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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8765 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24126/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 24126/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 3 marzo 2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA in persona del legale rappresnetante p.t., rappresentata e difesa in Parte_1 giudizio dall'avv. Massimo Clemente come in atti;
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa in giudizio dall'avv. Domenico Comito come in atti;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate per l'udienza del 3 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato impugna la sentenza del giudice di Parte_2
Pace di Roma n. 20564/2022 depositata in data 4 novembre 2022 con cui l'Onorario accoglieva l'opposizione proposta dalla stessa avverso il decreto ingiuntivo n. 20468/2021 Pt_2 emesso in data 15 novembre 2021 con cui ingiungeva il pagamento di € 1.876,01 - CP_1 asseritamente dovuto a titolo di corrispettivo per attività di consulenza economico-finanziaria svolta in favore di essa e compensava le spese di lite. Parte_2 Tale provvedimento veniva appellato in questa sede, allegando l'appellante quale unico motivo di gravame la decisione relativa alle spese.
Si costituiva che proponeva appello incidentale proponendo quali motivi di CP_1 gravame: 1) la erronea valutazione da parte del giudice di pace del compendio probatorio fornito, in ordine alla esecuzione della prestazione contrattuale da parte di essa 2) la CP_1 omessa considerazione della richiesta di verificazione della scrittura privata disconosciuta da in primo grado, che reiterava;
3) la omessa ovvero insufficiente motivazione della Pt_2 sentenza.
La causa veniva istruita documentalmente con acquisizione del fascicolo di primo grado e trattenuta in decisione all'udienza del 3 marzo 2025 sulle conclusioni in atti.
*****
Deve preliminarmente esaminarsi l'appello incidentale, avendo l'appello principale ad oggetto la sola pronuncia sulle spese di lite.
Dall'esame del provvedimento impugnato si evince la fondatezza del motivo di appello incidentale n. 3), relativo alla insufficiente motivazione, essendosi limitato il giudice di prime cure ad affermazioni apodittiche e a considerazioni contraddittorie come più appresso si dirà in ordine alle valutazioni sulle risultanze istruttorie.
Quanto poi al motivo di appello incidentale n. 2), relativo alla mancata verificazione della scrittura privata in data 31 maggio 2021, lo stesso è parimenti fondato.
Si rileva, su punto, che l'odierna appellante incidentale aveva posto a fondamento della domanda monitoria il contratto stipulato tra le parti in data 31 maggio 2021; con l'atto di citazione in opposizione, CK MA disconosceva la firma apposta in calce al contratto e con la comparsa di costituzione ne chiedeva tempestivamente la verificazione;
ha CP_1 omesso pertanto il giudice di prime cure di procedere alla necessaria verifica della autenticità delle firme a mezzo di consulenza tecnica grafica, neppure essendosi pronunciato sulla rilevanza del documento ed essendosi invece limitato in sentenza a ritenere insussistente il contratto in ragione del disconoscimento.
Venendo dunque alla considerazione del motivo di appello incidentale n. 1), si osserva che il giudice di primo grado si è limitato ad affermare la inesistenza del contratto perché disconosciuto e la inesistenza di prova in ordine alla attività svolta, non ritenendo a tal fine sufficienti le prove testimoniali acquisite.
La decisione sul punto non è condivisibile.
Al riguardo, si rileva che poneva a fondamento della pretesa creditoria lo CP_1 svolgimento dell'attività di consulenza economico/finanziaria in favore di volta Pt_2 specificamente al reperimento di risorse economiche presso istituti di credito. Da parte la questione della veridicità della firma del legale rappresentante di apposta in calce Pt_2 al contratto in data 31 maggio 2021, si osserva che alla luce delle complessive risultanze istruttorie acquisite in primo grado, risulta comprovato lo svolgimento della relativa attività da parte di pure contestato dalla originaria opponente. CP_1
Ha allegato in primo grado di aver avuto varie occasioni di incontro con Pt_3 Pt_2
in particolare nei mesi di gennaio e febbraio 2021; di aver assistito in sede
[...] Pt_2 di stipula presso il notaio in data 5 marzo 2021 dell'atto costituivo della società e ancora in data 1 giugno 2021 in occasione della stipula di un atto di cessione di ramo di azienda, documentando tali attività (cfr. doc. G e E fasc. primo grado); ha allegato inoltre che l'attività relativa al reperimento dei finanziamenti svolta poteva evincersi dalle e-mails scambiate tra il 15 aprile 2021 ed il 20 settembre 2021 (doc. F fascicolo primo grado).
Dall'esame di detta documentazione, risulta che le attività svolte hanno carattere in parte diverso da quelle in ipotesi oggetto del contratto posto a fondamento della domanda, trattandosi, semmai, di attività volte alla raccolta della documentazione necessaria per richiedere “il bonus agenzia dell'entrate fondo perduto” (cfr. mail in data 15 aprile 2021 confusamente in doc. E e in doc. F ) attività per la firma di atti notarili di costituzione o cessione di ramo di azienda (cfr. mails in data 25 e 26 maggio 2021 confusamente in doc.
E), alla richiesta di documenti alla camera di commercio per inizio di attività (cfr. mail in data 7 giugno 2021 confusamente in doc. E) ovvero per la registrazione di contratto (cfr. mail in data 30 marzo 2021 e in data 23 luglio 2021).
Quanto, invece, alla specifica attività di consulenza per il reperimento del credito, per la quale viene richiesto il compenso, risulta documentalmente comprovato che in CP_1 data 15 aprile 2021 scambiava con incaricato di Fidimpresaitalia, tale , i Persona_1 documenti necessari alla stipula della convenzione tra e la società di Pt_2 finanziamento (visura camerale, atto costitutivo ecc.) e, in data 20 settembre 2021, la documentazione relativa al contratto di garanzia ed alla convenzione conclusivamente stipulata tar e la società di finanziamento (cfr. doc. F fascicolo primo Pt_2 Pt_3 grado).
Peraltro, l'attività di consulenza svolta da in favore di finalizzata alla CP_1 Pt_2 conclusione della convenzione di finanziamento è confermata dalla testimonianza resa in primo grado dallo stesso , incaricato di Fidimpresa Italia, che ha confermato Persona_1 di aver collaborato a tal fine con , ed in particolare di aver conosciuto la Pt_3 Pt_2 tramite e di aver svolto delle riunioni presso la stessa;
ha inoltre CP_1 Pt_3 confermato di aver verificato la documentazione di CK MA trasmessa da e che a Pt_3 seguito della elaborazione del business plan da parte della stessa la Pt_3 Pt_2 aveva ricevuto un finanziamento di € 25.000,00, garantito dalla stessa Fidimpresa. Il rilascio della garanzia da parte di Fidimpresa Italia risulta peraltro dallo stesso contratto di finanziamento depositato in atti dalla stessa CK MA (cfr. doc. n. 4 bis fasc. primo grado).
La testimonianza, puntuale e coerente con la documentazione in atti, è pienamente attendibile e non è disattesa dalle dichiarazioni della teste -essa si parzialmente Tes_1 inattendibile poiché compagna del sig. legale rappresentante di e socia Per_2 Pt_2 essa stessa di la quale riferiva che lo stesso aveva gestito dall'inizio alla Parte_2 Per_2 fine la pratica di finanziamento direttamente con la banca.
Sulla scorta di tali emergenze, deve ritenersi provata l'attività svolta dalla in Pt_3 favore di con conseguente debenza del relativo compenso. Pt_2
L'appello deve pertanto essere accolto, con riforma della sentenza appellata e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Consegue all'accoglimento dell'appello incidentale il rigetto dell'appello principale avente ad oggetto la pronuncia sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione all'esito complessivo della lite, attesa la riforma della sentenza impugnata, (Cass. civ., n.
27606/2019; Cass. ordinanza n. 7616/21; Cass. ord. 19 dicembre 2022, n. 37164), in conformità ai criteri di cui all'art. 4 del DM 55/2014 e con applicazione dei valori minimi e la esclusione della fase istruttoria per il presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello principale ed incidentale proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 20564/2022 depositata in data 4 novembre 2022, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da Parte_2
- accoglie l'appello incidentale e in riforma della sentenza rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Roma n. 20468/2021 in data 15 novembre 2021;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_2 Controparte_1 del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.400,00 per compensi oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Comito dichiaratosi antistatario. Si dà atto che nei confronti di ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, co. Parte_2
1-quater del DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Roma, 11 giugno 2025.
IL GIUDICE
W. IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 24126/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 3 marzo 2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA in persona del legale rappresnetante p.t., rappresentata e difesa in Parte_1 giudizio dall'avv. Massimo Clemente come in atti;
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa in giudizio dall'avv. Domenico Comito come in atti;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate per l'udienza del 3 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato impugna la sentenza del giudice di Parte_2
Pace di Roma n. 20564/2022 depositata in data 4 novembre 2022 con cui l'Onorario accoglieva l'opposizione proposta dalla stessa avverso il decreto ingiuntivo n. 20468/2021 Pt_2 emesso in data 15 novembre 2021 con cui ingiungeva il pagamento di € 1.876,01 - CP_1 asseritamente dovuto a titolo di corrispettivo per attività di consulenza economico-finanziaria svolta in favore di essa e compensava le spese di lite. Parte_2 Tale provvedimento veniva appellato in questa sede, allegando l'appellante quale unico motivo di gravame la decisione relativa alle spese.
Si costituiva che proponeva appello incidentale proponendo quali motivi di CP_1 gravame: 1) la erronea valutazione da parte del giudice di pace del compendio probatorio fornito, in ordine alla esecuzione della prestazione contrattuale da parte di essa 2) la CP_1 omessa considerazione della richiesta di verificazione della scrittura privata disconosciuta da in primo grado, che reiterava;
3) la omessa ovvero insufficiente motivazione della Pt_2 sentenza.
La causa veniva istruita documentalmente con acquisizione del fascicolo di primo grado e trattenuta in decisione all'udienza del 3 marzo 2025 sulle conclusioni in atti.
*****
Deve preliminarmente esaminarsi l'appello incidentale, avendo l'appello principale ad oggetto la sola pronuncia sulle spese di lite.
Dall'esame del provvedimento impugnato si evince la fondatezza del motivo di appello incidentale n. 3), relativo alla insufficiente motivazione, essendosi limitato il giudice di prime cure ad affermazioni apodittiche e a considerazioni contraddittorie come più appresso si dirà in ordine alle valutazioni sulle risultanze istruttorie.
Quanto poi al motivo di appello incidentale n. 2), relativo alla mancata verificazione della scrittura privata in data 31 maggio 2021, lo stesso è parimenti fondato.
Si rileva, su punto, che l'odierna appellante incidentale aveva posto a fondamento della domanda monitoria il contratto stipulato tra le parti in data 31 maggio 2021; con l'atto di citazione in opposizione, CK MA disconosceva la firma apposta in calce al contratto e con la comparsa di costituzione ne chiedeva tempestivamente la verificazione;
ha CP_1 omesso pertanto il giudice di prime cure di procedere alla necessaria verifica della autenticità delle firme a mezzo di consulenza tecnica grafica, neppure essendosi pronunciato sulla rilevanza del documento ed essendosi invece limitato in sentenza a ritenere insussistente il contratto in ragione del disconoscimento.
Venendo dunque alla considerazione del motivo di appello incidentale n. 1), si osserva che il giudice di primo grado si è limitato ad affermare la inesistenza del contratto perché disconosciuto e la inesistenza di prova in ordine alla attività svolta, non ritenendo a tal fine sufficienti le prove testimoniali acquisite.
La decisione sul punto non è condivisibile.
Al riguardo, si rileva che poneva a fondamento della pretesa creditoria lo CP_1 svolgimento dell'attività di consulenza economico/finanziaria in favore di volta Pt_2 specificamente al reperimento di risorse economiche presso istituti di credito. Da parte la questione della veridicità della firma del legale rappresentante di apposta in calce Pt_2 al contratto in data 31 maggio 2021, si osserva che alla luce delle complessive risultanze istruttorie acquisite in primo grado, risulta comprovato lo svolgimento della relativa attività da parte di pure contestato dalla originaria opponente. CP_1
Ha allegato in primo grado di aver avuto varie occasioni di incontro con Pt_3 Pt_2
in particolare nei mesi di gennaio e febbraio 2021; di aver assistito in sede
[...] Pt_2 di stipula presso il notaio in data 5 marzo 2021 dell'atto costituivo della società e ancora in data 1 giugno 2021 in occasione della stipula di un atto di cessione di ramo di azienda, documentando tali attività (cfr. doc. G e E fasc. primo grado); ha allegato inoltre che l'attività relativa al reperimento dei finanziamenti svolta poteva evincersi dalle e-mails scambiate tra il 15 aprile 2021 ed il 20 settembre 2021 (doc. F fascicolo primo grado).
Dall'esame di detta documentazione, risulta che le attività svolte hanno carattere in parte diverso da quelle in ipotesi oggetto del contratto posto a fondamento della domanda, trattandosi, semmai, di attività volte alla raccolta della documentazione necessaria per richiedere “il bonus agenzia dell'entrate fondo perduto” (cfr. mail in data 15 aprile 2021 confusamente in doc. E e in doc. F ) attività per la firma di atti notarili di costituzione o cessione di ramo di azienda (cfr. mails in data 25 e 26 maggio 2021 confusamente in doc.
E), alla richiesta di documenti alla camera di commercio per inizio di attività (cfr. mail in data 7 giugno 2021 confusamente in doc. E) ovvero per la registrazione di contratto (cfr. mail in data 30 marzo 2021 e in data 23 luglio 2021).
Quanto, invece, alla specifica attività di consulenza per il reperimento del credito, per la quale viene richiesto il compenso, risulta documentalmente comprovato che in CP_1 data 15 aprile 2021 scambiava con incaricato di Fidimpresaitalia, tale , i Persona_1 documenti necessari alla stipula della convenzione tra e la società di Pt_2 finanziamento (visura camerale, atto costitutivo ecc.) e, in data 20 settembre 2021, la documentazione relativa al contratto di garanzia ed alla convenzione conclusivamente stipulata tar e la società di finanziamento (cfr. doc. F fascicolo primo Pt_2 Pt_3 grado).
Peraltro, l'attività di consulenza svolta da in favore di finalizzata alla CP_1 Pt_2 conclusione della convenzione di finanziamento è confermata dalla testimonianza resa in primo grado dallo stesso , incaricato di Fidimpresa Italia, che ha confermato Persona_1 di aver collaborato a tal fine con , ed in particolare di aver conosciuto la Pt_3 Pt_2 tramite e di aver svolto delle riunioni presso la stessa;
ha inoltre CP_1 Pt_3 confermato di aver verificato la documentazione di CK MA trasmessa da e che a Pt_3 seguito della elaborazione del business plan da parte della stessa la Pt_3 Pt_2 aveva ricevuto un finanziamento di € 25.000,00, garantito dalla stessa Fidimpresa. Il rilascio della garanzia da parte di Fidimpresa Italia risulta peraltro dallo stesso contratto di finanziamento depositato in atti dalla stessa CK MA (cfr. doc. n. 4 bis fasc. primo grado).
La testimonianza, puntuale e coerente con la documentazione in atti, è pienamente attendibile e non è disattesa dalle dichiarazioni della teste -essa si parzialmente Tes_1 inattendibile poiché compagna del sig. legale rappresentante di e socia Per_2 Pt_2 essa stessa di la quale riferiva che lo stesso aveva gestito dall'inizio alla Parte_2 Per_2 fine la pratica di finanziamento direttamente con la banca.
Sulla scorta di tali emergenze, deve ritenersi provata l'attività svolta dalla in Pt_3 favore di con conseguente debenza del relativo compenso. Pt_2
L'appello deve pertanto essere accolto, con riforma della sentenza appellata e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Consegue all'accoglimento dell'appello incidentale il rigetto dell'appello principale avente ad oggetto la pronuncia sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione all'esito complessivo della lite, attesa la riforma della sentenza impugnata, (Cass. civ., n.
27606/2019; Cass. ordinanza n. 7616/21; Cass. ord. 19 dicembre 2022, n. 37164), in conformità ai criteri di cui all'art. 4 del DM 55/2014 e con applicazione dei valori minimi e la esclusione della fase istruttoria per il presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello principale ed incidentale proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 20564/2022 depositata in data 4 novembre 2022, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da Parte_2
- accoglie l'appello incidentale e in riforma della sentenza rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Roma n. 20468/2021 in data 15 novembre 2021;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_2 Controparte_1 del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.400,00 per compensi oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Comito dichiaratosi antistatario. Si dà atto che nei confronti di ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, co. Parte_2
1-quater del DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Roma, 11 giugno 2025.
IL GIUDICE
W. IO