate secondo il principio di soccombenza, e quindi poste a carico del
1919 S.r.l. (attore appellato) e a favore di Controparte_1 Parte_1
(convenuta appellante) nella misura liquidata in dispositivo con riferimento al
[...]
D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dALart. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo grado e quello d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 874/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello per le ragioni di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n. 127/2023 del Tribunale di Belluno, rigetta la domanda attorea;
b) condanna il 1919 S.r.l. a restituire a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 74.520,17 versata in esecuzione della sentenza di primo
[...] grado, oltre agli interessi al tasso legale dalla data dell'eseguito pagamento al saldo effettivo;
c) condanna l'appellato dal 1919 S.r.l. (attore Controparte_1 appellato) a rimborsare a (convenuta appellante) le spese di lite Parte_1 del primo e del secondo grado, che liquida: quanto al primo, in € 14.000 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e
22 c.p.a. come per legge;
quanto al secondo, in € 9.000 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge, e in € 1.165 per rimborsi;
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 874/20123 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato l'8.5.2023, vertente
TRA
C.F. , con sede in Palmanova (UD), Via Mazzini 10, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, dott. , Parte_2 rappresentata e difesa dALavv. Roberto Paviotti, con domicilio eletto presso l'avv.
Alvise Bragadin, in Venezia, Dorsoduro 3540, appellante/convenuta in primo grado
E
C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Pieve d'Alpago (BL), Via dell'Industria n. 11, località Paludi, in persona del curatore, dott.ssa autorizzata alla costituzione in giudizio con CP_2 provvedimento del Giudice Delegato del Fallimento in data 7.6.2023, rappresentato e difeso dALavv. Caterina Pinto, con domicilio eletto presso il difensore, in Belluno,
Via C.B. Cavour n. 65, appellato/attore in primo grado avente ad oggetto: appello, previa inibitoria, della sentenza del Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, n. 127/2023, pubblicata il 18 aprile 2023 e notificata il
20 aprile 2023, con la quale è stata accolta la domanda revocatoria proposta ex art. 67, comma 2, L.F., dalla curatela fallimentare della società dal Controparte_1
1919 S.r.l. e sono stati dichiarati inefficaci e revocati i pagamenti del complessivo
1 importo di € 44.363,65 eseguiti dalla fallita in favore di e accolta l'ulteriore Pt_1 domanda proposta dalla medesima Curatela a norma dell'art. 168 L.F. ed è stato dichiarato inefficace il pagamento effettuato dalla in favore della stessa CP_1 per € 8.312,24, con conseguente condanna di a pagare alla Curatela Pt_1 Pt_1 fallimentare la complessiva somma capitale di € 52.675,89, oltre interessi e spese;
causa rimessa in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ : Parte_1
“Voglia l'eccellentissima Corte d'Appello, in riforma della sentenza resa dal Tribunale ordinario di Belluno in composizione monocratica nella persona del dottore Umberto
Giacomelli n. 127/2023, con la quale è stata accolta la domanda revocatoria ex art. 67, comma 2 L.F. proposta dalla Curatela fallimentare della società CP_1 dal 1919 S.r.l.' e sono stati dichiarati inefficaci e revocati i pagamenti del
[...] complessivo importo di € 44.363,65 eseguiti da tale società in pro della ed Pt_1 inoltre è stata accolta l'ulteriore domanda proposta dalla medesima Curatela a norma dell'art. 168 L.F. ed è stato dichiarato inefficace il pagamento effettuato dalla in favore della stessa per € 8.312,24, con conseguente condanna della CP_1 Pt_1
a pagare alla Curatela fallimentare la complessiva somma capitale di € Pt_1
52.675,89, oltre interessi e spese: statuire l'applicabilità nella fattispecie dell'esenzione dALazione revocatoria di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 67
L.F. e, pertanto, respingere la domanda revocatoria proposta dalla
[...]
nei confronti della , statuendo che la Curatela deve Parte_3 Pt_1 restituirle il versato importo di € 74.520,17 (comprensivo delle spese legali pagate alla Curatela). Per l'ipotesi denegata di non accoglimento di detta domanda, in linea di strettissimo subordine, dichiarare non revocabile, in applicazione dell'esenzione di cui sopra, quanto meno il primo pagamento dell'importo di euro 9.884,93 - costituente la metà del prezzo delle 240.000 preforme richieste dalla con CP_1
l'ordine n. 221 del 6 febbraio 2015, ad essa consegnate dalla il 17 marzo 2015, Pt_1 fatti oggetto della fattura n. 311 del 17 marzo 2015 - effettuato dalla solo CP_1 il 14 maggio 2015, il quale, pertanto, non può sostenersi non essere avvenuto 'nei termini d'uso' per essere state modificate, come non vero, le precedenti modalità di Pa pagamento, definite normali, con “bonifico bancario 30 gg. ”, statuendo che la deve restituire alla detto importo, maggiorato degli interessi legali dal Pt_3 Pt_1 suo versamento;
condannare la a rifondere alla le spese di entrambi i Pt_3 Pt_1 gradi di giudizio”;
➢ conclusioni di parte appellata [ dal 1919 S.r.l.]: Controparte_1
2 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa: nel merito: in via principale: - respingere le domande proposte dALappellante in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, con ogni conseguente statuizione di legge;
- confermare la sentenza del Tribunale di Belluno n. 127/2023 pubblicata il 18.04.2023; - con vittoria delle spese, competenze e accessori di entrambi i gradi di giudizio”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato in data 30.3.2020, il
[...]
(in persona del curatore, dott.ssa autorizzata Controparte_1 CP_3 ALesercizio dell'azione con decreto del G.D. in data 19.3.2020) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Belluno la società deducendo che: Parte_1
i) la società 1919 S.r.l., in data 16.10.2015 aveva Controparte_1 depositato ricorso con riserva ai fini dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., venendo la domanda iscritta nel
Registro delle Imprese in data 20.10.2015;
ii) il piano e la proposta erano stati depositati in data 2.4.2016, ma con decreto del 17.2.2017 il Tribunale aveva rigettato la richiesta di omologa del concordato e il successivo 6.4.2017, su istanza della stessa dal 1919 S.r.l., ne Controparte_1 aveva dichiarato il fallimento;
iii) nel semestre anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo la società aveva eseguito in favore della convenuta Controparte_1
i seguenti pagamenti: 1) euro 9.884,93 in data 14.5.2015; 2) euro Parte_1
7.907,94 in data 20.5.2015; 3) euro 7.907,94 in data 29.7.2015; 4) euro 11.861,91 in data 29.7.2015; 5) euro 6.800,93 in data 15.9.2015, per complessivi euro
44.363,65; iv) ALepoca dell'esecuzione dei pagamenti la società convenuta era certamente a conoscenza dello stato di insolvenza della la quale già in data Controparte_1
9.8.2013 aveva depositato l'accordo stipulato con i principali creditori ex art. 182 bis
L.F., omologato in data 25.11.2013. In particolare, precisava che la società CP_1 era insolvente fin dal 2011, avendo da quell'anno omesso il pagamento di
[...] imposte (iva) e contributi, accumulando debiti per oltre 5 milioni di euro nel periodo
2013/2014, e per oltre un milione e mezzo di euro nell'anno 2015, mentre i bilanci depositati avevano registrato le seguenti perdite di esercizio: nel 2013, perdita di euro 1.812.012,00; nel 2014, perdita di euro 1.931.867,00. Inoltre, la società non
3 era riuscita a realizzare gli obiettivi iniziali del piano, dato che nel 2013 aveva conseguito ricavi per euro 22.143.446,00 (a fronte di quelli previsti di euro
26.176.682,00, con una sostanziale riduzione di quattro milioni di euro), riportando una perdita di euro 1.812.012,00, superiore (per oltre un milione di euro) a quella prevista nel piano. Anche i risultati dell'esercizio 2014 si erano discostati in misura rilevante dagli obiettivi del piano e l'esercizio si era chiuso con ricavi per euro
16.263.920 (risultato di oltre 10 milioni di euro inferiore agli obiettivi del piano) e una perdita di euro 1.931.867 (mentre il piano aveva posto come obiettivo per il
2014 un risultato utile). La società convenuta, non solo era a conoscenza, ALepoca dei pagamenti, dello stato di insolvenza in cui versava la ma ne Controparte_1 era a conoscenza anche quando aveva stipulato con la debitrice il piano di rientro, a dimostrazione del fatto che la società non era in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, tanto che non era riuscita a rispettare tale Piano;
v) doveva ritenersi altresì inefficace, ai sensi dell'art. 44 o dell'art. 168 L.F., anche il pagamento di euro 8.312,24 eseguito dalla in favore di Controparte_1 Parte_1 nel periodo intercorrente tra la data del decreto con cui il Tribunale di Belluno
[...] aveva rigettato la domanda di omologa (14.2.2017) e quella di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento (6.4.2017),
e chiedendo, quindi, sulla base di dette premesse, che fossero revocati e dichiarati inefficaci, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., i pagamenti eseguiti dalla società ricevuti dalla società convenuta nel periodo intercorrente tra il Controparte_1
21.4.2015 e il 20.10.2015, per complessivi euro 44.363,65, nonché, ai sensi degli artt. 44 e/o 168 L.F., inefficace o inopponibile al dal Controparte_1
1919 S.r.l. il pagamento ricevuto da nel periodo intercorrente tra il Parte_1
14.2.2017 e il 6.4.2017 per il complessivo importo di euro 8.312,24; in via subordinata chiedeva che fosse dichiarato inefficace nei confronti del , e CP_1 conseguentemente revocato, ai sensi dell'art. 67, co. 2, L.F., il pagamento ricevuto dalla società convenuta nel periodo intercorrente tra il 14.2.2017 e il 6.4.2017 per il complessivo importo di euro 8.312,24, con conseguente condanna di alla Pt_1 restituzione e al pagamento in favore del dell'importo complessivo di euro CP_1
52.675,89, pari alla sommatoria dei pagamenti indicati, o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con gli interessi di legge a far data dalla domanda giudiziale al saldo.
2. si costituiva in causa contestando le pretese attoree e Parte_1 chiedendone il rigetto, nello specifico sostenendo che i pagamenti richiesti di revoca erano stati effettuati nell'esercizio dell'impresa nei termini d'uso concordati tra le
4 parti e in essere in quel momento, sicché, ai sensi e per gli effetti di cui ALart. 67, co. 3, L.F., non potevano essere revocati.
3. La causa è stata istruita con l'assunzione della prova testimoniale offerta dalla
Procedura attrice e quindi decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice, definitivamente provvedendo, ha così statuito: “1) in accoglimento della domanda proposta dALattore a norma dell'art. 67, 2° comma, l. fall., dichiara inefficaci e revoca i pagamenti dell'importo di euro 44.363,65 eseguiti dalla società dal 1919 s.r.l. in favore della convenuta e in Controparte_1 Parte_1 accoglimento della domanda proposta a norma dell'art. 168 l. fall., dichiara inefficace il pagamento eseguito dalla società dal 1919 s.r.l. in favore della Controparte_1 convenuta per euro 8.312,24, e per l'effetto condanna la convenuta a pagare ALattore la complessiva somma capitale di euro 52.675,89, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta a rifondere ALattore le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 14.216,00, di cui euro 13.430,00 per compensi ed euro 786,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”, nello specifico ritenendo:
i) ricorrente il requisito temporale di cui ALart. 67, co. 2, L.F., secondo cui: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”;
[cfr. sentenza, pag. 8-10: “(omissis) La fondatezza dell'azione revocatoria proposta dal fallimento deve essere valutata con riferimento ai presupposti indicati dALart. 67,
2° comma, l. fall., che prevede la revocabilità – “se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore” – dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili compiuti dal fallito “entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Quanto al requisito temporale, va innanzitutto ricordato che, a norma dell'art. 69 bis,
2° comma, l. fall., “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”. Nel caso in esame, la ha depositato Controparte_1 in data 16.10.2015 il ricorso con riserva ai fini dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall., e la domanda è stata iscritta in data 20.10.2015 nel Registro delle Imprese (v. doc. 3). Sul punto, la
Suprema Corte – con riferimento alla disciplina anteriore alla modifica dell'art. 69 bis,
2° comma, l. fall., introdotta dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito il
5 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 – ha precisato che "agli effetti della cosiddetta consecuzione, ossia della considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui è succeduta quella di fallimento – che comporta, con riguardo alla revocatoria fallimentare, la retrodatazione al momento dell'ammissione del debitore alla prima di esse del termine iniziale del periodo sospetto – ciò che rileva non è la legittimità di tale ammissione, ma il fatto che un'ammissione vi sia stata e una procedura di concordato sia iniziata, perché ciò impone di considerare la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza del medesimo stato d'insolvenza, già
a fondamento dell'ammissione al concordato preventivo;
invero, il giudice investito della revocatoria, come non può sindacare la legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento, così non può rivalutare i presupposti di ammissione al precedente concordato" (v. Cass. 28.5.2012 n. 8439). Sussiste pertanto il requisito temporale riguardo ai pagamenti oggetto della domanda – effettuati tra il 21.4.2015 e il
20.10.2015, e quindi nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese (20.10.2015), rigettata con decreto in data
17.2.2017, cui ha fatto seguito la dichiarazione di fallimento (6.4.2017) – in applicazione del principio stabilito dALart. 69 bis, 2° comma, l. fall., in forza del quale, nell'ipotesi di successione del fallimento ad altra procedura concorsuale, il periodo sospetto ai fini della proposizione dell'azione revocatoria fallimentare va calcolato a ritroso con riferimento alla prima procedura (v. Cass. 13.4.2016 n. 7324,
Cass. 6045, Cass. 24.3.2016 n. 5924, Cass. ord. 29.3.2019 n. 8970)”];
ii) provato lo stato di insolvenza in cui si trovava la dal 1919 Controparte_1
S.r.l. alla data dei pagamenti richiesti di revocatoria;
[cfr. sentenza, pag. 10-11: “(omissis) - Lo stato di insolvenza in cui versava la società alla data di esecuzione dei pagamenti oggetto di causa costituisce Controparte_1 un dato documentale: dal bilancio al 31.12.2014 emerge con evidenza come la società non fosse più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, versando in uno stato di crisi irreversibile. L'insolvenza si evince anche dalla situazione patrimoniale redatta dALamministratore ed allegata al piano concordatario, dove le passività alla data del deposito della domanda prenotativa di concordato (16.10.2015) sono indicate in euro 31.186.177, mentre le attività stimate ammontano a circa euro 16.674.379, con un deficit di euro 14.511.798; l'attivo effettivamente realizzabile, come accertato dal Curatore nella Relazione ex art. 33 l. fall., risultava inferiore, con un deficit effettivo di oltre euro 20.000.000. La società
sin dal mese di luglio 2011, ometteva di provvedere al Controparte_1 pagamento di imposte (IVA) e contributi, accumulando debiti, nel periodo 2013-
6 2014, per oltre 5 milioni di euro, nonché, quanto al successivo anno 2015, un'ulteriore esposizione debitoria per più di un milione e mezzo di euro (come documentato dALesposizione del debito alla voce D-12 del bilancio 2013 e 2014, e dALestratto di ruolo allegato ALinsinuazione al passivo di Controparte_4
del 29.05.2017, ove sono individuati debiti maturati nel periodo
[...]
2011/2014 per euro 5.480.165,58 e debiti relativi ALanno 2015 per euro
1.777.826,55: v. doc. 15), mentre i debiti bancari, attestati in sede di verifica dello stato passivo (v. doc. 13), ammontano ad euro 10.406.455,64”];
iii) pacificamente ricorrente il requisito dell'“eventus damni”;
[cfr. sentenza, pag. 11: “(omissis) Con riferimento ALeventus damni, va rilevato che
“ai sensi dell'art. 67, 2° comma, l. fall., la revoca dell'atto oneroso compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento non è subordinata alla ricorrenza di un danno concreto per la massa, poiché il danno è in re ipsa e presunto in via assoluta, consistendo nella pura e semplice lesione della par condicio creditorum, ricollegabile ALuscita in sé del bene dalla massa, conseguente ALatto di disposizione” (v. Cass.
8.3.2010 n. 5505; cfr. Cass. 26.7.2012 n. 13293, Cass. 11.8.2016 n. 17044).
Nell'azione revocatoria fallimentare, infatti, “la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione, perché il pregiudizio alla massa – che può consistere anche nella mera lesione della par condicio creditorum, o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti – è presunto in ragione del solo fatto dell'insolvenza” (v. Cass. 24.2.2006 n. 4206; cfr. Cass. ord. 15.5.2019 n. 13002)”]; iv) acquisita la prova dell'effettiva conoscenza da parte della società convenuta dello stato di insolvenza in cui versava la al momento Controparte_1 dell'esecuzione dei pagamenti di riferimento;
[cfr. sentenza, pag. 12-18: “(omissis) Infatti, quanto ALelemento della scientia decoctionis, è noto che “in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva, e non meramente potenziale, potendosi tuttavia la relativa dimostrazione basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore” (v. Cass.
24.10.2012 n. 18196, Cass. 12.11.2013 n. 25379, Cass. 19.2.2015 n. 3336, Cass. ord. 14.1.2016 n. 526, Cass. ord. 30.6.2020 n. 13169; cfr. Cass.
4.5.2009 n. 10209,
7 secondo cui “se la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis”). In particolare, “in tema di revocatoria fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dal fallito, il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore, va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di "creditore avveduto"), bensì quando la probabilità della “scientia decoctionis” trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito” (v. Cass. ord.
3.5.2012 n. 6686). Tenuto conto dei principi richiamati, nella fattispecie in esame la Curatela ha fornito la prova della conoscenza effettiva, in capo alla società convenuta, dello stato di insolvenza della debitrice Controparte_1 dal 1919 s.r.l., nel momento in cui sono stati eseguiti i pagamenti, avvenuti nel c.d.
"periodo sospetto". Del resto, la stessa convenuta non ha contestato di essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza della , avendo espressamente CP_1 riconosciuto che l'unico elemento controverso è costituito “dALapplicabilità, o meno, ai pagamenti effettuati, dal 14 maggio al 15 settembre 2015 e poi il 24 febbraio 2017, dalla allora in bonis delle forniture di preforme in PET ad essa consegnate CP_1 dalla , della esenzione di cui alla lettera a) del III comma dell'art. 67” (v. pg. 1 Pt_1 della memoria di replica della convenuta datata 4.10.2022). La prova della scientia decoctionis in capo alla società convenuta, quale fornitore di preforme in PET per i detersivi prodotti e commercializzati dalla società si desume Controparte_1 comunque dai ritardi nei pagamenti, in cui la debitrice era incorsa, che avevano indotto la ad imporre una modifica delle condizioni di pagamento. In Parte_1 particolare, il rapporto commerciale tra le parti è iniziato nel novembre 2013; la
8 società era un fornitore essenziale della , perché riforniva le Pt_1 CP_1 preforme dalle quali venivano ricavati i contenitori in plastica necessari per i prodotti commercializzati dalla DALesame delle fatture e delle schede di Controparte_1 mastro relative al fornitore risulta, in particolare, che dopo una prima Pt_1 fornitura effettuata con previsione di pagamento anticipato (fattura n. 1102 del
19.11.2013 per euro 8.011,01), la società aveva subito accettato – per Pt_1 forniture anche di valore economico rilevante – pagamenti a 30 gg. f.m. data fattura.
Ed infatti, le forniture successivamente eseguite – oggetto delle fatture n. 1208 del
16.12.2013 per euro 23.681,66, n. 91 del 31.01.2014 per euro 24.103,30, e n. 320 del 28.03.2014 per euro 22.486,41 – recano tutte tale previsione di pagamento (v. doc. 19 e 20). Tuttavia, la non eseguiva i pagamenti nel termine Controparte_1 pattuito, ma con ritardi crescenti: la fattura n. 1208/2013 (con scadenza 31.01.2014) di euro 23.681,66 veniva pagata il 12.02.2014 (con 12 giorni di ritardo), la n.
91/2014 (con scadenza 28.02.2014) di euro 24.103,30 veniva pagata il 13.03.2014
(con 13 giorni di ritardo) e la n. 320/2014 (con scadenza 30.04.2014) di euro
22.486,41 veniva saldata il 28.05.2014 (con 28 giorni di ritardo). A seguito dell'incremento del ritardo dei pagamenti, la fornitrice decideva subito di modificare le condizioni di pagamento: a partire dal luglio 2014, infatti, accettava di Pt_1 continuare a rifornire la solo a condizione che le forniture le venissero CP_1 pagate per la metà prima della consegna della merce e, per la residua parte, a 30 giorni f.m. dALemissione del documento fiscale. La documentazione prodotta dal
, relativa alle annualità 2014 e 2015 – costituita da fatture, ordini e CP_1 documenti di trasporto (v. doc. 20 e 21) e dalle schede di mastro (v. doc. 12 e 8) – comprova che per l'evasione dei successivi ordini era necessario non solo il versamento dell'acconto, ma anche il saldo delle fatture precedentemente emesse.
In concomitanza della modifica dei tempi di pagamento imposta alla , si è CP_1 verificata anche una riduzione delle forniture, che dALinizio del rapporto avevano cadenza mensile (novembre e dicembre 2013, gennaio, febbraio, marzo 2014), tanto che il valore delle forniture è sceso da euro 100.768,79, nei primi cinque mesi di rapporto contrattuale (da novembre 2013 a marzo 2014), ad euro 49.532,39 negli otto mesi successivi (aprile - dicembre 2014). Dal mese di luglio 2015 la CP_1 non è più riuscita a sostenere i nuovi regimi di pagamento imposti da
[...]
e non ha saldato l'importo di euro 11.861,91 relativo alla fornitura ricevuta Pt_1 il 03.08.2015 (per il quale era stata emessa la fattura di saldo n. 920 del
26.08.2015); la ha pagato anticipatamente, in data 15.09.2015, l'importo CP_1 di euro 6.800,93 affinché fosse evaso l'ordine n. 2015/1304 del 26.08.2015, ricevuto
9 il 21.09.2015, ma non riusciva a far fronte al saldo della fattura conseguentemente emessa (n. 1025 del 25.09.2015 di complessivi euro 13.601,85). Tale ricostruzione dell'andamento delle forniture non è stata contestata dalla convenuta – che ha ammesso di aver modificato le condizioni di pagamento nella consapevolezza dello stato d'insolvenza della propria Cliente – ed è stato espressamente confermato dal teste di parte attrice sig. responsabile dell'ufficio acquisti di Testimone_1
(cfr. verbale d'udienza del 3.11.2021, con riferimento ai cap. n. Controparte_1
2 e 4), il quale ha precisato che le condizioni di pagamento erano state variate “a richiesta di , e che il responsabile della fornitrice gli aveva dichiarato “che Pt_1 tale modalità di pagamento si era resa necessaria per cautelare da Parte_1 eventuali inadempimenti da parte di , dato che “l'esposizione di Controparte_1 era crescente e superava il fido che il fornitore era disposto a Controparte_1 concedere”. Di conseguenza, i pagamenti oggetto della domanda risultano quindi revocabili, poiché intervenuti successivamente alla modifica del rapporto negoziale imposta dalla fornitrice ed in particolare: - il I pagamento (euro 9.884,93 Pt_1 del 14.05.2015) ed il III pagamento (euro 7.907,94 del 29.07.2015), costituiscono il saldo, pari al 50% del dovuto, delle fatture n. 311 del 27.03.2015 di euro 19.769,86
e n. 575 del 29.05.2015 di euro 15.815,88; - il II pagamento (euro 7.907,94 del
20.05.2015) e il V pagamento (euro 6.800,93 del 15.09.2015) costituiscono versamenti anticipati, pari al 50% del valore delle forniture, rispetto ai quali Pt_1 ha emesso le fatture n. 575 del 29.05.2015 di euro 15.815,88 e n. 1025 del
25.09.2015 di euro 13.601,85; - il IV pagamento (euro 11.861,91 del 29.07.2015) costituisce un versamento anticipato, pari al 50% della fornitura eseguita il
3.08.2015, per la quale non è stato emesso un unico documento fiscale, bensì la fattura di acconto n. 859 del 31.07.2015 di euro11.861,91 e la fattura di saldo n. 920 del 26.08.2015 di pari importo, rimasta insoluta. In questo contesto, va quindi ricordato che i reiterati ritardi nell'adempimento delle obbligazioni – così come le modifiche delle condizioni di pagamento – sono suscettibili di essere valutati tra gli indizi e gli elementi di fatto idonei a dimostrare l'effettività della scientia decoctionis in capo al fornitore che ha ricevuto i pagamenti (v. Cass. 10.9.2015 n. 17906)”];
v) infondata la tesi sostenuta in via di eccezione dalla convenuta secondo Pt_1 cui si sarebbe in realtà trattato di pagamenti esclusi da revocatoria ai sensi e per gli effetti di cui ALart. 67, co. 3, lettera a), L.F., in quanto eseguiti secondo i rinnovati termini concordati fin dal mese di luglio del 2014;
[cfr. sentenza, pag. 18-23: “(omissis) Il disposto dell'art. 67, 3° comma, lett. a, l. fall. – a norma del quale "Non sono soggetti ALazione revocatoria: a. i pagamenti di
10 beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso" – prevede un'esenzione, rispetto alla disciplina generale della revocatoria fallimentare: ai fini dell'esonero dalla revocatoria, “l'espressione «termini d'uso», adottata dal legislatore per individuare i pagamenti di beni e servizi non soggetti ALazione revocatoria, non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento” (v. Cass. 7.7.2021
n. 19373). Nel caso concreto, i pagamenti eseguiti dalla società Controparte_1 oggetto dell'azione revocatoria, non possono considerarsi “effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”. Premesso che “il rinvio dell'art. 67, comma
3, lett. a, l. fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento” (v. Cass.
7.12.2016 n. 25162), restano esenti dALazione revocatoria fallimentare i pagamenti eseguiti in modo aderente rispetto alle “regole di un determinato rapporto contrattuale”, sia con riferimento ai tempi dell'adempimento, sia con riferimento alle sue concrete modalità (cfr. Cass. ord.
7.7.2021 n. 19373). La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'art. 67, comma 3, lett. a) l. fall. va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti ed accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l'IE dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti in ritardo essendo ormai divenuti esatti adempimenti” (v. Cass. ord.
7.12.2020 n. 27939; cfr. Cass. ord. 18.3.2019 n. 7580:
“il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a, l. fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute”). La ratio della disposizione è quella di esonerare dalla revocatoria coloro i quali ricevano dALimprenditore dei pagamenti non in grado di insospettire sulla situazione economica e finanziaria di quest'ultimo, in situazioni ove è più probabile che il creditore sia estraneo alla consapevolezza dell'insolvenza; nel caso in esame, al contrario, la convenuta era invece il creditore che conosceva – per averne avuto
11 esperienza diretta – come la propria cliente non fosse più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. In sostanza, l'esenzione non può operare rispetto ai pagamenti non avvenuti secondo le modalità precedentemente pattuite, dato che l'anomalia denota la consapevolezza dell'IE riguardo alla situazione di dissesto e costituisce un indice del favore accordato al singolo creditore a danno della massa, idoneo a comprovare il carattere preferenziale dei pagamenti. In questo contesto, gravava sulla convenuta l'onere di dimostrare che le modalità con cui i pagamenti sono stati eseguiti corrispondevano a quelle precedentemente adottate nei rapporti con la cliente (v. Cass. ord.
7.12.2020 n. 27939, Cass. ord. 11.1.2022
n. 608). Invero, risulta evidente che le modalità di pagamento applicate dopo il mese di luglio 2014 non corrispondono a quelle precedentemente invalse tra le parti: dALanno 2013 e sino alla metà del 2014, i pagamenti da parte di Controparte_1 delle prestazioni ricevute dalla sono avvenuti con un ritardo crescente, Parte_1 tanto da indurre la ad accettare di rifornire la soltanto a condizione Pt_1 CP_1 che le forniture le venissero pagate per la metà prima della consegna della merce e, per il residuo, a 30 giorni f.m. dALemissione della fattura. Non confutando tale evidenza documentale, la – sulla quale incombeva l'onere di fornire la Parte_1 rigorosa prova di quanto eccepito –ha confermato l'intervenuta modifica delle precedenti condizioni di pagamento e, in particolare, di aver preteso il pagamento della metà degli importi prima della consegna della merce, ed il saldo delle precedenti forniture, rispetto a quanto costituiva la prassi consolidata tra le parti nel loro pregresso rapporto continuativo. Si deve pertanto escludere che i pagamenti oggetto dell'azione revocatoria, effettuati a seguito della modifica delle condizioni di pagamento imposte dalla fornitrice, possano considerarsi eseguiti nei termini d'uso.
In particolare, non è possibile sostenere che nelle condizioni di pagamento imposte dal luglio 2014 sarebbe ravvisabile una nuova convenzione tra le parti, idonea a configurare diversi termini d'uso, ai fini dell'operatività dell'esenzione. Va infatti rilevato che, laddove si faccia riferimento ad una modifica che preveda il pagamento anticipato, seppure parziale, non può ravvisarsi l'esenzione di cui ALart. 67, comma
3, lett. a) l. fall., perché si finirebbe per applicare la causa di esonero in discussione
“a qualsiasi pagamento difforme dalle previsioni pattuite, purché coperto ex post da apposito accordo tra debitore inadempiente e il creditore;
al contrario deve ritenersi, invece, che tutti i pagamenti consistiti in versamenti delle rate previste nell'accordo siano oggettivamente revocabili” (v. Trib. Piacenza 1.12.2020 n. 591, Trib. Piacenza
18.9.2020 n. 423). Le modifiche concretamente intervenute nei tempi di pagamento non possono quindi considerarsi idonee a stabilire “nuovi termini d'uso”, e valgono
12 invece ad escludere la sussistenza della fattispecie d'esonero dalla revocatoria. La ratio dell'esenzione di cui ALart. 67, comma 3, lett. a) l. fall., infatti, va ricercata nell'esigenza di tutelare la normale attività d'impresa e di rassicurare gli interlocutori, per evitare che il timore di una possibile futura revoca dei pagamenti porti ALinterruzione dei rapporti con l'imprenditore, privandolo così della possibilità di continuare ad operare (v. Cass.
7.7.2021 n. 19373). Nel caso in esame, risulta evidente che la pretesa che i pagamenti avvenissero, per la metà, prima della consegna della merce – accompagnati dal saldo delle fatture precedenti – denota il venir meno, in capo al creditore, della fiducia nella solvibilità della cliente. Non si può quindi sostenere che i pagamenti oggetto dell'azione revocatoria costituissero il normale svolgimento del rapporto commerciale usualmente in essere tra le parti, non essendo dimostrato che “i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti in ritardo essendo ormai divenuti esatti adempimenti” (v. Cass. ord. 17.12.2020, n. 27939). In particolare, la giurisprudenza richiamata dalla convenuta (v. Cass. ord. 11.1.2022 n. 608, che riporta ampiamente
Cass. ord. 17.12.2020 n. 27939), si riferisce espressamente alle ipotesi in cui i pagamenti siano avvenuti “in ritardo”, “oltre i tempi contrattualmente prescritti”, mentre nella fattispecie in esame i pagamenti oggetto dell'azione revocatoria sono stati eseguiti (in tutto o in parte) in anticipo rispetto alla precedente prassi instaurata tra le parti, su richiesta della fornitrice “perché scottata dal mancato pagamento del saldo da parte della ” (v. pag. 9 della comparsa conclusionale della CP_1 convenuta, datata 14.9.2022). Viene dunque a mancare la ratio della tutela del fornitore, sottesa ALesenzione di cui ALart. 67, comma 3, lett. a) l.fall. (v. Cass.
7.7.2021, n. 19373: il riferimento ai termini d'uso svolge la funzione di escludere dalla tutela tutti quei casi in cui il mancato rispetto della prassi commerciale precedentemente adottata risulta idonea ad evidenziare il venir meno della correttezza di rapporti ed il possibile approfittamento della situazione di difficoltà del debitore”), configurandosi una situazione di favore nei confronti del singolo creditore,
a danno della massa, nella consapevole violazione della par condicio. L'eccezione sollevata dalla parte convenuta è pertanto infondata e non può trovare accoglimento, restando escluso che i pagamenti in esame possano ritenersi eseguiti nei “termini d'uso”]; vi) fondata, infine, la domanda attorea anche in relazione al pagamento di euro
8.312,24, intervenuto il 24.2.2017, in quanto eseguito in violazione della par condicio creditorum, di cui costituisce espressione anche l'art. 168, comma 1, L.F., finalizzato
13 a garantire la conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore insolvente nella prospettiva dell'esito negativo della procedura concordataria”;
[cfr. sentenza, pag. 27-29: “(omissis) Quanto alla domanda di inefficacia, proposta ai sensi dell'art. 44 o dell'art. 168 l. fall., l'attore ha rilevato che il pagamento indicato nell'atto introduttivo, per complessivi euro 8.312,24, è intervenuto in data 24.2.2017, nell'arco di tempo intercorrente tra il decreto di rigetto dell'omologa del concordato preventivo (14.2.2017) e la dichiarazione di fallimento della società CP_1
(6.4.2017). L'attore ha dedotto che tale pagamento è affetto da inefficacia,
[...] ai sensi dell'art. 44 l. fall., o in ragione del combinato disposto degli artt. 167 e 168
l. fall., sul rilievo che la sanzione dell'inefficacia consegue automaticamente dal disposto dell'art. 69 bis l. fall., costituendo la conseguenza della dichiarazione di fallimento, seguito senza soluzione di continuità al concordato. In questa prospettiva,
l'art. 69 bis l. fall. – stabilendo che, se alla domanda di concordato preventivo segue il fallimento, il periodo c.d. “sospetto” ai fini della revocatoria degli atti decorre dal momento della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese – comporterebbe che tutto ciò che accade dopo tale termine deve intendersi come se fosse stato compiuto successivamente alla dichiarazione di fallimento e, conseguentemente, sanzionato da inefficacia. In particolare, la Corte di cassazione, nella sentenza datata 11.11.2010, n. 22916, ha ritenuto applicabile in via analogica al concordato il disposto dell'art. 44 l. fall. – sebbene non richiamato dALart. 169 l. fall. – sancendo espressamente che, in virtù del principio di consecuzione delle due procedure, “i pagamenti, effettuati dalla società, poi dichiarata fallita, dopo la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, è come se fossero stati da questa effettuati dopo la dichiarazione di fallimento”. Tuttavia, la giurisprudenza più recente (v. Cass. 15.2.2021, n. 3850) ha ritenuto che nel concordato preventivo “non trova applicazione il c.d.
"spossessamento" previsto in ambito fallimentare dagli artt. 42 e 43 l. fall., con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale”, escludendo per i pagamenti effettuati in costanza di concordato l'operatività dell'art. 44 l. fall., sulla base del seguente presupposto: in caso di fallimento, l'efficacia e validità dell'atto vengono destabilizzate dagli effetti giuridici che il fallimento produce sullo status dell'imprenditore, che viene spossessato da ogni potere gestorio anche sui beni dell'impresa, sottratti alla sua disponibilità; diversamente, nella disciplina del
14 concordato preventivo, non ricorrerebbe lo spossessamento “totale” dell'imprenditore-debitore, ma si colgono solo limitazioni alla gestione e operatività dell'attività di impresa;
in questo ambito operativo diventa necessario conseguire preventivamente l'autorizzazione giudiziale per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. Di conseguenza, l'eventuale inefficacia dell'atto va valutata ai sensi degli artt. 167 e 168 l. fall., attribuendo rilievo al presupposto costituito dALautorizzazione giudiziale di cui ALart. 167 l. fall., imprescindibile se l'atto è di straordinaria amministrazione ed è funzionale o conforme al piano concordatario. Ciò premesso, nel caso in esame il pagamento indicato risulta comunque inefficace, indipendentemente dalla disposizione normativa che si ritiene di applicare alla fattispecie, dato che – essendo intervenuto successivamente al rigetto dell'omologa del concordato – non può costituire espressione di atti autorizzati dagli organi della procedura concorsuale o di atti d'ordinaria amministrazione, conformi e funzionali ad un piano concordatario ancora valido ed efficace. Il pagamento oggetto della domanda risulta eseguito in violazione della par condicio creditorum, di cui costituisce espressione anche l'art. 168, 1° comma, l. fall., finalizzato a garantire la conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore insolvente nella prospettiva dell'esito negativo della procedura concordataria.
L'inefficacia opera di diritto e non richiede la prova della scientia decoctionis in capo al beneficiario dell'atto inefficace”].
4. Ha proposto appello sulla base di un unico motivo, attinente al Parte_1 rigetto dell'eccezione proposta ex art. 67, co. 3, lettera a), L.F., contestando la decisione secondo cui “l'esenzione non può operare rispetto ai pagamenti non avvenuti secondo le modalità precedentemente pattuite, dato che l'anomalia denota la consapevolezza dell'IE riguardo alla situazione di dissesto e costituisce un indice del favore accordato al singolo creditore a danno della massa, idoneo a comprovare il carattere preferenziale dei pagamenti”, essendosi la sentenza posta in tal modo in contrasto con i consolidati principi per cui: a) l'esenzione in argomento si fonda su dati di carattere strettamente oggettivo, per cui il giudice deve semplicemente verificare: i) se i beni forniti fossero effettivamente indispensabili per la prosecuzione dell'attività dell'impresa in crisi;
ii) se i pagamenti siano avvenuti nei termini d'uso; b) per l'applicazione di tale esenzione è irrilevante il fatto che l'IE conoscesse lo stato di insolvenza dell'impresa a cui ha fornito i beni, atteso che la circostanza che vengano forniti beni indispensabili affinché l'impresa in crisi possa proseguire nell'esercizio della sua attività esclude a monte che ricorra la fattispecie del “favore accordato al singolo creditore a danno della massa”.
15 5. La curatela si è ritualmente costituita in questo secondo grado prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, concludendo nei termini sopra trascritti.
6. In relazione alla domanda cautelare la difesa di ha depositato nel Pt_1 fascicolo telematico nota scritta con la quale ha dichiarato di rinunciare AListanza di inibitoria sul presupposto che l'appellata Curatela fallimentare “ha espressamente assicurato l'ottemperanza alla disposizione di cui ALultimo comma dell'art. 113 della
Legge Fallimentare, impegnandosi, dunque, a non trasferire ai creditori ammessi al passivo l'importo che, nella sentenza impugnata, il Giudice di Primo grado ha condannato la a pagare se non dopo che la sentenza stessa sarà passata in Pt_1 giudicato” e la Corte, preso atto, ha quindi dichiarato “non luogo a provvedere al riguardo”.
7. Fissata per il 3.7.2025 l'udienza di rimessione della causa in decisione;
precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi da tutte le parti costituite, la causa è stata rimessa in decisione ed è stata quindi decisa nella camera di consiglio sotto indicata come di seguito esposto.
II
Ragioni della decisione.
8. L'appello ruota attorno alle condizioni necessarie per potersi ritenere operante la causa di esclusione da revocatoria di cui ALart. 67, co. 3, lettera a), della legge fallimentare. Assume, nello specifico, l'appellante che il giudice avrebbe errato ad affermare che le tempistiche con le quali erano stati eseguiti i pagamenti oggetto della domanda revocatoria proposta dalla curatela – relativi alle fatture n. 311 del 27 marzo 2015, n. 575 del 29 maggio 2015, n. 920 del 26 agosto 2015, n. 1025 del 25 settembre 2015 e n. 17FVD.0178 del 28 febbraio 2017 – erano state “modificate” e che per tale ragione detti pagamenti non potevano ritenersi effettuati “nei termini d'uso” e farsi quindi rientrare nell'esenzione in argomento. Tale valutazione, infatti, non avrebbe tenuto conto del fatto che nelle more le parti si erano diversamente determinate in relazione ai termini e modi con i quali effettuare i pagamenti e che era quindi a tale nuova convenzione che andava parametrata l'eccezione.
8.1 Il motivo è fondato per quanto di ragione.
8.2 In termini generali va premesso che l'interpretazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), L.F. (“Non sono soggetti ALazione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”) deve muovere dalla considerazione secondo cui la fattispecie ha riguardo a una modalità di esecuzione
16 del rapporto tra le parti che, pur divergendo dalle clausole negoziali, sia ricompresa
“nei termini d'uso”.
A fronte delle interpretazioni in astratto possibili della disposizione – dalla massima genericità, che àncora l'uso al mercato nel suo insieme;
alla progressiva limitazione, con riguardo al settore commerciale di riferimento;
alla considerazione, infine, del singolo rapporto tra le parti, a sua volta visto come si sia atteggiato in concreto per un certo tempo, oppure solo come risultante in forza dei patti originariamente conclusi – occorre ricercare, non una qualsiasi delle plurime interpretazioni solo
"possibili", ma quella più "esatta" (art. 65 ord. giud.), sulla base del diritto positivo.
Deve pertanto anzitutto escludersi che la locuzione afferisca alle clausole negoziali come previste in contratto, interpretazione che la priverebbe di qualsiasi portata innovativa.
Tra le modalità derogatorie degli originari patti – e segnatamente: a) accordo “una tantum”; b) prassi preesistente al pagamento, e c) uso negoziale del settore – la seconda (b) è quella confacente alla disposizione in esame. Non, invero, il primo, perché non basterebbe un solo occasionale accordo ad integrare la nozione di "uso"; non il terzo, che imporrebbe di ricostruire la prassi in un ambito troppo esteso.
Deve dunque disattendersi, da un lato, l'interpretazione generalizzante – sia se ancorata ALintero mercato (in cui sarebbe, del resto, arduo individuare una prassi comune a tutti gli operatori sul medesimo), sia se riferita agli operatori di una sottocategoria imprenditoriale nello specifico settore commerciale – e dALaltro,
l'interpretazione più strettamente individualistica, che riconduca la previsione alla clausola negoziale prevista a regolamentazione iniziale del rapporto. Se, infatti, la ratio dell'azione revocatoria, come regola, è quella di preservare la “par condicio creditorum”, onde le operazioni poste in essere nel cd. periodo sospetto dalla società sottoposta a procedura concorsuale debbano incorrere nella sanzione dell'inefficacia,
d'altro canto la ratio dell'eccezionale esenzione sta nell'intento di circoscrivere, in modo ragionevole, l'estensione del rimedio in relazione a situazioni assai diverse tra loro (basti leggere le lettere di cui si compone l'art. 67, comma 3, L.F.), ma, nondimeno, accomunate dalla presenza di un interesse ritenuto dal legislatore superiore.
Per quanto qui rileva, la norma ha inteso tenere conto del fatto che tra imprenditori può ben essere, di fatto, attuata una modalità di pagamento – non solo quanto al momento della scadenza, ma anche a varie altre modalità della prestazione di “dare” il corrispettivo dovuto, non potendo la parola "termini" reputarsi qui strettamente riferita solo al tempo dell'adempimento ex art. 1186 c.c. – diversa da quella
17 inizialmente negoziata. In particolare, la previsione della lettera a) del comma 3 si pone in diretta correlazione con quella del numero 2) del comma 1 dell'art. 67 legge fallimentare.
Se la regola è che sono revocati (con presunzione, oltretutto, della scientia decoctionis) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con mezzi normali di pagamento compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ciò è proprio in quanto l'accettazione di un mezzo inusuale di pagamento lascia presumere iuris et de iure la violazione della par condicio.
Pertanto, l'eccezione al riguardo posta è necessariamente nel senso che, pur quando le modalità di pagamento siano estranee alla previsione della relativa clausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace, tutte le volte che fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore, adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale, volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi. Non basterebbe, quindi, che alcuni pagamenti fossero compiuti ed accettati in un lasso temporale maggiore: oggetto di prova è la circostanza di un "uso" diverso tra le parti, quale condotta reiterata sul piano oggettivo, stabilizzatasi già prima dei pagamenti sospetti.
Per l'individuazione di una dilazione dei pagamenti secondo i "termini d'uso", dunque, non vale la mera esistenza di alcuni pagamenti in ritardo, rispetto ai termini pattuiti, ove essa derivi da singoli momenti patologici della vita dell'impresa, caratterizzati da specifici accadimenti di fatto e da un'isolata tolleranza da parte del creditore.
L'effetto della disposizione di esonero è, in definitiva, che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti: con tutte le conseguenze relative ALinesistenza di un inadempimento dell'altro contraente (in ordine alla mora, ALart. 1460 c.c., ALazione di risoluzione, al risarcimento del danno, ecc.).
Quanto ALonere della prova di tale situazione, questo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in capo ALIE (si noti che, in tal modo, la disposizione in esame abilita il rilievo di modifiche tacite a contratti pur se redatti per iscritto, posto che non avrebbe senso ammettere l'applicabilità dell'esenzione ai soli contratti conclusi verbalmente, onde si avrà ampia applicazione, quanto alla prova testimoniale eventualmente richiesta,
18 degli artt. 2721, comma 2, e art. 2723 c.c., soluzione coerente con l'art. 2722 c.c., il quale vieta la prova per testimoni solo dei patti contrari conclusi prima o contemporaneamente al contratto;
naturalmente, è ben possibile che, nella specifica evenienza, esistano veri e propri usi negoziali di settore, che allora l'IE avrà comunque la facoltà di provare).
Nei termini ora esposti, si veda Cassazione, sez. 1, Ordinanza n. 27939 del
7.12.2020, Rv. 659740 – 01, che ha espresso il principio di diritto per cui:
“L'interpretazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), L.F. è nel senso che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente previsti, siano stati, anche per comportamenti di fatto, eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli in discorso, i quali, pertanto, non possono più ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma divengono esatti adempimenti;
l'onere della prova di tale situazione è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in capo ALIE”.
8.3 Ciò posto, ha errato il primo giudice nell'escludere che nelle condizioni di pagamento in uso tra le parti a partire dal mese di luglio del 2014, e rimaste in seguito nella sostanza invariate, sarebbe ravvisabile una nuova convenzione tra le parti idonea a configurare termini d'uso diversi ai fini dell'operatività dell'esenzione,
e conseguentemente nell'escludere che i pagamenti oggetto dell'azione revocatoria effettuati a seguito di detta concordata modifica delle condizioni di pagamento
(nessun rilievo potendo attribuirsi alla circostanza che tali condizioni sarebbero state richieste dALimpresa fornitrice per proseguire nel rapporto di fornitura) possano considerarsi eseguiti nei termini d'uso, dovendo ritenersi invece positivamente accertata l'esistenza di un "uso" diverso instauratosi tra le parti quale condotta reiterata sul piano oggettivo stabilizzatasi già prima dei pagamenti sospetti.
Basta invero esaminare le fatture emesse da dal 19.11.2013 al Parte_1
28.3.2014 (fatture n. 1102/13, 1208/13, 91/14 e 320/14) e poi quelle emesse dal
23.7.2014 al 25.9.2015 (fatture n. 772/14, 1053/14, 1308/14, 98/15, e poi ancora quelle oggetto di revocatoria n. 311/2015, 575/15, 920/15, 1025/15 e n.
17vd.0039/17) per rendersi conto del fatto che, a partire, appunto, dalla fine del mese di luglio 2014, e avevano concordato Parte_1 Controparte_1
(e quindi stabilmente attuato) una nuova modalità di pagamento, con frazionamento del corrispettivo fatturato in due tranches, di cui la prima (pari al 50%) anticipata rispetto ALesecuzione della fornitura e la seconda (pari al restante 50%) differita a
30 giorni, sempre comunque con esecuzione a mezzo di bonifico bancario, e quindi
19 utilizzando il sistema di pagamento mediante intermediario bancario che costituisce la modalità per cd. “ordinaria” di estinzione delle obbligazioni commerciali impiegata dalle imprese, fatto questo già di per sé comunque rilevante, considerato che in tema di revocatoria fallimentare l'esenzione prevista dALart. 67, comma 3, lett. a), L.F., volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, esclude la revocabilità dei pagamenti di forniture riferibili ALoggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili in precedenza invalse tra le parti, salvo che esse non siano in concreto individuabili, trattandosi di forniture effettuate per la prima volta, o regolate in modo diverso dai precedenti, ipotesi in cui il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite (cfr.
Cassazione, sez. 1, Ordinanza n. 30127 del 22.11.2024, Rv. 673138 – 01: nella specie la S.C. aveva cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'operatività dell'esenzione, poiché la brevità del rapporto tra le parti era incompatibile con la formazione di una prassi commerciale stabile, senza effettuare alcuna valutazione con riferimento alle condizioni contrattualmente pattuite).
Pertanto, non può ritenersi vero – come sostenuto dalla curatela attrice e come poi ritenuto dal giudice – che le condizioni pattuite fra le parti per il pagamento delle fatture n. 311 del 27 marzo 2015, n. 575 del 29 maggio 2015, n. 920 del 26 agosto
2015, n. 1025 del 25 settembre 2015 e n. 17FVD.0039 del 19 gennaio 2017, fatte oggetto della domanda revocatoria, siano state il portato di una (irrilevante) modifica delle condizioni precedenti, dovendo invece ritenersi verificata la condizione legittimante l'esonero da revocatoria descritta dalla S.C., per cui non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, sono stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus, tanto che non possono più, a quel punto, ritenersi inesatti adempimenti, essendo divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti, con tutte le conseguenze relative ALinesistenza di un inadempimento dell'altro contraente. Alla luce delle evidenze di causa risulta invero:
a) che le parti (le quali, come riconosciuto dalla curatela, avevano concordato già per le 96.000 proforme consegnate il 19 novembre 2013 che il pagamento dovesse avvenire con bonifico anticipato dell'intero prezzo) a far tempo dalla fornitura delle
211.200 preforme di cui alla fattura n. 772 del 23 luglio 2014 avevano concordato
20 come modalità di pagamento “1/2 Bonif. Ant. 1/2 Bonif. 30 gg.”, ossia che la metà del prezzo dovesse essere pagata prima della consegna della merce;
b) che questa modalità di pagamento è stata tenuta ferma anche per le successive forniture oggetto delle fatture n. 1053 del 30 settembre 2014, n. 1308 del 2 dicembre
2014 e n. 98 del 30 gennaio 2015;
c) che, quindi, le modalità e le tempistiche dei pagamenti pattuite per le forniture oggetto delle fatture n. 311 del 27 marzo 2015, n. 575 del 29 maggio 2015, n. 920 del 26 agosto 2015 e n. 1025 del 25 settembre 2015, in relazione al cui pagamento la curatela ha proposto l'azione revocatoria, erano diventate di prassi consolidata inter partes già da otto mesi, e lo sono rimaste anche in seguito.
Ne deriva che è infondato lo stesso presupposto fattuale sulla base del quale il giudice ha basato il diniego ALapplicazione dell'esenzione ALazione revocatoria, e cioè che la modalità “normale” del pagamento delle fatture concordata fra la e la CP_1 Pa fosse quella del “Bonifico bancario a 30 giorni ” (la quale è stata invece Pt_1 applicata solo per le tre forniture svoltesi nell'arco di tre mesi dal 16 dicembre 2013 al 28 marzo 2014) e che di tale modalità sia intervenuta una subitanea modifica, tale da rendere i pagamenti effettuati con il 50% in acconto al momento della consegna non qualificabili come avvenuti “nei termini d'uso”.
8.4 In definitiva, considerato:
i) che l'esenzione in argomento si fonda su dati di carattere strettamente oggettivo, per cui occorre semplicemente verificare se i beni forniti fossero effettivamente indispensabili per la prosecuzione dell'attività dell'impresa in crisi (e nel caso di specie è pacifico che lo fossero) e se i pagamenti siano avvenuti nei termini d'uso;
ii) che per l'applicazione di tale esenzione resta irrilevante il fatto che l'IE dei pagamenti conoscesse lo stato di insolvenza dell'impresa a cui ha fornito i beni, che, anzi, se non lo avesse in concreto conosciuto i pagamenti di riferimento non sarebbero stati comunque revocabili, costituendo tale conoscenza il presupposto necessariamente previsto dal secondo comma dello stesso art. 67 L.F.;
iii) che il fatto che vengano forniti beni indispensabili affinché l'impresa in crisi possa proseguire nella sua attività esclude a monte che ricorra la fattispecie del
“favore accordato al singolo creditore a danno della massa”; iv) che nella specie deve ritenersi che i pagamenti di cui si tratta siano stati correttamente eseguiti ed accettati in termini diversi sì da quelli in essere fino al 28 marzo 2014, ma in coerenza con quelli concordati e in (stabile) esecuzione già da otto mesi e poi di seguito mantenuti, tanto da non potersi ritenere pagamenti eseguiti
21 in difformità, e quindi quali inesatti adempimenti, ma, per prassi consolidatasi, esatti adempimenti, la domanda del attore, in riforma della sentenza impugnata, va CP_1 integralmente respinta.
9. Da ultimo, considerato che ha dato spontanea esecuzione alla Parte_1 sentenza di primo grado versando alla Procedura la somma di € 74.520,17 (importo versato non contestato, comprensivo delle spese legali pagate alla Curatela), trattandosi, per quanto si è detto, di esborso non dovuto, ne va senz'altro disposta la restituzione alla società pagatrice, oltre agli interessi al tasso legale dalla data dell'eseguito pagamento al saldo effettivo.
III
Le spese di lite.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite (del primo e del secondo grado) vanno rideterminate secondo il principio di soccombenza, e quindi poste a carico del
1919 S.r.l. (attore appellato) e a favore di Controparte_1 Parte_1
(convenuta appellante) nella misura liquidata in dispositivo con riferimento al
[...]
D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dALart. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo grado e quello d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 874/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello per le ragioni di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n. 127/2023 del Tribunale di Belluno, rigetta la domanda attorea;
b) condanna il 1919 S.r.l. a restituire a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 74.520,17 versata in esecuzione della sentenza di primo
[...] grado, oltre agli interessi al tasso legale dalla data dell'eseguito pagamento al saldo effettivo;
c) condanna l'appellato dal 1919 S.r.l. (attore Controparte_1 appellato) a rimborsare a (convenuta appellante) le spese di lite Parte_1 del primo e del secondo grado, che liquida: quanto al primo, in € 14.000 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e
22 c.p.a. come per legge;
quanto al secondo, in € 9.000 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge, e in € 1.165 per rimborsi;
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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