Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 9.10.2024,
sostituita dal deposito di note scritte di udienza, ed allo scadere dei ter-
mini ivi concessi ex art. 190 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1580 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], e dell'ING.
[...] Parte_3
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati presso lo
[...]
Studio dell'Avv. Salvatore Manganello, (pec:
[...]
sito a Campobello di Licata in Via Edison n. 42, Email_1
che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introdutti-
vo;
attori
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, ed ivi elettivamente domiciliato in Via L.Orlando C.F._1
n.206 presso lo studio dell'avv.Maria Valenti del foro di Patti
(PEC: che lo rappresenta e difende in Email_2
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
Tribunale di Agrigento
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio dinanzi al Parte_2 Parte_4
Tribunale di Agrigento chiedendone la condanna al pa- Controparte_1
gamento di €. 63.671,51 oltre agli accessori di legge, nonché al risarci-
mento del danno subito ex art. 1223 cc per compensi professionali, con vittoria di spese.
Esponevano che con disciplinare del 2011 il convenuto aveva loro con-
ferito l'incarico d'incarico “per la progettazione, la direzione, la contabilità
dei lavori relativamente ad un impianto di produzione di acquacoltura in
vasche ed in invaso, con adiacente magazzino in C.da Vasano, nel territorio
di Caronia, in dipendenza dei finanziamenti di cui al bando di attuazione
della misura 2.1, sottomisura 1 del FEP 2007/2013, erogato
dall'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio,
dell'Artigianato e della Pesca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
gione Siciliana n. 12 del 18.03.2011”.
Il compenso era convenuto nel “12% dell'importo approvato e finanziato
riportato nel relativo decreto di finanziamento, di cui il 10,90 % a titolo di
progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, assistenza ai la-
vori, al collaudo e liquidazione”.
Con DDG 433/PESCA del 25.07.2012, l'
[...]
, Dipartimento Reginale Controparte_2
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile della Pesca mediterranea, ha decretato l'ammissione al finanziamento del progetto codice 04/Ac/11/SI, codice CUP G32F12000010007, relativo al-
la realizzazione di un impianto di acquacoltura nel territorio comunale di
Caronia, c.da Vasano, presentato dalla ditta per un co- Controparte_1
sto complessivo di €. 1.682.950,00 ed un finanziamento pari al 60% del costo totale dell'investimento per €. 1.009.770,00
Deducevano, quindi, di aver adempiuto all'incarico, svolto per la parte della progettazione e direzione dei lavori elettrici dal su incarico Pt_3
del . Nonostante la richiesta di pagamento inviata dal al CP_1 Pt_3
committente, il convenuto non aveva adempiuto.
Concludevano, quindi, come sopra indicato.
Il convenuto, ritualmente costituitosi, eccepiva la incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Patti, luogo di residenza del convenu-
to, poiché la clausola convenuta nel disciplinare di incarico era vessatoria e, quindi, necessitava di doppia sottoscrizione.
Congrue – in relazione al merito – le somme già versate, alla luce dell'accordo e dei maggiori costi sostenuti dal convenuto per l'avvio dell'attività.
Il compenso pattuito, peraltro, doveva intendersi al lordo della ritenuta d'acconto.
Inoltre gli attori non avevano integralmente e correttamente adempiuto alle prestazioni dedotte in contratto.
Nessun incarico, infine, aveva conferito al Pt_3
Concludeva, quindi, chiedendo “accogliere l'eccezione di incompetenza
territoriale del Tribunale di Agrigento e ritenere e dichiarare l'incompetenza
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Patti per le ragioni di
cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione di legge;
Nel merito, rigettare il ricorso in toto ritenendo e dichiarando che nessu-
no degli attuali ricorrenti ha diritto alle somme richieste e/o a percepire al-
cunché in relazione al titolo dedotto per le motivazioni di cui in narrativa;
In via subordinata, riconoscere al sig. , in accoglimen- Controparte_1
to dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c., un indennizzo
per la correlativa diminuzione patrimoniale oltre interessi;
In ogni caso, Accogliere l'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. e
ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale dei signori Parte_1
e nei confronti del sig. e per Parte_2 Controparte_1
l'effetto condannare gli stessi in solido e/o chi di ragione tra loro al risarci-
mento dei danni cagionati al sig. nella misura di euro Controparte_1
25.000,00 e/o altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta conforme
a giustizia con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
Con vittoria di spese, compensi e onorari”.
All'udienza del 24.10.2018 veniva disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 sesto comma cpc.
L'istruttoria veniva svolta in via documentale ed orale (udienza del
11.12.2019 col teste 4.11.20 col teste Testimone_1 Testimone_2
[...
quella del 9.6.21 col teste e col teste 6.10.21 Tes_3 Testimone_4
col teste e, all'udienza del 18.9.24, dopo l'assegnazione dei Tes_5
termini ex art. 190 cpc, la causa veniva posta in decisione.
***
Occorre, in primo luogo, dichiarare la competenza del Tribunale di
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile Agrigento poiché la clausola che individuava il foro convenzionale ed esclusivo contenuta nel disciplinare di incarico non ha natura vessatoria in quanto non contenuta in condizioni generali di contratto, bensì in un contratto destinato a regolare un determinato e specifico rapporto inter-
corso tra i paciscenti.
Quanto al merito, non vi è contestazione della sussistenza del rapporto professionale tra gli attori e ed il convenuto. Pt_1 Parte_2
Il convenuto, che pure ha versato in loro favore corrispettivi per com-
plessivi euro 124.751,10 (circostanza pure comprovata dalla ctu tecnica),
ha eccepito l'inadempimento degli attori in relazione alla -maggior -
pretesa azionata col presente giudizio.
A sostegno della predetta eccezione ha dedotto gli inadempimenti elen-
cati alla pag.7 della ctu agli atti, nonché ha eccepito di aver – direttamen-
te – sostenuto talune spese annoverabili, ai sensi del Bando assessoriale e del disciplinare di incarico, tra le spese generali.
Per l'effetto il corrispettivo spettante agli attori doveva essere decurtato di tali importi, comunque qualificabili quali spese generali.
In relazione a quest'ultimo profilo (spese generali sostenute dal com-
mittente e non riconoscibili agli attori perché afferenti attività non da loro direttamente svolte perché non comprese nell'incarico), va rilevato che il convenuto ha provato di aver sostenuto spese per ottenere la garanzia fi-
dejussoria prevista dal bando (e per le attività connesse) per complessivi euro 25.996,00.
Tale importo, però, non deve essere detratto – sic et simpliciter – dal compenso spettante ai professionisti perché l'art.7 del disciplinare preve-
Tribunale di Agrigento
- 5 - Sezione Civile deva, tra le spese da ricomprendere nel totale del 12% delle stesse, quelle per la garanzia nel limite dello 0,70% e cioè di euro 10.518.00.
Dall'importo delle spese ammissibili pari ad €. 180.316,07, va detratto, quindi, il predetto importo di euro 10.518.00.
Quanto all'eccezione di inadempimento, va rilevato che effettivamente è
stato provato che gli attori non hanno eseguito le seguenti prestazioni
(pure previste dal disciplinare di incarico):
1) calcolo delle strutture in acciaio.
Detta attività ed il connesso adempimento del deposito al competente ufficio del Genio Civile è stato eseguito da altro professionista (come risul-
ta per tabulas).
Per tale attività il ctu ha stimato come congruo un compenso pari ad euro 2500,00.
2) Rilievo celerimetrico e certificazione regolare esecuzione.
Trattasi la prima di attività propedeutica e connessa al nuovo catasta-
mento delle opere, con la correlata consulenza alla DPT Project, e la seconda di certificazione necessaria ai fini del bando. Entrambe non vi
è prova che siano state svolte dagli attori (della prima anzi vi è la prova contraria).
Per tali attività vanno complessivamente considerati compensi – in de-
trazione – di euro 2334,00 (534,00+800,00+1000,00).
A ciò si aggiunga che non è stato provato lo svolgimento delle attività
pure dedotte in contratto: piano sicurezza, piano coordinamento e piano utilizzo materiale sbancamento (sentenza del Tribunale di Patti del 2017
in atti), espressamente indicati tra gli elaborati della progettazione esecu-
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile tiva ( art.1 lett A 1 ), e non eseguiti il Grafico relativo all'incubatoio (rien-
trante nella voce Elaborati Grafici) e i Grafici filtrazione AS (rientrante nella voce Elaborati grafici) (cfr. dichiarazioni del teste Testimone_6
[...
per un valore complessivo da individuare equitativamente nel 5 % ri-
compreso nella voce “progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei
lavori, assistenza ai lavori, al collaudo e liquidazione pari al 10.90 %” da calcolarsi sull'importo di euro 180.316,52, giusta art. 7 del disciplinare d'incarico, giungendo all'importo di euro 9.015,826 per l'attività non ese-
guita.
Infine, non è stato provato dall'attore il rapporto professionale Pt_3
intercorso col convenuto ed il lavoro dallo stesso svolto in favore del Con-
tino (in relazione alla progettazione e direzione dell'impianto elettrico).
Né in atti vi sono prove documentali in tal senso, pure esclusa dal ctu
(cfr. relazione tecnica al punto i) ove si legge che: risulta agli atti un pro-
getto dell'impianto elettrico a firma dell'Ing. datato 20/06/2015 e Pt_3
una nota di trasmissione del progetto elettrico del 30/09/2016; dagli atti i
lavori risultavano, però, già ultimati il 10/04/2015; del resto gli elaborati di
cui alla nota risultano privi di data e della firma del committente”), né le prove orale raccolte nel corso della istruttoria consentono di ritenere rag-
giunta tale prova.
La prova col padre dell'attore è generica, quanto all'oggetto Pt_2
dell'incarico ed ai tempi di esecuzione e liquidazione, oltre ad apparire inattendibile laddove afferma la sussistenza di un mero accordo orale in relazione ad un contratto che era correlato ad un finanziamento pubblico con la connessa necessità di giustificativi per le spese sostenute.
Tribunale di Agrigento
- 7 - Sezione Civile Del tutto superata tale deposizione, del resto, da quella del teste Tes_7
, terzo non parente ed indifferente, che ha realizzato l'impianto indi-
[...]
cando in altro tecnico il progettista e direttore dei lavori presente sui luo-
ghi col quale si rapportava.
Da ciò consegue, da un lato, che la domanda del deve essere ri- Pt_3
gettata e, dall'altro, che deve essere decurtato anche il compenso pari ad euro 3.380,93 corrisposto a terzi dal convenuto per tali lavorazioni.
Non provati ulteriori esborsi pure prospettati dalla parte convenuta
(come peraltro confermato dal consulente nominato).
Per l'effetto la domanda degli ulteriori attori deve essere accolta nei li-
miti sopra precisati e, quindi, con condanna del convenuto al pagamento di euro 27.815,72 oltre interessi dalla messa in mora (14.3.2018) e fino al soddisfo. Non provato il danno ex art 1223 cc.
Dall'altro lato, non provati specificamente i danni da ritardo lamentati dalla parte convenuta, genericamente individuati nel “rischio di disimpe-
gno dei contributi comunitari e nella necessità di richiedere una proroga di
sei mesi all'Assessorato Regionale per l'ultimazione dei lavori”, senza che sia stato prospettato e puntualmente provato il danno- conseguenza pati-
to.
*
In base al principio della soccombenza ed al concreto esito del giudizio,
anche in relazione alla differenza tra petitum ed accordato, le spese del giudizio vanno poste a carico del in relazione alla autonoma do- Pt_3
manda proposta nei confronti del convenuto, e, per il resto, compensate per metà e poste a carico di parte convenuta per la restante metà; dette
Tribunale di Agrigento
- 8 - Sezione Civile spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014.
Le spese di ctu vanno poste in solido nel rapporto esterno e, nel rap-
porto interno, a carico di parte convenuta per metà e di parte attrice per la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1
di in solido di euro 27.815,72 oltre interessi dalla Parte_2
messa in mora (14.3.2018) e fino al soddisfo;
Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_4 [...]
; CP_3
Condanna al pagamento in favore di Parte_4 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 1750,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Compensa per metà le spese di lite tra e Controparte_1 Parte_5
zio e di;
Parte_2
Condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1
di della rimanente metà delle spese di lite, Parte_2
quota di ½ che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Pone definitivamente le spese di ctu in solido nel rapporto esterno e,
nel rapporto interno per metà ciascuno tra parte attrice e parte conve-
Tribunale di Agrigento
- 9 - Sezione Civile nuta.
Così deciso in Agrigento, in data 09/04/2025.
- 10 -
Il Giudice
dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento Sezione Civile