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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/11/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV in persona del Giudice, TI TI, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 26.11.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 514/2024 r.g. del Tribunale di
BE, trattenuta in decisione all'udienza del 24.9.25, promossa da
C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti CANDELA ALEXIS come da procura alle liti in calce,
- ricorrente -
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._1
- Convenuto contumace -
Conclusioni per la ricorrente:
“Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis rejectis,
• nel merito: ▪ in via principale, accertato l'inadempimento del sig.
al versamento del prezzo residuo indicato in Controparte_1 sentenza a favore dell'Impresa relativo al Parte_1 contratto di vendita immobiliare costituito con la predetta sentenza del
22/07/2021 pronunciata ai sensi dell'art.2932 c.c. dal Tribunale di
BE (n.1412/2021, rep. n.2942/2021, RG n.11321/2018) e con
1 effetto traslativo subordinato al pagamento del corrispettivo entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza avvenuto in data 01/10/2021, accertare l'avvenuta risoluzione ipso iure ex art. 1454
c.c. del predetto contratto di vendita immobiliare costituito con la citata sentenza;
per l'effetto condannare il sig. al Controparte_1 risarcimento dei danni a favore dell'Impresa nella Parte_1 misura di quelli quantificati e descritti in diritto nel § B (pagg.20-23) per un totale di € 109.185,28 (oltre -come descritto in diritto al § B e sino all'emissione della sentenza dell'odierno giudizio- o al maturando danno da occupazione abusiva oppure al danno da mancato profitto per investimento in titoli di Stato emessi nel 2022 coperti dall'inflazione -BTP
Italia- della differenza statuita nella predetta sentenza n.1412/2021, oltre all'imposta di registro della sentenza del Tribunale di BE
n.1412/2021) o in quelli maggiori o minori che il Tribunale riterrà di liquidare anche in via equitativa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
• in via subordinata, accertato l'inadempimento del sig.
[...]
al versamento del prezzo residuo indicato in sentenza a Controparte_1 favore dell'Impresa relativo al contratto di Parte_1 vendita immobiliare costituito con la predetta sentenza del 22/07/2021 pronunciata ai sensi dell'art.2932 c.c. dal Tribunale di BE
(n.1412/2021, rep. n.2942/2021, RG n.11321/2018) e con effetto traslativo subordinato al pagamento del corrispettivo entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza avvenuto in data
01/10/2021, pronunciare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453
c.c. del predetto contratto di vendita immobiliare costituito con la citata sentenza;
per l'effetto condannare il sig. al Controparte_1 risarcimento dei danni a favore dell'Impresa nella Parte_1 misura di quelli quantificati e descritti in diritto nel § B (pagg.20-23) per un totale di € 109.185,28 (oltre -come descritto in diritto al § B e sino all'emissione della sentenza dell'odierno giudizio- o al maturando danno da occupazione abusiva oppure al danno da mancato profitto per investimento in titoli di Stato emessi nel 2022 coperti dall'inflazione -BTP
2 Italia- della differenza statuita nella predetta sentenza n.1412/2021, oltre all'imposta di registro della sentenza del Tribunale di BE
n.1412/2021) o in quelli maggiori o minori che il Tribunale riterrà di liquidare anche in via equitativa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
• in ogni caso e come conseguenza dell'accoglimento della domanda principale o di quella subordinata ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale contenuta nell'atto di citazione del sig. avvenuta con nota di trascrizione in Controparte_1 data 19/12/2018 (r.p. n.42737, r.g. n.62253) presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di BE in danno dell'Impresa Parte_1
e sugli immobili così catastalmente e rispettivamente identificati al
[...]
NCEU di BE:
• foglio 18, mappale 3409, sub 11, via Giorgio Gusmini n.17, piano 2-
S1, cat. A/2, classe 7, vani 7, r.c. €1.062,64;
• foglio 18, mappale 3409 sub 71, Via Giorgio Gusmini 19, piano S1, cat. C6, classe 10, m2 35, r.c. €177,14;
• foglio 18, mappale 3409 sub 70, via Giorgio Gusmini n.19, piano S1, cat. C6, classe 10, m2 18, r.c. €91,10;
• foglio 18, mappale 3409 sub 705, via Giorgio Gusmini n.19, piano T, cat. C6, classe 6, m2 17, r.c. €45,65;
• foglio 18, mappale 3409 sub 706, Via Giorgio Gusmini n.19, piano T, cat. C6, classe 6, m2 17, r.c. €45,65;
• il tutto con condanna del sig. al Controparte_1 pagamento degli onorari notarili e delle spese necessarie e che dovranno essere rifuse all' che si occuperà Parte_1 direttamente dell'adempimento delle suddette formalità;
• in ogni caso: ▪ spese di causa interamente rifuse oltre al rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
3 • inoltre, accertata la mancata cancellazione da parte del sig.
della domanda giudiziale relativa al CP_1 Controparte_1 summenzionato giudizio RG n.11321/2018 radicato presso il Tribunale di
BE, condannare l'odierna parte resistente ex art. 96 co. 2 c.p.c. a favore dell'Impresa e ex art.96 co. 4 c.p.c. a Parte_1 favore della cassa delle ammende.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- In data 22.7.2021 il Tribunale di BE ha pronunciato la sentenza n. 1412 che, per quanto strettamente rileva ai fini del decidere, così dispone: “2) accertato il diritto dell'attore di ottenere una riduzione del prezzo originariamente pattuito pari a euro 55.400,00, dispone il trasferimento in favore di , ai sensi dell'art. 2932 Controparte_1
c.c., degli immobili oggetto del contratto preliminare stipulato con la società convenuta in data 20 novembre 2017, costituiti da: un appartamento di sette vani con annessa cantina, due box e due posti auto, censiti al NCEU del Comune di BE al foglio 18, mappale n.
3409, subalterni nn. 11, 70, 71, 705 e 706;
3) condiziona sospensivamente il trasferimento degli immobili di cui al capo che precede al pagamento da parte dell'attore del prezzo residuo di euro 345.365,74 [rectius, euro 346.105,52, N.d.r.] oltre i.v.a. da calcolarsi sul maggiore importo di euro 414.600,00;
4) determina in tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza il termine per il versamento del prezzo residuo da parte dell'attore;
…
7) condanna la società convenuta ad eseguire sugli immobili di cui al precedente punto 1) gli interventi necessari per rimediare: - [1, N.d.r.] alla mancanza di coibentazione delle tubazioni nel locale caldaia;
- [2,
N.d.r.] alle crepature dei pavimenti;
- [3, N.d.r.] ai distacchi di battiscopa;
- [4, N.d.r.] alla umidità nelle murature;
- [5, N.d.r.] al cattivo stato di
4 conservazione degli elementi di rivestimento delle facciate;
- [6, N.d.r.] alle fessurazioni degli intonaci;
[7, N.d.r.] al difetto di manutenzione dei pannelli solari;
8) condanna la società convenuta a consegnare una nuova attestazione di prestazione energetica relativa all'appartamento oggetto del contratto preliminare dedotto in causa.”
2.- Spirato il termine breve per appellare, la sentenza è passata in giudicato in data 1/10/2021.
3.- Dagli atti del fascicolo processuale emerge che gli obblighi di fare che la sentenza ha posto a carico della società venditrice sono stati da quest'ultima esattamente eseguiti atteso che: -) parte acquirente ha proposto, nel novembre del 2021, ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 612 cod. proc. civ. per la determinazione degli obblighi di fare a cui la venditrice era stata condannata in sentenza;
-) il giudice dell'esecuzione, previa positiva verifica attraverso una c.t.u. percipiente dell'intervenuta esecuzione degli obblighi fare cui la venditrice era stata condannata nella sentenza (doc. 12 ricorrente), ha dichiarato “estinta la procedura esecutiva” (sic!); -) l'appello avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è stato dichiarato improcedibile dalla Corte d'Appello di
Brescia.
4.- Parte acquirente, invece, non ha dimostrato di aver adempiuto all'obbligo di pagamento del saldo prezzo della compravendita né entro il termine previsto dalla sentenza (termine entro il quale detto pagamento doveva intervenire per avversarsi l'evento cui era stato sospensivamente condizionato l'evento traslativo) e, cioè, entro la data del 31.12.2021 (tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza) e neppure in data successiva.
5.- In data 4.1.2022 parte venditrice ha, pertanto, diffidato parte acquirente a pagare il saldo prezzo entro quindici giorni a pena di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 cod. civ. con valida diffida
5 ad adempiere trasmessa a mezzo pec da un procuratore sostanziale della parte che ha giustificato il proprio potere a spendere il nome del contraente (cfr. doc. 20 ricorrente).
6.- Parte acquirente ha risposto alla diffida ad adempiere rifiutando pervicacemente il pagamento del saldo prezzo e, in particolare, reiterando l'eccezione d'inadempimento della società venditrice agli obblighi di fare, nonostante, invero, tale preteso inadempimento sia stato seccamente smentito dalla c.t.u. svolta in seno al procedimento di esecuzione degli obblighi di fare (doc. 25 ricorrente).
7.- Ciò posto, l'integrale e ingiustificato inadempimento del versamento del saldo prezzo nel termine previsto dalla sentenza emessa da questo
Tribunale anche ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. costituisce un inadempimento di non scarsa importanza idoneo a travolgere il sinallagma contrattuale, atteso che: -) il termine per l'adempimento è stato previsto nella sentenza che ha condannato le parti ad eseguire in forma specifica il contratto preliminare;
-) l'inadempimento è stato radicale e, quindi, il ritardo manifesta una strutturale incapacità del compratore ad eseguire l'obbligazione a suo carico;
-) l'inadempimento riguarda l'obbligazione principale a carico dell'acquirente; -) l'inadempimento non è giustificato dalla condotta di parte venditrice, atteso che in data 5.11.2021 il c.t.u. nominato in seno al procedimento di cui all'art. 612 c.p.c. ha verificato che la società aveva eseguito esattamente tutte le Parte_1 obbligazioni di facere cui era tenuta in forza della sentenza pronunciata da questo Tribunale ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. (doc. 12 ricorrente).
6.- Tanto premesso rispetto alla portata delle obbligazioni contrattuali delle parti e della condotta tenuta rispetto alle medesime obbligazioni, deve essere anche precisato che, come sostenuto dal ricorrente, la circostanza che l'obbligazione di pagamento del saldo prezzo sia stata prevista dalla sentenza anche come evento condizionante in termini sospensivi l'effetto traslativo previsto nella sentenza che ha accolto la domanda di cui all'art. 2932 c.c. non impedisce affatto che
6 l'inadempimento di tale obbligazione contrattuale a carico dell'acquirente possa rilevare anche ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento imputabile (sia nelle forme della risoluzione giudiziale ex artt. 1453 e 1455 c.c., sia, come nella fattispecie de qua, nella forma della risoluzione di diritto anche secondo lo schema di cui all'art. 1454 c.c.).
7.- La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, è ferma nel ritenere che: “dal momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. si producono gli effetti del negozio, ciò comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene
e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo sancito con una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento;
in tal modo si origina un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica suscettibile di risoluzione nel caso di inadempimento che, ai sensi dell'art. 1455 c.c. sia di non scarsa importanza, il che può verificarsi anche nel caso di ritardo (rispetto al termine eventualmente fissato nella sentenza o in relazione alla data del suo passaggio in giudicato) che risulti eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all'entità della somma da pagare
(in assoluto e in riferimento all'importo in ipotesi già versato) e ad ogni altra circostanza utile ai fini della valutazione dell'interesse dell'altra parte.
…
In base ai suddetti principi, dunque, con riguardo al rapporto che si costituisce per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere una compravendita, il pagamento del prezzo, cui è subordinato il trasferimento della proprietà, se pure assolve alla funzione di condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo, non perde peraltro la sua natura di prestazione essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, con la conseguenza che
l'inadempimento della correlativa obbligazione, può – nel concorso dei relativi presupposti – essere fatto valere dalla controparte, come ragione
7 di risoluzione del rapporto ai sensi degli artt. 1453 c.c. e ss, non già come causa di automatica inefficacia del rapporto medesimo ai sensi degli artt.
1353 c.c. e ss..” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 13/11/2019, n. 29358, Pres. F.
De Stefano, est. A. Tatangelo).
8.- Tale orientamento risulta convincentemente motivato e, pertanto, nel caso di specie abilita la parte non inadempiente ad avvalersi della risoluzione di diritto di cui all'art. 1454 cod. civ., non essendo certo predicabile che il mancato avveramento dell'evento cui era sospensivamente condizionato l'effetto traslativo a causa del mancato adempimento dell'obbligazione posta a carico del compratore possa collocare un contratto sinallagmatico fuori dal perimetro del rimedio della risoluzione per inadempimento imputabile e, giocoforza, escludere che il compratore inadempiente debba risarcire il danno conseguente al proprio inadempimento in base alle regole generali di cui agli artt. 1223 cod. civ. e seguenti.
9.- La domanda di accertamento della risoluzione del contratto di vendita proposta ai sensi dell'art. 1454 c.c. deve essere, quindi, accolta, non avendo parte acquirente, una volta scaduto il termine per l'adempimento della propria obbligazione, provveduto a pagare la somma richiesta dalla venditrice nel termine intimato ai sensi dell'art. 1454 c.c. a pena di risoluzione di diritto del contratto concluso per effetto della pronuncia resa ex art. 2932 c.c. da questo Tribunale.
10.- Non può, invece, essere accolta la domanda con cui il ricorrente chiede che questo giudice ordini al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda proposta ex art. 2932 cod. civ. che, a ben guardare, è stata accolta con sentenza pronunciata da questo Tribunale e passata in giudicato.
11.- A tal proposito, occorre premettere che le trascrizioni e le cancellazioni delle domande giudiziali seguono il principio di tassatività e non possono essere ordinate dall'autorità giudiziaria propter opportunitatem. Se così disponesse, infatti, il giudice si porrebbe in
8 termini eversivi rispetto al principio di legalità che costituisce la fonte di legittimazione del suo operato (art. 101, comma 2, Cost.).
12.- Ciò premesso, l'art. 2668 prevede che la cancellazione della trascrizione della domanda deve essere ordinata quando la domanda è rigettata o il processo è estinto, mentre, nel caso di specie, a ben guardare, la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre contenuto nel contratto preliminare è stata accolta con sentenza passata in giudicato.
13.- Conseguentemente, la sentenza con cui questo Tribunale ha accolto la domanda di cui all'art. 2932 cod. civ. deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2652, comma 1, n. 2), secondo allinea, cod. civ. e la domanda giudiziale deve essere mantenuta trascritta nei pubblici registri immobiliari ai fini evitare un'illogica lacuna nei registri immobiliari, atteso che, ove la domanda venisse cancellata come anela l'odierno ricorrente, resterebbe trascritta la sentenza che accoglie la domanda di cui all'art. 2932 c.c. non preceduta dalla trascrizione della domanda giudiziale.
14.- Evidentemente, all'esito di questo giudizio in cui viene accolta la domanda di risoluzione del contratto definitivo di compravendita i cui effetti si sono prodotti per l'intervento costitutivo della sentenza pronunciata da questo Tribunale ex art. 2932 cod. civ., il ricorrente, senza necessità di alcun provvedimento giudiziale di autorizzazione, dovrà procedere, sempre non vi abbia già provveduto, alla trascrizione della domanda di risoluzione del contratto (v. art. 2652, comma 1, secondo allinea, cod. civ.) ed all'annotazione della sentenza di accoglimento della domanda di risoluzione ex art. 2655, primo comma, cod. civ. a margine della trascrizione dell'atto risolto.
15.- In questo modo – e solo in questo modo – senza indebite scorciatoie o apertura di voragini nei pubblici registri immobiliari si potrà dare conto che: -) è stata proposta una domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento della proprietà sopra un bene immobile;
-) è stata pronunciata sentenza di accoglimento
9 di tale domanda;
-) è stata proposta domanda di risoluzione del contratto definitivo venuto ad esistenza per effetto della sentenza costitutiva pronunciata dal giudice;
-) la domanda è stata accolta ed il contratto definitivo si è risolto per inadempimento imputabile alla parte acquirente.
16.- Tanto chiarito, è ora possibile entrare nel merito della domanda risarcitoria proposta dalla società ricorrente che viene accolta nei limiti che si vengono ad esporre.
17.- Nell'esporre tali ragioni è di fondamentale importanza premettere che questo giudice è astretto dagli invalicabili limiti del giudicato (v. art. 2909 c.c.), che si è già formato tra le odierne parti ora nuovamente in lite.
Dal giudicato deriva che: -) ingiustamente l'odierna società ricorrente ha rifiutato di contrarre con l'odierno convenuto il definitivo di compravendita immobiliare;
-) altrettanto ingiustamente l'odierna ricorrente ha omesso, prima della pubblicazione della sentenza resa inter partes il 22.7.21, di eliminare i vizi presenti nell'immobile e di offrire la riduzione del prezzo nella misura indicata in sentenza;
-) una volta che gli effetti del contratto definitivo si sono prodotti inter partes per effetto del passaggio in giudicato della sentenza resa da questo Tribunale in data 22.7.2021 la società ricorrente ha acquistato un diritto soggettivo all'esatto adempimento del vincolo contrattuale costituito ope iudicis che si concreta nell'incasso del prezzo della compravendita e nella alienazione della proprietà (foriera, come è notorio, di costi di gestione e di imposte) dell'immobile; -) l'inadempimento dell'acquirente ha frustrato CP_1 questo interesse.
18.- Tanto premesso, non è revocabile in dubbio (non essendo possibile evertere il giudicato al di là delle fattispecie di impugnazione straordinaria) che l' abbia tenuto una condotta inadempiente solo per il periodo CP_1 successivo al passaggio in giudicato della sentenza pronunciata inter partes da questo Tribunale in data 22.7.21 e che tale inadempimento, impedendo la realizzazione del sinallagma contrattuale come definito nella sentenza che ha prodotto gli effetti del contratto definitivo non concluso
10 dalle parti, ha pregiudicato solo e soltanto il diritto della venditrice all'incasso del prezzo ed al trasferimento dell'immobile alienato.
20.- Non possono, quindi, essere riconosciute, come risarcimento del danno conseguente all'inadempimento definitivo del vincolo negoziale costituito dalla succitata sentenza, le spese sostenute da
[...] conseguenti: -) alla soccombenza in quel processo (i.e. Parte_1 spese legali, spese di c.t.u., imposta di registro); -) alla propria assistenza difensiva in quel processo (i.e. somme corrisposte al proprio difensore).
Queste spese sono, a ben guardare, conseguenza della resistenza in un processo che ha visto l'odierna ricorrente soccombente ed a cui essa ha dato causa, resistendo infondatamente alle domande proposte nei suoi confronti dall'allora promissario acquirente di un immobile che presentava taluni vizi redibitori.
21.- Ebbene, l'inadempimento dell'Acevedo successivo alla sentenza in cui la è risultata soccombente, non travolge Parte_1 gli effetti del giudicato civile e, dunque, le conseguenze della soccombenza
(come se si trattasse di una revocazione, v. art. 395 cod. proc. civ.), ma, unitamente agli altri elementi costitutivi avvenuti dopo la formazione del giudicato civile, costituisce il presupposto per una nuova domanda giudiziale di risoluzione di diritto degli effetti del contratto prodotto dalla citata sentenza del Tribunale di BE. L'inadempimento dell' , CP_1 detto altrimenti, non azzera il giudicato civile e l'esito di quel giudizio, ma si innesta su quel giudicato concorrendo, insieme ad altri elementi costitutivi, a produrre nuovi effetti che presuppongono la validità e la stabilità, evidentemente soltanto per il passato dati i fatti sopravvenuti, degli effetti della cosa giudicata.
22.- Il danno subito dall' è, quindi, Parte_1 corrispondente alla mancata attuazione dell'assetto negoziale creato dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di BE il 22.7.2021 e non invece dalla modificazione della realtà giuridica legittimamente prodotta da quella sentenza.
11 23.- Tale danno corrisponde al mancato incasso del prezzo ed alle spese conseguenti alla gestione del bene immobile che Parte_1 aveva diritto a trasferire all' dietro pagamento del saldo
[...] CP_1 prezzo.
24.- Non rientra, quindi, tra le voci di danno risarcibili il c.d. “danno da occupazione abusiva dell'immobile” né ovviamente per il periodo antecedente alla pronuncia della citata sentenza del Tribunale di BE del 22.7.21 (in cui era l'odierna società ricorrente ad essere inadempiente al proprio dovere di concludere il contratto definitivo accordando la riduzione del prezzo ed eliminando i vizi riscontrati in sentenza) e neppure per il periodo successivo.
25.- Una siffatta posta risarcitoria è del tutto incompatibile con l'interesse positivo del venditore all'esatto adempimento e con il criterio indicato nell'art. 1518, comma primo, c.c. per la liquidazione del danno conseguente all'inadempimento del contratto di vendita di cose mobili.
26.- Detto con maggior forza esplicativa, la società venditrice aveva interesse all'attuazione del vincolo negoziale derivante dal contratto di vendita e il danno sofferto è pari al lucro cessante per il mancato incasso del corrispettivo della vendita e dall'eventuale minor valore del bene che, per effetto della risoluzione del contratto di vendita, è rimasto nel suo patrimonio e si trova ora costretta a rivendere ad un nuovo compratore solvibile.
27.- Il danno da perdita del valore locativo dell'immobile non è, allora, causalmente ricollegato alla condotta inadempiente dell' al vincolo CP_1 negoziale derivante dalla sentenza del Tribunale di BE. Se quest'ultimo, invero, avesse regolarmente pagato il saldo prezzo, la società venditrice non avrebbe locato l'immobile percependone il relativo prezzo. Se quest'ultimo, invece, accortosi di non essere nelle condizioni di versare il saldo prezzo, avesse prestato il proprio consenso ad una risoluzione consensuale del contratto di compravendita immobiliare, la avrebbe tosto rivenduto l'immobile ad un Parte_1
12 altro acquirente, incassando il corrispettivo e reinvestendo le relative somme di denaro. In nessuno dei due casi la società ricorrente avrebbe percepito un canone di locazione dell'immobile.
28.- Invece, sussiste il danno derivante dal mancato incasso dei frutti civili che la società ricorrente avrebbe percepito ove il 20.1.2022 avesse incassato il prezzo della compravendita e avesse messo a reddito la relativa somma di denaro. Cosa che, a causa dell'inadempimento di
, non ha potuto fare e che potrà, invero, fare solo all'esito della CP_1 risoluzione del contratto prodotto dalla sentenza resa da questo Tribunale in data 22.7.21 e del successivo reperimento sul mercato immobiliare di un altro offerente.
29.- Ai fini della liquidazione del danno si stima equo, in mancanza di altri criteri legati alla redditività degli investimenti fatti dalla società ricorrente, prendere quale parametro di riferimento la redditività del BTP Italia indicizzato all'inflazione (FOI) di scadenza più vicina all'orizzonte quinquennale decorrente dal 20.1.2022 (data in cui l' avrebbe CP_1 dovuto versare il saldo) e applicare la redditività media comunicata a questo ufficio giudiziario dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (pari al 3%) al saldo prezzo al netto dell'IVA (che per la ricorrente rappresenta sul piano contabile una partita di giro), come individuato nella sentenza che ha prodotto ex art. 2932 c.c. gli effetti del contratto definitivo non concluso e condannato l'acquirente a pagare il saldo prezzo in una misura precisamente determinata (pari ad euro 345.365,74).
30.- Facendo applicazione di tali parametri, il danno sofferto dalla società ricorrente per non aver incassato il 20.1.22 il saldo prezzo di euro
345.365,74 è pari, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza
(dies ad quem a cui è stata sul piano temporale circoscritta la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante dalla medesima ricorrente, v. pagg. 31-32 ricorso), ad euro 40.081,35
31.- Ciò posto, è altresì evidente che, per effetto della pronuncia di risoluzione di diritto del contratto di compravendita costituito ex art. 2932
13 c.c. con sentenza di questo Tribunale, l' , rimasto in questa causa CP_1 contumace nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, ha titolo per chiedere (se del caso e in assenza di adempimento spontaneo in un separato giudizio) all' la restituzione delle Parte_1 somme che questa ha incassato in forza di un contratto di compravendita risolto e che, quindi, trattiene senza giusta causa, dal momento in cui si è prodotto l'effetto risolutorio.
32.- Nel danno risarcito dall'Avacedo all' devono Parte_1 essere computate anche le spese condominiali che la ricorrente ha corrisposto a far data dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagato il saldo prezzo sino alla data della domanda per l'importo di euro 7.129,52 euro (v. pag. 19 del ricorso per la loro quantificazione e per i documenti prodotti a sostegno della stessa).
33.- Per effetto della risoluzione di diritto del contratto di vendita, infatti, la società ricorrente è obbligata a pagare le spese collegate alla gestione e conservazione dei beni condominiali che, ove parte acquirente avesse adempiuto alla propria obbligazione contrattuale non dando causa alla risoluzione del contratto, non sarebbe tenuta a pagare: tali spese, infatti, graverebbero sull'acquirente e la società costruttrice che, aveva interesse a vendere le proprie rimanenze di magazzino, sarebbe stata liberata dalla relativa obbligazione.
34.- La risoluzione del contratto di vendita e la retrocessione all'
[...] della proprietà del bene ha, quindi, comportato a carico Parte_1 della parte non inadempiente - che ha un interesse imprenditoriale alla pronta vendita del bene realizzato nell'esercizio della propria attività
d'impresa - un danno emergente pari alle spese di gestione dell'immobile, per il periodo successivo alla vendita del bene (le spese di gestione per il periodo precedente sarebbero state, infatti, comunque a suo carico). Il danno emergente deve essere liquidato nei limiti della domanda di parte ricorrente per non incorrere nel vizio di ultrapetizione (v. art. 99 c.p.c.).
14 35.- La soccombenza della resistente, sia rispetto alla domanda di accertamento della risoluzione del contratto proposta dalla ricorrente, sia rispetto alla domanda risarcitoria, ne giustifica la condanna alla refusione delle spese legali che si liquidano come in dispositivo in conformità con la nota spese depositata dal ricorrente che risulta conforme ai parametri del d.m. 55/2014 per lo scaglione di riferimento. Devono essere riconosciute anche le spese vive sostenute dal ricorrente vittorioso per contributo unificato nella misura risultante dal fascicolo processuale (v. nota iscrizione a ruolo).
P.Q.M.
Il Tribunale di BE, sezione IV, in persona del Giudice, dott. TI
TI definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1) accerta la risoluzione ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. del contratto di compravendita i cui effetti sono stati prodotti dalla sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 cod. civ. pronunciata da questo
Tribunale in data 22.7.21;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza di risoluzione del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 2655 cod. civ.;
3) rigetta la domanda di cancellazione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare;
4) condanna il convenuto a pagare all'attrice la somma di euro
40.081,35 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante ed euro 7.129,52,00 a titolo di risarcimento per danno emergente, oltre rivalutazione monetaria al tasso istat F.O.I. e sulle somme anno per anno rivalutate interessi compensativi ex art. 1284, comma primo, cod. civ. dalla data della domanda alla data di pubblicazione della sentenza per quel che concerne la sola somma dovuta a titolo di danno emergente;
sulle somme di cui sopra, dalla data della
15 pubblicazione della sentenza al saldo, si applicheranno gli interessi legali ex art. 1284, comma primo, cod. civ.;
5) condanna la convenuta a rifondere le spese legali sostenute dalla ricorrente che si liquidano in euro 9.900,00, oltre rimborso forfettario al 15% e accessori come per legge, più l'importo del contributo unificato quale risultante dal fascicolo processuale.
Così deciso. BE, 29/11/2025
Il Giudice
TI TI
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV in persona del Giudice, TI TI, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 26.11.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 514/2024 r.g. del Tribunale di
BE, trattenuta in decisione all'udienza del 24.9.25, promossa da
C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti CANDELA ALEXIS come da procura alle liti in calce,
- ricorrente -
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._1
- Convenuto contumace -
Conclusioni per la ricorrente:
“Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis rejectis,
• nel merito: ▪ in via principale, accertato l'inadempimento del sig.
al versamento del prezzo residuo indicato in Controparte_1 sentenza a favore dell'Impresa relativo al Parte_1 contratto di vendita immobiliare costituito con la predetta sentenza del
22/07/2021 pronunciata ai sensi dell'art.2932 c.c. dal Tribunale di
BE (n.1412/2021, rep. n.2942/2021, RG n.11321/2018) e con
1 effetto traslativo subordinato al pagamento del corrispettivo entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza avvenuto in data 01/10/2021, accertare l'avvenuta risoluzione ipso iure ex art. 1454
c.c. del predetto contratto di vendita immobiliare costituito con la citata sentenza;
per l'effetto condannare il sig. al Controparte_1 risarcimento dei danni a favore dell'Impresa nella Parte_1 misura di quelli quantificati e descritti in diritto nel § B (pagg.20-23) per un totale di € 109.185,28 (oltre -come descritto in diritto al § B e sino all'emissione della sentenza dell'odierno giudizio- o al maturando danno da occupazione abusiva oppure al danno da mancato profitto per investimento in titoli di Stato emessi nel 2022 coperti dall'inflazione -BTP
Italia- della differenza statuita nella predetta sentenza n.1412/2021, oltre all'imposta di registro della sentenza del Tribunale di BE
n.1412/2021) o in quelli maggiori o minori che il Tribunale riterrà di liquidare anche in via equitativa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
• in via subordinata, accertato l'inadempimento del sig.
[...]
al versamento del prezzo residuo indicato in sentenza a Controparte_1 favore dell'Impresa relativo al contratto di Parte_1 vendita immobiliare costituito con la predetta sentenza del 22/07/2021 pronunciata ai sensi dell'art.2932 c.c. dal Tribunale di BE
(n.1412/2021, rep. n.2942/2021, RG n.11321/2018) e con effetto traslativo subordinato al pagamento del corrispettivo entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza avvenuto in data
01/10/2021, pronunciare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453
c.c. del predetto contratto di vendita immobiliare costituito con la citata sentenza;
per l'effetto condannare il sig. al Controparte_1 risarcimento dei danni a favore dell'Impresa nella Parte_1 misura di quelli quantificati e descritti in diritto nel § B (pagg.20-23) per un totale di € 109.185,28 (oltre -come descritto in diritto al § B e sino all'emissione della sentenza dell'odierno giudizio- o al maturando danno da occupazione abusiva oppure al danno da mancato profitto per investimento in titoli di Stato emessi nel 2022 coperti dall'inflazione -BTP
2 Italia- della differenza statuita nella predetta sentenza n.1412/2021, oltre all'imposta di registro della sentenza del Tribunale di BE
n.1412/2021) o in quelli maggiori o minori che il Tribunale riterrà di liquidare anche in via equitativa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
• in ogni caso e come conseguenza dell'accoglimento della domanda principale o di quella subordinata ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale contenuta nell'atto di citazione del sig. avvenuta con nota di trascrizione in Controparte_1 data 19/12/2018 (r.p. n.42737, r.g. n.62253) presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di BE in danno dell'Impresa Parte_1
e sugli immobili così catastalmente e rispettivamente identificati al
[...]
NCEU di BE:
• foglio 18, mappale 3409, sub 11, via Giorgio Gusmini n.17, piano 2-
S1, cat. A/2, classe 7, vani 7, r.c. €1.062,64;
• foglio 18, mappale 3409 sub 71, Via Giorgio Gusmini 19, piano S1, cat. C6, classe 10, m2 35, r.c. €177,14;
• foglio 18, mappale 3409 sub 70, via Giorgio Gusmini n.19, piano S1, cat. C6, classe 10, m2 18, r.c. €91,10;
• foglio 18, mappale 3409 sub 705, via Giorgio Gusmini n.19, piano T, cat. C6, classe 6, m2 17, r.c. €45,65;
• foglio 18, mappale 3409 sub 706, Via Giorgio Gusmini n.19, piano T, cat. C6, classe 6, m2 17, r.c. €45,65;
• il tutto con condanna del sig. al Controparte_1 pagamento degli onorari notarili e delle spese necessarie e che dovranno essere rifuse all' che si occuperà Parte_1 direttamente dell'adempimento delle suddette formalità;
• in ogni caso: ▪ spese di causa interamente rifuse oltre al rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
3 • inoltre, accertata la mancata cancellazione da parte del sig.
della domanda giudiziale relativa al CP_1 Controparte_1 summenzionato giudizio RG n.11321/2018 radicato presso il Tribunale di
BE, condannare l'odierna parte resistente ex art. 96 co. 2 c.p.c. a favore dell'Impresa e ex art.96 co. 4 c.p.c. a Parte_1 favore della cassa delle ammende.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- In data 22.7.2021 il Tribunale di BE ha pronunciato la sentenza n. 1412 che, per quanto strettamente rileva ai fini del decidere, così dispone: “2) accertato il diritto dell'attore di ottenere una riduzione del prezzo originariamente pattuito pari a euro 55.400,00, dispone il trasferimento in favore di , ai sensi dell'art. 2932 Controparte_1
c.c., degli immobili oggetto del contratto preliminare stipulato con la società convenuta in data 20 novembre 2017, costituiti da: un appartamento di sette vani con annessa cantina, due box e due posti auto, censiti al NCEU del Comune di BE al foglio 18, mappale n.
3409, subalterni nn. 11, 70, 71, 705 e 706;
3) condiziona sospensivamente il trasferimento degli immobili di cui al capo che precede al pagamento da parte dell'attore del prezzo residuo di euro 345.365,74 [rectius, euro 346.105,52, N.d.r.] oltre i.v.a. da calcolarsi sul maggiore importo di euro 414.600,00;
4) determina in tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza il termine per il versamento del prezzo residuo da parte dell'attore;
…
7) condanna la società convenuta ad eseguire sugli immobili di cui al precedente punto 1) gli interventi necessari per rimediare: - [1, N.d.r.] alla mancanza di coibentazione delle tubazioni nel locale caldaia;
- [2,
N.d.r.] alle crepature dei pavimenti;
- [3, N.d.r.] ai distacchi di battiscopa;
- [4, N.d.r.] alla umidità nelle murature;
- [5, N.d.r.] al cattivo stato di
4 conservazione degli elementi di rivestimento delle facciate;
- [6, N.d.r.] alle fessurazioni degli intonaci;
[7, N.d.r.] al difetto di manutenzione dei pannelli solari;
8) condanna la società convenuta a consegnare una nuova attestazione di prestazione energetica relativa all'appartamento oggetto del contratto preliminare dedotto in causa.”
2.- Spirato il termine breve per appellare, la sentenza è passata in giudicato in data 1/10/2021.
3.- Dagli atti del fascicolo processuale emerge che gli obblighi di fare che la sentenza ha posto a carico della società venditrice sono stati da quest'ultima esattamente eseguiti atteso che: -) parte acquirente ha proposto, nel novembre del 2021, ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 612 cod. proc. civ. per la determinazione degli obblighi di fare a cui la venditrice era stata condannata in sentenza;
-) il giudice dell'esecuzione, previa positiva verifica attraverso una c.t.u. percipiente dell'intervenuta esecuzione degli obblighi fare cui la venditrice era stata condannata nella sentenza (doc. 12 ricorrente), ha dichiarato “estinta la procedura esecutiva” (sic!); -) l'appello avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è stato dichiarato improcedibile dalla Corte d'Appello di
Brescia.
4.- Parte acquirente, invece, non ha dimostrato di aver adempiuto all'obbligo di pagamento del saldo prezzo della compravendita né entro il termine previsto dalla sentenza (termine entro il quale detto pagamento doveva intervenire per avversarsi l'evento cui era stato sospensivamente condizionato l'evento traslativo) e, cioè, entro la data del 31.12.2021 (tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza) e neppure in data successiva.
5.- In data 4.1.2022 parte venditrice ha, pertanto, diffidato parte acquirente a pagare il saldo prezzo entro quindici giorni a pena di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 cod. civ. con valida diffida
5 ad adempiere trasmessa a mezzo pec da un procuratore sostanziale della parte che ha giustificato il proprio potere a spendere il nome del contraente (cfr. doc. 20 ricorrente).
6.- Parte acquirente ha risposto alla diffida ad adempiere rifiutando pervicacemente il pagamento del saldo prezzo e, in particolare, reiterando l'eccezione d'inadempimento della società venditrice agli obblighi di fare, nonostante, invero, tale preteso inadempimento sia stato seccamente smentito dalla c.t.u. svolta in seno al procedimento di esecuzione degli obblighi di fare (doc. 25 ricorrente).
7.- Ciò posto, l'integrale e ingiustificato inadempimento del versamento del saldo prezzo nel termine previsto dalla sentenza emessa da questo
Tribunale anche ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. costituisce un inadempimento di non scarsa importanza idoneo a travolgere il sinallagma contrattuale, atteso che: -) il termine per l'adempimento è stato previsto nella sentenza che ha condannato le parti ad eseguire in forma specifica il contratto preliminare;
-) l'inadempimento è stato radicale e, quindi, il ritardo manifesta una strutturale incapacità del compratore ad eseguire l'obbligazione a suo carico;
-) l'inadempimento riguarda l'obbligazione principale a carico dell'acquirente; -) l'inadempimento non è giustificato dalla condotta di parte venditrice, atteso che in data 5.11.2021 il c.t.u. nominato in seno al procedimento di cui all'art. 612 c.p.c. ha verificato che la società aveva eseguito esattamente tutte le Parte_1 obbligazioni di facere cui era tenuta in forza della sentenza pronunciata da questo Tribunale ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. (doc. 12 ricorrente).
6.- Tanto premesso rispetto alla portata delle obbligazioni contrattuali delle parti e della condotta tenuta rispetto alle medesime obbligazioni, deve essere anche precisato che, come sostenuto dal ricorrente, la circostanza che l'obbligazione di pagamento del saldo prezzo sia stata prevista dalla sentenza anche come evento condizionante in termini sospensivi l'effetto traslativo previsto nella sentenza che ha accolto la domanda di cui all'art. 2932 c.c. non impedisce affatto che
6 l'inadempimento di tale obbligazione contrattuale a carico dell'acquirente possa rilevare anche ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento imputabile (sia nelle forme della risoluzione giudiziale ex artt. 1453 e 1455 c.c., sia, come nella fattispecie de qua, nella forma della risoluzione di diritto anche secondo lo schema di cui all'art. 1454 c.c.).
7.- La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, è ferma nel ritenere che: “dal momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. si producono gli effetti del negozio, ciò comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene
e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo sancito con una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento;
in tal modo si origina un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica suscettibile di risoluzione nel caso di inadempimento che, ai sensi dell'art. 1455 c.c. sia di non scarsa importanza, il che può verificarsi anche nel caso di ritardo (rispetto al termine eventualmente fissato nella sentenza o in relazione alla data del suo passaggio in giudicato) che risulti eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all'entità della somma da pagare
(in assoluto e in riferimento all'importo in ipotesi già versato) e ad ogni altra circostanza utile ai fini della valutazione dell'interesse dell'altra parte.
…
In base ai suddetti principi, dunque, con riguardo al rapporto che si costituisce per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere una compravendita, il pagamento del prezzo, cui è subordinato il trasferimento della proprietà, se pure assolve alla funzione di condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo, non perde peraltro la sua natura di prestazione essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, con la conseguenza che
l'inadempimento della correlativa obbligazione, può – nel concorso dei relativi presupposti – essere fatto valere dalla controparte, come ragione
7 di risoluzione del rapporto ai sensi degli artt. 1453 c.c. e ss, non già come causa di automatica inefficacia del rapporto medesimo ai sensi degli artt.
1353 c.c. e ss..” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 13/11/2019, n. 29358, Pres. F.
De Stefano, est. A. Tatangelo).
8.- Tale orientamento risulta convincentemente motivato e, pertanto, nel caso di specie abilita la parte non inadempiente ad avvalersi della risoluzione di diritto di cui all'art. 1454 cod. civ., non essendo certo predicabile che il mancato avveramento dell'evento cui era sospensivamente condizionato l'effetto traslativo a causa del mancato adempimento dell'obbligazione posta a carico del compratore possa collocare un contratto sinallagmatico fuori dal perimetro del rimedio della risoluzione per inadempimento imputabile e, giocoforza, escludere che il compratore inadempiente debba risarcire il danno conseguente al proprio inadempimento in base alle regole generali di cui agli artt. 1223 cod. civ. e seguenti.
9.- La domanda di accertamento della risoluzione del contratto di vendita proposta ai sensi dell'art. 1454 c.c. deve essere, quindi, accolta, non avendo parte acquirente, una volta scaduto il termine per l'adempimento della propria obbligazione, provveduto a pagare la somma richiesta dalla venditrice nel termine intimato ai sensi dell'art. 1454 c.c. a pena di risoluzione di diritto del contratto concluso per effetto della pronuncia resa ex art. 2932 c.c. da questo Tribunale.
10.- Non può, invece, essere accolta la domanda con cui il ricorrente chiede che questo giudice ordini al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda proposta ex art. 2932 cod. civ. che, a ben guardare, è stata accolta con sentenza pronunciata da questo Tribunale e passata in giudicato.
11.- A tal proposito, occorre premettere che le trascrizioni e le cancellazioni delle domande giudiziali seguono il principio di tassatività e non possono essere ordinate dall'autorità giudiziaria propter opportunitatem. Se così disponesse, infatti, il giudice si porrebbe in
8 termini eversivi rispetto al principio di legalità che costituisce la fonte di legittimazione del suo operato (art. 101, comma 2, Cost.).
12.- Ciò premesso, l'art. 2668 prevede che la cancellazione della trascrizione della domanda deve essere ordinata quando la domanda è rigettata o il processo è estinto, mentre, nel caso di specie, a ben guardare, la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre contenuto nel contratto preliminare è stata accolta con sentenza passata in giudicato.
13.- Conseguentemente, la sentenza con cui questo Tribunale ha accolto la domanda di cui all'art. 2932 cod. civ. deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2652, comma 1, n. 2), secondo allinea, cod. civ. e la domanda giudiziale deve essere mantenuta trascritta nei pubblici registri immobiliari ai fini evitare un'illogica lacuna nei registri immobiliari, atteso che, ove la domanda venisse cancellata come anela l'odierno ricorrente, resterebbe trascritta la sentenza che accoglie la domanda di cui all'art. 2932 c.c. non preceduta dalla trascrizione della domanda giudiziale.
14.- Evidentemente, all'esito di questo giudizio in cui viene accolta la domanda di risoluzione del contratto definitivo di compravendita i cui effetti si sono prodotti per l'intervento costitutivo della sentenza pronunciata da questo Tribunale ex art. 2932 cod. civ., il ricorrente, senza necessità di alcun provvedimento giudiziale di autorizzazione, dovrà procedere, sempre non vi abbia già provveduto, alla trascrizione della domanda di risoluzione del contratto (v. art. 2652, comma 1, secondo allinea, cod. civ.) ed all'annotazione della sentenza di accoglimento della domanda di risoluzione ex art. 2655, primo comma, cod. civ. a margine della trascrizione dell'atto risolto.
15.- In questo modo – e solo in questo modo – senza indebite scorciatoie o apertura di voragini nei pubblici registri immobiliari si potrà dare conto che: -) è stata proposta una domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento della proprietà sopra un bene immobile;
-) è stata pronunciata sentenza di accoglimento
9 di tale domanda;
-) è stata proposta domanda di risoluzione del contratto definitivo venuto ad esistenza per effetto della sentenza costitutiva pronunciata dal giudice;
-) la domanda è stata accolta ed il contratto definitivo si è risolto per inadempimento imputabile alla parte acquirente.
16.- Tanto chiarito, è ora possibile entrare nel merito della domanda risarcitoria proposta dalla società ricorrente che viene accolta nei limiti che si vengono ad esporre.
17.- Nell'esporre tali ragioni è di fondamentale importanza premettere che questo giudice è astretto dagli invalicabili limiti del giudicato (v. art. 2909 c.c.), che si è già formato tra le odierne parti ora nuovamente in lite.
Dal giudicato deriva che: -) ingiustamente l'odierna società ricorrente ha rifiutato di contrarre con l'odierno convenuto il definitivo di compravendita immobiliare;
-) altrettanto ingiustamente l'odierna ricorrente ha omesso, prima della pubblicazione della sentenza resa inter partes il 22.7.21, di eliminare i vizi presenti nell'immobile e di offrire la riduzione del prezzo nella misura indicata in sentenza;
-) una volta che gli effetti del contratto definitivo si sono prodotti inter partes per effetto del passaggio in giudicato della sentenza resa da questo Tribunale in data 22.7.2021 la società ricorrente ha acquistato un diritto soggettivo all'esatto adempimento del vincolo contrattuale costituito ope iudicis che si concreta nell'incasso del prezzo della compravendita e nella alienazione della proprietà (foriera, come è notorio, di costi di gestione e di imposte) dell'immobile; -) l'inadempimento dell'acquirente ha frustrato CP_1 questo interesse.
18.- Tanto premesso, non è revocabile in dubbio (non essendo possibile evertere il giudicato al di là delle fattispecie di impugnazione straordinaria) che l' abbia tenuto una condotta inadempiente solo per il periodo CP_1 successivo al passaggio in giudicato della sentenza pronunciata inter partes da questo Tribunale in data 22.7.21 e che tale inadempimento, impedendo la realizzazione del sinallagma contrattuale come definito nella sentenza che ha prodotto gli effetti del contratto definitivo non concluso
10 dalle parti, ha pregiudicato solo e soltanto il diritto della venditrice all'incasso del prezzo ed al trasferimento dell'immobile alienato.
20.- Non possono, quindi, essere riconosciute, come risarcimento del danno conseguente all'inadempimento definitivo del vincolo negoziale costituito dalla succitata sentenza, le spese sostenute da
[...] conseguenti: -) alla soccombenza in quel processo (i.e. Parte_1 spese legali, spese di c.t.u., imposta di registro); -) alla propria assistenza difensiva in quel processo (i.e. somme corrisposte al proprio difensore).
Queste spese sono, a ben guardare, conseguenza della resistenza in un processo che ha visto l'odierna ricorrente soccombente ed a cui essa ha dato causa, resistendo infondatamente alle domande proposte nei suoi confronti dall'allora promissario acquirente di un immobile che presentava taluni vizi redibitori.
21.- Ebbene, l'inadempimento dell'Acevedo successivo alla sentenza in cui la è risultata soccombente, non travolge Parte_1 gli effetti del giudicato civile e, dunque, le conseguenze della soccombenza
(come se si trattasse di una revocazione, v. art. 395 cod. proc. civ.), ma, unitamente agli altri elementi costitutivi avvenuti dopo la formazione del giudicato civile, costituisce il presupposto per una nuova domanda giudiziale di risoluzione di diritto degli effetti del contratto prodotto dalla citata sentenza del Tribunale di BE. L'inadempimento dell' , CP_1 detto altrimenti, non azzera il giudicato civile e l'esito di quel giudizio, ma si innesta su quel giudicato concorrendo, insieme ad altri elementi costitutivi, a produrre nuovi effetti che presuppongono la validità e la stabilità, evidentemente soltanto per il passato dati i fatti sopravvenuti, degli effetti della cosa giudicata.
22.- Il danno subito dall' è, quindi, Parte_1 corrispondente alla mancata attuazione dell'assetto negoziale creato dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di BE il 22.7.2021 e non invece dalla modificazione della realtà giuridica legittimamente prodotta da quella sentenza.
11 23.- Tale danno corrisponde al mancato incasso del prezzo ed alle spese conseguenti alla gestione del bene immobile che Parte_1 aveva diritto a trasferire all' dietro pagamento del saldo
[...] CP_1 prezzo.
24.- Non rientra, quindi, tra le voci di danno risarcibili il c.d. “danno da occupazione abusiva dell'immobile” né ovviamente per il periodo antecedente alla pronuncia della citata sentenza del Tribunale di BE del 22.7.21 (in cui era l'odierna società ricorrente ad essere inadempiente al proprio dovere di concludere il contratto definitivo accordando la riduzione del prezzo ed eliminando i vizi riscontrati in sentenza) e neppure per il periodo successivo.
25.- Una siffatta posta risarcitoria è del tutto incompatibile con l'interesse positivo del venditore all'esatto adempimento e con il criterio indicato nell'art. 1518, comma primo, c.c. per la liquidazione del danno conseguente all'inadempimento del contratto di vendita di cose mobili.
26.- Detto con maggior forza esplicativa, la società venditrice aveva interesse all'attuazione del vincolo negoziale derivante dal contratto di vendita e il danno sofferto è pari al lucro cessante per il mancato incasso del corrispettivo della vendita e dall'eventuale minor valore del bene che, per effetto della risoluzione del contratto di vendita, è rimasto nel suo patrimonio e si trova ora costretta a rivendere ad un nuovo compratore solvibile.
27.- Il danno da perdita del valore locativo dell'immobile non è, allora, causalmente ricollegato alla condotta inadempiente dell' al vincolo CP_1 negoziale derivante dalla sentenza del Tribunale di BE. Se quest'ultimo, invero, avesse regolarmente pagato il saldo prezzo, la società venditrice non avrebbe locato l'immobile percependone il relativo prezzo. Se quest'ultimo, invece, accortosi di non essere nelle condizioni di versare il saldo prezzo, avesse prestato il proprio consenso ad una risoluzione consensuale del contratto di compravendita immobiliare, la avrebbe tosto rivenduto l'immobile ad un Parte_1
12 altro acquirente, incassando il corrispettivo e reinvestendo le relative somme di denaro. In nessuno dei due casi la società ricorrente avrebbe percepito un canone di locazione dell'immobile.
28.- Invece, sussiste il danno derivante dal mancato incasso dei frutti civili che la società ricorrente avrebbe percepito ove il 20.1.2022 avesse incassato il prezzo della compravendita e avesse messo a reddito la relativa somma di denaro. Cosa che, a causa dell'inadempimento di
, non ha potuto fare e che potrà, invero, fare solo all'esito della CP_1 risoluzione del contratto prodotto dalla sentenza resa da questo Tribunale in data 22.7.21 e del successivo reperimento sul mercato immobiliare di un altro offerente.
29.- Ai fini della liquidazione del danno si stima equo, in mancanza di altri criteri legati alla redditività degli investimenti fatti dalla società ricorrente, prendere quale parametro di riferimento la redditività del BTP Italia indicizzato all'inflazione (FOI) di scadenza più vicina all'orizzonte quinquennale decorrente dal 20.1.2022 (data in cui l' avrebbe CP_1 dovuto versare il saldo) e applicare la redditività media comunicata a questo ufficio giudiziario dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (pari al 3%) al saldo prezzo al netto dell'IVA (che per la ricorrente rappresenta sul piano contabile una partita di giro), come individuato nella sentenza che ha prodotto ex art. 2932 c.c. gli effetti del contratto definitivo non concluso e condannato l'acquirente a pagare il saldo prezzo in una misura precisamente determinata (pari ad euro 345.365,74).
30.- Facendo applicazione di tali parametri, il danno sofferto dalla società ricorrente per non aver incassato il 20.1.22 il saldo prezzo di euro
345.365,74 è pari, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza
(dies ad quem a cui è stata sul piano temporale circoscritta la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante dalla medesima ricorrente, v. pagg. 31-32 ricorso), ad euro 40.081,35
31.- Ciò posto, è altresì evidente che, per effetto della pronuncia di risoluzione di diritto del contratto di compravendita costituito ex art. 2932
13 c.c. con sentenza di questo Tribunale, l' , rimasto in questa causa CP_1 contumace nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, ha titolo per chiedere (se del caso e in assenza di adempimento spontaneo in un separato giudizio) all' la restituzione delle Parte_1 somme che questa ha incassato in forza di un contratto di compravendita risolto e che, quindi, trattiene senza giusta causa, dal momento in cui si è prodotto l'effetto risolutorio.
32.- Nel danno risarcito dall'Avacedo all' devono Parte_1 essere computate anche le spese condominiali che la ricorrente ha corrisposto a far data dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagato il saldo prezzo sino alla data della domanda per l'importo di euro 7.129,52 euro (v. pag. 19 del ricorso per la loro quantificazione e per i documenti prodotti a sostegno della stessa).
33.- Per effetto della risoluzione di diritto del contratto di vendita, infatti, la società ricorrente è obbligata a pagare le spese collegate alla gestione e conservazione dei beni condominiali che, ove parte acquirente avesse adempiuto alla propria obbligazione contrattuale non dando causa alla risoluzione del contratto, non sarebbe tenuta a pagare: tali spese, infatti, graverebbero sull'acquirente e la società costruttrice che, aveva interesse a vendere le proprie rimanenze di magazzino, sarebbe stata liberata dalla relativa obbligazione.
34.- La risoluzione del contratto di vendita e la retrocessione all'
[...] della proprietà del bene ha, quindi, comportato a carico Parte_1 della parte non inadempiente - che ha un interesse imprenditoriale alla pronta vendita del bene realizzato nell'esercizio della propria attività
d'impresa - un danno emergente pari alle spese di gestione dell'immobile, per il periodo successivo alla vendita del bene (le spese di gestione per il periodo precedente sarebbero state, infatti, comunque a suo carico). Il danno emergente deve essere liquidato nei limiti della domanda di parte ricorrente per non incorrere nel vizio di ultrapetizione (v. art. 99 c.p.c.).
14 35.- La soccombenza della resistente, sia rispetto alla domanda di accertamento della risoluzione del contratto proposta dalla ricorrente, sia rispetto alla domanda risarcitoria, ne giustifica la condanna alla refusione delle spese legali che si liquidano come in dispositivo in conformità con la nota spese depositata dal ricorrente che risulta conforme ai parametri del d.m. 55/2014 per lo scaglione di riferimento. Devono essere riconosciute anche le spese vive sostenute dal ricorrente vittorioso per contributo unificato nella misura risultante dal fascicolo processuale (v. nota iscrizione a ruolo).
P.Q.M.
Il Tribunale di BE, sezione IV, in persona del Giudice, dott. TI
TI definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1) accerta la risoluzione ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. del contratto di compravendita i cui effetti sono stati prodotti dalla sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 cod. civ. pronunciata da questo
Tribunale in data 22.7.21;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza di risoluzione del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 2655 cod. civ.;
3) rigetta la domanda di cancellazione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare;
4) condanna il convenuto a pagare all'attrice la somma di euro
40.081,35 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante ed euro 7.129,52,00 a titolo di risarcimento per danno emergente, oltre rivalutazione monetaria al tasso istat F.O.I. e sulle somme anno per anno rivalutate interessi compensativi ex art. 1284, comma primo, cod. civ. dalla data della domanda alla data di pubblicazione della sentenza per quel che concerne la sola somma dovuta a titolo di danno emergente;
sulle somme di cui sopra, dalla data della
15 pubblicazione della sentenza al saldo, si applicheranno gli interessi legali ex art. 1284, comma primo, cod. civ.;
5) condanna la convenuta a rifondere le spese legali sostenute dalla ricorrente che si liquidano in euro 9.900,00, oltre rimborso forfettario al 15% e accessori come per legge, più l'importo del contributo unificato quale risultante dal fascicolo processuale.
Così deciso. BE, 29/11/2025
Il Giudice
TI TI
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