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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5258 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26302 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 23/06/1974), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DE SANTIS MARTA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ORVIETO (TR), 19/03/1976), con Controparte_1
il patrocinio dell'avv. NIGLIO ROSANNA giusta procura 2
speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 marzo 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
premesso che in data 05 giugno 2004 contraeva in Roma
[...]
matrimonio concordatario con dalla cui unione Controparte_1
non nascevano figli, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, pertanto, dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la reciproca indipendenza economica delle parti.
Il ricorrente deduceva che la coppia, un anno prima del matrimonio, aveva acquistato un appartamento in Roma via
Roberto Lepetit n. 194; che la crisi coniugale risaliva all'anno
2019 quando il marito aveva espresso la volontà di separarsi poichè negli ultimi 5 anni la vita era diventata una mera 3
coabitazione; che il grave distacco tra le parti era iniziato nell'anno 2008/2009 a seguito della malattia del padre della la quale si era dedicata in via esclusiva allo stesso CP_1
trascurando il ricorrente ed escludendolo da qualunque dialogo e condivisione;
che i rapporti intimi tra le parti erano cessati a decorrere dall'anno 2017 e pertanto da allora e sino al mese di febbraio 2023 i coniugi avevano continuato a vivere insieme ma da separati in casa;
che i tentativi per trovare un soluzione alla separazione includente la decisione sulle sorti della casa coniugale non avevano avuto esito per cui a febbraio dell'anno 2023 il ricorrente si trasferiva a vivere dal fratello in Campagnano romano e poi, a febbraio 2024, locava un appartamento a Bracciano dove attualmente dimorava;
che il tentativo di addivenire ad una separazione, tramite negoziazione assistita, non sortiva effetto;
che dal punto di vista personale ed economico il ricorrente lavorava alle dipendenze della società In's ER spa con uno stipendio mensile oscillante tra Euro 1.770-2.100 per 14 mensilità oltre a sporadici bonus, in ragione delle eventuali trasferte, era proprietario per la quota di ½ della ex casa familiare di via
Roberto Lepetit 194 e della quota di 1/3 dell'immobile sito in
L'Aquila largo del Meriggio snc;
di contro aveva oneri per Euro 4
familiare, Euro 500 per il canone di locazione in Bracciano oltre alle spese condominiali e le utenze elettriche e telefoniche della casa familiare non avendo la resistente volturato le utenze a suo nome.
Si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
rappresentava che, salvo la crisi dell'anno 2008, la decisione del ricorrente di lasciare la casa familiare era stata inaspettata ed aveva fatto cadere la resistente in una profonda crisi;
che, infatti,
le parti fatto insieme viaggi, vacanze, cene con amici e parenti a riprova del rapporto armonioso, avevano trascorso il capodanno insieme, prima dell'allontanamento del coniuge, progettando le vacanze estive e successivamente il ricorrente le aveva regalato un anello con il simbolo dell'infinito e brillanti per la ricorrenza di
San Valentino;
che la crisi coniugale era invece dovuta alla scoperta di una relazione extraconiugale scoperta dalla resistente;
che il menage familiare era sempre stato concordato e la scelta del lavoro part-time della resistente era avvenuto nell'anno 2017 e fortemente voluto dal ricorrente per poter passare più tempo con la resistente;
che quest'ultima aveva un contratto part-time al 75%
come commessa livello 4 CCNL terziario per la società Pepco
Italy s.r.l. con uno stipendio mensile di Euro 1.000 circa e di contro sosteneva oneri per Euro 350,00 al mese, quale sua quota di 5
competenza del mutuo gravante sula casa di via Lepetit, 194, oltre alle spese di condominio, gas e TARI;
che la prospettata vendita della ex casa familiare avrebbe comportato un problema per la costretta a dover locare un immobile e non potendo, con CP_1
il proprio stipendio basso, accendere un mutuo per l'acquisto di un appartamento.
La resistente concludeva pertanto chiedendo di: autorizzare i coniugi a vivere separati, assegnare alla medesima la casa con quanto in essa contenuto, prevedere un assegno di mantenimento,
a carico del di Euro 400,00 mensili o della diversa somma Pt_1
ritenuta di giustizia.
All'udienza del 17 marzo 2025, la resistente rinunciava alla domanda di assegnazione della casa coniugale ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Giudice adito rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione personale non essendovi contestazione alcuna in ordine all'intollerabilità della convivenza.
Occorre preliminarmente osservare che nulla va disposto in ordine alla casa familiare alla cui domanda la resistente ha rinunciato in corso di udienza.
Venendo alla domanda della resistente volta al 6
riconoscimento in suo favore e a carico del coniuge, di un assegno di mantenimento sul punto la Suprema Corte ha affermato che “La separazione personale, a differenza dello
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della
condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a
mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non
presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea,
dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura
personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una
consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale,
presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. 16 maggio 2017, n.
12196).
In ordine alla complessiva situazione economico -
patrimoniale delle parti quale risultante dalla documentazione dalle stesse allegata risulta quanto segue.
Il , dipendente della In' s ER s.p.a. , con uno Pt_1
stipendio mensile di Euro 2.000 per 14 mensilità, è proprietario della quota del 50% della casa familiare e di 1/3 di un immobile 7
in L'Aquila, ha dichiarato redditi netti di € 29.718. giusta dich.
redd. 2022 (anno 2021), € 31.210 dich. redditi 2023 (anno
Cont 2022), ha un conto corrente presso la banca con saldi al
31/12/21 di € 12.697,42, al 31/12/22 di € 15.484,49, al 31/12/23
di € 18.407,84; di contro è gravato dalla rata di mutuo di 350
euro mensili circa (già quota del 50%) e del canone di locazione di euro 500,00 al mese come da contratto depositato.
La dipendente della società Pepco, con contratto CP_1
part-time al 75% e con uno stipendio mensile di € 1.000 circa per 14 mensilità, ha dichiarato redditi netti negli anni 2022
(mod.730/ 2023) € 14.851, 2021 (730/2022) € 15.066, è
proprietaria della quota di ½ della casa di via R. Lepetit, 194 e di
1/9 della casa di via L. Lepetit, 212 pervenuta in eredità; è,
inoltre, titolare di un conto corrente presso la banca CP_3
con saldi alla data del 31/12/2021 di € 11.879,67 , al 31/12/2022
di € 16.520,31 , al 31/12/2023 di € 15.495,86, al 31/12/2024 di €
10.500,47.
Orbene alla luce della suddetta documentazione emerge che il ricorrente ha un reddito superiore a quello della resistente ma quest'ultima gode di un reddito da lavoro part-time, pari al 75%,
e non sussistono elementi, o comunque non sono stati forniti,
che impediscano alla stessa di svolgere un lavoro a tempo pieno, 8
e pertanto incrementare il proprio reddito, considerato altresì
l'età della medesima, 49 anni, e che ha avuto altre esperienze nel settore del commercio in precedenza, quale fatto non contestato.
A ciò aggiungasi che sussiste una sostanziale equivalenza sotto l'aspetto della disponibilità di un immobile in cui abitare in quanto le parti hanno quale unico appartamento in comproprietà
quello di via Lepetit, 194 - Roma essendo per il resto titolari ciascuno rispettivamente la della quota di 1/9 di un CP_1
appartamento in Roma ricevuto in eredità ed in cui abita la madre ed il della quota di 1/3 di un immobile a L'Aquila Pt_1
sempre ricevuto in eredità.
Analogamente non sussistono divergenze rispetto alla situazione patrimoniale quale risultante dai rispettivi conto correnti come sopra indicati.
Atteso che l'onere della prova della carenza di mezzi adeguati per la propria sopravvivenza o comunque per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio grava sulla parte che chiede il mantenimento e tale prova non risulta fornita il Tribunale ritiene che la domanda formulata dalla resistente vada respinta e che ciascuna parte debba provvedere al proprio mantenimento.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto 9
della presente controversia giustificano la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%;
il restante 50%, liquidato in dispositivo, tenuto anche conto della rinuncia della resistente alla domanda di assegnazione della casa familiare, deve essere posto a carico della CP_1
soccombente rispetto alla domanda di mantenimento.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26302/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Pt_1
(Roma, 23/06/1974) e
[...] Controparte_1
(Orvieto, 19/03/1976), relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in Roma il 05 giugno 2004 alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
b) nulla va disposto in ordine alla casa familiare sita in
Roma via Lepetit, 194 dando atto che Parte_1
se ne è già allontanato.
c) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento e, per l'effetto, rigetta la domanda 10
di mantenimento proposta dalla resistente;
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, del restante 50% delle spese di lite liquidate in complessivi euro 800,00, di cui 49,00 per esborsi e
751,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma lì 21/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
350 mensili relativi alla quota di mutuo gravante sulla ex casa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26302 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 23/06/1974), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DE SANTIS MARTA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ORVIETO (TR), 19/03/1976), con Controparte_1
il patrocinio dell'avv. NIGLIO ROSANNA giusta procura 2
speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 marzo 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
premesso che in data 05 giugno 2004 contraeva in Roma
[...]
matrimonio concordatario con dalla cui unione Controparte_1
non nascevano figli, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, pertanto, dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la reciproca indipendenza economica delle parti.
Il ricorrente deduceva che la coppia, un anno prima del matrimonio, aveva acquistato un appartamento in Roma via
Roberto Lepetit n. 194; che la crisi coniugale risaliva all'anno
2019 quando il marito aveva espresso la volontà di separarsi poichè negli ultimi 5 anni la vita era diventata una mera 3
coabitazione; che il grave distacco tra le parti era iniziato nell'anno 2008/2009 a seguito della malattia del padre della la quale si era dedicata in via esclusiva allo stesso CP_1
trascurando il ricorrente ed escludendolo da qualunque dialogo e condivisione;
che i rapporti intimi tra le parti erano cessati a decorrere dall'anno 2017 e pertanto da allora e sino al mese di febbraio 2023 i coniugi avevano continuato a vivere insieme ma da separati in casa;
che i tentativi per trovare un soluzione alla separazione includente la decisione sulle sorti della casa coniugale non avevano avuto esito per cui a febbraio dell'anno 2023 il ricorrente si trasferiva a vivere dal fratello in Campagnano romano e poi, a febbraio 2024, locava un appartamento a Bracciano dove attualmente dimorava;
che il tentativo di addivenire ad una separazione, tramite negoziazione assistita, non sortiva effetto;
che dal punto di vista personale ed economico il ricorrente lavorava alle dipendenze della società In's ER spa con uno stipendio mensile oscillante tra Euro 1.770-2.100 per 14 mensilità oltre a sporadici bonus, in ragione delle eventuali trasferte, era proprietario per la quota di ½ della ex casa familiare di via
Roberto Lepetit 194 e della quota di 1/3 dell'immobile sito in
L'Aquila largo del Meriggio snc;
di contro aveva oneri per Euro 4
familiare, Euro 500 per il canone di locazione in Bracciano oltre alle spese condominiali e le utenze elettriche e telefoniche della casa familiare non avendo la resistente volturato le utenze a suo nome.
Si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
rappresentava che, salvo la crisi dell'anno 2008, la decisione del ricorrente di lasciare la casa familiare era stata inaspettata ed aveva fatto cadere la resistente in una profonda crisi;
che, infatti,
le parti fatto insieme viaggi, vacanze, cene con amici e parenti a riprova del rapporto armonioso, avevano trascorso il capodanno insieme, prima dell'allontanamento del coniuge, progettando le vacanze estive e successivamente il ricorrente le aveva regalato un anello con il simbolo dell'infinito e brillanti per la ricorrenza di
San Valentino;
che la crisi coniugale era invece dovuta alla scoperta di una relazione extraconiugale scoperta dalla resistente;
che il menage familiare era sempre stato concordato e la scelta del lavoro part-time della resistente era avvenuto nell'anno 2017 e fortemente voluto dal ricorrente per poter passare più tempo con la resistente;
che quest'ultima aveva un contratto part-time al 75%
come commessa livello 4 CCNL terziario per la società Pepco
Italy s.r.l. con uno stipendio mensile di Euro 1.000 circa e di contro sosteneva oneri per Euro 350,00 al mese, quale sua quota di 5
competenza del mutuo gravante sula casa di via Lepetit, 194, oltre alle spese di condominio, gas e TARI;
che la prospettata vendita della ex casa familiare avrebbe comportato un problema per la costretta a dover locare un immobile e non potendo, con CP_1
il proprio stipendio basso, accendere un mutuo per l'acquisto di un appartamento.
La resistente concludeva pertanto chiedendo di: autorizzare i coniugi a vivere separati, assegnare alla medesima la casa con quanto in essa contenuto, prevedere un assegno di mantenimento,
a carico del di Euro 400,00 mensili o della diversa somma Pt_1
ritenuta di giustizia.
All'udienza del 17 marzo 2025, la resistente rinunciava alla domanda di assegnazione della casa coniugale ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Giudice adito rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione personale non essendovi contestazione alcuna in ordine all'intollerabilità della convivenza.
Occorre preliminarmente osservare che nulla va disposto in ordine alla casa familiare alla cui domanda la resistente ha rinunciato in corso di udienza.
Venendo alla domanda della resistente volta al 6
riconoscimento in suo favore e a carico del coniuge, di un assegno di mantenimento sul punto la Suprema Corte ha affermato che “La separazione personale, a differenza dello
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della
condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a
mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non
presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea,
dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura
personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una
consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale,
presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. 16 maggio 2017, n.
12196).
In ordine alla complessiva situazione economico -
patrimoniale delle parti quale risultante dalla documentazione dalle stesse allegata risulta quanto segue.
Il , dipendente della In' s ER s.p.a. , con uno Pt_1
stipendio mensile di Euro 2.000 per 14 mensilità, è proprietario della quota del 50% della casa familiare e di 1/3 di un immobile 7
in L'Aquila, ha dichiarato redditi netti di € 29.718. giusta dich.
redd. 2022 (anno 2021), € 31.210 dich. redditi 2023 (anno
Cont 2022), ha un conto corrente presso la banca con saldi al
31/12/21 di € 12.697,42, al 31/12/22 di € 15.484,49, al 31/12/23
di € 18.407,84; di contro è gravato dalla rata di mutuo di 350
euro mensili circa (già quota del 50%) e del canone di locazione di euro 500,00 al mese come da contratto depositato.
La dipendente della società Pepco, con contratto CP_1
part-time al 75% e con uno stipendio mensile di € 1.000 circa per 14 mensilità, ha dichiarato redditi netti negli anni 2022
(mod.730/ 2023) € 14.851, 2021 (730/2022) € 15.066, è
proprietaria della quota di ½ della casa di via R. Lepetit, 194 e di
1/9 della casa di via L. Lepetit, 212 pervenuta in eredità; è,
inoltre, titolare di un conto corrente presso la banca CP_3
con saldi alla data del 31/12/2021 di € 11.879,67 , al 31/12/2022
di € 16.520,31 , al 31/12/2023 di € 15.495,86, al 31/12/2024 di €
10.500,47.
Orbene alla luce della suddetta documentazione emerge che il ricorrente ha un reddito superiore a quello della resistente ma quest'ultima gode di un reddito da lavoro part-time, pari al 75%,
e non sussistono elementi, o comunque non sono stati forniti,
che impediscano alla stessa di svolgere un lavoro a tempo pieno, 8
e pertanto incrementare il proprio reddito, considerato altresì
l'età della medesima, 49 anni, e che ha avuto altre esperienze nel settore del commercio in precedenza, quale fatto non contestato.
A ciò aggiungasi che sussiste una sostanziale equivalenza sotto l'aspetto della disponibilità di un immobile in cui abitare in quanto le parti hanno quale unico appartamento in comproprietà
quello di via Lepetit, 194 - Roma essendo per il resto titolari ciascuno rispettivamente la della quota di 1/9 di un CP_1
appartamento in Roma ricevuto in eredità ed in cui abita la madre ed il della quota di 1/3 di un immobile a L'Aquila Pt_1
sempre ricevuto in eredità.
Analogamente non sussistono divergenze rispetto alla situazione patrimoniale quale risultante dai rispettivi conto correnti come sopra indicati.
Atteso che l'onere della prova della carenza di mezzi adeguati per la propria sopravvivenza o comunque per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio grava sulla parte che chiede il mantenimento e tale prova non risulta fornita il Tribunale ritiene che la domanda formulata dalla resistente vada respinta e che ciascuna parte debba provvedere al proprio mantenimento.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto 9
della presente controversia giustificano la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%;
il restante 50%, liquidato in dispositivo, tenuto anche conto della rinuncia della resistente alla domanda di assegnazione della casa familiare, deve essere posto a carico della CP_1
soccombente rispetto alla domanda di mantenimento.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26302/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Pt_1
(Roma, 23/06/1974) e
[...] Controparte_1
(Orvieto, 19/03/1976), relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in Roma il 05 giugno 2004 alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
b) nulla va disposto in ordine alla casa familiare sita in
Roma via Lepetit, 194 dando atto che Parte_1
se ne è già allontanato.
c) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento e, per l'effetto, rigetta la domanda 10
di mantenimento proposta dalla resistente;
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, del restante 50% delle spese di lite liquidate in complessivi euro 800,00, di cui 49,00 per esborsi e
751,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma lì 21/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
350 mensili relativi alla quota di mutuo gravante sulla ex casa