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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/06/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2282/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2282/2024 promossa da:
nata il [...] a [...], distretto di Gral, Sarmiento, Provincia di Persona_1
Buenos Aires, Argentina, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, congiuntamente all'altro genitore nato il [...], nella città di Bella Vista, Persona_2 provincia di Buenos Aires, Argentina, sui figli minori e Persona_3
nati il 20/08/2009 a Villa Adelina, Provincia di Buenos Aires, Argentina, Persona_4 tutti residenti in [...], Bella Vista, provincia di Buenos Aires, Argentina.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Massimo Montagner
( , come da procura notarile in atti, autenticata e tradotta, nonché munita di C.F._1 apostilla, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato sito a Roma, Via Trionfale, 21
– 00195;
ricorrenti contro
1 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 19.09.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano _5
, nato a [...] in data [...], figlio di e Persona_6 Persona_7 [...]
(doc 1) ed emigrato in Argentina, dove decedeva il 05.01.1959 (doc. 4) senza aver ivi Pt_1 acquistato la cittadinanza per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(doc.3).
In data 21.04.1924, l'avo italiano contraeva matrimonio a Campana, nella provincia di Buenos Aires,
Argentina, con la Sig.ra (doc.2). Persona_8
Dalla loro unione nasceva in data 06.01.1910 a Zarate, Provincia di Buenos Aires, Argentina, il loro figlio (doc.5), identificato alla nascita come , successivamente nel Persona_9 Per_10 certificato di matrimonio il cognome è stato rettificato in (doc. 6), il quale si univa in Per_1 matrimonio con il 20.02.1941 e decedeva il 02.05.1981 a San Martin, Gral, Buenos Persona_11
Aires, Argentina (doc.7).
Dalla predetta unione nasceva a Buenos Aires, in Argentina, il figlio il Persona_12
26.08.1950 (doc.8), il quale si univa in matrimonio con il 03.08.1979 a San Miguel, Controparte_2
Gral, Sarmiento, Provincia di Buenos Aires, Argentina (doc. 9).
Dal matrimonio dei signori e nasceva il Persona_12 Controparte_2 Persona_1 giorno 18/10/1980 a San Miguel, Gral, Sarmiento, Provincia di Buenos Aires, Argentina (doc. 10), la quale si sposava il 13/11/2008 con a San Miguel, distretto di San Miguel, Persona_2
Provincia di Buenos Aires, Argentina (doc. 11).
Dall'unione dei signori e nascono due gemelli il 20/08/2009 Persona_1 Persona_2
a Villa Adelina, Provincia di Buenos Aires, Argentina: e Persona_3 Per_4 Per_3
(doc. 12 e 13), ricorrenti minori, rappresentati da entrambi i genitori.
[...]
2 Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di riconoscere e dichiarare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da avo italiano, ordinando al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle dovute Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché al rilascio del passaporto italiano.
Il si costituiva in giudizio in data 11.02.2025, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1 dello Stato, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
All'udienza del 15.05.2025, assente parte convenuta, il difensore si riportava agli atti e ai verbali di causa e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni. Il giudice, dunque, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
3 Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e
4 dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
Orbene, la difesa di parte ricorrente ha rappresentato come, in sede amministrativa, l'alto numero di richieste e conseguente blocco delle prenotazioni impedisce di fatto di avviare la procedura volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla cittadinanza italiana. I ricorrenti, infatti, hanno tentato di prenotare tramite il sistema denominato Prenot@mi presso il Consolato italiano di Buenos
Aires, Argentina, senza nessun esito.
Tuttavia, dall'esame della documentazione depositata in atti non risulta adeguatamente comprovata l'assoluta e oggettiva impossibilità per i ricorrenti di avviare la procedura amministrativa in modo diligente e reiterato. I documenti allegati dimostrano infatti un tentativo di accesso alla piattaforma
Prenot@mi, ma non consente di ritenere integrata una condotta costantemente attiva e perseverante nel tempo, idonea a comprovare l'impossibilità di avvalersi del canale amministrativo.
In particolare, risulta depositata una schermata del sistema Prenot@mi relativa al Consolato Generale
d'Italia a Buenos Aires, Argentina, datata 18.05.2024, da cui emerge che la Sig.ra ha Persona_1 tentato di prenotare un appuntamento per la presentazione della domanda di cittadinanza, ricevendo il seguente avviso: “Sorry, all appointments for this service are currently booked. Please check again tomorrow for cancellations or new appointments” (Doc.A).
Inoltre, è stata allegato un avviso all'utenza del 21 giugno 2021 in cui viene riportato che sarà disponibile un nuovo portale, appunto Prenot@mi, per la registrazione e la scelta del Consolato di riferimento e la successiva prenotazione degli appuntamenti per i servizi consolari, tra cui quello di cittadinanza (Doc. B).
Orbene, pur volendo riconoscere l'elevato numero di utenti che quotidianamente tentano di accedere al sistema Prenot@mi e la conseguente difficoltà pratica di fissare un appuntamento, la
5 documentazione prodotta in atti si limita a dimostrare l'effettuazione di un singolo e isolato tentativo, senza che risulti provato un comportamento reiterato nel tempo. Non vi è infatti evidenza di una serie continua di tentativi, distribuiti su un arco temporale significativo, né di ulteriori iniziative poste in essere per superare l'ostacolo incontrato.
Alla luce di tali elementi, deve concludersi che parte ricorrente non ha assolto l'onere di dimostrare, in modo rigoroso e documentato, l'effettiva e insuperabile impossibilità di intraprendere e portare avanti la procedura amministrativa volta al riconoscimento della cittadinanza. Ne discende pertanto che non può ritenersi integrato il presupposto dell'impossibilità di tutela amministrativa che legittimerebbe l'immediato accesso alla tutela giurisdizionale.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta, secondo cui i tempi di attesa per l'evasione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte delle sedi consolari italiane sarebbero particolarmente lunghi. Tale affermazione, infatti, non risulta adeguatamente comprovata.
Invero, la difesa si è limitata a richiamare genericamente un asserito fatto notorio, sostenendo che presso le sedi consolari italiane le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis sarebbero soggette a tempi di attesa estremamente dilatati e che tale circostanza renderebbe di fatto impraticabile il ricorso alla procedura amministrativa. Tuttavia, tale affermazione non è stata adeguatamente supportata da elementi probatori idonei a confermarne la fondatezza, né risultano prodotti dati ufficiali o riscontri documentali che attestino l'effettiva impossibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza per via amministrativa entro termini ragionevoli.
In definitiva, la mancata reiterazione dei tentativi di prenotazione, unitamente all'assenza di specifiche allegazioni e prove idonee a dimostrare i tempi di attesa del procedimento amministrativo, induce a ritenere che, in assenza di una domanda validamente proposta e in difetto di elementi attestanti un interesse concreto ed attuale ad adire la via giurisdizionale, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_1 resistente la somma di € 1.453 (di cui € 851 per la fase di studio ed € 602 per quella introduttiva) per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non CP_1 ha partecipato alla fase decisionale, per cui si ritiene adeguata l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra 26.001 e 52.000 €.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 7 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2282/2024 promossa da:
nata il [...] a [...], distretto di Gral, Sarmiento, Provincia di Persona_1
Buenos Aires, Argentina, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, congiuntamente all'altro genitore nato il [...], nella città di Bella Vista, Persona_2 provincia di Buenos Aires, Argentina, sui figli minori e Persona_3
nati il 20/08/2009 a Villa Adelina, Provincia di Buenos Aires, Argentina, Persona_4 tutti residenti in [...], Bella Vista, provincia di Buenos Aires, Argentina.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Massimo Montagner
( , come da procura notarile in atti, autenticata e tradotta, nonché munita di C.F._1 apostilla, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato sito a Roma, Via Trionfale, 21
– 00195;
ricorrenti contro
1 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 19.09.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano _5
, nato a [...] in data [...], figlio di e Persona_6 Persona_7 [...]
(doc 1) ed emigrato in Argentina, dove decedeva il 05.01.1959 (doc. 4) senza aver ivi Pt_1 acquistato la cittadinanza per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(doc.3).
In data 21.04.1924, l'avo italiano contraeva matrimonio a Campana, nella provincia di Buenos Aires,
Argentina, con la Sig.ra (doc.2). Persona_8
Dalla loro unione nasceva in data 06.01.1910 a Zarate, Provincia di Buenos Aires, Argentina, il loro figlio (doc.5), identificato alla nascita come , successivamente nel Persona_9 Per_10 certificato di matrimonio il cognome è stato rettificato in (doc. 6), il quale si univa in Per_1 matrimonio con il 20.02.1941 e decedeva il 02.05.1981 a San Martin, Gral, Buenos Persona_11
Aires, Argentina (doc.7).
Dalla predetta unione nasceva a Buenos Aires, in Argentina, il figlio il Persona_12
26.08.1950 (doc.8), il quale si univa in matrimonio con il 03.08.1979 a San Miguel, Controparte_2
Gral, Sarmiento, Provincia di Buenos Aires, Argentina (doc. 9).
Dal matrimonio dei signori e nasceva il Persona_12 Controparte_2 Persona_1 giorno 18/10/1980 a San Miguel, Gral, Sarmiento, Provincia di Buenos Aires, Argentina (doc. 10), la quale si sposava il 13/11/2008 con a San Miguel, distretto di San Miguel, Persona_2
Provincia di Buenos Aires, Argentina (doc. 11).
Dall'unione dei signori e nascono due gemelli il 20/08/2009 Persona_1 Persona_2
a Villa Adelina, Provincia di Buenos Aires, Argentina: e Persona_3 Per_4 Per_3
(doc. 12 e 13), ricorrenti minori, rappresentati da entrambi i genitori.
[...]
2 Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di riconoscere e dichiarare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da avo italiano, ordinando al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle dovute Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché al rilascio del passaporto italiano.
Il si costituiva in giudizio in data 11.02.2025, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1 dello Stato, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
All'udienza del 15.05.2025, assente parte convenuta, il difensore si riportava agli atti e ai verbali di causa e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni. Il giudice, dunque, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
3 Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e
4 dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
Orbene, la difesa di parte ricorrente ha rappresentato come, in sede amministrativa, l'alto numero di richieste e conseguente blocco delle prenotazioni impedisce di fatto di avviare la procedura volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla cittadinanza italiana. I ricorrenti, infatti, hanno tentato di prenotare tramite il sistema denominato Prenot@mi presso il Consolato italiano di Buenos
Aires, Argentina, senza nessun esito.
Tuttavia, dall'esame della documentazione depositata in atti non risulta adeguatamente comprovata l'assoluta e oggettiva impossibilità per i ricorrenti di avviare la procedura amministrativa in modo diligente e reiterato. I documenti allegati dimostrano infatti un tentativo di accesso alla piattaforma
Prenot@mi, ma non consente di ritenere integrata una condotta costantemente attiva e perseverante nel tempo, idonea a comprovare l'impossibilità di avvalersi del canale amministrativo.
In particolare, risulta depositata una schermata del sistema Prenot@mi relativa al Consolato Generale
d'Italia a Buenos Aires, Argentina, datata 18.05.2024, da cui emerge che la Sig.ra ha Persona_1 tentato di prenotare un appuntamento per la presentazione della domanda di cittadinanza, ricevendo il seguente avviso: “Sorry, all appointments for this service are currently booked. Please check again tomorrow for cancellations or new appointments” (Doc.A).
Inoltre, è stata allegato un avviso all'utenza del 21 giugno 2021 in cui viene riportato che sarà disponibile un nuovo portale, appunto Prenot@mi, per la registrazione e la scelta del Consolato di riferimento e la successiva prenotazione degli appuntamenti per i servizi consolari, tra cui quello di cittadinanza (Doc. B).
Orbene, pur volendo riconoscere l'elevato numero di utenti che quotidianamente tentano di accedere al sistema Prenot@mi e la conseguente difficoltà pratica di fissare un appuntamento, la
5 documentazione prodotta in atti si limita a dimostrare l'effettuazione di un singolo e isolato tentativo, senza che risulti provato un comportamento reiterato nel tempo. Non vi è infatti evidenza di una serie continua di tentativi, distribuiti su un arco temporale significativo, né di ulteriori iniziative poste in essere per superare l'ostacolo incontrato.
Alla luce di tali elementi, deve concludersi che parte ricorrente non ha assolto l'onere di dimostrare, in modo rigoroso e documentato, l'effettiva e insuperabile impossibilità di intraprendere e portare avanti la procedura amministrativa volta al riconoscimento della cittadinanza. Ne discende pertanto che non può ritenersi integrato il presupposto dell'impossibilità di tutela amministrativa che legittimerebbe l'immediato accesso alla tutela giurisdizionale.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta, secondo cui i tempi di attesa per l'evasione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte delle sedi consolari italiane sarebbero particolarmente lunghi. Tale affermazione, infatti, non risulta adeguatamente comprovata.
Invero, la difesa si è limitata a richiamare genericamente un asserito fatto notorio, sostenendo che presso le sedi consolari italiane le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis sarebbero soggette a tempi di attesa estremamente dilatati e che tale circostanza renderebbe di fatto impraticabile il ricorso alla procedura amministrativa. Tuttavia, tale affermazione non è stata adeguatamente supportata da elementi probatori idonei a confermarne la fondatezza, né risultano prodotti dati ufficiali o riscontri documentali che attestino l'effettiva impossibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza per via amministrativa entro termini ragionevoli.
In definitiva, la mancata reiterazione dei tentativi di prenotazione, unitamente all'assenza di specifiche allegazioni e prove idonee a dimostrare i tempi di attesa del procedimento amministrativo, induce a ritenere che, in assenza di una domanda validamente proposta e in difetto di elementi attestanti un interesse concreto ed attuale ad adire la via giurisdizionale, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_1 resistente la somma di € 1.453 (di cui € 851 per la fase di studio ed € 602 per quella introduttiva) per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non CP_1 ha partecipato alla fase decisionale, per cui si ritiene adeguata l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra 26.001 e 52.000 €.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 7 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
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