Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 628/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 628/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ANTONELLA C.F._1
ANZALONE;
E
nato in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. MARINA C.F._2
VACCARO
Congiuntamente ai sensi degli artt. 473 bis 51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Paternò (CT) il
16/11/2000;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente pagina 1 di 3
Ritenuto che i coniugi si separarono con sentenza del Tribunale di
Catania n. 698/2024 del 02/02/2024 resa nel presente giudizio;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: “1) tenuto conto che il padre
è ancora in esecuzione pena, nelle forme della semilibertà, il figlio minore
verrà affidato in via esclusiva alla madre, SI.ra , Per_1 Parte_1 con collocamento presso quest'ultima, subordinando al gradimento del medesimo figlio la determinazione di tempi e modi di incontro con il padre;
2) il SI. attualmente in regime di semilibertà in Paternò, in CP_1
attesa di approvazione di programma da semilibero, che prevederà probabilmente un impegno lavorativo solo per due giorni a settimana, con reddito allo stato non quantificabile ma intuitivamente assai modesto, si impegna a versare, a titolo di contribuzione al mantenimento per il figlio NO , il 50% delle somme che gli saranno riconosciute Per_1
mensilmente a titolo di retribuzione sino alla concorrenza della complessiva somma di Euro 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate. A tal fine il SI. autorizza sin d'ora il CP_1
DAP, limitatamente alle mensilità in cui svolgerà attività lavorativa, a trattenere dalle somme che andranno a confluire sul proprio peculio (e quindi dallo stipendio versato per il lavoro svolto in regime di semilibertà, previa prededuzione delle spese di mantenimento in carcere, delle tasse ed degli altri eventuali oneri previsti dalla legge) il 50% dell'importo sino alla concorrenza massima di Euro 250,00 per ogni mensilità di lavoro prestato e
a versarlo direttamente sulla Carta Postepay Evolution intestata alla SI.ra
avente il seguente IBAN: Parte_1
pagina 2 di 3 [...];
3) nulla disporsi in ordine all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli e in quanto ormai maggiorenni Persona_2 Per_3
ed economicamente indipendenti;
4) la casa coniugale, sita in Paternò, Via Giovanni Verga n. 91, verrà assegnata alla SI.ra affinché possa coabitarvi con il Parte_1
figlio NO;
Per_1
5) nulla disporsi in ordine alla corresponsione dell'assegno divorzile, atteso che entrambi i consorti dichiarano di rinunciare reciprocamente, come in effetti rinunciano, a qualsivoglia contributo al mantenimento personale.”;
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che il P.M. ha espresso parere favorevole;
Dato atto che l'anno di nascita della figlia è stato Persona_2
erroneamente indicato in ricorso (2021 anziché, correttamente, 2001);
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in Paternò (CT) il 16/11/2000 tra Parte_2
lle condizioni specificate in motivazione;
Controparte_1
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di Paternò
(CT), ATTO N. 65, PARTE 1, ANNO 2000).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16.5.2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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