CASS
Ordinanza 24 giugno 2021
Ordinanza 24 giugno 2021
Commentario • 1
- 1. I fabbricati ruraliGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 10 settembre 2024
In riferimento ai fabbricati rurali, la Cassazione con l'ordinanza n. 22674 del 12 agosto 2024, ha precisato che il requisito della classificazione nelle categorie A/6 o D/10 è imprescindibile ai fini del conseguimento del beneficio fiscale IMU. In particolare la Corte si è così espressa: "Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI (ma altrettanto vale anche in tema di IMU), ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (rispettivamente, A/6 o D/10), con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 24/06/2021, n. 18266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18266 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 12839-2017 proposto da: COMUNE DI CARAVAGGIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'AvvocatoeMASSIMr .121 CEN9 rappresentato e difeso dall'Avvocato 1AR 1 TA DR g - ricorrente — contro UA TI UA NA TE AL giusta procura speciale estesa in calce al ricorso Civile Ord. Sez. 5 Num. 18266 Anno 2021 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA Data pubblicazione: 24/06/2021 R.G. 12839/2017 elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato MARIA AZ AN, rappresentata e difesa dall'Avvocato MICHELE GIUSEPPE LO PREJATO giusta procura speciale estesa a margine del controricorso - con troricorrenti — avverso la sentenza n. 6829/67/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE il Comune di Caravaggio propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l'appello proposto avverso la sentenza n. 382/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo in rigetto del ricorso proposto dai contribuenti indicati in epigrafe avverso avvisi di accertamento ICI annualità 2009 relativamente a fabbricati al servizio di fondo agricolo di una cascina condotta da società semplice, di cui essi erano soci amministratori;
i contribuenti resistono con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 2, lett. a, e 5 D.Lgs. 504/1992) per avere la CTR erroneamente ritenuto che la ruralità dei fabbricati derivasse dal fatto che il fabbricato accatastato D10 fosse prevalente, così da estendere l'agevolazione ICI anche ai fabbricati accatastati nelle altre categorie, A7 e A3, con la sola annotazione di ruralità; 1.2. con il secondo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 9 D.L. 557/1993, conv.) per avere la CTR erroneamente affermato che andava esente da ICI non solo il fabbricato accatastato come D10, ma anche gli altri fabbricati accatastati con differenti categorie, essendo sufficiente la sola annotazione di ruralità; 1.3. i motivi di ricorso in oggetto - suscettibili di trattazione unitaria per la sostanziale identità della questione dedotta - sono fondati;
R.G. 12839/2017 1.4. la ratio decisoria adottata dalla Commissione Tributaria Regionale non è conforme all'ormai consolidato indirizzo interpretativo di legittimità in tema di Ici dei fabbricati rurali, secondo cui: per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali), sicché l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 (conv. in legge 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23 comma 1 bis del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207 (conv. in legge 27 febbraio 2009, n. 14) e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; per converso, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest'ultimo assoggettato;
allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'Ici; 1.5. in particolare, va ribadito anche nella presente sede quanto stabilito da Cass. SU n. 18565/09, secondo cui (in motiv.) <
i contribuenti resistono con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 2, lett. a, e 5 D.Lgs. 504/1992) per avere la CTR erroneamente ritenuto che la ruralità dei fabbricati derivasse dal fatto che il fabbricato accatastato D10 fosse prevalente, così da estendere l'agevolazione ICI anche ai fabbricati accatastati nelle altre categorie, A7 e A3, con la sola annotazione di ruralità; 1.2. con il secondo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 9 D.L. 557/1993, conv.) per avere la CTR erroneamente affermato che andava esente da ICI non solo il fabbricato accatastato come D10, ma anche gli altri fabbricati accatastati con differenti categorie, essendo sufficiente la sola annotazione di ruralità; 1.3. i motivi di ricorso in oggetto - suscettibili di trattazione unitaria per la sostanziale identità della questione dedotta - sono fondati;
R.G. 12839/2017 1.4. la ratio decisoria adottata dalla Commissione Tributaria Regionale non è conforme all'ormai consolidato indirizzo interpretativo di legittimità in tema di Ici dei fabbricati rurali, secondo cui: per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali), sicché l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 (conv. in legge 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23 comma 1 bis del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207 (conv. in legge 27 febbraio 2009, n. 14) e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; per converso, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest'ultimo assoggettato;
allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'Ici; 1.5. in particolare, va ribadito anche nella presente sede quanto stabilito da Cass. SU n. 18565/09, secondo cui (in motiv.) <