Articolo 2 della Legge 30 luglio 1998, n. 290
Articolo 1Articolo 3
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21 agosto 1998
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto, per il protocollo IV, ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 e, per il protocollo II, al paragrafo 1, capoverso b), dell'articolo 8 della stessa convenzione.
Entrata in vigore il 21 agosto 1998