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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 830 /2023 R.G.L.
promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RECUPERO GIUSEPPINA, per procura in atti,
ricorrente,
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. BELLOMO LUCA MICHELE, per procura in atti,
resistente,
Oggetto: MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 26/04/2023 a formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento di essere soggetto invalido al 100% con CP_2
diritto alla indennità di accompagnamento e alla sussistenza della condizione sanitarie per beneficiare delle prestazioni connesse allo status di disabilità ex art 3 comma 3 legge 104/1992.
La ricorrente ha chiesto di : 2) Ritenere e dichiarare che la Sig.ra , a causa delle Parte_1
patologie invalidanti di cui era ed è affetta ha diritto al riconoscimento della percentuale di invalidità civile del 100% con diritto all'accompagno sin dalla data della domanda amministrativa
o , in subordine , da quella che risulterà in corso di causa nonché al diritto ai benefici L. 104/92 art. 3 comma 3 ; 3) Disporre nuova CTU per la corretta valutazione dello stato invalidante;
4)
Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento del beneficio economico CP_1
riconosciuto in favore della ricorrente dalla data della domanda amministrativa o in subordine con la decorrenza che verrà riconosciuta in corso di causa e con gli interessi e la rivalutazione
CP_ monetaria come per legge;
5) Condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento delle spese , competenze ed onorario del presente giudizio e di quello per ATP , oltre spese generali
, IVA e CPA , come per legge , con distrazione a favore della sottoscritta procuratrice anticipataria
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il richiamo del c.t.u. nominato nella prima fase, dott. Persona_1
All'udienza del 04.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Preliminarmente si osserva, in relazione alla eccezione di decadenza ex art. 42 comma 3 DL
CP_ 269/2003 conv. in L.326/2003 svolta dall' che parte ricorrente ha documentato, con atto allegato alle note del 14.09.2024, di aver ricevuto la notifica del verbale redatto dalla commissione
CP_ medica in data 31.05.2021.
Sicché - nei limiti delle valutazioni da svolgersi in questa sede, in punto di interesse ad agire- la introduzione del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. con ricorso depositato in data 30.11.2021 appare tempestiva.
3- Il CTU dott. , richiamato nella presente fase, alla luce della Persona_1 nuova documentazione sanitaria e dell'esame della ricorrente, ha accertato che la sig.ra Parte_1 risulta affetta da un complesso di patologie coesistenti a carico dell' Apparato Neuro-
[...]
Psichico, Osteoarticolare, Uditivo e Cardiovascolare, ad andamento cronico non suscettibile di guarigione clinica, che a mio parere La rende “persona invalida con percentuale del 100%”.
4- Il c.t.u. ha peraltro ritenuto che non sia emerso alcun dato clinico- strumentale obiettivo tale da rendere la ricorrente come “persona non autosufficiente che necessita assistenza continua nell'espletamento degli atti quotidiani della vita o priva di autonomia nella funzione della deambulazione”; ma sono emerse condizioni psico-fisiche tali da rendere la sig.ra Parte_1
“persona affetta da una menomazione complessiva permanente con perdita di agire, sotto
[...]
l'aspetto relazionale socio-famigliare, nei termini considerati normali per una persona di pari età, sesso, esperienza e condizioni sociali e quindi portatrice di handicap che Le impedisce di avere le stesse opportunità delle persone appartenenti alla sua comunità sociale”. Pe quanto sopra, a mio parere, la ricorrente può essere riconosciuta: “persona invalida Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti dell'età, grave 100% (senza indennità di accompagnamento) e “portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92”. Per quanto riguarda la decorrenza, vista la data della documentazione clinico - strumentale ed in particolare la certificazione di visita Psichiatrica del 04/11/2024 rilasciata dal DSM Barcellona-Patti, dove la ricorrente è stata presa in carico in data 28/10/2024,
a mio parere la stessa può essere fissata da maggio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che la ricorrente, invalida al 100% (da maggio 2024), non possiede il requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento.
Sussiste, invece, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dal mese di maggio 2024.
5- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti, posta l'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento e la sussistenza di quello sotteso allo status di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 ma con decorrenza da Maggio 2024, successiva alla domanda amministrativa ed ai ricorsi giudiziali.
6- Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico
CP_ dell' avendo la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
830 /2023 RG, così provvede:
1) dichiara che invalida nella misura del 100% da maggio 2024, non Parte_1
possiede il requisito sanitario utile al conseguimento della indennità di accompagnamento;
2) dichiara che possiede il requisito sanitario per beneficiare delle Parte_1
prestazioni connesse allo status di persona disabile ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza da MAGGIO 2024;
3) compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
CP_ 4) pone le spese di c.t.u. a carico dell'
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 19/03/2025.
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 830 /2023 R.G.L.
promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RECUPERO GIUSEPPINA, per procura in atti,
ricorrente,
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. BELLOMO LUCA MICHELE, per procura in atti,
resistente,
Oggetto: MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 26/04/2023 a formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento di essere soggetto invalido al 100% con CP_2
diritto alla indennità di accompagnamento e alla sussistenza della condizione sanitarie per beneficiare delle prestazioni connesse allo status di disabilità ex art 3 comma 3 legge 104/1992.
La ricorrente ha chiesto di : 2) Ritenere e dichiarare che la Sig.ra , a causa delle Parte_1
patologie invalidanti di cui era ed è affetta ha diritto al riconoscimento della percentuale di invalidità civile del 100% con diritto all'accompagno sin dalla data della domanda amministrativa
o , in subordine , da quella che risulterà in corso di causa nonché al diritto ai benefici L. 104/92 art. 3 comma 3 ; 3) Disporre nuova CTU per la corretta valutazione dello stato invalidante;
4)
Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento del beneficio economico CP_1
riconosciuto in favore della ricorrente dalla data della domanda amministrativa o in subordine con la decorrenza che verrà riconosciuta in corso di causa e con gli interessi e la rivalutazione
CP_ monetaria come per legge;
5) Condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento delle spese , competenze ed onorario del presente giudizio e di quello per ATP , oltre spese generali
, IVA e CPA , come per legge , con distrazione a favore della sottoscritta procuratrice anticipataria
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il richiamo del c.t.u. nominato nella prima fase, dott. Persona_1
All'udienza del 04.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Preliminarmente si osserva, in relazione alla eccezione di decadenza ex art. 42 comma 3 DL
CP_ 269/2003 conv. in L.326/2003 svolta dall' che parte ricorrente ha documentato, con atto allegato alle note del 14.09.2024, di aver ricevuto la notifica del verbale redatto dalla commissione
CP_ medica in data 31.05.2021.
Sicché - nei limiti delle valutazioni da svolgersi in questa sede, in punto di interesse ad agire- la introduzione del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. con ricorso depositato in data 30.11.2021 appare tempestiva.
3- Il CTU dott. , richiamato nella presente fase, alla luce della Persona_1 nuova documentazione sanitaria e dell'esame della ricorrente, ha accertato che la sig.ra Parte_1 risulta affetta da un complesso di patologie coesistenti a carico dell' Apparato Neuro-
[...]
Psichico, Osteoarticolare, Uditivo e Cardiovascolare, ad andamento cronico non suscettibile di guarigione clinica, che a mio parere La rende “persona invalida con percentuale del 100%”.
4- Il c.t.u. ha peraltro ritenuto che non sia emerso alcun dato clinico- strumentale obiettivo tale da rendere la ricorrente come “persona non autosufficiente che necessita assistenza continua nell'espletamento degli atti quotidiani della vita o priva di autonomia nella funzione della deambulazione”; ma sono emerse condizioni psico-fisiche tali da rendere la sig.ra Parte_1
“persona affetta da una menomazione complessiva permanente con perdita di agire, sotto
[...]
l'aspetto relazionale socio-famigliare, nei termini considerati normali per una persona di pari età, sesso, esperienza e condizioni sociali e quindi portatrice di handicap che Le impedisce di avere le stesse opportunità delle persone appartenenti alla sua comunità sociale”. Pe quanto sopra, a mio parere, la ricorrente può essere riconosciuta: “persona invalida Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti dell'età, grave 100% (senza indennità di accompagnamento) e “portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92”. Per quanto riguarda la decorrenza, vista la data della documentazione clinico - strumentale ed in particolare la certificazione di visita Psichiatrica del 04/11/2024 rilasciata dal DSM Barcellona-Patti, dove la ricorrente è stata presa in carico in data 28/10/2024,
a mio parere la stessa può essere fissata da maggio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che la ricorrente, invalida al 100% (da maggio 2024), non possiede il requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento.
Sussiste, invece, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dal mese di maggio 2024.
5- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti, posta l'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento e la sussistenza di quello sotteso allo status di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 ma con decorrenza da Maggio 2024, successiva alla domanda amministrativa ed ai ricorsi giudiziali.
6- Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico
CP_ dell' avendo la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
830 /2023 RG, così provvede:
1) dichiara che invalida nella misura del 100% da maggio 2024, non Parte_1
possiede il requisito sanitario utile al conseguimento della indennità di accompagnamento;
2) dichiara che possiede il requisito sanitario per beneficiare delle Parte_1
prestazioni connesse allo status di persona disabile ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza da MAGGIO 2024;
3) compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
CP_ 4) pone le spese di c.t.u. a carico dell'
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 19/03/2025.
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano