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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/11/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2978/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori
Dott. Andrea Carli Presidente relatore
Dott.ssa Marina Righi Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Lara Ferraro
Contro
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
C.F._2
contumace ccoonn ll''iinntteerrvveennttoo ddeell PPuubbbblliiccoo MMiinniisstteerroo avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per parte ricorrente: come da ricorso per il P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, sono decorsi i termini di legge dalla comparizione del ricorrente avanti al Presidente del Tribunale di Treviso, avvenuta in data 16/1/2020; la separazione è stata successivamente pronunciata dallo stesso Tribunale con decreto del 23/1/2020.
Il ricorrente ha dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge dalla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Stante la natura della causa e l'assenza di soccombenza, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 3/1/1987 nel Comune di S. Pietro di Feletto (TV) fra , Parte_1
nato a [...] il [...], C.F.: e C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...], C.F.: trascritto nel
[...] C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune di S. Pietro di Feletto al numero 1, parte II, serie A, Ufficio 1.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di S. Pietro di Feletto di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
nulla sulle spese. Treviso, 11/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori
Dott. Andrea Carli Presidente relatore
Dott.ssa Marina Righi Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Lara Ferraro
Contro
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
C.F._2
contumace ccoonn ll''iinntteerrvveennttoo ddeell PPuubbbblliiccoo MMiinniisstteerroo avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per parte ricorrente: come da ricorso per il P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, sono decorsi i termini di legge dalla comparizione del ricorrente avanti al Presidente del Tribunale di Treviso, avvenuta in data 16/1/2020; la separazione è stata successivamente pronunciata dallo stesso Tribunale con decreto del 23/1/2020.
Il ricorrente ha dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge dalla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Stante la natura della causa e l'assenza di soccombenza, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 3/1/1987 nel Comune di S. Pietro di Feletto (TV) fra , Parte_1
nato a [...] il [...], C.F.: e C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...], C.F.: trascritto nel
[...] C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune di S. Pietro di Feletto al numero 1, parte II, serie A, Ufficio 1.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di S. Pietro di Feletto di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
nulla sulle spese. Treviso, 11/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli