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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/07/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 1310 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo, via Roma, n. 92, presso lo studio dell'avv. Marco
Parrinello (indirizzo pec: Email_1 ricorrente
e nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Marsala, via San Rocco, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Francesca Favata
(indirizzo pec: Email_2 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figlia minore nata fuori dal matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 12 settembre 2024, ha chiesto la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
nata a [...] il [...].
[...]
1 Nel corso della causa, in data 8 novembre 2024, le parti hanno depositato un'istanza congiunta con la quale hanno chiesto la definizione consensuale del presente giudizio.
A seguito di richieste di chiarimenti, all'udienza 9 luglio 2025 le parti hanno insistito nell'omologa dell'accordo e il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione.
2. La cessazione del rapporto di convivenza è stata determinata su accordo delle parti per la riconosciuta impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale della coppia, quanto a dire per le medesime ragioni che consentono a coppie coniugate di pervenire a separazione consensuale ex art. 151, primo comma, c.c., sulla base dell'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione. Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua l'ulteriore personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. («Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole») e all'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.
Le parti hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nell'ambito dell'accordo Persona_1 congiunto da loro sottoscritto il 6 novembre 2024 e depositato l'8 novembre 2024, di seguito riportato:
«- la minore viene affidata alla madre con affido super esclusivo per le motivazioni Persona_1 sopra riportate inerenti i rientri sporadici, occasionali e non cadenzati temporalmente del sig. CP_1 sul territorio italiano;
[...]
- stante che i nonni paterni stessi non risiedono sul territorio italiano così come il sig. CP_1 convengono le parti che in occasione dei rientri congiunti del predetto e dei nonni paterni, la CP_1 minore rimarrà con il padre per un tempo massimo di 5 giorni continuativi presso la dimora dei nonni paterni la cui presenza e supervisione sarà condizione imprescindibile per l'esercizio del diritto dovere di visita del padre;
- nel caso in cui i rientri dovessero avvenire durante l'anno scolastico in periodi non festivi, onde non compromettere la frequenza scolastica della minore, i nonni ed il padre avranno cura di stabilire la loro dimora in territorio del Comune di Mazara del Vallo e di occuparsi anche di accompagnare
2 e riprendere la minore a scuola garantendo alla stessa la frequenza delle attività scolastiche nonché di eventuali attività extrascolastiche, sportive ecc.;
- nel caso in cui i rientri dovessero comprendere le principali festività religiose, i genitori si impegnano a garantire la permanenza di con ciascuno di essi secondo il principio Persona_1 dell'alternanza.
- nei periodi di permanenza della minore presso il padre e i nonni paterni, la madre avrà diritto almeno ad una videochiamata al giorno con la minore;
- la madre si impegna a garantire contatti telefonici della minore col padre a semplice richiesta di quest'ultimo.
- il si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento della CP_1 somma di € 250.00 mensili da corrispondersi anticipatamente entro il g. 5 di ogni mese;
le parti convengono che le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e che per la loro regolamentazione ed individuazione sarà fatto riferimento al protocollo in vigore presso il Tribunale di Marsala».
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico né a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire alla figlia minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione anche in considerazione della sua tenera età (sei anni compiuti) ed esigenze.
Il complessivo contenuto dell'accordo, qui positivamente valutato, consente di ritenere non necessaria l'audizione della minore, anche in considerazione della sua età, ai sensi del novellato art. 473-bis.4, terzo comma, c.p.c. (sul punto, Cass. civ., n. 10776/2019 e Cass. civ., n. 3913/2018).
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e, di conseguenza, il
Tribunale può pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, sulla domanda congiunta di e così provvede: Parte_1 CP_1
1) Omologa l'accordo delle parti come riportato al punto n. 2) della parte motiva.
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
3 Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
09 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Pizzo.
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