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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3251/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa CA AP Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 02/12/2025, promossa con ricorso depositato in data
03/06/2025 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dal proc. dom. avv. BROCCA ELENA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dai proc. dom. avv. CAPITANIO GIORGIO e avv. PANZA
OMAR, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 02/12/2025.
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento della domanda”.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e Parte_1 CP_1 Per_1
contraevano matrimonio concordatario nel Comune di Curno il 09.08.2010 e si
[...] separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto emesso in data 18/07/2018. Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (n. a Bergamo Per_2 il 21.11.2009) e (n. a Bergamo il 02.12.2011), allo stato ancora minorenni. Per_3
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione tra loro ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile, inerenti al regime di affidamento condiviso, al collocamento dei minori presso il domicilio materno e ai tempi di permanenza dei figli presso il padre, il Collegio osserva, anzitutto, come la coppia genitoriale abbia mostrato impegno e senso di responsabilità nel raggiungere degli accordi che paiono del tutto adeguati e confacenti alle esigenze morali e materiali dei minori, impegnandosi anche ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale familiare volto a favorire il dialogo e il raggiungimento di futuri accordi, che tengano prioritariamente conto dei bisogni individuali di ciascun figlio.
Valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il
Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto dei minori ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Pure le pattuizioni inerenti alla ripartizione degli oneri di mantenimento ordinario e straordinario dei figli possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita dei minori, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro di ciascun genitore coobbligato ex art. 337-ter c.c.
Da ultimo, anche l'assegno divorzile una tantum convenuto dalle parti ai sensi dell'art. 5, comma 8 Legge n. 898/1970 appare equo e congruo in relazione alla durata del pagina 2 di 8 matrimonio e alla capacità reddituale, lavorativa e patrimoniale delle parti, così come emersa dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , che hanno Parte_1 CP_1 Persona_1 contratto matrimonio concordatario contratto nel Comune di Curno (BG), in data
09.08.2010 (trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, p. II, serie A, anno 2010);
2) dispone che i figli minori siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che gli stessi abbiano residenza e collocazione stabile presso l'abitazione materna posta in Bonate Sopra (BG), alla via Sandro
Pertini n. 55.
3) il sig. potrà esercitare il proprio diritto/dovere di visita Controparte_3 tenendo con sé i figli e secondo le modalità di seguito indicate, nel Per_2 Per_3 rispetto delle esigenze e della volontà espressa dai minori:
- il Mercoledì dall'uscita della scuola e fino alla mattina del Giovedì allorquando accompagnerà e rispettivamente il primo presso la scuola Per_3 Per_2 secondaria di primo grado “Maria Regina”, sita in quel di Bergamo, e il secondo presso l'Istituto Marconi di Dalmine (BG), durante il periodo scolastico;
dalle
14.00 del Mercoledì fino alla mattina del Giovedì il resto dell'anno, riaccompagnandoli entro le 9.00 presso l'abitazione della madre, ciò rispettando anche le esigenze dei minori e gli impegni degli stessi. Durante questo giorno infrasettimanale il padre avrà cura di tenere con sé i figli senza la presenza di terze persone, al fine di condividere con loro momenti esclusivi, facendoli anche pernottare presso il proprio domicilio. La presenza di altre persone presso il domicilio paterno anche per il pernottamento infrasettimanale è subordinata a una verifica di conformità alla volontà e all'interesse con l'ausilio del coordinatore;
pagina 3 di 8 - a fine settimana alternati dalle 13.00 (o comunque dal termine della scuola) del
Sabato e sino al Lunedì mattina allorquando accompagnerà e Per_3 Per_2 rispettivamente il primo presso la scuola secondaria di primo grado “Maria
Regina”, sita in quel di Bergamo, e il secondo presso l'Istituto Marconi di Dalmine
(BG), durante il periodo scolastico;
e dalle 14.00 del Sabato e fino al Lunedì mattina il resto dell'anno, allorquando accompagnerà e presso Per_3 Per_2
l'abitazione della madre, ciò rispettando anche le esigenze dei minori e gli impegni degli stessi;
- due settimane (anche non consecutive) durante le vacanze estive, dal 1° luglio al
31 agosto, con l'obbligo di preavvisare la madre del periodo prescelto entro il 30
Aprile di ogni anno. Fermo restando che, in caso di disaccordo tra i coniugi, il sig.
terrà con sé i figli e dal 1 al 15 agosto Controparte_3 Per_2 Per_3 negli anni dispari e dal 16 al 31 di Agosto negli anni pari;
alternanza dei giorni di
AT (quest'anno con il padre) e AN EF (quest'anno con la madre) dalle ore 9.00 alle ore 21.00; il 31 Dicembre e il 1° gennaio con il genitore che non avrà avuto con sé i due figli il giorno di AT, a partire dalle ore 14.00 del 31
Dicembre alle ore 21.00 del 1° Gennaio;
alternanza dei giorni di Pasqua e
Pasquetta dalle ore 9.00 alle ore 21.00, e, comunque, con alternanza del giorno di
AT e il giorno Pasqua;
4) pone a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2025,
l'obbligo di versare alla madre la somma di euro 600,00, mensili, per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese (con prima rivalutazione da dicembre 2026). L'assegno unico familiare per i figli verrà richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra così come anche Parte_1
l'indennità di frequenza di (pari ad euro 336,00, per l'anno 2025); Per_3
5) pone a carico dei genitori l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del 31.10.2024 che si renderanno necessarie secondo il seguente schema, con la sola precisazione che la psicoterapia del minore attivata con la dottoressa verrà Per_3 Controparte_4 sostenuta per intero dal signor , fino a quando ciò sarà necessario: CP_3
«Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento pagina 4 di 8 mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino pagina 5 di 8 all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post -universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo - scuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad
€. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la pagina 6 di 8 necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
6) dà atto che i genitori responsabilmente si dichiarano disponibili a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale con una specialista privata che nomineranno di comune accordo con l'ausilio dei rispettivi legale, entro il prossimo 31/12/2025, manifestando disponibilità a intraprendere questo percorso per la durata massima di sei mesi (per motivi esclusivamente economici), con ripartizione dei costi al 20% in capo alla madre e all'80% in capo al padre.
All'Esperto, su indicazione del giudice delegato, vengono demandati i seguenti obbiettivi: a) aiutare le parti a realizzare un progetto di genitorialità condivisa che aumenti la fiducia reciproca, fornendo precise raccomandazioni in caso di disaccordo su aspetti di ordinaria amministrazione (uscite amicali, acquisti di vestiario, utilizzo smartphone, tablet, playstation, adempimento dei compiti, eventuali lezioni di recupero etc.), ovvero favorendo il raggiungimento di intese tra Loro in caso di disaccordo su aspetti di straordinaria amministrazione (esempio scuola superiore per il figlio ), che tengano conto dei bisogni espressi dai Per_3 figli e dai loro bisogni emotivi (anche attraverso colloqui da tenere con la psicoterapeuta del minore); b) coadiuvare i genitori nello scambio di informazioni pagina 7 di 8 (attraverso modalità condivise preventivamente), favorendo la più ampia partecipazione di entrambi nella vita dei figli;
c) sostenere ciascun genitore nella capacità di cogliere e sintonizzarsi maggiormente sui bisogni specifici dei figli, oltre che sulle fatiche, disagi e/o malesseri che dovessero insorgere a parere di madre e padre;
7) dà atto che le spese veterinarie del cane verranno suddivise al 50% tra i genitori;
8) dà atto che la signora si impegna a volturare tutte le spese domestiche a Pt_1 suo nome e a pagare le spese condominiali ordinarie dalla mensilità di dicembre
2025 e per il futuro;
9) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Bonate Sopra, via Sandro
Pertini, n.55, in favore della madre collocataria della prole;
10) dà atto che il signor riconosce a titolo di assegno divorzile una tantum in CP_3 favore della signora l'importo di euro 20.240,00, dandosi atto che Pt_1
l'importo di euro 7.040,00 è già stato versato attraverso l'anticipazione del 50% della rata di mutuo sulla stessa gravante e che il rimanente importo di euro
13.200,00 verrà corrisposto attraverso il pagamento da parte del signor CP_3 dell'intera rata del mutuo sull'immobile cointestato, fino a naturale scadenza;
11) dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CURNO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente estensore
CA AP
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa CA AP Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 02/12/2025, promossa con ricorso depositato in data
03/06/2025 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dal proc. dom. avv. BROCCA ELENA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dai proc. dom. avv. CAPITANIO GIORGIO e avv. PANZA
OMAR, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 02/12/2025.
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento della domanda”.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e Parte_1 CP_1 Per_1
contraevano matrimonio concordatario nel Comune di Curno il 09.08.2010 e si
[...] separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto emesso in data 18/07/2018. Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (n. a Bergamo Per_2 il 21.11.2009) e (n. a Bergamo il 02.12.2011), allo stato ancora minorenni. Per_3
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione tra loro ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile, inerenti al regime di affidamento condiviso, al collocamento dei minori presso il domicilio materno e ai tempi di permanenza dei figli presso il padre, il Collegio osserva, anzitutto, come la coppia genitoriale abbia mostrato impegno e senso di responsabilità nel raggiungere degli accordi che paiono del tutto adeguati e confacenti alle esigenze morali e materiali dei minori, impegnandosi anche ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale familiare volto a favorire il dialogo e il raggiungimento di futuri accordi, che tengano prioritariamente conto dei bisogni individuali di ciascun figlio.
Valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il
Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto dei minori ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Pure le pattuizioni inerenti alla ripartizione degli oneri di mantenimento ordinario e straordinario dei figli possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita dei minori, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro di ciascun genitore coobbligato ex art. 337-ter c.c.
Da ultimo, anche l'assegno divorzile una tantum convenuto dalle parti ai sensi dell'art. 5, comma 8 Legge n. 898/1970 appare equo e congruo in relazione alla durata del pagina 2 di 8 matrimonio e alla capacità reddituale, lavorativa e patrimoniale delle parti, così come emersa dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , che hanno Parte_1 CP_1 Persona_1 contratto matrimonio concordatario contratto nel Comune di Curno (BG), in data
09.08.2010 (trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, p. II, serie A, anno 2010);
2) dispone che i figli minori siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che gli stessi abbiano residenza e collocazione stabile presso l'abitazione materna posta in Bonate Sopra (BG), alla via Sandro
Pertini n. 55.
3) il sig. potrà esercitare il proprio diritto/dovere di visita Controparte_3 tenendo con sé i figli e secondo le modalità di seguito indicate, nel Per_2 Per_3 rispetto delle esigenze e della volontà espressa dai minori:
- il Mercoledì dall'uscita della scuola e fino alla mattina del Giovedì allorquando accompagnerà e rispettivamente il primo presso la scuola Per_3 Per_2 secondaria di primo grado “Maria Regina”, sita in quel di Bergamo, e il secondo presso l'Istituto Marconi di Dalmine (BG), durante il periodo scolastico;
dalle
14.00 del Mercoledì fino alla mattina del Giovedì il resto dell'anno, riaccompagnandoli entro le 9.00 presso l'abitazione della madre, ciò rispettando anche le esigenze dei minori e gli impegni degli stessi. Durante questo giorno infrasettimanale il padre avrà cura di tenere con sé i figli senza la presenza di terze persone, al fine di condividere con loro momenti esclusivi, facendoli anche pernottare presso il proprio domicilio. La presenza di altre persone presso il domicilio paterno anche per il pernottamento infrasettimanale è subordinata a una verifica di conformità alla volontà e all'interesse con l'ausilio del coordinatore;
pagina 3 di 8 - a fine settimana alternati dalle 13.00 (o comunque dal termine della scuola) del
Sabato e sino al Lunedì mattina allorquando accompagnerà e Per_3 Per_2 rispettivamente il primo presso la scuola secondaria di primo grado “Maria
Regina”, sita in quel di Bergamo, e il secondo presso l'Istituto Marconi di Dalmine
(BG), durante il periodo scolastico;
e dalle 14.00 del Sabato e fino al Lunedì mattina il resto dell'anno, allorquando accompagnerà e presso Per_3 Per_2
l'abitazione della madre, ciò rispettando anche le esigenze dei minori e gli impegni degli stessi;
- due settimane (anche non consecutive) durante le vacanze estive, dal 1° luglio al
31 agosto, con l'obbligo di preavvisare la madre del periodo prescelto entro il 30
Aprile di ogni anno. Fermo restando che, in caso di disaccordo tra i coniugi, il sig.
terrà con sé i figli e dal 1 al 15 agosto Controparte_3 Per_2 Per_3 negli anni dispari e dal 16 al 31 di Agosto negli anni pari;
alternanza dei giorni di
AT (quest'anno con il padre) e AN EF (quest'anno con la madre) dalle ore 9.00 alle ore 21.00; il 31 Dicembre e il 1° gennaio con il genitore che non avrà avuto con sé i due figli il giorno di AT, a partire dalle ore 14.00 del 31
Dicembre alle ore 21.00 del 1° Gennaio;
alternanza dei giorni di Pasqua e
Pasquetta dalle ore 9.00 alle ore 21.00, e, comunque, con alternanza del giorno di
AT e il giorno Pasqua;
4) pone a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2025,
l'obbligo di versare alla madre la somma di euro 600,00, mensili, per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese (con prima rivalutazione da dicembre 2026). L'assegno unico familiare per i figli verrà richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra così come anche Parte_1
l'indennità di frequenza di (pari ad euro 336,00, per l'anno 2025); Per_3
5) pone a carico dei genitori l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del 31.10.2024 che si renderanno necessarie secondo il seguente schema, con la sola precisazione che la psicoterapia del minore attivata con la dottoressa verrà Per_3 Controparte_4 sostenuta per intero dal signor , fino a quando ciò sarà necessario: CP_3
«Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento pagina 4 di 8 mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino pagina 5 di 8 all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post -universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo - scuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad
€. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la pagina 6 di 8 necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
6) dà atto che i genitori responsabilmente si dichiarano disponibili a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale con una specialista privata che nomineranno di comune accordo con l'ausilio dei rispettivi legale, entro il prossimo 31/12/2025, manifestando disponibilità a intraprendere questo percorso per la durata massima di sei mesi (per motivi esclusivamente economici), con ripartizione dei costi al 20% in capo alla madre e all'80% in capo al padre.
All'Esperto, su indicazione del giudice delegato, vengono demandati i seguenti obbiettivi: a) aiutare le parti a realizzare un progetto di genitorialità condivisa che aumenti la fiducia reciproca, fornendo precise raccomandazioni in caso di disaccordo su aspetti di ordinaria amministrazione (uscite amicali, acquisti di vestiario, utilizzo smartphone, tablet, playstation, adempimento dei compiti, eventuali lezioni di recupero etc.), ovvero favorendo il raggiungimento di intese tra Loro in caso di disaccordo su aspetti di straordinaria amministrazione (esempio scuola superiore per il figlio ), che tengano conto dei bisogni espressi dai Per_3 figli e dai loro bisogni emotivi (anche attraverso colloqui da tenere con la psicoterapeuta del minore); b) coadiuvare i genitori nello scambio di informazioni pagina 7 di 8 (attraverso modalità condivise preventivamente), favorendo la più ampia partecipazione di entrambi nella vita dei figli;
c) sostenere ciascun genitore nella capacità di cogliere e sintonizzarsi maggiormente sui bisogni specifici dei figli, oltre che sulle fatiche, disagi e/o malesseri che dovessero insorgere a parere di madre e padre;
7) dà atto che le spese veterinarie del cane verranno suddivise al 50% tra i genitori;
8) dà atto che la signora si impegna a volturare tutte le spese domestiche a Pt_1 suo nome e a pagare le spese condominiali ordinarie dalla mensilità di dicembre
2025 e per il futuro;
9) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Bonate Sopra, via Sandro
Pertini, n.55, in favore della madre collocataria della prole;
10) dà atto che il signor riconosce a titolo di assegno divorzile una tantum in CP_3 favore della signora l'importo di euro 20.240,00, dandosi atto che Pt_1
l'importo di euro 7.040,00 è già stato versato attraverso l'anticipazione del 50% della rata di mutuo sulla stessa gravante e che il rimanente importo di euro
13.200,00 verrà corrisposto attraverso il pagamento da parte del signor CP_3 dell'intera rata del mutuo sull'immobile cointestato, fino a naturale scadenza;
11) dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CURNO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente estensore
CA AP
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