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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
in persona del Giudice Unico Dr. Massimo Canosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 244/2024 R.G., rimessa a decisione all'udienza di discussione a trattazione scritta del 20.3.2025, vertente tra
TRA
n. a Casoli il 27.8.1960, CF Parte_1 C.F._1
n. a La Chaux de Fonds il 24.9.1976, CF Parte_2
C.F._2
Difesi dagli Avv. Carmine Di Risio e Glenda Prochilo
OPPONENTI
[...]
Co
. CF , difesa dall'Avv. Giovanni Di Bartolomeo CP_1 P.IVA_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Gli Avv. Di Risio e Prochilo per gli opponenti concludono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, contrariis reiectis, in via principale, accertare e dichiarare il difetto dei presupposti formali e sostanziali da parte della creditrice opposta al fine di porre in essere l'atto di precetto impugnato ed al fine di proseguire l'esecuzione forzata nei confronti degli opponenti nonché accertare e dichiarare l'insussistenza di un valito titolo esecutivo in capo all'opposta anche alla luce del difetto dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità del credito oltre che per tutte le ragioni esposte ai punti n. 1, 2 e 3 di parte motiva e, per l'effetto, dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto impugnato che non può validamente fondare la procedura esecutiva preannunciata anche per l'intervenuta prescrizione del credito ivi sotteso;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione in capo alla per tutte le ragioni esposte in parte motiva al punto n. CP_3
4 e, per l' la nullità e/o illegittimità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del precetto opposto e, consequenzialmente, dichiarare che CP_3 non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confro
[...] ; accertare e dichiarare, l'abusività, vessatorietà, illegittimità delle clausole di cui ai rapporti bancari azionati dall'opposta per tutte le ragioni esposte in parte motiva al punto n.5, e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità, insussistenza e/o infondatezza e/o inesigibilità del credito ex adverso azionato e non dovuto l'importo precettato e, per l'effetto, dichiarare che gli opponenti nulla devono corrispondere alla sulla base dei titoli azionati;
accertare e dichiarare l'inesistenza CP_3
e/o la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o decadenza della fideiussione azionata nei confronti della garante opponente per l'eccepita violazione di norme imperative di legge per quanto dedotto al punto n. 5 di parte motiva, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1955, 1956 ,1957 c.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'opposta non vanta alcun diritto nei confronti della opponente garante e che non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in suo danno;
accertare e dichiarare l'esatto dare avere tra le parti ed in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'indeterminatezza e/o la nullità ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex artt. 1224, 1346, 1325, 1421 c.c., 117 e 118 TUB, degli interessi convenuti nei contratti posti a fondamento della pretesa azionata e, per l'effetto, dichiarare che gli opponenti nulla devono corrispondere a tale titolo all'opposta e/o in subordine ridurli ad equità; accertare e dichiarare inesigibile il credito posto a fondamento della pretesa in ragione del decorso del termine di prescrizione per le motivazioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'opposta non vanta alcun credito e non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario” Con L'Avv. Giovanni Di Bartolomeo per conclude: “Voglia il Tribunale CP_3 dichiarare inammissibile, improcedibile ovvero rigettare l'avversa opposizione;
con vittoria di spese e competenze di giudizio”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Le motivazioni dell'atto di opposizione a precetto formulate dai ricorrenti nel proprio atto di citazione consistono in: Pretesa insussistenza del titolo esecutivo e di un diritto certo, liquido ed esigibile dell'opposta
Mancata iscrizione di nell'albo di cui all'art. 106 TUB, con CP_3
conseguente nullità dell'atto di precetto in quanto sottoscritto da soggetto non abilitato
Prescrizione del diritto azionato
Con
Difetto di legittimazione ad agire di CP_3
Nullità delle clausole abusive contenute nel contratto di mutuo azionato
Eccessività degli interessi applicati
La prima eccezione riguarda plurimi aspetti attinenti la pretesa mancanza di valore esecutivo del mutuo azionato;
tra tutte tali questioni, appare indubbiamente di maggior pregio quella relativa alla mancanza di prova della immediata disponibilità della somma erogata in favore dei mutuatari nell'ambito del contratto di mutuo intercorso tra gli odierni opponenti e la
Cassa di Risparmio di Chieti in data 30.6.2005: secondo la giurisprudenza di legittimità pressochè costante (da ultimo Cass. 12007 del 30.5.2024) non può riconnettersi valore di titolo esecutivo al cd. mutuo condizionato, ossia quel contratto che non determini un'immediata traslazione (o consegna) della somma mutuata al mutuatario, ma che condizioni tale consegna ad una serie di adempimenti o condizioni;
nel caso di specie, da una attenta lettura del contratto sopraindicato, emerge chiaramente come l'erogazione della somma mutuata fosse condizionata ai seguenti adempimenti
(analiticamente descritti nella quarta pagina del contratto di finanziamento): consegna di alcuni documenti ad opera del notaio rogante
(copia esecutiva del contratto, nota di iscrizione ipotecaria e relativo certificato), consegna della polizza assicurativa allegata al contratto,
certificato della cancelleria del Tribunale recante data di rilascio di almeno
11 giorni successiva a quella della pubblicazione dell'ipoteca; si tratta, a tutta evidenza, di documenti non immediatamente disponibili dalle parti o dal notaio e che pertanto determinavano un notevole lasso di tempo tra la data di stipula del mutuo e quella della sua effettiva realizzazione (in concreto, circa 1 mese).
Né può affermarsi che attraverso la costituzione di un deposito infruttifero si sia determinata comunque la disponibilità giuridica in favore del mutuatario: la decisione sopraindicata esclude ogni possibilità di configurare, in capo al mutuatario, una disponibilità giuridica per effetto della mera costituzione di un deposito infruttifero;
la disponibilità della somma mutuata in favore del mutuatario potrà aversi solo nel momento in cui si realizzi lo svincolo del deposito infruttifero e tale svincolo sia attuato nelle forme richieste dall'art. 474 cpc (atto pubblico o scrittura privata autenticata), che nel caso di specie sono mancanti.
Ne consegue che il mutuo del 30.6.2005 intercorso tra la Cassa di
Risparmio di Chieti da un lato e e dall'altro Parte_1 Parte_2
non può assumere valore esecutivo ed in base ad esso non può essere emesso un valido precetto, né può essere intrapresa una valida azione esecutiva.
La fondatezza del predetto motivo di ricorso esime questo giudicante dalla valutazione delle altre censure esposte nell'atto di opposizione,
comportando tale solo motivo l'annullamento del precetto opposto, con coneguente condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali,
come dettagliate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n.
244/2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
Annulla il precetto opposto
Con
Condanna al pagamento delle spese processuali in CP_3
favore di e , che si liquidano in euro Parte_1 Parte_2
4.200 più accessori di legge.
Così deciso in Lanciano il 20.3.2025
Il Giudice
Dr. Massimo CANOSA