TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/07/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6239/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico PISANU ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, P.zza Trento e Trieste, n. 4 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'8 luglio 2025. Il P.M. ha concluso”Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 5 maggio 2025. I ricorrenti, sentiti all'udienza dell'8 luglio 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Palauea Beach (USA) il 17 novembre 2012. Dall'unione sono nati , il 31 luglio 2013, e , il 30 aprile 2015. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 17 maggio 2019 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 27 maggio 2019. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
2 settembre 1973 e nata a [...] il [...], unitisi Parte_2 in matrimonio a Palauea Beach (USA) il 17 novembre 2012, atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Malalbergo (RA) al n. 2 p. 2 s. C uff. 1 – anno 2013; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Malalbergo (RA) di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
2) colloca i minori presso la madre alla quale per l 'effetto assegna la casa coniugale;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica alle 20,00;
- tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino alle 18,30;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
pagina 2 di 3 - nelle festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua oppure quello del Lunedì dell'Angelo;
- in estate, al pari della madre, due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
- in occasione delle ulteriori festività e del compleanno secondo il criterio dell'alternanza annuale;
4) a far data dal deposito della domanda pone a carico del signor l'obbligo Pt_1 di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese alla signora un assegno Parte_2 mensile di 450,00 euro complessivi a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a far data dal deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori siano sopportate dai genitori al 50% ciascuno purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico PISANU ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, P.zza Trento e Trieste, n. 4 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'8 luglio 2025. Il P.M. ha concluso”Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 5 maggio 2025. I ricorrenti, sentiti all'udienza dell'8 luglio 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Palauea Beach (USA) il 17 novembre 2012. Dall'unione sono nati , il 31 luglio 2013, e , il 30 aprile 2015. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 17 maggio 2019 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 27 maggio 2019. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
2 settembre 1973 e nata a [...] il [...], unitisi Parte_2 in matrimonio a Palauea Beach (USA) il 17 novembre 2012, atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Malalbergo (RA) al n. 2 p. 2 s. C uff. 1 – anno 2013; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Malalbergo (RA) di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
2) colloca i minori presso la madre alla quale per l 'effetto assegna la casa coniugale;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica alle 20,00;
- tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino alle 18,30;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
pagina 2 di 3 - nelle festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua oppure quello del Lunedì dell'Angelo;
- in estate, al pari della madre, due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
- in occasione delle ulteriori festività e del compleanno secondo il criterio dell'alternanza annuale;
4) a far data dal deposito della domanda pone a carico del signor l'obbligo Pt_1 di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese alla signora un assegno Parte_2 mensile di 450,00 euro complessivi a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a far data dal deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori siano sopportate dai genitori al 50% ciascuno purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3