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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/07/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4622/2022 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4622
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 752/2022 (R.G. 3299/2022).
TRA
, (C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Greco (NA) ed ivi residente in [...], rapp.to e difeso, congiunta-
mente e disgiuntamente, dagli avv.ti Angelantonio Imperatore (C.F.
) – PEC e Lucia Vi- C.F._2 Email_1
tulano (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._3
studio in Pompei (NA) in via Roma n. 121;
– opponente-
1 E
(P. IVA ), con sede in Milano al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Europa n. 13, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione pro tem-
pore Dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv.to Monica Traversa CP_2
(C.F. ) di – PEC ra- C.F._4 Controparte_3 Emai_2
ed elettivamente domiciliata in Milano al Corso Eu- Email_3
ropa n. 13;
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il D.I. n. 752/2022, R.G. n. Parte_1
3299/2022, emesso da Questo Tribunale il 17.6.2022 per la somma di 6.036,99 oltre interessi e spese, in favore di ed avente ad oggetto il con- Controparte_1
tratto di finanziamento n. 7191921191 datato 31.10.2006, stipulato da Intesa San-
paolo Personal Finance s.p.a. e poi acquistato pro soluto da Controparte_1
L'opponente assumeva:
- l'inesistenza e/o nullità del contratto per mancato deposito dello stesso agli atti del giudizio;
- l'inesistenza e/o nullità della notifica della cessione del credito;
- la prescrizione del credito per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., atteso che dall'estratto ex art. 50 TUB depositato, risul-
tava che l'ultimo movimento sulla Sanpaolo risaliva all'agosto CP_4
2 2009. Da tali momenti e fino alla proposizione della domanda monitoria de qua,
erano decorsi circa tredici anni senza alcun atto interruttivo della prescrizione.
Chiedeva dunque revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il d.i. n.
752/2022 emesso da Questo Tribunale e dichiarare che nulla era dovuto dall'oppo-
nente, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Cont Si costituiva ritualmente in giudizio che impugnava e con- Controparte_1
testava l'opposizione in toto, ed in particolare per i seguenti motivi:
1. nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 164, IV comma c.p.c., atteso che l'opponente si limitava a elencare laconicamente alcuni vizi che inficiavano la pretesa azionata in sede monitoria senza, tuttavia, accompagnare dette censure con alcun dato concreto;
2. infondatezza dell'eccezione di inesistenza e/o nullità del contratto, atteso il de-
posito agli atti di contratto avente forma scritta ex 117 TUB contenente tutti gli elementi previsti a pena di nullità dall'art. 125 bis comma 8 TUB: i) le parti del contratto, ii) l'importo totale del finanziamento, iii) le condizioni di prelievo e iv) le condizioni di rimborso;
3. infondatezza dell'eccezione di inesistenza e/o nullità della notifica della ces-
sione del credito, avendo l'opposto debitamente prodotto in atti la comunica-
zione di cessione del credito notificata a da parte della Parte_1 [...]
in data 01.07.2015; Controparte_1
4. infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che solo nell'obbligazione con interessi aventi connotato di periodicità, essi si prescrivevano nel termine breve di 5 anni, mentre riguardo le prestazioni derivanti da un unico debito ra-
teizzato in più versamenti periodici operava la ordinaria prescrizione decennale.
3 Chiedeva dunque, nel merito, di rigettare ogni domanda dell'opponente, confer-
mare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che Controparte_1
era creditrice nei confronti di parte opponente di € 6.036,99, oltre i successivi
[...]
interessi di mora, con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio.
Il giudizio, precisate le conclusioni, veniva assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, da parte dell'opponente del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L.
69/2013, con esito negativo. Consegue l'assolvimento della condizione di procedi-
bilità.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Sulla nullità dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo per violazione art. 164,
IV comma c.p.c.
Si rileva l'infondatezza della detta eccezione, atteso che si ha nullità dell'atto intro-
duttivo del giudizio quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto co-
noscere il petitum, cioè l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
Nel caso di specie, viene regolarmente indicata ogni parte dell'atto con annessa indicazione delle censure che il Tribunale è chiamato a scrutinare.
Sulla prova del credito e dell'avvenuta erogazione del credito ingiunto.
Anche tale eccezione è infondata.
Si osserva, infatti, che in ossequio all'onere probatorio gravante sul creditore ex art. 4 finanziamento sottoscritto dall'opponente, che l'estratto conto in copia attestata conforme dalla quale si evincono i movimenti del rapporto, le rate insolute e gli interessi applicati.
Orbene, tale documentazione contabile, unitamente al relativo titolo negoziale, giu-
stifica, dapprima, l'emissione del decreto ingiuntivo – integrando appieno i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. – e nell'ambito del giudizio di opposizione, ha efficacia fino a prova contraria, in assenza di specifiche contestazioni della parte contro cui è
prodotta. Contestazioni che, nel caso in esame, gli opponenti non hanno sollevato.
Per ciò che attiene l'efficacia probatoria della lista movimenti certificata ex art. 50
TUB, la quale reca la registrazione di tutte le movimentazioni intervenute, si os-
serva che la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000;
Cass. n. 5675/2001) ha conformemente ritenuto che “le risultanze dell'estratto di
conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legitti-
mano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione,
hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di
circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la gene-
rica affermazione di nulla dovere”.
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di mancata prova.
Sulla prova della cessione del credito
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfeziona-
mento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario.
In termini di obblighi pubblicitari, il quadro normativo di riferimento si incentra sull'art. 58 del d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), che disciplina la cessione di rapporti giuridici in blocco. Tale disposizione prevede una deroga parziale ri-
spetto alla disciplina ordinaria della cessione dei crediti contenuta negli artt. 1260
5 e ss. del codice civile, introducendo specifici obblighi pubblicitari attraverso l'iscri-
zione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La Corte di cassazione (sent. n. 10200/2021), rafforza il principio per cui il cessio-
nario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.U.B., viene dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del
1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico
bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione
stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno
inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici,
stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori
ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la ces-
sionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole
contro
-
parti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di
quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente
surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che
non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche
mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore
ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass.,
17/03/2006, n. 5997).”
La ratio di questa normativa speciale, come evidenziato dalla Corte Cassazione
(sent. n. 20495/2020), risiede nell'esigenza di dispensare l'istituto cessionario dall'onere di notificare individualmente la cessione a ciascun debitore ceduto. Tut-
tavia, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente precisato i requisiti pro-
batori necessari per dimostrare l'effettiva inclusione di uno specifico credito
6 nell'operazione di cessione in blocco. In particolare, la Corte di Cassazione (sent.
n. 24798/2020) ha stabilito che il cessionario ha l'onere di provare l'inclusione del credito azionato nella cessione, fornendo la prova documentale della propria legit-
timazione sostanziale. La Corte d'Appello di Ancona (3 maggio 2022) ha ulterior-
mente specificato che la prova primaria è costituita dal contratto di cessione stesso.
La Corte di Cassazione (sent. n. 5617/2020) ha poi chiarito che, sebbene l'art. 58
TUB non imponga un contenuto informativo minimo per l'avviso in Gazzetta Uf-
ficiale, qualora questo contenga indicazioni precise sui crediti ceduti, tali informa-
zioni possono essere valutate dal giudice ai fini della prova della cessione.
Nel caso di specie, la deducente società nella fase monitoria ha prodotto la prova della comunicazione della cessione a e ha versato in atti i contratti Parte_1
di cessione del credito pro soluto intervenuto tra la precedente titolare e CP_5
[...]
Di conseguenza - atteso che l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1° settembre 1993,
n. 385 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giu-
ridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei de-
bitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti – deve ritenersi che la notifica della cessione alle singole controparti si ponga sullo stesso piano degli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ. e può dunque validamente sostituire questi ultimi.
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di mancata prova.
Sulla prescrizione del credito.
L'eccezione è infondata.
7 Si rileva dagli atti prodotti dal fascicolo monitorio, che il contratto di finanziamento dal quale trae genesi il credito è stato sottoscritto nel 2006. Con il citato contratto,
è stata prevista la restituzione dell'importo erogato per il finanziamento della somma di euro 1.500,00 in rate del valore di euro 75,00 ciascuna.
Il termine prescrizionale delle obbligazioni derivanti dai rapporti di finanziamento,
infatti, decorre dalla scadenza della ultima rata e non di certo prendendo in consi-
derazione la data di stipula del finanziamento (cfr. in tal senso tra le altre Cass.
28819/2017). Per tali tipologie di contratti, ivi compresi i contratti di credito al con-
sumo, la prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto, giacché l'obbligazione di resti-
tuire del prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo.
Nel caso in esame, la comunicazione di avvenuta cessione del credito datata 15
maggio 2015, fatta da Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a. nei confronti di
[...]
con esplicito riferimento al contratto n. 7191921191 – composto CP_1
allora di euro 3.414,77 per capitale, interessi, accessori, spese legali e interessi di mora maturati - con effetto dalla data 04.12.2014, contiene l'espressa avvertenza:
“La presente, comunque, costituisce formale richiesta di pagamento e messa in
mora a favore della . L'art. 2943 del codice civile elenca Controparte_1
dettagliatamente quali sono gli atti la cui notifica al debitore è ritenuta efficace per interrompere la prescrizione: – la citazione in giudizio del debitore (ad esempio, per l'accertamento della debenza, per la revoca di un atto di alienazione, eccetera) an-
che se il giudice adito si dichiara incompetente a decidere;
– l'autorizzazione giu-
diziale per un sequestro conservativo dei beni del debitore;
– il decreto ingiuntivo a carico del debitore;
– un'azione esecutiva (pignoramento ed espropriazione) an-
che infruttuosa, dei beni del debitore;
– la costituzione in mora del debitore.
8 Ricomprende, dunque, a pieno titolo l'atto in oggetto ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione di dieci anni ex art. 2946 cc.
L'opposizione, pertanto, è da ritenersi infondata e deve essere rigettata.
Consegue la conferma del D.I. opposto e la condanna di parte opponente al paga-
mento in favore dell'opposta dell'importo di € 6.036,99 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in rigetto dell'opposi-
zione, così provvede:
1) conferma il D.I. n. 752/2022 (R.G. 3299/2022), emesso da Questo Tribunale;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, in persona del l.r.p.t.,
dell'importo di € 6.036,99 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'ef-
fettivo soddisfo;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, in persona del l.r.p.t.,
delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00 di cui euro 100,00
per spese ed euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese gene-
rali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 09.07.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2697 c.c., l'opposta ha depositato, fin dalla fase monitoria, sia il contratto di
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4622
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 752/2022 (R.G. 3299/2022).
TRA
, (C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Greco (NA) ed ivi residente in [...], rapp.to e difeso, congiunta-
mente e disgiuntamente, dagli avv.ti Angelantonio Imperatore (C.F.
) – PEC e Lucia Vi- C.F._2 Email_1
tulano (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._3
studio in Pompei (NA) in via Roma n. 121;
– opponente-
1 E
(P. IVA ), con sede in Milano al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Europa n. 13, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione pro tem-
pore Dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv.to Monica Traversa CP_2
(C.F. ) di – PEC ra- C.F._4 Controparte_3 Emai_2
ed elettivamente domiciliata in Milano al Corso Eu- Email_3
ropa n. 13;
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il D.I. n. 752/2022, R.G. n. Parte_1
3299/2022, emesso da Questo Tribunale il 17.6.2022 per la somma di 6.036,99 oltre interessi e spese, in favore di ed avente ad oggetto il con- Controparte_1
tratto di finanziamento n. 7191921191 datato 31.10.2006, stipulato da Intesa San-
paolo Personal Finance s.p.a. e poi acquistato pro soluto da Controparte_1
L'opponente assumeva:
- l'inesistenza e/o nullità del contratto per mancato deposito dello stesso agli atti del giudizio;
- l'inesistenza e/o nullità della notifica della cessione del credito;
- la prescrizione del credito per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., atteso che dall'estratto ex art. 50 TUB depositato, risul-
tava che l'ultimo movimento sulla Sanpaolo risaliva all'agosto CP_4
2 2009. Da tali momenti e fino alla proposizione della domanda monitoria de qua,
erano decorsi circa tredici anni senza alcun atto interruttivo della prescrizione.
Chiedeva dunque revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il d.i. n.
752/2022 emesso da Questo Tribunale e dichiarare che nulla era dovuto dall'oppo-
nente, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Cont Si costituiva ritualmente in giudizio che impugnava e con- Controparte_1
testava l'opposizione in toto, ed in particolare per i seguenti motivi:
1. nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 164, IV comma c.p.c., atteso che l'opponente si limitava a elencare laconicamente alcuni vizi che inficiavano la pretesa azionata in sede monitoria senza, tuttavia, accompagnare dette censure con alcun dato concreto;
2. infondatezza dell'eccezione di inesistenza e/o nullità del contratto, atteso il de-
posito agli atti di contratto avente forma scritta ex 117 TUB contenente tutti gli elementi previsti a pena di nullità dall'art. 125 bis comma 8 TUB: i) le parti del contratto, ii) l'importo totale del finanziamento, iii) le condizioni di prelievo e iv) le condizioni di rimborso;
3. infondatezza dell'eccezione di inesistenza e/o nullità della notifica della ces-
sione del credito, avendo l'opposto debitamente prodotto in atti la comunica-
zione di cessione del credito notificata a da parte della Parte_1 [...]
in data 01.07.2015; Controparte_1
4. infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che solo nell'obbligazione con interessi aventi connotato di periodicità, essi si prescrivevano nel termine breve di 5 anni, mentre riguardo le prestazioni derivanti da un unico debito ra-
teizzato in più versamenti periodici operava la ordinaria prescrizione decennale.
3 Chiedeva dunque, nel merito, di rigettare ogni domanda dell'opponente, confer-
mare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che Controparte_1
era creditrice nei confronti di parte opponente di € 6.036,99, oltre i successivi
[...]
interessi di mora, con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio.
Il giudizio, precisate le conclusioni, veniva assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, da parte dell'opponente del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L.
69/2013, con esito negativo. Consegue l'assolvimento della condizione di procedi-
bilità.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Sulla nullità dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo per violazione art. 164,
IV comma c.p.c.
Si rileva l'infondatezza della detta eccezione, atteso che si ha nullità dell'atto intro-
duttivo del giudizio quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto co-
noscere il petitum, cioè l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
Nel caso di specie, viene regolarmente indicata ogni parte dell'atto con annessa indicazione delle censure che il Tribunale è chiamato a scrutinare.
Sulla prova del credito e dell'avvenuta erogazione del credito ingiunto.
Anche tale eccezione è infondata.
Si osserva, infatti, che in ossequio all'onere probatorio gravante sul creditore ex art. 4 finanziamento sottoscritto dall'opponente, che l'estratto conto in copia attestata conforme dalla quale si evincono i movimenti del rapporto, le rate insolute e gli interessi applicati.
Orbene, tale documentazione contabile, unitamente al relativo titolo negoziale, giu-
stifica, dapprima, l'emissione del decreto ingiuntivo – integrando appieno i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. – e nell'ambito del giudizio di opposizione, ha efficacia fino a prova contraria, in assenza di specifiche contestazioni della parte contro cui è
prodotta. Contestazioni che, nel caso in esame, gli opponenti non hanno sollevato.
Per ciò che attiene l'efficacia probatoria della lista movimenti certificata ex art. 50
TUB, la quale reca la registrazione di tutte le movimentazioni intervenute, si os-
serva che la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000;
Cass. n. 5675/2001) ha conformemente ritenuto che “le risultanze dell'estratto di
conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legitti-
mano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione,
hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di
circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la gene-
rica affermazione di nulla dovere”.
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di mancata prova.
Sulla prova della cessione del credito
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfeziona-
mento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario.
In termini di obblighi pubblicitari, il quadro normativo di riferimento si incentra sull'art. 58 del d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), che disciplina la cessione di rapporti giuridici in blocco. Tale disposizione prevede una deroga parziale ri-
spetto alla disciplina ordinaria della cessione dei crediti contenuta negli artt. 1260
5 e ss. del codice civile, introducendo specifici obblighi pubblicitari attraverso l'iscri-
zione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La Corte di cassazione (sent. n. 10200/2021), rafforza il principio per cui il cessio-
nario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.U.B., viene dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del
1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico
bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione
stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno
inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici,
stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori
ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la ces-
sionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole
contro
-
parti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di
quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente
surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che
non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche
mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore
ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass.,
17/03/2006, n. 5997).”
La ratio di questa normativa speciale, come evidenziato dalla Corte Cassazione
(sent. n. 20495/2020), risiede nell'esigenza di dispensare l'istituto cessionario dall'onere di notificare individualmente la cessione a ciascun debitore ceduto. Tut-
tavia, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente precisato i requisiti pro-
batori necessari per dimostrare l'effettiva inclusione di uno specifico credito
6 nell'operazione di cessione in blocco. In particolare, la Corte di Cassazione (sent.
n. 24798/2020) ha stabilito che il cessionario ha l'onere di provare l'inclusione del credito azionato nella cessione, fornendo la prova documentale della propria legit-
timazione sostanziale. La Corte d'Appello di Ancona (3 maggio 2022) ha ulterior-
mente specificato che la prova primaria è costituita dal contratto di cessione stesso.
La Corte di Cassazione (sent. n. 5617/2020) ha poi chiarito che, sebbene l'art. 58
TUB non imponga un contenuto informativo minimo per l'avviso in Gazzetta Uf-
ficiale, qualora questo contenga indicazioni precise sui crediti ceduti, tali informa-
zioni possono essere valutate dal giudice ai fini della prova della cessione.
Nel caso di specie, la deducente società nella fase monitoria ha prodotto la prova della comunicazione della cessione a e ha versato in atti i contratti Parte_1
di cessione del credito pro soluto intervenuto tra la precedente titolare e CP_5
[...]
Di conseguenza - atteso che l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1° settembre 1993,
n. 385 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giu-
ridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei de-
bitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti – deve ritenersi che la notifica della cessione alle singole controparti si ponga sullo stesso piano degli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ. e può dunque validamente sostituire questi ultimi.
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di mancata prova.
Sulla prescrizione del credito.
L'eccezione è infondata.
7 Si rileva dagli atti prodotti dal fascicolo monitorio, che il contratto di finanziamento dal quale trae genesi il credito è stato sottoscritto nel 2006. Con il citato contratto,
è stata prevista la restituzione dell'importo erogato per il finanziamento della somma di euro 1.500,00 in rate del valore di euro 75,00 ciascuna.
Il termine prescrizionale delle obbligazioni derivanti dai rapporti di finanziamento,
infatti, decorre dalla scadenza della ultima rata e non di certo prendendo in consi-
derazione la data di stipula del finanziamento (cfr. in tal senso tra le altre Cass.
28819/2017). Per tali tipologie di contratti, ivi compresi i contratti di credito al con-
sumo, la prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto, giacché l'obbligazione di resti-
tuire del prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo.
Nel caso in esame, la comunicazione di avvenuta cessione del credito datata 15
maggio 2015, fatta da Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a. nei confronti di
[...]
con esplicito riferimento al contratto n. 7191921191 – composto CP_1
allora di euro 3.414,77 per capitale, interessi, accessori, spese legali e interessi di mora maturati - con effetto dalla data 04.12.2014, contiene l'espressa avvertenza:
“La presente, comunque, costituisce formale richiesta di pagamento e messa in
mora a favore della . L'art. 2943 del codice civile elenca Controparte_1
dettagliatamente quali sono gli atti la cui notifica al debitore è ritenuta efficace per interrompere la prescrizione: – la citazione in giudizio del debitore (ad esempio, per l'accertamento della debenza, per la revoca di un atto di alienazione, eccetera) an-
che se il giudice adito si dichiara incompetente a decidere;
– l'autorizzazione giu-
diziale per un sequestro conservativo dei beni del debitore;
– il decreto ingiuntivo a carico del debitore;
– un'azione esecutiva (pignoramento ed espropriazione) an-
che infruttuosa, dei beni del debitore;
– la costituzione in mora del debitore.
8 Ricomprende, dunque, a pieno titolo l'atto in oggetto ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione di dieci anni ex art. 2946 cc.
L'opposizione, pertanto, è da ritenersi infondata e deve essere rigettata.
Consegue la conferma del D.I. opposto e la condanna di parte opponente al paga-
mento in favore dell'opposta dell'importo di € 6.036,99 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in rigetto dell'opposi-
zione, così provvede:
1) conferma il D.I. n. 752/2022 (R.G. 3299/2022), emesso da Questo Tribunale;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, in persona del l.r.p.t.,
dell'importo di € 6.036,99 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'ef-
fettivo soddisfo;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, in persona del l.r.p.t.,
delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00 di cui euro 100,00
per spese ed euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese gene-
rali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 09.07.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2697 c.c., l'opposta ha depositato, fin dalla fase monitoria, sia il contratto di