Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto, per il protocollo IV, ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 e, per il protocollo II, al paragrafo 1, capoverso b), dell'articolo 8 della stessa convenzione.
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21 agosto 1998
21 agosto 1998