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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10664 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice TO TI, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 21231/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti STIGLIANO ANTONELLO e Parte_1
FE IN OPPONENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con
[...]
l'avv. Fusco Alessia,
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 1.6.2024, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2379/2024, depositato in data 9.4.2024, con il quale questo Tribunale le ha ordinato di pagare senza dilazione, in favore di Controparte_2
la somma di € 40.570,00, a titolo di contributi
[...]
1 previdenziali, oltre interessi legali, spese e competenze del giudizio monitorio. L'opponente ha fatto rilevare quanto segue:
- da un semplice esame dell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa all'estratto conto asseritamente inviatole dall'
[...]
e datato 13.2.2015, in Controparte_2 all. 7 al fasc. monitorio, si evince agevolmente che la sottoscrizione non è stata da lei apposta “onde…. dichiara di proporre querela di falso contro il documento…, con la necessaria precisazione che la querela viene proposta limitatamente alla ricevuta di ritorno…”; si evidenzia che la falsità denunciata è riscontrabile dal mero raffronto con la sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti e ad altri documenti meglio specificati in ricorso e versati in atti e si chiede ammettersi CTU grafologica qualora la controparte insista per utilizzare il predetto documento;
- il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto è prescritto tenuto conto dell'inesistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione alla data del 20.2.2015 se si assume a riferimento la data del 5.2.2020 di invio a mezzo posta elettronica certificata dell'estratto conto di pari data;
- a far data dal 15.9.2020, ella ha sottoscritto con gli
[...] un contratto di lavoro a tempo Parte_2 indeterminato che si allega e non ha più percepito un reddito da attività autonoma assoggettato a contribuzione in favore dell' CP_3
Ciò esposto, l'opponente ha chiesto, preliminarmente, la sospensione del giudizio e l'assegnazione di un termine perentorio entro cui riassumere la causa di falso innanzi al Tribunale competente e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda proposta in via monitoria o, subordinatamente, la riduzione dell'avversa pretesa alla misura ritenuta di giustizia. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio
[...] resistendo alla Controparte_2 domanda e facendo rilevare, in special modo:
- che la sig.ra a decorrere dall'anno 2010 si è resa Parte_1 morosa circa il pagamento dei contributi previdenziali dovuti come alla stessa comunicato con raccomandata a/r del 13.2.2015 “con allegato estratto conto contributivo al 30.01.15”, con messaggio di posta elettronica certificata del 5.2.2020 “con allegato estratto conto contributivo al 05.02.20” e con messaggio di posta elettronica certificata del 15.11.2023 “con allegato estratto conto contributivo al
2 15.11.23”, per un importo complessivo di € 40.566,20, comprensivo di sanzioni ed interessi calcolati in base al Regolamento di Previdenza dell'Ente;
- che i predetti documenti costituiscono a tutti gli effetti atti interruttivi dei termini di prescrizione di cui agli artt. 3, comma 9, lett. b), della L. 335/1995 e 8 del Regolamento dell'Ente approvato con D.M. 15/10/1997 e successive modificazioni;
- che la domanda proposta si fonda sull'attestazione del credito ovvero sull'estratto conto contributivo a firma del Dirigente competente che, ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c., è prova idonea al rilascio del decreto ingiuntivo;
- che la sig.ra non ha contestato né l'an né il quantum della Parte_1 pretesa creditoria e non ha dato prova di aver pagato i contributi oggetto del giudizio;
- che l'opponente non nega di aver ricevuto la raccomandata datata 13.2.2015 presso la propria residenza sita in Roma, v. Alessandria n. 88, e, infatti, ha proposto querela di falso limitatamente alla ricevuta di ritorno;
si precisa che la sottoscrizione apposta, effettivamente, non proviene dalla dott.ssa ma dalla sig.ra Parte_1
addetta alla pulizia ed alla ricezione della Per_1 corrispondenza postale del condominio negli Parte_3 anni dal 2014 al 2017 come certificato dall'amministratore dello stabile, dott. di;
Per_2
- che la stessa opponente, in data 21.3.2012, aveva comunicato lo spostamento della residenza in v. Alessandria n. 88 con richiesta di invio della corrispondenza a detto indirizzo;
- che, in replica all'eccezione di “intervenuta cessazione dell'obbligo impositivo”, i contributi soggettivi ed integrativi minimi oltreché i contributi di maternità sono dovuti ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza anche se non sia prodotto reddito professionale finché permanga l'iscrizione all'Ordine; lo stesso comma 5 prevede, poi, la possibilità per l'iscritto che non produca reddito professionale di chiedere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la cancellazione dall'Ente con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno;
- che, al contrario, la ha presentato solo in data 28.2.2022 Parte_1 richiesta di cancellazione, accolta in data 14.3.2023;
- che, per l'anno 2020, l'opponente si è limitata a comunicare per via telematica i redditi percepiti con richiesta di riduzione a un quinto
3 del contributo soggettivo minimo ai sensi dell'art. 3, comma 5bis, del Regolamento;
- che, per l'anno 2021, “stante l'inerzia della dottoressa ”, Parte_1 ha provveduto autonomamente ad acquisire i suoi redditi e, rilevata la mancata produzione di redditi professionali in qualità di psicologa, ha applicato d'ufficio la riduzione su indicata;
- che, dunque, la dott.ssa è tenuta a versare anche le quote Parte_1 di contributi relative agli anni 2020 e 2021 fino alla cancellazione dall'ente. L'Ente ha chiesto, in via preliminare, rigettarsi la richiesta di sospensione del giudizio per l'esperimento della causa di falso e, nel merito, concedersi l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, rigettarsi l'eccezione di prescrizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto con la conseguente condanna di al pagamento, Parte_1 in proprio favore, della somma di € 40.570,00 a titolo di contributi previdenziali omessi a decorrere dall'anno 2010, oltre accessori come per legge;
ha chiesto, anche, condannarsi ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Quindi, fissata l'udienza di rinvio ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), D.Lgs. 149/2022, e depositate da entrambe le parti le previste note scritte, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata decisa come di seguito.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. La controversia ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2379/2024, depositato in data 9.4.2024, relativo a contributi previdenziali che la sig.ra avrebbe omesso di versare all' per Parte_1 CP_3
l'attività libero-professionale svolta, essenzialmente per i seguenti motivi:
- ella non avrebbe ricevuto l'estratto conto del 30.1.2015 in all. 7 al fascicolo monitorio;
- assumendo a riferimento la data del 5.2.2020 quale data di invio a mezzo posta elettronica certificata dell'estratto conto di pari data in all. 8 al medesimo fascicolo, sarebbero prescritti i crediti “azionati alla data del 4 febbraio 2015”;
- infine, a decorrere dal 15.9.2020, l'opponente non ha più percepito alcun reddito professionale e non sarebbe più assoggettata, da quella data, a contribuzione in favore di CP_3
4 1. Ciò premesso, sull'asserita falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento in all. 7 al fasc. monitorio, il Tribunale, con ordinanza depositata in data 23.12.2024, ha osservato:
“pur a prescindere dalla questione se l'attività dell'agente postale al di fuori della notifica di atti giudiziari nel qual caso l'attività è compiuta per delega dell'ufficiale giudiziario (vd., fra le altre, Cass., sez. 6-2, ord. 22058/2019) goda di forza certificatoria fino a querela di falso, anche alla luce della costituzione dell' Controparte_2
si è chiarito come la sottoscrizione sia
[...] riferibile a persona diversa dalla sig.ra cosicché il Parte_1 tema della falsità del documento può ritenersi superato”. Si legge, in effetti, alle pgg. 7 e 8 della memoria difensiva, che “la sottoscrizione confutata fu effettivamente apposta non già dalla dottoressa , bensì signora addetta alla pulizia e Parte_1 Per_1 alla recezione postale del Condominio di via Alessandria 88 nel periodo 2004/2017, come certificato dall'Amministratore dello stabile, dottor (doc. 12)”. Persona_3
2. Circa il primo motivo di opposizione, riguardante la mancata notifica dell'estratto conto del 30.1.2015, si osserva quanto segue. In termini generali e, comunque, in difetto di norme speciali, disciplina di riferimento è quella di cui all'art. 7 della L. 890/1982 dettata per le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (la notificazione a mezzo del servizio postale è consentita dall'art. 149 c.p.c.). Stabilisce l'art. 7, nella parte di interesse:
“1. L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal
5 destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata…”. È stata autorizzata, su istanza, la produzione dell'Allegato A alla delibera n. 385/13/CONS (Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di ). CP_4
Di particolare interesse è l'art. 21 ai sensi del quale il recapito degli invii postali c.d. a firma, ovvero degli “invii raccomandati, assicurati, atti giudiziari e pacchi… è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli artt. 27, 28, 29, e 30, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio” (deposito del 25.11.2024). La disposizione rimanda, per i nuclei familiari, all'art. 27 in base al quale “Sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”. Ora, per i casi di assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto in posizione preferenziale indicate dal 2° comma dell'art. 7 L. 890/1982 prima cit. (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio del destinatario), la giurisprudenza di legittimità ha, in particolare, ritenuto sufficiente l'esistenza di un rapporto continuativo e, così, si è reputata valida la notifica di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale consegnato al custode di un fabbricato “poiché il rapporto di lavoro del custode di un fabbricato è continuativo,…, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che, come per il portiere, tra le sue mansioni rientri la distribuzione della posta ai destinatari, abitanti nel fabbricato custodito” (Cass. 2276/2003; in termini analoghi, Cass, Sez. 2, 375/2008). Ciò detto, non sembra ricorrere tale presupposto nel caso in esame. In effetti, non risulta prodotto il contratto di lavoro che, secondo la dichiarazione del teste resa all'udienza del 18.3.2025, Persona_3 avrebbe previsto il potere di ritiro della corrispondenza (vd. anche la dichiarazione scritta rilasciata dal sig. in data 5.7.2024, in all. Per_3
6 12 al fasc. né la delibera assembleare con la quale, sempre CP_3 secondo quanto riferito dal teste, la sig.ra sarebbe stata Per_1 incaricata, altresì, “del ritiro di tutta la corrispondenza” destinata ai proprietari privati senz'alcuna limitazione, “salva dichiarazione contraria di qualche proprietario…”. Peraltro, come rileva anche Cass., Sez. 2, 19730/2016, “L'art. 36, comma 2-quater, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, ha introdotto una cautela ulteriore per l'ipotesi in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell'atto, aggiungendo al citato art. 7 un comma, l'ultimo, con cui si prevede che, in tal caso, «l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata»”. Nella fattispecie, sebbene l'atto sia stato consegnato a persona diversa dal suo destinatario, non è stata fornita prova dell'invio della raccomandata con la quale l'agente postale informava il destinatario dell'avvenuto recapito al terzo estraneo. Di conseguenza, a tacer di altri aspetti come l'omessa indicazione della qualità della persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, non può considerarsi perfezionata la notificazione mediante consegna dell'atto a persona diversa dalla sig.ra senza l'ulteriore adempimento Parte_1 della spedizione, alla medesima, della lettera raccomandata informativa tale essendo il momento in cui si completa il procedimento notificatorio.
3. Quanto alla natura dell'estratto conto di cui si tratta e degli altri che ad esso sono seguiti (si vedano gli estratti conto del 5.2.2020 e del 15.11.2023 allegati ai nn. 5 e 6 del fasc. , non v'è dubbio che CP_3 essi abbiano valore certificativo attestando la situazione contributiva individuale del lavoratore. Come per gli estratti conto previdenziali forniti dall' l'art. 54 della L. CP_5
88/1989 dispone che “È fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta” (più approfonditamente, sul valore degli estratti, Cass. 6643/2020), per gli estratti conto dell' l'art. 17 del Regolamento CP_3 per l'attuazione delle attività di previdenza prevede che “Ad ogni assicurato è annualmente inviato, anche tramite messaggio sulla casella di posta elettronica certificata comunicata all'Ente, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del
7 montante contributivo e le altre notizie relative alla posizione assicurativa” (all. 8 al relativo fasc.). Non si può, viceversa, attribuire agli stessi anche la natura di atti di costituzione in mora del debitore, come tali interruttivi della prescrizione ex art. 2943, comma 4, c.p.c.. Affinché un atto possa esser qualificato nei termini predetti – ha precisato la giurisprudenza di legittimità –, esso deve presentare determinate caratteristiche, caratteristiche che “si compendiano nella 'chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo)' e nella 'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)'”; si è precisato, altresì, che l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento non postula l'uso di formule solenni (così, in Cass., Sez. 2, ord. 24913/2022). Va segnalato anche l'orientamento giurisprudenziale che ha escluso la indispensabilità di una specifica richiesta di adempimento essendo sufficiente “una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'articolo 2943, comma quarto, c.c., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'articolo 2934 c.c.” (così Cass. 15766/2006). Fatte queste puntualizzazioni, se è vero che nell'estratto sono riportati, analiticamente, oltre all'anno di riferimento e alla tipologia dei contributi, inclusi interessi e sanzioni, “gli importi complessivamente dovuti per la regolarizzazione dell'annualità, nonché quanto eventualmente già pagato allo stesso titolo” (si vedano le voci “Importi dovuti”, “Importi versati” e “Importi non versati”), pur a dispetto della dicitura che compare alla fine, “Lo stesso costituisce attestazione, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 635 c.p.c., per ciascuna annualità, dei debiti contributivi dell'iscritto nei confronti dell' nonché delle relative maggiorazioni a titolo di CP_3 interessi e sanzioni ai sensi degli artt. 2, 10 e 11 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza. Costituisce, altresì, interruzione dei termini di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9 lett. B) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 8 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza” (con nostra sottolineatura), non si ravvisa in alcun punto dell'estratto né una
8 esplicita richiesta di adempimento né, comunque, la manifestazione della volontà dell'ente di esercitare il proprio diritto di credito. Dovrà tenersi conto allora, quale primo atto idoneo, della lettera di costituzione in mora con la quale è stato trasmesso l'estratto conto del 15.11.2023, ricevuta a mezzo PEC dalla in pari data (all. 6 al Parte_1 fasc. ; nonostante la ricevuta di avvenuta consegna sia stata CP_3 prodotta in formato “.pdf” e non in formato “.eml” oppure in formato
“.msg” oltre che nell'apposito riepilogo in “xml” (si vedano, in proposito, gli artt. 3bis e 9 della L. 53/1994), l'opponente non ha sollevato in proposito alcun dubbio. Con essa l'ente, oltre a specificare il debito totale, di € 40.198,13, a titolo di contributi, sanzioni ed interessi per gli anni dal 2010 al 2014 e dal 2016 al 2021, ha invitato la dott.ssa “entro e non oltre 30 Parte_1 giorni dal ricevimento della presente, a provvedere al versamento dell'importo sopraindicato attraverso una delle seguenti modalità:
…” con espressa avvertenza che “In mancanza di pagamento in unica soluzione, ovvero, di adesione alla rateazione ex art. 7bis del citato Regolamento nei termini suindicati, l'Ente, senza ulteriore avviso, darà seguito alle opportune azioni per il recupero del credito complessivamente vantato”. Il destinatario è stato, inoltre, reso edotto che la richiesta di regolarizzazione “ha valore di atto di costituzione in mora ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1219 c.c. e atto interruttivo dei termini di prescrizione di cui all'art. 3 comma 9 lett. B) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 8 del REGOLAMENTO per quanto concerne i debiti contributivi e le relative maggiorazioni a titolo di interessi e sanzioni ai sensi degli artt. 2, 10 e 11 del citato Regolamento”. L'atto presenta, dunque, le caratteristiche proprie degli atti evocati dalla prima parte del quarto comma dell'art. 2943 c.c.. In definitiva, se si tiene conto:
- dei periodi contributivi considerati, anni dal 2010 al 2014 e anni dal 2016 al 2021, e degli importi non versati a titolo di contributi soggettivi, integrativi e di maternità, oltre sanzioni e interessi, per l'importo complessivo di € 40.566,90 (vd. l'estratto conto al 21.3.2024 posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo in all. 6 al fasc. monitorio), sebbene il decreto ingiuntivo sia stato emesso per un importo lievemente superiore, di € 40.570,00;
- dell'art. 8 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza secondo cui “1. La prescrizione dei contributi dovuti
9 all'Ente e di ogni relativo accessorio interviene con il decorso di cinque anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente regolamento, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui al successivo art. 11, ovvero dalla data di acquisizione dei redditi fatta autonomamente dall'Ente dai competenti uffici dell'Amministrazione Finanziaria, nonché dagli altri Enti previdenziali che gestiscono contributi obbligatori. La prescrizione dei contributi e dei relativi accessori ha efficacia estintiva. I contributi prescritti non possono essere più versati dall'iscritto né incassati dall'Ente. Il pagamento eventualmente effettuato dà diritto alla restituzione secondo le norme del pagamento dell'indebito”;
- del dies a quo di decorrenza della prescrizione da individuarsi al 1° ottobre di ogni anno, data entro la quale, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento prima cit., gli psicologi di cui all'art. 1 del medesimo Regolamento sono tenuti alla comunicazione all'Ente esclusivamente per via telematica dell'ammontare del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF per l'anno di riferimento;
- del primo atto interruttivo ricevuto dalla , il 15.11.2023; Parte_1
- della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni stabilita dall'art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, ed applicabile anche nel caso in esame (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”), per complessivi 129 giorni (come chiarito da Cass., Sez. 1, ord. 960/2025, “l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo”), è evidente che, alla data del 15.11.2023, la prescrizione fosse maturata per tutti i contributi non versati fino all'anno 2016 (per il reddito professionale relativo all'anno 2017, infatti, data di esigibilità era il
10 1.10.2018 cosicché, tenuto conto della sospensione ex lege dei termini di cui s'è detto, alla data del 15.11.2023, il termine quinquennale non era spirato). L'eccezione di parziale prescrizione è fondata ma nei termini illustrati.
4. Priva di pregio è, invece, l'ultima censura. All'art. 1, comma 5, del Regolamento più volte cit., si legge:
“Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Ordine e siano versati all'Ente i relativi contributi soggettivi ed integrativi minimi, nonché di maternità. L'iscritto che per un anno solare non produce reddito professionale può chiedere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la cancellazione dall'Ente con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, a condizione che il professionista non abbia goduto nello stesso periodo di prestazioni assistenziali erogate dall'Ente”. Come giustamente osservato dall'Ente opposto, l'obbligo di versare i contributi soggettivi ed integrativi minimi, oltreché i contributi di maternità, perché di essi si tratta, permane finché l'iscritto non ottenga la cancellazione dall'Ente anche in mancanza di reddito professionale. Di conseguenza, il fatto di non aver prodotto redditi professionali a decorrere dal 15.9.2020 in virtù dell'assunzione a tempo indeterminato presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri non è sufficiente a determinare il venir meno del predetto obbligo contributivo.
***
Per tutto quanto esposto, consegue che l'opposizione vada in parte accolta, che vada revocato, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 2379/2024, depositato in data 9.4.2024, per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi oltreché degli accessori dall'anno 2010 all'anno 2014 e relativi all'anno 2016 e condannata al versamento, in favore Parte_1 dell'Ente opposto, della somma che residua per gli anni dal 2017 al 2021 da quantificarsi sulla scorta dell'estratto conto al 21.3.2024 in all. 7 alla memoria difensiva dell'Ente, ai medesimi titoli, ed oltre accessori come per legge. L'esito del processo giustifica la compensazione parziale delle spese del giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 3.800,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura del 50%, pari ad € 1.900,00, con distrazione, a carico dell'Ente opposto, restando la residua parte compensata. L'Ente opposto è, altresì, tenuto al rimborso di € 21,50, a titolo di anticipazioni non imponibili.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2379/2024, depositato in data 9.4.2024, e condanna al versamento, in favore dell'Ente opposto, della Parte_1 somma che residua per gli anni dal 2017 al 2021 da quantificarsi sulla scorta dell'estratto conto al 21.3.2024 in all. 7 alla memoria difensiva dell'Ente, ai medesimi titoli, ed oltre accessori come per legge;
- condanna, per l'effetto, l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 3.800,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura del 50%, pari ad € 1.900,00, con distrazione, nonché al rimborso di € 21,50, a titolo di anticipazioni non imponibili.
Così deciso in Roma il 24/10/2025
IL GIUDICE
TO TI
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