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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6536 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Monica Tascedda che li rappresenta e difende per procura speciale in atti nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'avv. Luciano Lobina che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
Pag. 1 a 12 CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto tra i Signori , nata a [...], il [...], Parte_1
residente in [...], c.f.: e , nato a [...] C.F._1 CP_1
(CA), il 10.12.1974, ivi residente nella via Col Del Rosso 78, c.f.: , C.F._2
contratto in Sestu (CA) in data 25.08.2001, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto
Comune all'atto n. 33 parte II, anno 2001, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Sestu (CA), via Tripoli 94, secondo piano, rimane assegnata alla
Signora che l'abiterà con i figli;
Parte_1
3) I coniugi intendo definire i rapporti patrimoniali tra gli stessi e verso i figli e a tal fine
dispongono di:
Per_
- trasferire, con il presente atto, ai figli e , la nuda proprietà dei beni Per_1 CP_2
immobili sopra individuati;
a) locale piano terra sito in Sestu (CA) via Tripoli 94, adibito ad attività sportiva, distinto in
catasto al F. 40, mappale 4159 (derivato dal mappale 259 sub 6), Cat. C/4, classe U, subalterno
3, consistenza catastale mq 173, rendita catastale € 456,96, costituito da palestra, spogliatoio,
ufficio, servizi, locale di sgombero e disimpegno con annesso cortile su tre lati, con ogni
Per_ Per_ accessione e dipendenza confinante a proprietà proprietà , proprietà e via Pt_1
Tripoli per un passaggio carraio, distinto nel catasto fabbricati al F. 40, mappale 4158 (ex 259)
sub 4.
b) immobile primo piano, (locale adibito esercizio attività sportiva), distinto al F. 40, particella
4159, C/4 in Sestu via Tripoli 94 primo piano, particella 4159, cat. C/4, subalterno 4, classe U
rendita € 494,56, consistenza catastale mq 171, superficie totale mq 180.
c) locale al secondo piano in via Tripoli 94, distinto in catasto al F. 40, mappale4159,
Pag. 2 a 12 subalterno 5, categoria C/2, classe 2, consistenza mq 264, superfice catastale mq 133, rendita
€ 340,86, confini, vano scale, distacco su area cortilizia per più lati e proprietà Parte_2
e/o suoi aventi causa.
- il Sig. , con il presente atto cede e trasferisce, a titolo gratuito, alla Signora CP_1 [...]
la propria quota, pari al 50%, del diritto di usufrutto dell'immobile: locale al Parte_1
secondo piano in via Tripoli 94, distinto in catasto al F. 40, mappale 4159, subalterno 5,
categoria C/2, classe 2, consistenza mq 264, superfice catastale mq 133, rendita € 340,86,
confini, vano scale, distacco su area cortilizia per più lati e proprietà e/o suoi Parte_2
aventi causa, la quale, pertanto, diverrà titolare al 100% del diritto di usufrutto su detto
immobile, vita natural durante.
Tutte le spese inerenti al trasferimento dei beni immobili sopra individuati, sono a carico di
entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno (relazione notarile, accatastamento,
certificazione energetica, imposta di registro ecc.).
Per il resto, per quanto attiene le altre condizioni, si confermano le statuizioni di cui alla
separazione omologata in data 28.06.2022, così precisate.
4) Le figlie minori saranno affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente
la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior
interesse per le stesse, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i
viaggi d'istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di
mezzi di trasporto personali. Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria
amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale.
5) Stante l'età delle minori, (14 anni) si stabilisce che il Sig. concorderà con le stesse le CP_1
modalità di visita e permanenza presso di lui, compatibilmente con gli impegni lavorativi del
padre stesso e quelli scolastici ed extrascolastici delle figlie. Disporre che i genitori, al fine di
Pag. 3 a 12 garantire l'effettività del principio della bigenitorialità, garantiscano la collaborazione volta
a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori.
6) Affermare il diritto dei minori a:
- non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti
negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- a non essere usati come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i
genitori.
7) Disporre carico del ed a favore della , la somma di € 500,00 quale contributo per CP_1 Pt_1
il mantenimento della prole;
detto importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese
(con accredito diretto sul conto corrente avente n° [...] iban,
intrattenuto dalla presso la Banco Poste S.p.A.) ed aggiornato annualmente secondo gi Pt_1
indici ISTAT, disponendo, altresì, che il provveda al pagamento di quota pari al 50% delle CP_1
spese straordinarie, quali spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative.
8) Disporre che ciascuno dei coniugi percepisca quota pari al 50% dell'importo di locazione
di altro immobile di comune proprietà.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente
alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento;
10) I coniugi si scambiano reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto e ogni
altro documento d'identità valido per l'espatrio.
11) L'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore al 50%.
12) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni relative a margine
dell'atto di matrimonio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 4 a 12 Con ricorso depositato in data 06/08/2024, e Parte_1 CP_1
premesso di essersi sposati in data 25/08/2001 in Sestu, che dall'unione sono nati tre figli
(Cagliari, 17/02/2005), oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_1 CP_2
Per_ (Cagliari, 22/06/2009) e (Cagliari, 22/06/2009), di essersi separati consensualmente con omologa del Tribunale di Cagliari del 28/06/2022, senza riconciliarsi, hanno chiesto che il
Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro alle condizioni trascritte in epigrafe.
Nell'udienza del 23/01/2025 le parti, assistite dai rispettivi difensori, e il figlio CP_1
intervenuto anche quale curatore speciale delle minori e nominato con CP_2 Per_5
ordinanza del Giudice Tutelare del 15/10/2024 nel procedimento 2024/5783 V.G., sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: la visura storica degli immobili e le relative planimetrie, gli atti di provenienza, la dichiarazione di conformità urbanistica, la relazione notarile contenente la verifica della titolarità in capo all'alienante dei beni immobile oggetto del trasferimento, dell'insussistenza di vincoli pregiudizievoli e della coincidenza dell'intestatario catastale con i registri immobiliari, nonché copia dell'attestato di prestazione energetica.
La parte alienante intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio
1985 n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita
Pag. 5 a 12 catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- i fabbricati in oggetto sono stati edificati in virtù di Concessione edilizia n° 19 del
13/02/2006, autorizzazione D.I.A. del 20/09/2011 (L.R.4/2009) e autorizzazione
D.I.A. del 09/10/2015 (L.R.4/2009);
- che con riferimento all'immobile in oggetto non sono state eseguite successive modifiche;
- che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti e del figlio in proprio e quale Persona_6
curatore speciale delle minori e di: CP_2 Per_5
- conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del
7/02/1985, introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010);
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore;
- di essersi avvalsi di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico;
- di conformità, in relazione agli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo
Pag. 6 a 12 obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- di ampia e liberatoria quietanza e di rinuncia all'ipoteca legale con esonero al
Conservatore dei registri immobiliari di ogni responsabilità al riguardo, e, a fini fiscali, la dichiarazione delle parti che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della
Corte Costituzionale ed è effettuato a definizione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
- di esonero del Cancelliere dal compimento degli adempimenti successivi alla redazione del verbale di udienza e dalla esecuzione di ogni ulteriore formalità, con impegno a provvedervi a loro cura e spese.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le parti hanno infatti provato che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale alla data di introduzione del presente giudizio di divorzio erano trascorsi i termini di legge.
Le parti hanno inoltre dichiarato che dal momento della separazione esse non hanno più
coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
In assenza di contestazioni, deve presumersi che la separazione sia stata ininterrotta.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett.b) L.
1.12.1970 n.
898, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti
Pag. 7 a 12 convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti e devono essere recepite le condizioni dalle stesse concordate.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SESTU il
25/08/2001 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 33, parte II, serie A);
2. affida le figlie minori e (nate a Cagliari il 22/06/2009) ad entrambi i CP_2 Per_5
genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per le stesse, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago,
la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale;
3. le minori saranno collocate presso la madre a cui viene assegnata la casa coniugale, sita in Sestu (CA), via Tripoli 94, secondo piano, per abitarvi con i figli;
Pag. 8 a 12
4. dispone che, stante l'età delle minori, concorderà con le stesse le modalità CP_1
di visita e permanenza presso di lui, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre stesso e quelli scolastici ed extrascolastici delle figlie. I genitori, al fine di garantire l'effettività del principio della bigenitorialità, garantiscano la collaborazione volta a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori e riconoscono il diritto dei minori a: - non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; - a non essere usati come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori;
5. dispone che versi in favore di , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese (con accredito diretto sul conto corrente avente n°
[...] iban, intrattenuto dalla presso la Banco Poste Pt_1
S.p.A.), la somma di euro 500,00 quale contributo per il mantenimento della prole,
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, quali spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative nell'interesse dei figli;
6. dà atto che l'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore al 50%;
7. dà atto che e trasferiscono ai figli (nato a Parte_1 CP_1 Persona_6
Cagliari il 17.02.2005), maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente,
e (nate a Cagliari il 22/06/2009), che accettano, la nuda proprietà dei CP_2 Per_5
beni immobili sopra individuati:
a) locale piano terra sito in Sestu (CA) via Tripoli 94, adibito ad attività sportiva, distinto in catasto al Foglio 40, mappale 4159 (derivato dal mappale 459 sub 6), Cat. C/4, classe
U, subalterno 3, consistenza catastale mq 173, rendita catastale € 456,96, costituito da palestra, spogliatoio, ufficio, servizi, locale di sgombero e disimpegno con annesso
Pag. 9 a 12 cortile su tre lati, con ogni accessione e dipendenza confinante con vano scala, area cortilizia su tre lati e proprietà Pt_1
b) immobile in Sestu Via Tripoli 94, primo piano, (locale adibito esercizio attività
sportiva), distinto al Foglio 40, particella 4159, C/4, subalterno 4, classe U rendita €
494,56, consistenza catastale mq 171, superficie totale mq 180;
c) locale in Sestu Via Tripoli 94, al secondo piano, distinto in catasto al Foglio 40, mappale
4159, subalterno 5, categoria C/2, classe 2, consistenza mq 264, superfice catastale mq
133, rendita € 340,86, confini, vano scale, distacco su area cortilizia per più lati e proprietà e/o suoi aventi causa;
Parte_2
8. dà atto che trasferisce, a titolo gratuito, in favore di CP_1 Parte_1
che accetta, la propria quota, pari al 50%, del diritto di usufrutto dell'immobile: locale al secondo piano in via Tripoli 94, distinto in catasto al Foglio 40, mappale 4159,
subalterno 5, categoria C/2, classe 2, consistenza mq 264, superfice catastale mq 133,
rendita € 340,86, confini, vano scale, distacco su area cortilizia per più lati e proprietà
e/o suoi aventi causa, la quale, pertanto, diverrà titolare al 100% del Parte_2
diritto di usufrutto su detto immobile, vita natural durante.
Gli immobili, di proprietà di e provengono da vendita CP_1 Parte_1
per vitalizio della nuda proprietà dell'area urbana al piano terra in via Tripoli della superficie di mq 423, distinta in NCEU al foglio 40, mappale 259, sub 6 in virtù di atto a rogito Notaio Dott. , in data 06.05.1999, repertorio n. 335032, volume n. Persona_7
46578, beni venduti dai Signori e , alla Signora Parte_3 Parte_4 [...]
e atto di vendita a rogito Notaio Dott. in data 26.01.2001, Parte_1 Persona_7
repertorio 333773, volume 48820, registrato a Cagliari il 15/02/2001 al n. 725, per la vendita della quota pari ad un mezzo della nuda proprietà del locale la piano terra adibito ad attività sportiva nella via Tripoli con accesso al civico 54, distinto in NCEU
Pag. 10 a 12 al foglio 40, mappale 4159 (derivato dal mapp. 259 sub 6), p. T, cat. D/6, classe U, ed
è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia n° 19 del 13/02/2006,
autorizzazione D.I.A. del 20/09/2011 (L.R.4/2009) e autorizzazione D.I.A. del
09/10/2015 (L.R.4/2009) (all. 6 alle note del 12/12/2024).
e , quale intestatari dei suddetti immobili, dichiarano ai CP_1 Parte_1
sensi dell'art. 29, comma 1-bis legge 27 febbraio 1985, n. 52, che lo stato di fatto dei beni è conforme ai dati catastali e alle planimetrie depositate in catasto e allegate al presente accordo e che al momento attuale risulta essere libera e disponibile, esente da vincoli, pesi, gravami anche di natura fiscale, oneri, trascrizioni pregiudizievoli,
privilegi, ipoteche.
Le parti rilasciano ampia e liberatoria quietanza, rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c. con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Le eventuali spese, imposte e tasse che dovessero, comunque, derivare dall'alienazione convenuta, saranno a carico delle parti.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti e il figlio in Persona_6
proprio e quale curatore speciale delle minori e dichiarano che il CP_2 Per_5
presente trasferimento è esente da tasse e tributi, ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987,
n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, essendo il presente trasferimento effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti anche in relazione agli obblighi pregressi di mantenimento dei figli minori e delle spese straordinarie pregresse e future, e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
9. dà atto che le parti e il figlio in proprio e quale curatore speciale delle Persona_6
minori e esonerano espressamente il Cancelliere dall'esecuzione degli CP_2 Per_5
Pag. 11 a 12 adempimenti previsti dall'art. 2671 c.c. relativi alla trascrizione dell'atto e si impegnano a provvedervi a propria cura e spese;
10. dà atto che ciascun genitore percepirà quota pari al 50% dell'importo di locazione di altro immobile di comune proprietà;
11. dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di assegno divorzile;
12. dà atto che le parti si scambiano reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto e ogni altro documento d'identità valido per l'espatrio;
13. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 27/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente est.
Dott. Giorgio Latti
Pag. 12 a 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6536 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Monica Tascedda che li rappresenta e difende per procura speciale in atti nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'avv. Luciano Lobina che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
Pag. 1 a 12 CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto tra i Signori , nata a [...], il [...], Parte_1
residente in [...], c.f.: e , nato a [...] C.F._1 CP_1
(CA), il 10.12.1974, ivi residente nella via Col Del Rosso 78, c.f.: , C.F._2
contratto in Sestu (CA) in data 25.08.2001, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto
Comune all'atto n. 33 parte II, anno 2001, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Sestu (CA), via Tripoli 94, secondo piano, rimane assegnata alla
Signora che l'abiterà con i figli;
Parte_1
3) I coniugi intendo definire i rapporti patrimoniali tra gli stessi e verso i figli e a tal fine
dispongono di:
Per_
- trasferire, con il presente atto, ai figli e , la nuda proprietà dei beni Per_1 CP_2
immobili sopra individuati;
a) locale piano terra sito in Sestu (CA) via Tripoli 94, adibito ad attività sportiva, distinto in
catasto al F. 40, mappale 4159 (derivato dal mappale 259 sub 6), Cat. C/4, classe U, subalterno
3, consistenza catastale mq 173, rendita catastale € 456,96, costituito da palestra, spogliatoio,
ufficio, servizi, locale di sgombero e disimpegno con annesso cortile su tre lati, con ogni
Per_ Per_ accessione e dipendenza confinante a proprietà proprietà , proprietà e via Pt_1
Tripoli per un passaggio carraio, distinto nel catasto fabbricati al F. 40, mappale 4158 (ex 259)
sub 4.
b) immobile primo piano, (locale adibito esercizio attività sportiva), distinto al F. 40, particella
4159, C/4 in Sestu via Tripoli 94 primo piano, particella 4159, cat. C/4, subalterno 4, classe U
rendita € 494,56, consistenza catastale mq 171, superficie totale mq 180.
c) locale al secondo piano in via Tripoli 94, distinto in catasto al F. 40, mappale4159,
Pag. 2 a 12 subalterno 5, categoria C/2, classe 2, consistenza mq 264, superfice catastale mq 133, rendita
€ 340,86, confini, vano scale, distacco su area cortilizia per più lati e proprietà Parte_2
e/o suoi aventi causa.
- il Sig. , con il presente atto cede e trasferisce, a titolo gratuito, alla Signora CP_1 [...]
la propria quota, pari al 50%, del diritto di usufrutto dell'immobile: locale al Parte_1
secondo piano in via Tripoli 94, distinto in catasto al F. 40, mappale 4159, subalterno 5,
categoria C/2, classe 2, consistenza mq 264, superfice catastale mq 133, rendita € 340,86,
confini, vano scale, distacco su area cortilizia per più lati e proprietà e/o suoi Parte_2
aventi causa, la quale, pertanto, diverrà titolare al 100% del diritto di usufrutto su detto
immobile, vita natural durante.
Tutte le spese inerenti al trasferimento dei beni immobili sopra individuati, sono a carico di
entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno (relazione notarile, accatastamento,
certificazione energetica, imposta di registro ecc.).
Per il resto, per quanto attiene le altre condizioni, si confermano le statuizioni di cui alla
separazione omologata in data 28.06.2022, così precisate.
4) Le figlie minori saranno affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente
la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior
interesse per le stesse, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i
viaggi d'istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di
mezzi di trasporto personali. Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria
amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale.
5) Stante l'età delle minori, (14 anni) si stabilisce che il Sig. concorderà con le stesse le CP_1
modalità di visita e permanenza presso di lui, compatibilmente con gli impegni lavorativi del
padre stesso e quelli scolastici ed extrascolastici delle figlie. Disporre che i genitori, al fine di
Pag. 3 a 12 garantire l'effettività del principio della bigenitorialità, garantiscano la collaborazione volta
a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori.
6) Affermare il diritto dei minori a:
- non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti
negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- a non essere usati come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i
genitori.
7) Disporre carico del ed a favore della , la somma di € 500,00 quale contributo per CP_1 Pt_1
il mantenimento della prole;
detto importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese
(con accredito diretto sul conto corrente avente n° [...] iban,
intrattenuto dalla presso la Banco Poste S.p.A.) ed aggiornato annualmente secondo gi Pt_1
indici ISTAT, disponendo, altresì, che il provveda al pagamento di quota pari al 50% delle CP_1
spese straordinarie, quali spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative.
8) Disporre che ciascuno dei coniugi percepisca quota pari al 50% dell'importo di locazione
di altro immobile di comune proprietà.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente
alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento;
10) I coniugi si scambiano reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto e ogni
altro documento d'identità valido per l'espatrio.
11) L'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore al 50%.
12) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni relative a margine
dell'atto di matrimonio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 4 a 12 Con ricorso depositato in data 06/08/2024, e Parte_1 CP_1
premesso di essersi sposati in data 25/08/2001 in Sestu, che dall'unione sono nati tre figli
(Cagliari, 17/02/2005), oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_1 CP_2
Per_ (Cagliari, 22/06/2009) e (Cagliari, 22/06/2009), di essersi separati consensualmente con omologa del Tribunale di Cagliari del 28/06/2022, senza riconciliarsi, hanno chiesto che il
Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro alle condizioni trascritte in epigrafe.
Nell'udienza del 23/01/2025 le parti, assistite dai rispettivi difensori, e il figlio CP_1
intervenuto anche quale curatore speciale delle minori e nominato con CP_2 Per_5
ordinanza del Giudice Tutelare del 15/10/2024 nel procedimento 2024/5783 V.G., sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: la visura storica degli immobili e le relative planimetrie, gli atti di provenienza, la dichiarazione di conformità urbanistica, la relazione notarile contenente la verifica della titolarità in capo all'alienante dei beni immobile oggetto del trasferimento, dell'insussistenza di vincoli pregiudizievoli e della coincidenza dell'intestatario catastale con i registri immobiliari, nonché copia dell'attestato di prestazione energetica.
La parte alienante intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio
1985 n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita
Pag. 5 a 12 catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- i fabbricati in oggetto sono stati edificati in virtù di Concessione edilizia n° 19 del
13/02/2006, autorizzazione D.I.A. del 20/09/2011 (L.R.4/2009) e autorizzazione
D.I.A. del 09/10/2015 (L.R.4/2009);
- che con riferimento all'immobile in oggetto non sono state eseguite successive modifiche;
- che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti e del figlio in proprio e quale Persona_6
curatore speciale delle minori e di: CP_2 Per_5
- conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del
7/02/1985, introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010);
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore;
- di essersi avvalsi di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico;
- di conformità, in relazione agli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo
Pag. 6 a 12 obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- di ampia e liberatoria quietanza e di rinuncia all'ipoteca legale con esonero al
Conservatore dei registri immobiliari di ogni responsabilità al riguardo, e, a fini fiscali, la dichiarazione delle parti che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della
Corte Costituzionale ed è effettuato a definizione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
- di esonero del Cancelliere dal compimento degli adempimenti successivi alla redazione del verbale di udienza e dalla esecuzione di ogni ulteriore formalità, con impegno a provvedervi a loro cura e spese.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le parti hanno infatti provato che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale alla data di introduzione del presente giudizio di divorzio erano trascorsi i termini di legge.
Le parti hanno inoltre dichiarato che dal momento della separazione esse non hanno più
coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
In assenza di contestazioni, deve presumersi che la separazione sia stata ininterrotta.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett.b) L.
1.12.1970 n.
898, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti
Pag. 7 a 12 convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti e devono essere recepite le condizioni dalle stesse concordate.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SESTU il
25/08/2001 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 33, parte II, serie A);
2. affida le figlie minori e (nate a Cagliari il 22/06/2009) ad entrambi i CP_2 Per_5
genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per le stesse, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago,
la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale;
3. le minori saranno collocate presso la madre a cui viene assegnata la casa coniugale, sita in Sestu (CA), via Tripoli 94, secondo piano, per abitarvi con i figli;
Pag. 8 a 12
4. dispone che, stante l'età delle minori, concorderà con le stesse le modalità CP_1
di visita e permanenza presso di lui, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre stesso e quelli scolastici ed extrascolastici delle figlie. I genitori, al fine di garantire l'effettività del principio della bigenitorialità, garantiscano la collaborazione volta a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori e riconoscono il diritto dei minori a: - non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; - a non essere usati come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori;
5. dispone che versi in favore di , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese (con accredito diretto sul conto corrente avente n°
[...] iban, intrattenuto dalla presso la Banco Poste Pt_1
S.p.A.), la somma di euro 500,00 quale contributo per il mantenimento della prole,
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, quali spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative nell'interesse dei figli;
6. dà atto che l'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore al 50%;
7. dà atto che e trasferiscono ai figli (nato a Parte_1 CP_1 Persona_6
Cagliari il 17.02.2005), maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente,
e (nate a Cagliari il 22/06/2009), che accettano, la nuda proprietà dei CP_2 Per_5
beni immobili sopra individuati:
a) locale piano terra sito in Sestu (CA) via Tripoli 94, adibito ad attività sportiva, distinto in catasto al Foglio 40, mappale 4159 (derivato dal mappale 459 sub 6), Cat. C/4, classe
U, subalterno 3, consistenza catastale mq 173, rendita catastale € 456,96, costituito da palestra, spogliatoio, ufficio, servizi, locale di sgombero e disimpegno con annesso
Pag. 9 a 12 cortile su tre lati, con ogni accessione e dipendenza confinante con vano scala, area cortilizia su tre lati e proprietà Pt_1
b) immobile in Sestu Via Tripoli 94, primo piano, (locale adibito esercizio attività
sportiva), distinto al Foglio 40, particella 4159, C/4, subalterno 4, classe U rendita €
494,56, consistenza catastale mq 171, superficie totale mq 180;
c) locale in Sestu Via Tripoli 94, al secondo piano, distinto in catasto al Foglio 40, mappale
4159, subalterno 5, categoria C/2, classe 2, consistenza mq 264, superfice catastale mq
133, rendita € 340,86, confini, vano scale, distacco su area cortilizia per più lati e proprietà e/o suoi aventi causa;
Parte_2
8. dà atto che trasferisce, a titolo gratuito, in favore di CP_1 Parte_1
che accetta, la propria quota, pari al 50%, del diritto di usufrutto dell'immobile: locale al secondo piano in via Tripoli 94, distinto in catasto al Foglio 40, mappale 4159,
subalterno 5, categoria C/2, classe 2, consistenza mq 264, superfice catastale mq 133,
rendita € 340,86, confini, vano scale, distacco su area cortilizia per più lati e proprietà
e/o suoi aventi causa, la quale, pertanto, diverrà titolare al 100% del Parte_2
diritto di usufrutto su detto immobile, vita natural durante.
Gli immobili, di proprietà di e provengono da vendita CP_1 Parte_1
per vitalizio della nuda proprietà dell'area urbana al piano terra in via Tripoli della superficie di mq 423, distinta in NCEU al foglio 40, mappale 259, sub 6 in virtù di atto a rogito Notaio Dott. , in data 06.05.1999, repertorio n. 335032, volume n. Persona_7
46578, beni venduti dai Signori e , alla Signora Parte_3 Parte_4 [...]
e atto di vendita a rogito Notaio Dott. in data 26.01.2001, Parte_1 Persona_7
repertorio 333773, volume 48820, registrato a Cagliari il 15/02/2001 al n. 725, per la vendita della quota pari ad un mezzo della nuda proprietà del locale la piano terra adibito ad attività sportiva nella via Tripoli con accesso al civico 54, distinto in NCEU
Pag. 10 a 12 al foglio 40, mappale 4159 (derivato dal mapp. 259 sub 6), p. T, cat. D/6, classe U, ed
è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia n° 19 del 13/02/2006,
autorizzazione D.I.A. del 20/09/2011 (L.R.4/2009) e autorizzazione D.I.A. del
09/10/2015 (L.R.4/2009) (all. 6 alle note del 12/12/2024).
e , quale intestatari dei suddetti immobili, dichiarano ai CP_1 Parte_1
sensi dell'art. 29, comma 1-bis legge 27 febbraio 1985, n. 52, che lo stato di fatto dei beni è conforme ai dati catastali e alle planimetrie depositate in catasto e allegate al presente accordo e che al momento attuale risulta essere libera e disponibile, esente da vincoli, pesi, gravami anche di natura fiscale, oneri, trascrizioni pregiudizievoli,
privilegi, ipoteche.
Le parti rilasciano ampia e liberatoria quietanza, rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c. con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Le eventuali spese, imposte e tasse che dovessero, comunque, derivare dall'alienazione convenuta, saranno a carico delle parti.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti e il figlio in Persona_6
proprio e quale curatore speciale delle minori e dichiarano che il CP_2 Per_5
presente trasferimento è esente da tasse e tributi, ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987,
n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, essendo il presente trasferimento effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti anche in relazione agli obblighi pregressi di mantenimento dei figli minori e delle spese straordinarie pregresse e future, e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
9. dà atto che le parti e il figlio in proprio e quale curatore speciale delle Persona_6
minori e esonerano espressamente il Cancelliere dall'esecuzione degli CP_2 Per_5
Pag. 11 a 12 adempimenti previsti dall'art. 2671 c.c. relativi alla trascrizione dell'atto e si impegnano a provvedervi a propria cura e spese;
10. dà atto che ciascun genitore percepirà quota pari al 50% dell'importo di locazione di altro immobile di comune proprietà;
11. dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di assegno divorzile;
12. dà atto che le parti si scambiano reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto e ogni altro documento d'identità valido per l'espatrio;
13. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 27/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente est.
Dott. Giorgio Latti
Pag. 12 a 12