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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9415 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 21.9.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26837 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(CF ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.07.1991, ivi residente a[...], elett.te dom.ta alla via Foria nr 130 di Napoli presso lo studio legale dell'avv.to Claudio
AR (CF che la rapp.ta e difende in virtù di C.F._2
procura resa su foglio separato che si allega all'atto di citazione.
sentenza proc. n. 26837/23 r.g. pag. 1 OPPONENTE
E
C.F.: in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t. sig.ra , con sede Parte_2
legale in Macerata Campania (CE) alla via Gorizia n. 37 ed elettivamente domiciliata in Macerata C. (CE) alla via G. EOtti n.
78 presso lo Studio Legale Di EO, rappresentata e difesa dall'avv.
NN BA Di EO, C.F.: , giusta C.F._3
procura in allegato alla comparsa di costituzione.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
11.000 a titolo di corrispettivo per lavori edilizi.
L'opponente ha dedotto che:
l'importo complessivo dei lavori è stato stabilito in € 36.000,00 oltre i.v.a. e di essi, a oggi, la sig.ra ha già versato in acconto € Pt_1
24.300,00 oltre i.v.a.;
la non solo non ha ultimato e Controparte_1
consegnato i lavori nei tempi contrattualmente stabiliti, abbandonando il cantiere, ma le opere realizzate sono affette da vizi e sono stati anche causati danni a terzi;
sentenza proc. n. 26837/23 r.g. pag. 2 il contratto in essere tra le parti stabilisce che i lavori avrebbero dovuti essere consegnati il 31.05.2023, prevedendosi una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
Colori e Ristrutturazioni, non completando i lavori nei termini pattuiti e abbandonando poi il cantiere, ha costretto la sig.ra ad Pt_1
affidarli ad altra ditta, che li ha completati il giorno 20.12.2023;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto;
in via riconvenzionale:
dichiararsi risolto per inadempimento della controparte il contratto in questione;
condannarsi l'opposta al risarcimento dei danni causati, quantificati in:
€ 1.500 per i vizi riscontrati;
€ 2.800 per danni a terzi;
€ 10.100 a titolo di penale da ritardo;
€ 2.900 per danni ulteriori;
con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta ha dedotto che:
il ritardo nella consegna è dovuto a varianti richieste dalla committente;
sentenza proc. n. 26837/23 r.g. pag. 3 i danni causati sono stati ripristinati;
la sospensione dei lavori è stata imposta dalla committente;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.
Tanto premesso si osserva che è stata svolta una ctu al fine di valutare i lavori svolti dall'appaltatore e le contestazioni della committente.
Il ctu, le cui conclusioni appaiono fondate e condivisibili, ha riscontrato quanto segue.
I lavori effettivamente eseguiti dalla vengono Parte_3
quantificati in € 26.525,69 iva esclusa al netto delle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi lamentati.
Le risultanze della ctu sono state accolte dalla committente e, sostanzialmente, anche dall'appaltatore che si è limitato a contestare l'esclusione di talune lavorazioni che, però, risultano svolte da altra ditta come da documentazione fiscale prodotta.
Ne consegue che risulta dovuta, al netto degli acconti versati, la somma di € 2.225.
Va considerato, tuttavia, che l'appaltatore ha abbandonato senza motivo il cantiere, causando in tal modo un ritardo nello svolgimento dei lavori che legittima la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato tra le parti.
La penale, prevista per il ritardo nella consegna dei lavori, non può
sentenza proc. n. 26837/23 r.g. pag. 4 essere richiesta interamente essendo stato risolto il contratto.
La stessa può essere equamente commisurata a quanto ancora dovuto, compensando le due partite.
L'opposizione, in definitiva, va accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 6463/2023 emesso in data 03.11.2023 proposta da Pt_1
nei confronti di con atto di
[...] Controparte_1
citazione notificato il 20.12.23, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
2. dichiara risolto il contratto per cui è causa;
3. rigetta le altre domande;
4. condanna l'opposto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 4.227 per onorario ed euro 145,50 per spese oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'avv.to Claudio AR.
Così deciso in Napoli il 20.10.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 26837/23 r.g. pag. 5