Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 08/05/2025, n. 8876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8876 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08876/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14103/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14103 del 2024, proposto da
CO RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Femia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della Sentenza n. 576/2023 del Tribunale di Tivoli Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 24 dicembre 2024, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 576/2023 pubblicata in data 11 aprile 2023 nel ricorso RG n. 2337/2018, notificata in data 31 maggio 2023, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così disposto: “ - accerta e dichiara il diritto di CO RA alla progressione retributiva maturata in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il MIUR ed a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato; - per l’effetto condanna il MIUR a provvedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente ed a corrispondergli, a titolo di differenze retributive, l’importo di € 27.345,87, oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo ”.
1.1 Afferma il ricorrente che l’Amministrazione è rimasta inerte in merito alla esecuzione della sentenza.
1.2 In data 2 maggio 2025 si è costituito il Ministero resistente con atto di stile.
1.3 Alla camera di consiglio del 6 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
2.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione al corretto pagamento delle somme disposte nella sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (cass. 13533/2001), deve trovare accoglimento.
Dalla decisione in questione si ricava il diritto del ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta dalla sentenza i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
Per l’effetto, l’Amministrazione resistente deve essere condannata a ottemperare alla citata sentenza.
2.2 Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
3. Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreinte , ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Tuttavia, le penalità devono essere fatte decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione ai termini assegnati in dispositivo e deve essere commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., al pagamento della penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione nei termini specificati in motivazione.
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.800,00 (milleottocento/00) oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO