Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 06/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 6.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 91/2023 R.G., vertente
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Caterina Bersani, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata;
ricorrente
E
(ora , in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Francesco Rotondi e Angelo Quarto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.2.2023 la signora (d'ora in Parte_1
poi la ricorrente per brevità) ha convenuto in giudizio la di seguito anche Controparte_1
o la resistente per brevità), alle cui dipendenze aveva lavorato, in virtù di contratto di CP_1 lavoro a tempo pieno e indeterminato, dall'1.1.1997 al 31.12.2012 nonché, a seguito del periodo di lavoro dall'1.1.2013 al 31.5.2015 alle dipendenze di e del conferimento di ramo CP_3
d'azienda da quest'ultima società a dall'1.6.2015 al 31.3.2020 (vd. docc. 1, 2, Controparte_1
3, 5 e buste paga sub docc. da 10 a 16 fasc. ric.).
1
Per quanto attiene alle mansioni concretamente svolte nel corso degli anni, la ricorrente ha allegato di essere stata adibita a mansioni ascrivibili al superiore 7° livello o, in subordine, al superiore 6° livello, operando come:
- Responsabile della verifica dell'attuazione del Programma Adempimenti (P.A.) di CP_3 dal 2009, provvedendo a creare e aggiornare il P.A. in base all'evoluzione della normativa di interesse e a inviarlo ad (con evidenza delle variazioni intervenute rispetto all'anno Pt_2
precedente) entro il 30 giugno di ogni anno – mediante l'utilizzo delle credenziali del
OR NT – a effettuare le verifiche periodiche circa l'attuazione del P.A. Pt_3
e, annualmente, in collaborazione con il OR NT, gli audit di verifica della corretta attuazione del P.A. nonché a proporre al OR NT, sulla scorta delle risultanze degli audit, gli interventi correttivi al P.A. (necessari in caso di scostamenti o ritardi);
- Responsabile del Sistema Integrato Qualità e Sicurezza Sistemi di Gestione ambientale
Contr nonché Responsabile della Qualità per le varie società del gruppo ( e CP_2 [...]
, provvedendo, con autonomia e responsabilità dei risultati, a estrarre, controllare ed CP_1
elaborare i dati acquisiti presso le unità operative dei vari settori aziendali nonché a inviarli ad – mediante l'utilizzo delle credenziali del OR NT Stanca – a Pt_2
progettare e redigere il Manuale della qualità, le procedure e le istruzioni operative del sistema di qualità e sicurezza secondo le norme ISO di riferimento, a curarne costantemente l'aggiornamento in base all'evoluzione della normativa di interesse, a rilevare le non conformità e a valutare la qualifica dei fornitori, a proporre alla dirigenza tutte le azioni correttive e a redigere, dunque, il verbale di Riesame del Sistema nonché a effettuare i rilevamenti statistici;
- Responsabile Audit Interni di Qualità, Sicurezza e Unbundling Funzionale, che svolgeva e
Contr sottoscriveva per le varie società del gruppo ( e , nonché CP_2 CP_1
Contr Responsabile del rapporto con gli Enti di Certificazione (per d ), che eseguiva CP_2
conducendo gli audit annuali con gli Enti di Certificazione e proponendo, alla luce dei risultati degli audit, azioni di miglioramento sui processi considerati critici (“ad esempio per l'outsourcing dei lavori affidati ad aziende esterne che eseguivano i lavori in cantiere per Contr per per gli outsourcing che facevano contratti presso le proprie strutture da CP_2 parte di ”); CP_2
2 - Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), provvedendo a predisporre e
Contr aggiornare, di concerto con il Responsabile di Salute e Sicurezza (RSPP), il DVR di e nonché a informare e formare i lavoratori in tema di salute e CP_2 CP_1
sicurezza sul posto di lavoro;
nonché occupandosi di:
- unbundling contabile;
- verifica dei contratti di intercompany insieme alle risorse delle altre società del gruppo;
- formazione dei dipendenti e dei fornitori in relazione alle attività da ella svolte.
Ha quindi concluso chiedendo di condannare la resistente a pagarle le relative differenze retributive maturate a far data dall'1.6.2015 all'1.4.2020.
La resistente si è costituita in giudizio allegando di avere adibito la ricorrente alle mansioni, per le quali era stata assunta, di addetta all'ufficio qualità. Ha esposto in particolare che:
- la ricorrente era adibita alla “manutenzione” del sistema di qualità aziendale – realizzato da consulenti ed esperti in materia – occupandosi di aggiornare ove necessario le procedure aziendali, in collaborazione con le funzioni aziendali interessate dalle verifiche ispettive, e di eventualmente segnalare le eventuali non conformità rilevate;
- alla ricorrente non erano demandati gli interventi di aggiornamento, in base all'evoluzione della normativa, invece affidati agli stessi consulenti esterni, così come l'attività di certificazione;
- Responsabile dell'Ufficio Qualità, Sicurezza e Ambiente, del Sistema Integrato Qualità,
Sicurezza e Gestione ambientale nonché del Sistema di Gestione per la salute e la sicurezza
Contr dei lavoratori (di e era dal 2016 al mese di CP_2 CP_1 Persona_1
luglio 2019 (anche RSPP) e dal mese di agosto 2019 alla data di Controparte_4 cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente (anche RSPP), “a riporto” dei quali operava la ricorrente, con “livello di autonomia e indipendenza limitati”; Responsabile dell'Unbundling Funzionale era il OR NT;
Responsabile Persona_2 dell'invio all' dei dati sulla Qualità Commerciale era , con il quale la Pt_2 Testimone_1
ricorrente collaborava, e, in ogni caso, l'invio dei dati avveniva a nome del OR
NT, cui faceva capo l'effettiva responsabilità dei dati;
- il Responsabile della Verifica del Programma degli Adempimenti aveva un ruolo meramente operativo e di raccolta documentale, mentre il potere di valutare, proporre modifiche e approvare il P.A. nonché la responsabilità effettiva del medesimo rimanevano in capo al
OR NT;
3 - gli audit esterni non erano condotti dalla ricorrente, ma da consulenti esterni (di CERSA), e la ricorrente fungeva solo “da collettore di dati e informazioni”; gli audit interni anche quando effettuati dalla ricorrente erano sempre sottoscritti da altri, ossia dal OR
NT, dal Presidente oppure dal responsabile dell'Ufficio Qualità Controparte_5
Sicurezza e Ambiente;
- la ricorrente non era adibita all'unbundling contabile, cui era addetto , e non si Persona_3
occupava di verificare i contratti intercompany, attività demandata al Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societari , con il quale ultimo collaborava per CP_6
l'attuazione e l'adozione di misure idonee ad assicurare il P.A.;
- la ricorrente non si occupava di redigere il DVR e si limitava a impartire una generica formazione iniziale ai neoassunti;
- la ricorrente non si occupava di proporre azioni di miglioramento sui processi considerati critici (come ad es. l'outsourcing), poiché questa attività per GEI veniva svolta da Per_4
, Direttore Operations di e per veniva svolta da
[...] CP_3 CP_2 Persona_5
, allora Responsabile Vendite e Marketing di;
[...] CP_2
- la ricorrente non si occupava di formare i dipendenti sulle attività a ella demandate, ma li informava principalmente riprendendo quanto menzionato nelle delibere e la Pt_2
sicurezza era una tematica che la ricorrente non gestiva.
Tanto brevemente premesso in fatto, giova rammentare in diritto che l'accoglimento della domanda con la quale si chieda il riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori deve necessariamente partire dal confronto tra le declaratorie del C.C.N.L. di interesse, quella in godimento e quella o quelle pretese, che consenta di enuclearne i tratti differenziali (vd. in tal senso
Cass., sez. lav., n. 20272/2010).
Solo detta analisi preliminare può consentire infatti al giudice di valutare, all'esito dell'espletamento della prova, se le mansioni svolte in fatto con continuità e prevalenza ricadano nell'una o nell'altra declaratoria.
Solo detta valutazione, da effettuarsi in concreto avendo riguardo all'attività prestata, può consentire infatti la corretta sussunzione nell'una o nell'altra declaratoria.
Dunque, al fine di verificare la fondatezza del preteso inquadramento superiore occorre che il giudice compia il seguente percorso logico-giuridico:
- accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal ricorrente;
- individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei C.C.N.L.;
4 - raffronto tra i tratti distintivi della qualifica/grado attribuita dal datore di lavoro e quella rivendicata in giudizio, comparata con le risultanze probatorie raggiunte con riguardo alle mansioni effettivamente svolte.
Grava integralmente sul lavoratore l'onere di allegare e provare le mansioni in concreto prestate, in prevalenza, con continuità e per tutto il periodo oggetto di domanda, nonché di dedurre in merito alla riconducibilità delle mansioni effettivamente espletate a quelle proprie del superiore livello richiesto, descritte dalle norme collettive (Cass. sez. lav., n. 14088/2001).
A ciò si aggiunga che, al fine di riconoscere l'inquadramento preteso, il lavoratore deve provare, oltre al possesso degli elementi qualificanti descritti nella relativa declaratoria contrattuale, di avere effettivamente svolto in via prevalente le attività corrispondenti a detti elementi qualificanti.
Naturalmente ciò che serve è la prova dello svolgimento in concreto delle attività richieste dal profilo della declaratoria anelata (o comunque in essa sussumibili) in maniera complessivamente prevalente rispetto all'esecuzione delle attività sussumibili nei livelli inferiori.
Tanto chiarito e passando all'esame della fattispecie oggetto di causa, deve preliminarmente osservarsi che è infondata l'eccezione con la quale la resistente lamenta la genericità dell'impianto assertivo attoreo fondante la domanda di riconoscimento del superiore inquadramento.
Basti rilevare in proposito che la parte ricorrente ha compiutamente descritto le mansioni disimpegnate nel periodo di interesse, puntualmente allegato le disposizioni pattizie disciplinanti il livello attribuito e i livelli anelati nonché ampiamente argomentato circa i tratti distintivi della qualifica rivestita e delle qualifiche rivendicate.
Ciò posto, poiché la ricorrente è stata inquadrata nel 5° livello del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del settore GA-Acqua e agisce per il riconoscimento del 7° livello o, in subordine, del 6° livello, giova preliminarmente verificare quale è il tratto distintivo tra i livelli innanzi indicati.
Ebbene, ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. applicato il 5° livello comprende: “il personale che: - svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità; - risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività; - si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi;
cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei
5 settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno”. Tra i profili professionali esemplificativi sono indicati (tra gli altri): “ADDETTO ESPERTO
CONTABILITA'/CONTROLLO DI GESTIONE Lavoratore che coordina più fasi di processi amministrativi e/o di controllo di gestione, garantendo per la parte di competenza la correttezza dei dati ed il rispetto degli adempimenti;
effettua analisi e predispone report per le posizioni superiori;
fornisce indicazioni per l'aggiornamento e/o l'adeguamento delle procedure. ADDETTO
PREVENZIONE/PROTEZIONE RISCHI Lavoratore che cura le attività di controllo e raccolta dei dati per il rispetto della normativa in materia di prevenzione e protezione dai rischi, segnalando i problemi esistenti;
segue l'aggiornamento della prescritta documentazione;
provvede ad attività di formazione ed addestramento”.
Il 6° livello comprende: “il personale che: - svolge attività professionali tecniche/amministrative/commerciali, caratterizzate da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate ed innovative;
- opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate, con discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date;
- ha responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte o coordinate e della discrezionalità esercitata;
- si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità; - possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro”. Tra i profili professionali esemplificativi sono indicati (tra gli altri): “ESPERTO AMMINISTRAZIONE E
FINANZIARIO Lavoratore che opera in area amministrativo/contabile/finanziario curando le attività che garantiscono il soddisfacimento degli adempimenti di legge e contrattuali e proponendone l'interpretazione. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.. ESPERTO
PIANIFICAZIONE/CONTROLLO DI GESTIONE Lavoratore che provvede all'attività di raccolta, elaborazione e analisi dei dati e alla rilevazione degli scostamenti. Interagisce con le altre funzioni aziendali partecipando alla redazione de consuntivi economico-finanziari e dei documenti quali il budget, il piano programma, ecc.”.
Il 7° livello comprende: “il personale che: - svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico;
- opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle
6 risorse umane, ove affidate;
- gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
- possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.” Tra i profili professionali esemplificativi sono indicati (tra gli altri): “ESPERTO NORMATIVE E TARIFFE Lavoratore che segue l'evoluzione del sistema normativo di riferimento, tenendo i rapporti operativi con le Autorità di controllo, e interpreta lo stesso simulandone gli impatti sui risultati economici aziendali e dando indicazioni per l'aggiornamento del sistema tariffario… RESPONSABILE
PREVENZIONE/PROTEZIONE Lavoratore che provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente”.
I tratti caratterizzanti dei sopramenzionati livelli – come confermato dal confronto tra gli “elementi qualificanti” contemplati dalle tre declaratorie contrattuali1 – sono da rinvenire nel tipo di attività svolta, nell'attribuzione di poteri di coordinamento e controllo o direttivi nei confronti di altri lavoratori, nel tipo di discrezionalità e nel grado di responsabilità possedute, nella natura di informazioni gestite e nelle relative modalità di gestione nonché nell'esperienza lavorativa e nel grado di istruzione vantati.
E invero, mentre i lavoratori di 5° livello svolgono attività di contenuto intellettuale specialistico, attività operative altamente specializzate o che comportano il coordinamento di altri lavoratori, i lavoratori di 6° livello svolgono attività professionali che sempre implicano il coordinamento e il controllo di gruppi di lavoratori e i lavoratori di 7° livello svolgono attività, oltre che di coordinamento e controllo di unità organizzative e funzioni, di direzione di tali unità e funzioni.
Ancora, i lavoratori di 5° livello sono in possesso di autonomia nell'esecuzione delle mansioni assegnate con discrezionalità fortemente delimitata dalle disposizioni dettate da altri, i lavoratori di
6° livello sono in possesso di autonomia nell'esecuzione delle mansioni assegnate con discrezionalità nell'interpretazione delle regole e nell'adattamento delle procedure prestabilite, e
7 solo i lavoratori di 7° livello sono in possesso di autonomia di iniziativa ossia del potere di proporre le innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche discostandosi dalle procedure prestabilite.
I lavoratori di 5° livello rispondono solo dell'inosservanza degli standard temporali, qualitativi e quantitativi dell'attività svolta, i lavoratori di 6° livello rispondono del mancato raggiungimento dei risultati delle attività svolte o coordinate (che, dunque, è già un elemento aggiuntivo rispetto alla responsabilità dei lavoratori del livello inferiore) e della discrezionalità esercitata (nei limiti di cui si
è detto), i lavoratori di 7° livello sono responsabili dei risultati raggiunti dalle unità e funzioni dirette nonché delle decisioni assunte in proposito (secondo le sopracitate modalità).
Le informazioni trattate sono mediamente complesse per i lavoratori di 5° livello e complesse per quelli di 6° e 7° livello;
solo questi ultimi, poi, in accordo con l'autonomia di iniziativa da loro posseduta, hanno il potere di interpretare ed elaborare le informazioni in funzione degli obiettivi da raggiungere.
Tutti i lavoratori dei livelli in esame devono avere conseguito, quantomeno, il diploma di scuola superiore ed essere in possesso di esperienza lavorativa specifica nelle materie tecniche ovvero nei processi operativi loro assegnati, quanto ai lavoratori di 5° livello, nel più ampio ambito dei processi e delle metodologie di lavoro, quanto ai lavoratori di 6° livello, e nell'ancor più esteso ambito dei processi e dei sistemi delle funzioni aziendali dirette, quanto ai lavoratori di 7° livello.
Prima di passare all'esame della fattispecie oggetto di causa, preme infine rilevare che, anche alla luce delle coordinate ermeneutiche pocanzi menzionate, il corretto inquadramento della ricorrente va individuato valutando il contenuto delle mansioni concretamente svolte dalla lavoratrice nel periodo 1.6.2015/31.3.2020 – allegate in ricorso – piuttosto che sulla base del semplicistico, e meramente formale, modo in cui il datore di lavoro appellava la lavoratrice all'interno e all'esterno della compagine aziendale, come ad esempio “Responsabile dell'attuazione del Programma degli adempimenti”, “Responsabile della Qualità” o “Lead Auditor”.
Venendo al caso di specie, si ritiene che le deposizioni dei cinque testimoni escussi (tre comuni, uno di parte ricorrente e uno di parte resistente) non consentano di riconoscere alla ricorrente il preteso livello 7° del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del settore GA-Acqua.
1) Quanto alle mansioni svolte dalla ricorrente in tema di attuazione del Programma degli adempimenti,
– Direttore della resistente dal 2.11.1998 al 26.2.2009 – Controparte_7
Contr dopo avere chiarito che “la resistente è la società di servizio del gruppo e si occupa delle relazioni trasversali: dalle attività industriali, tecniche, informatiche, alle attività come la stampa di bollette delle società del gruppo” e che “la resistente si è sempre occupata del sistema di qualità di tutte le società del gruppo”, ha dichiarato:
8 “Sul cap. 1), lett. a): confermo;
il sig. dal 2008 è passato all'attività di vendita e quindi la ricorrente da S_ questo momento ha iniziato a svolgere da sola le attività prima svolte insieme al sig. (che all'epoca S_ era già un 6° livello). ADR: quando si fa un sistema ci sono scostamenti tra il desiderato e il realizzato;
il programma di adempimenti serve per risolvere i predetti scostamenti. Naturalmente il programma di adempimenti era stabilito dalla Direzione - anche perché la sua adozione richiedeva la titolarità di un potere di spesa - e poi l'esecuzione del piano era demandata alla ricorrente. ADR: l'adempimento del piano investiva tutto l'organigramma societario. La ricorrente si occupava di spiegare a tutte le risorse dei vari settori come attuare il programma e di verificare la corretta esecuzione dello stesso da parte delle risorse. ADR: rispetto a questa attività di esecuzione del piano la ricorrente, fino a quando c'ero io, riferiva a me. In base al programma c'era un appuntamento periodico (ad esempio mensile), in occasione del quale la ricorrente mi riferiva della presenza di eventuali problematiche nell'attuazione del piano;
se non c'erano problemi mi aggiornava sullo stato di avanzamento dell'attuazione del piano. Dopo di me immagino che la ricorrente riferisse all'Ing. .” (vd. verbale di Pt_3 udienza dell'11.1.2024).
– dipendente della resistente dal 2016 (dal 2011 aveva invece lavorato alle CP_6 dipendenze di come responsabile dell'ufficio affari legali e societari, incaricato di CP_3
“contratti, preparazione della documentazione per la partecipazione alle gare, attuazione del d.lgs.
231/2001, unbundling (per quel che riguarda la separazione tra distribuzione e vendita nel settore del GA) e, in generale, di tutte le questioni giuridiche inerenti al gruppo (fusioni, scissioni, cessioni/acquisti rami d'azienda etc.)” – ha riferito:
“Sul cap. 1) lett. a): confermo. ADR: confermo che gerarchicamente a capo degli uffici qualità e ambiente erano i sig.ri (dal 2016) e (dal 2019). La ricorrente si occupava di verificare che il piano Per_1 CP_4 fosse adeguato alla normativa di unbundling, fosse effettivamente attuato nonché di implementare e completare quel piano ove necessario. Dal 2009 la ricorrente se ne occupava da sola;
invece dal 2010 se ne è occupata insieme a me. ADR: quando io sono arrivato nel 2010 il sistema era già stato predisposto dalla ricorrente, anche nella parte relativa ai contatti con i consulenti esterni. Poi abbiamo iniziato a svolgere queste attività insieme. La ricorrente svolgeva anche attività di auditing
(le cui risultanze poi venivano archiviate) e attività di formazione delle risorse. lett. d): confermo… Sul cap.
2)…lett. c): confermo nel senso che, quando si dovevano svolgere queste attività (inerenti alla qualità commerciale), la ricorrente si affiancava ai vari colleghi e raccoglieva i dati. Svolgeva questa attività insieme al collega Non so se poi fosse la ricorrente ad occuparsi dell'invio. Interrogato sul cap. S_
45) della memoria: non so se i dati venissero verificati sulla base del sistema gestionale aziendale. L'attività di controllo veniva svolta dalla ricorrente e da Naturalmente l'invio veniva effettuato con la S_ sottoscrizione del legale rappresentante della società. Si riprende l'escussione sui capitoli del ricorso. Sul cap. 2) lett. d)2: non confermo. La ricorrente svolgeva queste attività insieme al sig. S_
Forse l'invio definitivo lo faceva la ricorrente. Sul cap. 4)…lett. i): confermo, anche questa attività era svolta insieme a me. Noi formulavamo la proposta di modifica poi la decisione (e dunque l'approvazione) della modifica era del gestore indipendente. Poteva capitare che l'ing. intervenisse sulle nostre Pt_3
9 proposte con degli aggiustamenti, ma tendenzialmente approvava le nostre proposte e sottoscriveva - era lui infatti il soggetto responsabile dal punto di vista giuridico.” (vd. verbale di udienza dell'11.1.2024).
– dipendente della resistente dal 2011 sino al mese di luglio del 2019, Persona_1 responsabile del settore sicurezza, lavoro e ambiente e “dal 2016-2017 responsabile del sistema integrato sicurezza, ambiente e qualità” – ha affermato:
“Sul cap. 1), lett. a): io sono arrivato nel 2011 e sono rimasto sino al 2019 quindi posso confermare per questo periodo e credo che ci sia stata anche una nomina della Direzione in questo senso (un atto formale insomma). Il Programma Adempimenti era una cosa piuttosto complessa e sinceramente non ricordo proprio in cosa consistesse e in come si esplicasse l'attività di attuazione. lett. d): confermo, la nomina era valida fino a luglio del 2019.” (vd. verbale di udienza dell'11.6.2024).
– dipendente della resistente dal 26 agosto 2019 come “Responsabile Controparte_4
Salute, Sicurezza e Ambiente” e, in generale, “Responsabile della compliance, non legale, in quanto c'è un ufficio ad hoc si che si occupa delle questioni legali” – ha dichiarato:
“Sul cap. 38): confermo, precisando che la responsabilità del programma adempimenti in capo al gestore indipendente è imposta dalla normativa di riferimento. Quanto al responsabile della verifica del programma adempimenti, egli/ella si occupa di raccogliere le evidenze (documenti) durante le verifiche ispettive (audit), di compiere le segnalazioni (non conformità) e di sottoporle in ultima analisi al OR NT che le convalida. Sul cap. 40): confermo la responsabilità del OR
NT di validare tutti i dati finali raccolti dall'operatore. Sul cap. 42): confermo. ADR: il piano degli adempimenti ricalca normativa Arera e la funzione è quella di garantire un trattamento paritario di tutte le società che operano nel mercato. Sul cap. 43): i consulenti di Cersa sono consulenti di parte terza ed escludo che fossero consulenti della resistente in tema di qualità. La ricorrente negli audit esterni, quelli di parte terza (che duravano anche 3 giorni), aveva un ruolo attivo, quindi la ricorrente - e in generale tutte le persone qualificate - dovevano seguire l'ispezione anche se non era eseguita da loro.” (vd. verbale di udienza dell'11.6.2024).
– dipendente della resistente incaricato dei “servizi trasversali dell'azienda Testimone_1
e, in particolare, della redazione della carta del servizio gas, ossia di tutta la attività che ha preceduto il sistema di qualità” sino al 2008 e poi responsabile del settore commerciale alle dipendenze di – ha riferito: CP_3
“Sul cap. 1), lett. a): confermo. ADR: gli anni non li ricordo con precisione ma so che aveva queste Cont responsabilità. ADR: erano attività che oveva effettuare e andavano verificate nella gestione;
erano attività che credo fossero correlate al sistema di unbundling.
Interrogato sui cap. 40)3 e 42)4 della memoria: confermo entrambi.” (vd. verbale di udienza del 17.10.2024).
10 L'analisi della documentazione prodotta da parte ricorrente conferma le dichiarazioni sostanzialmente convergenti dei testimoni escussi;
da essa si desume che:
In data 12.3.2009 la ricorrente era nominata “Responsabile della verifica di attuazione del programma degli adempimenti” di dal OR NT, ossia dall'amministratore delegato del gruppo sig. CP_3
, e come tale addetta a “• verificare che il cronoprogramma degli adempimenti venga Persona_2 rispettato;
• verificare che gli adempimenti siano formalmente sostanzialmente attuati, • proporre al OR
NT i correttivi necessari qualora si abbiano scostamenti o ritardi rispetto al piano definito, • collaborare con il OR NT alla revisione periodica del programma” (vd. doc. 29 fasc. ric.);
In data 4.11.2009 la ricorrente era individuata come “Responsabile attuazione del programma degli adempimenti” (vd. allegato 8 bis alla circolare informativa 1 del 4.11.2009 adottata dal OR NT, sub doc. 25 fasc. ric.);
“A seguito del conferimento da parte di a del ramo d'azienda relativo CP_3 Controparte_1 all'attività di amministrazione, finanza e controllo, risorse umane, acquisti, qualità e sicurezza con decorrenza dal 01 giugno 2015, e alla conseguente prestazione dei servizi intercompany tra e CP_3 in outsourcing alle condizioni di cui ai relativi contratti intercompany” (prodotti sub doc. 24 CP_1 fasc. ric.) erano “attribuite in capo al personale di le funzioni di Verifica applicazione Codice di CP_1
Comportamento, Verifica attuazione Programma Adempimenti e Valutazione compliance contratti, come da lettere di nomina a suo tempo conferite.”. In tale occasione la ricorrente era confermata come “Risorsa addetta alla verifica attuazione programma adempimenti” – della cui predisposizione, aggiornamento annuale e controllo dell'osservanza era responsabile il OR NT – ed era adibita al “controllo dell'attuazione del Programma di Adempimenti…incaricata dalla Società quale auditor del proprio Sistema di
Qualità Aziendale, la quale vanta un'esperienza pluriennale nella verifica, anche presso altre società del gruppo, delle procedure di qualità e sicurezza” e, in particolare, “Nella sua qualità di Responsabile della verifica della attuazione del programma degli adempimenti, incaricata delle seguenti attività: • verifica che gli adempimenti siano formalmente e sostanzialmente attuati;
• propone al GI i correttivi necessari qualora si abbiano scostamenti o ritardi rispetto al piano definito;
• collabora con il OR NT alla revisione periodica del PA” (vd. documento per l'attuazione del Programma di adempimenti della delibera dell'Arera n.
296/15, cap. 6 del P.A. revisionato al 28.1.2018, sub doc. 26 fasc. ric.);
Negli anni successivi al conferimento del ramo d'azienda (relativo all'attività di amministrazione, finanza e controllo, risorse umane, acquisti, qualità e sicurezza) veniva ribadito che il OR NT possedeva poteri di conduzione del servizio di distribuzione, gestione, decisione, iniziativa, spesa, di predisposizione e aggiornamento del programma di adempimenti, secondo le linee guida dell'Autorità, di presentazione “ogni anno all'Autorità, su supporto informatico, un rapporto sulle misure adottate in esecuzione del programma di adempimenti” nonché di organizzazione del personale assegnato, tra cui la ricorrente, addetta al settore
“Qualità, Sicurezza, Ambiente e Unbundling Funzionale” (vd. documento per l'attuazione del Programma di adempimenti della delibera dell'Arera n. 296/15, cap. 6 del P.A. revisionato al 25.1.2019, sub doc. 30 fasc. ric.).
È evidente che, a differenza di quanto sostenuto dalla resistente, il Programma degli Adempimenti era “una cosa piuttosto complessa” (cfr. dichiarazioni del teste , come pure disvelato dagli Per_1
obiettivi perseguiti dal programma, sintetizzabili nella garanzia di separazione funzionale delle
11 attività del gruppo, per assicurare la gestione imparziale delle infrastrutture e la concorrenzialità degli operatori preposti all'erogazione dei servizi essenziali, quali gas ed energia elettrica.
Definizione questa che mal si concilia con la natura “mediamente complessa” delle informazioni trattate dai lavoratori di 5° livello.
Ora, dalla nomina di Responsabile della verifica di attuazione del programma degli adempimenti del 2009 le incombenze della ricorrente erano quelle di verificare il rispetto delle tempistiche e delle prescrizioni del P.A., di segnalare al OR NT gli eventuali inadempimenti o ritardi rilevati e di sottoporgli i relativi correttivi nonché di presentare al OR NT gli aggiornamenti del programma conseguenti alle nuove norme introdotte in tema di unbundling funzionale, al fine di ottenerne la convalida.
Di là dall'attività di attuazione, mediante controllo e formazione dei dipendenti, e dell'attività di adeguamento alla normativa di riferimento, però, la ricorrente non aveva il potere di approvare i correttivi da apportare al piano né possedeva funzioni direttive.
Infatti i testimoni hanno riferito che, quando era necessaria una modifica del P.A. per correggere gli scostamenti dalle sue previsioni o i ritardi, anche se la proposta di modifica proveniva dalla ricorrente – e non poteva essere diversamente poiché ella era adibita alle verifiche circa l'attuazione del piano, oltre che al monitoraggio dei mutamenti normativi eventualmente intervenuti nell'anno – spettava al OR NT, al quale la ricorrente doveva riferire e che ne assumeva la responsabilità, convalidare la modifica e, quindi, in sostanza la decisione sul se apportare il correttivo in base agli accertamenti svolti dalla ricorrente.
Non è invece emerso dall'istruttoria espletata l'esercizio e, soprattutto, il contenuto di funzioni direttive della ricorrente nei confronti di dipendenti né l'esistenza di soggetti a ella sottoposti.
Le mansioni espletate dalla ricorrente, dunque, presupponevano il possesso della discrezionalità nell'interpretazione delle regole e nell'adattamento delle procedure predeterminate, propria dei lavoratori di 6° livello.
Discrezionalità questa ormai “acquisita” all'epoca dell'inizio della collaborazione con CP_6 nell'esecuzione delle attività di adeguamento e aggiornamento del P.A. Dall'anno 2010, quindi, erano la ricorrente e a formulare la proposta di modifica e poi la decisione (e dunque CP_6
l'approvazione) della modifica era del OR NT. Poteva capitare che l'ing. Pt_3
intervenisse sulle nostre proposte con degli aggiustamenti, ma tendenzialmente approvava le nostre proposte e sottoscriveva - era lui infatti il soggetto responsabile dal punto di vista giuridico.
Deve tuttavia rilevarsi che tale attività propositiva si risolveva, in sostanza, nell'individuazione di correttivi agli scostamenti dai requisiti di qualità dichiarati nel programma (così come misurati dalla ricorrente nel corso dell'attività ispettiva), ovverosia in un'attività di mero adeguamento del
12 programma al fine di ripristinare il livello di qualità adeguato predeterminato, nonché nell'individuazione delle modifiche della normativa di settore, ovverosia in un'attività di interpretazione delle regole.
Con la conseguenza che tale attività propositiva non pare presupporre quella autonomia di iniziativa riconosciuta dalla declaratoria di 7° livello, che innova, e non semplicemente adegua o aggiorna, i processi lavorativi sui quali si esplica, anche modificando le procedure e i metodi predefiniti, in funzione degli obiettivi da raggiungere. Elementi questi nella specie mancanti.
Anche sul versante della responsabilità, pecca nella fattispecie il grado di responsabilità richiesto ai lavoratori di 7° livello.
Infatti, l'unico soggetto giuridicamente responsabile delle proposte di modifica e, come tale, detentore del potere di controllare e rimaneggiare (apportando aggiustamenti) tali proposte era il
OR NT.
Del resto, il P.A. era stabilito dalla Direzione - anche perché la sua adozione richiedeva la titolarità di un potere di spesa, che la ricorrente non possedeva. Sicché la ricorrente non predisponeva il P.A. e non ne aveva, in ultima analisi la responsabilità, come dimostra la circostanza che l'invio all'ente di verifica avveniva a nome del gestore indipendente.
Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi considerando le dichiarazioni del testimone CP_6 atteso che nell'anno 2010, quando egli iniziava ad occuparsi del Programma degli Adempimenti insieme alla ricorrente, il sistema era già stato predisposto.
In conclusione, non è condivisibile la definizione della resistente di “collettore di dati e informazioni”, poiché la ricorrente si occupava, non solo, di raccogliere le evidenze (documenti) durante le verifiche ispettive (audit), di compiere le segnalazioni (non conformità) e di sottoporle in ultima analisi al OR NT che le convalida, ma anche di provvedere all'aggiornamento e all'adeguamento del P.A.; con ciò dimostrando di possedere quella discrezionalità, confinata nell'interpretazione delle regole e nell'adattamento delle procedure, propria dei dipendenti di 6° livello.
2) Quanto alle mansioni svolte dalla ricorrente in tema di qualità;
ha dichiarato: Controparte_7
“La ricorrente era inserita nella squadra che si occupava del sistema qualità. In sintesi queste erano le attività svolte da detto sistema allo scopo di conseguire una certificazione di qualità: dichiarare il possesso dei requisiti di qualità, registrarli, misurare gli scostamenti e, quindi, adottare le azioni correttive per riportare la situazione a un livello qualitativamente adeguato. La certificazione si ottiene, non solo, rispettando gli elementi che io ho dichiarato di possedere e i parametri minimi di qualità previsti dalla legge, ma anche rispettando in generale tutti i requisiti normativi di volta in volta stabiliti dalla legge di settore. ADR: il sistema di qualità e le procedure erano le medesime per ogni società del gruppo;
la difficoltà stava nel numero di società da seguire. Per questo motivo la resistente aveva tre persone che si occupavano
13 di qualità: il sig. che era RSPP e controllava il territorio attraverso una lista di controllo Tes_2
(check-list), la ricorrente e il sig. che si occupavano invece del sistema qualità, della S_ conoscenza delle leggi applicabili e della predisposizione delle procedure. ADR: tali procedure venivano redatte dalla ricorrente e dal sig. con l'ausilio dei consulenti esterni;
nel senso che S_ il consulente esterno conosceva a pieno le norme applicabili però necessitava dell'apporto della ricorrente e del sig. per individuare le norme da applicare alle esigenze delle società del S_ gruppo (per declinare la normativa di interesse secondo le esigenze societarie). ADR: la ricorrente e il sig. svolgevano anche un'attività di controllo sul territorio (Lombardia, una parte del Veneto e una S_ parte del Piemonte) al fine di effettuare controlli periferici: verificavano l'applicazione delle procedure e raccoglievano informazioni sull'attività svolta nelle sedi periferiche…Sul cap. 2), lett. a): la ricorrente dal 2008 ha preso la responsabilità del sistema integrato qualità, sicurezza e ambiante. Il sistema è sempre quello: dichiaro quello che faccio, registro e misuro gli scostamenti;
quello che cambia sono le norme di riferimento, diverse per ciascun ambito…Sul cap. 3)… lett. c): confermo fino al 2009. Questa attività rientra sempre nella qualità e riguarda la parte degli acquisti: qualifica dei fornitori, analisi dei contratti, completezza e conformità degli stessi.…Sul cap. 5): confermo tutto salvo che per la Esco, che credo sia successiva. Preciso che l'incarico della ricorrente variava in relazione ad ogni settore (gas, acqua etc.) in ragione delle specificità di ogni settore;
quindi l'incarico di responsabile in realtà racchiudeva in sé tre incarichi differenti (uno per ciascun settore). lett. a): confermo, anche se più che di progettazione si parla di redazione, poiché la ricorrente doveva dialogare con il consulente esterno (che conosceva la normativa e anche i parametri valutativi degli enti certificatori) - nei termini in cui ho spiegato prima. lett. b): confermo. lett. c): confermo. ADR: le istruzioni del sistema qualità sono divise in base alle competenze. La ricorrente doveva registrare la formazione di volta in volta impartita alle diverse risorse. lett.
d): confermo. In sostanza bisogna vedere se il fornitore è in grado di darti il prodotto richiesto
(qualificazione del fornitore, capacità finanziaria, capacità produttiva, catena logistica). Anche in questo caso bisogna acquisire documenti sulla qualifica dei fornitori e conservarli;
poi periodicamente ricontrollarli. Solitamente il controllo viene fatto a campione. lett. e): confermo. Stiamo
descrivendo il ciclo di vita del sistema qualità. Questo può essere descritto come un momento di riflessione
(“viene fatto un bilancio”) su quello che è stato fatto e su cosa deve essere corretto;
per fare le correzioni però bisogna affrontare le spese. ADR: la proposta di correzione arriva dalla ricorrente, ma la decisione sul “quando” effettuare la correzione è del Direttore. lett. f): confermo. ADR: i rilevamenti statistici venivano svolti, ad esempio, sui tempi di intervento, di allacciamento (fissati da AEG all'epoca). ADR: erano redatti una volta all'anno, ma i dati erano raccolti mensilmente. lett. h): le non conformità sono le differenze dal parametro di riferimento. Bisogna capire cosa è successo e adottare una correzione se il fatto non è episodico ma strutturale. ADR: in relazione a tutto quello che ho detto sino a questo momento sul sistema qualità e le mansioni svolte dalla ricorrente al riguardo, preciso che - come ho detto in precedenza - fino all'anno 2008 (se ben ricordo) del sistema qualità si occupavano la ricorrente, il sig. e il sig. Dal passaggio di alla vendita ha iniziato ad occuparsene solo la Tes_2 S_ S_ ricorrente.” (vd. verbale di udienza dell'11.1.2024);
ha riferito: CP_6
“Sul cap. 2) lett. a): non so quale fosse la qualifica della ricorrente;
so che ella lavorava nell'ufficio qualità, ambiente e sicurezza. Per quanto ne so in quell'ufficio la ricorrente gestiva la qualità. Non so
14 cosa facesse nei settori di sicurezza e ambiente;
credo che si occupasse di svolgere degli audit nel settore sicurezza. lett. b): confermo per il sistema qualità ma per gli altri sistemi ambiente e sicurezza non lo. ADR: non so se si trattasse di audit interni o esterni, mi riferisco all'attività che la ricorrente svolgeva recandosi nelle diverse sedi del territorio e verificando l'esecuzione del piano adempimenti. (vd. verbale di udienza dell'11.1.2024);
ha affermato: Persona_1
“ADR: ho conosciuto la ricorrente sul posto di lavoro;
la ricorrente quando ho iniziato a lavorare per la resistente si occupava di unbundling e qualità, mentre io mi occupavo di sicurezza e ambiente;
dal 2016-
2017 sono divenuto responsabile del sistema integrato sicurezza, ambiente e qualità e, quindi, la ricorrente ha iniziato a collaborare con me per la parte relativa alla qualità e all'unbundling. ADR: quando dico collaborava con me intendo affermare che la ricorrente si occupava integralmente della qualità e dell'unbundling. ADR: in teoria io dovevo controllare l'operato della ricorrente, ma in pratica ciò non è avvenuto perché io non sono mai riuscito a gestire la risorsa come avrebbe Parte_1 voluto la resistente e quindi poi sono andato via io. ADR: la direzione mi aveva messo come responsabile della ricorrente al fine di delimitare l'attività della ricorrente, anche nell'esecuzione degli audit, ma ella aveva una esperienza lavorativa di 25 anni e quindi operava in completa autonomia - per non dire anarchia - quindi nonostante le molteplici telefonate della Direzione e gli incontri “a tre” svolti allo scopo di regolare l'autonomia della ricorrente, io non sono mai riuscito a realizzare il proposito della direzione…Sul cap. 2), lett. a): non confermo, del settore Sicurezza e Ambiente mi sono sempre occupato io da quando sono arrivato a quando sono andato via, per il periodo successivo non lo so. lett. b): confermo che fosse responsabile della qualità precisando che si trattava di verifiche interne, non c'era una squadra di audit erano verifiche che facevamo noi. ADR: venivano svolti 10-15 audit all'anno. Gli audit relativi alla qualità e all'unbundling erano organizzati dalla ricorrente e quelli relativi ad ambiente e sicurezza da me. Ogni audit coinvolgeva solo le risorse del settore ispezionato. lett. c): confermo solo sino a un certo momento, perché dopo queste attività sono passate all'ufficio commerciale. ADR: la ricorrente in sostanza doveva raccogliere dati, suddivisi per centri di costo, e poi caricare questi dati su un portale . ADR: non Pt_2 ricordo cosa prevedesse la delibera in tema di qualità commerciale. Interrogato sul cap. 45) della Pt_2 memoria: confermo. ADR: il sig. si occupava di tutta l'attività commerciale (come contabilità, S_ fatturazione ai clienti finali, contabilità dei metri cubi trasportati e altro). Per quel che ricordo, l'Ing. è Pt_3 sempre stato OR NT da quando è stata introdotta la normativa che prevedeva l'esistenza di Cont un gestore indipendente. Come tale era l'amministratore delegato della Credo che l'Ing. Pt_3 avesse un controllo sull'attività della ricorrente. Preciso che detto controllo, quando lavoravamo per Cont l'Ing. , la ricorrente e io), era esercitato dall'Ing. , poi, quando io e la ricorrente Pt_3 Pt_3 siamo passati alle dipendenze della resistente, era esercitato dal Presidente Si riprende CP_5
l'escussione sui capitoli del ricorso. Sul cap. 2) lett. d): come ho già detto confermo sino a una certa data, perché poi queste mansioni sono passate al settore commerciale. Ribadisco, inoltre, che in teoria ero io il referente aziendale. Sul cap. 3)… lett. d): non confermo per l'attività di formazione presso fornitori. Per i nuovi assunti ricordo che la ricorrente faceva degli incontri propedeutici per spiegare cosa fosse la qualità. Io mi occupavo della sicurezza. Interrogato sul cap. 46) della memoria: come ho detto da un certo Tes_3 punto in poi le attività amministrative dell'unbundling sono passate all'amministrazione (a quelle Per_3 legali dell'unbundling sono passate all'ufficio legale ( . Interrogato sul cap. 47) della memoria: CP_6
15 confermo che tale attività quando c'ero io, da un certo momento in poi è stata svolta da non so se la CP_6 ricorrente se ne occupasse prima di lui. Interrogato sul cap. 48) della memoria: ripeto che in fase di assunzione veniva svolto un incontro di mezz'ora/un'ora, nel corso del quale venivano illustrati i sistemi di certificazione esistenti in azienda…Sul cap. 5): dal 2011 al 2019 la responsabilità di sicurezza e ambiente era attribuita a me e dal 2016-2017 anche la responsabilità del sistema integrato qualità e sicurezza era attribuita a me. lett. a): questa attività era una di quelle che la direzione non voleva che svolgessimo perché voleva che ci limitassimo all'attività di auditing. Questa attività, secondo la
Direzione, doveva essere svolta da ogni responsabile di funzione ( come responsabile S_ commerciale, come responsabile legale e societario, come responsabile acquisti, CP_6 Per_6 come responsabile tecnico). ADR: il Manuale veniva redatto dalla ricorrente. le procedure Tes_4 venivano redatte - o almeno sarebbero dovute essere redatte - dai responsabili di funzione. La direzione non voleva infatti che noi ci occupassimo della redazione delle procedure;
ricordo che una volta mi è arrivata una email della Direzione, che ci riprendeva per essere andati oltre. lett. b): confermo per la verifica, in quanto rientra nell'auditing, quanto alla modifica solo se relativa attività di competenza in senso lato. Nel senso che la modifica poteva essere fatta dalla ricorrente solo nell'ambito delle sue competenze relative alla qualità (non mi viene in mente un esempio), ma per le attività relative, ad esempio, al settore commerciale le modifiche non poteva farle la ricorrente ma il responsabile di quel settore. lett. c): è un'attività questa che veniva svolta in automatico dal portale dove venivano caricate tutte le procedure;
era una sorta di gestionale documentale. lett. d): confermo. lett. e): confermo che redigesse il verbale di riesame della direzione, che poi però veniva sottoscritto dalla direzione. È un documento che analizza tutti i processi aziendali verificandone l'efficacia nonché il raggiungimento e la misurazione degli obiettivi. È una sorta di fotografia dello stato di avanzamento dei processi aziendali. lett. f): confermo che gestisse i rilevamenti statistici legati al verbale di riesame della direzione. lett. h): confermo per le non conformità relative alla qualità e all'unbundling.” (vd. verbale di udienza dell'11.6.2024);
ha dichiarato: Controparte_4
“ADR: la ricorrente era una mia collega che si occupava di qualità nel senso di sistema di gestione della qualità ISO 9001 e di qualità commerciale in quanto soggetta a normativa di settore (Arera)…
Sul cap. 22): confermo, che queste sono le attività che la ricorrente ha svolto durante la nostra breve compresenza. ADR: le procedure da aggiornare sono le procedure ISO 9001, tutte procedure dettate dal sistema per garantirne la qualità. Oltre alle verifiche interne condotte dalla ricorrente c'erano quelle con parte terza condotte dagli auditor esterni. ADR: non c'è una tempistica precisa per gli aggiornamenti, ciò che conta è mantenere la procedura aggiornata secondo i cambiamenti aziendali e le modifiche normative intervenute. Sul cap. 23): come è stato fatto il sistema qualità e portato al livello che ho conosciuto quando sono arrivato non ne sono a conoscenza. Posso dire che, da quando sono arrivato io, non abbiamo più utilizzato consulenti esterni. ADR: l'attività di aggiornamento periodico veniva svolta quindi dalla ricorrente con la mia supervisione. ADR: io sistemavo gli aspetti di sicurezza (un ambito nel quale c'erano varie cosine da mettere apposto) ma era fisicamente impossibile controllare tutta l'attività di aggiornamento svolta dalla ricorrente…Sul cap. 36): confermo dal 2019. Questa Per collaborazione proficua era non solo con ma anche con i responsabili delle unità territoriali ( , CP_6
e ). La ricorrente effettuava attività di audit, cioè: riportava i dati sul sistema;
Per_8 CP_8
16 segnalava le non conformità; verificava le non conformità…Sul cap. 45)5: confermo…Sul cap. 70): il sistema di gestione integrato era di fatto “non integrato” e basato, in sostanza, sulla gestione della qualità.
Uno dei problemi che ho affrontato è stato convertire la certificazione di SICOHSAS 18/2001 (poi diventata
45/2001 nel 2018). La ricorrente si occupava della qualità 9001, ossia si occupava della ISO 9001: teneva il sistema aggiornato in base alle variazioni;
si interfacciava con i vari responsabili delle funzioni;
teneva gli audit ed emetteva le non conformità e le raccomandazioni. Della restante parte della qualità, della sicurezza e dell'ambiente me ne sono sempre occupato io;
sono sempre stato anche RSPP. A Domanda dell'Avv. Bersani: a fronte di una criticità l'auditor può emettere una non conformità minore, una non conformità maggiore o una raccomandazione. Quindi individuate una tra queste tre, convoca il responsabile di funzione. Il responsabile di funzione stesso propone la modifica correttiva e, se non ci arriva il responsabile di funzione, è il verificatore (quindi anche la ricorrente come auditor), che gli “imbecca” la modifica correttiva…Sul cap. 79): confermo, l'attività di progettazione è stata sempre esclusa occupandosi il gruppo di distribuzione di servizi. Se si parla di progettazione del sistema di gestione stesso può esserci stato l'intervento di consulenti esterni…Sul Cont cap. 83): per 'attività cantieristica (manutenzione delle condotte del gas) è fondamentale e confermo che l'attività di proposizione di miglioramenti delle criticità venisse (e venga) svolta daLeopardi. Per
, che si occupa sostanzialmente di attività amministrative e non di cantieristica, si CP_2 Per_5 occupava di distribuzione di gadget ai clienti e non c'erano problemi di criticità da questo punto di vista” (vd. verbale di udienza dell'11.6.2024);
ha riferito: Testimone_1
“ADR: per la resistente mi occupavo di servizi trasversali dell'azienda e, in particolare, della redazione della carta del servizio gas, ossia di tutta la attività che ha preceduto il sistema di qualità, insieme al collega
[...]
Verso la metà del 1994, del 1995 o del 1996 - non ricordo con precisione l'anno - dovevamo Tes_5 partecipare a una gara per la quale serviva la certificazione ISO 9000 e, quindi, mi era stata affidata questa incombenza relativamente a tutte le aziende del gruppo e, in particolare, per LO GA s.r.l., ossia la società del gruppo che doveva partecipare a questa gara. ADR: ho conosciuto la ricorrente sul posto di lavoro in quanto ella arrivava, come me, in servizi - non ricordo quando - e doveva aiutarmi in CP_1 questa attività della quale io ero responsabile. ADR: non ricordo se la ricorrente è arrivata prima o dopo la certificazione ISO 9000. Posso dire che quando è arrivata in la ricorrente doveva CP_1 imparare a fare la responsabile della qualità, doveva cioè imparare tutte le procedure relative alla qualità, come revisionare queste procedure, come svolgere le attività di controllo nelle unità periferiche e come partecipare alle ispezioni dell'ente certificatore. ADR: mi correggo, la ricorrente non doveva imparare a fare la responsabile, ma collaborare con me nella gestione della qualità. Poi, quando io sono tornato in GEI la ricorrente ha iniziato a gestire da sola il sistema qualità e c'è stato il Cont
“passaggio di testimone”. ADR: io ho iniziato a lavorare per el 2003, se ben ricordo. ADR: non ho giudizi pendenti con la resistente o le altre società del gruppo e lavoro ancora alle dipendenze di CP_9 cap. 2), lett. a): confermo che la ricorrente fosse responsabile del sistema di qualità; ricordo solo che si occupava di formazione dei dipendenti e, quindi, penso che, di fatto, fosse responsabile. ADR: il
17 sig. e il sig. a livello di organigramma aziendale erano i responsabili del sistema Per_1 CP_4 integrato di sicurezza, ambiente e qualità e la ricorrente era direttamente dipendente da loro. Per la gestione della qualità, in concreto, la ricorrente era però indipendente… lett. c): confermo. ADR: in base alle delibere Arera le società di distribuzione del gas devono garantire un certo livello di qualità
e tutte le attività dei distributori verso i clienti finali devono avere delle tempistiche da rispettare, a pena di sanzioni. Quindi annualmente, entro il 31 marzo, occorre inviare un report all , nel quale Pt_2 vengono ricapitolate tutte le attività svolte dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente (al 31 marzo) in tema di attività svolte, tempi medi di queste attività, totale delle attività eseguite nei termini stabiliti e totale delle attività non eseguite nei termini, indennizzi pagati alla società di vendita (che poi doveva riconoscerli ai clienti finali), numero di reclami ricevuti e gestiti nell'anno, numero di reclami per i quali la società dava ragione al reclamante, numero totale di richieste di informazioni e risposte. L'attività di controllo consisteva nella estrazione trimestrale dal sistema operativo aziendale di tutti i dati che ho pocanzi elencato (una sorta di simulazione di quello che doveva essere consegnato all'ente di verifica). In particolare bisognava prestare attenzione ai reclami per i fuori termine, per individuare i motivi e le soluzioni affinché il fuori termine non si verificasse più. Interrogato sul cap. 45) della memoria: non è del tutto corretto. Questa attività oggi la svolgo io;
mi occupo quindi di inviare i dati all' a nome dell'ing. . Precedentemente però Pt_2 Pt_3 questa attività la faceva la ricorrente, non io, sempre con invio dei dati a nome dell'ing. . Si Pt_3 riprende l'escussione sui capitoli del ricorso. lett. d): confermo che i dati erano inviati con le credenziali dell'ing. dopo la verifica dei dati estratti;
verifica effettuata dalla ricorrente con me Pt_3
(responsabile della parte commerciale) o con altro responsabile di una determinata funzione/attività.
ADR: come ho detto oggi mi occupo io di inviare i dati all e, dunque, posso dire che le attività imposte Pt_2 dalla delibera sono da me analizzate e verificate, sicché quando effettuo l'invio all'ing. e poi Pt_2 Pt_3 all - a nome dell'ing. - ho io la responsabilità di quello che ho inviato…lett. e): la ricorrente si Pt_2 Pt_3 Cont occupava di compiere verifiche ispettive all'interno di in relazione al sistema qualità; erano verifiche interne, che facevo anche io. La ricorrente andava nelle unità territoriali e verificava che le varie procedure venissero attuate in un determinato modo e che tutto fosse attuato in conformità alle delibere di settore e al manuale della qualità. ADR: il manuale della qualità è il documento che ha dato origine a tutto il sistema qualità. Nel 1994 o nel 1995, quando è sorta la necessità della certificazione ISO
9000, il primo manuale è stato redatto da me il (utilizzando una sorta di fac-simile in uso nelle società di distribuzione. Il manuale della qualità è stato diviso in varie sezioni e ciascuna sezione in vari argomenti;
esso è stato approvato da chi, al tempo, aveva la responsabilità della società LO GA (di cui ho detto prima). Questo manuale è stato poi replicato per le altre tre-quattro società del gruppo esistenti Cont all'epoca e, dopo il convoglio di tutte le aziende del gruppo in GEI, è stato replicato per Da questo manuale sono nate le varie procedure di qualità, all'interno delle quali possono esserci varie istruzioni. La redazione di procedure (quando propedeutiche ad attività specifiche) e, soprattutto, delle istruzioni veniva affidata al titolare dell'attività/funzione interessata. La verifica della procedura/istruzione e la loro “traduzione in termini di qualità” erano effettuate dal responsabile della qualità. Infine l'approvazione era dell'Ing. . ADR: queste procedure dovevano essere Pt_3 revisionate in caso di normative nuove oppure se, in base agli audit organizzati dalla ricorrente, emergevano delle non conformità oppure in conseguenza delle eventuali istanze di riesame presentate dalle unità territoriali nel corso delle ispezioni. A domanda dell'Avv. Bersani: quando io sono
18 andato via dalla qualità nei primi anni del 2000 la responsabile della qualità, come ho detto, è divenuta la ricorrente e, quindi, le attività che gestivo io le ha prese in capo la ricorrente. ADR: il manuale era ancora quello del 1994, dunque l'attività svolta dalla ricorrente in relazione al manuale era di aggiornamento
(in caso, ad esempio, di una delibera nuova), non di riedizione…Sul cap. 5): so che la ricorrente era responsabile della qualità non ricordo per gli altri settori che mi ha elencato. Interrogato sul cap. 70) della memoria: confermo che a livello di organigramma i responsabili della funzione erano e poi Per_1
La ricorrente era responsabile della qualità. È vero che il sistema esisteva già, ma il sistema CP_4 andava mantenuto attraverso tutte le attività collaterali di aggiornamento;
altrimenti, alla prima visita di ispezione dell'ente certificatore, il sistema sarebbe stato bocciato. Si può dire che c'era
“l'impalcatura del sistema di qualità” che è stata nel tempo migliorata. Ad esempio, quando c'ero io avevamo solo la certificazione ISO 9000, invece, dopo di me, sono state prese altre certificazioni specifiche che io non ho mai gestito. Si riprende l'escussione sui capitoli del ricorso… lett. d): confermo. Faceva delle ispezioni ai Cont fornitori di perché in un sistema di qualità certificato, soprattutto sull'attività lavorativa di cantiere, le procedure erano date anche ai fornitori che lavoravano per noi. lett. e): confermo. ADR: una volta all'anno c'era il riesame del sistema qualità alla presenza dell'ing. , alla cui attenzione il responsabile Pt_3 della qualità portava tutta la documentazione relativa alle verifiche ispettive interne fatte e alle varie non conformità di procedure/istruzioni oppure ai vari indennizzi pagati per i ritardi nell'attivazione della fornitura. Nel riesame tutte le non conformità venivano rivalutate e si adottavano tutte le azioni correttive. Le azioni correttive erano disposte dall'ing. in collaborazione con la responsabile Pt_3 della qualità e con i responsabili delle singole attività/funzioni interessate (ricordo che c'era un documento cartaceo che l'ente competente compilava quando voleva proporre un'azione correttiva che poi veniva verificato dal responsabile della qualità, nel senso che questi valutava la bontà della correzione proposta). Il responsabile della qualità (ossia la ricorrente), in ultimo, doveva assicurarsi che l'azione correttiva venisse attuata e che l'effetto correttivo si realizzasse in concreto. lett. f): confermo;
so questo in quanto io, quando mi occupavo del sistema di qualità, facevi dei rilievi statistici sulla base dei dati raccolti nelle ispezioni… Interrogato sul cap. 83) della memoria: sulla parte di non so rispondere. CP_2 Cont Sulla parte di osso dire che - come ho riferito prima - c'era un piano delle verifiche ispettive interne condotte dalla ricorrente, dalle quali potevano risultare non conformità, inadempienze e settori da migliorare.
Quando accadeva la correzione veniva condotta dalla ricorrente con il responsabile della funzione oggetto di verifica e con gli addetti che si occupavano di quella attività. Se l'attività controllata era la funzione commerciale (di cui avevo la responsabilità), il miglioramento o la correzione era proposta dal responsabile, che si avvaleva del dipendente che svolgeva quella attività per trovare la correzione. L'Ing. faceva questa attività che ho appena descritto solo per le attività sul campo Per_4
(cioè solo per il suo settore). Dopo la proposta di correzione da parte del responsabile della funzione la ricorrente verificava se la modifica della procedura/istruzione proposta era idonea ad evitare il ripetersi della non conformità. L'atto di modifica della procedura era quindi firmato sempre dal responsabile della funzione (che proponeva la modifica), dalla ricorrente che verificava la bontà della proposta, e dall'ing. per l'approvazione.” (vd. verbale di udienza dell'17.10.2024); Pt_3
Diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, pur essendo e responsabili Per_1 CP_4
del sistema integrato di sicurezza, ambiente e qualità a livello di organigramma aziendale, con la conseguenza che la ricorrente era direttamente dipendente da loro, era la ricorrente in concreto ad
19 occuparsi del “sistema di gestione della qualità” dall'anno 2009, dopo che passava Testimone_1
alle dipendenze di per occuparsi del settore commerciale. CP_3
La ricorrente, per tutte le società del gruppo, verificava il rispetto dei requisiti di qualità registrati nel “sistema di gestione della qualità” (che si componeva di manuale della qualità, procedure e istruzioni) e, in generale, di quelli nel tempo introdotti dalla legge di settore;
requisiti questi necessari per il conseguimento della certificazione.
La ricorrente era poi incaricata della revisione delle procedure in caso di normative nuove o di non conformità, rilevate nel corso degli audit interni da ella svolti oppure segnalate dalle unità territoriali nel corso delle ispezioni da ella effettuate nelle diverse sedi periferiche.
La ricorrente, tuttavia, non svolgeva alcuna attività di progettazione del “sistema di gestione della qualità”, in quanto il Manuale della qualità era stato redatto da (utilizzando una sorta di S_
fac-simile in uso nelle società di distribuzione), approvato da chi, al tempo, aveva la responsabilità della società LO GA, replicato per le altre tre-quattro società del gruppo esistenti all'epoca e,
Contr Contr dopo il convoglio di tutte le aziende del gruppo in per Con la conseguenza che l'attività svolta dalla ricorrente in relazione al manuale era di aggiornamento alla luce delle nuove delibere di settore, non di riedizione.
Anche le procedure erano state predisposte dai consulenti esterni con l'aiuto di S_
(principalmente) e della ricorrente, in quanto i primi avevano una conoscenza piena di tutto il quadro normativo in tema di qualità e dei parametri valutativi degli enti certificatori, mentre i secondi erano in grado di selezionare le disposizioni normative da declinare alle esigenze aziendali.
La modifica delle procedure e delle istruzioni era affidata al titolare della funzione/settore
(commerciale, legale e societario, acquisti, tecnico) oggetto di ispezione (al più la ricorrente poteva
“imbeccare la modifica correttiva”), competendo alla ricorrente la verifica sulla compatibilità della procedura/istruzione proposta con il sistema di qualità aziendale (ossia la traduzione in termini di qualità della modifica proposta). Infine, ad approvare la modifica era il OR NT.
L'invio annuale all'ente di verifica dei report sui controlli effettuati nei settori aziendali e Pt_2
nelle sedi del territorio – in base alle delibere le società di distribuzione del gas devono Pt_2
garantire un certo livello di qualità e tutte le attività dei distributori verso i clienti finali devono avere delle tempistiche da rispettare, a pena di sanzioni – in origine effettuato dalla ricorrente e poi da avveniva a nome del OR indipendente, che, quindi, ne aveva la relativa S_
responsabilità in caso di sanzioni.
Il report era redatto estraendo dal sistema operativo aziendale i dati relativi a: tutte le attività svolte dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente (al 31 marzo), tempi medi di queste attività, totale delle attività eseguite nei termini stabiliti e totale delle attività non eseguite nei termini,
20 indennizzi pagati alla società di vendita (che poi doveva riconoscerli ai clienti finali), numero di reclami ricevuti e gestiti nell'anno, numero di reclami per i quali la società dava ragione al reclamante, numero totale di richieste di informazioni e risposte.
Tutto quanto detto conferma, come già considerato nel paragrafo che precede, l'assenza di attività di progettazione e, dunque, che la ricorrente non possedesse la discrezionalità propositiva e la responsabilità riconosciute dalla declaratoria di 7° livello. Né peraltro, pure in questo caso, è emerso lo svolgimento di funzioni direttive.
Del resto, anche con riguardo all'attività da ella svolta in relazione al verbale di riesame del sistema qualità – nel quale si verifica l'efficacia di tutti i processi aziendali nonché il raggiungimento degli obiettivi, “viene fatto un bilancio” su quello che è stato fatto e su cosa deve essere corretto – se, da un lato, la proposta di correzione era effettuata dalla ricorrente, da altro lato, la decisione circa il momento in cui correggere il “sistema di gestione della qualità” e la sottoscrizione del verbale competevano alla Direzione, ossia al soggetto munito del potere di spesa. La ricorrente, in ultimo, doveva assicurarsi che l'azione correttiva venisse attuata e che l'effetto correttivo si realizzasse in concreto.
Per quanto considerato è di meridiana evidenza che le mansioni attribuite alla ricorrente, seppur non sussumibili nella declaratoria di 7° livello, rispettassero i requisiti richiesti dalla declaratoria del 6° livello, in ragione della complessità delle informazioni gestite, della funzione di raccordo e controllo di tutti i soggetti interessati dall'ispezione, della discrezionalità nel progressivo adattamento delle procedure e della responsabilità connessa alle risultanze delle verifiche condotte e alla bontà ed effettività dei correttivi apportati.
3) Quanto alle restanti mansioni svolte dalla ricorrente,
ha dichiarato: Controparte_7
“Sul cap. 2)…lett. b): non sono a conoscenza della circostanza. Posso dire che ai miei tempi già si svolgevano audit, che dal 1998 sono strumenti del sistema;
di solito chi organizza audit poi deve firmarli. ADR: venivano svolti almeno una volta all'anno e l'audit annuale diventava parte della raccolta dei documenti societari. ADR: erano di due tipi: uno interno che serviva a verificare il sistema prima di sottoporsi alla certificazione;
un altro esterno che veniva svolto con l'ente certificatore al fine di conseguire la certificazione…Sul cap. 3)… lett. d)6: confermo fino al 2009. La ricorrente doveva spiegare le regole del sistema. La ricorrente predisponeva la procedura e poi svolgeva attività di divulgazione: presentava alle risorse la procedura per fare in modo che la procedura venisse recepita e attuata (come forma di miglioramento del lavoro individuale) da ogni risorsa. ADR: grosso modo l'aggiornamento normativo in materia di qualità avveniva ogni due anni e, quindi, la ricorrente ogni due anni doveva aiutare i dipendenti a ripassare le procedure. Per l'ambiente a ogni aggiornamento legislativo nuovo, ogni circolare nuova oppure ogni intervento regionale la ricorrente
21 doveva intervenire integrando la procedura;
in questo caso quindi l'attività di divulgazione era continua” (vd. verbale di udienza dell'11.1.2024);
ha riferito: CP_6
“Sul cap. 3) a): confermo tranne che per la sicurezza, in relazione alla quale non so se fosse la ricorrente o il collega ad occuparsene. lett. b): insieme con me gestiva i contratti Per_1 intercompany nell'ambito dell'unbundling. lett. c): come ho detto prima i contratti intercompany li gestivamo insieme. Oltre a questi contratti c'erano le clausole discendenti dall'unbundling per i fornitori (che dovevano rispettare la riservatezza dei dati). lett. d): la ricorrente quando svolgeva i suoi giri presso gli uffici territoriali o presso i fornitori, formava i dipendenti sull'utilizzo di strumenti informatici da impiegare per le comunicazioni, sul trattamento non discriminatorio, sulla riservatezza delle informazioni sempre in relazione al settore dell'unbundling. Interrogato sul cap. 46) della memoria: il sig. si occupa della raccolta e invio all' di dati contabili ai sensi del TUC attinenti Persona_3 Pt_2 all'unbundling contabile. Invece dei contratti di intercompany, che fanno comunque parte dell'unbundling contabile, se ne occupava la ricorrente Interrogato sul cap. 47) della memoria: formalmente l'attività di verifica dei contratti intercompoany era attribuita a me, ma sostanzialmente era attività che svolgevo insieme alla ricorrente, essendo troppo complessa per farla io da solo.
Interrogato sul cap. 48) della memoria: l'attività di formazione sull'unbundling funzionale poteva essere svolta da me o dalla ricorrente, unici ad avere le competenze (nel senso di conoscenze) per svolgere tale attività. Ai fornitori e ai colleghi delle sedi territoriali l'attività di formazione veniva effettuata dalla ricorrente;
io mi occupavo dell'attività di formazione più in generale, ossia dell'attività svolta presso la sede e diretta a tutti i dipendenti. Confermo che la ricorrente svolgesse attività di formazione sull'unbundling funzionale e sulla qualità commerciale;
di quella sul d.lgs. 231/2001 me ne occupavo io. Si riprende l'escussione sui capitoli del ricorso. Sul cap. 4) a): confermo a partire dal 2009
(prima non c'era la normativa sull'unbundling); preciso che dal 2010 sono arrivato io e quindi questa attività veniva svolta da me e la ricorrente… Interrogato sul cap. 54) della memoria: non so chi firmasse gli audit.
Quando ho detto che la ricorrente era responsabile interno intendevo dire che era la ricorrente che seguiva gli audit e ne curava l'applicazione sul territorio. ADR: la ricorrente praticamente uno o due giorni alla settimana era in giro per le sedi a svolgere controlli presso le sedi. Annualmente veniva l'ente certificatore esterno per il rinnovo del certificato… Interrogato sul cap. 80) della memoria: per quel che ne so il DVR veniva redatto da . Si riprende l'escussione sui capitoli del ricorso. Sul cap. Per_1
6)…lett. d): non mi risulta;
per quel che ne so non se ne occupava la ricorrente. lett. h)7: che io sappia no. lett. k)8: confermo. lett. l)9: non so cosa si intenda per “lead auditor”; posso dire che l'ente certificatore nel corso di questi audit interrogava la funzione aziendale interessata e la ricorrente era presente al momento dell'intervista del collega. lett. n)10: confermo. Interrogato sul cap. 83) della memoria: per quanto a mia
22 conoscenza, la ricorrente formalizzava le azioni di miglioramento nei moduli di qualità, ma non so se il contenuto venisse stabilito da o immagino che ci fosse una collaborazione, per come Per_5 Per_4 funzionavano le cose. lett. h): che io sappia no.” (vd. verbale di udienza dell'11.1.2024);
ha affermato: Persona_1
“Sul cap. 4)… lett. d)11: confermo tutta l'attività di auditing era a carico dell'ufficio di cui io ero responsabile. lett. e)12: confermo. Interrogato sul cap. 54) della memoria: gli audit qualità e unbundling li faceva la ricorrente, io invece facevo quelli ambiente e sicurezza e li sottoscrivevo sempre io. Non so chi sottoscrivesse quelli della ricorrente (non credo fossero sottoscritti da o dalla , in ogni caso, ciò Pt_3 CP_5 che conta è che quegli audit erano fatti dalla ricorrente. Si riprende l'escussione sui capitoli del ricorso. Sul cap. 4) lett. f)13: confermo… Sul cap. 6): confermo salvo che per la responsabilità di sicurezza e ambiente che ho sempre avuto io sino a quando poi sono divenuto responsabile di tutto il sistema integrato. Non confermo che la ricorrente fosse ASPP… d): non confermo. h): non confermo. k): confermo per l''ambito qualità. Dell'ambito sicurezza me ne occupavo io. l): lead auditor è un termine eccessivo perché non c'era un team di audit c'eravamo noi con i responsabili delle funzioni interessate dagli audit. n): confermo che la ricorrente proponesse azioni correttive, come ho già detto, non capisco cosa centri con questo discorso l'affidamento di appalti” (vd. verbale di udienza dell'11.6.2024);
ha dichiarato: CP_4 CP_4
“Sul cap. 76)14: confermo sia per RSPP sia per il piano di auditing interni… Sul cap. 80): la Cont responsabilità del DVR è del Ing. per del Presidente per il resto del gruppo. Il Pt_3 CP_5 documento viene redato dal RSPP utilizzando alcuni consulenti per le misure che vanno certificate.
Io, quando ho iniziato a lavorare per la resistente, l'ho trovato già fatto ed era firmato come RSPP da
Io poi l'ho rifatto tutto… Sul cap. 88): non so come venissero organizzati i corsi di formazione Per_1 prima del mio arrivo;
dal mio arrivo me ne sono occupato io. Quando sono arrivato posso dire che la ricorrente mi ha affiancato nelle attività relative alla sicurezza;
ella infatti mi accompagnava nei sopralluoghi esterni (quelli sui cantieri) e, quindi, nelle verifiche ispettive sulla qualità e sulla sicurezza del lavoro svolto nei cantieri.” (vd. verbale di udienza dell'11.6.2024);
ha riferito: Testimone_1
“Sul cap. 2)…lett. b): la ricorrente si occupava degli audit interni relativi alla qualità e firmava i rapporti relativi alla fine degli audit. Gli audit interni erano quelli relativi alla attuazione corretta delle procedure di qualità. Quando io ero responsabile anche io mi occupavo di audit interni. Gli Audit esterni erano quelli organizzati dall'ente certificatore. A tali audit esterni partecipava anche la ricorrente;
ricordo, infatti, che anche la ricorrente era presente nella mail che arrivava alle varie funzioni con allegato il programma dell'audit)… Sul cap. 3) lett. a): confermo. ADR: non ricordo esattamente il numero degli audit interni, sicuramente più di uno. lett. b): confermo. ADR: è nata nel 2000, se ben ricordo, dopo lo CP_2 Cont sdoppiamento di distribuzione e vendita del gas. L'unbundling è nato, dunque, per fare in modo che on
23 conceda maggiori favori alla società di vendita del gruppo (ossia ) e sia imparziale. Oggi oltre ad CP_2
, che detiene la maggioranza del pacchetto di utenza, abbiamo altre 150 società che si occupano di CP_2 vendita del gas. ADR: non so nello specifico in cosa consistessero le mansioni della ricorrente in tema di unbundling contabile. lett. c): so che lo faceva, perché ne sentivo parlare in azienda. ADR: non so in cosa consistesse questa attività, so solo che lo faceva. lett. d): confermo. ADR: la formazione riguardava l'unbundling funzionale, le modalità di rapportarsi con le varie società, come gestire le telefonate con i clienti finali a mezzo dei canali prestabiliti (in teoria i clienti finali non potrebbero rapportarsi con il distributore ma con la società di vendita). ADR: non ricordo se la frequenza della formazione fosse annuale o semestrale. Ricordo che quando la ricorrente svolgeva formazione inviava una e-mail anche a me (che ero responsabile della parte commerciale e avevo quattro persone che erano a me subordinate) per verificare se tutti i miei subordinati fossero disponibili per la formazione oppure se fosse necessario individuare un'altra data. ADR: per quanto ne so la ricorrente non aveva alcuno alle sue dirette dipendenze.
Interrogato sul cap. 46) della memoria: so che il sig. mandava, tramite un sistema, i dati relativi Persona_3 all'unbundling contabile. Chi avesse la responsabilità dell'ufficio è una circostanza che non conosco.
Interrogato sul cap. 47) della memoria: penso che questa attività di contratti venisse gestita dal sig. CP_6 ma che egli si facesse aiutare dalla ricorrente. Interrogato sul cap. 48) della memoria: sull'unbundling funzionale so che la formazione era svolta dalla ricorrente, a volte in collaborazione con il sig.
tuttavia non so se questa attività potesse essere svolta da qualsiasi dipendente di CP_6 CP_10
Interrogato sul cap. 54) della memoria: non so rispondere;
posso dire che la e-mail che mi informava dell'attività che veniva ispezionata, di volta in volta, in sede di audit arrivava dalla ricorrente… Sul cap. 5)… lett. h): confermo. Le non conformità sono quelle di cui ho parlato prima nel riesame. Queste non conformità venivano rilevate nelle ispezioni o nelle verifiche dell'ente certificatore. Agli audit dell'ente certificatore partecipava anche la ricorrente e nel verbale definitivo dell'ente, se erano riscontrate non conformità, venivano indicate. Le correzioni alle non conformità venivano gestite immediatamente e decise dall'ing. e dalla ricorrente. Però, ripeto, la verifica della bontà in concreto e l'attuazione della Pt_3 correzione erano fatte dalla ricorrente. Anche perché l'ente certificatore, quando era stata adottata una correzione per una non conformità, la prima cosa che verificava l'anno successivo era la bontà della modifica della procedura effettuata per correggere la non conformità… Sul cap. 6): preciso che nel 2000 il responsabile della qualità forse ero ancora io - come ho già detto non ricordo il momento preciso in cui c'è stato “il passaggio di testimone” alla ricorrente - e a quel tempo non esisteva un sistema integrato di qualità e di sicurezza. Posso dire che la ricorrente, oltre ad essere responsabile della qualità, partecipava agli audit con gli enti certificatori, organizzati nel mio ufficio e nelle varie sedi territoriali.
Invece erano i sig.ri e poi i responsabili del sistema integrato. Per il sistema qualità di Per_1 CP_4
, non so dire a partire da quale momento è stata certificata;
sicuramente non è accaduto con me. CP_2
Presumo che il sistema di qualità di sia stato implementato dalla ricorrente… h): so che la CP_2 ricorrente in alcuni casi veniva nel mio ufficio a fare formazione sulle sedie e sulle luci. ADR: era una formazione generica su attività semplici - considerato che tutti partecipanti lavoravano in ufficio;
i corsi avevano una durata di un'ora circa.” (vd. verbale di udienza dell'17.10.2024).
Le ulteriori mansioni descritte dai testimoni, unitamente a quanto già considerato nei paragrafi che precedono, confermano che la ricorrente possedesse: una esperienza lavorativa specifica in tema di unbundling funzionale e qualità (sia con riguardo alle procedure applicate che alle metodologie di
24 lavoro) – maturata negli anni di servizio dal 2009 in avanti;
complesse conoscenze e poteri di raccordo e controllo nelle materie in cui svolgeva attività formativa e di auditing;
responsabilità connesse alla concreta attuazione degli adeguamenti in caso di non conformità.
Segnatamente, la ricorrente svolgeva attività di divulgazione, sia presso la sede centrale sia presso le sedi territoriali, in tema di unbundling funzionale in collaborazione con (unici ad avere le CP_6 competenze, nel senso di conoscenze, per svolgere tale attività) e in tema di procedure del “sistema di gestione della qualità” e verificava che la formazione impartita venisse recepita e attuata da ogni risorsa. Grosso modo l'aggiornamento normativo in materia di qualità avveniva ogni due anni e, quindi, la ricorrente ogni due anni doveva aiutare i dipendenti a ripassare le procedure.
Ai fornitori e ai colleghi delle sedi territoriali l'attività di formazione veniva effettuata dalla ricorrente, la quale praticamente uno o due giorni alla settimana era in giro per le sedi a svolgere controlli;
si occupava dell'attività di formazione più in generale, ossia dell'attività svolta CP_6
presso la sede e diretta a tutti i dipendenti.
In materia di ambiente e sicurezza, quantomeno dal 2011, l'attività divulgativa era condotta principalmente dai responsabili dell'ufficio qualità, sicurezza e ambiente, i quali erano affiancati dalla ricorrente, che li accompagnava nei sopralluoghi esterni (quelli sui cantieri) e, quindi, nelle verifiche ispettive sulla qualità e sulla sicurezza del lavoro svolto nei cantieri.
Come anticipato nei sopraccitati paragrafi, la ricorrente effettuava gli audit interni con la funzione/settore interessato dalla verifica (relativi alla attuazione corretta delle procedure di qualità e diretti a verificare il sistema prima di sottoporsi alla certificazione) e partecipava, annualmente, agli audit esterni condotti dall'ente certificatore per il rinnovo della certificazione (nel corso dei quali l'ente interrogava la funzione aziendale interessata e la ricorrente era presente al momento dell'intervista del collega). Nel verbale definitivo dell'ente, se erano riscontrate non conformità, venivano indicate. Le correzioni alle non conformità venivano gestite immediatamente e decise dall'ing. e dalla ricorrente. Però, ripeto, la verifica della bontà in concreto e Pt_3
l'attuazione della correzione erano fatte dalla ricorrente. Anche perché l'ente certificatore, quando era stata adottata una correzione per una non conformità, la prima cosa che verificava l'anno successivo era la bontà della modifica della procedura effettuata per correggere la non conformità.
La ricorrente aiutava nell'attività di verifica dei contratti intercompany nell'ambito CP_6 dell'unbundling funzionale e contabile. Formalmente l'attività di verifica dei contratti intercompoany era attribuita a ma sostanzialmente era attività che egli svolgeva insieme CP_6
alla ricorrente, essendo troppo complessa per farla da solo.
La ricorrente non è mai stata RSPP e non contribuiva alla stesura del DVR, redatto da e Per_1
poi da il documento era redato dal RSPP utilizzando alcuni consulenti per le misure che CP_4
25 Contr vanno certificate. Inoltre, la responsabilità del DVR era dell'Ing. per del Presidente Pt_3
per il resto del gruppo. CP_5
Ella, infine, non si occupava di formazione dei dipendenti in tema di sicurezza, dando loro solo qualche generica e iniziale nozione di base: era una formazione generica su attività semplici - considerato che tutti partecipanti lavoravano in ufficio;
i corsi avevano una durata di un'ora circa.
Alla luce delle evidenziate risultanze istruttorie, ritiene il Tribunale che le mansioni svolte dalla ricorrente nel periodo 1.6.2015/31.3.2020, anche se non sussumibili nel preteso livello 7°
(chiesto in via principale) – per la mancanza dell'autonomia d'iniziativa, delle funzioni direttive e del grado di responsabilità richiesti dalla relativa declaratoria contrattuale – siano evidentemente incompatibili con i tratti distintivi della declaratoria del 5° livello – mansioni di concetto scevre da poteri di controllo nei confronti di altri e implicanti la gestione di informazioni di media complessità, il cui esercizio richiede una discrezionalità molto limitata e comporta una responsabilità parimenti limitata poiché, per così dire, di mezzi e non di risultato – riconosciuto alla lavoratrice in pendenza del rapporto di lavoro.
Del resto, anche i profili professionali esemplificativi indicati dalla declaratoria contrattuale del 5° livello (addetto esperto contabilità/controllo di gestione e addetto prevenzione/protezione rischi) mal si conciliano con la eterogeneità, il contenuto intellettuale specialistico e professionale, la discrezionalità e i poteri di controllo propri delle mansioni attribuite alla ricorrente, più confacenti al profilo professionale esemplificativo dell'esperto pianificazione/controllo di gestione contemplato dalla declaratoria contrattuale del 6° livello.
Ragion per cui si ritiene che sia consono e aderente alle mansioni concretamente svolte dalla ricorrente l'inquadramento nel livello 6° del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del settore GA-
Acqua.
Vanno dunque riconosciuti il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 6° del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del settore GA-Acqua a far data dall'1.6.2015 – giusto il disposto dell'art. 2103, comma 7, c.c., che prevede per il passaggio al livello superiore un periodo di sei mesi continuativi nel disbrigo di mansioni superiori al livello di appartenenza (nella specie iniziato, quantomeno, nell'anno 2009) – e sino alla conclusione del suo rapporto di lavoro (avvenuta in data
31.3.2020, ultimo giorno di lavoro) nonché il diritto all'adeguamento della retribuzione corrisposta sin dall'1.6.2015 – ai sensi degli artt. 2103, comma 7, c.c. e 36 Cost – avuto riguardo alla contrattazione collettiva richiamata e tenuto conto delle diverse voci retributive da adeguarsi
(retribuzione ordinaria ed eventuale straordinaria, scatti di anzianità, mensilità aggiuntive, ferie, festività, ex festività nonché trattamento di fine rapporto) come risultanti dalle buste paga riguardanti l'intero periodo di lavoro 1.6.2015/31.3.2020.
26 Al fine di quantificare la pretesa creditoria può essere utilizzato il conteggio (sub doc. 21 fasc. ric.) elaborato da parte ricorrente in maniera analitica con riferimento al trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori inquadrabili nel livello 6° livello e tenendo conto, in particolare, delle voci individuate da parte ricorrente: retribuzione base, contingenza, E.D.R., scatti di anzianità, mensilità aggiuntive, TFR.
Priva di pregio è l'eccezione sollevata da parte resistente secondo la quale il “Superminimo
Assorbibile”, riconosciuto alla ricorrente, avrebbe “di fatto garantito alla ricorrente una retribuzione pari a quella del livello VI contrattuale”.
Come correttamente osservato da parte ricorrente (all'udienza del 17.10.2024 e nelle note difensive autorizzate del 14.2.2025), la presunzione sulla natura “assorbibile” del superminimo – ossia che il superminimo di solito si ritiene assorbito dai miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva ovvero per il conseguimento di un inquadramento superiore – nel caso in esame è superata dalla contraria e continuativa intenzione della resistente di non procedere all'assorbimento
(vd., fra le altre, Cass. n. 26107 del 17.10.2018).
Tale intenzione è provata de plano dall'esame buste paga versate in atti, nelle quali il superminimo di euro 195,66 è sempre rimasto invariato, nonostante gli aumenti retributivi riconosciuti nel tempo alla ricorrente. Si veda, a titolo esemplificativo, che confrontando le buste paga di gennaio 2015
(datore di lavoro – cedente) e giugno 2015 (datore di lavoro CP_3 Controparte_11
) con l'ultima busta paga di aprile 2020, a parità di voce “SUP.ASS.” (costantemente
[...] pari a euro 195,66), la voce “SCATTI” è mutata negli anni dal 2015 al 2020 (vd. busta paga docc. da 10 a 16 e doc 17 fasc. ric.).
Ragion per cui il superminimo non deve essere diffalcato dalle maggiori somme dovute alla ricorrente per il superiore inquadramento qui riconosciuto.
Il conteggio, nella restante parte, non è stato specificamente contestato dalla resistente;
si richiama sul punto il principio di diritto secondo il quale “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto
- risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (Cass.,
Sez. Lav., n. 5949/2018).
Sulla scorta di quanto fin qui argomentato, viene condannata a pagare a Controparte_1
, avuto riguardo alla differenza tra quanto percepito dalla Parte_1
ricorrente e quanto dovuto secondo la contrattazione collettiva, la somma lorda complessiva euro
15.353,35, di cui euro 1.058,85 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla
27 maturazione di ciascuna componente del credito – così come evincibile dal conteggio prodotto – fino al soddisfo.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore del decisum e dell'attività svolta. Preme rilevare che la resistente ha rifiutato la proposta di conciliazione formulata dal Giudice all'udienza del 20.7.2023 (“corresponsione alla ricorrente di un importo pari a 12.500,00 euro, oltre a un contributo per le spese di lite di euro
2.500,00”), proposta per contro accettata dalla ricorrente (vd. verbali delle udienze del 20.7.2023 e del 14.9.2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, accerta il diritto di all'inquadramento nel 6° livello del C.C.N.L. Parte_1
per i dipendenti delle aziende del settore GA-Acqua dall'1.6.2015 al 31.3.2020 e, per l'effetto, condanna (ora a pagare a Controparte_1 Controparte_2 [...]
la somma lorda di euro 15.353,35, di cui euro 1.058,85 a titolo di TFR, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
2) condanna (ora a rifondere a Controparte_1 Controparte_2
le spese di giustizia, che si liquidano in complessivi euro Parte_1
5.388,00, oltre spese di contributo unificato, contributo forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
Cremona, 6.3.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Elementi qualificanti del 5° livello: “1. attivita' di concetto ovvero operative altamente specializzate 2. autonomia operativa di tempi e metodi inferiore alla settimana 3. responsabilita' del proprio lavoro e del coordinamento funzionale delle risorse umane assegnate 4. trattamento informazioni mediamente complesse 5. esperienza elevata su aspetti specialistici e scolarita' a livello di scuola media superiore o di scuola professionale con successiva specializzazione”; Elementi qualificanti del 6° livello: “1. attivita' d'interpretazione di norme 2. autonomia di tempi e metodologie superiore alla settimana 3. responsabilita' dell'impostazione di relazioni interpersonali e/o esterne e/o del coordinamento funzionale delle risorse umane 4. trattamento informazioni complesse 5. esperienza elevata su piu' campi specialistici e istruzione di livello superiore”; Elementi qualificanti del 7° livello: “1. attivita' d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalita' 2. autonomia di tempi e metodologie di un mese 3. responsabilita' dell'esercizio della discrezionalita' propositiva 4. interpretazione ed elaborazione informazioni complesse 6. esperienza completa di una o piu' attivita' che caratterizzano una parte di una funzione aziendale ed istruzione a livello di scuola media superiore o di universita' esperto vendite grandi clienti”. 2 “La ricorrente per questa mansione godeva di assoluta autonomia e responsabilità dei risultati e provvedeva ad inviare i dati all' mediante l'utilizzo delle credenziali dell'Ing. ”. Pt_2 Pt_3 3 “La nomina a Responsabile della verifica del Programma degli Adempimenti è una nomina formale, prevista dalle delibere , che comporta di fatto un'attività meramente operativa, di recupero e gestione documentale, Pt_2 mantenendo la Responsabilità effettiva in capo al OR NT, ing. .”. Persona_2 4 “il P.A è definito dal OR NT, ing. , sulla base delle delibere e la sig.ra Persona_2 Pt_2 Parte_1 verificava semplicemente che fosse applicato. Si tratta di un adempimento di tipo amministrativo, tanto che, se non fosse rispettato, la responsabilità ricadrebbe direttamente sul OR NT, ing. .”. Persona_2 5 “il Responsabile dell'invio all'Arera dei dati sulla Qualità Commerciale era il sig. col quale la Testimone_1 sig.ra collaborava. In ogni caso, l'invio dei dati avveniva a nome del OR NT, l'Ing. Parte_1 Per_2
, che è quindi colui a cui fa capo l'effettiva responsabilità dei dati. Questi dati vengono forniti dalle Unità
[...] territoriali Operative e verificati tramite estrazioni fatte sul sistema gestionale aziendale.”. 6 “formazione interna dei dipendenti in relazione alle funzioni e attività svolte dalla ricorrente e formazione esterna presso i fornitori”. 7 “fornire formazione e informazione ai lavoratori in tema di tutela della salute e sicurezza”. 8 “eseguire e partecipare ad Audit con Enti di certificazione: a questo riguardo, annualmente, la ricorrente gestiva e Cont seguiva gli audit con gli Enti di certificazione sia per he per . Si trattava, a rotazione, di fare verifiche CP_2 Cont sia sui cantieri di costruzione e/o manutenzione di reti e impianti gas per e presso i negozi di vendita per
”. CP_2 9 “gli audit erano condotti dalla ricorrente come lead auditor alla presenza dei vari responsabili di processo”. 10 “proporre, alla luce dei risultati degli audit, azioni di miglioramento sui processi considerati critici: ad esempio per Cont l'outsourcing dei lavori affidati ad aziende esterne che eseguivano i lavori in cantiere per per per gli CP_2 outsourcing che facevano contratti presso le proprie strutture da parte di ”. CP_2 11 “effettuare le verifiche periodiche circa l'attuazione di procedure, l'adozione di misure e la conformità del sistema di Separazione Funzionale”. 12 “eseguire le verifiche ispettive, quale Responsabile degli audit”. 13 “programmare ed effettuare annualmente, in collaborazione con OR NT, gli audit di verifica della corretta attuazione del Programma degli Adempimenti relativi alla delibera ARERA 296/15”. 14 “le funzioni di RSPP erano svolte dal Responsabile dell'Ufficio Qualità Sicurezza e Ambiente (sig. Persona_1 prima e ing. poi) ed era quest'ultimo che emetteva il piano, mentre la ricorrente collaborava alla Controparte_4 sua redazione”.