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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/10/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2897/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2897/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Parte_2 C.F._2
PR Vincenzo, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 7.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2024 i coniugi [nata a Parte_1
TT (SA) in data 23.3.1995 (C.F. )] e C.F._1 [...]
[nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_2
)] hanno allegato: C.F._2
1 Proc. R.V.G. n. 2897/2024
1) di aver contratto matrimonio in Olevano Sul AN (SA) in data 12.6.2022
(trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune dell'anno 2022, parte II,
Serie A, n. 4);
2) che dal matrimonio non sono nati figli;
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 81/2025 emessa in data 28.1.2025 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla udienza del giorno 7.10.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
2 Proc. R.V.G. n. 2897/2024
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Il Tribunale evidenzia che non vi sono provvedimenti accessori da adottare attesa l'assenza di richieste delle parti.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] C.F._1 Parte_2 in data 19.1.1990 (C.F. )] in data 12.6.2022 in Olevano Sul C.F._2
AN (SA) regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Olevano Sul AN dell'anno 2022, parte II, Serie A, n. 4;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Olevano Sul AN (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2897/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Parte_2 C.F._2
PR Vincenzo, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 7.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2024 i coniugi [nata a Parte_1
TT (SA) in data 23.3.1995 (C.F. )] e C.F._1 [...]
[nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_2
)] hanno allegato: C.F._2
1 Proc. R.V.G. n. 2897/2024
1) di aver contratto matrimonio in Olevano Sul AN (SA) in data 12.6.2022
(trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune dell'anno 2022, parte II,
Serie A, n. 4);
2) che dal matrimonio non sono nati figli;
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 81/2025 emessa in data 28.1.2025 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla udienza del giorno 7.10.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
2 Proc. R.V.G. n. 2897/2024
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Il Tribunale evidenzia che non vi sono provvedimenti accessori da adottare attesa l'assenza di richieste delle parti.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] C.F._1 Parte_2 in data 19.1.1990 (C.F. )] in data 12.6.2022 in Olevano Sul C.F._2
AN (SA) regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Olevano Sul AN dell'anno 2022, parte II, Serie A, n. 4;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Olevano Sul AN (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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