Accoglimento
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00109/2026REG.PROV.COLL.
N. 02932/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2932 del 2025, proposto da
IA OS e CE ON, rappresentate e difese dagli avvocati Roberto Gobbi e Martina De Gregoriis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ventimiglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anselmi e Alessio Anselmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 239 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale del Comune di Ventimiglia;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. EN RI;
Si dà atto che gli avvocati Roberto Gobbi e Daniela Anselmi hanno depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le signore IA OS e CE ON, nella loro qualità di eredi del signor AU ON, hanno impugnato l’ordinanza del dirigente dell’Area Amministrativa del comune di Ventimiglia n. 161 del 2 dicembre 2024, avente ad oggetto “ la cessazione immediata dell’attività ricettiva denominata ‘STARSBOX’, sita in Ventimiglia (IM) – Case Ciape snc (Frazione Mortola Superiore), in quanto esercitata abusivamente, tenuto conto di quanto previsto e stabilito nella Legge Regionale n. 01 del 06 Febbraio 2024 ”.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha accolto il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di giudizio, con sentenza n. 239 del 2025, appellata dalle signore IA OS e CE ON per il seguente motivo di diritto:
violazione a falsa applicazione dell’art. 26 c.p.a. – illegittimità della compensazione delle spese di lite.
Si è costituito per resistere all’appello il comune di Ventimiglia che ha, altresì, proposto appello incidentale deducendo il seguente motivo di diritto:
I. violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 21 octies , legge n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 1 del 2024, artt. 54 e 65; della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, art. 17, commi 9 e 10 - disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta; della d.g.r. n. 740 del 5 agosto 2016 e successive modifiche: d.g.r. n. 88 del 21 febbraio 2018 e d.g.r. n. 1230 del 23 dicembre 2021.
Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025 gli appelli principale e incidentale sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dalle signore IA OS e CE ON, nella loro qualità di eredi del signor AU ON, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 239 del 2025, nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
In particolare, le appellanti hanno dedotto la violazione a falsa applicazione dell’art. 26 c.p.a. lamentando che il Tar, nonostante l’accoglimento del loro ricorso di primo grado, abbia disposto la compensazione delle spese di lite senza motivare.
Più specificamente, per la sentenza impugnata: “ Considerato che il manufatto in legno lamellare denominato “STARSBOX” - simile ad una casetta da giardino, fornita di solo letto – è stato posato su terreno di pertinenza di un fabbricato di proprietà della signora IA OS (cui pure è stata indirizzata l’ordinanza), da questa regolarmente registrato come appartamento ammobiliato ad uso turistico (AAUT) con codice CITRA (codice identificativo turistico regionale appartamenti) n. 008065-LT-0528. Considerato che il ricorso è fondato e va accolto, sotto l’assorbente profilo dedotto con il primo motivo di ricorso, con cui è lamentata l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento; Considerato che il Comune ha ritenuto di poter prescindere dalla doverosa comunicazione di avvio del procedimento “in quanto il contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato, così come previsto ai sensi dell’art. 21-octies comma 2, della medesima L. 241/1990”; Considerato che la disposizione invocata (art. 21-octies comma 2 L. n. 241/1990) non è certo rivolta all’amministrazione procedente (ché, altrimenti, potrebbe facilmente eludere l’obbligo di legge dichiarando sempre, con clausola di stile, che il contenuto del provvedimento non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato), ma è una norma diretta al giudice, nel senso che dev’essere palese o dimostrato dall’amministrazione “in giudizio” - ovvero, nel giudizio di impugnazione proposto dall’interessato per l’annullamento dell’atto - che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; Considerato che il Comune ha violato e falsamente applicato la normativa invocata ad esonero dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, e che, lungi dal fornire la prova di quanto affermato – ovvero che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato - non si è neppure peritato di costituirsi in giudizio; Ritenuto che ricorrano i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio ”.
Il Comune di Ventimiglia ha impugnato la sentenza con appello incidentale autonomo tardivo, proposto ai sensi dell’art. 334 c.p.c., con il quale, con un unico motivo di diritto, ha contestato la gravata sentenza nella parte in cui ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado.
L’amministrazione, in particolare, ha chiesto la riforma della sentenza, che erroneamente avrebbe ritenuto che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non fosse giustificata. Si tratterebbe, invero, di provvedimento vincolato, e dunque del tutto giustificatamente la comunicazione sarebbe stata omessa ai sensi dell’art. 21 -octies l. 241 del 1990.
Deve, in via preliminare, statuirsi l’ammissibilità dell’appello principale, che consente, di conseguenza, l’esame di quello incidentale autonomo tardivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 334 c.p.c. e 96, comma 5, c.p.a., che si ritiene, dunque, proposto del tutto ritualmente entro i termini di legge.
Quanto alla prospettata violazione dell’art. 104, c.p.a. da parte del Comune, deve osservarsi che lo stesso si è limitato a produrre i provvedimenti oggetto del contendere, che risultano indispensabili ai fini della decisione della controversia.
Nel merito, va accolto l’appello incidentale.
La necessità di annullare e/o riformare in parte qua la gravata sentenza consegue dall’erronea applicazione dell’art. 21 -octies operata dal giudice di primo grado.
Il procedimento non ha richiesto, infatti, alcuna valutazione tecnico discrezionale, né alcun confronto tra Enti, atteso che la vicenda ha preso avvio in seguito a un’istanza della regione Liguria rivolta al Comando di Polizia Locale di Ventimiglia al fine dell’esecuzione di alcuni accertamenti, che hanno dato luogo alla verbalizzazione di una situazione di fatto incontestabile, consistente nella presenza sul terreno delle appellanti principali di un manufatto in legno adibito esclusivamente al pernottamento, cioè una cosiddetta “Stars BO”, manufatto che non può essere qualificato come struttura ricettiva a sé stante, in quanto non rientra in alcuna delle strutture contemplate dalla legge regionale n. 1/2024.
Invero, la suddetta normativa regionale ligure prevede la possibilità di inserimento di nuove tipologie di allestimento proposte dalle tendenze di mercato (tra cui Stars BO, bolle trasparenti o bubble-room , botti in legno, tende glamping , ecc.) equiparandole a manufatti prefabbricati, non ancorati stabilmente al suolo, anche se non dotati di bagno interno o zona di preparazione pasti, esclusivamente in piazzole di tipo villaggio turistico nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta.
Al contrario, gli appartamenti ammobiliati come quello di proprietà delle appellanti - posto in adiacenza della Star BO - in quanto destinati a mera locazione a fini turistici, non sono strutture ricettive, ai sensi di quanto disposto dall’art. 29, comma 2, della legge regionale n. 1/2024, non contemplando, dunque, la possibilità di inserimento di strutture tipo Stars box. Pertanto, non rileva il fatto che il manufatto si trovasse nel contesto di un immobile regolarmente registrato come abitazione per locazione turistica, non consistendo la stessa in una struttura ricettiva ex art. 29, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2024.
In conclusione, la Star BO avrebbe richiesto apposita autonoma autorizzazione, che però è risultata insussistente, per cui il Comune era vincolato ad adottare l’ordinanza che ha disposto la cessazione immediata dell’attività. Il richiamo all’art. 21 –octies contenuto nell’ordinanza comunale, dunque, lungi dal costituire una mera clausola di stile, conseguiva da una valutazione normativa che non lasciava discrezionalità e/o margini valutativi al comune di Ventimiglia. Ed invero, se anche fosse stata inviata la formale comunicazione di avvio del procedimento, il procedimento stesso non avrebbe potuto avere esito diverso.
In ogni caso, il Sig. ON è stato coinvolto in via di fatto nel procedimento, atteso che, in occasione del sopralluogo svolto, lo stesso ha avuto l’opportunità di far verbalizzare le proprie considerazioni (cfr. la documentazione versata in atti), cosicché il verbale aveva in sostanza costituito una comunicazione di avvio del procedimento; inoltre, lo stesso ha comunque trasmesso istanza di annullamento in autotutela, che, però, il Comune non ha accolto, in quanto l’attività abusivamente condotta richiedeva la necessità di intervenire immediatamente, onde ripristinare la legalità.
Dalla fondatezza dell’appello incidentale consegue l’infondatezza di quello principale, atteso che, dovendo essere respinto il ricorso di primo grado, la richiesta di condanna alle spese formulata dalle appellanti principali non ha più alcun fondamento normativo.
Alla luce delle suesposte considerazioni va accolto l’appello incidentale e va respinto quello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello incidentale e respinge quello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC LA, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
EN RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN RI | NC LA |
IL SEGRETARIO