Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile recante R.G. n. 4685/2023
TRA
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall' Pt_1
Avv. Oliva Anna
(RICORRENTE)
E
, nato a [...] – Sez. Piazzola (NA) il 17.03.1961, rapp.to e difeso, Controparte_1
come in atti, dall' Avv. Vecchione Emma
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.08.2023, l' ha introdotto giudizio di merito avente ad Pt_1
oggetto la formulazione di contestazioni avverso le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 403/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese fatte valere (indennità di accompagnamento;
pensione di inabilità; condizione di disabilità ex l. 104/1992, art. 3, co. 3).
Si è costituita parte resistente, contestando le conclusioni di parte avversa e chiedendo confermarsi l' esito della perizia svolta in sede di a.t.p.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo.
L' art. 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dall' ricorrente rivestano il CP_2
carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Invero, le contestazioni dell' Istituto ricorrente si incentrano, massimamente, sulla incongruenza delle conclusioni della C.T.U. in quanto, dall' esame clinico condotto, si evincerebbe l' assenza di un quadro clinico idoneo ad integrare i requisiti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento. Nello specifico, parte opponente, sostiene che l' esame clinico avrebbe evidenziato una integrità del sistema nervoso e psichico del periziando nonché una deambulazione con cambi posturali difficoltosi, ma autonomi.
Veniva, dunque, nominato un nuovo consulente tecnico d' ufficio. Il secondo c.t.u., invero, addiviene ad un giudizio di invalidità pari al 100%, a decorrere dall' ottobre 2024, ma ritiene non sussistenti i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex l.
104/1992, art. 3, co. 3.
Ebbene, da una attenta lettura dell' elaborato peritale depositato in questa fase - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Giudicante - emerge, in tutta evidenza, che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui il resistente è affetto, ha motivato ampiamente sulle condizioni cliniche del periziando, approfondendole, ed ha dato atto delle patologie concretamente riscontrate.
Il c.t.u. ha, correttamente, evidenziato quanto segue:
“Esame obiettivo generale: soggetto di regolare costituzione scheletrica, del peso di 73 Kg
e dell'altezza di 174 cm, con masse muscolari nel complesso toniche e trofiche, con pannicolo adiposo sottocutaneo normalmente rappresentato e normodistribuito.
Apparato respiratorio: Torace di forma troncoconica, simmetrico e ipoespansibile;
fremito vocale tattile leggermente indebolito su tutto l'ambito; respiro aspro diffuso all'ascoltazione del torace. Non tosse né dispnea né cianosi durante la visita.
Apparato cardiovascolare: aia cardiaca senza bozze né rientranze;
non fremiti in regione precordiale;
toni parafonici su tutti i focolai di ascoltazione con rinforzo del 2° tono e soffio sistolico da eiezione sul focolaio aortico;
pressione arteriosa 140/80 mmHg;
frequenza centrale 85 b/m', ritmica. Non caduta termica né segni di sofferenza arteriosa o venosa degli arti inferiori ove si apprezzano solo modesti fatti di stasi senza discromie o distrofie cutanee.
Apparato digerente: dentatura propria, efficiente. Addome leggermente globoso, con cicatrice ombelicale normo introflessa, trattabile alla palpazione superficiale e profonda;
fegato all'arco costale con normali caratteri;
Murphy negativo;
milza non palpabile. Ernie non denunciate e non apprezzabili.
Apparato osteo-articolare: accentuazione della cifosi dorsale con atteggiamento scoliotico vertebrale. Spinalgia pressoria e percussoria sul tratto lombare del rachide. Movimenti del tronco ridotti per atteggiamento anltalgico. Deformazione artrosica delle ginocchia con scroci articolari nei movimenti delle stesse. Fatti artrosici anche a carico delle piccole articolazioni delle mani. Deambulazione autonoma con modesta zoppia da fuga a sinistra.
Autonomo nei cambi posturali, ancorché preferisca l'appoggio delle mani. Apparato genito-urinario: negativo bilateralmente;
punti ureterali superiori e Per_1
medi non dolenti.
Organi di senso: non fa uso di lenti correttive. Percepisce con difficoltà il parlato ma si aiuta molto nella comprensione leggendo sulle labbra.
Esame neurologico e psichico: l'esame neurologico è negativo: in particolare, non deficit dei nervi cranici, non nistagmo, non turbe della motilità o della sensibilità segmentaria, non segni di lato, non tremori, non ipertono muscolare. L'esame psichico, condotto con la metodica del libero colloquio, evidenzia un soggetto lucido, ben orientato nel tempo, nello spazio e nelle persone, che collabora alla visita senza tentativi di simulazione o di esagerazione. Vi è un modesto rallentamento ideo-motorio con depressione del tono dell'umore” (cfr. pagg. da 4 a 6 della C.T.U.).
Per quanto riguarda le considerazioni medico-legali e le conclusioni a cui giunge l'ausiliario del giudice, quest'ultimo osserva:
“LE CONSIDERAZIONI CO EG
, già titolare di assegno ordinario di invalidità dell e già Controparte_1 Pt_1
riconosciuto invalido al 80% dalla Commissione medica per l'invalidità civile nel settembre 2022 con decorrenza 01/03/2021, è affetto dalle seguenti, sostanziali infermità:
- cardiopatia ipertensiva in II NYHA;
- diabete mellito tipo 2 con complicanze microangiopatiche (neuropatia arti inferiori);
- artrosi polidistrettuale con discopatie multiple e marcato impegno funzionale;
- grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale.
Le patologie in diagnosi trovano adeguata conferma in quanto si evince dalla documentazione sanitaria in atti. Del resto, a parte l'ipoacusia, tutte le altre patologie le ritroviamo anche nella diagnosi della commissione.
E', quello in diagnosi, un quadro patologico importante e per il quale attualmente può riconoscersi anche la totale inabilità. In particolare:
- la cardiopatia ipertensiva da classificarsi in II NYHA, come peraltro già operato anche dalla commissione, può essere inquadrata nella voce tabellare 6442 ed essere valutata con il 50%;
- il diabete mellito tipo 2 con complicanze microangiopatiche può essere inquadrato nella voce tabellare 9309 ed essere valutato con un ulteriore 50%; - l'artrosi polidistrettuale è una patologia che non è possibile trovare come tale nelle tabelle vigenti per cui bisogna necessariamente ricorrere al criterio analogico. La voce di riferimento è ancora una volta l'anchilosi del rachide lombare (voce 7010) che prevede un'invalidità del 40%;
- infine l'ipoacusia di notevole entità (il ricorrente compensa in parte leggendo sulle labbra) per la quale va riconosciuta almeno un ulteriore 40%.
Tenuto conto delle percentuali espresse, credo che nella fattispecie possa riconoscersi anche la totale inabilità. Per il vero, con il calcolo matematico applicando la HA alle percentuali prima espresse, non viene raggiunto il 100. Vi è da aggiungere, però, che la formula di HA non consente mai di raggiungere il 100% salvo che tra le patologie non ve ne sia una che da sola valga tale percentuale. Nella fattispecie, però, quelli che residuano sono cascami funzionali non utilizzabili in ambito lavorativo per cui credo che la totale inabilità possa comunque riconoscersi.
Per quanto attiene alla retrodatazione è inevitabile che nei quasi tre anni intercorsi tra la visita della commissione medica dell'ASL e la mia vi sia stato un progressivo peggioramento. Tenuto conto di quanto detto a proposito della percentuale attualmente raggiunta e del progressivo peggioramento che caratterizza quasi tutte le patologie in diagnosi, credo che l'invalidità totale possa riconoscersi a decorrere dal certificato ortopedico del 03/10/2024, confermando l'80% per il periodo antecedente.
Non sussistono, invece, i requisiti sanitari necessari per l'indennità di accompagnamento.
In particolare, l'esaminando non presenta nessun deficit neuro-motorio in grado di interferire in modo significativo addirittura con la deambulazione autonoma ivi inclusi i cambi posturali né vi sono patologie che possano giustificare una perdita dell'autonomia e la necessità di un'assistenza continua.
Analogamente, va confermata la condizione di portatore di Handicap di cui al comma 1, art.3, legge 104/92 ma le stesse considerazioni appena espresse a proposito dell'indennità di accompagnamento possono essere estese anche alla valutazione dell'handicap con connotazione di gravità. Intendo dire che il quadro patologico in diagnosi non è di quelli che minano l'autosufficienza fisica o psichica ovvero “l'autonomia personale” per dirla con la legge, né richiedono la necessità di un aiuto o di un'assistenza da parte di terzi
“permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Non sussistono, insomma, nemmeno i requisiti per il riconoscimento del comma 3, dell'articolo 3, della legge 104/92.
In conclusione, il quadro clinico obiettivato non consente di condividere le conclusioni del precedente CTU che ha concluso con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap con connotazione di gravità (comma 3, art.3) a decorrere dal marzo 2023.
LE CONCLUSIONI
, di anni 64, già titolare di assegno ordinario di invalidità dell' e già Controparte_1 Pt_1 riconosciuto invalido all'80% dalla Commissione medica per l'invalidità civile nel settembre 2022 con decorrenza 01/03/2021, è affetto dalle seguenti, sostanziali infermità:
- cardiopatia ipertensiva in II NYHA;
- diabete mellito tipo 2 con complicanze microangiopatiche (neuropatia arti inferiori);
- artrosi polidistrettuale con discopatie multiple e marcato impegno funzionale;
- grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale.
Le infermità suddette determinano un'invalidità del 100% e a decorrere dall'ottobre 2024.
Antecedentemente a tale data va confermata l'invalidità dell'80% e la condizione di portatore di handicap come riconosciuti in via amministrativa.
A differenza del CTU che mi ha preceduto ritengo che l'esaminando sia in grado di deambulare e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Non sussistono, quindi, i requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento né quelli richiesti per il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità (legge 104/92, comma 3, articolo 3)” (cfr. pagg. da 8 a 13 della C.T.U.)
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. da ultimo redatta, parte resistente va ritenuta invalida al 100%, a decorrere da ottobre 2024.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e segnatamente del parziale accoglimento della originaria istanza e della decorrenza dell'unico beneficio effettivamente riconoscibile all'opposto in ragione della percentuale accertata del 100% da data successiva alla domanda amministrativa e finanche alla proposizione della odierna opposizione, le spese di lite si compensano integralmente tra le parti.
Le spese di C.T.U, per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell' Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
1) In parziale accoglimento della opposizione, dichiara parte opposta invalida al 100%,
a decorrere da ottobre 2024 e non sussistenti i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex l. 104/1992, art. 3, co. 3;
2) Compensa le spese di lite;
3) le spese di C.T.U, per entrambe le fasi, vanno poste a carico dell' Parte_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 10.06.2025
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma