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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/11/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 289 del 4.2.2021
Oggetto: differenze retributive
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario rel. ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di lavoro in grado d'appello, iscritta al n. 794/2021 del
Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Niso, giusta Parte_1
procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliato
APPELLANTE
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Costantini, in forza di CP_1
procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLATA
All'udienza del 17.9.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2016, adiva il Tribunale di CP_1
Lecce – Sezione Lavoro, deducendo di avere prestato attività lavorativa alle
1 dipendenze del rag. , titolare di agenzia di pratiche Parte_1
automobilistiche in Maglie, dal 27.7.1999 e sino al 27.1.2016, con mansioni amministrative e gestionali riconducibili al III livello del CCNL Studi Professionali.
Esponeva che il rapporto, inizialmente svolto in assenza di formale assunzione, era stato successivamente inquadrato come apprendistato (dal 29 novembre 2001 al 30 novembre 2003) e, da tale data, trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Lamentava che, nonostante le mansioni effettivamente svolte implicassero piena autonomia operativa nella gestione delle pratiche automobilistiche e delle relazioni con la clientela, era stata inquadrata al V livello, con conseguente diritto al riconoscimento delle differenze retributive e al risarcimento del danno previdenziale derivante dall'omesso versamento dei contributi nei primi anni di lavoro.
Con memoria del 26.9.2017, si costituiva , contestando Parte_1 integralmente la domanda e sostenendo che l'attività della fosse iniziata solo nel CP_1
maggio 2001, in forza di una convenzione di tirocinio formativo e di orientamento stipulata con il Centro per l'Impiego di Maglie, ai sensi del D.M. 142/1998, e che il successivo contratto di apprendistato avesse avuto regolare svolgimento e durata biennale. Deduceva, pertanto, che nessun rapporto subordinato fosse sorto prima di tale data e che le mansioni svolte dalla lavoratrice non fossero riconducibili a un livello superiore a quello attribuito.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, prova per testi e ctu e veniva quindi decisa con sentenza n. 289/2021, depositata il 4 febbraio 2021, con la quale il
Tribunale adito accoglieva il ricorso, accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 27 luglio 1999 al 27 gennaio 2016, con inquadramento nel
III livello del CCNL Studi Professionali, e condannando il resistente al pagamento di
€ 118.351,48 per differenze retributive e di € 10.718,29 a titolo di T.F.R., oltre accessori di legge.
Il primo giudice riteneva che il tirocinio e l'apprendistato formalmente stipulati avessero costituito mere forme apparenti, volte a dissimulare un rapporto di lavoro subordinato già instaurato e continuativo, e fondava tale valutazione su prove testimoniali ritenute pienamente attendibili e convergenti.
2 Avverso tale decisione, ha proposto appello, con ricorso depositato il 4.8.2021,
, deducendo quattro motivi di gravame e chiedendo la riforma Parte_1
integrale della decisione.
Con il primo motivo, l'appellante censura l'erronea individuazione della data di inizio del rapporto di lavoro, sostenendo che la lavoratrice avesse iniziato a collaborare con l'agenzia solo a far data dal 14 maggio 2001, nell'ambito di un tirocinio formativo regolarmente autorizzato e stipulato secondo la disciplina del D.M. 142/1998.
Evidenzia che la convenzione di tirocinio e il relativo progetto formativo attestavano l'effettivo avvio di un percorso di orientamento di durata semestrale, incompatibile con l'asserita esistenza di un rapporto subordinato sin dal 1999, e lamenta che il
Tribunale abbia ignorato la documentazione pubblica proveniente da un ente terzo
(Centro per l'Impiego), attribuendo invece valore preponderante a testimonianze generiche e prive di riferimenti temporali precisi.
Con il secondo motivo, il deduce la violazione e falsa applicazione della Parte_1 normativa in materia di tirocinio e apprendistato, nonché l'erronea affermazione di simulazione dei due rapporti. Sostiene che il tirocinio formativo sia stato effettivamente svolto con finalità di apprendimento e inserimento professionale, e che, al suo termine, sia stato stipulato un contratto di apprendistato biennale regolarmente concluso e trasformato, alla scadenza, in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Rileva ancora che la mancanza del piano formativo individuale non comporta nullità del contratto e che, comunque, le mansioni affidate alla rientravano pienamente CP_1
nel livello di addestramento previsto dalla normativa di riferimento.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale di prime cure avrebbe omesso di considerare le numerose assenze della lavoratrice per malattia, maternità e permessi retribuiti, che avrebbero inciso in misura significativa sull'effettiva durata del servizio e, conseguentemente, sull'entità delle differenze retributive riconosciute.
Deduce, in particolare, che il periodo 2010–2016 sarebbe stato caratterizzato da lunghi intervalli di sospensione del rapporto, tali da ridurre il quantum delle somme eventualmente dovute.
3 Con il quarto motivo, infine, contesta la ricorrenza dei presupposti per il Parte_1
riconoscimento dell'inquadramento nel III livello del CCNL.
Con ordinanza del 2.4.2025, la Corte, preso atto dell'informativa resa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce da cui emergeva che l'Avv. Maria Caforio, unico difensore costituito e domiciliatario nel giudizio di primo grado di CP_1 risulta cancellata volontariamente dall'Albo degli Avvocati in data 19.12.2022; rilevato, altresì che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la cancellazione volontaria dall'Albo degli avvocati del difensore del ricorrente comporta l'automatica interruzione del processo, senza necessità di una dichiarazione formale, stante
l'impossibilità per il difensore di continuare a rappresentare la parte in giudizio e di svolgere attività processuali…” (Cass. civ., Sez. lavoro, 28/11/2024, n. 30616) e che
“nel giudizio d'appello, l'interruzione del processo si verifica anche nel caso in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel giudizio di primo grado e a cui sia stato notificato l'atto di appello, avvenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell'appello incidentale, in quanto a seguito del decesso non è possibile
l'adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, il quale non viene meno nel momento stesso della notificazione dell'atto di impugnazione” (Cass. civ., Sez. lavoro, 24/10/1996, n. 9299); verificato che la notifica dell'atto di appello all'Avv. Maria Caforio, nella qualità di difensore costituito di era CP_1 avvenuta in 15/9/2021, mentre la cancellazione dall'albo è avvenuta dopo la notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione di appello incidentale, dichiarava interrotto il giudizio.
Con ricorso depositato il 26.6.205, riassumeva il giudizio. Parte_1
Con memoria depositata il3.9.2025 si è costituita chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
In particolare, l'appellata ha evidenziato come il primo giudice abbia accertato correttamente la data di inizio del rapporto, valorizzando le prove testimoniali e documentali che dimostrano l'attività continuativa prestata sin dal 1999, e che il tirocinio e l'apprendistato furono meri strumenti di copertura formale di una
4 prestazione lavorativa già esistente. Ha sostenuto, inoltre, che le assenze per malattia e maternità erano regolarmente giustificate e non incidevano sulla determinazione delle differenze retributive, calcolate sulla base della documentazione contabile prodotta e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 17 settembre 2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato.
I primi due motivi dell'appello possono essere trattati congiuntamente perché intimamente connessi,
Con gli stessi, il si duole della decisione impugnata nella parte in cui, Parte_1
accogliendo la versione dei fatti riportata nel ricorso introduttivo, individua la data di inizio del rapporto in quella del 27.7.1999 (primo motivo) e nella parte in cui ha ritenuto simulato il contratto di tirocinio (secondo motivo).
Il Tribunale ha osservato condivisibilmente che l'appellante si è limitato a produrre la convenzione di tirocinio tra Centro per l'Impiego e datore di lavoro e il progetto formativo relativo al periodo 14.5.2001–14.11.2001. Non ha invece ha prodotto il contratto di apprendistato né il relativo piano formativo, che secondo la sua stessa prospettazione, avrebbe coperto il periodo successivo fino alla trasformazione a tempo indeterminato (novembre 2003).
Si tratta di una lacuna probatoria rilevante, in quanto è il datore che invoca la natura formativa (tirocinio o apprendistato) a dover dimostrare: l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge;
la concretezza del percorso formativo;
la diversità sostanziale rispetto a un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
Non avendo prodotto il contratto di apprendistato, l'appellante non ha consentito al giudice di verificare quali fossero gli obiettivi formativi;
la durata e le modalità della formazione;
la coerenza tra le mansioni svolte e la qualifica di apprendista.
Il tutto accompagnato dalla decisiva circostanza che la documentazione prodotta dall'appellante per provare l'esistenza del contratto di apprendistato reca la data di novembre 2011, laddove è invece risultato provato che in effetti CP_1
lavorasse alle dipendenze del già dal luglio del 1999, sicchè Parte_1
5 l'apprendistato e il tirocinio sarebbero iniziati dopo che già da due anni la stessa operava all'interno dell'agenzia dell'appellante.
Corretta appare, dunque, la decisione del Tribunale nel ritenere che l'appellante non abbia assolto l'onere della prova sulla genuinità dell'apprendistato.
Per arrivare a tale affermazione, il Tribunale di Lecce ha tenuto conto degli esiti della prova testimoniale.
Particolarmente rilevante appare a tal fine la deposizione della teste . Testimone_1
La stessa, già dipendente dell'agenzia, conferma di aver lavorato con la alle CP_1
dipendenze del , dal 1999, sebbene non ricordi il mese. Parte_1
Aggiunge che entrambe le dipendenti svolgevano mansioni che ricomprendevano il disbrigo di pratiche auto, la gestione dei clienti e l'utilizzo del sistema Sermetra;
afferma, altresì, che l'appellata aveva una propria postazione di lavoro dotata di personal computer, gestiva i rapporti con il pubblico, operava in autonomia sulle pratiche, curava gli incassi.
Correttamente, il Tribunale di Lecce evidenzia la credibilità della deposizione della teste in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro, sia perché la stessa Tes_1 non risulta aver avviato azioni giudiziarie nei confronti dell'ex datore di lavoro, sia perché le altre sue affermazioni in ordine alle mansioni svolte appaiono in linea con quanto affermato anche dai testi indicati dal . Costoro, peraltro, nel Parte_1
confermare il rapporto di lavoro con la non hanno indicato con precisione una CP_1
data di inizio dello stesso eventualmente diversa da quella riferita dalla teste , Tes_1
tale cioè da far dubitare della sua credibilità.
In ordine alle mansioni svolte dall'appellata, poi, le deposizioni dei testi appaiono concordanti con quella della teste , in particolare quanto riferisce la teste Tes_1
a proposito dell'inserimento della nel ciclo operativo dell'agenzia e Tes_2 CP_1
dello svolgimento delle quadrature di fine giornata e la gestione degli incassi.
Ancor più rilevanti sul punto sono le dichiarazioni dei testi e (clienti Tes_3 Tes_4 dell'agenzia e per ciò stesso difficilmente sospettabili di essere compiacenti con alcuna delle parti), i quali dichiarano di essersi sempre interfacciati con la per le CP_1
6 pratiche, riferendo che era lei a gestirne in prima persona l'intero iter, fino all'incasso delle somme.
Tali risultanze delineano una situazione di fatto incompatibile con un mero tirocinio di “primo approccio al mondo del lavoro”: la lavoratrice era inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale;
svolgeva attività produttiva in senso pieno, non funzionale a un progetto formativo ma al regolare funzionamento dell'agenzia; operava in autonomia operativa, pur nell'ambito delle direttive del titolare.
Il Tribunale ha quindi ritenuto, con argomentazione logica e sorretta dalle prove, che l'inizio effettivo del rapporto di lavoro subordinato decorra dal 27.7.1999, come indicato nel ricorso;
che la successiva convenzione di tirocinio e la formale qualificazione come apprendistato non rispecchino la realtà del rapporto.
Altrettanto condivisibili sono le considerazioni del primo Giudice in ordine all'irrilevanza dell'esistenza o meno della prova documentale del tirocinio, posto che il rapporto, per come concretamente svolto e come descritto dai testi, aveva tutti i requisiti della subordinazione (inserimento, eterodirezione, continuità, onerosità).
Con la conseguenza che la convenzione di tirocinio è stata utilizzata, nella sostanza, come schermo formale per un rapporto di lavoro strutturalmente subordinato.
L'appello, nel criticare questo passaggio, si limita a contrapporre una propria lettura delle deposizioni dei testi senza evidenziare errori logici o travisamenti delle prove, risolvendosi in una mera richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
La Corte, riesaminata la motivazione, la ritiene coerente, non illogica e immune da censure di diritto.
Ne consegue il rigetto dei primi due motivi.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale di Lecce, nel quantificare le differenze retributive, ha ritenuto irrilevanti le assenze della lavoratrice, specie dal 2011 alla cessazione del rapporto, assumendo che esse avrebbero dovuto condurre a una riduzione dei conteggi.
Anche tale censura non appare fondata.
7 Non è oggetto di contestazione che la dipendente era formalmente assunta con rapporto a tempo pieno;
non è mai stato prodotto, né dedotto, alcun contratto di part-time, né alcun accordo scritto di riduzione dell'orario.
In mancanza di un valido patto di trasformazione del rapporto a tempo parziale, il datore è comunque tenuto a corrispondere la retribuzione dovuta per il tempo pieno.
Il solo fatto che in alcune mensilità risultino meno ore in busta paga non prova che: il rapporto sia stato validamente ridotto;
né che la lavoratrice non abbia prestato la dovuta attività.
Il primo Giudice ha correttamente affermato che le buste paga provano soltanto ciò che il datore ha pagato, ma non dimostrano, di per sé, che quella fosse la quantità di lavoro effettivamente svolta, né che vi fosse un accordo di riduzione dell'orario.
Le assenze richiamate dall'appellante risultano in larga parte collegate a malattia, a maternità e cura del figlio nato nel 2010; a ferie e altri istituti legalmente previsti. Le stesse sono, altresì, assistite da certificazioni mediche o comunque da causali legittime.
Conseguentemente, il Tribunale di Lecce ha correttamente evidenziato che tali assenze non possono essere utilizzate per sostenere un preteso rapporto part-time o una riduzione stabile dell'orario; non possono essere poste a fondamento di alcuna decadenza o riduzione del diritto retributivo, salvo i limiti e le regole specifiche previste dagli istituti (malattia, maternità, ferie).
L'appellante, per contro, non ha offerto neppure in questo grado di giudizio alcuna prova di assenze ingiustificate, né sussiste alcuna contestazione scritta – eventualmente anche di tipo disciplinare - delle stesse, come ci si sarebbe dovuto attendere, se si fosse voluto dimostrare un inadempimento della lavoratrice tale da giustificare la riduzione in parte qua delle somme dovute.
In assenza di ciò, la decisione del Tribunale di considerare le assenze irrilevanti ai fini della riduzione delle differenze retributive è del tutto corretta.
Con il quarto e ultimo motivo, viene contestato l'inquadramento della lavoratrice al III livello del CCNL. Più in dettaglio, l'appellante sostiene che le mansioni svolte sarebbero “semplici” e compatibili al più con il IV livello o con il IV super e che in
8 ogni caso, il superiore inquadramento non potrebbe essere riconosciuto per l'intera durata del rapporto.
La censura è infondata.
Il Tribunale, ha richiamato le declaratorie del CCNL studi professionali (settore “altri studi professionali”), ritenendo non contestabile – in via parametrica – il riferimento a tale contratto, in quanto è lo stesso datore ad avere usato il CCNL in questione in busta paga;
le mansioni dell'agenzia di pratiche automobilistiche rientrano nel perimetro di tale contratto.
La lavoratrice ha descritto in modo analitico – così consentendo al Giudice di primo grado di procedere correttamente al procedimento trifasico (cfr. ex multis: Cass. Civ.
Ord.
8.2.2021 n. 2972) - le mansioni proprie del livello V, quelle del III livello e le attività concretamente svolte, che il primo giudice ha sostanzialmente ritenuto sovrapponibili alla declaratoria del livello III.
Invero, dalla deposizione dei testi sentito in primo grado, è emerso che la gestiva CP_1
in autonomia le pratiche automobilistiche di varia natura (immatricolazioni, passaggi di proprietà, cessazioni circolazione, demolizioni, visure PRA); acquisiva i dati dei clienti e li inseriva nei sistemi informatici dedicati (programmi collegati a registri pubblici e sistemi di riscossione, non semplici applicativi “base”); fissava appuntamenti con il medico per il rinnovo patenti;
curava gli incassi, riceveva i pagamenti dai clienti e partecipava alle quadrature di fine giornata;
si interfacciava direttamente e stabilmente con l'utenza, quale riferimento operativo dell'agenzia.
Quest'attività complessivamente svolta esula dalle mansioni meramente esecutive o di semplice front-office tipiche dei livelli inferiori. Integra, invece, le mansioni di concetto e responsabilità operativa che la declaratoria del III livello prevede, specie con riferimento alla gestione autonoma delle pratiche;
all'uso di software specialistici collegati a pubblici registri;
alla cura dei rapporti con la clientela e degli incassi.
Il Tribunale ha valorizzato, in particolare il fatto che, dopo l'uscita della collega
, la abbia assorbito anche le sue funzioni, diventando di fatto il perno Tes_1 CP_1 operativo interno dell'agenzia; l'assenza di un controllo puntuale e costante del datore sulla singola pratica, emergendo piuttosto un controllo “a valle” e generico, tipico del
9 ruolo di titolare e quindi un'autonomia operativa della dipendente;
l'uso di programmi e accessi dedicati (Sermetra, PRA, sistema riscossione bolli) che richiedono conoscenze specifiche e non si esauriscono nell'informatica di base.
L'appello non scalfisce realmente questa ricostruzione, si limita a definire le mansioni come “semplici”, ma senza confrontarsi con il contenuto concreto degli atti e delle deposizioni e senza indicare elementi istruttori trascurati o travisati.
Nell'appello non viene neppure prospettata una diversa lettura delle declaratorie contrattuali che possa realmente porsi in contrasto con le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Lecce.
La decisione, dunque, merita conferma anche in relazione al riconoscimento del III livello contrattuale
Non potendosi condividere le censure dell'appellante né in riferimento alla durata del contratto e in particolare alla data di inizio del rapporto, né in ordine alla validità del contratto di tirocinio, né, infine, all'inquadramento ed alle pretese assenze ingiustificate, non vi è alcuna ragione per procedere ad una nuova consulenza tecnica di ufficio.
In conclusione l'appello va rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo sula base dei parametri di cui al DM n.
55/2014, senza riconoscimento del compenso per la fase istruttoria che non avuto esecuzione, seguono la soccombenza. Delle spesse va disposta la distrazione in favore del procurator costituito dell'appellante.
La Corte, infine, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma
1 bis dell'art. 13.
PQM
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.;
10 definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 4.8.2021 da nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 CP_1
del 4.2.2021 n. 289 del Tribunale di Lecce così provvede:
RIGETTA l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 7.160,00, ex D.M. n. 55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Costantini.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17.9.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
11
n. 289 del 4.2.2021
Oggetto: differenze retributive
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario rel. ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di lavoro in grado d'appello, iscritta al n. 794/2021 del
Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Niso, giusta Parte_1
procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliato
APPELLANTE
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Costantini, in forza di CP_1
procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLATA
All'udienza del 17.9.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2016, adiva il Tribunale di CP_1
Lecce – Sezione Lavoro, deducendo di avere prestato attività lavorativa alle
1 dipendenze del rag. , titolare di agenzia di pratiche Parte_1
automobilistiche in Maglie, dal 27.7.1999 e sino al 27.1.2016, con mansioni amministrative e gestionali riconducibili al III livello del CCNL Studi Professionali.
Esponeva che il rapporto, inizialmente svolto in assenza di formale assunzione, era stato successivamente inquadrato come apprendistato (dal 29 novembre 2001 al 30 novembre 2003) e, da tale data, trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Lamentava che, nonostante le mansioni effettivamente svolte implicassero piena autonomia operativa nella gestione delle pratiche automobilistiche e delle relazioni con la clientela, era stata inquadrata al V livello, con conseguente diritto al riconoscimento delle differenze retributive e al risarcimento del danno previdenziale derivante dall'omesso versamento dei contributi nei primi anni di lavoro.
Con memoria del 26.9.2017, si costituiva , contestando Parte_1 integralmente la domanda e sostenendo che l'attività della fosse iniziata solo nel CP_1
maggio 2001, in forza di una convenzione di tirocinio formativo e di orientamento stipulata con il Centro per l'Impiego di Maglie, ai sensi del D.M. 142/1998, e che il successivo contratto di apprendistato avesse avuto regolare svolgimento e durata biennale. Deduceva, pertanto, che nessun rapporto subordinato fosse sorto prima di tale data e che le mansioni svolte dalla lavoratrice non fossero riconducibili a un livello superiore a quello attribuito.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, prova per testi e ctu e veniva quindi decisa con sentenza n. 289/2021, depositata il 4 febbraio 2021, con la quale il
Tribunale adito accoglieva il ricorso, accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 27 luglio 1999 al 27 gennaio 2016, con inquadramento nel
III livello del CCNL Studi Professionali, e condannando il resistente al pagamento di
€ 118.351,48 per differenze retributive e di € 10.718,29 a titolo di T.F.R., oltre accessori di legge.
Il primo giudice riteneva che il tirocinio e l'apprendistato formalmente stipulati avessero costituito mere forme apparenti, volte a dissimulare un rapporto di lavoro subordinato già instaurato e continuativo, e fondava tale valutazione su prove testimoniali ritenute pienamente attendibili e convergenti.
2 Avverso tale decisione, ha proposto appello, con ricorso depositato il 4.8.2021,
, deducendo quattro motivi di gravame e chiedendo la riforma Parte_1
integrale della decisione.
Con il primo motivo, l'appellante censura l'erronea individuazione della data di inizio del rapporto di lavoro, sostenendo che la lavoratrice avesse iniziato a collaborare con l'agenzia solo a far data dal 14 maggio 2001, nell'ambito di un tirocinio formativo regolarmente autorizzato e stipulato secondo la disciplina del D.M. 142/1998.
Evidenzia che la convenzione di tirocinio e il relativo progetto formativo attestavano l'effettivo avvio di un percorso di orientamento di durata semestrale, incompatibile con l'asserita esistenza di un rapporto subordinato sin dal 1999, e lamenta che il
Tribunale abbia ignorato la documentazione pubblica proveniente da un ente terzo
(Centro per l'Impiego), attribuendo invece valore preponderante a testimonianze generiche e prive di riferimenti temporali precisi.
Con il secondo motivo, il deduce la violazione e falsa applicazione della Parte_1 normativa in materia di tirocinio e apprendistato, nonché l'erronea affermazione di simulazione dei due rapporti. Sostiene che il tirocinio formativo sia stato effettivamente svolto con finalità di apprendimento e inserimento professionale, e che, al suo termine, sia stato stipulato un contratto di apprendistato biennale regolarmente concluso e trasformato, alla scadenza, in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Rileva ancora che la mancanza del piano formativo individuale non comporta nullità del contratto e che, comunque, le mansioni affidate alla rientravano pienamente CP_1
nel livello di addestramento previsto dalla normativa di riferimento.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale di prime cure avrebbe omesso di considerare le numerose assenze della lavoratrice per malattia, maternità e permessi retribuiti, che avrebbero inciso in misura significativa sull'effettiva durata del servizio e, conseguentemente, sull'entità delle differenze retributive riconosciute.
Deduce, in particolare, che il periodo 2010–2016 sarebbe stato caratterizzato da lunghi intervalli di sospensione del rapporto, tali da ridurre il quantum delle somme eventualmente dovute.
3 Con il quarto motivo, infine, contesta la ricorrenza dei presupposti per il Parte_1
riconoscimento dell'inquadramento nel III livello del CCNL.
Con ordinanza del 2.4.2025, la Corte, preso atto dell'informativa resa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce da cui emergeva che l'Avv. Maria Caforio, unico difensore costituito e domiciliatario nel giudizio di primo grado di CP_1 risulta cancellata volontariamente dall'Albo degli Avvocati in data 19.12.2022; rilevato, altresì che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la cancellazione volontaria dall'Albo degli avvocati del difensore del ricorrente comporta l'automatica interruzione del processo, senza necessità di una dichiarazione formale, stante
l'impossibilità per il difensore di continuare a rappresentare la parte in giudizio e di svolgere attività processuali…” (Cass. civ., Sez. lavoro, 28/11/2024, n. 30616) e che
“nel giudizio d'appello, l'interruzione del processo si verifica anche nel caso in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel giudizio di primo grado e a cui sia stato notificato l'atto di appello, avvenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell'appello incidentale, in quanto a seguito del decesso non è possibile
l'adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, il quale non viene meno nel momento stesso della notificazione dell'atto di impugnazione” (Cass. civ., Sez. lavoro, 24/10/1996, n. 9299); verificato che la notifica dell'atto di appello all'Avv. Maria Caforio, nella qualità di difensore costituito di era CP_1 avvenuta in 15/9/2021, mentre la cancellazione dall'albo è avvenuta dopo la notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione di appello incidentale, dichiarava interrotto il giudizio.
Con ricorso depositato il 26.6.205, riassumeva il giudizio. Parte_1
Con memoria depositata il3.9.2025 si è costituita chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
In particolare, l'appellata ha evidenziato come il primo giudice abbia accertato correttamente la data di inizio del rapporto, valorizzando le prove testimoniali e documentali che dimostrano l'attività continuativa prestata sin dal 1999, e che il tirocinio e l'apprendistato furono meri strumenti di copertura formale di una
4 prestazione lavorativa già esistente. Ha sostenuto, inoltre, che le assenze per malattia e maternità erano regolarmente giustificate e non incidevano sulla determinazione delle differenze retributive, calcolate sulla base della documentazione contabile prodotta e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 17 settembre 2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato.
I primi due motivi dell'appello possono essere trattati congiuntamente perché intimamente connessi,
Con gli stessi, il si duole della decisione impugnata nella parte in cui, Parte_1
accogliendo la versione dei fatti riportata nel ricorso introduttivo, individua la data di inizio del rapporto in quella del 27.7.1999 (primo motivo) e nella parte in cui ha ritenuto simulato il contratto di tirocinio (secondo motivo).
Il Tribunale ha osservato condivisibilmente che l'appellante si è limitato a produrre la convenzione di tirocinio tra Centro per l'Impiego e datore di lavoro e il progetto formativo relativo al periodo 14.5.2001–14.11.2001. Non ha invece ha prodotto il contratto di apprendistato né il relativo piano formativo, che secondo la sua stessa prospettazione, avrebbe coperto il periodo successivo fino alla trasformazione a tempo indeterminato (novembre 2003).
Si tratta di una lacuna probatoria rilevante, in quanto è il datore che invoca la natura formativa (tirocinio o apprendistato) a dover dimostrare: l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge;
la concretezza del percorso formativo;
la diversità sostanziale rispetto a un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
Non avendo prodotto il contratto di apprendistato, l'appellante non ha consentito al giudice di verificare quali fossero gli obiettivi formativi;
la durata e le modalità della formazione;
la coerenza tra le mansioni svolte e la qualifica di apprendista.
Il tutto accompagnato dalla decisiva circostanza che la documentazione prodotta dall'appellante per provare l'esistenza del contratto di apprendistato reca la data di novembre 2011, laddove è invece risultato provato che in effetti CP_1
lavorasse alle dipendenze del già dal luglio del 1999, sicchè Parte_1
5 l'apprendistato e il tirocinio sarebbero iniziati dopo che già da due anni la stessa operava all'interno dell'agenzia dell'appellante.
Corretta appare, dunque, la decisione del Tribunale nel ritenere che l'appellante non abbia assolto l'onere della prova sulla genuinità dell'apprendistato.
Per arrivare a tale affermazione, il Tribunale di Lecce ha tenuto conto degli esiti della prova testimoniale.
Particolarmente rilevante appare a tal fine la deposizione della teste . Testimone_1
La stessa, già dipendente dell'agenzia, conferma di aver lavorato con la alle CP_1
dipendenze del , dal 1999, sebbene non ricordi il mese. Parte_1
Aggiunge che entrambe le dipendenti svolgevano mansioni che ricomprendevano il disbrigo di pratiche auto, la gestione dei clienti e l'utilizzo del sistema Sermetra;
afferma, altresì, che l'appellata aveva una propria postazione di lavoro dotata di personal computer, gestiva i rapporti con il pubblico, operava in autonomia sulle pratiche, curava gli incassi.
Correttamente, il Tribunale di Lecce evidenzia la credibilità della deposizione della teste in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro, sia perché la stessa Tes_1 non risulta aver avviato azioni giudiziarie nei confronti dell'ex datore di lavoro, sia perché le altre sue affermazioni in ordine alle mansioni svolte appaiono in linea con quanto affermato anche dai testi indicati dal . Costoro, peraltro, nel Parte_1
confermare il rapporto di lavoro con la non hanno indicato con precisione una CP_1
data di inizio dello stesso eventualmente diversa da quella riferita dalla teste , Tes_1
tale cioè da far dubitare della sua credibilità.
In ordine alle mansioni svolte dall'appellata, poi, le deposizioni dei testi appaiono concordanti con quella della teste , in particolare quanto riferisce la teste Tes_1
a proposito dell'inserimento della nel ciclo operativo dell'agenzia e Tes_2 CP_1
dello svolgimento delle quadrature di fine giornata e la gestione degli incassi.
Ancor più rilevanti sul punto sono le dichiarazioni dei testi e (clienti Tes_3 Tes_4 dell'agenzia e per ciò stesso difficilmente sospettabili di essere compiacenti con alcuna delle parti), i quali dichiarano di essersi sempre interfacciati con la per le CP_1
6 pratiche, riferendo che era lei a gestirne in prima persona l'intero iter, fino all'incasso delle somme.
Tali risultanze delineano una situazione di fatto incompatibile con un mero tirocinio di “primo approccio al mondo del lavoro”: la lavoratrice era inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale;
svolgeva attività produttiva in senso pieno, non funzionale a un progetto formativo ma al regolare funzionamento dell'agenzia; operava in autonomia operativa, pur nell'ambito delle direttive del titolare.
Il Tribunale ha quindi ritenuto, con argomentazione logica e sorretta dalle prove, che l'inizio effettivo del rapporto di lavoro subordinato decorra dal 27.7.1999, come indicato nel ricorso;
che la successiva convenzione di tirocinio e la formale qualificazione come apprendistato non rispecchino la realtà del rapporto.
Altrettanto condivisibili sono le considerazioni del primo Giudice in ordine all'irrilevanza dell'esistenza o meno della prova documentale del tirocinio, posto che il rapporto, per come concretamente svolto e come descritto dai testi, aveva tutti i requisiti della subordinazione (inserimento, eterodirezione, continuità, onerosità).
Con la conseguenza che la convenzione di tirocinio è stata utilizzata, nella sostanza, come schermo formale per un rapporto di lavoro strutturalmente subordinato.
L'appello, nel criticare questo passaggio, si limita a contrapporre una propria lettura delle deposizioni dei testi senza evidenziare errori logici o travisamenti delle prove, risolvendosi in una mera richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
La Corte, riesaminata la motivazione, la ritiene coerente, non illogica e immune da censure di diritto.
Ne consegue il rigetto dei primi due motivi.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale di Lecce, nel quantificare le differenze retributive, ha ritenuto irrilevanti le assenze della lavoratrice, specie dal 2011 alla cessazione del rapporto, assumendo che esse avrebbero dovuto condurre a una riduzione dei conteggi.
Anche tale censura non appare fondata.
7 Non è oggetto di contestazione che la dipendente era formalmente assunta con rapporto a tempo pieno;
non è mai stato prodotto, né dedotto, alcun contratto di part-time, né alcun accordo scritto di riduzione dell'orario.
In mancanza di un valido patto di trasformazione del rapporto a tempo parziale, il datore è comunque tenuto a corrispondere la retribuzione dovuta per il tempo pieno.
Il solo fatto che in alcune mensilità risultino meno ore in busta paga non prova che: il rapporto sia stato validamente ridotto;
né che la lavoratrice non abbia prestato la dovuta attività.
Il primo Giudice ha correttamente affermato che le buste paga provano soltanto ciò che il datore ha pagato, ma non dimostrano, di per sé, che quella fosse la quantità di lavoro effettivamente svolta, né che vi fosse un accordo di riduzione dell'orario.
Le assenze richiamate dall'appellante risultano in larga parte collegate a malattia, a maternità e cura del figlio nato nel 2010; a ferie e altri istituti legalmente previsti. Le stesse sono, altresì, assistite da certificazioni mediche o comunque da causali legittime.
Conseguentemente, il Tribunale di Lecce ha correttamente evidenziato che tali assenze non possono essere utilizzate per sostenere un preteso rapporto part-time o una riduzione stabile dell'orario; non possono essere poste a fondamento di alcuna decadenza o riduzione del diritto retributivo, salvo i limiti e le regole specifiche previste dagli istituti (malattia, maternità, ferie).
L'appellante, per contro, non ha offerto neppure in questo grado di giudizio alcuna prova di assenze ingiustificate, né sussiste alcuna contestazione scritta – eventualmente anche di tipo disciplinare - delle stesse, come ci si sarebbe dovuto attendere, se si fosse voluto dimostrare un inadempimento della lavoratrice tale da giustificare la riduzione in parte qua delle somme dovute.
In assenza di ciò, la decisione del Tribunale di considerare le assenze irrilevanti ai fini della riduzione delle differenze retributive è del tutto corretta.
Con il quarto e ultimo motivo, viene contestato l'inquadramento della lavoratrice al III livello del CCNL. Più in dettaglio, l'appellante sostiene che le mansioni svolte sarebbero “semplici” e compatibili al più con il IV livello o con il IV super e che in
8 ogni caso, il superiore inquadramento non potrebbe essere riconosciuto per l'intera durata del rapporto.
La censura è infondata.
Il Tribunale, ha richiamato le declaratorie del CCNL studi professionali (settore “altri studi professionali”), ritenendo non contestabile – in via parametrica – il riferimento a tale contratto, in quanto è lo stesso datore ad avere usato il CCNL in questione in busta paga;
le mansioni dell'agenzia di pratiche automobilistiche rientrano nel perimetro di tale contratto.
La lavoratrice ha descritto in modo analitico – così consentendo al Giudice di primo grado di procedere correttamente al procedimento trifasico (cfr. ex multis: Cass. Civ.
Ord.
8.2.2021 n. 2972) - le mansioni proprie del livello V, quelle del III livello e le attività concretamente svolte, che il primo giudice ha sostanzialmente ritenuto sovrapponibili alla declaratoria del livello III.
Invero, dalla deposizione dei testi sentito in primo grado, è emerso che la gestiva CP_1
in autonomia le pratiche automobilistiche di varia natura (immatricolazioni, passaggi di proprietà, cessazioni circolazione, demolizioni, visure PRA); acquisiva i dati dei clienti e li inseriva nei sistemi informatici dedicati (programmi collegati a registri pubblici e sistemi di riscossione, non semplici applicativi “base”); fissava appuntamenti con il medico per il rinnovo patenti;
curava gli incassi, riceveva i pagamenti dai clienti e partecipava alle quadrature di fine giornata;
si interfacciava direttamente e stabilmente con l'utenza, quale riferimento operativo dell'agenzia.
Quest'attività complessivamente svolta esula dalle mansioni meramente esecutive o di semplice front-office tipiche dei livelli inferiori. Integra, invece, le mansioni di concetto e responsabilità operativa che la declaratoria del III livello prevede, specie con riferimento alla gestione autonoma delle pratiche;
all'uso di software specialistici collegati a pubblici registri;
alla cura dei rapporti con la clientela e degli incassi.
Il Tribunale ha valorizzato, in particolare il fatto che, dopo l'uscita della collega
, la abbia assorbito anche le sue funzioni, diventando di fatto il perno Tes_1 CP_1 operativo interno dell'agenzia; l'assenza di un controllo puntuale e costante del datore sulla singola pratica, emergendo piuttosto un controllo “a valle” e generico, tipico del
9 ruolo di titolare e quindi un'autonomia operativa della dipendente;
l'uso di programmi e accessi dedicati (Sermetra, PRA, sistema riscossione bolli) che richiedono conoscenze specifiche e non si esauriscono nell'informatica di base.
L'appello non scalfisce realmente questa ricostruzione, si limita a definire le mansioni come “semplici”, ma senza confrontarsi con il contenuto concreto degli atti e delle deposizioni e senza indicare elementi istruttori trascurati o travisati.
Nell'appello non viene neppure prospettata una diversa lettura delle declaratorie contrattuali che possa realmente porsi in contrasto con le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Lecce.
La decisione, dunque, merita conferma anche in relazione al riconoscimento del III livello contrattuale
Non potendosi condividere le censure dell'appellante né in riferimento alla durata del contratto e in particolare alla data di inizio del rapporto, né in ordine alla validità del contratto di tirocinio, né, infine, all'inquadramento ed alle pretese assenze ingiustificate, non vi è alcuna ragione per procedere ad una nuova consulenza tecnica di ufficio.
In conclusione l'appello va rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo sula base dei parametri di cui al DM n.
55/2014, senza riconoscimento del compenso per la fase istruttoria che non avuto esecuzione, seguono la soccombenza. Delle spesse va disposta la distrazione in favore del procurator costituito dell'appellante.
La Corte, infine, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma
1 bis dell'art. 13.
PQM
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.;
10 definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 4.8.2021 da nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 CP_1
del 4.2.2021 n. 289 del Tribunale di Lecce così provvede:
RIGETTA l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 7.160,00, ex D.M. n. 55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Costantini.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17.9.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
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