Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 16/01/2026, n. 15
CCONTI
Sentenza 19 agosto 2024
>
CCONTI
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccezione di difetto di giurisdizione

    La Corte ritiene che, anche se la banca agisce come tesoriere, essa opera con l'investitura tipica della relazione di servizio con l'ente, comportando l'assunzione di potestà pubblicistiche e l'inserimento nell'organizzazione interna dell'amministrazione. La vicenda rientra nella cognizione della Corte dei conti in quanto riguarda lo sviamento di pubbliche potestà in operazioni di gestione finanziaria locale, con conseguente danno erariale.

  • Inammissibile
    Improcedibilità dell'azione per violazione del ne bis in idem

    Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. L'assoluzione dei dipendenti della banca in sede penale preclude ogni ipotetica interferenza con il giudizio di responsabilità amministrativa.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione risarcitoria

    I motivi sono infondati. La decorrenza del termine di prescrizione è legata al momento in cui si sono consolidati gli elementi di conoscenza indispensabili per intraprendere azioni di tutela, che coincide con la richiesta di rinvio a giudizio in sede penale del 21/7/2017. La prescrizione non era maturata al momento della notifica dell'invito a dedurre (25-29/3/2022).

  • Rigettato
    Insussistenza di prove circa la natura indebita dei pagamenti e il nesso causale

    I motivi sono infondati. Le erogazioni sono avvenute in violazione della disciplina convenzionale, con modalità anomale e aggirando i controlli. Le condotte della banca hanno concorso a determinare il danno erariale, consentendo pagamenti indebiti.

  • Rigettato
    Mancato accertamento delle singole condotte censurate

    Rigettato. Le condotte della banca, pur non configurando dolo, integrano colpa grave per l'organizzazione deficitaria che ha permesso pagamenti irregolari e ha sterilizzato i controlli.

  • Rigettato
    Asserito mancato accertamento dell'arricchimento della banca

    Rigettato. L'arricchimento non è un elemento indispensabile per la responsabilità amministrativa.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sull'eccezione di concorso di colpa del creditore

    Rigettato. Non si ravvisa una concorrente responsabilità dell'amministrazione danneggiata in grado di attenuare la responsabilità della banca.

  • Accolto
    Responsabilità sussidiaria per colpa grave

    Accolto parzialmente. Non vi sono elementi per configurare dolo in capo alla banca, ma è ravvisabile colpa grave per l'organizzazione deficitaria. La responsabilità è pertanto sussidiaria per l'intero danno erariale.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento del danno erariale

    Infondato. Il dipendente ricopriva il ruolo di Responsabile Contabile e aveva compiti determinanti nella procedura di spesa. Ha curato la predisposizione di mandati di pagamento ingiustificati, con un ruolo comprimario nella vicenda. Le sue condotte sono imputabili a titolo di dolo. Le indagini penali e bancarie supportano tale ricostruzione.

  • Rigettato
    Asserita errata quantificazione del danno

    Infondato. I suoi apporti causali non si limitano alle attività informatiche ma includono tutti i passaggi procedurali strumentali all'emissione dei mandati. Ha avuto un ruolo determinante nella creazione del titolo di spesa sprovvisto di causa giustificativa.

  • Rigettato
    Asserita carenza dell'elemento soggettivo

    Palesemente infondato. Le condotte sono espressione inequivoca del dolo, con consapevole e volontario piegamento dei compiti istituzionali a scopi illeciti, finalizzati al profitto egoistico.

  • Rigettato
    Richiesta di applicazione del potere riduttivo

    Infondato. Il potere riduttivo è incompatibile con la responsabilità a titolo di dolo. La giurisprudenza è granitica nell'escluderne l'applicabilità nei casi di dolo.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento del danno erariale

    Non corretta. Il dipendente era dirigente e responsabile del centro gestionale 'Spesa'. La sua responsabilità deriva dall'aver apposto la doppia firma sui mandati, autorizzandone l'esecuzione nonostante le gravi irregolarità e l'assenza della documentazione giustificativa. Ha omesso i controlli dovuti. Le sue condotte sono imputabili a titolo di dolo, corroborate da evidenze di ingiustificate disponibilità finanziarie.

  • Rigettato
    Asserita errata quantificazione del danno

    Nessuna delle circostanze prospettate è idonea a rimodulare il danno. La mera veicolazione di documentazione non esime dalla responsabilità per apporti viziati. Il concorso di altre cause non esclude la responsabilità amministrativa. La responsabilità genera solidarietà per l'intero danno concorso a cagionare.

  • Improcedibile
    Domanda di risarcimento del danno erariale

    Dichiarata contumacia e passaggio in giudicato delle statuizioni di condanna.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 16/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 15
    Data del deposito : 16 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo