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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/02/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22009/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22009/2023
promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Virginio n. 49, Pinerolo presso lo studio dell'avv.
PARLATANO MASSIMO VITTORIO che li rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: “Visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario in Torino il 21/06/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 270, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10/02/2007 e il 31/01/2011. Per_1 Per_2 Con ricorso depositato il 14/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 2636/2024 del 02/05/2024 pubblicata in data 02/05/2024 , è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi dell'atto di matrimonio sono precisati in narrativa.
[...] Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi delle parti e pertanto: DISPONE la conferma dell'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Buttigliera Alta in Corso Laghi 41/9 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1
nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non
[...] avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
DISPONE la conferma dell'affidamento dei figli ed ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_3
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
DISPONE la conferma della collocazione alternata dei figli ed presso la dimora Per_1 Per_2
paterna e materna secondo le modalità ivi di seguito riportate:
- Settimana 1: da lunedì a mercoledì mattina con il Padre;
da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina con la madre;
da venerdì pomeriggio a domenica con il Padre (5 giorni con il padre e 2 con la madre);
- Settimana 2: Da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina con il padre;
da mercoledì pomeriggio a lunedì mattina con la madre.
DISPONE che durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore stia con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, favorendo comunque la possibilità di trascorrere con entrambi i genitori in modo alternato Natale e S. Stefano, 31 Dicembre
e S. Silvestro, Pasqua e Pasquetta.
DISPONE che durante le vacanze estive i figli trascorrano con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 di Marzo di ogni anno.
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico del Sig. Parte_1
, secondo il seguente criterio:
[...]
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
PRENDE ATTO che le parti reciprocamente concordano sul fatto che alcun assegno di mantenimento verrà versato da una parte all'altra per il mantenimento dei figli, poiché ogni spesa straordinaria verrà sostenuta dal Sig. , mentre per le spese ordinarie ciascun genitore provvederà Parte_1
durante il periodo di permanenza dei minori presso le rispettive abitazioni. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22009/2023
promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Virginio n. 49, Pinerolo presso lo studio dell'avv.
PARLATANO MASSIMO VITTORIO che li rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: “Visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario in Torino il 21/06/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 270, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10/02/2007 e il 31/01/2011. Per_1 Per_2 Con ricorso depositato il 14/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 2636/2024 del 02/05/2024 pubblicata in data 02/05/2024 , è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi dell'atto di matrimonio sono precisati in narrativa.
[...] Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi delle parti e pertanto: DISPONE la conferma dell'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Buttigliera Alta in Corso Laghi 41/9 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1
nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non
[...] avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
DISPONE la conferma dell'affidamento dei figli ed ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_3
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
DISPONE la conferma della collocazione alternata dei figli ed presso la dimora Per_1 Per_2
paterna e materna secondo le modalità ivi di seguito riportate:
- Settimana 1: da lunedì a mercoledì mattina con il Padre;
da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina con la madre;
da venerdì pomeriggio a domenica con il Padre (5 giorni con il padre e 2 con la madre);
- Settimana 2: Da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina con il padre;
da mercoledì pomeriggio a lunedì mattina con la madre.
DISPONE che durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore stia con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, favorendo comunque la possibilità di trascorrere con entrambi i genitori in modo alternato Natale e S. Stefano, 31 Dicembre
e S. Silvestro, Pasqua e Pasquetta.
DISPONE che durante le vacanze estive i figli trascorrano con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 di Marzo di ogni anno.
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico del Sig. Parte_1
, secondo il seguente criterio:
[...]
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
PRENDE ATTO che le parti reciprocamente concordano sul fatto che alcun assegno di mantenimento verrà versato da una parte all'altra per il mantenimento dei figli, poiché ogni spesa straordinaria verrà sostenuta dal Sig. , mentre per le spese ordinarie ciascun genitore provvederà Parte_1
durante il periodo di permanenza dei minori presso le rispettive abitazioni. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.