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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/07/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere operante in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6876 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto appalti di opere pubbliche
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Luigi M.
D'Angiolella, elettivamente domiciliata in Caserta alla via Leonetti n. 34;
- Parte attrice
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pietro Battista ed elettivamente domiciliato in Alvignano (CE) alla via Armando Diaz n.20;
- Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la agiva in giudizio per ottenere Parte_1 la corresponsione degli interessi maturati a fronte del ritardato pagamento da parte del delle fatture emesse all'esito dei vari stati di avanzamento dei lavori. Controparte_1
1 A sostegno delle proprie pretese, parte attrice esponeva che: 1) il Controparte_1 approvava un progetto esecutivo per un importo totale di euro 2.000.000,00; 2) al fine di dare esecuzione ai suddetti lavori indiceva apposita gara d'appalto avente importo a base di gara pari ad euro 1.577.905,79; 3) la risultava aggiudicataria per Parte_1 il prezzo, 1.476.081,16, oltre Iva;
4) in data 27 ottobre 2010 le parti stipulavano contratto d'appalto all'esito del quale l'appaltatrice dava inizio ai lavori;
5) a fronte di una modifica dei lavori oggetto dell'appalto, le parti concordavano una riduzione dell'importo dell'appalto da euro 1.476.081,16 ad euro 1.475.968,44; 6) la , effettuava Parte_1 regolarmente tutti i lavori oggetto dell'appalto, nel rispetto di quanto previsto dai suddetti contratti e ad ogni redazione e approvazione dei SAL emetteva fattura;
7) il CP_1 non adempiva regolarmente al pagamento delle obbligazioni pecuniare,
[...] provvedendo con notevole ritardo al pagamento delle stesse.
Tanto premesso, la società ricorrente agiva in giudizio, chiedendo di accertare e dichiarare il credito maturato per la mancata corresponsione di interessi e, per l'effetto, di condannare il a corrispondere la somma di euro 91.462,91 il tutto con pagamento delle spese di CP_1 lite.
Si costituiva il che, dopo aver contestato il contenuto del ricorso, Controparte_1 concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalla controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, e compensi di lite;
in via subordinata, chiedeva di contenere il pagamento degli interessi legali e moratori nel dovuto e nel provato.
All'udienza del 24.06.2022, il gop, precedente assegnataria del fascicolo, dott.ssa Per_1 preso atto della complessità delle questioni oggetto del presente giudizio e della necessità di avvalersi di consulenza tecnica, disponeva il mutamento del rito.
Espletata l'istruttoria mediante deposito documentazione, CTU tecnica, precisate le conclusioni, all'udienza dell'8.4.2025 la causa veniva assunta in decisione con termine di trenta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Il ha censurato la domanda proposta dalla Controparte_1 Parte_1
“perché emessa in violazione del principio del ne bis in idem”.
Ed invero, relativamente alla fattura n°54 del 20/12/2011 concernente il SAL n.1 del
07/12/2011 si era già pronunciato il Tribunale di S. Maria C.V., Sez. distaccata di Piedimonte
Matese, emettendo decreto ingiuntivo n.92/2012 con il quale si intimava al Parte_2
[..
[...] il pagamento della sorta di euro 693.681,66 riportata nella fattura n.54/2011
[...] nonché degli interessi legali e di mora ex art. 133 del D.lgs. 163/06 ed art. 143 e 144 DPR
207/2010 dalle scadenze fino al soddisfo.
Il titolo esecutivo così ottenuto veniva notificato al in data 4.7.2012 il Controparte_1 quale non proponeva opposizione nei termini di legge;
pertanto sullo stesso si formava il giudicato.
Il provvedimento monitorio veniva dichiarato esecutivo in data 10.11.2012 con apposizione della formula esecutiva in data 10.11.2012 e portato ad esecuzione dalla
[...] con notifica di precetto e pignoramento presso terzi. (cfr. allegato n. 9 parte Parte_1 convenuta)
Dopo aver ricevuto i fondi dalla Regione Campania, il provvedeva al Controparte_1
Part pagamento di quanto dovuto alla che, ricevuto l'importo dovuto, Parte_1 rinunciava alla procedura esecutiva.
Ciò posto, parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta evidenziava che il procedimento monitorio, limitatamente al saldo del veniva instaurato tra le stesse Pt_3 parti del presente giudizio, ovvero la e il per Parte_1 Controparte_1 il medesimo importo dovuto per i lavori svolti per il “Completamento e valorizzazione dei percorsi di accesso al Castello Medioevale di finalizzati allo sviluppo dei sistemi CP_1 turistici locali”.
Dall'esame condotto sulla documentazione agli atti del processo emerge con evidenza che prospettazione sulla violazione del ne bis in idem prospettata dal Controparte_1 relativamente alla fattura n°54 del 20/12/2011 emessa per il SAL n.1 del 07/12/2011 è fondata e merita accoglimento.
Giova preliminarmente rammentare che l'esistenza del giudicato, anche esterno, non forma oggetto di un'eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, persino nell'ipotesi in cui la sua formazione sia avvenuta successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo il giudicato assimilabile agli elementi normativi astratti, siccome destinato a fissare la regola del caso concreto;
sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 26/06/2018, n. 16847; Cass. civ. Sez.
3 lavoro Sent., 03/04/2017, n. 8607; Cass. civ. Sez. I Sent., 27/07/2016, n. 15627; Cass. civ.
Sez. Unite Ordinanza, 18/01/2016, n. 691; Cass. civ. Sez. VI Ord., 06/06/2011, n. 12159).
Il ha fornito piena prova del giudicato esterno attraverso il deposito del Controparte_1 decreto ingiuntivo, di cui non è stata comunque contestata la definitività (cfr. Cass. civ., Ord.
n. 10465/2018).
All'esito dell'analisi condotta, nel caso di specie appare chiaro che la domanda proposte tra le (stesse) parti nel procedimento monitorio e nel presente giudizio sono le medesime in quanto contraddistinte da identità di causa petendi e di petitum, sicché non vi è dubbio alcuno che sussista l'eccepita identità.
Pertanto, rilevata l'effettiva sussistenza di un giudicato esterno relativamente al primo S.a.l., deve essere dichiarata l'improseguibilità del presente giudizio limitatamente agli interessi maturati sulla fattura n. 54 del 20/12/2011, in quanto il principio del “ne bis in idem” preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione precedentemente proposta sia stata definita con una decisione di merito (cfr. Cass. civ. Sez. I, 21/07/2005, n. 15341; Cass. civ. Sez. I, 18/09/2006, n. 20111; Cass. civ. Sez. Unite
Ord., 05/04/2007, n. 8527).
A nulla rileva la circostanza che all'esito del pagamento la Parte_1 rinunciava alla procedura esecutiva azionata dopo l'emanazione del decreto ingiuntivo dato che la rinuncia afferisce alla procedura esecutiva, non travolgendo il titolo esecutivo definitivo, che già si è pronunciato sulla debenza della sorte capitale ed interessi relativi alla fattura connessa al primo Sal (cfr. Tribunale di Milano, sezione XIII Civile, Sentenza del
18/06/2018 secondo cui “Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, in caso di mancata opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso).
Emergendo dall'esame del decreto ingiuntivo n. 92/2012 che il giudice del monitorio ha già ingiunto il pagamento della somma di euro 693.681,00, comprensiva di interessi legali e di mora, la domanda di pagamento degli interessi relativi ai lavori oggetto del primo sal risulta inammissibile per intervenuto giudicato sulla relativa pretesa.
Rispetto alla richiesta di corresponsione degli interessi maturati sul secondo e terzo S.a.l. occorre invece rilevare quanto segue.
Parte istante dopo aver completato i lavori oggetto di appalto emetteva fattura n°30 del
20/07/2012 dell'importo di €. 513.118,56 relativa al SAL n.2 del 20/06/2012 che veniva pagata il 02/10/2014 e fattura n°80 del 30/11/2014 dell'importo di €. 342.815,50 relativa al
SAL n°3 del 03/11/2014 che veniva pagata il 15 /12/2014.
4 Ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di interessi, occorre fare riferimento alla normativa di settore, come puntualmente evidenziato dal C.T.U., e segnatamente al Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 19 aprile
2000, n. 145, in combinato disposto con l'art. 133 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ratione temporis applicabile, nonché con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (cfr. relazione peritale, pagg. 6-8).
Il quadro normativo di riferimento, come ricostruito dal Consulente Tecnico d'Ufficio, conferma la fondatezza della pretesa della società istante sotto il profilo dell'an debeatur.
In ordine alla quantificazione dell'importo dovuto, non si può non considerare che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la società istante è stata destinataria di due interdittive antimafia, circostanza che assume rilievo ai fini della determinazione del credito.
In via generale, va osservato che le interdittive antimafia rappresentano la massima espressione di tutela preventiva, quale risposta ordinamentale al fenomeno della criminalità organizzata.
Attraverso tali misure, il legislatore intende perseguire l'obiettivo, primario e preminente, di garantire la trasparenza e la libertà dell'azione contrattuale della pubblica amministrazione, prevenendo rapporti con operatori economici che risultino collegati, conniventi o comunque condizionati, anche indirettamente, da contesti o soggetti riconducibili ad attività illecite.
Il ella comparsa di costituzione e risposta ha correttamente richiamato Controparte_1 quanto stabilito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3 del 6 aprile 2018, che ha affermato che l'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 impedisce alle pubbliche amministrazioni di trattare con soggetti colpiti da interdittiva antimafia, disponendo nei confronti di questi ultimi il divieto di ottenere (o meglio, l'incapacità a poter ottenere)
“contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità
Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”.
Poiché la finalità del legislatore è, in generale, quella di evitare ogni “esborso di matrice pubblicistica” in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali, il Consiglio di Stato ha affermato che tale disposizione non può che essere interpretata se non nel senso di riferirsi a qualunque tipo di esborso proveniente dalla P.A., quale che ne sia la fonte e la causa, per il tempo di durata degli effetti dell'interdittiva: perciò l'effetto preclusivo a qualsiasi erogazione della PA derivante dall'informativa interdittiva antimafia interessa finanche l'obbligo di pagamento riconosciuto da un giudicato (Cons.Stato A.P.6/4/2018 n.3).
5 La giurisprudenza successivamente ha sostanzialmente enunciato i seguenti principi di diritto: a) “il provvedimento di cd. “interdittiva antimafia” determina una particolare forma di incapacità ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica
Amministrazione) e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto – persona fisica o giuridica – è precluso avere con la pubblica amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159”; b) l'art. 67, co. 1, lett. g) del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, nella parte in cui prevede il divieto di ottenere, da parte del soggetto colpito dall'interdittiva antimafia, “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”, ricomprende anche l'impossibilità di percepire somme dovute a qualsiasi titolo.
Pone mente osservare che tale conclusione non contrasta con i valori costituzionali in ragione della temporaneità degli effetti dell'interdittiva, per cui una volta che quest'ultima dovesse venir rimossa, il diritto al pagamento tornerebbe ad essere esercitabile.
Tanto premesso, nel caso di specie, le interdittive antimafia adottate nei confronti della società istante, successivamente annullate dal TAR, determinano il riconoscimento del diritto dell'istante ad ottenere la corresponsione degli interessi maturati sul credito vantato.
Tuttavia, detti interessi non possono essere riconosciuti per il periodo in cui la società è risultata assoggettata agli effetti preclusivi derivanti dai provvedimenti inibitori, in quanto la sospensione dell'operatività contrattuale ha comportato l'inefficacia temporanea del rapporto sottostante, ancorché in seguito riabilitato.
Ne deriva che il ritardo nel pagamento per detti periodi non può essere imputato al CP_1 sicchè non possono essere riconosciuti gli interessi per il tempo corrispondente alla esistenza dell'interdittiva antimafia.
Operata questa precisazione e affermato il diritto della a ricevere Parte_1 gli interessi maturati sugli importi corrisposti tardivamente dal a saldo Controparte_1 delle fatture emesse dalla società appaltatrice, questo Giudice ritiene di doversi uniformare alle conclusioni del CTU riportate a pag. 16 della relazione peritale depositata in data
27.01.2025 in quanto coerente e immune da vizi logico-giuridici.
Secondo la corte di nomofilachia (Cass., n. 14638 del 2004), il giudice di merito che riconosce convincenti, oltre che immuni da difetti e lacune, le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le
6 contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate in modo motivato e convincente, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi
(Cass., n. 12630 del 1995; Cass., n. 7716 del 2000; Cass., n. 3492 del 2002; Cass., n. 10688 del 2008; Cass., n. 1642 del 1976). D'altro canto, non è a sottacersi che Cass., n. 282 del 2009 sia giunta ad affermare che non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive.
Ed invero, in relazione alle osservazioni trasmesse in data 06/01/2025 dal difensore del il CTU, in ossequio al principio secondo cui l'efficacia del Controparte_1 provvedimento decorre dalla sua comunicazione e cessa con la pubblicazione della sentenza di annullamento, coerentemente individua il periodo di efficacia dell'interdittiva antimafia dal 04/07/2013 al 06/02/2014 (cfr. pagina 9 e 10 della perizia depositata il 27.1.2025).
In merito, invece, alle osservazioni depositate dai consulenti tecnici di parte della
[...]
il CTU corregge la data di decorrenza degli interessi, individuandola nel Parte_1
30° giorno successivo all'emissione dei certificati di pagamento, confermando però le date di effettivo pagamento come da quietanze agli atti: 02/10/2014 per i saldi delle fatture n. 30
e 15/12/2014 per il saldo della fattura n. 80, trattandosi, come noto, di data di pagamento effettivo e non meramente documentale.
Alla luce delle suesposte osservazioni il CTU conclude calcolando gli interessi legali e moratori, con esclusione dei periodi di interdittiva antimafia, in € 32.709,45 (cfr. pag 17 della consulenza).
In definitiva, la domanda proposta dalla va dichiarata Parte_1 inammissibile rispetto agli interessi maturati sulla fattura n. 54 del 20/12/2011 e accolta nei limiti dell'importo di euro 32.803,37 per gli interessi legali e moratori maturati sulle fatture n°30 del 20/07/2012 e fattura n°80 del 30/11/2014.
Le spese di CTU liquidate con apposito decreto del 20.02.2025 sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
7 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate, nonché delle difese delle parti, in relazione ai valori medi di scaglione relativi alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico dr.ssa Di Rauso Simona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6876del R.G. dell'anno 2019, come innanzi proposta, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda proposta dalla Parte_1
- Condanna il l pagamento al pagamento in favore della Controparte_1 [...] della somma di euro 32.709,45 a titolo di interessi legali e moratori Parte_1 maturati a fronte del ritardato pagamento da parte dell'Ente appaltatore;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 che si liquidano in euro 406,50, per esborsi, nonchè € Parte_1
3809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, da attribuire al procuratore Luigi M. D'Angiolella dichiaratosi antistatario.
- le spese di CTU liquidate con apposito decreto del 20.02.2025 sono poste definitivamente a carico del Controparte_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 24.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere operante in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6876 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto appalti di opere pubbliche
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Luigi M.
D'Angiolella, elettivamente domiciliata in Caserta alla via Leonetti n. 34;
- Parte attrice
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pietro Battista ed elettivamente domiciliato in Alvignano (CE) alla via Armando Diaz n.20;
- Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la agiva in giudizio per ottenere Parte_1 la corresponsione degli interessi maturati a fronte del ritardato pagamento da parte del delle fatture emesse all'esito dei vari stati di avanzamento dei lavori. Controparte_1
1 A sostegno delle proprie pretese, parte attrice esponeva che: 1) il Controparte_1 approvava un progetto esecutivo per un importo totale di euro 2.000.000,00; 2) al fine di dare esecuzione ai suddetti lavori indiceva apposita gara d'appalto avente importo a base di gara pari ad euro 1.577.905,79; 3) la risultava aggiudicataria per Parte_1 il prezzo, 1.476.081,16, oltre Iva;
4) in data 27 ottobre 2010 le parti stipulavano contratto d'appalto all'esito del quale l'appaltatrice dava inizio ai lavori;
5) a fronte di una modifica dei lavori oggetto dell'appalto, le parti concordavano una riduzione dell'importo dell'appalto da euro 1.476.081,16 ad euro 1.475.968,44; 6) la , effettuava Parte_1 regolarmente tutti i lavori oggetto dell'appalto, nel rispetto di quanto previsto dai suddetti contratti e ad ogni redazione e approvazione dei SAL emetteva fattura;
7) il CP_1 non adempiva regolarmente al pagamento delle obbligazioni pecuniare,
[...] provvedendo con notevole ritardo al pagamento delle stesse.
Tanto premesso, la società ricorrente agiva in giudizio, chiedendo di accertare e dichiarare il credito maturato per la mancata corresponsione di interessi e, per l'effetto, di condannare il a corrispondere la somma di euro 91.462,91 il tutto con pagamento delle spese di CP_1 lite.
Si costituiva il che, dopo aver contestato il contenuto del ricorso, Controparte_1 concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalla controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, e compensi di lite;
in via subordinata, chiedeva di contenere il pagamento degli interessi legali e moratori nel dovuto e nel provato.
All'udienza del 24.06.2022, il gop, precedente assegnataria del fascicolo, dott.ssa Per_1 preso atto della complessità delle questioni oggetto del presente giudizio e della necessità di avvalersi di consulenza tecnica, disponeva il mutamento del rito.
Espletata l'istruttoria mediante deposito documentazione, CTU tecnica, precisate le conclusioni, all'udienza dell'8.4.2025 la causa veniva assunta in decisione con termine di trenta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Il ha censurato la domanda proposta dalla Controparte_1 Parte_1
“perché emessa in violazione del principio del ne bis in idem”.
Ed invero, relativamente alla fattura n°54 del 20/12/2011 concernente il SAL n.1 del
07/12/2011 si era già pronunciato il Tribunale di S. Maria C.V., Sez. distaccata di Piedimonte
Matese, emettendo decreto ingiuntivo n.92/2012 con il quale si intimava al Parte_2
[..
[...] il pagamento della sorta di euro 693.681,66 riportata nella fattura n.54/2011
[...] nonché degli interessi legali e di mora ex art. 133 del D.lgs. 163/06 ed art. 143 e 144 DPR
207/2010 dalle scadenze fino al soddisfo.
Il titolo esecutivo così ottenuto veniva notificato al in data 4.7.2012 il Controparte_1 quale non proponeva opposizione nei termini di legge;
pertanto sullo stesso si formava il giudicato.
Il provvedimento monitorio veniva dichiarato esecutivo in data 10.11.2012 con apposizione della formula esecutiva in data 10.11.2012 e portato ad esecuzione dalla
[...] con notifica di precetto e pignoramento presso terzi. (cfr. allegato n. 9 parte Parte_1 convenuta)
Dopo aver ricevuto i fondi dalla Regione Campania, il provvedeva al Controparte_1
Part pagamento di quanto dovuto alla che, ricevuto l'importo dovuto, Parte_1 rinunciava alla procedura esecutiva.
Ciò posto, parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta evidenziava che il procedimento monitorio, limitatamente al saldo del veniva instaurato tra le stesse Pt_3 parti del presente giudizio, ovvero la e il per Parte_1 Controparte_1 il medesimo importo dovuto per i lavori svolti per il “Completamento e valorizzazione dei percorsi di accesso al Castello Medioevale di finalizzati allo sviluppo dei sistemi CP_1 turistici locali”.
Dall'esame condotto sulla documentazione agli atti del processo emerge con evidenza che prospettazione sulla violazione del ne bis in idem prospettata dal Controparte_1 relativamente alla fattura n°54 del 20/12/2011 emessa per il SAL n.1 del 07/12/2011 è fondata e merita accoglimento.
Giova preliminarmente rammentare che l'esistenza del giudicato, anche esterno, non forma oggetto di un'eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, persino nell'ipotesi in cui la sua formazione sia avvenuta successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo il giudicato assimilabile agli elementi normativi astratti, siccome destinato a fissare la regola del caso concreto;
sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 26/06/2018, n. 16847; Cass. civ. Sez.
3 lavoro Sent., 03/04/2017, n. 8607; Cass. civ. Sez. I Sent., 27/07/2016, n. 15627; Cass. civ.
Sez. Unite Ordinanza, 18/01/2016, n. 691; Cass. civ. Sez. VI Ord., 06/06/2011, n. 12159).
Il ha fornito piena prova del giudicato esterno attraverso il deposito del Controparte_1 decreto ingiuntivo, di cui non è stata comunque contestata la definitività (cfr. Cass. civ., Ord.
n. 10465/2018).
All'esito dell'analisi condotta, nel caso di specie appare chiaro che la domanda proposte tra le (stesse) parti nel procedimento monitorio e nel presente giudizio sono le medesime in quanto contraddistinte da identità di causa petendi e di petitum, sicché non vi è dubbio alcuno che sussista l'eccepita identità.
Pertanto, rilevata l'effettiva sussistenza di un giudicato esterno relativamente al primo S.a.l., deve essere dichiarata l'improseguibilità del presente giudizio limitatamente agli interessi maturati sulla fattura n. 54 del 20/12/2011, in quanto il principio del “ne bis in idem” preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione precedentemente proposta sia stata definita con una decisione di merito (cfr. Cass. civ. Sez. I, 21/07/2005, n. 15341; Cass. civ. Sez. I, 18/09/2006, n. 20111; Cass. civ. Sez. Unite
Ord., 05/04/2007, n. 8527).
A nulla rileva la circostanza che all'esito del pagamento la Parte_1 rinunciava alla procedura esecutiva azionata dopo l'emanazione del decreto ingiuntivo dato che la rinuncia afferisce alla procedura esecutiva, non travolgendo il titolo esecutivo definitivo, che già si è pronunciato sulla debenza della sorte capitale ed interessi relativi alla fattura connessa al primo Sal (cfr. Tribunale di Milano, sezione XIII Civile, Sentenza del
18/06/2018 secondo cui “Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, in caso di mancata opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso).
Emergendo dall'esame del decreto ingiuntivo n. 92/2012 che il giudice del monitorio ha già ingiunto il pagamento della somma di euro 693.681,00, comprensiva di interessi legali e di mora, la domanda di pagamento degli interessi relativi ai lavori oggetto del primo sal risulta inammissibile per intervenuto giudicato sulla relativa pretesa.
Rispetto alla richiesta di corresponsione degli interessi maturati sul secondo e terzo S.a.l. occorre invece rilevare quanto segue.
Parte istante dopo aver completato i lavori oggetto di appalto emetteva fattura n°30 del
20/07/2012 dell'importo di €. 513.118,56 relativa al SAL n.2 del 20/06/2012 che veniva pagata il 02/10/2014 e fattura n°80 del 30/11/2014 dell'importo di €. 342.815,50 relativa al
SAL n°3 del 03/11/2014 che veniva pagata il 15 /12/2014.
4 Ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di interessi, occorre fare riferimento alla normativa di settore, come puntualmente evidenziato dal C.T.U., e segnatamente al Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 19 aprile
2000, n. 145, in combinato disposto con l'art. 133 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ratione temporis applicabile, nonché con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (cfr. relazione peritale, pagg. 6-8).
Il quadro normativo di riferimento, come ricostruito dal Consulente Tecnico d'Ufficio, conferma la fondatezza della pretesa della società istante sotto il profilo dell'an debeatur.
In ordine alla quantificazione dell'importo dovuto, non si può non considerare che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la società istante è stata destinataria di due interdittive antimafia, circostanza che assume rilievo ai fini della determinazione del credito.
In via generale, va osservato che le interdittive antimafia rappresentano la massima espressione di tutela preventiva, quale risposta ordinamentale al fenomeno della criminalità organizzata.
Attraverso tali misure, il legislatore intende perseguire l'obiettivo, primario e preminente, di garantire la trasparenza e la libertà dell'azione contrattuale della pubblica amministrazione, prevenendo rapporti con operatori economici che risultino collegati, conniventi o comunque condizionati, anche indirettamente, da contesti o soggetti riconducibili ad attività illecite.
Il ella comparsa di costituzione e risposta ha correttamente richiamato Controparte_1 quanto stabilito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3 del 6 aprile 2018, che ha affermato che l'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 impedisce alle pubbliche amministrazioni di trattare con soggetti colpiti da interdittiva antimafia, disponendo nei confronti di questi ultimi il divieto di ottenere (o meglio, l'incapacità a poter ottenere)
“contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità
Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”.
Poiché la finalità del legislatore è, in generale, quella di evitare ogni “esborso di matrice pubblicistica” in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali, il Consiglio di Stato ha affermato che tale disposizione non può che essere interpretata se non nel senso di riferirsi a qualunque tipo di esborso proveniente dalla P.A., quale che ne sia la fonte e la causa, per il tempo di durata degli effetti dell'interdittiva: perciò l'effetto preclusivo a qualsiasi erogazione della PA derivante dall'informativa interdittiva antimafia interessa finanche l'obbligo di pagamento riconosciuto da un giudicato (Cons.Stato A.P.6/4/2018 n.3).
5 La giurisprudenza successivamente ha sostanzialmente enunciato i seguenti principi di diritto: a) “il provvedimento di cd. “interdittiva antimafia” determina una particolare forma di incapacità ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica
Amministrazione) e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto – persona fisica o giuridica – è precluso avere con la pubblica amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159”; b) l'art. 67, co. 1, lett. g) del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, nella parte in cui prevede il divieto di ottenere, da parte del soggetto colpito dall'interdittiva antimafia, “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”, ricomprende anche l'impossibilità di percepire somme dovute a qualsiasi titolo.
Pone mente osservare che tale conclusione non contrasta con i valori costituzionali in ragione della temporaneità degli effetti dell'interdittiva, per cui una volta che quest'ultima dovesse venir rimossa, il diritto al pagamento tornerebbe ad essere esercitabile.
Tanto premesso, nel caso di specie, le interdittive antimafia adottate nei confronti della società istante, successivamente annullate dal TAR, determinano il riconoscimento del diritto dell'istante ad ottenere la corresponsione degli interessi maturati sul credito vantato.
Tuttavia, detti interessi non possono essere riconosciuti per il periodo in cui la società è risultata assoggettata agli effetti preclusivi derivanti dai provvedimenti inibitori, in quanto la sospensione dell'operatività contrattuale ha comportato l'inefficacia temporanea del rapporto sottostante, ancorché in seguito riabilitato.
Ne deriva che il ritardo nel pagamento per detti periodi non può essere imputato al CP_1 sicchè non possono essere riconosciuti gli interessi per il tempo corrispondente alla esistenza dell'interdittiva antimafia.
Operata questa precisazione e affermato il diritto della a ricevere Parte_1 gli interessi maturati sugli importi corrisposti tardivamente dal a saldo Controparte_1 delle fatture emesse dalla società appaltatrice, questo Giudice ritiene di doversi uniformare alle conclusioni del CTU riportate a pag. 16 della relazione peritale depositata in data
27.01.2025 in quanto coerente e immune da vizi logico-giuridici.
Secondo la corte di nomofilachia (Cass., n. 14638 del 2004), il giudice di merito che riconosce convincenti, oltre che immuni da difetti e lacune, le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le
6 contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate in modo motivato e convincente, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi
(Cass., n. 12630 del 1995; Cass., n. 7716 del 2000; Cass., n. 3492 del 2002; Cass., n. 10688 del 2008; Cass., n. 1642 del 1976). D'altro canto, non è a sottacersi che Cass., n. 282 del 2009 sia giunta ad affermare che non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive.
Ed invero, in relazione alle osservazioni trasmesse in data 06/01/2025 dal difensore del il CTU, in ossequio al principio secondo cui l'efficacia del Controparte_1 provvedimento decorre dalla sua comunicazione e cessa con la pubblicazione della sentenza di annullamento, coerentemente individua il periodo di efficacia dell'interdittiva antimafia dal 04/07/2013 al 06/02/2014 (cfr. pagina 9 e 10 della perizia depositata il 27.1.2025).
In merito, invece, alle osservazioni depositate dai consulenti tecnici di parte della
[...]
il CTU corregge la data di decorrenza degli interessi, individuandola nel Parte_1
30° giorno successivo all'emissione dei certificati di pagamento, confermando però le date di effettivo pagamento come da quietanze agli atti: 02/10/2014 per i saldi delle fatture n. 30
e 15/12/2014 per il saldo della fattura n. 80, trattandosi, come noto, di data di pagamento effettivo e non meramente documentale.
Alla luce delle suesposte osservazioni il CTU conclude calcolando gli interessi legali e moratori, con esclusione dei periodi di interdittiva antimafia, in € 32.709,45 (cfr. pag 17 della consulenza).
In definitiva, la domanda proposta dalla va dichiarata Parte_1 inammissibile rispetto agli interessi maturati sulla fattura n. 54 del 20/12/2011 e accolta nei limiti dell'importo di euro 32.803,37 per gli interessi legali e moratori maturati sulle fatture n°30 del 20/07/2012 e fattura n°80 del 30/11/2014.
Le spese di CTU liquidate con apposito decreto del 20.02.2025 sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
7 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate, nonché delle difese delle parti, in relazione ai valori medi di scaglione relativi alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico dr.ssa Di Rauso Simona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6876del R.G. dell'anno 2019, come innanzi proposta, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda proposta dalla Parte_1
- Condanna il l pagamento al pagamento in favore della Controparte_1 [...] della somma di euro 32.709,45 a titolo di interessi legali e moratori Parte_1 maturati a fronte del ritardato pagamento da parte dell'Ente appaltatore;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 che si liquidano in euro 406,50, per esborsi, nonchè € Parte_1
3809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, da attribuire al procuratore Luigi M. D'Angiolella dichiaratosi antistatario.
- le spese di CTU liquidate con apposito decreto del 20.02.2025 sono poste definitivamente a carico del Controparte_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 24.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso
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