Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Ida Scotto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da e rappresentate e Parte_1 Parte_2
difese dagli avv. Stefano Ghibellini e Simona Capurro, in forza di procure depositate nel fascicolo informatico ricorrenti
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Lilia Bonicioli, Pietro
Capurso, Cinzia Lolli e Christian Lo Scalzo, in forza di mandato generale alle liti del 22
marzo 2024, a rogito notaio di Fiumicino Persona_1
convenuto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
1
Con ricorso depositato in data 18 luglio 2024, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6° c.p.c., il sig. ha convenuto in giudizio l' contestando gli esiti Parte_3 CP_1
dell'accertamento tecnico preventivo effettuato per l'accertamento del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Il sig. ha contestato le valutazioni del CTU, affermando, con specifici rilievi, Pt_2
che lo stesso avrebbe sottostimato il complesso patologico di cui lo stesso era affetto.
Il sig. ertanto convenuto in giudizio l' chiedendo “accertare e dichiarare, Pt_2 CP_1
la sussistenza delle condizioni sanitarie (incapacità dell'istante a compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continua, in relazione a tutti i fattori all'uopo rilevanti)
legittimanti la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento dell'invalidità civile pari al 100% della totale ai sensi della dell'art. 2 L. 118 del 1971 e successive modificazioni e integrazioni, con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980, nonché del riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, fin dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data accertata in corso di causa”.
L' si è costituito in giudizio eccependo in primo luogo la parziale CP_1
inammissibilità del ricorso, sia in quanto avente ad oggetto la declaratoria del diritto del ricorrente alla prestazione (e non semplicemente la verifica del requisito sanitario), sia in quanto avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari per l'handicap grave, non richiesto nel precedente procedimento di ATP. L' ha comunque contestato nel merito CP_1
la fondatezza dell'opposizione, chiedendone pertanto la reiezione.
A seguito del decesso in data 3 ottobre 2024 del sig. si sono Parte_3
costituite in giudizio le sue eredi, e rispettivamente Parte_1 Parte_2
moglie e figlia del de cuius, insistendo nelle precedenti difese e domande e formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice Ill.mo: 1) confermare il consulente tecnico medico legale d'ufficio già nominato,
autorizzandolo all'accertamento tecnico su base documentale, anche eventualmente richiedendo
2 ulteriori documenti alla struttura Ospedale Evangelico di Voltri, presso la cui struttura il signor
è deceduto, per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie (in-capacità dell'istante a Pt_2
compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continua, in relazione a tutti i fattori all'uopo rilevanti) legittimanti la pretesa del signor relativa Parte_4
al riconoscimento dell'invalidità civile pari al 100% della totale ai sensi della dell'art. 2 L. 118 del
1971 e successive modificazioni e integrazioni, con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980, nonché del riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, fin dalla domanda amministrativa, con diritto delle signore e in qualità di eredi del signor a percepire l'indennità di Pt_1 Pt_2 Pt_2
accompagnamento ex lege n. 18 del 1980, fin dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data accertata in corso di causa, fino al 3.10.2024.
Con vittoria di spese, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Disposto il rinnovo della CTU, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Effettuata una nuova CTU, alla luce degli specifici rilievi mossi da parte ricorrente,
il CTU ha così condivisibilmente ritenuto:
“Sulla base di quanto sin qui esposto, esaminata la documentazione in atti e quella acquisita nel corso della visita medico-legale, in data 23/08/2023, a seguito di una valutazione sugli atti, il Sig.
[...]
era riconosciuto “[…] INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a Parte_4
svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509(88 L.124/98) medio-grave 67%-99%.
Percentuale: 90%. […]”, dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle condizioni visive e della sordità, a decorrere dal 15/9/2022, data di presentazione della relativa domanda amministrativa.
A seguito di ricorso avanzato contro era nominato Consulente Tecnico d'Ufficio il Prof. CP_1 Per_2
il quale, nella propria relazione del 18/05/2024, riconosceva il Sig. Invalido Parte_4
Civile con percentuale pari al 100%, seppur non riteneva sussistenti, in capo allo stesso, i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
3 Tutto ciò premesso, appare opportuno precisare come il Giudizio formulato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile, delle condizioni visive e della sordità, in data 23/08/2023, a seguito di una visita effettuata esclusivamente sugli atti, non appariva congruo al quadro clinico presentato dal Sig. come emerso nella successiva relazione del Parte_4
Consulente Tecnico d'Ufficio Prof. datata 18/05/2024. Per_2
Tuttavia, è necessario precisare altresì che, sulla base di quanto emerso dal colloquio con la moglie in sede di visita medico-legale, ed in particolare di quanto testimoniato nella visita neurologica eseguita in data 21/02/2024, il Sig. non era in grado di guidare, provvedere alla cura Parte_4
della propria persona (igiene personale, dalla barba alla doccia), assolvere alle condotte sfinteriche
(necessitava di aiuto per pulirsi), vestirsi ed alimentarsi in maniera autonoma, giustificando la necessità
di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nello svolgimento di tutte le attività del quotidiano.
Pertanto, tutto ciò premesso, si ritiene che le conclusioni a cui è giunto il Consulente Tecnico d'Ufficio
Prof. in data 18/05/2024, non siano propriamente congrue al quadro clinico del paziente, sulla Per_2
base di quanto emerso nel corso della visita neurologica eseguita dallo stesso in data 21/02/2024.
Alla luce di ciò, dunque, seppur concordi con il riconoscimento in capo al Sig. i un grado di Pt_2
invalidità pari al 100% a far data dalla presentazione della relativa domanda amministrativa, si ritiene che le condizioni cliniche del paziente, secondo quanto emerso e testimoniato dallo studio della documentazione prodotta in atti ed acquisita in corso di visita medico-legale, erano tali da giustificare la necessità di continua assistenza da parte di terze persone.
In conclusione, si ritengono sussistenti, in capo al Sig. i requisiti per la Parte_4
concessione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 21/02/2024, data dell'ultima visita neurologica che testimonia l'effettiva entità del quadro clinico caratterizzante il paziente, tale da renderne necessaria una assistenza continuativa e globale nello svolgimento di tutte le attività della vita quotidiana”.
Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto sorrette da corretta ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.
4 Deve dunque essere dichiarato che il defunto sig. presentava il Parte_3
requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a far data dal 21
febbraio 2024 e fino al decesso (3 ottobre 2024).
Nessun accertamento può essere svolto in ordine all'handicap grave, non oggetto di domanda nel precedente procedimento per ATP.
Quanto alla richiesta di accertamento del diritto alla prestazione (richiesta reiterata,
come quella di accertamento dell'handicap grave, nella memoria di costituzione delle eredi), deve rilevarsi che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di
Cassazione, “la pronuncia di cui all'art. 445-bis ultimo comma cod.proc.civ. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini,
Cass. n.27010 del 2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cass. 5 febbraio 2020 n. 2587; Cass. 26 novembre 2019 n. 30857 e 30858; Cass. 5
novembre 2019, n. 28450; Cass., 24 ottobre 2018 n. 27010).
Alla luce di tali principi la domanda relativa al riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite devono essere compensate per metà sia in considerazione della parziale inammissibilità delle domande, sia in considerazione del fatto che le condizioni di salute del de cuius sono risultate tali da integrare i presupposti di legge per la concessione della provvidenza richiesta in data successiva alla domanda amministrativa e coincidente con il deposito del ricorso per ATP e tale aggravamento ha trovato ingresso
5 nel giudizio in forza dell'art. 149 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 25729/2021; Cass. n.
2725/2019; Cass. n. 17938/2014; Cass. n. 15789/2011; Cass. n. 16821/2005).
Le spese per la frazione residua seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore economico dei ratei (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore dei difensori delle ricorrenti,
antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara che il defunto sig. presentava il requisito sanitario per Parte_3
beneficiare dell'indennità di accompagnamento a far data dal 21 febbraio 2024 e fino al decesso (3 ottobre 2024);
- dichiara inammissibili la domanda di riconoscimento dei ratei dell'indennità di accompagnamento e di accertamento dell'handicap grave;
- compensa per metà tra le parti le spese di lite;
- condanna l' a rifondere alle ricorrenti la frazione residua delle spese, frazione che CP_1
liquida in complessivi euro 1.250,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Capurro e Ghibellini;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Genova, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
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