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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/09/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. iscritto al n. 1568 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
Sabazia (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Marchianò, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Marchianò, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 21.10.2024 i ricorrenti, premesso che con sentenza n. 771/2021 del 21.07.2021 il Tribunale di Civitavecchia aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e disposto l'obbligo del padre al mantenimento dei figli (05.09.2001) e Per_1
(18.07.2004), deducevano che il figlio aveva oramai abbandonato Per_2 Per_1 gli studi universitari, che dal 2021 lavorava come idraulico e guadagnava circa
60,00/70,00 euro al giorno.
I ricorrenti chiedevano pertanto al Tribunale la modifica delle condizioni indicate nella sentenza di divorzio, disponendo la revoca dell'obbligo del al mantenimento di a far data da aprile 2024, in considerazione Parte_1 Per_1 della raggiunta e definitiva indipendenza economica del figlio, la conferma al mantenimento mensile dell'altro figlio da corrispondere alla madre nella Per_2 misura di euro 305,10, la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie del figlio ancora non economicamente autonomo.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato disponeva la trattazione cartolare dell'udienza e fissava termine per il deposito di note scritte che venivano acquisite in data 21.03.2025.
Ritiene il Tribunale che la richiesta di revoca del mantenimento del padre per il figlio possa essere accolta, atteso che entrambi i genitori hanno Per_1 convenuto sulla sua raggiunta indipendenza economica.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti di modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 771/2021 del 21.07.2021, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis. 51 c.p.c. depositato dai ricorrenti, in parziale modifica per l'effetto dispone:
A) la revoca dell'obbligo del padre al mantenimento del figlio Controparte_2
a decorrere dal mese di aprile 2024 in quanto divenuto economicamente indipendente;
3
B) un assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre Persona_3 di euro 305,10 al mese da corrispondere alla madre entro il Controparte_1 giorno 5 di ciascun mese con decorrenza dal mese di deposito del ricorso, oltre rivalutazione ISTAT;
C) la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie del figlio al 50% Per_2 ciascuno.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 9 settembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore dott.ssa Roberta Nardone dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. iscritto al n. 1568 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
Sabazia (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Marchianò, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Marchianò, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 21.10.2024 i ricorrenti, premesso che con sentenza n. 771/2021 del 21.07.2021 il Tribunale di Civitavecchia aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e disposto l'obbligo del padre al mantenimento dei figli (05.09.2001) e Per_1
(18.07.2004), deducevano che il figlio aveva oramai abbandonato Per_2 Per_1 gli studi universitari, che dal 2021 lavorava come idraulico e guadagnava circa
60,00/70,00 euro al giorno.
I ricorrenti chiedevano pertanto al Tribunale la modifica delle condizioni indicate nella sentenza di divorzio, disponendo la revoca dell'obbligo del al mantenimento di a far data da aprile 2024, in considerazione Parte_1 Per_1 della raggiunta e definitiva indipendenza economica del figlio, la conferma al mantenimento mensile dell'altro figlio da corrispondere alla madre nella Per_2 misura di euro 305,10, la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie del figlio ancora non economicamente autonomo.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato disponeva la trattazione cartolare dell'udienza e fissava termine per il deposito di note scritte che venivano acquisite in data 21.03.2025.
Ritiene il Tribunale che la richiesta di revoca del mantenimento del padre per il figlio possa essere accolta, atteso che entrambi i genitori hanno Per_1 convenuto sulla sua raggiunta indipendenza economica.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti di modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 771/2021 del 21.07.2021, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis. 51 c.p.c. depositato dai ricorrenti, in parziale modifica per l'effetto dispone:
A) la revoca dell'obbligo del padre al mantenimento del figlio Controparte_2
a decorrere dal mese di aprile 2024 in quanto divenuto economicamente indipendente;
3
B) un assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre Persona_3 di euro 305,10 al mese da corrispondere alla madre entro il Controparte_1 giorno 5 di ciascun mese con decorrenza dal mese di deposito del ricorso, oltre rivalutazione ISTAT;
C) la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie del figlio al 50% Per_2 ciascuno.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 9 settembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore dott.ssa Roberta Nardone dott. Gianluca Gelso