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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
RG 7962-1/2024
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Sergio Cassano -Presidente
Dr. Cristina Fasano -Giudice rel.
Dr. Luca Sforza -Giudice
per deliberare sull'istanza di ricusazione ex art. 52 cpc presentata da in data Parte_1
10.03.2025 nei confronti del Giudice dott.ssa Marina Cavallo;
sentito il Giudice relatore;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.03.2025;
esaminati gli atti, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1.Con ricorso depositato il 10.03.2025 ha proposto istanza di ricusazione nei Parte_1
confronti del giudice dott.ssa Marina Cavallo con conseguente richiesta di sua sostituzione.
1.1. Ha premesso che:
-pende dinanzi al tribunale di Bari la procedura esecutiva immobiliare n. 614/2019 RG intrapresa da e riguardante n. 3 beni immobili sottoposti a pignoramento per un debito di Parte_2
, suo coniuge;
Persona_1
-ella, con ricorso in opposizione ex art. 619 cpc depositato il 20.02.2024, aveva chiesto in via cautelare la sospensione inaudita altera parte della suddetta procedura esecutiva con conseguente sospensione della vendita fissata per il successivo 6.03.2024 e, nel merito, la
1 R.G.
sospensione della procedura esecutiva, dichiarare la nullità del pignoramento limitatamente alla quota di sua proprietà, condannare il creditore procedente al risarcimento del danno per €
100.000,00 o, comunque, dell'importo accertato nell'instaurando giudizio di merito;
-con ordinanza del 22.04.24 il G.E. dott.ssa Attollino aveva rigettato l'opposizione rimettendo gli atti al professionista delegato per la vendita;
-avverso detta ordinanza era stato proposto reclamo (iscritto al n. RG 4579/24) assegnato, quale relatore, al giudice dott.ssa Marina Cavallo;
-con ordinanza del 5.07.24 il reclamo era stato rigettato;
-il giudizio di merito intrapreso all'esito del rigetto dell'opposizione, ma prima della decisione del reclamo, era stato assegnato al giudice dott.ssa Cavallo;
-ricorreva l'ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 co. 1 n. 4 cpc avendo detto giudice già conosciuto il petitum e la causa petendi del giudizio di merito a lei assegnato.
2. Con decreto dell'11.03.2025 è stata fissata l'udienza del 28.03.2025 dinanzi al Collegio e fatta comunicazione al giudice ricusato come previsto dalla legge.
3. All'udienza è comparso il difensore della ricorrente che ha insistito nelle proprie conclusioni nonché il difensore del creditore procedente ) il quale ha chiesto il rigetto Parte_2
dell'avversa istanza.
4. Il Collegio si è riservato.
///
5. L'istanza di ricusazione non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
6. ritiene ricorrere un'ipotesi di astensione obbligatoria ex art. 51 comma 1 n. 4 cpc Parte_1 per avere il giudice dott.ssa Cavallo 'conosciuto (la causa) come magistrato in altro grado del processo' e, segnatamente, per essere stata designata giudice relatore del procedimento cautelare in sede di reclamo n. RG 4579/2024.
Nello specifico assume che il giudizio di merito intrapreso all'esito del rigetto dell'opposizione, ma prima della notizia della decisione del reclamo, era stato assegnato al giudice dott.ssa Cavallo.
Di conseguenza si sarebbe configurata la suddetta ipotesi di astensione obbligatoria .
7.Il Collegio ritiene di non poter condividere tale assunto.
2 R.G.
7.1. Preliminarmente va detto che nella fattispecie in esame gli eventi processuali si sono svolti secondo la seguente cronologia:
-in data 20.02.2024 ha proposto ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 619 cpc con Parte_1
istanza di sospensione;
-in data 22.02.2024 , con decreto emesso inaudita altera parte (dott.ssa M. Attollino) , è stata disposta la sospensione dell'esecuzione;
-in data 19.04.2024 , all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, è stata pronunciata ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione con conseguente revoca del decreto emesso inaudita altera parte e contestualmente assegnato il termine di giorni 90 per l'instaurazione del giudizio di merito;
-in data 7.05.2024 ha proposto reclamo avverso la citata ordinanza;
Parte_1
-in data 5.07.2024 il collegio (giudice relatore M. Cavallo) ha rigettato il reclamo con ordinanza pubblicata il successivo 30.09.2024;
-in data 30.07.2024 è stato iscritto a ruolo il giudizio di merito instaurato da con Parte_1 prima udienza al 12.03.2025 ed assegnato al giudice dott.ssa M. Cavallo.
7.2. Ebbene, l'assegnazione del giudizio di merito al giudice relatore dell'ordinanza emessa in sede di reclamo ha determinato a formulare istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 51 co Parte_1
1 n. 4 cpc tuttavia diverse ragioni depongono per l'infondatezza della stessa.
7.4. In primo luogo il reclamo avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 624 cpc non costituisce
“grado” del giudizio di merito idonea ad integrare la fattispecie ivi contemplata .
Il reclamo è, infatti, semplicemente il secondo grado della fase cautelare la quale rappresenta una mera eventualità rispetto al giudizio di primo grado .
Nell'utilizzare l'espressione 'conosciuto (la causa) come magistrato in altro grado del processo' il legislatore ha, invece, voluto fare riferimento alla circostanza che il giudice abbia già preso cognizione della causa in un precedente grado di merito.
Tale considerazione trova conferma nell'orientamento, che può dirsi ormai consolidato, della
Suprema Corte che , sul punto, si è espressa chiaramente affermando che “ La conoscenza e la trattazione di una controversia in sede di procedimento cautelare "ante causam" da parte di un componente del collegio non costituisce motivo di astensione o di nullità della sentenza d'appello,
3 R.G.
in quanto non è assimilabile all'incompatibilità relativa alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio” (Cass. civ., sez. I, 23902/2024) ed ancora che “ Non è deducibile come motivo di nullità di una sentenza d'appello la circostanza che uno dei componenti del collegio che l'ha pronunciata avesse in precedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo contro
l'ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimento d'urgenza "ante causam", poiché (…) l'avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare "ante causam" neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio” (Cass. civ., sez. I, 27924/2018) e ed, infine, che “Nel giudizio di cognizione ordinaria, non viola l'obbligo di astensione il componente del collegio d'appello (nella specie, non relatore ed estensore), il quale abbia in precedenza conosciuto e trattato la controversia, in veste di giudice relatore, nell'ambito del procedimento cautelare "ante causam" ex art. 669-terdecies c.p.c.” (Cass. civ., sez. I, 7378/2023).
Ancora più chiara e dirimente per la decisione dell'istanza sottoposta al vaglio di questo Collegio è la pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui “L'emissione di provvedimenti di urgenza in corso di causa, o la partecipazione al collegio che li riesamina in sede di reclamo, da parte dello stesso giudice che debba decidere il merito della stessa, costituisce una situazione ordinaria del giudizio e non può in nessun modo pregiudicarne l'esito, né determina un obbligo di astensione o una facoltà della parte di chiedere la ricusazione” ( Cass. civ. sez. III, 422/2006) .
7.4. Ulteriore considerazione da tenere presente è che sull' argomento si è espressa la Corte
Costituzionale, con pronuncia n. 326/1997, decidendo una questione di illegittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 51 cpc.
Il giudice delle leggi ha affermato che 'Ben diversa, infatti, rispetto a quella che si determina relativamente alla pluralità di gradi del giudizio, si presenta la situazione quando l'iter processuale semplicemente si articoli attraverso più fasi sequenziali (necessarie od eventuali poco importa), nelle quali l'interesse posto a base della domanda — e che regge il giudizio — impone
l'appagamento di esigenze, a quest'ultimo connesse, di carattere conservativo, anticipatorio, istruttorio, ecc.. In tal caso, stante anche l'operatività del principio dispositivo cui s'informa il rito civile, il provvedimento cautelare adottato dal giudice consegue alla dialettica dei contrapposti interessi, la quale di norma si svolge attraverso il contraddittorio fra le parti, su un piano di "parità delle armi", in una continua funzione propulsiva che condiziona il proseguimento e la stessa conclusione del giudizio. Così da non potersi negare che il pieno rendimento dell'attività
4 R.G.
giurisdizionale, alla stregua del principio di concentrazione, venga più agevolmente conseguito se
è sempre lo stesso giudice a condurre il processo (v. sentenza n. 158 del 1970); e neppure che il giudice più adatto a decidere del merito possa essere ritenuto, secondo ragione, appunto quello già investito di una cognizione ante causam, cautelare o più genericamente sommaria. Del resto, proprio in coerenza con un tale avviso il legislatore del 1990, operando una vera e propria scelta di fondo in sede di riforma del processo civile, ha attribuito all'ufficio giudiziario competente per il merito anche la competenza ad emettere provvedimenti cautelari ante causam'.
Ebbene, dalla citata pronuncia si evince che il nostro legislatore ha voluto circoscrivere i casi di ricusazione a quelli in cui realmente può essere messa a rischio la terzietà del giudice.
Invero i casi di astensione obbligatoria stabiliti dall'art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, proprio perché incidono sulla capacità dell'organo, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, devono essere necessariamente di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica.
Ed allora, posto che la terzietà è garantita dall'alterità del giudice tra gradi di giudizio e che a presidio della stessa è dettata la previsione dell'art. 51 co 1 n. 4 cpc, è proprio la salvaguardia dei principi di efficienza e concentrazione della risposta giudiziaria (richiamati anche dalla Corte
Costituzionale) a consentire di escludere che ricorra la suddetta fattispecie allorchè il giudice del merito abbia conosciuto della vicenda attraverso una cognizione sommaria qual è quella della fase cautelare che soddisfa, per l'appunto, diverse esigenze quali quella della conservazione e/o anticipazione degli effetti della pronuncia a cognizione piena tanto è vero che è priva dell'idoneità al giudicato.
E ciò tanto più che, nel caso ( come quello di specie) di un procedimento di reclamo, il relatore è un mero componente del collegio, organo plurimo al quale inderogabilmente è affidata la decisione.
7.5. Nella vicenda in oggetto si è trattato di più momenti processuali del medesimo giudizio di primo grado dove , in base alla ricostruzione in fatto sopra esposta, il procedimento di reclamo (n.
RG 4579/2024 nell'ambito del quale il giudice dott.ssa Cavallo è stato designato giudice relatore) appartiene alla fase cautelare del giudizio di merito (n. R.G. 7962/2024) il quale ha tratto origine dal rigetto dell'istanza di sospensione dell'opposizione di terzo ex art. 619 cpc proposta dalla
. Pt_1
5 R.G.
8. Non sussiste, pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, alcuna incompatibilità del giudice dott.ssa Marina Cavallo a trattare il giudizio di merito n. R.G. 7962/2024.
L'istanza di ricusazione deve essere, pertanto, respinta.
9.L'evidente infondatezza della istanza di ricusazione comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico della ricorrente, da ritenersi congrua nella misura di € 100,00.
P.Q.M.
letti gli artt. 52, 53 e 54 c.p.c.;
- respinge il ricorso per ricusazione della dott.ssa Marina Cavallo, quale giudice del procedimento in epigrafe emarginato;
- condanna l'istante al pagamento della pena pecuniaria di €100,00 in Parte_1
favore della Cassa delle Ammende;
- nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al giudice ricusato e alle parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 comma 4 cpc.
Così deciso in Bari nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 28.03.2025.
Il Presidente
Dr. Sergio Cassano
Il Giudice estensore
Dr.ssa Cristina Fasano
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
RG 7962-1/2024
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Sergio Cassano -Presidente
Dr. Cristina Fasano -Giudice rel.
Dr. Luca Sforza -Giudice
per deliberare sull'istanza di ricusazione ex art. 52 cpc presentata da in data Parte_1
10.03.2025 nei confronti del Giudice dott.ssa Marina Cavallo;
sentito il Giudice relatore;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.03.2025;
esaminati gli atti, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1.Con ricorso depositato il 10.03.2025 ha proposto istanza di ricusazione nei Parte_1
confronti del giudice dott.ssa Marina Cavallo con conseguente richiesta di sua sostituzione.
1.1. Ha premesso che:
-pende dinanzi al tribunale di Bari la procedura esecutiva immobiliare n. 614/2019 RG intrapresa da e riguardante n. 3 beni immobili sottoposti a pignoramento per un debito di Parte_2
, suo coniuge;
Persona_1
-ella, con ricorso in opposizione ex art. 619 cpc depositato il 20.02.2024, aveva chiesto in via cautelare la sospensione inaudita altera parte della suddetta procedura esecutiva con conseguente sospensione della vendita fissata per il successivo 6.03.2024 e, nel merito, la
1 R.G.
sospensione della procedura esecutiva, dichiarare la nullità del pignoramento limitatamente alla quota di sua proprietà, condannare il creditore procedente al risarcimento del danno per €
100.000,00 o, comunque, dell'importo accertato nell'instaurando giudizio di merito;
-con ordinanza del 22.04.24 il G.E. dott.ssa Attollino aveva rigettato l'opposizione rimettendo gli atti al professionista delegato per la vendita;
-avverso detta ordinanza era stato proposto reclamo (iscritto al n. RG 4579/24) assegnato, quale relatore, al giudice dott.ssa Marina Cavallo;
-con ordinanza del 5.07.24 il reclamo era stato rigettato;
-il giudizio di merito intrapreso all'esito del rigetto dell'opposizione, ma prima della decisione del reclamo, era stato assegnato al giudice dott.ssa Cavallo;
-ricorreva l'ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 co. 1 n. 4 cpc avendo detto giudice già conosciuto il petitum e la causa petendi del giudizio di merito a lei assegnato.
2. Con decreto dell'11.03.2025 è stata fissata l'udienza del 28.03.2025 dinanzi al Collegio e fatta comunicazione al giudice ricusato come previsto dalla legge.
3. All'udienza è comparso il difensore della ricorrente che ha insistito nelle proprie conclusioni nonché il difensore del creditore procedente ) il quale ha chiesto il rigetto Parte_2
dell'avversa istanza.
4. Il Collegio si è riservato.
///
5. L'istanza di ricusazione non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
6. ritiene ricorrere un'ipotesi di astensione obbligatoria ex art. 51 comma 1 n. 4 cpc Parte_1 per avere il giudice dott.ssa Cavallo 'conosciuto (la causa) come magistrato in altro grado del processo' e, segnatamente, per essere stata designata giudice relatore del procedimento cautelare in sede di reclamo n. RG 4579/2024.
Nello specifico assume che il giudizio di merito intrapreso all'esito del rigetto dell'opposizione, ma prima della notizia della decisione del reclamo, era stato assegnato al giudice dott.ssa Cavallo.
Di conseguenza si sarebbe configurata la suddetta ipotesi di astensione obbligatoria .
7.Il Collegio ritiene di non poter condividere tale assunto.
2 R.G.
7.1. Preliminarmente va detto che nella fattispecie in esame gli eventi processuali si sono svolti secondo la seguente cronologia:
-in data 20.02.2024 ha proposto ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 619 cpc con Parte_1
istanza di sospensione;
-in data 22.02.2024 , con decreto emesso inaudita altera parte (dott.ssa M. Attollino) , è stata disposta la sospensione dell'esecuzione;
-in data 19.04.2024 , all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, è stata pronunciata ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione con conseguente revoca del decreto emesso inaudita altera parte e contestualmente assegnato il termine di giorni 90 per l'instaurazione del giudizio di merito;
-in data 7.05.2024 ha proposto reclamo avverso la citata ordinanza;
Parte_1
-in data 5.07.2024 il collegio (giudice relatore M. Cavallo) ha rigettato il reclamo con ordinanza pubblicata il successivo 30.09.2024;
-in data 30.07.2024 è stato iscritto a ruolo il giudizio di merito instaurato da con Parte_1 prima udienza al 12.03.2025 ed assegnato al giudice dott.ssa M. Cavallo.
7.2. Ebbene, l'assegnazione del giudizio di merito al giudice relatore dell'ordinanza emessa in sede di reclamo ha determinato a formulare istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 51 co Parte_1
1 n. 4 cpc tuttavia diverse ragioni depongono per l'infondatezza della stessa.
7.4. In primo luogo il reclamo avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 624 cpc non costituisce
“grado” del giudizio di merito idonea ad integrare la fattispecie ivi contemplata .
Il reclamo è, infatti, semplicemente il secondo grado della fase cautelare la quale rappresenta una mera eventualità rispetto al giudizio di primo grado .
Nell'utilizzare l'espressione 'conosciuto (la causa) come magistrato in altro grado del processo' il legislatore ha, invece, voluto fare riferimento alla circostanza che il giudice abbia già preso cognizione della causa in un precedente grado di merito.
Tale considerazione trova conferma nell'orientamento, che può dirsi ormai consolidato, della
Suprema Corte che , sul punto, si è espressa chiaramente affermando che “ La conoscenza e la trattazione di una controversia in sede di procedimento cautelare "ante causam" da parte di un componente del collegio non costituisce motivo di astensione o di nullità della sentenza d'appello,
3 R.G.
in quanto non è assimilabile all'incompatibilità relativa alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio” (Cass. civ., sez. I, 23902/2024) ed ancora che “ Non è deducibile come motivo di nullità di una sentenza d'appello la circostanza che uno dei componenti del collegio che l'ha pronunciata avesse in precedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo contro
l'ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimento d'urgenza "ante causam", poiché (…) l'avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare "ante causam" neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio” (Cass. civ., sez. I, 27924/2018) e ed, infine, che “Nel giudizio di cognizione ordinaria, non viola l'obbligo di astensione il componente del collegio d'appello (nella specie, non relatore ed estensore), il quale abbia in precedenza conosciuto e trattato la controversia, in veste di giudice relatore, nell'ambito del procedimento cautelare "ante causam" ex art. 669-terdecies c.p.c.” (Cass. civ., sez. I, 7378/2023).
Ancora più chiara e dirimente per la decisione dell'istanza sottoposta al vaglio di questo Collegio è la pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui “L'emissione di provvedimenti di urgenza in corso di causa, o la partecipazione al collegio che li riesamina in sede di reclamo, da parte dello stesso giudice che debba decidere il merito della stessa, costituisce una situazione ordinaria del giudizio e non può in nessun modo pregiudicarne l'esito, né determina un obbligo di astensione o una facoltà della parte di chiedere la ricusazione” ( Cass. civ. sez. III, 422/2006) .
7.4. Ulteriore considerazione da tenere presente è che sull' argomento si è espressa la Corte
Costituzionale, con pronuncia n. 326/1997, decidendo una questione di illegittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 51 cpc.
Il giudice delle leggi ha affermato che 'Ben diversa, infatti, rispetto a quella che si determina relativamente alla pluralità di gradi del giudizio, si presenta la situazione quando l'iter processuale semplicemente si articoli attraverso più fasi sequenziali (necessarie od eventuali poco importa), nelle quali l'interesse posto a base della domanda — e che regge il giudizio — impone
l'appagamento di esigenze, a quest'ultimo connesse, di carattere conservativo, anticipatorio, istruttorio, ecc.. In tal caso, stante anche l'operatività del principio dispositivo cui s'informa il rito civile, il provvedimento cautelare adottato dal giudice consegue alla dialettica dei contrapposti interessi, la quale di norma si svolge attraverso il contraddittorio fra le parti, su un piano di "parità delle armi", in una continua funzione propulsiva che condiziona il proseguimento e la stessa conclusione del giudizio. Così da non potersi negare che il pieno rendimento dell'attività
4 R.G.
giurisdizionale, alla stregua del principio di concentrazione, venga più agevolmente conseguito se
è sempre lo stesso giudice a condurre il processo (v. sentenza n. 158 del 1970); e neppure che il giudice più adatto a decidere del merito possa essere ritenuto, secondo ragione, appunto quello già investito di una cognizione ante causam, cautelare o più genericamente sommaria. Del resto, proprio in coerenza con un tale avviso il legislatore del 1990, operando una vera e propria scelta di fondo in sede di riforma del processo civile, ha attribuito all'ufficio giudiziario competente per il merito anche la competenza ad emettere provvedimenti cautelari ante causam'.
Ebbene, dalla citata pronuncia si evince che il nostro legislatore ha voluto circoscrivere i casi di ricusazione a quelli in cui realmente può essere messa a rischio la terzietà del giudice.
Invero i casi di astensione obbligatoria stabiliti dall'art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, proprio perché incidono sulla capacità dell'organo, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, devono essere necessariamente di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica.
Ed allora, posto che la terzietà è garantita dall'alterità del giudice tra gradi di giudizio e che a presidio della stessa è dettata la previsione dell'art. 51 co 1 n. 4 cpc, è proprio la salvaguardia dei principi di efficienza e concentrazione della risposta giudiziaria (richiamati anche dalla Corte
Costituzionale) a consentire di escludere che ricorra la suddetta fattispecie allorchè il giudice del merito abbia conosciuto della vicenda attraverso una cognizione sommaria qual è quella della fase cautelare che soddisfa, per l'appunto, diverse esigenze quali quella della conservazione e/o anticipazione degli effetti della pronuncia a cognizione piena tanto è vero che è priva dell'idoneità al giudicato.
E ciò tanto più che, nel caso ( come quello di specie) di un procedimento di reclamo, il relatore è un mero componente del collegio, organo plurimo al quale inderogabilmente è affidata la decisione.
7.5. Nella vicenda in oggetto si è trattato di più momenti processuali del medesimo giudizio di primo grado dove , in base alla ricostruzione in fatto sopra esposta, il procedimento di reclamo (n.
RG 4579/2024 nell'ambito del quale il giudice dott.ssa Cavallo è stato designato giudice relatore) appartiene alla fase cautelare del giudizio di merito (n. R.G. 7962/2024) il quale ha tratto origine dal rigetto dell'istanza di sospensione dell'opposizione di terzo ex art. 619 cpc proposta dalla
. Pt_1
5 R.G.
8. Non sussiste, pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, alcuna incompatibilità del giudice dott.ssa Marina Cavallo a trattare il giudizio di merito n. R.G. 7962/2024.
L'istanza di ricusazione deve essere, pertanto, respinta.
9.L'evidente infondatezza della istanza di ricusazione comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico della ricorrente, da ritenersi congrua nella misura di € 100,00.
P.Q.M.
letti gli artt. 52, 53 e 54 c.p.c.;
- respinge il ricorso per ricusazione della dott.ssa Marina Cavallo, quale giudice del procedimento in epigrafe emarginato;
- condanna l'istante al pagamento della pena pecuniaria di €100,00 in Parte_1
favore della Cassa delle Ammende;
- nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al giudice ricusato e alle parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 comma 4 cpc.
Così deciso in Bari nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 28.03.2025.
Il Presidente
Dr. Sergio Cassano
Il Giudice estensore
Dr.ssa Cristina Fasano
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