TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/09/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 25.9.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. C. Parte_1
Sciannamblo
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 28.10.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ordinario, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, ha evidenziato come le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti, attestante - al contrario di quanto sostenuto dall'ausiliare d'ufficio - un quadro patologico grave tale da determinare il riconoscimento del predetto requisito sanitario.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della CTU.
L'ausiliare nominato ha diagnosticato a carico della ricorrente “Deficit deambulatorio e dei passaggi posturali in paziente affetta da obesità grave con Indice di Massa Corporea di 38.56; spondilodiscoartrosi cervicale con segni clinico-strumentali di radicolopatia periferica all'arto superiore di destra;
dorso curvo conseguente ad ipercifosi, associato a spondilodiscoartrosi lombo-sacrale ad elevata incidenza funzionale;
ginocchio varo artrosico bilaterale, più grave a destra, ove coesistono esiti di lesione traumatica del legamento crociato anteriore e di lesione meniscale, in attesa di intervento chirurgico di artroprotesi;
deformità artrosica dei piedi con alluce valgo e con entesopatia inserzionale sotto-retro calcaneare bilaterale, già operata di re-inserzione del tendine di Achille a destra;
significativo linfedema degli arti inferiori;
utilizzo costante di farmaci analgesici oppiodi. Lieve – moderato deficit funzionale delle articolazioni scapolo-omerali con artrosi delle mani associata riduzione della forza di presa” e ha ritenuto che siffatto quadro patologico riduca a meno di 1/3 la capacità lavorativa della ricorrente, atteso che “le sue patologie hanno una netta e notevole incidenza negativa sull'espletamento sia nelle mansioni lavorative specifiche che in quelle confacenti alle attitudini dell'assicurata. Infatti tenendo conto delle mansioni specifiche e di quelle confacenti alle sue attitudini, che sono da ricercare tra quelle manuali a medio dispendio energetico, le più che significative patologie dell'apparato osteo-articolare a livello dei 4 arti e della colonna vertebrale sono di entità tale da impedire completamente al soggetto di attendere proficuamente al proprio lavoro” e tanto a decorrere da gennaio 2025.
Ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo della perizianda, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti- non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne la valenza.
Il ricorso va accolto.
La decorrenza dell'accertato requisito sanitario, successiva anche al deposito del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. ed, in ogni caso, il differente esito delle due fasi processuali giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da determinare una riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa da gennaio 2025, come da ctu depositata in data 7.5.2025; compensa integralmente le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati decreti. CP_1
Brindisi, 25.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere