CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 01/12/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente relatore
Dr. Aida SABBATO Consigliere
Dr. Mariadomenica MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 162/2025 R.G. C.C., avente ad oggetto
“mancato riconoscimento dell'assegno divorzile – appello avverso la sentenza n. 1880/2024
emessa dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale il 06/11/2024 e pubblicata il
19/11/2024”, e vertente tra
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Annamaria Pace presso il cui studio in Potenza, alla Via Messina n. 97,
elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia CP_1 C.F._2
Crocco presso il cui studio in Potenza, alla Via Baracca n. 16, elettivamente domicilia;
APPELLATO Preso atto del parere contrario del P.G.;
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'adita Corte accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda di assegno divorzile,
disponendo a carico di , quale contributo a titolo di assegno divorzile di CP_1
, il versamento mensile della somma di euro 400,00 o in subordine nella Parte_1
misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria delle spese di giudizio, con pagamento da eseguirsi in favore dello Stato, per ammissione a gratuito patrocinio della ricorrerete”;
Per l'appellato: “Voglia l'adita Corte respingere l'appello perché inammissibile,
improponibile ed infondato, sia in fatto che in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, con l'impugnata sentenza n. 1880/2024,
pubblicata il 19/11/2024 e resa nel giudizio di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra le parti, richiamata la sentenza non definitiva che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, assegnava a la casa coniugale, CP_1
respingeva la domanda di assegno divorzile con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 05/03/2025 proponeva appello avverso Parte_1
la suindicata sentenza limitatamente al capo della decisione contemplante il rigetto della domanda di riconoscimento, in favore della stessa appellante, dell'assegno divorzile nella misura di euro 400,00 mensili. Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di Appello di Potenza che, in parziale riforma della sentenza impugnata, venisse pronunciata la condanna di al versamento, in favore CP_1
dell'appellante, di un assegno divorzile pari a € 400,00 al mese o alla diversa somma ritenuta equa o giusta;
il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa depositata il 10/04/2025 si costituiva nel presente giudizio di impugnazione
, il quale concludeva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza CP_1
impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Il Procuratore Generale esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello, come da nota dell'11/04/2025, allegata agli atti.
Con decreto presidenziale del 9/05/2025 l'udienza di discussione fissata per il 15/05/2025
veniva rinviata d'ufficio all'udienza del 19/06/2025.
Disposto che l'udienza di discussione fissata per il 19/06/2025 si svolgesse in modalità a trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preme, innanzitutto, rilevare che la sig.ra ha impugnato la sentenza Parte_1
n.1880/2024, emessa dal Tribunale di Potenza il 06/11/2024 e pubblicata il 19/11/2024,
limitatamente al capo della decisione contemplante il rigetto della domanda di riconoscimento, in favore della stessa appellante, dell'assegno divorzile.
In particolare, l'appellante ha censurato il convincimento del primo giudice in merito alla sussistenza della sua capacità lavorativa per averla essa svolta in passato anche con mansioni molto differenziate tra loro, senza considerare: a) la durata assolutamente risibile di ciascuna attività, a tempo determinato;
b) la documentazione medica attestante a carico dell'appellante una patologia di disturbo bipolare, aggravatasi nel tempo;
c) il dato anagrafico;
d) assenza di qualsiasi forma di sussidio, con conseguente violazione dell'art. 5 n. 6 L. n. 898/1970.
In secondo luogo, la sig.ra ha lamentato che il Tribunale di Potenza, Parte_1
sempre al fine di negare alla donna il diritto all'assegno divorzile, abbia erroneamente giudicato inidonee le deduzioni e le prove offerte dalla stessa sull'aver sacrificato le proprie esigenze personali nell'interesse della famiglia.
1. Il primo motivo di impugnazione è fondato.
Quanto all'obbligo di versamento di un assegno all'ex coniuge, non è inutile richiamare i principi affermati da una recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui una lettura più
attenta ed analitica dell'art. 5 co. 6 l.n. 898/1970 conduce a ritenere la natura “solidaristico post matrimoniale” dell'assegno divorzile, contro la tradizionale tesi di una funzione di
“perequazione di condizioni economiche tra gli ex coniugi”, ancora legata al disciolto rapporto coniugale, con ciò che ne consegue in ordine agli elementi costitutivi del diritto all'assegno ed alla distribuzione dell'onere probatorio (cfr. Cass. Sez. I, sent. 10/2/2017 n.
11504).l
Punti qualificanti di tale indirizzo giurisprudenziale -in breve tempo consolidatosi- sono i seguenti: a) il divorzio estingue il rapporto matrimoniale sia in relazione allo status delle persone, che ridiventano “singoli”, sia in relazione ai rapporti economico- patrimoniali, che in costanza di matrimonio erano regolati dall'art. 143 c.c., il quale stabilisce “l'obbligo reciproco di assistenza morale e materiale”; b) sopravvive, dopo il divorzio, il diritto all'assegno divorzile nei limiti segnati dall'art.
5. co. 6 l. 898/70, il cui fondamento costituzionale è dato dagli artt. 2 e 23, nel senso che la doverosità della prestazione ex art. 23
si giustifica sulla base della “solidarietà post-coniugale” di cui all'art. 2, che incombe sul singolo ex coniuge in favore dell'altro membro della coppia laddove economicamente più debole;
c) il riconoscimento dell'assegno, la cui funzione è esclusivamente “assistenziale –
perequativa - compensativa”, si svolge in due fasi, la prima attinente all'“an” che se, e solo se, dà esito positivo, conduce alla quantificazione dell'assegno; d) il solo pregresso rapporto matrimoniale non è sufficiente per la integrazione dell'“an”; e) i fatti costitutivi del diritto sono quindi due, il preesistente rapporto matrimoniale e lo stato di non autosufficienza e
indipendenza economica; f) è il secondo presupposto che dà concretezza oggettiva al diritto:
diventa fondamentale cosa debba intendersi per “mezzi adeguati e impossibilità di procurarseli” ed in relazione a quale parametro esso deve essere giudicato;
l'onere probatorio del fatto costitutivo incombe sul richiedente;
f) il parametro in base al quale valutare la sussistenza della inadeguatezza dei mezzi e della incapacità a procurarseli non può più essere il tenore di vita in costanza di matrimonio, che dopo anni dalla sua enunciazione non può più
ritenersi attuale;
g) la giustificazione normativa si fonda sostanzialmente sulla “natura definitivamente dissolutoria” del divorzio (che determina il venire meno della coppia,
sostituita da due individui singoli), circostanza che non ammette ultrattività di effetti del matrimonio;
e invero lo stesso art. 5 co. 6 considera il rapporto matrimoniale solo nella eventuale fase della determinazione dell'importo; h) l'evoluzione del costume sociale comporta che l'esigenza garantita dalla previgente impostazione interpretativa
(conservazione del tenore di vita matrimoniale) risponda ad un modello tradizionale di matrimonio non più attuale;
i) deve quindi essere individuato un nuovo parametro di riferimento, che consiste nella non indipendenza economica del soggetto richiedente,
correlato inoltre al principio della autoresponsabilità; l) l'indipendenza (autosufficienza)
economica andrà valutata sulla base degli indici che vengono espressamente specificati dall'art. 5 co. 6 cit.: il possesso di redditi e cespiti;
la disponibilità della casa coniugale;
la capacità e/o l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa. Del tutto consapevolmente, la Suprema Corte si è così discostata dal parametro che sino a poco tempo fa ha costituto solido riferimento nelle pronunce di merito, ossia quello valido per la debenza dell'assegno di mantenimento: fino a quando non intervenga il divorzio,
l'assegno va parametrato essenzialmente al mantenimento dello stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio;
dopo il divorzio, è la mera autosufficienza economica degli ex coniugi a costituire da faro per le disposizioni economiche post cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò si coglie a piene mani nella giurisprudenza successiva all'indicato revirement:
significativa al riguardo è Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 5605 del 28/02/2020, a tenore della quale
“La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a
quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni
patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo,
l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la
correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell' assegno
divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura
assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della
l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma
al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi”).
Questa essendo l'attuale cornice di principio in materia, in contrario avviso rispetto a quanto opinato dal primo giudice l'assegno divorzile può senz'altro essere riconosciuto in favore di
. Controparte_2 Non contestati dalle parti i dati economico patrimoniali di base (la ha percepito il Parte_1
reddito di cittadinanza di euro 500.00 mensili e svolto collaborazioni saltuarie con un Istituto
scolastico, mentre il autotrasportatore in proprio, percepisce un reddito medio annuo CP_1
di € 13.000,00 circa), non convince questo Collegio la scelta del primo giudice di negare alla donna il diritto ad un assegno, pur minimo, di divorzio, sulla scorta dell'affermazione ch'ella non abbia provato il presupposto connesso alla funzione perequativa e compensativa dell'assegno, facendo sic et simpliciter leva su di una presunta sua capacità lavorativa,
emergente dalle diverse mansioni svolte durante il matrimonio (bracciante agricola,
vigilatrice d'infanzia, “tutto fare d'albergo”) senza invece dare alcun peso alla sua età ormai avanzata (60 anni) e alla patologia psichiatrica da lei sofferta (disturbo bipolare), invece idonee a ridurne notevolmente l'abilità a svolgere lavori pesanti come quelli sopra indicati.
Ciò, unito alla notoria, cronica mancanza di chance occupazionali, in generale e per le donne nel Mezzogiorno d'Italia, vale senz'altro a integrare e giustificare la basilare funzione assistenziale e sociale della misura in argomento, sì da spiegarne in pieno il riconoscimento in favore della odierna appellata.
Dunque, ad avviso di questa Corte, il Tribunale di Potenza avrebbe dovuto riconoscere il diritto della all'assegno divorzile ancorandolo alla sua funzione assistenziale, Parte_1
tenuto conto della prova raggiunta dalla richiedente in ordine alle sue precarie condizioni economiche, non percependo la stessa alcuna forma di reddito e di sussidio da parte anche dello Stato, essendo cessata la misura del Reddito di Cittadinanza, e dell'oggettiva difficoltà
della stessa di reperire una stabile attività lavorativa, tenuto conto dell'età ormai anziana e delle pregresse esperienze professionali molto differenziate tra loro, che denotano una maggiore difficoltà nel trovare lavoro, attribuita alla scarsità di competenze adeguate rispetto alle richieste del mercato, come visto e per più ragioni, difficile da colmare. Al contrario, l'odierno appellato è titolare di indennità di disoccupazione NASpI e della proprietà esclusiva della casa coniugale, oltre a svolgere in proprio l'attività di autotrasportatore.
Ciò premesso, la considerazione del contributo personale ed economico dato dalla Parte_1
alla conduzione familiare assume pregnanza in sede di determinazione della misura concreta dell'assegno divorzile.
Pertanto, riconosciuto sussistente il diritto della sig.ra alla percezione dell'assegno Parte_1
divorzile, questa Corte deve procedere alla determinazione della misura concreta dell'assegno sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. in tema di alimenti, ponendo in capo a CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge mediante Parte_1
versamento di somma che si reputa equo fissare nell'importo mensile di euro 150,00, a decorrere dalla presentazione della domanda.
Riformata così la sentenza di prime cure, le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. n.55/2014,
aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 scaglione fino ad euro 26.000,00 parametro minimo epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte
1) accoglie l'appello;
2) determina in euro 150,00 al mese, il contributo mensile dovuto da a CP_1
per il mantenimento dell'ex coniuge, a decorrere dalla Parte_1
presentazione della domanda;
3) condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio
grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 852,00 e quanto al presente grado di appello in €. 962,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge, da
versarsi all'Erario.
Potenza, deciso nella camera di consiglio del 5/11/2025.
Il Presidente est.
Dott. Roberto SPAGNUOLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente relatore
Dr. Aida SABBATO Consigliere
Dr. Mariadomenica MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 162/2025 R.G. C.C., avente ad oggetto
“mancato riconoscimento dell'assegno divorzile – appello avverso la sentenza n. 1880/2024
emessa dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale il 06/11/2024 e pubblicata il
19/11/2024”, e vertente tra
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Annamaria Pace presso il cui studio in Potenza, alla Via Messina n. 97,
elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia CP_1 C.F._2
Crocco presso il cui studio in Potenza, alla Via Baracca n. 16, elettivamente domicilia;
APPELLATO Preso atto del parere contrario del P.G.;
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'adita Corte accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda di assegno divorzile,
disponendo a carico di , quale contributo a titolo di assegno divorzile di CP_1
, il versamento mensile della somma di euro 400,00 o in subordine nella Parte_1
misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria delle spese di giudizio, con pagamento da eseguirsi in favore dello Stato, per ammissione a gratuito patrocinio della ricorrerete”;
Per l'appellato: “Voglia l'adita Corte respingere l'appello perché inammissibile,
improponibile ed infondato, sia in fatto che in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, con l'impugnata sentenza n. 1880/2024,
pubblicata il 19/11/2024 e resa nel giudizio di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra le parti, richiamata la sentenza non definitiva che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, assegnava a la casa coniugale, CP_1
respingeva la domanda di assegno divorzile con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 05/03/2025 proponeva appello avverso Parte_1
la suindicata sentenza limitatamente al capo della decisione contemplante il rigetto della domanda di riconoscimento, in favore della stessa appellante, dell'assegno divorzile nella misura di euro 400,00 mensili. Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di Appello di Potenza che, in parziale riforma della sentenza impugnata, venisse pronunciata la condanna di al versamento, in favore CP_1
dell'appellante, di un assegno divorzile pari a € 400,00 al mese o alla diversa somma ritenuta equa o giusta;
il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa depositata il 10/04/2025 si costituiva nel presente giudizio di impugnazione
, il quale concludeva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza CP_1
impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Il Procuratore Generale esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello, come da nota dell'11/04/2025, allegata agli atti.
Con decreto presidenziale del 9/05/2025 l'udienza di discussione fissata per il 15/05/2025
veniva rinviata d'ufficio all'udienza del 19/06/2025.
Disposto che l'udienza di discussione fissata per il 19/06/2025 si svolgesse in modalità a trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preme, innanzitutto, rilevare che la sig.ra ha impugnato la sentenza Parte_1
n.1880/2024, emessa dal Tribunale di Potenza il 06/11/2024 e pubblicata il 19/11/2024,
limitatamente al capo della decisione contemplante il rigetto della domanda di riconoscimento, in favore della stessa appellante, dell'assegno divorzile.
In particolare, l'appellante ha censurato il convincimento del primo giudice in merito alla sussistenza della sua capacità lavorativa per averla essa svolta in passato anche con mansioni molto differenziate tra loro, senza considerare: a) la durata assolutamente risibile di ciascuna attività, a tempo determinato;
b) la documentazione medica attestante a carico dell'appellante una patologia di disturbo bipolare, aggravatasi nel tempo;
c) il dato anagrafico;
d) assenza di qualsiasi forma di sussidio, con conseguente violazione dell'art. 5 n. 6 L. n. 898/1970.
In secondo luogo, la sig.ra ha lamentato che il Tribunale di Potenza, Parte_1
sempre al fine di negare alla donna il diritto all'assegno divorzile, abbia erroneamente giudicato inidonee le deduzioni e le prove offerte dalla stessa sull'aver sacrificato le proprie esigenze personali nell'interesse della famiglia.
1. Il primo motivo di impugnazione è fondato.
Quanto all'obbligo di versamento di un assegno all'ex coniuge, non è inutile richiamare i principi affermati da una recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui una lettura più
attenta ed analitica dell'art. 5 co. 6 l.n. 898/1970 conduce a ritenere la natura “solidaristico post matrimoniale” dell'assegno divorzile, contro la tradizionale tesi di una funzione di
“perequazione di condizioni economiche tra gli ex coniugi”, ancora legata al disciolto rapporto coniugale, con ciò che ne consegue in ordine agli elementi costitutivi del diritto all'assegno ed alla distribuzione dell'onere probatorio (cfr. Cass. Sez. I, sent. 10/2/2017 n.
11504).l
Punti qualificanti di tale indirizzo giurisprudenziale -in breve tempo consolidatosi- sono i seguenti: a) il divorzio estingue il rapporto matrimoniale sia in relazione allo status delle persone, che ridiventano “singoli”, sia in relazione ai rapporti economico- patrimoniali, che in costanza di matrimonio erano regolati dall'art. 143 c.c., il quale stabilisce “l'obbligo reciproco di assistenza morale e materiale”; b) sopravvive, dopo il divorzio, il diritto all'assegno divorzile nei limiti segnati dall'art.
5. co. 6 l. 898/70, il cui fondamento costituzionale è dato dagli artt. 2 e 23, nel senso che la doverosità della prestazione ex art. 23
si giustifica sulla base della “solidarietà post-coniugale” di cui all'art. 2, che incombe sul singolo ex coniuge in favore dell'altro membro della coppia laddove economicamente più debole;
c) il riconoscimento dell'assegno, la cui funzione è esclusivamente “assistenziale –
perequativa - compensativa”, si svolge in due fasi, la prima attinente all'“an” che se, e solo se, dà esito positivo, conduce alla quantificazione dell'assegno; d) il solo pregresso rapporto matrimoniale non è sufficiente per la integrazione dell'“an”; e) i fatti costitutivi del diritto sono quindi due, il preesistente rapporto matrimoniale e lo stato di non autosufficienza e
indipendenza economica; f) è il secondo presupposto che dà concretezza oggettiva al diritto:
diventa fondamentale cosa debba intendersi per “mezzi adeguati e impossibilità di procurarseli” ed in relazione a quale parametro esso deve essere giudicato;
l'onere probatorio del fatto costitutivo incombe sul richiedente;
f) il parametro in base al quale valutare la sussistenza della inadeguatezza dei mezzi e della incapacità a procurarseli non può più essere il tenore di vita in costanza di matrimonio, che dopo anni dalla sua enunciazione non può più
ritenersi attuale;
g) la giustificazione normativa si fonda sostanzialmente sulla “natura definitivamente dissolutoria” del divorzio (che determina il venire meno della coppia,
sostituita da due individui singoli), circostanza che non ammette ultrattività di effetti del matrimonio;
e invero lo stesso art. 5 co. 6 considera il rapporto matrimoniale solo nella eventuale fase della determinazione dell'importo; h) l'evoluzione del costume sociale comporta che l'esigenza garantita dalla previgente impostazione interpretativa
(conservazione del tenore di vita matrimoniale) risponda ad un modello tradizionale di matrimonio non più attuale;
i) deve quindi essere individuato un nuovo parametro di riferimento, che consiste nella non indipendenza economica del soggetto richiedente,
correlato inoltre al principio della autoresponsabilità; l) l'indipendenza (autosufficienza)
economica andrà valutata sulla base degli indici che vengono espressamente specificati dall'art. 5 co. 6 cit.: il possesso di redditi e cespiti;
la disponibilità della casa coniugale;
la capacità e/o l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa. Del tutto consapevolmente, la Suprema Corte si è così discostata dal parametro che sino a poco tempo fa ha costituto solido riferimento nelle pronunce di merito, ossia quello valido per la debenza dell'assegno di mantenimento: fino a quando non intervenga il divorzio,
l'assegno va parametrato essenzialmente al mantenimento dello stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio;
dopo il divorzio, è la mera autosufficienza economica degli ex coniugi a costituire da faro per le disposizioni economiche post cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò si coglie a piene mani nella giurisprudenza successiva all'indicato revirement:
significativa al riguardo è Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 5605 del 28/02/2020, a tenore della quale
“La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a
quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni
patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo,
l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la
correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell' assegno
divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura
assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della
l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma
al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi”).
Questa essendo l'attuale cornice di principio in materia, in contrario avviso rispetto a quanto opinato dal primo giudice l'assegno divorzile può senz'altro essere riconosciuto in favore di
. Controparte_2 Non contestati dalle parti i dati economico patrimoniali di base (la ha percepito il Parte_1
reddito di cittadinanza di euro 500.00 mensili e svolto collaborazioni saltuarie con un Istituto
scolastico, mentre il autotrasportatore in proprio, percepisce un reddito medio annuo CP_1
di € 13.000,00 circa), non convince questo Collegio la scelta del primo giudice di negare alla donna il diritto ad un assegno, pur minimo, di divorzio, sulla scorta dell'affermazione ch'ella non abbia provato il presupposto connesso alla funzione perequativa e compensativa dell'assegno, facendo sic et simpliciter leva su di una presunta sua capacità lavorativa,
emergente dalle diverse mansioni svolte durante il matrimonio (bracciante agricola,
vigilatrice d'infanzia, “tutto fare d'albergo”) senza invece dare alcun peso alla sua età ormai avanzata (60 anni) e alla patologia psichiatrica da lei sofferta (disturbo bipolare), invece idonee a ridurne notevolmente l'abilità a svolgere lavori pesanti come quelli sopra indicati.
Ciò, unito alla notoria, cronica mancanza di chance occupazionali, in generale e per le donne nel Mezzogiorno d'Italia, vale senz'altro a integrare e giustificare la basilare funzione assistenziale e sociale della misura in argomento, sì da spiegarne in pieno il riconoscimento in favore della odierna appellata.
Dunque, ad avviso di questa Corte, il Tribunale di Potenza avrebbe dovuto riconoscere il diritto della all'assegno divorzile ancorandolo alla sua funzione assistenziale, Parte_1
tenuto conto della prova raggiunta dalla richiedente in ordine alle sue precarie condizioni economiche, non percependo la stessa alcuna forma di reddito e di sussidio da parte anche dello Stato, essendo cessata la misura del Reddito di Cittadinanza, e dell'oggettiva difficoltà
della stessa di reperire una stabile attività lavorativa, tenuto conto dell'età ormai anziana e delle pregresse esperienze professionali molto differenziate tra loro, che denotano una maggiore difficoltà nel trovare lavoro, attribuita alla scarsità di competenze adeguate rispetto alle richieste del mercato, come visto e per più ragioni, difficile da colmare. Al contrario, l'odierno appellato è titolare di indennità di disoccupazione NASpI e della proprietà esclusiva della casa coniugale, oltre a svolgere in proprio l'attività di autotrasportatore.
Ciò premesso, la considerazione del contributo personale ed economico dato dalla Parte_1
alla conduzione familiare assume pregnanza in sede di determinazione della misura concreta dell'assegno divorzile.
Pertanto, riconosciuto sussistente il diritto della sig.ra alla percezione dell'assegno Parte_1
divorzile, questa Corte deve procedere alla determinazione della misura concreta dell'assegno sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. in tema di alimenti, ponendo in capo a CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge mediante Parte_1
versamento di somma che si reputa equo fissare nell'importo mensile di euro 150,00, a decorrere dalla presentazione della domanda.
Riformata così la sentenza di prime cure, le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. n.55/2014,
aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 scaglione fino ad euro 26.000,00 parametro minimo epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte
1) accoglie l'appello;
2) determina in euro 150,00 al mese, il contributo mensile dovuto da a CP_1
per il mantenimento dell'ex coniuge, a decorrere dalla Parte_1
presentazione della domanda;
3) condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio
grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 852,00 e quanto al presente grado di appello in €. 962,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge, da
versarsi all'Erario.
Potenza, deciso nella camera di consiglio del 5/11/2025.
Il Presidente est.
Dott. Roberto SPAGNUOLO