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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 01/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1640 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
07/05/1974;
• (C.F.: nato in [...] il Parte_2 C.F._2
26/04/2008, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzato) e nata in [...]
[...] Controparte_1
il 11/12/1974;
• (C.F.: ), nata in [...] il Parte_3 C.F._3
10/04/1999; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 47, presso lo studio dell'avv. Giovanni De Micco Padula, che li rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente e disgiuntamente all'avv. stabilito Ursula Perugini Nobile de Lima;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi) E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_2
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 19 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro discendenza dall'avo, nato in [...], e, precisamente, a Colle d'Anchise Persona_1
(Campobasso) il 01/02/1858, successivamente emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_1 Persona_2
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_2 Persona_3
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_3 Parte_1
- da al di lui figlio, (odierno ricorrente), nato il Parte_1 Parte_1
07/05/1974;
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_1 o nata il [...]; Parte_3
o nato il [...]. Parte_2
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 di illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912 – che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10) – e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il TO generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente TO (v., in particolare, il doc. n. 11 allegato al ricorso, raffigurante le pagine del sito web del TO Generale di San Paolo, portale “Prenotami”, dal quale si evince che, nei mesi di agosto e settembre 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili), e dando, in ogni caso, contezza delle lunghe liste di attesa, verosimilmente necessarie per la convocazione, atteso che, a luglio 2023, erano di attesa di convocazione dal TO Generale di San Paolo coloro i quali erano stati inseriti nella lista di attesa degli anni 2013 e 2014 (v., in particolare, il doc. n. 12 allegato al ricorso).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti,
i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_2
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_2
che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1640/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 31 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1640 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
07/05/1974;
• (C.F.: nato in [...] il Parte_2 C.F._2
26/04/2008, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzato) e nata in [...]
[...] Controparte_1
il 11/12/1974;
• (C.F.: ), nata in [...] il Parte_3 C.F._3
10/04/1999; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 47, presso lo studio dell'avv. Giovanni De Micco Padula, che li rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente e disgiuntamente all'avv. stabilito Ursula Perugini Nobile de Lima;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi) E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_2
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 19 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro discendenza dall'avo, nato in [...], e, precisamente, a Colle d'Anchise Persona_1
(Campobasso) il 01/02/1858, successivamente emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_1 Persona_2
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_2 Persona_3
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_3 Parte_1
- da al di lui figlio, (odierno ricorrente), nato il Parte_1 Parte_1
07/05/1974;
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_1 o nata il [...]; Parte_3
o nato il [...]. Parte_2
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 di illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912 – che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10) – e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il TO generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente TO (v., in particolare, il doc. n. 11 allegato al ricorso, raffigurante le pagine del sito web del TO Generale di San Paolo, portale “Prenotami”, dal quale si evince che, nei mesi di agosto e settembre 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili), e dando, in ogni caso, contezza delle lunghe liste di attesa, verosimilmente necessarie per la convocazione, atteso che, a luglio 2023, erano di attesa di convocazione dal TO Generale di San Paolo coloro i quali erano stati inseriti nella lista di attesa degli anni 2013 e 2014 (v., in particolare, il doc. n. 12 allegato al ricorso).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti,
i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_2
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_2
che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1640/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 31 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo