Art. 3.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' a carico del Fondo di previdenza e di esso e' tenuto conto nel bilancio tecnico di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 1 luglio 1955, n. 638 .
Il termine di due anni di cui al comma medesimo e' riaperto e prorogato fino a un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' a carico del Fondo di previdenza e di esso e' tenuto conto nel bilancio tecnico di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 1 luglio 1955, n. 638 .
Il termine di due anni di cui al comma medesimo e' riaperto e prorogato fino a un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.