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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/05/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8788/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8788/2023
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in via Caronda 172, CATANIA, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato MACCARRONE GRAZIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...]F. , CP_1 Parte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 25.07.2023, premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con il 09/07/2009 a Catania, unione dalla quale non sono nati figli, ha CP_1
chiesto al Tribunale di pronunciare sia la separazione personale dal marito che la cessazione degli effetti civili di matrimonio, senza ulteriori domande.
All'udienza del 06.03.2024 è comparsa la sola parte ricorrente e pertanto non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
All'udienza del 20/01/2025, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e il Giudice delegato ha rimesso la causa innanzi al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pubblico
Ministero.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, nonostante sia stato CP_1
regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Quanto alla richiesta di scioglimento del matrimonio (non di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante che le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio civile, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio depositato in atti) al maturare dei presupposti di legge, tale domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n.2, lett.b) della legge n.898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la presente sentenza non è definitiva e deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del processo, per la trattazione della domanda di divorzio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
2
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, non definitivamente decidendo, nella causa iscritta al n. 8788/2023 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA la contumacia di;
CP_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio, all'atto n. 209, parte I, anno 2009;
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio;
RISERVA la pronuncia sulle spese di lite alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso a Catania il giorno 23.04.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8788/2023
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in via Caronda 172, CATANIA, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato MACCARRONE GRAZIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...]F. , CP_1 Parte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 25.07.2023, premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con il 09/07/2009 a Catania, unione dalla quale non sono nati figli, ha CP_1
chiesto al Tribunale di pronunciare sia la separazione personale dal marito che la cessazione degli effetti civili di matrimonio, senza ulteriori domande.
All'udienza del 06.03.2024 è comparsa la sola parte ricorrente e pertanto non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
All'udienza del 20/01/2025, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e il Giudice delegato ha rimesso la causa innanzi al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pubblico
Ministero.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, nonostante sia stato CP_1
regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Quanto alla richiesta di scioglimento del matrimonio (non di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante che le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio civile, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio depositato in atti) al maturare dei presupposti di legge, tale domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n.2, lett.b) della legge n.898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la presente sentenza non è definitiva e deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del processo, per la trattazione della domanda di divorzio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
2
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, non definitivamente decidendo, nella causa iscritta al n. 8788/2023 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA la contumacia di;
CP_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio, all'atto n. 209, parte I, anno 2009;
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio;
RISERVA la pronuncia sulle spese di lite alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso a Catania il giorno 23.04.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco
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