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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4139 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 20/10/1983 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 05/03/1989 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Vincenzo Errante n. 10, presso lo studio dell'avv. Sollima Barbara che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/09/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto:
2. La casa coniugale sita in via Salamone Marino n. 16 di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata alla signora , con i beni e gli arredi ivi contenuti. CP_1
2. il Sig. si impegna a trasferirsi quando troverà un immobile confacente alle sue Parte_1 possibilità economiche;
3. I figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente le responsabilità genitoriali provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i figli, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la stessa relative anche alla sua istruzione e scelte di cure sanitarie. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori saranno separatamente responsabili dei figli.
4. In merito alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figlie i coniugi convengono di comune accordo quanto segue: a) I figli potranno essere presi da casa e lasciato e/o preso da scuola o dalla palestra dal padre, durante la settimana dal lunedì al sabato sempre previo accordo dei genitori e previa comunicazione, e comunque ogni qualvolta i figli lo desiderino e salvi gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e salvi gli impegni scolastici o attività sportive o attività ludiche o religiose dei figli;
pertanto gli stessi potranno essere presi dall'uscita della scuola ed il padre si obbliga a riportare i figli a casa per l'ora di cena o dopo cena;
b) il padre avrà il diritto di trascorrere due fine settimana al mese (ogni 15 giorni), sempre previo accordo con l'altro coniuge, con i figli;
in particolare dalle ore 13:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
c) per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli 15 giorni anche non consecutivi (anche da dividere tra luglio ed agosto), e da concordare con la madre entro e non oltre il 30 maggio e sempre in base alle esigenze ed alla volontà dei figli;
d) entrambi i coniugi si impegnano a comunicare eventuali spostamenti fuori città con i figli;
e) per quel che riguarda, invece, le altre festività (Natale, Capodanno e Pasqua), seguendo il criterio dell'alternanza e della rotazione, queste saranno trascorse dai figli alternativamente con uno dei genitori previo accordo tra questi ultimi e previa volontà degli stessi;
f) Il sig corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento dei figli la somma Parte_1 CP_1 mensile di € 200,00 per ciascun figlio mediante bonifico bancario sul conto corrente, o a mezzo post
2 pay, entro giorno 30 di ogni mese e per dodici mesi;
inoltre il sig. rinunzia inoltre al 50% Parte_1 dell'assegno unico che sarà erogato unicamente alla sig.ra al 100% in favore dei figli. CP_1 g) Sull'importo del mantenimento, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo la sottoscrizione dell'accordo di separazione.
I genitori concorreranno, nella misura del 50% delle spese extra assegno, secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Palermo il 02/07/2019, non comprese nell'assegno di mantenimento .
5. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 01/09/2016 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 435 - P. II – serie A – Anno 2016).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4139 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 20/10/1983 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 05/03/1989 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Vincenzo Errante n. 10, presso lo studio dell'avv. Sollima Barbara che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/09/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto:
2. La casa coniugale sita in via Salamone Marino n. 16 di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata alla signora , con i beni e gli arredi ivi contenuti. CP_1
2. il Sig. si impegna a trasferirsi quando troverà un immobile confacente alle sue Parte_1 possibilità economiche;
3. I figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente le responsabilità genitoriali provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i figli, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la stessa relative anche alla sua istruzione e scelte di cure sanitarie. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori saranno separatamente responsabili dei figli.
4. In merito alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figlie i coniugi convengono di comune accordo quanto segue: a) I figli potranno essere presi da casa e lasciato e/o preso da scuola o dalla palestra dal padre, durante la settimana dal lunedì al sabato sempre previo accordo dei genitori e previa comunicazione, e comunque ogni qualvolta i figli lo desiderino e salvi gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e salvi gli impegni scolastici o attività sportive o attività ludiche o religiose dei figli;
pertanto gli stessi potranno essere presi dall'uscita della scuola ed il padre si obbliga a riportare i figli a casa per l'ora di cena o dopo cena;
b) il padre avrà il diritto di trascorrere due fine settimana al mese (ogni 15 giorni), sempre previo accordo con l'altro coniuge, con i figli;
in particolare dalle ore 13:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
c) per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli 15 giorni anche non consecutivi (anche da dividere tra luglio ed agosto), e da concordare con la madre entro e non oltre il 30 maggio e sempre in base alle esigenze ed alla volontà dei figli;
d) entrambi i coniugi si impegnano a comunicare eventuali spostamenti fuori città con i figli;
e) per quel che riguarda, invece, le altre festività (Natale, Capodanno e Pasqua), seguendo il criterio dell'alternanza e della rotazione, queste saranno trascorse dai figli alternativamente con uno dei genitori previo accordo tra questi ultimi e previa volontà degli stessi;
f) Il sig corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento dei figli la somma Parte_1 CP_1 mensile di € 200,00 per ciascun figlio mediante bonifico bancario sul conto corrente, o a mezzo post
2 pay, entro giorno 30 di ogni mese e per dodici mesi;
inoltre il sig. rinunzia inoltre al 50% Parte_1 dell'assegno unico che sarà erogato unicamente alla sig.ra al 100% in favore dei figli. CP_1 g) Sull'importo del mantenimento, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo la sottoscrizione dell'accordo di separazione.
I genitori concorreranno, nella misura del 50% delle spese extra assegno, secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Palermo il 02/07/2019, non comprese nell'assegno di mantenimento .
5. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 01/09/2016 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 435 - P. II – serie A – Anno 2016).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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