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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/03/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. 31835/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/09/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione delle parti del 27.02.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 05/03/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/03/1975, rappresentato e difeso dall' avv. ALOISI ANNA MARIA con studio in VIA M. SIRONI
N. 8 PARABIAGO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. MARANGONI SUSANNA RITA con studio in VIALE BIANCA
MARIA N. 17 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 10 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 09.10.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
L'avv. Aloisi all'udienza del 27.02.2025 ha chiesto l'affido condiviso di , prevalente Per_1 collocamento presso la madre, le frequentazioni libere del padre con , concordate con la stessa Per_1 sulla base dei turni del padre e degli impegni della figlia, e la conferma dell'assegno di mantenimento paterno per di euro 250 mensili oltre rivalutazione ISTAT, più il 50% delle spese straordinarie Per_1
e AUF integralmente versato alla madre. Chiede inoltre che il mutuo sia integralmente corrisposto dalla e che il finanziamento lo continui a sostenere il come da accordi separativi. CP_1 Parte_1
Spese straordinarie della casa al 50% e spese condominiali ordinarie e utenze a carico della . CP_1
E ha dato atto che il si dichiara disponibile ad intraprendere un percorso di mediazione Parte_1 familiare per la ripresa della relazione con la figlia.
Per la resistente:
L'avv. Marangoni chiede la conferma dell'affido condiviso, il prevalente collocamento della figlia presso la mamma, un contributo di mantenimento paterno per di quanto meno 350 euro mensili Per_1 e il 70% delle spese straordinarie e il 100% dell'AUF alla madre, versando la signora la metà del mutuo come da contratto di mutuo ed impegnandosi a versare la metà del finanziamento, frequentazioni libere. Insiste nel riconoscimento dell'assegno divorzile di euro 300 Persona_2 mensili. Spese straordinarie della casa al 50% e spese condominiali ordinarie e utenze a carico della
. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in TRINITAPOLI (FG) il 12/06/2002, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di TRINITAPOLI (FG) nell'anno 2002, atto n. 20, Parte II, Seria A, dal matrimonio sono nate due figlie, , in data 27.06.2003, e , in data Per_3 Per_1
25.06.2009,
pagina 2 di 10 i coniugi si sono separati consensualmente in data 13.02.2023 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 16.02.2023, prevedendo l'affido condiviso della figlia minore con suo prevalente collocamento presso la madre, nella casa coniugale di Sedriano, Via De Per_1
Gasperi 4, in comproprietà tra le parti e assegnata alla madre, la regolamentazione delle frequentazioni padre/figlia, un contributo di mantenimento paterno per di euro 250,00 mensili oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie e dando atto che la figlia maggiorenne aveva iniziato a lavorare e Per_4
conviveva con la madre e la sorella. Le parti concordavano che il marito provvedesse integralmente al pagamento delle rate relative al finanziamento contratto con Findomestic nel 2019 per complessivi euro 31.416 per la ristrutturazione della casa familiare di Sedriano via De Gasperi 4, che comportava una rata mensile di restituzione di € 261,80 mensili. Inoltre il marito aveva richiesto una anticipazione del TFR per € 11.972 sempre al fine di ristrutturare l'immobile. Pertanto la moglie si impegnava a versare al marito, al momento della vendita della casa di via De Gasperi, il 50% della somma di €
43.388, importo derivante dalla somma delle spese sostenute per il finanziamento Findomestic e dell'importo ricevuto quale anticipazione del TFR da parte del marito. Inoltre la moglie si impegnava a provvedere integralmente al pagamento del rateo del mutuo pari ad euro € 362 mensile fino a che fosse perdurata la convivenza more uxorio con il di lei compagno, con ricorso depositato in data 13.09.2024 il chiedeva la pronuncia di divorzio, Parte_1
frequentazioni libere padre/figlia da concordare di volta in volta con , e la conferma delle altre Per_1
condizioni di cui al verbale di separazione, oltre alla conferma degli accordi relativi al mutuo ed al finanziamento ivi raggiunti, allegava che la moglie poneva in essere comportamenti denigratori e offensivi nei suoi confronti, che aveva un rapporto conflittuale con la figlia tanto che questa era andata a vivere Per_4
con lui, che invece la figlia solo recentemente aveva ripreso i rapporti con lui, dopo un luogo Per_1 periodo di distacco causato probabilmente dall'influenza della madre. Chiariva che sulla casa coniugale gravava un mutuo la cui rata era sostenuta integralmente dalla moglie che vi viveva con un nuovo compagno, il quale partecipava alle spese, che egli nel corso del rapporto di coniugio aveva richiesto un anticipo sul TFR di euro 11.972,89 per sostenere i costi di ristrutturazione della casa coniugale e aveva contratto un finanziamento pari complessivamente ad € 31.416,00 acceso per la stessa finalità di ristrutturazione della casa familiare, con un impegno mensile di € 261,80, che ad oggi continuava a corrispondere integralmente,
pagina 3 di 10 in data 12.02.2025 si costituiva in giudizio la aderendo alla domanda di divorzio del CP_1
marito ed alle domande da lui svolte, ad eccezione della quantificazione del contributo di mantenimento per che chiedeva venisse aumentato ad € 350 e chiedeva anche un assegno Per_1
divorzile per sé che quantificava in € 300 mensili e che il contribuisse al pagamento della Parte_1
rata del mutuo gravante sulla ex casa coniugale nella misura del 50%, Chiedeva la conferma degli accordi separativi secondo cui ella, alla vendita della casa coniugale, avrebbe restituito al il Parte_1
50% delle spese sostenute per il finanziamento Findomestic e dell'importo ricevuto quale anticipazione del TFR, contestava quanto riportato dal marito in ordine agli asseriti comportamenti offensivi e denigratori, allegava di aver recuperato il rapporto con la figlia a differenza del , con il Per_3 Parte_1
quale la figlia minore non voleva avere un rapporto, che la convivenza con il nuovo compagno Per_1
era cessata, che ella allo stato si opponeva alla vendita della ex casa coniugale, non avendo possibilità di reperire altra abitazione ove andare a vivere con la figlia,
all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti avvenuta con decreto del
07.10.2024 e tenutasi in data 27.02.2025, venivano ampiamente sentite le parti liberamente sui fatti di causa e, fallito il tentativo di conciliazione, nell'impossibilità di raggiungere un accordo complessivo per la risoluzione della controversia, il Presidente relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, vista anche l'assenza di istanze istruttorie, invitava le parti a discutere oralmente la causa. I difensori precisavano le conclusioni come sopra trascritte e insistevano per il loro accoglimento. Pertanto, il
Presidente rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 05.03.2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in data 13.02.2023 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 16.02.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 13.09.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non pagina 4 di 10 risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Preliminarmente, si dà atto che le parti concordemente, all'udienza del 27.02.2025 hanno dichiarato che la figlia , nata il [...], e quindi maggiorenne, è economicamente Per_4
indipendente e convive con il compagno.
Quanto alla figlia ancora minorenne , nata il [...], le parti hanno svolto domande Per_1
coincidenti in ordine -all'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori, -al suo prevalente collocamento presso la madre nella casa coniugale di Sedriano, -all'assegnazione della casa alla madre
-ed alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figlia in modo libero tramite accordi tra gli stessi.
Il Collegio ritiene le condizioni sopra riportate possano trovare accoglimento, rispondendo all'interesse preminente della figlia, la quale compirà 16 anni il prossimo mese di giugno, ha sempre vissuto con la madre dalla fine del matrimonio dei genitori e ha, da quel momento, un rapporto non regolare con il padre per propria volontà. In particolare, entrambi i genitori hanno riportato che le visite paterne per come disposte in sede di separazione non sono mai state rispettate e che attualmente la figlia si mette direttamente d'accordo con il padre sulle modalità ed i tempi della loro frequentazione.
Quanto alla casa coniugale sita in Sedriano, via Alcide De Gasperi, n. 4, si evidenzia quanto segue: la casa è in comproprietà dalle parti nella misura del 50% ciascuno, su essa grava un mutuo la cui rata mensile ammonta a totali 362,00 euro.
Venuto meno l'accordo separativo sul pagamento dell'intero mutuo da parte della non CP_1
può che ribadirsi, come già fatto all'udienza del 27.02.2025 dal Presidente relatore, che in assenza di diversi accordi il mutuo cointestato contratto per l'acquisto della casa coniugale, con una rata mensile di euro 362, deve essere pagato da entrambe le parti al 50%.
Invece, quanto al finanziamento Findomestic, la , alla scorsa udienza, si è dichiarata CP_1
disponibile a versarne la metà, malgrado sia intestato interamente al marito, ed in sede di comparsa di costituzione ha confermato l'impegno assunto in separazione di restituire al marito, al momento della vendita della casa, la metà di quanto da lui pagato per l'acquisto della casa e la sua ristrutturazione.
Deve quindi darsi atto dell'impegno della di sostenere la metà della rata mensile di 265 euro Parte_2
del finanziamento Findomestic. In futuro, al momento della vendita della casa, le parti faranno i pagina 5 di 10 conteggi di quanto il marito avrà versato in più rispetto alla moglie per la ristrutturazione della casa cosi quantificando l'importo che la dovrà restituire al . CP_1 Parte_1
L'assegno divorzile ed il contributo di mantenimento paterno per la figlia
Preliminarmente si evidenzia che la domanda di assegno divorzile avanzata e insistita dalla deve essere dichiarata inammissibile. Infatti, il collegio non può che ribadire quanto già CP_1 rilevato all'udienza di comparizione delle parti dal Presidente relatore. La si è costituita in CP_1
giudizio in data 12.02.2025, quando il termine per la costituzione disposto con decreto del 07.10.2023 era stato fissato al 20.12.2024. Trattasi, pertanto, di costituzione tardiva che rende la domanda relativa all'assegno divorzile –attinente a diritti disponibili- tardiva e quindi inammissibile.
La domanda della madre di aumento del contributo di mantenimento paterno per la figlia Per_1
è fondata e deve essere accolta.
La situazione reddituale e patrimoniale delle parti non è mutuata dal momento della separazione.
Il svolge attività di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, presso Parte_1
l'Azienda Trasporti Milanesi (A.T.M.), con la qualifica di impiegato, percependo una retribuzione mensile pari ad € 2.000,00 circa, per 14 mensilità.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate emergono i seguenti redditi annui lordi:
- CU2022: Euro 31.763
- CU2023: Euro 35.911
- CU2024: Euro 49.037 che detratte le tassi e diviso per 12 mensilità porta ad un'entrata media mensile di euro 2.286 circa.
Vive a Bareggio, in via Vittorio Veneto, n. 13, in un appartamento condotto in locazione per il quale sostiene un canone mensile di euro 500,00 mensili.
E' comproprietario al 50% dell'abitazione ex casa coniugale di Sedriano, ove vivono la e la figlia , e sulla quale grave mutuo con una rata di 362 euro mensili che, essendo CP_1 Per_1 venuto meno l'accordo in cui era la a sostenere integralmente tale rata, dovrà pagare a metà CP_1
per la quota di euro di 181 euro.
È gravato poi dal finanziamento acceso presso Findomestic per la ristrutturazione della casa coniugale intestato solo a lui con una rata mensile di euro 265, che tuttavia la si è impegnata a CP_1
pagare per la metà, pari a circa 132 euro.
pagina 6 di 10 La lavora con contratto part-time a tempo indeterminato dall'01.08.2021 presso la CP_1
Elior Ristorazione Spa e percepisce uno stipendio mensile di appena 550,00 euro circa. Il contratto prevede che la stessa non venga retribuita nei mesi di chiusura della scuola ove svolge il servizio di mensa: giugno, luglio, metà dicembre.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti emergono i seguenti redditi lordi annui:
- CU/2023: 5.849 euro
- CU/2024: 6.466 euro
È comproprietaria insieme al della ex casa coniugale per la quale dovrà sostenere la Parte_1
metà della rata del mutuo per euro 181 mensili e la metà del finanziamento contratto per la sua ristrutturazione per euro 132 mensili circa. Percepisce integralmente l'AUF.
Ha dichiarato che la convivenza intrapresa dopo la fine del matrimonio con il nuovo compagno
è venuta a cessare per ragioni logistiche, ma che la relazione prosegue. Mentre, in merito alla seconda proprietà in capo alla resistente, di cui ha riferito il ricorrente, ha riportato che si tratterebbe di un immobile in comunione con gli altri tre fratelli del valore non superiore ad euro 30.000,00.
L'abitazione avrebbe problemi di agibilità e pertanto non sarebbe vendibile e necessiterebbe di manutenzione.
Ciò che è cambiato dalla separazione sono gli accordi delle parti relativi agli esborsi per mutuo e finanziamento (ora entrambi pagano al 50% mutuo e finanziamento per € 311 mensili ciascuno, prima il versava € 261 mensili per il finanziamento e la pagava € 363 mensili per il Parte_1 CP_1
mutuo, con un esborso attuale maggiore per il padre di circa € 50 e corrispondentemente minore per la madre dello stesso importo) e le frequentazioni di con il padre che non si svolgono come da Per_1
separazione ma che consistono solo in accompagnamenti da parte del padre della figlia nei posti dalla stessa frequentati. Il padre alla scorsa udienza ha dichiarato: mi dice sempre che è stanca Per_1
quando la chiamo per vederci, oppure non mi risponde neanche al telefono. Trova sempre delle scuse, anche la domenica la invito a casa per pranzo, lei mi dice che si alza tardi, che è stanca, ma poi mi richiama per chiedermi di accompagnarla da qualche parte. Si fa accompagnare ma non passa del tempo con me. L'ho invitata anche a venire con me durante le vacanze estive, ma va sempre con la madre. Mi chiede solo di essere accompagnata da qualche parte. Io non mi tiro mai indietro se mi chiede qualcosa da comprare, qualsiasi cosa mi chieda, le compro quello che lei mi chiede, tipo vestiti.
pagina 7 di 10 Non so perché non voglia passare del tempo con me”. Inoltre ha due anni di più con maggiori Per_1
esigenze sociali e ludiche.
Si ritiene, quindi, che, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli ed i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c. che il contributo di mantenimento paterno per la figlia debba essere aumentato ad euro 350,00 mensili, fermo il 50% delle spese extra assegno.
Entrambe le parti continuano ad essere d'accordo, invece, a che l'Assegno Unico per la
Famiglia sia percepito integralmente con la madre.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e il sostanziale accordo delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in TRINITAPOLI (FG) in data Parte_1 Controparte_1
12/06/2002 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TRINITAPOLI (FG) nell'anno 2002,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di TRINITAPOLI (FG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida la figlia minore , nata il [...], ad [...] i genitori, con prevalente Per_1
collocamento e residenza anagrafica presso la madre in Sedriano, Via De Gasperi 4,
4. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé la figlia liberamente secondo accordi presi direttamente con , tenuto conto degli impegni lavorativi del padre e quelli della figlia, Per_1
notiziata la madre;
5. Assegna la casa coniugale con tutti gli arredi in essa esistenti alla madre affinché la occupi con la figlia minore;
6. Dà atto che la si è impegnata a sostenere la metà della rata del finanziamento CP_1
Findomestic intestato al;
Parte_1
pagina 8 di 10 7. Dà altresì atto che la si è impegnata a riconoscere al , al momento della CP_1 Parte_1
vendita della casa familiare, la metà di quanto dallo stesso pagato per il finanziamento
Findomestic e dell'importo ricevuto quale anticipazione del TFR,
8. Dispone che il versi alla , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Parte_1 CP_1
entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal rateo di marzo 2025, la somma di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a marzo 2026, oltre al 50% delle spese extra secondo il seguente schema e con le seguenti modalità :
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 9 di 10 e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
i- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre
9. Dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile della , CP_1
10. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 05.03.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/09/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione delle parti del 27.02.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 05/03/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/03/1975, rappresentato e difeso dall' avv. ALOISI ANNA MARIA con studio in VIA M. SIRONI
N. 8 PARABIAGO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. MARANGONI SUSANNA RITA con studio in VIALE BIANCA
MARIA N. 17 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 10 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 09.10.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
L'avv. Aloisi all'udienza del 27.02.2025 ha chiesto l'affido condiviso di , prevalente Per_1 collocamento presso la madre, le frequentazioni libere del padre con , concordate con la stessa Per_1 sulla base dei turni del padre e degli impegni della figlia, e la conferma dell'assegno di mantenimento paterno per di euro 250 mensili oltre rivalutazione ISTAT, più il 50% delle spese straordinarie Per_1
e AUF integralmente versato alla madre. Chiede inoltre che il mutuo sia integralmente corrisposto dalla e che il finanziamento lo continui a sostenere il come da accordi separativi. CP_1 Parte_1
Spese straordinarie della casa al 50% e spese condominiali ordinarie e utenze a carico della . CP_1
E ha dato atto che il si dichiara disponibile ad intraprendere un percorso di mediazione Parte_1 familiare per la ripresa della relazione con la figlia.
Per la resistente:
L'avv. Marangoni chiede la conferma dell'affido condiviso, il prevalente collocamento della figlia presso la mamma, un contributo di mantenimento paterno per di quanto meno 350 euro mensili Per_1 e il 70% delle spese straordinarie e il 100% dell'AUF alla madre, versando la signora la metà del mutuo come da contratto di mutuo ed impegnandosi a versare la metà del finanziamento, frequentazioni libere. Insiste nel riconoscimento dell'assegno divorzile di euro 300 Persona_2 mensili. Spese straordinarie della casa al 50% e spese condominiali ordinarie e utenze a carico della
. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in TRINITAPOLI (FG) il 12/06/2002, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di TRINITAPOLI (FG) nell'anno 2002, atto n. 20, Parte II, Seria A, dal matrimonio sono nate due figlie, , in data 27.06.2003, e , in data Per_3 Per_1
25.06.2009,
pagina 2 di 10 i coniugi si sono separati consensualmente in data 13.02.2023 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 16.02.2023, prevedendo l'affido condiviso della figlia minore con suo prevalente collocamento presso la madre, nella casa coniugale di Sedriano, Via De Per_1
Gasperi 4, in comproprietà tra le parti e assegnata alla madre, la regolamentazione delle frequentazioni padre/figlia, un contributo di mantenimento paterno per di euro 250,00 mensili oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie e dando atto che la figlia maggiorenne aveva iniziato a lavorare e Per_4
conviveva con la madre e la sorella. Le parti concordavano che il marito provvedesse integralmente al pagamento delle rate relative al finanziamento contratto con Findomestic nel 2019 per complessivi euro 31.416 per la ristrutturazione della casa familiare di Sedriano via De Gasperi 4, che comportava una rata mensile di restituzione di € 261,80 mensili. Inoltre il marito aveva richiesto una anticipazione del TFR per € 11.972 sempre al fine di ristrutturare l'immobile. Pertanto la moglie si impegnava a versare al marito, al momento della vendita della casa di via De Gasperi, il 50% della somma di €
43.388, importo derivante dalla somma delle spese sostenute per il finanziamento Findomestic e dell'importo ricevuto quale anticipazione del TFR da parte del marito. Inoltre la moglie si impegnava a provvedere integralmente al pagamento del rateo del mutuo pari ad euro € 362 mensile fino a che fosse perdurata la convivenza more uxorio con il di lei compagno, con ricorso depositato in data 13.09.2024 il chiedeva la pronuncia di divorzio, Parte_1
frequentazioni libere padre/figlia da concordare di volta in volta con , e la conferma delle altre Per_1
condizioni di cui al verbale di separazione, oltre alla conferma degli accordi relativi al mutuo ed al finanziamento ivi raggiunti, allegava che la moglie poneva in essere comportamenti denigratori e offensivi nei suoi confronti, che aveva un rapporto conflittuale con la figlia tanto che questa era andata a vivere Per_4
con lui, che invece la figlia solo recentemente aveva ripreso i rapporti con lui, dopo un luogo Per_1 periodo di distacco causato probabilmente dall'influenza della madre. Chiariva che sulla casa coniugale gravava un mutuo la cui rata era sostenuta integralmente dalla moglie che vi viveva con un nuovo compagno, il quale partecipava alle spese, che egli nel corso del rapporto di coniugio aveva richiesto un anticipo sul TFR di euro 11.972,89 per sostenere i costi di ristrutturazione della casa coniugale e aveva contratto un finanziamento pari complessivamente ad € 31.416,00 acceso per la stessa finalità di ristrutturazione della casa familiare, con un impegno mensile di € 261,80, che ad oggi continuava a corrispondere integralmente,
pagina 3 di 10 in data 12.02.2025 si costituiva in giudizio la aderendo alla domanda di divorzio del CP_1
marito ed alle domande da lui svolte, ad eccezione della quantificazione del contributo di mantenimento per che chiedeva venisse aumentato ad € 350 e chiedeva anche un assegno Per_1
divorzile per sé che quantificava in € 300 mensili e che il contribuisse al pagamento della Parte_1
rata del mutuo gravante sulla ex casa coniugale nella misura del 50%, Chiedeva la conferma degli accordi separativi secondo cui ella, alla vendita della casa coniugale, avrebbe restituito al il Parte_1
50% delle spese sostenute per il finanziamento Findomestic e dell'importo ricevuto quale anticipazione del TFR, contestava quanto riportato dal marito in ordine agli asseriti comportamenti offensivi e denigratori, allegava di aver recuperato il rapporto con la figlia a differenza del , con il Per_3 Parte_1
quale la figlia minore non voleva avere un rapporto, che la convivenza con il nuovo compagno Per_1
era cessata, che ella allo stato si opponeva alla vendita della ex casa coniugale, non avendo possibilità di reperire altra abitazione ove andare a vivere con la figlia,
all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti avvenuta con decreto del
07.10.2024 e tenutasi in data 27.02.2025, venivano ampiamente sentite le parti liberamente sui fatti di causa e, fallito il tentativo di conciliazione, nell'impossibilità di raggiungere un accordo complessivo per la risoluzione della controversia, il Presidente relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, vista anche l'assenza di istanze istruttorie, invitava le parti a discutere oralmente la causa. I difensori precisavano le conclusioni come sopra trascritte e insistevano per il loro accoglimento. Pertanto, il
Presidente rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 05.03.2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in data 13.02.2023 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 16.02.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 13.09.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non pagina 4 di 10 risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Preliminarmente, si dà atto che le parti concordemente, all'udienza del 27.02.2025 hanno dichiarato che la figlia , nata il [...], e quindi maggiorenne, è economicamente Per_4
indipendente e convive con il compagno.
Quanto alla figlia ancora minorenne , nata il [...], le parti hanno svolto domande Per_1
coincidenti in ordine -all'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori, -al suo prevalente collocamento presso la madre nella casa coniugale di Sedriano, -all'assegnazione della casa alla madre
-ed alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figlia in modo libero tramite accordi tra gli stessi.
Il Collegio ritiene le condizioni sopra riportate possano trovare accoglimento, rispondendo all'interesse preminente della figlia, la quale compirà 16 anni il prossimo mese di giugno, ha sempre vissuto con la madre dalla fine del matrimonio dei genitori e ha, da quel momento, un rapporto non regolare con il padre per propria volontà. In particolare, entrambi i genitori hanno riportato che le visite paterne per come disposte in sede di separazione non sono mai state rispettate e che attualmente la figlia si mette direttamente d'accordo con il padre sulle modalità ed i tempi della loro frequentazione.
Quanto alla casa coniugale sita in Sedriano, via Alcide De Gasperi, n. 4, si evidenzia quanto segue: la casa è in comproprietà dalle parti nella misura del 50% ciascuno, su essa grava un mutuo la cui rata mensile ammonta a totali 362,00 euro.
Venuto meno l'accordo separativo sul pagamento dell'intero mutuo da parte della non CP_1
può che ribadirsi, come già fatto all'udienza del 27.02.2025 dal Presidente relatore, che in assenza di diversi accordi il mutuo cointestato contratto per l'acquisto della casa coniugale, con una rata mensile di euro 362, deve essere pagato da entrambe le parti al 50%.
Invece, quanto al finanziamento Findomestic, la , alla scorsa udienza, si è dichiarata CP_1
disponibile a versarne la metà, malgrado sia intestato interamente al marito, ed in sede di comparsa di costituzione ha confermato l'impegno assunto in separazione di restituire al marito, al momento della vendita della casa, la metà di quanto da lui pagato per l'acquisto della casa e la sua ristrutturazione.
Deve quindi darsi atto dell'impegno della di sostenere la metà della rata mensile di 265 euro Parte_2
del finanziamento Findomestic. In futuro, al momento della vendita della casa, le parti faranno i pagina 5 di 10 conteggi di quanto il marito avrà versato in più rispetto alla moglie per la ristrutturazione della casa cosi quantificando l'importo che la dovrà restituire al . CP_1 Parte_1
L'assegno divorzile ed il contributo di mantenimento paterno per la figlia
Preliminarmente si evidenzia che la domanda di assegno divorzile avanzata e insistita dalla deve essere dichiarata inammissibile. Infatti, il collegio non può che ribadire quanto già CP_1 rilevato all'udienza di comparizione delle parti dal Presidente relatore. La si è costituita in CP_1
giudizio in data 12.02.2025, quando il termine per la costituzione disposto con decreto del 07.10.2023 era stato fissato al 20.12.2024. Trattasi, pertanto, di costituzione tardiva che rende la domanda relativa all'assegno divorzile –attinente a diritti disponibili- tardiva e quindi inammissibile.
La domanda della madre di aumento del contributo di mantenimento paterno per la figlia Per_1
è fondata e deve essere accolta.
La situazione reddituale e patrimoniale delle parti non è mutuata dal momento della separazione.
Il svolge attività di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, presso Parte_1
l'Azienda Trasporti Milanesi (A.T.M.), con la qualifica di impiegato, percependo una retribuzione mensile pari ad € 2.000,00 circa, per 14 mensilità.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate emergono i seguenti redditi annui lordi:
- CU2022: Euro 31.763
- CU2023: Euro 35.911
- CU2024: Euro 49.037 che detratte le tassi e diviso per 12 mensilità porta ad un'entrata media mensile di euro 2.286 circa.
Vive a Bareggio, in via Vittorio Veneto, n. 13, in un appartamento condotto in locazione per il quale sostiene un canone mensile di euro 500,00 mensili.
E' comproprietario al 50% dell'abitazione ex casa coniugale di Sedriano, ove vivono la e la figlia , e sulla quale grave mutuo con una rata di 362 euro mensili che, essendo CP_1 Per_1 venuto meno l'accordo in cui era la a sostenere integralmente tale rata, dovrà pagare a metà CP_1
per la quota di euro di 181 euro.
È gravato poi dal finanziamento acceso presso Findomestic per la ristrutturazione della casa coniugale intestato solo a lui con una rata mensile di euro 265, che tuttavia la si è impegnata a CP_1
pagare per la metà, pari a circa 132 euro.
pagina 6 di 10 La lavora con contratto part-time a tempo indeterminato dall'01.08.2021 presso la CP_1
Elior Ristorazione Spa e percepisce uno stipendio mensile di appena 550,00 euro circa. Il contratto prevede che la stessa non venga retribuita nei mesi di chiusura della scuola ove svolge il servizio di mensa: giugno, luglio, metà dicembre.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti emergono i seguenti redditi lordi annui:
- CU/2023: 5.849 euro
- CU/2024: 6.466 euro
È comproprietaria insieme al della ex casa coniugale per la quale dovrà sostenere la Parte_1
metà della rata del mutuo per euro 181 mensili e la metà del finanziamento contratto per la sua ristrutturazione per euro 132 mensili circa. Percepisce integralmente l'AUF.
Ha dichiarato che la convivenza intrapresa dopo la fine del matrimonio con il nuovo compagno
è venuta a cessare per ragioni logistiche, ma che la relazione prosegue. Mentre, in merito alla seconda proprietà in capo alla resistente, di cui ha riferito il ricorrente, ha riportato che si tratterebbe di un immobile in comunione con gli altri tre fratelli del valore non superiore ad euro 30.000,00.
L'abitazione avrebbe problemi di agibilità e pertanto non sarebbe vendibile e necessiterebbe di manutenzione.
Ciò che è cambiato dalla separazione sono gli accordi delle parti relativi agli esborsi per mutuo e finanziamento (ora entrambi pagano al 50% mutuo e finanziamento per € 311 mensili ciascuno, prima il versava € 261 mensili per il finanziamento e la pagava € 363 mensili per il Parte_1 CP_1
mutuo, con un esborso attuale maggiore per il padre di circa € 50 e corrispondentemente minore per la madre dello stesso importo) e le frequentazioni di con il padre che non si svolgono come da Per_1
separazione ma che consistono solo in accompagnamenti da parte del padre della figlia nei posti dalla stessa frequentati. Il padre alla scorsa udienza ha dichiarato: mi dice sempre che è stanca Per_1
quando la chiamo per vederci, oppure non mi risponde neanche al telefono. Trova sempre delle scuse, anche la domenica la invito a casa per pranzo, lei mi dice che si alza tardi, che è stanca, ma poi mi richiama per chiedermi di accompagnarla da qualche parte. Si fa accompagnare ma non passa del tempo con me. L'ho invitata anche a venire con me durante le vacanze estive, ma va sempre con la madre. Mi chiede solo di essere accompagnata da qualche parte. Io non mi tiro mai indietro se mi chiede qualcosa da comprare, qualsiasi cosa mi chieda, le compro quello che lei mi chiede, tipo vestiti.
pagina 7 di 10 Non so perché non voglia passare del tempo con me”. Inoltre ha due anni di più con maggiori Per_1
esigenze sociali e ludiche.
Si ritiene, quindi, che, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli ed i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c. che il contributo di mantenimento paterno per la figlia debba essere aumentato ad euro 350,00 mensili, fermo il 50% delle spese extra assegno.
Entrambe le parti continuano ad essere d'accordo, invece, a che l'Assegno Unico per la
Famiglia sia percepito integralmente con la madre.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e il sostanziale accordo delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in TRINITAPOLI (FG) in data Parte_1 Controparte_1
12/06/2002 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TRINITAPOLI (FG) nell'anno 2002,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di TRINITAPOLI (FG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida la figlia minore , nata il [...], ad [...] i genitori, con prevalente Per_1
collocamento e residenza anagrafica presso la madre in Sedriano, Via De Gasperi 4,
4. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé la figlia liberamente secondo accordi presi direttamente con , tenuto conto degli impegni lavorativi del padre e quelli della figlia, Per_1
notiziata la madre;
5. Assegna la casa coniugale con tutti gli arredi in essa esistenti alla madre affinché la occupi con la figlia minore;
6. Dà atto che la si è impegnata a sostenere la metà della rata del finanziamento CP_1
Findomestic intestato al;
Parte_1
pagina 8 di 10 7. Dà altresì atto che la si è impegnata a riconoscere al , al momento della CP_1 Parte_1
vendita della casa familiare, la metà di quanto dallo stesso pagato per il finanziamento
Findomestic e dell'importo ricevuto quale anticipazione del TFR,
8. Dispone che il versi alla , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Parte_1 CP_1
entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal rateo di marzo 2025, la somma di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a marzo 2026, oltre al 50% delle spese extra secondo il seguente schema e con le seguenti modalità :
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 9 di 10 e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
i- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre
9. Dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile della , CP_1
10. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 05.03.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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