TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9331 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro nella persona della dott.ssa AM NI ha pronunciato in data 17.12.2025, all'esito della scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15839/2025 R.G. LAVORO e PREVIDENZA
TRA
, nato il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Lucia Avantaggiato.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante, CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Laura Lembo
RESISTENTE oggetto: infortunio sul lavoro. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.7.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere subito in data 17.2.2022, quale dipendente della società , un infortunio sul luogo di Controparte_2 lavoro presso la cabina di sollevamento impianti sita in Serrara Fontana alla via Nazzaro Sauro, cadendo da un muretto;
che pertanto veniva condotto in ospedale ove gli diagnosticavano una
“frattura chiusa della settima vertebra cervicale-frattura processo trasverso di C7 a sinistra”, con prognosi di giorni 40 giorni;
che ha effettuato molteplici controlli clinici presso l'ospedale consistiti nel riconoscimento di svariate prognosi e accertamenti diagnostici;
che a seguito la denuncia all e all'apertura della pratica di infortunio del 23.2.2022, l , successivamente alla visita CP_1 Pt_2 medico-legale, con provvedimento del 28.12.2022, ha accertato “una menomazione dell'integrità
1 psicofisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal Dlgs 38 del 23.02.2000”, con un grado di menomazione psico-fisica nella misura del 3%; che tale valutazione è insufficiente e non corrispondente alla effettiva entità del complessivo danno subito dovendo valutarsi quantomeno nella misura del 18%; di avere inutilmente in data 28.2.2023 proposto in via amministrativa opposizione avverso la valutazione del danno operata dall CP_1
Egli ha quindi chiesto di “1) Accertare e dichiarare che il ricorrente in data 17/02/2022, subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
2) Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio ha diritto al pagamento dell'intera Indennità temporanea certificata CP_ e comunicata al pari a 110 giorni ( dal momento dell'infortunio 17/02/2022 fino al 08/06/2022) di cui 30 giorni al 75%, 40 giorni al 50% e 40 giorni al 25%; 3) Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del 17/02/2022, il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari almeno al 18%, o gradatamente quella diversa percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU medica che sin d'ora si richiede e pertanto ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico (ex art. 13 D.Lgs.
38/2000) e la conseguente corresponsione di un indennizzo economico in capitale nella misura stabilita nelle tabelle allegate al D.M. 12.07.2000 e suoi aggiornamenti e per l'effetto: 4) Condannare al CP_1 riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ovvero alla corresponsione in favore del ricorrente di un indennizzo economico in capitale per il danno biologico permanente nella misura del 18%, o gradatamente nella diversa misura che risulterà a seguito di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. 5) Condannare al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o CP_1 connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ovvero alla corresponsione in favore del ricorrente delle somme dovute per l'Indennità temporanea pari a 110 giorni, di cui 30 giorni al 75%, 40 giorni al 50% e 40 giorni al 25% o nella diversa misura che risulterà a seguito di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla loro maturazione sino all'effettivo soddisfo. 6) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
L' ha dedotto che la valutazione del 3% effettuata è congrua per i motivi espressi dai CP_1 medici legali e di cui al provvedimento allegato e ha concluso chiedendo di “rigettare l'avversa CP_1 domanda in quanto destituita di fondamento nel merito, non essendo reliquati a parte ricorrente postumi nella CP_ misura superiore a quella riconosciuta dal (3%) e condannando il ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari per i motivi specificati”.
Dopo l'espletamento di una consulenza medico-legale e il suo deposito, acquisite note di trattazione scritta, la causa, in data odierna, è stata decisa con separata sentenza.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere quindi accolta per quanto di ragione.
Quanto alla normativa applicabile, deve osservarsi che la presente fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
2 Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, CP_1 primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione del . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni CP_1 dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità degli infortuni e delle malattie professionali, è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previdente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte «l'attitudine al lavoro.
Orbene, quanto alla concreta fattispecie che occupa, in cui l ha riconosciuto CP_1 un'invalidità del 3% per cui la controversia si è incentrata sull'accertamento di una maggiore percentuale invalidante e si è proceduto alla nomina di un CTU.
3 Il dott. , Specialista in Ortopedia e Traumatologia e Specialista in Terapia Testimone_1
Fisica e Riabilitazione, ha accertato che “dall'esame clinico dell'istante sig. e dalla Parte_1 documentazione sanitaria esibita si evince che lo stesso è affetto da: • Postumi di frattura del corpo e del processo trasverso di sx di C7” e ha concluso nei seguenti termini “Il danno di cui sopra è conseguenziale e legato da nesso eziologico rispetto all'infortunio del 17.02.2022. C) La visita peritale e l'analisi della certificazione sanitaria allegata permettono di riconoscere al periziando, a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 17.02.2022, secondo la Tabella delle Menomazioni allegata al D.M. 12.07.2000, un grado di inabilità dell' 8 % (otto) con decorrenza dall'epoca della Domanda Amministrativa”.
La consulenza si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta nonché coerente nelle conclusioni e può essere fatta propria dal Giudicante, anche in assenza di specifiche contestazioni nel termine endoprocedimentale all'uopo concesso e nelle successive note di trattazione scritta.
Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione ed al ricorrente spetta l'indennizzo in capitale ex art. 13 d.lgs. 38/2000, nella suddetta misura del 8% a decorrere dal 23.2.2022, oltre accessori di legge, al cui pagamento va condannato l detratto quanto da lui già percepito per il CP_1 medesimo infortunio. Nulla è dovuto al ricorrente a titolo di indennità di temporanea in quanto già riconosciuta e liquidata al datore di lavoro Evi spa ex art. 70 T.U. 1124/1965 (come da provvedimento allegato del 24/11/2022).
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, siccome limitato ad una percentuale più bassa di quella prioritariamente chiesta dal ricorrente (pari almeno al 18%), si compensano per la metà e per la restante parte seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u. si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente ha subito, per effetto dell'infortunio sul lavoro subito, una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura del 8% a decorrere dal 23.2.2022, e per l'effetto condanna l alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale, CP_1 ex art. 13 d.lgs. 38/2000, oltre interessi legali, detratto quanto da lui già percepito per la medesima causale per il medesimo infortunio;
rigetta per il resto il ricorso;
liquida le spese in € 3.099,25 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna l al pagamento della restante metà delle spese di lite, oltre iva, cpa come per legge, con CP_1 attribuzione al procuratore anticipatario;
liquida le spese di c.t.u. con separato decreto.
4 Napoli, 17.12.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa AM NI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro nella persona della dott.ssa AM NI ha pronunciato in data 17.12.2025, all'esito della scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15839/2025 R.G. LAVORO e PREVIDENZA
TRA
, nato il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Lucia Avantaggiato.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante, CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Laura Lembo
RESISTENTE oggetto: infortunio sul lavoro. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.7.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere subito in data 17.2.2022, quale dipendente della società , un infortunio sul luogo di Controparte_2 lavoro presso la cabina di sollevamento impianti sita in Serrara Fontana alla via Nazzaro Sauro, cadendo da un muretto;
che pertanto veniva condotto in ospedale ove gli diagnosticavano una
“frattura chiusa della settima vertebra cervicale-frattura processo trasverso di C7 a sinistra”, con prognosi di giorni 40 giorni;
che ha effettuato molteplici controlli clinici presso l'ospedale consistiti nel riconoscimento di svariate prognosi e accertamenti diagnostici;
che a seguito la denuncia all e all'apertura della pratica di infortunio del 23.2.2022, l , successivamente alla visita CP_1 Pt_2 medico-legale, con provvedimento del 28.12.2022, ha accertato “una menomazione dell'integrità
1 psicofisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal Dlgs 38 del 23.02.2000”, con un grado di menomazione psico-fisica nella misura del 3%; che tale valutazione è insufficiente e non corrispondente alla effettiva entità del complessivo danno subito dovendo valutarsi quantomeno nella misura del 18%; di avere inutilmente in data 28.2.2023 proposto in via amministrativa opposizione avverso la valutazione del danno operata dall CP_1
Egli ha quindi chiesto di “1) Accertare e dichiarare che il ricorrente in data 17/02/2022, subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
2) Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio ha diritto al pagamento dell'intera Indennità temporanea certificata CP_ e comunicata al pari a 110 giorni ( dal momento dell'infortunio 17/02/2022 fino al 08/06/2022) di cui 30 giorni al 75%, 40 giorni al 50% e 40 giorni al 25%; 3) Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del 17/02/2022, il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari almeno al 18%, o gradatamente quella diversa percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU medica che sin d'ora si richiede e pertanto ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico (ex art. 13 D.Lgs.
38/2000) e la conseguente corresponsione di un indennizzo economico in capitale nella misura stabilita nelle tabelle allegate al D.M. 12.07.2000 e suoi aggiornamenti e per l'effetto: 4) Condannare al CP_1 riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ovvero alla corresponsione in favore del ricorrente di un indennizzo economico in capitale per il danno biologico permanente nella misura del 18%, o gradatamente nella diversa misura che risulterà a seguito di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. 5) Condannare al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o CP_1 connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ovvero alla corresponsione in favore del ricorrente delle somme dovute per l'Indennità temporanea pari a 110 giorni, di cui 30 giorni al 75%, 40 giorni al 50% e 40 giorni al 25% o nella diversa misura che risulterà a seguito di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla loro maturazione sino all'effettivo soddisfo. 6) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
L' ha dedotto che la valutazione del 3% effettuata è congrua per i motivi espressi dai CP_1 medici legali e di cui al provvedimento allegato e ha concluso chiedendo di “rigettare l'avversa CP_1 domanda in quanto destituita di fondamento nel merito, non essendo reliquati a parte ricorrente postumi nella CP_ misura superiore a quella riconosciuta dal (3%) e condannando il ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari per i motivi specificati”.
Dopo l'espletamento di una consulenza medico-legale e il suo deposito, acquisite note di trattazione scritta, la causa, in data odierna, è stata decisa con separata sentenza.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere quindi accolta per quanto di ragione.
Quanto alla normativa applicabile, deve osservarsi che la presente fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
2 Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, CP_1 primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione del . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni CP_1 dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità degli infortuni e delle malattie professionali, è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previdente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte «l'attitudine al lavoro.
Orbene, quanto alla concreta fattispecie che occupa, in cui l ha riconosciuto CP_1 un'invalidità del 3% per cui la controversia si è incentrata sull'accertamento di una maggiore percentuale invalidante e si è proceduto alla nomina di un CTU.
3 Il dott. , Specialista in Ortopedia e Traumatologia e Specialista in Terapia Testimone_1
Fisica e Riabilitazione, ha accertato che “dall'esame clinico dell'istante sig. e dalla Parte_1 documentazione sanitaria esibita si evince che lo stesso è affetto da: • Postumi di frattura del corpo e del processo trasverso di sx di C7” e ha concluso nei seguenti termini “Il danno di cui sopra è conseguenziale e legato da nesso eziologico rispetto all'infortunio del 17.02.2022. C) La visita peritale e l'analisi della certificazione sanitaria allegata permettono di riconoscere al periziando, a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 17.02.2022, secondo la Tabella delle Menomazioni allegata al D.M. 12.07.2000, un grado di inabilità dell' 8 % (otto) con decorrenza dall'epoca della Domanda Amministrativa”.
La consulenza si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta nonché coerente nelle conclusioni e può essere fatta propria dal Giudicante, anche in assenza di specifiche contestazioni nel termine endoprocedimentale all'uopo concesso e nelle successive note di trattazione scritta.
Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione ed al ricorrente spetta l'indennizzo in capitale ex art. 13 d.lgs. 38/2000, nella suddetta misura del 8% a decorrere dal 23.2.2022, oltre accessori di legge, al cui pagamento va condannato l detratto quanto da lui già percepito per il CP_1 medesimo infortunio. Nulla è dovuto al ricorrente a titolo di indennità di temporanea in quanto già riconosciuta e liquidata al datore di lavoro Evi spa ex art. 70 T.U. 1124/1965 (come da provvedimento allegato del 24/11/2022).
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, siccome limitato ad una percentuale più bassa di quella prioritariamente chiesta dal ricorrente (pari almeno al 18%), si compensano per la metà e per la restante parte seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u. si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente ha subito, per effetto dell'infortunio sul lavoro subito, una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura del 8% a decorrere dal 23.2.2022, e per l'effetto condanna l alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale, CP_1 ex art. 13 d.lgs. 38/2000, oltre interessi legali, detratto quanto da lui già percepito per la medesima causale per il medesimo infortunio;
rigetta per il resto il ricorso;
liquida le spese in € 3.099,25 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna l al pagamento della restante metà delle spese di lite, oltre iva, cpa come per legge, con CP_1 attribuzione al procuratore anticipatario;
liquida le spese di c.t.u. con separato decreto.
4 Napoli, 17.12.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa AM NI
5