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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5183 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 18.12.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte depositate da parti ricorrenti
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, all'esito dell'udienza del 18/12/2025 pubblica la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc richiamato dall'art 281 terdecies cpc nella causa civile iscritta al numero n. 2303 del R.G. dell'anno 2025, vertente t r a
, - C.F. – nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], elett.te dom.to in Eboli alla Via G.
Salvemini, 5, presso e nello studio dell'Avv. Cosimo Faccenda e Avv. Paolo Faccenda, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- ricorrente -
e
, CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , non Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 costituiti;
- Resistenti contumaci –
OGGETTO: cancellazione domanda giudiziale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti, deduzioni a verbale e discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 25.03.2025, Parte_1 chiedeva emettersi ordine di cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, proposta nei suoi confronti con atto di citazione del 14.03.2011 dai Sig.ri CP_1
e per vedere Controparte_3 CP_2 CP_10 Controparte_11 pronunciata la nullità del testamento olografo redatto dalla Sig.ra nata a Persona_1
Giffoni Sei Casali in data 08.08.1922, in favore del Sig. . Il testamento era Parte_1 stato pubblicato in data 01.02.2009 per Notar da Battipaglia. Persona_2
La domanda giudiziale era stata trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di
Salerno dal procuratore delle parti attrici, Avv. Walter Cerino, in data 11.07.2011, con n° 92 di presentazione, Registro generale n° 27135, Registro particolare n° 20370, numero di repertorio 6296.
La trascrizione riguardava la proprietà di un appartamento sito in Salerno, Via R. De
Martino, 34, riportato nel NCEU del Comune di Salerno, al foglio 61, particella 175, sub
17, cat. A/2, classe 3, di vani 6.
Il procedimento civile n° R.G. 3038/2011, incardinato innanzi a questo Tribunale, è stato definito con sentenza n° 1200/2016 del 18.02.2016, pubblicata in data 14.03.2016, la quale ha rigettato la domanda di nullità del testamento olografo di Persona_1 condannando gli attori + altri) al pagamento delle spese processuali. CP_1
La predetta sentenza di rigetto della domanda è passata in giudicato, come attestato dalle certificazioni della Cancelleria Civile della Corte di Appello di Salerno del 05.03.2025 e dell'Ufficio Sentenze e Processi Definiti del Tribunale di Salerno del 06.03.2025.
, evidenziato l'urgente interesse alla cancellazione della suddetta Parte_1 trascrizione, in quanto la sentenza n° 1200/2016 non reca l'ordine del Giudice, ex art. 2668
c.c., rivolto al Conservatore dei RR.II. di Salerno, di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale, si rivolgeva all'intestato Tribunale per ottenerlo.
Notificava il ricorso a tramite pec, a (ricevuta a mani CP_1 Controparte_3 proprie), a , Controparte_6 Controparte_12 Controparte_9 CP_2
(Notifica a mezzo posta ricevuta dai destinatari), a (notifica a CP_10 Controparte_5 mezzo posta ex art 140 cpc perfezionatasi per compiuta giacenza); ed a (Notifica Controparte_8 ex art 143 cpc perfezionatasi, riscontrandosi in atti che il destinatario risulta risiedere ancora a Via
pag. 2/4 ON FR RO 4, ove gli è stato notificato l'atto ed è risultato irreperibile), ma i resistenti non si costituivano, restando contumaci
Tanto premesso, la domanda proposta dal Sig. è fondata e Parte_1 meritevole di accoglimento.
L'art. 2668, comma 2, del Codice Civile stabilisce che, qualora la domanda giudiziale trascritta sia rigettata con sentenza passata in giudicato, la trascrizione deve essere cancellata su ordine del giudice.
Nel caso di specie, la sentenza n° 1200/2016 di questo Tribunale, che ha rigettato la domanda di nullità del testamento olografo della Sig.ra è divenuta Persona_1 definitiva e inoppugnabile. Tale circostanza integra pienamente le condizioni di legge per disporre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, la cui funzione di pubblicità e cautela è venuta meno con il rigetto definitivo della domanda medesima.
La contumacia dei resistenti, nonostante la regolare notifica telematica del ricorso, conferma l'assenza di opposizioni alla domanda di cancellazione e la fondatezza della richiesta del ricorrente
Non sussistono motivi per disattendere le conclusioni formulate da parte ricorrente.
Quanto alle spese del presente giudizio, in assenza di opposizione da parte resistente, non si ravvisano le condizioni per una condanna, conformemente a quanto richiesto dall'istante che ha previsto la condanna solo in caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. , con ricorso depositato in data 25.03.2025, ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente decide:
1. Ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c., ordina al Conservatore dei RR.II. di Salerno di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale annotata presso la suddetta
Conservatoria dal procuratore delle parti attrici, Avv. Walter Cerino, in data 11.07.2011, con n° 92 di presentazione, Registro generale n° 27135, Registro particolare n° 20370, numero di repertorio 6296, riguardante l'appartamento sito in Salerno, Via R. De Martino,
34, riportato nel NCEU del Comune di Salerno, al foglio 61, particella 175, sub 17, cat.
A/2, classe 3, con esonero del Conservatore da ogni.
2. Nulla sulle spese di lite.
pag. 3/4 Così deciso in Salerno, lì
18.12.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pag. 4/4
Ud del 18.12.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte depositate da parti ricorrenti
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, all'esito dell'udienza del 18/12/2025 pubblica la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc richiamato dall'art 281 terdecies cpc nella causa civile iscritta al numero n. 2303 del R.G. dell'anno 2025, vertente t r a
, - C.F. – nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], elett.te dom.to in Eboli alla Via G.
Salvemini, 5, presso e nello studio dell'Avv. Cosimo Faccenda e Avv. Paolo Faccenda, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- ricorrente -
e
, CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , non Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 costituiti;
- Resistenti contumaci –
OGGETTO: cancellazione domanda giudiziale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti, deduzioni a verbale e discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 25.03.2025, Parte_1 chiedeva emettersi ordine di cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, proposta nei suoi confronti con atto di citazione del 14.03.2011 dai Sig.ri CP_1
e per vedere Controparte_3 CP_2 CP_10 Controparte_11 pronunciata la nullità del testamento olografo redatto dalla Sig.ra nata a Persona_1
Giffoni Sei Casali in data 08.08.1922, in favore del Sig. . Il testamento era Parte_1 stato pubblicato in data 01.02.2009 per Notar da Battipaglia. Persona_2
La domanda giudiziale era stata trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di
Salerno dal procuratore delle parti attrici, Avv. Walter Cerino, in data 11.07.2011, con n° 92 di presentazione, Registro generale n° 27135, Registro particolare n° 20370, numero di repertorio 6296.
La trascrizione riguardava la proprietà di un appartamento sito in Salerno, Via R. De
Martino, 34, riportato nel NCEU del Comune di Salerno, al foglio 61, particella 175, sub
17, cat. A/2, classe 3, di vani 6.
Il procedimento civile n° R.G. 3038/2011, incardinato innanzi a questo Tribunale, è stato definito con sentenza n° 1200/2016 del 18.02.2016, pubblicata in data 14.03.2016, la quale ha rigettato la domanda di nullità del testamento olografo di Persona_1 condannando gli attori + altri) al pagamento delle spese processuali. CP_1
La predetta sentenza di rigetto della domanda è passata in giudicato, come attestato dalle certificazioni della Cancelleria Civile della Corte di Appello di Salerno del 05.03.2025 e dell'Ufficio Sentenze e Processi Definiti del Tribunale di Salerno del 06.03.2025.
, evidenziato l'urgente interesse alla cancellazione della suddetta Parte_1 trascrizione, in quanto la sentenza n° 1200/2016 non reca l'ordine del Giudice, ex art. 2668
c.c., rivolto al Conservatore dei RR.II. di Salerno, di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale, si rivolgeva all'intestato Tribunale per ottenerlo.
Notificava il ricorso a tramite pec, a (ricevuta a mani CP_1 Controparte_3 proprie), a , Controparte_6 Controparte_12 Controparte_9 CP_2
(Notifica a mezzo posta ricevuta dai destinatari), a (notifica a CP_10 Controparte_5 mezzo posta ex art 140 cpc perfezionatasi per compiuta giacenza); ed a (Notifica Controparte_8 ex art 143 cpc perfezionatasi, riscontrandosi in atti che il destinatario risulta risiedere ancora a Via
pag. 2/4 ON FR RO 4, ove gli è stato notificato l'atto ed è risultato irreperibile), ma i resistenti non si costituivano, restando contumaci
Tanto premesso, la domanda proposta dal Sig. è fondata e Parte_1 meritevole di accoglimento.
L'art. 2668, comma 2, del Codice Civile stabilisce che, qualora la domanda giudiziale trascritta sia rigettata con sentenza passata in giudicato, la trascrizione deve essere cancellata su ordine del giudice.
Nel caso di specie, la sentenza n° 1200/2016 di questo Tribunale, che ha rigettato la domanda di nullità del testamento olografo della Sig.ra è divenuta Persona_1 definitiva e inoppugnabile. Tale circostanza integra pienamente le condizioni di legge per disporre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, la cui funzione di pubblicità e cautela è venuta meno con il rigetto definitivo della domanda medesima.
La contumacia dei resistenti, nonostante la regolare notifica telematica del ricorso, conferma l'assenza di opposizioni alla domanda di cancellazione e la fondatezza della richiesta del ricorrente
Non sussistono motivi per disattendere le conclusioni formulate da parte ricorrente.
Quanto alle spese del presente giudizio, in assenza di opposizione da parte resistente, non si ravvisano le condizioni per una condanna, conformemente a quanto richiesto dall'istante che ha previsto la condanna solo in caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. , con ricorso depositato in data 25.03.2025, ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente decide:
1. Ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c., ordina al Conservatore dei RR.II. di Salerno di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale annotata presso la suddetta
Conservatoria dal procuratore delle parti attrici, Avv. Walter Cerino, in data 11.07.2011, con n° 92 di presentazione, Registro generale n° 27135, Registro particolare n° 20370, numero di repertorio 6296, riguardante l'appartamento sito in Salerno, Via R. De Martino,
34, riportato nel NCEU del Comune di Salerno, al foglio 61, particella 175, sub 17, cat.
A/2, classe 3, con esonero del Conservatore da ogni.
2. Nulla sulle spese di lite.
pag. 3/4 Così deciso in Salerno, lì
18.12.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pag. 4/4