Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n. 92/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2173/2024
( est.Atanasio) e promossa da
Parte_1
, C.F. e P. IVA (di seguito, anche”,
[...] P.IVA_1
l' ”) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Pt_1 dall'Avv. Olga Mazzolani e dall'Avv. Marina Rugolo, con domicilio eletto in Milano, piazza Ospedale Maggiore n. 3,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3
, (C.F. ), C.F._3 CP_4 C.F._4 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._5 Controparte_6
), ( ), C.F._6 Controparte_7 C.F._7 [...]
(C.F. ), CP_8 C.F._8 Parte_2
( ) rappresentati e difesi in primo grado dagli Avv.ti Luca Matteo C.F._9
Daffra e Rosibetti Rubino, elettivamente domiciliati presso il loro studio , sito in Milano,
Via Mascheroni, n.31
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti conclusioni
1
, pubblicata in data 29/7/2024,-accertare e dichiarare che, per tutti i motivi
[...]
esposti in atti, non essendo i sig.ri , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e esposti al rischio da radiazioni ionizzanti nei termini CP_8 Parte_2
richiesti dalle disposizioni di legge e di CCNL, non hanno alcun diritto a percepire, sin dalla data di assunzione, l'indennità di rischio da radiazioni e il congedo ordinario aggiuntivi pari a n. 15 giorni annui;
-per l'effetto, condannare gli appellati a restituire all' le seguenti somme: la sig.ra Parte_1 [...]
l'importo di € 41.290,14; il sig. l'importo di € 37.870,85; il CP_6 Controparte_1 sig. l'importo di € 33.149,37; la sig.ra Controparte_2 Controparte_3
l'importo di € 24.920,62; il sig. l'importo di € 24.676,77; il sig. CP_4 [...]
l'importo di € 22.645,73; la sig.ra l'importo di € 15.284,76; CP_5 Controparte_7 il sig. l'importo di € 12.001,04; il sig. l'importo di € Parte_2 CP_8
12.239,74; importi versatigli in ottemperanza alla riformata sentenza nonché l'importo di
€ 21.886,80 per rimborso spese di lite, che si chiede venga riformata, ovvero la diversa somma - anche maggiore - ritenuta di giustizia;
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato per il presente ricorso in appello.
PER GLI APPELLATI in via principale, respingersi il Ricorso in appello avversario, perché infondato e/o non provato, per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
2173/2024 resa dal Tribunale di Milano e depositata in data 29 luglio 2024, non notificata.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa dagli odierni appellati ha così deciso:
“Dichiara che i ricorrenti, sin dalla data di assunzione, sono stati continuativamente adibiti all'utilizzo di apparecchiature emittenti radiazioni ionizzanti;
dichiara il diritto dei ricorrenti al trattamento economico e indennitario di cui al ricorso, in quanto
2 lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti;
dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire – sin dalla data di loro assunzione - l'indennità di rischio da radiazioni nella misura intera unica mensile di Euro 103,29 oltre interessi di legge;
dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, il congedo ordinario aggiuntivo di giorni 15 da usufruirsi in unica soluzione;
condanna l' all'assegnazione a ciascun Ricorrente di un Parte_1
numero di giorni di congedo pari a quello di cui avrebbero dovuto fruire dal giorno dell'assunzione o, in subordine, al pagamento dell'indennità sostituiva per la mancata fruizione dei giorni di congedo ordinario aggiuntivo, per riposo biologico, che avrebbero dovuto percepire dal momento dell'assunzione; il tutto con relativa incidenza sul TFR e sugli istituti contrattuali indiretti, oltre interessi dal dovuto al saldo”.
Avevano dedotto di svolgere o avere svolto attività lavorativa in due sale operatorie individuate dalla stessa come “zone controllate”, in quanto in esse Controparte_9
vengono quotidianamente utilizzati apparecchi radiografici e strumenti produttivi di radiazioni (quali l'amplificatore di brillanza) e di svolgere interventi che comportano necessariamente l'esposizione a rischio radiologico in via continuativa e professionale e conseguentemente l'assorbimento di dosi di radiazioni ionizzanti.
Il Tribunale, richiamata la normativa di riferimento e le risultanze dell'istruttoria orale, ha ritenuto provato che gli odierni appellati fossero lavoratori esposti a rischio radiologico, con conseguente diritto di percepire l'indennità di rischio radiologico nella misura massima prevista dalla legge e di usufruire delle ferie aggiuntive nel periodo oggetto di causa,ossia decorrente dalle diverse date di assunzione in un arco temporale compreso fra il 1° settembre 2016 e l'11 gennaio 2022, sino al deposito del ricorso.
Avverso la sentenza ha proposto appello ritendo la motivazione della sentenza Pt_1
contraddittoria ed illogica della rispetto alle prove esaminate dal giudice.
Lamenta in particolare che il Giudice nell'indagare sull'effettiva sussistenza dell'esposizione qualificata richiesta dalla normativa, abbia erroneamente limitato la propria valutazione all'analisi di alcune precisazioni fornite dal teste, senza approfondire anche la portata delle ulteriori dichiarazioni del teste, tra cui quelle relative al dosimetro che i lavoratori odierni appellati sono tenuti ad indossare;
dosimetro che, così come dichiarato dal teste “rileva la quantità di esposizione radiologico nel corso dell'intero anno” e i cui dati, costantemente monitorati, vengono successivamente trasmessi alla medicina del lavoro e al lavoratore stesso .
3 Secondo parte appellante, quanto sopra trova riscontro nella documentazione prodotta in giudizio dall' che dimostra l'utilizzo del dosimetro e pertanto il monitoraggio Pt_1 periodico dei lavoratori da parte dell' Parte_1
ribadisce che affinché possa sussistere un rischio effettivo e non soltanto ipotetico, Pt_1 in grado di fondare il diritto all'indennità di rischio radiologico in favore del personale diverso rispetto a quello per cui opera la presunzione ex lege di sussistenza del rischio radiologico, occorre verificare l'esistenza di un'esposizione al rischio del tutto analoga a quella a cui risulta sottoposto il personale di radiologia.
Peraltro se è vero che gli odierni appellati, tutti medici e chirurghi ortopedici, accedano alle sale operatorie per lo svolgimento delle loro mansioni, non è altrettanto vero che tutti gli interventi richiedano l'utilizzo dell'amplificatore di brillanza.
Inoltre ritiene che la produzione documentale di parte appellata sub doc. 21 Pt_1
fascicolo di primo grado( verbali di interventi chirurgici) non fornisca alcuna prova dell'esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente;
né possono dirsi dirimenti le dichiarazioni fornite sul punto dal teste che non Testimone_1 consentono di ritenere provata, nel caso di specie quell'esposizione richiesta dalle disposizioni normative e di CCNL Area Sanità.
Ciò su cui invece è necessario soffermarsi è che l' si è premurata di Parte_1 individuare dei criteri ancor più prudenziali, rispetto all'esposizione al rischio radiologico, di quelli previsti dal D.lgs. n. 101/2020.
A tal proposito, infatti, tutti i lavoratori che accedono per motivi di lavoro alle cosiddette
“zone controllate” (zone sottoposte a regolamentazione per motivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti) e per i quali non opera la presunzione normativa di esposizione al rischio radiologico, sono tenuti ad indossare, oltre al camice anti raggi X, anche il dosimetro, apparecchiatura, che misura costantemente l'eventuale esposizione a raggi X, registrandone il relativo dato;
circostanza, questa, confermata anche dal teste escusso in udienza. precisa ancora che l' periodicamente analizza i dati rilevati dal dosimetro, Pt_1 Pt_1
provvedendo poi a ricondurre il personale di interesse nelle specifiche categorie
(“Lavoratore Esposto di Categoria A”, “Lavoratore Esposto di Categoria B” e
“Lavoratore non esposto”).
Ne consegue che soltanto i lavoratori classificati nella Categoria A (proprio per le dosi di esposizione registrate) percepiscono l'indennità di rischio radiologico e usufruiscono del relativo congedo ordinario di n. 15 giorni.
4 Tutti gli odierni appellati sono sempre stati classificati come lavoratori di “Categoria B”,
i quali sono sottoposti: i) a visite di sorveglianza per accertarne lo stato di salute, anche al fine di confermare l'idoneità del lavoratore a lavorare con radiazioni ionizzanti;
ii) a costante sorveglianza dosimetrica per valutare se le dosi di esposizione aumentino, con la necessità di una riclassificazione in “Categoria A”.
Parte appellante,posto quanto sopra, ritiene che, a differenza di quanto sostenuto dal
Tribunale di Milano, nel giudizio di prime cure non sia stata raggiunta la prova di esposizione qualificata, tale per cui i lavoratori avrebbero avuto diritto ad essere classificati come lavoratori di “Categoria A” con tutte le conseguenze sopra delineate;
viceversa l' ha documentalmente provato le ragioni (ossia i dati oggettivi rilevati Pt_1 dal dosimetro) per le quali i lavoratori sono stati classificati come lavoratori di “Categoria
B”, non superando, per l'appunto, determinate soglie di esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti e non maturando, quindi, il diritto alla corresponsione dell'indennità di rischio radiologico e del relativo congedo ordinario aggiuntivo di n. 15 giorni.
Chiede dunque l'integrale riforma della sentenza impugnata e condanna dei lavoratori
(odierni appellati) a restituire all' le somme da questa versate in Parte_1
ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
All'udienza del 01.04.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
^^^
L'appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente si rende opportuna una breve disamina delle norme che disciplinano gli istituti della indennità di rischio radiologico e del congedo aggiuntivo.
La legge 28 marzo 1968 n. 416 ha istituita l'indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica, alla quale, con la successiva legge 27 ottobre 1988 n. 460, sono state apportate modifiche ed integrazioni.
L'art. 1 della citata legge 27 ottobre 1988 n. 460 ha identificato espressamente i destinatari delle disposizioni in essa contenute nel personale addetto ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare ed in quello medico e tecnico di radiologia, di cui all'art. 58, comma 1, d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270: vale a dire le persone esposte abitualmente per ragioni professionali al pericolo da radiazioni derivanti da una “zona controllata” (secondo la definizione dell'art. 9, lett. e) e
5 lett. g) d.P.R. 11 febbraio 1964 n. 185), perché esposte, per ragioni professionali in luogo in cui esiste una sorgente di radiazioni ionizzanti, con continuità all'azione di dette sostanze, o perché adibite ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, attribuendo loro una maggiorazione dell'importo, pari a lire 200.000 mensili lorde, dell'indennità di rischio radiologico, già istituita con la legge poi novellata.
Il presupposto per il riconoscimento dell'indennità in questione si sostanziava, dunque, nello svolgimento abituale di un'attività lavorativa, predeterminata dal legislatore perché ritenuta pericolosa, secondo una valutazione presuntiva del carattere professionale del rischio e della inevitabilità dello stesso.
Peraltro tale indennità non rappresenta una forma di monetizzazione o di risarcimento del danno fisico o del rischio patito dai soggetti interessati, bensì costituisce, in via preventiva, un concorso alle spese con finalità di profilassi e terapeutiche, in considerazione del particolare regime di vita cui i medici ed i tecnici di radiologia sono costretti.
Deve rilevarsi che il legislatore, valorizzando l'elemento del rischio in concreto connesso all'ordinaria esplicazione delle mansioni proprie di una categoria del personale sanitario, ha collegato l'indennità allo status della predetta categoria, sottraendo la regolamentazione della stessa alle norme di rango inferiore alla legge ordinaria e demandando, a mente del comma 4 dell'art. 1 in esame, alla contrattazione collettiva i soli eventuali successivi adeguamenti economici.
Nell'ambito della normativa a favore della predetta categoria di personale sanitario va ricondotto anche il diritto al congedo suppletivo di 15 giorni, di cui all'art. 36 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, in favore del personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti.
I benefici in parola (indennità di rischio radiologico e congedo aggiuntivo) sono stati dunque considerati strettamente connessi in ragione della attribuzione all'unica categoria del personale di radiologia, tutelata in modo peculiare dalla legge, rispetto ad altre categorie, per le quali sono previsti in via generale altri interventi di favore, in ragione delle diversità di posizione e di status.
Il personale non contemplato dall'art. 1, comma 2, legge 27 ottobre 1988 n. 460, eventualmente esposto a rischio radiologico in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione - in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale medico e tecnico di radiologia e, quindi, solo occasionalmente esposto al rischio delle radiazioni ionizzanti - beneficiava invece, a mente del successivo
6 comma 3 dello stesso art. 1 in esame, della protezione sanitaria prevista in via generale nei confronti dei lavoratori non esposti professionalmente.
Tale personale, individuato secondo le modalità previste dall'art. 58, comma 4,d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, ove ritenuto esposto in modo saltuario al rischio radiologico aveva titolo alla corresponsione dell'indennità di lire 50.000 mensili lorde a titolo di ristoro, senza diritto, per quanto sopra argomentato, al congedo aggiuntivo di quindici giorni.
Occorre precisare, peraltro, che la Corte Costituzionale, con sentenza 20 luglio 1992 n.
343, ha ritenuto che la presunzione assoluta di rischio valida per il personale di radiologia, con attribuzione automatica dell'indennità in parola, sia tale da non escludere, in via di principio, l'equiparazione ai predetti fini di quel personale che, all'interno di altre categorie, esplichi individualmente attività lavorativa, in modo continuo e permanente, assimilabile a quella propria del personale di radiologia, e, pertanto, destinata a godere dell'indennità nella più alta misura, previo accertamento da parte della
Commissione di cui all'art. 58 d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270.
L'indennità in parola, soppressa dalla legge 24 dicembre 1993 n. 537 (legge finanziaria per il 1994), è stata poi reintrodotta con l'art. 5 legge 23 dicembre 1994 n. 724 (legge finanziaria per il 1995), in favore, oltre che del personale tecnico e medico di radiologia, anche di “quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata”.
In altri termini, il legislatore ha ancora una volta confermato il sistema sopra delineato, di presunzione, quanto ad esposizione alle radiazioni ionizzanti per una peculiare categoria di personale sanitario, siccome connaturata alle mansioni collegate alla qualifica, e di accertamento, quanto alla sussistenza dei presupposti per l'erogazione delle indennità in parola, in relazione al personale impiegato in “zona controllata”.
E' intervenuto poi il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 (recante attuazione delle direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), con cui è stato abrogato il sopra richiamato d.P.R. 11 febbraio 1964 n. 185, e sono stati previsti nuovi criteri in merito alla classificazione degli ambienti di lavoro ai fini dell'adozione di misure di protezione, in merito sia alla sorveglianza fisica sia alla classificazione dei lavoratori in categorie (art. 82).
Peraltro, con il citato d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230 sono state dettate le nuove norme di protezione dei lavoratori, ma non è stata affrontata anche la tematica della spettanza delle indennità, con la conseguenza che, in assenza di un'espressa abrogazione di detto istituto,
è da ritenere l'attuale e persistente vigenza della norma che da ultimo ne ha trattato -
7 ossia l'art. 5 legge 23 dicembre 1994 n. 724 - che, come sopra ricordato, ha condizionato la concessione dei benefici in parola ai medesimi presupposti precedentemente considerati conformi ai principi costituzionali, ovvero l'esercizio continuo di attività professionale in “zona controllata”, con esposizione ad un rischio pari, per intensità e continuità, a quello normalmente sostenuto dai medici e tecnici radiologi.
Il successivo D.Lgs 101/2020 (in attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom e in vigore dal 27 agosto 2020) definisce la zona Sorvegliata come ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori la possibilità di superare uno dei valori limite di dose fissati per le persone del pubblico e che non sia classificata Zona Controllata e la Zona Controllata come ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti dell'esperto qualificato, sussiste per i lavoratori la possibilità di superare uno dei valori limite di dose stabiliti per i lavoratori esposti di categoria A. L'accesso a tale zona deve essere segnalato e regolamentato.
Sempre il D.lgs. 101/2020, all' art. 7 co. 1 n. 79) D.lgs. 101/2020 definisce il
“lavoratore esposto: qualunque lavoratore, anche autonomo, che è sottoposto a un'esposizione sul lavoro derivante da pratiche contemplate nel presente decreto e che può ricevere dosi superiori a uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l'esposizione degli individui della popolazione”.
I lavoratori esposti sono, a loro volta, classificati in lavoratori esposti di categoria A o di categoria B .
I lavoratori esposti di categoria A sono quei lavoratori che effettuano un lavoro che li esponga al pericolo delle radiazioni ionizzanti e che possono ricevere una dose superiore a 6 mSv per anno;
i lavoratori esposti di categoria B sono quelle persone che per motivi di lavoro che possono ricevere una dose compresa tra 1 mSv e 6 mSv per anno.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, giova richiamare i principi enunciati in materia dalla Suprema Corte, che ha statuito quanto segue: “indipendentemente dalla qualifica rivestita dal personale sanitario, l'indennità deve essere riconosciuta in relazione alle peculiari posizioni dei lavoratori esposti, per intensità e continuità, al rischio normalmente sostenuto dal personale di radiologia, restando il relativo accertamento, se congruamente e logicamente motivato dal giudice di merito, esente dal giudizio di legittimità (fra le altre, Cass. n. 11238 del 2014, n. 160 del 2014, n. 4525 del
2011;n. 19178 del 2013).
A questi fini, il lavoratore che richieda l'indennità di rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo, ed intenda contestare l'accertamento della Commissione di cui al D.P.R. 20
8 maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 4, e succ. mod. sulla base del quale questi sono stati negati, ha quindi l'onere di provare in giudizio l'esposizione qualificata richiesta dalla normativa, ovvero l'effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia.
Nelle fattispecie che sono state esaminate da questa Corte, sulla base dell'univoca premessa sopra riportata, si è talora fatto riferimento alla necessità che a tale scopo i lavoratori dimostrino di avere svolto abitualmente la specifica attività professionale in
"zona controllata", intendendosi per tale ai sensi del D.P.R. n. 185 del 1964, art. 9, lett.
e), il luogo in cui esiste una sorgente di radiazione ionizzante e in cui persone esposte possono ricevere una dose di radiazione superiore e 1,5 rem all'anno, quest'ultima unità di misura sostituita, ex D.Lgs. n. 230 del 1995, e poi D.Lgs. n. 241 del 2000, dal sievert, equivalente a 100 rem (così Cass. n. 21018 del 2007, Cass. 6583 del 2010); in altro caso si è ritenuto che non sia sufficiente la circostanza di operare in zona controllata, essendo necessario avere riguardo alla frequenza dell'adibizione a tale zona e al tempo di effettiva esposizione, al fine di accertare il grado di assorbimento delle radiazioni ionizzanti (Cass. n. 24795 del 2012).
L'enucleazione dei requisiti per la parificazione del restante personale a quello tecnico e medico di radiologia per l'applicazione degli specifici istituti contrattuali in esame, deve infatti necessariamente correlarsi ai criteri tecnici previsti dalla legislazione in materia, ed in particolare oggi dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività' civili".
Tale legge all'All. 3^, da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 257 del 2001, art. 4, ha individuato al paragrafo 3.1. le dosi di esposizione che determinano la classificazione in
Categoria A per quei lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori: a) 6 mSv di dose efficace;
b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose equivalente fissati al paragrafo 2 dell'Allegato 4^, per il cristallino, per la pelle nonchè per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.
Parallelamente, l'Allegato 3^ al successivo paragrafo 4.L, ha qualificato come Area
Controllata ogni "area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni
9 compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5 del presente Allegato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente paragrafo 3.1".
In tal modo, la legge ha posto una sostanziale equiparazione tra lo svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata e l'assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta, individuata con riferimento al personale qualificato in categoria A, e quindi tra le caratteristiche oggettive e le ripercussioni soggettive della prestazione nociva che, in considerazione dell'unicità dei valori considerati, dovrebbero negli effetti essere convergenti. Il sanitario che agisca per ottenere l'indennità di rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo ricorrente può quindi dedurre (ed ha l'onere di dimostrare) la sussistenza dell'uno o dell'altro aspetto della medesima situazione” (cfr. Cass. 24 agosto
2015, n. 17116).
Alla luce dei suesposti principi e considerata in particolare la “sostanziale equiparazione tra lo svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata e l'assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta, individuata con riferimento al personale qualificato in categoria A”, posta dalla legge, deve ritenersi che lo svolgimento abituale di attività professionale in zona controllata determini e comprovi l'esistenza di un rischio effettivo, e non solo ipotetico, di esposizione non occasionale, né temporanea, a radiazioni ionizzanti, analoga all'esposizione del personale di radiologia.
Orbene, se si parte dalla premessa che l'indennità da rischio radiologico e il correlato congedo ordinario aggiuntivo sono riconosciuti al personale radiologico per il rischio da esposizione che la loro attività presuntivamente comporta, se ne ricava, in un'ottica di ragionevolezza e congruenza, che i medesimi benefici devono essere corrisposti anche a tutti quei dipendenti che, pur non rientrando formalmente nel personale di radiologia, tuttavia sono esposti, per le attività materialmente rese, ad analogo rischio di esposizione.
Se così è, non colgono nel segno, ad avviso del Collegio, le censure mosse alla sentenza di primo grado per non avere valutato, il tempo di effettiva esposizione ad agenti radiogeni ed il grado di assorbimento delle radiazioni ionizzanti da parte dei medici appellati, trattandosi di parametri non previsti dalla normativa che disciplina la materia.
Tuttavia, la dose effettivamente assorbita dal singolo lavoratore non coincide con il rischio cui egli è stato esposto.
Nel valutare il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti occorre invece tener conto del fatto che tale rischio non sussiste solo durata l'erogazione di radiazioni ionizzanti, ma per tutto il tempo in cui gli operatori operano in presenza di apparecchiature radiogene
10 alimentate, e che su di esso incidono possibili eventi anomali e malfunzionamenti delle apparecchiature.
E' dunque corretta la valutazione condotta dal giudice di prime cure sulla scorta del parametro, avente fondamento legale, dell'esercizio abituale di specifica attività professionale comportante rischio di esposizione, in “zona controllata”, espressamente stabilito, come già detto, dall'art. 5 legge 23 dicembre 1994 n. 724, a mente del quale “a partire dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio- terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata”.
In conformità con quanto espressamente dedotto all'interno dell'atto introduttivo di giudizio, gli odierni appellati hanno assolto all'onere della prova che, sugli stessi gravava in ordine al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa sopra citata per il riconoscimento dell'indennità da rischio radiologico e del correlato congedo ordinario aggiuntivo.
Il teste escusso nel corso del giudizio di primo grado ha confermato la ricostruzione dei fatti di cui al ricorso introduttivo e la documentazione versata in atti consente comunque di apprezzare l'elevato numero di interventi mensili/annui che sono stati effettuati dagli odierni appellati in presenza di un amplificatore di brillanza in funzione.
La valutazione congiunta delle dichiarazioni rese dal predetto teste non lascia margini di dubbio in ordine alla specifica e costante attività svolta in “zona controllata” dagli odierni appellati e la consequenziale esposizione in modo permanente ad un rischio radiologico certamente analogo a quello al quale è esposto il personale tecnico di radiologia.
Né a diverse conclusioni può giungersi valorizzando le argomentazioni svolte da Pt_1
nelle proprie difese, che ha oltretutto omesso ogni deduzione in ordine alle circostanze sopravvenute idonee a giustificare, la disparità di trattamento subita dagli odierni appellati rispetto ai colleghi che svolgono le medesime mansioni, ma che sono stati assunti prima del 2014 e percepiscono l'indennità da rischio radiologico e fruiscono di un maggior numero di giorni di ferie.
Circostanza quest'ultima confermata dal teste escusso là ove dichiara “Io percepivo, come tutti i colleghi prima di me, l'indennità mensile di rischio radiologico e godevo di
15 giorni all'anno obbligatori di c.d. ferie radiologiche.”.
Alla luce, pertanto, di tali univoche evidenze istruttorie, questa Corte, in adesione alle conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale ritiene che “che i ricorrenti operano in stretta
11 contestualità fisica con l'amplificatore di brillanza e come tali devono ritenersi esposti continuamente alle radiazioni ionizzanti”, con integrale conferma della sentenza stessa.
Il regolamento delle spese di lite del presente grado di giudizio segue il criterio della soccombenza e, considerati il valore della causa e il numero degli appellati e rilevata l'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2173/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €.6.300,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
Milano,01.04.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo
12