Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 4 della Legge 18 febbraio 1999, n. 48
Articolo 3
- Legge 18 febbraio 1999, n. 48
Articolo 4 della Legge 18 febbraio 1999, n. 48
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9 marzo 1999
9 marzo 1999