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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/10/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2497 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
25/10/1983,
e
, c.f. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
30/11/1990, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CODREANU ANA-MARIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza; In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: − venga pronunciata la separazione personale dei coniugi sig.ri CP_1
e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valbrenta di procedere alla CP_2 trascrizione dell'emananda sentenza.
− affidarsi il figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, in modo da Persona_1 Per_2 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente con il padre presso la casa coniugale;
la madre potrà quotidianamente comunicare al telefono con i figli, con facoltà di averli con se due fine settimana al mese dal sabato alla domenica sera;
durante la settimana, massima flessibilità in base agli impegni lavorativi della madre, ma anche scolastici dei figli, e comunque un pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 21.30 (indicativamente il mercoledì); durante le festività Pasquali e Natalizie, il periodo di rispettiva permanenza dei figli presso i genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché alternando 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive, avendo cura i genitori di concordare i relativi periodi (possibilmente) entro il 31 maggio di ogni anno;
− assegnare la casa coniugale al padre che provvederà al pagamento della rata del mutuo ed ove abiterà con i figli;
− con riguardo al contributo al mantenimento dei figli, disporsi a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli sin dalla data del deposito del ricorso, mediante il versamento al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, di un importo pari ad euro 250,00, per ciascun figlio, contributo da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza.
− l'assegno unico verrà percepito dal padre in quanto collocatario dei figli.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in SAN NAZARIO (VI) in data 20/08/2011, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 30/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore di CP_1 quale genitore convivente con i figli minori;
[...]
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Controparte_2 uniti in matrimonio in SAN NAZARIO (VI) in data 20/08/2011 con atto trascritto al n. 3,
[...] parte II, serie A, anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VALBRENTA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese. Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo