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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5858 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 12388/2021 R.G.T., al quale è riunita la causa n.
21067/2021 R.G.T.
SENTENZA
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Annafranca Coppola, come da Parte_1
procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Marzia Contucci, come da procura in CP_1
atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Avv. Paola Tomarelli, n.q. di curatore speciale delle figlie minori delle parti
e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c.; Persona_1 Per_2
INTERVENUTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio il 23.4.2019 in Roma con la resistente, dalla quale aveva avuto le figlie (il 26.9.2013) e il 3.11.2015), che Per_1 Per_2
la moglie nel corso del matrimonio era stata infedele numerose volte, che la stessa aveva adottato condotte moleste nei suoi riguardi e dei suoi genitori (che vivono nel medesimo stabile), chiedeva di: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
prevedere l'affidamento condiviso delle figlie con alternanza nell'abitazione coniugale da parte dei genitori e con suddivisione delle festività come meglio indicato nel ricorso;
prevedere un assegno di mantenimento per le minori pari ad euro 400,00 mensili a carico del ricorrente;
suddividire tra i coniugi le spese straordinarie per le figlie al 50% ciascuno, come da protocollo di questo Tribunale;
darsi atto del mancato consenso al rinnovo o rilascio del passaporto delle minori.
La resistente adiva il Tribunale nel procedimento riunito, deduceva che aveva anche un'altra figlia, nata da una precedente unione in data 17.2.2010, che il marito aveva assunto condotte violente nel corso del matrimonio contro di lei, che aveva avuto relazioni con altre donne, che aveva fatto uso di cocaina ed abuso di alcool, che, dopo la sua denuncia il 10.12.2019, aveva cambiato la serratura di casa costringendo la resistente e le figlie ad andare a stare dai nonni materni delle bambine (la convivenza tra i coniugi, successivamente, riprendeva, per poi interrompersi definitivamente l'anno dopo), e chiedeva, oltre all'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, di: disporre l'affidamento esclusivo a sé delle figlie e con conseguente assegnazione della casa Per_1 Per_2
coniugale sita in Roma, via dei Sette Metri n. 52; disporre la frequentazione padre-figlie come meglio indicato nel ricorso;
prevedere un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per sé di euro 1.000,00 mensili e per le figlie di euro 2.000,00 mensili, oltre al
70% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale. Con la memoria integrativa la resistente chiedeva anche l'addebito della separazione al marito.
In sede presidenziale, con ordinanza del 19.7.2021, veniva disposto quanto segue:
“…rilevato che i coniugi vivono separati di fatto dal mese di ottobre 2020, che la moglie vive con le figlie minori nella casa familiare dalla quale il marito si è allontanato;
rilevato che dalle dichiarazioni di entrambe le parti risulta che il padre non vede e non sente regolarmente le figlie minori da circa sei mesi e che l'interruzione dei rapporti padre figlie, ad avviso del padre, è stata determinata dalla condotta ostativa della madre e, ad avviso della madre, è stata determinata dal fatto che le figlie hanno appreso che il padre vive con la sua nuova compagna unitamente ai figli di quest'ultima; rilevato che il ricorrente svolge attivita' lavorativa quale dipendente della Living By Car srl, della quale è anche socio, come dichiarato dallo stesso, percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 1300,00 per tredici mensilta', è proprietario del 100% della casa familiare e non ha dedotto spese abitative(cfr dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza presidenziale, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', buste paga, dichiarazioni dei redditi in atti ); rilevato che la resistente è disoccupata, non percepisce alcun reddito, vive nella casa familiare di proprieta' del marito, non ha proprieta' immobiliari ed ha dichiarato che sta provvedendo al proprio sostentamento nonchè a quello delle figlie minori con i suoi risparmi e con il denaro ricevuto in regalo per il matrimonio, in quanto il ricorrente non provvede al loro mantenimento
(cfr dichiarazioni rese dalla resistente all'udienza presidenziale e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ); ritenuto necessario ed urgente, in ragione delle deduzioni delle parti dalle quali si evince la persistenza di una elevatissima conflittualita' esistente fra le parti ed il coinvolgimento delle figlie minori nelle dinamiche familiari, gravemente pregiudizievole per le stesse, delle contrastanti prospettazioni delle parti sia in ordine allo stato psicologico delle figlie minori che non vedono e non sentono il padre dal circa sei mesi, sia in ordine alle rispettive capacita' genitoriali, disporre una consulenza tecnica al fine di accertare le attuali condizioni psicofisiche delle figlie minori e la capacita' genitoriale delle Per_1 Per_2
parti onde valutare quali siano le migliori condizioni di affidamento e di collocamento delle stesse nonché le modalita' ed i tempi di frequentazione dei genitori;
ritenuto, ritenuto doversi, comunque, adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti nelle more dell'espletamento dell'accertamento peritale;
ritenuto doversi disporre, nelle more dell'espletamento dell'accertamento peritale sopra indicato, l'affidamento delle figlie minori ad entrambi i genitori secondo il criterio legale con collocamento delle stesse presso la madre con la quale attualmente convivono nella casa familiare e con diritto di visita del padre per due pomeriggi
a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ed a weekend alternati il sabato e la domenica dalle ore
10.00 alle ore 20.00 senza pernotto ed in presenza dei nonni paterni o di altra persona di fiducia dei genitori, salvo diverso accordo, considerato l'attuale assetto familiare che le parti hanno inteso darsi, tenuto conto dell'interruzione dei rapporti padre figlie e valutato quanto rappresentato dalla resistente in ordine all'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente, fatte salve ulteriori determinazioni all'esito degli accertamenti disposti;
ritenuto, altresi', necessario ed urgente, in ragione di quanto dichiarato dalla resistente in ordine all'abituale uso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina da parte del ricorrente ed in ragione della contestazione della predetta circostanza da parte di quest'ultimo, il quale ha dichiarato di essere disponibile a sottoporsi a tutti gli accertamenti necessari, che il ricorrente si sottoponga, presso strutture pubbliche o convenzionate all'analisi tossicologica, attraverso il prelievo di capelli, per la ricerca di eventuali sostanze stupefacenti nonché all'analisi tossicologica, attraverso il prelievo del sangue, per la ricerca di eventuali sostanze stupefacenti e depositi in atti gli esiti delle predette analisi entro il 1.9.2021; ritenuto doversi assegnare, in via provvisoria ed urgente, la casa familiare alla resistente in ragione del collocamento delle figlie presso la stessa;
ritenuto, inoltre, in via provvisoria ed urgente, doversi porre a carico del ricorrente un assegno pari ad euro 200,00 mensili, oltre ISTAT per il mantenimento della moglie, tenuto conto del reddito dello stesso come risultante dagli atti, dello stato di disoccupazione della resistente, del godimento da parte della resistente della casa familiare di proprieta' del ricorrente, del fatto che il ricorrente non ha dedotto spese abitative, fatti salvi gli ulteriori accertamenti da svolgersi nella fase istruttoria in ordine al dedotto e non provato svolgimento di attivita' lavorativa da parte di entrambe le parti con percezione di redditi in nero;
ritenuto, infine, doversi porre a carico del ricorrente un assegno pari ad euro 400,00 mensili, oltre ISTAT quale contributo per il mantenimento delle figlie minori e da corrispondersi alla resistente entro il giorno cinque di ogni mese a Per_1 Per_2
decorrere dal mese di agosto 2021 al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale, tenuto conto del reddito del ricorrente come risultante dagli atti, del godimento della casa coniugale da parte della resistente, del fatto che il ricorrente non ha dedotto spese abitative, delle presumibili esigenze economiche delle figlie minori rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza delle figlie minori presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti in via prevalente sulla madre in quanto genitore collocatario, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, fatti salvi gli ulteriori accertamenti da svolgersi nella fase istruttoria in ordine al dedotto e non provato svolgimento di attivita' lavorativa da parte di entrambe le parti con percezione di redditi in nero;
PQM
visto l'art.708
c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: autorizza i coniugi a vivere separati;
affida le figlie minori e ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilita' genitoriale Per_1 Per_2
congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute delle stesse tenuto conto delle loro capacità, della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni e separatamente con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che le figlie minori e siano collocate presso la madre;
dispone che il padre possa Per_1 Per_2
vedere e tenere con sé le figlie minori per due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ed a weekend alternati il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 senza pernotto ed in presenza dei nonni paterni o di altra persona di fiducia dei genitori, salvo diverso accordo, fatte salve ulteriori determinazioni all'esito degli accertamenti di seguito disposti;
invita il ricorrente a sottoporsi presso strutture pubbliche o convenzionate all'analisi tossicologica, attraverso il prelievo di capelli, per la ricerca di eventuali sostanze stupefacenti nonché all'analisi tossicologica, attraverso il prelievo del sangue, per la ricerca di eventuali sostanze stupefacenti ed alcooliche e depositi in atti gli esiti delle predette analisi entro il 6.9.2021; assegna a la casa coniugale sita in Roma Via dei Sette Metri n°52 dalla CP_1
quale il marito si è gia' allontanato;
pone a carico di un assegno pari ad euro 200,00 Parte_1
mensili quale contributo al mantenimento della moglie da corrispondersi dal mese di CP_1
agosto 2021 al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
pone a carico di un assegno pari ad Parte_1
euro 400,00 mensili quale contributo al mantenimento delle figlie minori e da Per_1 Per_2
corrispondersi a dal mese di agosto 2021 al suo domicilio o a mezzo di bonifico CP_1
bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche (interventi Parte_1
chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione
(libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per le figlie e come da Protocollo in uso presso l'intestato Per_1 Per_2
Tribunale ; nomina CTU la dott.ssa psicologa e psicoterapeuta;
…”. Persona_3
Con ordinanza del 19.6./4.7.2023 il Collegio così disponeva: “… rilevato che con ricorso depositato in cancelleria in data 21.2.2021 e ritualmente notificato, premesso che aveva Parte_1 contratto matrimonio in Roma il 23.4.2019 con che dalla loro unione erano gia' nate le figlie Controparte_2 Per_ a Roma il 26.9.2013 e Roma il 3.11.2015, che era venuta meno l'unione spirituale e materiale dei Per_2 coniugi, ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale dai coniugi alle condizioni ivi indicate;
rilevato che con memoria di costituzione ha aderito alla domanda di separazione svolta dalla CP_1 controparte pur contestando quanto ex adverso dedotto in ordine alla ricostruzione della crisi coniugale;
rilevato che il Presidente del Tribunale, sentite le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data 13.7.2021 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato le figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione delle stesse presso la madre e con disciplina del diritto di visita paterno, per due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ed a weekend alternati il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 senza pernotto ed in presenza dei nonni paterni o di altra persona di fiducia dei genitori, salvo diverso accordo, considerato l'assetto familiare che le parti avevano inteso darsi, che vedeva le figlie collocate di fatto presso la madre nella casa familiare dalla quale il padre si era allontanato, considerata l'interruzione dei rapporti padre figlie e valutate le deduzioni della resistente in ordine all'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente nonché la contestazione di detta circostanza da parte del ricorrente, fatta salva ogni ulteriore determinazione all'esito degli accertamenti tossicologici disposti nei confronti del ricorrente, dichiaratosi disponibile ad espletarli, ha assegnato la casa familiare alla resistente quale genitore collocatario delle figlie minori, ha posto a carico del ricorrente un assegno pari ad euro 400,00 mensili quale contributo al mantenimento delle figlie minori oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale nonché un assegno pari ad euro 200,00 mensili quale contributo al mantenimento della moglie, ha disposto una consulenza tecnica psicologica, nominando CTU la dott.ssa al fine Persona_3 di verificare la condizione psicologica delle figlie minori e la capacita' genitoriale delle parti onde individuare le migliori condizioni di affidamento, di collocamento ed i tempi di permanenza delle stesse presso ciascuno dei genitori, tenuto conto delle diverse prospettazioni delle parti dalle quali si evinceva la sussistenza di elevatissima conflittualita' fra le medesime nonché la rappresentazione di gravi fatti, che se dimostrati, avrebbero potuto essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione di provvedimenti incidenti sulla responsabilita' genitoriale ed ha fissato l'udienza del 13.1.2022 innanzi al Giudice Istruttore per il prosieguo del giudizio;
rilevato che il consulente tecnico nominato all'esito degli accertamenti svolti ha suggerito l'affidamento delle figlie minori ai Servizi Sociali competenti per territorio ritenendo entrambi i genitori inadeguati all'esercizio della responsabilita' genitoriale considerato che “Entrambi i genitori mostrano difficoltà nelle relazioni, il padre in quanto ritirato
e poco capace di rappresentarsi l'altro nella sua complessità, la mamma in quanto poco empatica, ma soprattutto attraversata da una difficoltà a comprendere autenticamente l'altro per errori di giudizio, e forti spinte proiettive, attivate dal disturbo del pensiero che le rende complesso regolarsi, tenendo in considerazione lo stato dell'altro, anche in relazione all'età cronologica di questi. In relazioni alle questioni inerenti la genitorialità siamo in presenza di due genitori che presentano entrambi, seppure in modo diverso, delle sofferenze psicologiche anche rilevanti e conseguenti criticità nelle funzioni genitoriali. Sono due genitori affettuosi con le proprie bambine, le stesse mostrano un legame affettivo nei confronti dei genitori, la piccola in tal senso cerca molto il padre a cui fa grande Per_2 riferimento emotivo, e lo ricerca anche fisicamente. Nonostante tale legame ognuno dei due genitori in modo diverso è deficitario ed i profili di personalità ne danno contezza. La madre presenta una condizione personologica davvero critica che è stata sopra descritta, caratterizzata da due elementi importanti che penalizzano molto le sua capacità come genitore: il disturbo del pensiero, che la fa continuamente incorrere in errori di giudizio, ed una difficoltà importante nelle relazioni interpersonali, anche per le difficoltà esitanti dal disturbo del pensiero sopra descritto. E' stata pressante, squalificante e denigratoria nei confronti del padre, di cui attacca la figura e le funzioni genitoriali, senza comprendere neanche il limite ed il momento più opportuno. Non ha collaborato al percorso peritale in modo adeguato, infatti non ha terminato i test, e non ha neanche avvertito o richiamato la collega.Ha prospettato una Parte_ realtà diversa da quella emersa per quanto concerne la presenza della prima figlia nella nuova famiglia costituita con il sig. Per_ Per_ Per_ sostenendo che sarebbe sempre vissuta con loro, mentre l'ha presto smentita, ma soprattutto che sia stata cresciuta soprattutto dai nonni materni, è emerso dalle stesse dichiarazioni dei nonni, durante il colloquio. Condizione che ancor oggi sembra mantenersi. Ha offerto un'immagine del padre come di un soggetto che abusa di alcol e stupefacenti,e seppure il padre abbia dichiarato un utilizzo sporadico di cocaina, ultimo utilizzo maggio 2021, il referto è risultato negativo. La signora lo ha inoltre descritto afflitto da Sindrome di Tourette, come rappresentato alla testista. Lo ritiene incapace da molti punti di vista, ma soprattutto non si rende conto quando sia necessario fermarsi, in modo da non coinvolgere le minori in questa visione negativa e spaventosa. Il padre appare meno problematico da un punto di vista della struttura di personalità, seppure anch'egli presenti dei limiti importanti. Sembra poco avvezzo a tenere le figlie in autonomia, anch'egli poco in grado di modularne gli stati emotivi, finendo per essere un attivatore di agitazione emotiva. E' apparso poco sensibile alle difficoltà delle bambine a doversi appropriare della figura dell'amica della madre come sua nuova compagna, finendo per imporre tale presenza che le piccole tendono a rifiutare, o comunque a dover gestire in un conflitto di lealtà con l'altro genitore. Agli atti sono, inoltre, presenti denunce di violenza da parte della signora e le foto allegate destano nella scrivente notevole preoccupazione, seppure sia necessario che sia la Magistratura Penale a fare il suo corso in tal senso.
Ha dichiarato di aver fatto uso di sostanza (cocaina) a maggio 2021, tale aspetto riconducibile ad una certa superficialità, potrebbe essere un elemento problematico. Nonostante ciò, per quanto osservato direttamente, il padre non appare pericoloso per le figlie, perlomeno non si sono presentati elementi che lo facciano ritenere possibile, al momento, ed il legame che entrambe le figlie mostrano nei suoi confronti depone per un affetto tra loro, ma anche per una fiducia che le stesse gli mostrano, che dà indicazione per non Parte_ ritenere che l'attuale regime di controllo nella relazione tra il sig. e le figlie debba continuare. Peraltro a tale proposito, entrambi i genitori sono apparsi molto aggressivi, soprattutto reciprocamente, seppure in modo diverso, incapaci di preservare le bambine dal loro conflitto. Entrambi appaiono privi di capacità di previsione sia dei propri atti sia di come le loro decisioni potrebbero sfociare in ulteriori problematiche. Hanno modalità relazionali che si attestano su scambi relazionali primitivi, sia in ordine agli affetti che alla modalità espressiva. Nessuno di loro può essere ritenuto un genitore adeguato e le bambine vivono una condizione di pregiudizio”; rilevato che il consulente tecnico ha anche evidenziato che : Per_ è una bimba che ha dovuto affrontare una serie di interventi per la riduzione del pigmento, ha quindi fatto esperienza di un'immagine di sé danneggiata, in quanto con un percorso di crescita diverso dai suoi coetanei, e come sopra già rappresentato è esposta alla curiosità dei compagni. ppare una bimba che tende a ritirarsi dalla relazione con l'altro, legata la proprio padre Per_2
a cui fa molto riferimento e di cui ha mostrato molto bisogno. Comunque entrambe le minori hanno mostrato un'agitazione ed una labilità emotiva che indica la necessità che le stesse siano avviate ad un percorso di diagnosi presso il TRSMEE, in modo che il nucleo familiare e, quindi, anche le bambine ricevano sostegno e cure, ma soprattutto che tutti gli elementi emersi (problematiche Per_ psicologiche di entrambi i genitori e difficoltà familiari, e per il problema del nevo) trovino coesione e rappresentazione in un quadro diagnostico a cui segua un intervento di aiuto e sostegno . Le famiglie di origine, piuttosto che fornire supporti adeguati per assopire il conflitto, si configurano entrambe come ulteriori attivatori dello stesso. Infatti ognuna delle due denigra l'altro genitore e lo ritiene pericoloso. Le famiglie di origine hanno rappresentato quella che può essere indicata come l'origine del problema, ovvero nelle stesse si processano sentimenti primitivi, scarsa capacità di empatizzare con l'altro e condotte psichicamente poco evolute. Peraltro la condizione abitativa per cui le bambine vivono, con la mamma nella stessa palazzina dei nonni paterni, è purtroppo un fattore di ulteriore difficoltà, in quanto nessuno dei due genitori, ma neanche la famiglia paterna è in grado di gestire tale vicinanza, che finisce per diventare un elemento di ulteriore caos e conflitto, soprattutto in quanto il padre è attualmente costretto a vedere le figlie presso la propria madre. E' evidente che tale globale situazione familiare è pregiudizievole ed è quindi necessario il ricorso ai Servizi Sociali, Per_ affinchè gli stessi siano investiti dell'affido di e E' indispensabile un parental training per entrambi i genitori, infatti, Per_2 più che di un sostegno alla genitorialità, i sigg. necessitano di essere aiutati allo sviluppo delle competenze di base Controparte_3 in relazione alla genitorialità ed alla cura delle proprie figlie”; rilevato che il consulente tecnico ha suggerito i tempi di permanenza delle figlie minori presso il padre in autonomia, non essendo presenti aspetti di pericolo diretto per le bambine prevedendo che il padre le tenga senza la presenza di altre persone al fine di evitare conflitti ed al fine di sperimentarsi come genitore a fine settimana alternati dal venerdì dall' uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20.00, il mercoledi con pernotto tutte le settimane e con aggiunta del giovedì con pernotto a settimane alterne quando le bambine stanno nel fine settimana con la mamma, dal 23 dicembre al 30 dicembre fino alle ore 12.00 o dal 30 dicembre al 6 gennaio fino alle ore 20.00 ad ani alterni, durante le vacanza di Pasqua ada anni alterni, dal 25 aprile al 1 maggio, se non ha tenuto le figlie nel periodo di Pasqua, per quindici giorni alternati negli anni 1 luglio -16 luglio e 1 agosto 16 agosto oppure 16 luglio 31 luglio e 16 agosto 31 agosto durante il suo compleanno e durante la festa del papa', durante il compleanno delle figlie ad anni alterni;
rilevato che il consulente tecnico ha suggerito l'effettuazione di una valutazione presso il TRSMEE per eventuale sostegno psicoterapeutico ed un parental training per i genitori presso il Servizio Sociale che avrà l'affido delle minori, oltre ad un percorso individuale per entrambi i genitori;
rilevato che, nelle more del giudizio, il Giudice Istruttore, in ragione dell'accordo intervenuto fra le parti ed in ragione dell'esito negativo degli accertamenti tossicologici disposti, in data 1.12.2022 ha parzialmente modificato le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale resa in data 13.7.2021 concernente le modalita' di esercizio del diritto di visita paterno prevedendo che il padre potesse vedere e tenere con sé le figlie minori a fine settimana alternati dal venerdi dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 20.00, dal martedi all'uscita da scuola fino al giovedi' mattina con pernotto con riaccompagno a scuola nella settimana in cui non le tiene durante il fine settimana ed il martedi dall'uscita da scuola fino al mercoledi' con pernotto con riaccompagno a scuola nella settimana in cui le tiene durante il fine settimana e che lo stesso le potesse prendere e riportare in autonomia;
rilevato che, successivamente, ha chiesto adottarsi provvedimenti ablativi o limitativi della Parte_1 responsabilita' genitoriale nei confronti di nonché il collocamento delle figlie minori presso di sé CP_1 evidenziando profili di inidoneita' genitoriale della stessa deducendo che la resistente ha subito aggressioni ed atti vandalici da parte di ignoti in quanto certamente frequenta persone poco raccomandabili ed abusa di sostanze alcooliche, tanto che le figlie minori ha paura e sono preoccupate chiede comunque un provvedimento almeno di sospensione della responsabilita' e pone in essere condotte ostative all'esercizio del diritto alla bigenitorialita' impedendogli per piu' di un mese di vedere le figlie e che la resistente, invece, si è opposta alla domanda di decadenza o di sospensione della responsabilita' genitoriale formulata dalla controparte, contestando quanto ex adverso dedotto ed evidenziando che le figlie non hanno visto il padre per ragioni imputabili allo stesso e non per condotte ostative da ella poste in essere e che il padre non corrisponde regolarmente gli assegni posti a suo carico con l'ordinanza presidenziale;
ritenuto, cio' premesso, doversi nominare un curatore speciale per le figlie minori delle parti considerato il potenziale conflitto di interessi con entrambi i genitori come emergente dagli atti, in ragione della domanda di adozione dei provvedimenti di cui agli artt.330 c.c. e 333 c.c. formulata dal ricorrente ed in ragione della proposta di affidamento ai Servizi Sociali delle figlie minori formulata dal Consulente tecnico nominato dott.ssa Per_3
;
[...] rilevato, infatti, che “nei giudizi relativi alla responsabilita' genitoriale dei genitori nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai Servizi Sociali la previsione di cui all'art.336 comma 4 c.c. cosi come modificato dall'art.37 comma 3 della legge n°149 del 2001, postula la nomina di un curatore speciale ex art.78 cpc, sussistendo un conflitto di interessi del minore con entrambi i genitori”(cfr
Cass Civ 8627/2021); ritenuto doversi condividere le conclusioni del consulente tecnico nominato in quanto raggiunte all'esito di approfonditi accertamenti ed in quanto prive di vizi logici ed argomentativi;
rilevato, infatti, che dagli accertamenti svolti nel corso delle operazione peritali e piu' in generale dall'esame degli atti e della documentazione prodotta, è emerso che le figlie minori delle parti sono attualmente coinvolte nella conflittualita' genitoriale, che i genitori non sono riusciti ad attenuare la conflittualita' esistente fra gli stessi, né hanno mostrato di saper cogliere le rispettive responsabilita' in relazione al disagio delle medesime, il che impedisce, allo stato, la condivisione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale nonché l'attribuzione dell'esercizio della predetta responsabilita' all'uno o all'altro genitore considerati i profili di personalita'delle parti come emergenti dalla consulenza tecnica espletata;
ritenuto, cio' premesso, sulla scorta degli elementi acquisiti e sopra evidenziati, doversi modificare, in via provvisoria ed urgente, l'attuale regime di affidamento delle figlie minori delle parti, inadeguato ai fini della tutela del superiore interesse delle stesse e doversi disporre l'affidamento delle medesime ai Servizi Sociali competenti in ragione del luogo di residenza abituale delle stesse con attribuzione ai medesimi dei poteri e delle facolta' di seguito indicati e con limitazione della responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori nei confronti delle minori medesime, in modo da garantire che le scelte maggiormente rilevati per la loro vita siano effettuate nel loro esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni, fermi restando, allo stato,
l'attuale regime di collocamento delle minori presso la madre nonche' i provvedimenti economici vigenti;
ritenuto doversi incaricare il responsabile del Servizi Sociali Affidatari, o suoi delegati, di coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, di assumere, in caso di disaccordo tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di tenere e di curare i rapporti con gli istituti scolastici frequentati dalle figlie minori;
ritenuto doversi invitare le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal responsabile dei Servizi Sociali;
ritenuto doversi invitare le parti ad intraprendere un percorso terapeutico individuale, eventualmente presso la
ASL di competenza o presso professionista di fiducia, che permetta loro di elaborare le principali problematicità evidenziate nella valutazione psicodiagnostica e di superare le criticità dell'evento separativo in vista di un progetto di genitorialità condivisa;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di proporre una terapia familiare adattata alla situazione disfunzionale, in cui gli interventi individuali devono essere coordinati anche a livello genitoriale attraverso incontri congiunti dei genitori e delle figure di riferimento delle figlie minori;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di far intraprendere alle figlie minori idoneo percorso psico terapeutico individuale, ove ritenuto necessario;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali competenti di fornire sostegno al nucleo familiare e di organizzare il servizio SISMIF con invio di un educatore domiciliare;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse delle figlie minori;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari inoltrando la urgente richiesta di presa in carico delle minori e della famiglia al TSRMEE per le valutazioni e l'attivazione dei percorsi genitoriali e individuali ritenuti più opportuni e segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per le figlie minori o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per le determinazioni di competenza che potranno giungere ad imporre ulteriore limitazioni della responsabilità genitoriale per il genitore inadempiente e finanche mutamenti del regime di affidamento o di collocamento delle figlie minori o al contrario la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di verificare il rispetto del regime vigente cosi' come modificato e la sua effettiva rispondenza alle esigenze delle figlie minori proponendo le modifiche eventualmente necessarie in ragione della evoluzione della situazione psicofisica delle minori medesime;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di trasmettere a questo Tribunale una relazione di aggiornamento ogni tre mesi, descrittiva delle relazioni e di quanto altro ritenuto necessario;
ritenuto doversi modificare l'ordinanza presidenziale anche con riferimento ai tempi di permanenza delle figlie minori presso i genitori conformemente alle indicazioni del consulente tecnico nominato, che appaiono tutelanti al tempo stesso le esigenze di stabilita' delle minori ed il diritto alla bigenitorialita', prevedendo che il padre possa vedere e tenere con sè le figlie minori durante le vacanze scolastiche natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre fino alle ore 12.00 o dal 30 dicembre alle ore 12.00 fino al 6 gennaio alle ore 20.00 ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, dal 25 aprile al 1 maggio, se non ha tenuto le figlie durante le vacanza scolastiche pasquali, per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive ad anni alterni da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno ed, in difetto di accordo, dal 1 luglio al 16 luglio e dal 1 agosto al 16 agosto oppure dal 16 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto, il giorno del suo compleanno, il giorno della festa del papa', il giorno del compleanno delle figlie minori ad anni alterni;
ritenuto doversi disporre la comparizione personale delle parti, del curatore speciale, e dei Servizi Sociali
Affidatari per la verifica del regime di affidamento e per ogni ulteriore determinazione;
PQM
Per_ nomina curatore speciale delle figlie minori delle parti nata a [...] il [...] e ata a Roma il Per_2
3.11.2015 l'avv. Paola Tomarelli autorizzandone la costituzione in giudizio entro il 4.7.2023; dispone che il curatore speciale: ascolti le figlie minori alla luce dei principi contenuti nella Carta dei Diritti dei figli nella separazione dei genitori, elaborata dalla Autorita' Garante per l'infanzia e l'adolescenza ; gestisca nell'interesse delle figlie minori i rapporti con gli operatori dei Servizi Sociali, con i terapeuti e gli altri professionisti coinvolti, garantendo, in una logica di rete, l'effettività e la riuscita degli interventi disposti nel suo esclusivo interesse;
trasmetta ai Servizi Sociali copia della relazione della consulenza tecnica espletata stabilendo un proficuo collegamento, funzionale all'adozione degli interventi necessari a tutela delle minori;
assicuri il coordinamento con altri ambiti della vita delle minori, scuola, attività extrascolastiche, percorsi di cura nonché con le persone di riferimento;
assicuri l'adozione e verifichi il rispetto di tutte le decisioni relative alla cura, alla salute, all'istruzione, all'educazione delle minori;
in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale come gia' modificata dispone l'affidamento delle figlie minori delle parti ai Servizi Sociali competenti in ragione del luogo di residenza abituale delle stesse con attribuzione agli stessi dei poteri e delle facolta' di seguito indicate e con limitazione della responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori nei confronti delle minori in modo da garantire che le scelte maggiormente rilevanti per la vita delle stesse siano effettuate nel loro esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni, fermi restando, allo stato, l'attuale regime di collocamento del minore presso la madre nonche' i provvedimenti economici vigenti;
incarica il responsabile del Servizi Sociali Affidatari, o suoi delegati, di coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, di assumere, in caso di disaccordo tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza delle figlie minori presso ciascuno dei genitori ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
incarica i Servizi Sociali di tenere e di curare i rapporti con gli istituti scolastici frequentati dalle figlie minori;
invita le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal responsabile dei Servizi Sociali;
invita le parti ad intraprendere un percorso terapeutico individuale, eventualmente presso la ASL di competenza o presso professionista di fiducia, che permetta loro di elaborare le principali problematicità evidenziate nella valutazione psicodiagnostica e di superare le criticità dell'evento separativo in vista di un progetto di genitorialità condivisa;
incarica i Servizi Sociali di proporre una terapia familiare adattata alla situazione disfunzionale, in cui gli interventi individuali devono essere coordinati anche a livello genitoriale attraverso incontri congiunti dei genitori e delle figure di riferimento delle figlie minori;
incarica i Servizi Sociali di far intraprendere alle figlie minori idoneo percorso psico terapeutico individuale, ove ritenuto necessario;
incarica i Servizi Sociali competenti di fornire sostegno al nucleo familiare e di organizzare il servizio SISMIF con invio di un educatore domiciliare;
incarica i Servizi Sociali di indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse delle figlie minori;
incarica i Servizi Sociali di monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari inoltrando la urgente richiesta di presa in carico delle figlie minori e della famiglia al TSRMEE per le valutazioni e l'attivazione dei percorsi genitoriali e individuali ritenuti più opportuni e segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per le figlie minori o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per le determinazioni di competenza che potranno giungere ad imporre ulteriore limitazioni della responsabilità genitoriale per il genitore inadempiente e finanche mutamenti del regime di affidamento o di collocamento delle figlie minori o al contrario la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento;
incarica i Servizi Sociali di verificare il rispetto del regime vigente cosi' come modificato e la sua effettiva rispondenza alle esigenze delle figlie minori, proponendo le modifiche eventualmente necessarie in ragione della evoluzione della situazione psicofisica delle figlie minori;
incarica i Servizi Sociali di trasmettere a questo Tribunale una relazione di aggiornamento ogni tre mesi, descrittiva delle relazioni e di quanto altro ritenuto necessario;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sè le figlie minori durante le vacanze scolastiche natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre fino alle ore 12.00 o dal 30 dicembre alle ore 12.00 fino al 6 gennaio alle ore 20.00 ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, dal 25 aprile al 1 maggio, se non ha tenuto le figlie durante le vacanza scolastiche pasquali, per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive ad anni alterni da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed, in difetto di accordo, dal 1 luglio al 16 luglio e dal 1 agosto al
16 agosto oppure dal 16 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto, il giorno del suo compleanno, il giorno della festa del papa', il giorno del compleanno delle figlie minori ad anni alterni;
…”.
Il curatore speciale si costituiva e chiedeva la conferma dei provvedimenti assunti con l'ordinanza ora riportata.
Con relazione dei Servizi Sociali del 17.7.2024, in atti, veniva dato atto di quanto segue: la nonna materna, che svolge attività lavorativa e che dichiarava di vivere con il figlio (il quale era tornata a stare presso di lei dopo la separazione dalla moglie), aveva un buon rapporto con i consuoceri e si rendeva disponibile ad ospitare le nipotine o ad andare a stare con la figlia per sostenerla nella loro crescita, comunque riferendo di trascorrere già molto tempo con loro;
uno zio paterno delle minori vive a Vermicino, ha una sua ditta di costruzioni, la moglie
è medico e hanno due figlie della stessa età delle figlie delle odierne parti, e lo stesso dichiarava di essere disponibile ad accogliere le nipoti come “ultima spiaggia”, rilevando che non sarebbe sereno nella gestione dei rapporti con il fratello e la , data la CP_1
elevata conflittualità tra loro, oltre a sottolineare l'impatto difficile che avrebbe sul suo nucleo familiare;
nessuno dei parenti del risulta avere rapporti con la nuova compagna dello Parte_1
stesso, nonostante la convivenza instaurata da molto tempo e la sua permanenza nell'abitazione anche quando le minori stanno con il padre (almeno all'epoca della relazione dei Servizi); un altro zio paterno ha un suo nucleo familiare con una figlia di tre anni e sarebbe disponibile al collocamento delle minori ma, anche lui, come “ultima spiaggia”;
i nonni paterni dichiaravano di avere instaurato un migliore rapporto con la , in CP_1
seguito al decesso della sua prima figlia (di cui a breve verrà dato conto), pur restando per loro difficile pensare ad un collocamento delle nipotine presso di loro (al quale erano, comunque, disponibili), in vista della prossimità delle due abitazioni e della difficoltà prevedibile nel limitare le frequentazioni tra le bambine e la madre.
I Servizi concludevano per un collocamento delle minori presso la , con CP_1
trasferimento della nonna materna presso di loro.
Dagli atti inviati dal P.M., poi, emergevano i seguenti procedimenti penali a loro carico, oltre al procedimento a carico del per il reato di cui all'art. 570bis c.p. per il Parte_1
quale è stato emesso decreto di citazione a giudizio il 29.2.2024, in atti: (la sentenza citata definiva il procedimento con il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, cfr. sentenza dell'1.8.2023, in atti).
Veniva, poi, espletata altra valutazione del nucleo familiare da parte della C.T.U., che, con elaborato depositato in data 10.10.2024, deduceva e concludeva come segue, con accettazione del programma da parte di entrambi i genitori, dovendosi premettere che, nelle more del procedimento, la si rendeva responsabile di un'aggressione fisica CP_1
alla madre di un'amichetta della prima figlia (a settembre 2023), che, pochi mesi Per_4
dopo, a novembre 2023, decedeva in un incidente stradale (alla guida si trovava una terza persona), venendo in seguito la sottoposta alla misura cautelare degli arresti CP_1
domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per il reato di tentato omicidio, misura ad oggi revocata (cfr. ordinanza del GIP del 18.11.2024, in atti), e sottoposta anche a procedimento penale per la omessa vigilanza della figlia alla quale le veniva contestato di non aver fatto allacciare la cintura di sicurezza: “I sig.ri e CP_1 Parte_1
hanno svolto una prima consulenza nel 2021 e la scrivente ha ritenuto di suggerire l'affidamento delle minori al Servizio Sociale, in considerazione delle rilevanti criticità presenti nel profilo dei genitori. A luglio 2023 il nucleo è stato preso in carico dal Servizio Sociale e nel frattempo si assiste ad un innalzamento del conflitto, ma soprattutto ad un coinvolgimento sempre più disfunzionale delle bambine, all'interno di questo nucleo, in vicende gravissime.
Il rinnovo della CTU è stato infine richiesto dalla Curatrice dopo lo schiaffo che il sig. ha dato Parte_1
alla minore e dopo che le bambine avevano riferito di non voler più vedere il padre.
In questa situazione, il gesto del sig. è solo uno dei vari episodi in cui le minori sono state Parte_1
coinvolte.
Difatti, prima di ciò le minori hanno attraversato altri eventi gravi che hanno inevitabilmente condizionato il loro sviluppo. A settembre 2023 (la sorella maggiore delle minori, figlia di altra Per_4
relazione della sig.ra sarebbe stata oggetto di un episodio, forse di bullismo, da un gruppo di CP_1
compagne e la sig.ra nell'intento di difenderla, ha avviato una lite con la madre di un'altra CP_1
bambina.
La lite ha visto la signora colpire l'altra signora in testa con un cacciavite, tutto ciò di fronte CP_1
alla propria figlia, Per tale gesto, ella è stata condannata a 4 anni e 6 mesi, pena che sta Per_4
svolgendo agli arresti domiciliari, già da dicembre 2023.
A novembre, quindi solo dopo due mesi da questo evento, la signora e hanno avuto un incidente in Per_4
macchina, la stessa era guidata da un'amica della signora.
L'incidente ha provocato la morte della minore. Per questo evento, la signora è stata rinviata a giudizio per omessa vigilanza, in quanto non era legata alle cinture di sicurezza. Per_4
Dall'altra parte il sig. ha avviato prima una relazione con una donna, presente già nella Parte_1
precedete Ctu, con cui spesso litigava di fronte alle bambine;
la stessa è stata denunciata dalla sig.ra per maltrattamenti sulle figlie. Dopo la fine d i questa relazione a luglio del 2023, a settembre CP_1
2023, ha intrapreso un'altra relazione con l'affittuaria di casa, immergendo le figlie in una famiglia allargata, nonostante le continue richieste delle bambine di condividere momenti solo padre-figlie, e con un tempismo negativo impressionante. Ciò ha portato ad altre discussioni tra i signori, soprattutto nel momento in cui le bambine hanno iniziato ad essere presenti durante i litigi della nuova coppia e quindi un reiterarsi di situazioni analoghe.
Queste bambine hanno visto i genitori litigare violentemente tra loro, hanno visto e vedono il padre litigare con le sue compagne, la madre con altre persone (come con la madre dell'amichetta di Per_4
creare danni alla porta dei nonni paterni, etc.). In particolare, i litigi del padre con le sue compagne hanno allontanato le bambine dal padre stesso, nonostante il loro desiderio di trascorrere del tempo con lui. Ciò che si evidenzia è che tali affermazioni delle figlie vengono mal interpretate dal padre, il quale ritiene che le bambine vengano negativamente condizionate dalla sig.ra piuttosto che rendersi conto della grave disfunzionalità delle relazioni CP_1
di cui si circonda ed a cui espone le figlie.
Per la sig.ra le condotte sono incommentabili per gravità e non debbono essere neanche riprese, CP_1
in quanto già esposte.
Siamo così in presenza di due minori che vengono esposte proprio dai genitori ad una vita impossibile, pregiudizievole e pericolosa.
Minori che hanno subito notevoli traumi e che dovrebbero invece poter avere maggiore stabilità e conforto.
Agiti da parte dei genitori che hanno allertato le Istituzioni – come evidenziato dai numerosi atti depositati – tanto da ritenere possibile un affidamento intrafamiliare. Così, come svolto anche dal
Servizio stesso, la TE ha incontrato i nonni paterni e la nonna materna, oltre alla compagna del signore.
Dall'incontro con i nonni paterni è emersa un'importante mancanza di chiarezza rispetto al lavoro del sig. al nome del titolare dell'autosalone e circa la relazione del figlio con la sig.ra . Parte_1 Parte_2
Nonostante ciò, gli stessi riescono concretamente a sostenere la sig.ra avendo l'abitazione al CP_1
piano inferiore ed essendo riusciti a riparare – almeno in apparenza – la relazione con la signora, permettendo alle bambine di spostarsi liberamente tra le due abitazioni.
Ciò sta avvenendo di recente e dopo la morte di che naturalmente ha lasciato tutti molto scossi. Per_4
Ma difficile sapere quanto questo apparente funzionamento, legato al dolore del lutto per la morte di una bambina di 13 anni, possa durare in persone così problematiche.
La nonna materna appare fortemente coartata e peraltro occorre ricordare che viveva con lei ed il Per_4
dolore l'attraversa in modo visibile, nonostante in prima Ctu la signora avesse voluto far CP_1
credere che stesse dalla nonna solo occasionalmente. Per_4
Sempre la nonna riporta che la figlia avrebbe compreso le conseguenze dei suoi stessi agiti. Tuttavia, in modo semplicistico ritiene che abbia miracolosamente intrapreso una strada diversa, nonostante la CP_1
scrivente abbia ritrovato nella signora assenza di consapevolezza ed un'importante esternalizzazione. Sempre la nonna materna ritiene fermamente che le bambine non siano a rischio, nonostante quanto già avvenuto, seppure nella pratica sempre la nonna sia di fatto una risorsa importante per le nipoti, soprattutto viste le limitazioni della sig.ra causate dagli arresti domiciliari. CP_1
In generale, come rappresentato dal Servizio stesso, i familiari hanno evidenziato di essere disponibili a prendere le bambine, ma solo come ultima possibilità, essendo fortemente preoccupati per la conflittualità tra i sig.ri e CP_1 Parte_1
Da una parte la signora non ha fiducia del sig. e quindi tende a mantenere una comunicazione Parte_1
aperta con le bambine quando si trovano con lui, evitando però di interagire direttamente con l'altro genitore, ma soprattutto coinvolgendo le figlie in dinamiche di adulti. Dall'altra il signore ritiene che la volontà delle bambine di rimanere solo con lui sia dovuta ad un condizionamento della signora, non riuscendo quindi a sintonizzarsi con il bisogno delle minori. Entrambi poi le espongono a contenuti sessualizzati, attivandole e senza riuscire poi a fornire un giusto contenimento.
Nessuno dei due signori è un genitore idoneo, la signora ha dimostrato nelle condotte la propria CP_1
pericolosità rispetto alle figlie, il sig. le espone a conflitti e relazioni inadeguate. Parte_1
Sono entrambi genitori pregiudizievoli, seppure al momento con responsabilità diverse.
Gli atti tracimano di contenuti reciprocamente aggressivi, diffamatori, esposti con frasi volgari e grevi, da entrambe le parti, che superano i limiti consentiti.
Nessuno dei due è garante di bigenitorialità, anche se in realtà questo punto sarebbe tutto sommato poco importante dinnanzi allo scempio di queste creature.
Ognuno dei due genitori, per la sua parte, appare un genitore sufficientemente adeguato rispetto alla cura diretta delle bambine, le quali sono curate, frequentano la scuola, lo sport, vengono supportate nei compiti, ma ciò non è sufficiente.
La TE ha riflettuto molto insieme alle CCTTPP ed alla Curatrice su quale potesse essere la soluzione migliore per queste bambine.
Per cui è opportuno chiarire che il suggerimento che ne consegue è solo nell'interesse di e in Per_1 Per_2
quanto in una diversa situazione si sarebbe dovuto suggerire il collocamento extrafamiliare, e non è detto che lo stesso non si debba perseguire tra qualche tempo..
Detto ciò, la scrivente, a fronte dei dolori che queste bambine hanno dovuto vivere a causa dei loro genitori, dei traumi affrontati ed ancora attuali, ritiene di dover tentare di mantenerle nel loro nucleo familiare, cercando di non aggiungere sulle loro spalle ulteriori perdite e lutti, allontanandole dalla madre, che hanno peraltro rischiato di perdere nell'incidente in cui hanno comunque perso la sorella, oppure allontanandole dal padre.
Per cui con i Tecnici (cctp e come anche CS Tomarelli) si è valutato di dare una Per_5 Per_6
chance ad un progetto di cura e tutela delle minori dentro la loro famiglia, evitando loro, almeno al momento, la casa-famiglia.
Mediante un faticoso lavoro di equipe, che ha visto anche la parte prima rinunciare al progetto, Parte_1
ma all'ultimo incontro aderire allo stesso, la TE ha proposto un programma che entrambi i genitori hanno accettato. … Mantenimento del collocamento di e presso la loro famiglia;
- Per_1 Persona_7
l'affido di e al Servizio Sociale, il quale potrà monitorare l'andamento dei percorsi Per_1 Per_2
suggeriti; - Mantenimento del Curatore;
- Seppure tale punto non sia nel quesito si suggerisce la nomina di un Tutore;
- Attivazione SISMIF presso l'abitazione paterna per almeno 2 giorni a settimana (in privato e pagamento diviso al 50% tra i genitori), essendo stato già attivato nella casa materna per altri
2 giorni a carico del SS;
- Frequentazione come dai signori indicata di comune accordo (vedi e-mail allegata) e su questa occorre far presente che il padre si è impegnato ad usufruire di altra abitazione, evitando di portare le figlie dalla compagna, come riferito nell'ultimo incontro:
dal 23.12 al 30.12 e dal 30.12 al 07.01 ad anni alterni con ciascun genitore. Pasqua ad anni Per_8
alterni Luglio ed agosto 31 giorni con ognuno dei due genitori da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed, in difetto di accordo, dal 1 luglio al 16 luglio e dal 1 agosto al 16 agosto oppure dal 16 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto Festa e compleanno della mamma con la mamma Festa e compleanno del papà con il papà. Compleanno delle bambine ad anni alterni, facendo in modo che ognuno dei due genitori abbia il compleanno di una delle due bambine nell'anno, invertendo il tutto
l'anno successivo. In relazione agli interventi sanitari si suggerisce: - Percorso psicoterapeutico individuale da mantenere per entrambi i genitori;
- Accesso al DSM per la sig.ra con periodiche relazioni CP_1
al T.O. che diano indicazioni sul suo stato psicologico/psichiatrico; - un esperto ai sensi della legge 473 art.26 che possa coordinare e valutare la situazione;
- presa in carico delle minori presso il TSMREE, con finalità di lavoro psicoterapeutico sui traumi presenti nella loro vita;
- percorso di sostegno alla genitorialità di cui i genitori si faranno carico, percorso indicato dal SS e presso un Centro di privato sociale;
- psicoterapia per le minori su indicazione del TSMREE;
- rivedibilità tra massimo 6 mesi - febbraio 2025 – mediante valutazione dell'esperto”.
In sede di precisazione delle conclusioni, il chiedeva in via principale la conferma dell'accordo raggiunto in sede di ultima Parte_1
C.T.U. e, in subordine: “Confermare l'affidamento delle Minori e al Per_1 Persona_7
Servizio Sociale di competenza;
- Revocare il collocamento prevalente delle minori presso la madre nella casa coniugale sita in Roma alla Via Settemetri n. 52 e disporre il loro collocamento presso il padre, nella stessa casa coniugale, o in subordine presso l'immobile di ultimo domicilio del Sig. sito in Roma alla Via Carovigno Parte_1
n. 7 disponendo un tempo paritetico presso ciascun genitore secondo la calendarizzazione indicata nell'integrazione della relazione della CTU Dott.ssa Per_3
- Per l'effetto, revocare l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra nei tempi necessari CP_1
affinchè provveda a chiedere altra domiciliazione ai fini degli arresti domiciliari;
- Revocare l'assegno di mantenimento della coniuge avendo Ella nel corso del procedimento, dato prova di assumere un tenore di vita eccessivamente superiore all'importo di euro 200,00 riconosciuto a tale titolo in via urgente e provvisoria dall'Ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. del 04.07.2021;
- Revocare l'assegno di mantenimento delle minori posto a carico del padre Sig. in favore Parte_1
della Sig.ra disponendo che ciascun genitore provveda al mantenimento delle figlie in CP_1
modalità diretta in concorso al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% da concordare nei modi e tempi di cui il Protocollo del Tribunale di Roma;
in subordine disporre in favore della Sig.ra un mantenimento di euro 200,00 per ciascuna figlia da porsi a carico del padre e destinato a CP_1
concorrere alle spese maggiori di natura ordinaria a titolo integrativo del mantenimento diretto della madre.”; la , premesso che la stessa era stata scarcerata come da ordinanza del CP_1
18.11.2024, in atti, chiedeva: “
1. Pronunciare l'addebito della separazione al Sig. Parte_1
sia per la condotta violativa del dovere di fedeltà sia per le violenze perpetrate durante il matrimonio e durante la convivenza che ha preceduto il matrimonio;
2. Affidare provvisoriamente le figlie minori al responsabile del Servizio Sociale Per_2 Per_1
integrato del Municipio di Roma Capitale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza delle minori, fino alla verifica del pieno recupero della responsabilità genitoriale materna, con riserva – all'esito – di richiederne l'affidamento esclusivo;
3. Disporre il collocamento delle minori presso il domicilio materno con conseguente assegnazione della casa familiare sita in Roma, via dei Sette Metri n. 52, scala unica, interno 3;
4. Disporre che il signor potrà tenere e prendere con sé le figlie secondo le seguenti Parte_1
modalità:
A) Regime ordinario
- Prima settimana: il martedì con pernotto ed il weekend dal venerdì alla domenica con pernotto accompagnando le figlie a scuola il lunedì mattina.
- Seconda settimana: il martedì ed il mercoledì con pernotto in entrambi i giorni accompagnando
a scuola le figlie le mattine successive al pernotto presso di lui.
B) Vacanze
- Per il periodo Natalizio: dal 23.12 al 30.12 e dal 30.12 al 07.01 ad anni alterni con ciascun genitore
- A Pasqua: per tutto il periodo delle vacanze scolastiche ad anni alterni;
- Per il periodo estivo: 31 giorni con ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed, in difetto di accordo, dal 1 luglio al 16 luglio e dal 1 agosto al 16 agosto oppure dal 16 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto;
- Festa e compleanno della mamma con la mamma;
- Festa e compleanno del papà con il papà.
- Compleanno delle bambine ad anni alterni, facendo in modo che ognuno dei due genitori abbia il compleanno di una delle due bambine nell'anno, invertendo il tutto l'anno successivo.
5. Disporre che il responsabile del Servizio Sociale affidatario organizzi il servizio Sismif anche a casa del padre, disponendo altresì – come indicato dal CTU - che lo stesso tenga con sé le bambine nella propria abitazione senza imporre loro la frequentazione della compagna.
6. Porre a carico del Sig. un contributo al mantenimento della moglie di € Parte_1
1.000,00 e alle figlie di € 2.000,00 mensili (mille euro ciascuna), rivalutabili annualmente con l'indice
Istat, oltre al contributo alle spese straordinarie in misura pari al 70%, da determinarsi come da protocollo adottato dal Tribunale di Roma.”; in sede di memoria conclusionale non indicava la cifra relativa al mantenimento per sé, chiedendo di commisurarla secondo giustizia;
il curatore speciale chiedeva: “1) Affidare le figlie minori e al responsabile del Per_2 Per_1
Servizio Sociale integrato del Municipio di Roma Capitale territorialmente competente con riferimento alla residenza delle minori;
la responsabilità genitoriale è limitata alle sole questioni di ordinaria amministrazione, il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, assumendo, in caso di discordia tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute, anche psichica e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza delle minori presso ciascuno di loro, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire le figlie nell'andamento scolastico;
inoltre dovranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste ed il ritiro dei documenti di valutazione può essere effettuato da entrambi i genitori assieme o separatamente;
entrambi i genitori dovranno permettere e garantire la frequentazione delle attività sportive e/o ricreative e culturali verso le quali le figlie esprimano desiderio di partecipazione;
tali attività saranno scelte dal responsabile del servizio affidatario in caso di disaccordo tra i genitori, sentiti gli insegnanti e il pediatra, per valutare l'idoneità della discipline per le quali lee minori esprimano desiderio di frequentazione;
2) Disporre il collocamento delle minori presso il domicilio materno con conseguente assegnazione del domicilio familiare;
3) Disporre che il signor potrà tenere e prendere con sé le figlie secondo le Parte_1
seguenti modalità:
A) Regime ordinario
- Prima settimana: il martedì con pernotto ed il weekend dal venerdì alla domenica con pernotto accompagnando le figlie a scuola il lunedì mattina.
- Seconda settimana: il martedì ed il mercoledì con pernotto in entrambi i giorni accompagnando a scuola le figlie le mattine successive al pernotto presso di lui. B) Regime straordinario
- Per il periodo Natalizio: dal 23.12 al 30.12 e dal 30.12 al 07.01 ad anni alterni con ciascun genitore
- A Pasqua: per tutto il periodo delle vacanze scolastiche ad anni alterni;
- Per il periodo estivo: 31 giorni con ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed, in difetto di accordo, dal 1 luglio al 16 luglio e dal 1 agosto al 16 agosto oppure dal 16 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto;
- Festa e compleanno della mamma con la mamma_;
- Festa e compleanno del papà con il papà.
- Compleanno delle bambine ad anni alterni, facendo in modo che ognuno dei due genitori abbia il compleanno di una delle due bambine nell'anno, invertendo il tutto
l'anno successivo.
4) Disporre la presa in carico delle minori al TSRMEE con finalità di lavoro psicoterapeutico sui traumi _presenti nella loro vita;
_
5) Invitare entrambe le parti ad intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale ed un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal responsabile del servizio socio assistenziale integrato affidatario, da svolgere nel caso anche separatamente;
5) Disporre che il responsabile del Servizio Sociale affidatario mantenga il Servizio Sismif
a caso della madre ed organizzi lo stesso servizio a casa anche del padre, oltre ad indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse della prole, monitorando costantemente l'andamento di tali percorsi e delle relazioni familiari, segnalando tempestivamente ogni comportamento pregiudizievole per la prole o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, ovvero la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale. _
6) Invitare la signora a proseguire il percorso presso il CSM.”.
In questo procedimento è già stata emessa sentenza di separazione.
Deve, innanzitutto, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile. Deve, poi, essere dichiarata inammissibile la domanda svolta in data 11.3.2025 dalla
(ai sensi, peraltro, di una norma inapplicabile al presente procedimento ratione CP_4
temporis), in quanto la causa era già stata assunta in decisione e, in ogni caso, avendo le parti dedotto in ordine alle rispettive richieste già in precedenza con gli scritti difensivi autorizzati.
Deve, ancora, essere dichiarata inammissibile la documentazione depositata con le memorie conclusionali, in quanto tardiva ed al di fuori del contradditorio.
Nel merito, ed in ordine alla domanda della resistente relativa all'addebito della separazione al ritiene questo Collegio che la stessa debba essere accolta. Parte_1
Infatti, sono in atti le denunce della anche successive alla proposizione del CP_1
ricorso ma riguardanti pure condotte perpetrate dal coniuge durante il matrimonio, le foto della resistente che raffigurano la stessa con evidenti ecchimosi sul viso causati dalle percosse del risalenti all'ottobre 2020 (non contestate), nonchè i referti Parte_1
medici (cfr. referti del Pronto Soccorso del dicembre 2019), documenti corroborati dalla deposizione testimoniale della teste madre della (la quale, alla Testimone_1 CP_1
domanda se, tra l'altro, durante il matrimonio il genero avesse mai percosso la figlia dichiarava che “Percuoteva mia figlia ed io l'ho visto, eravamo al mare a casa in veranda , mentre le dava un calcio e lei era in terra ed ho visto mia figlia più volte con segni sul viso.”, alla domanda
“vero che, quando la signora era incinta di (2013), il sig. lanciava un CP_1 Per_1 Parte_1
telecomando sul viso della signora, che veniva accompagnata dalla suocera in farmacia?” rispondeva
“Si è vero eravamo al telefono in quel momento con mia figlia ed ho sentito tutto.”,e alla domanda
“vero che 03 ottobre 2020, a seguito di un litigio molto violento nel corso del quale lo stesso picchiava la moglie davanti alla figlia intervenivano l'autoambulanza e le Forze Per_2
dell'Ordine. Il Sig. si allontanava quindi da casa durante la notte, senza dare una Parte_1
spiegazione alle figlie;
nei giorni successivi portava gradualmente tutto il possibile (oggetti, valori, arredi, effetti personali) rientrando in casa con le proprie chiavi nell'orario in cui la moglie portava le figlie a scuola?” rispondeva “vero tutto ciò che mi si legge ed io sono rimasta con le bambine … io la sera del 3.10.2020 sono andata a casa a prendere le bambine e le ho portate da me mentre mia figlia era portata via con l' ambulanza. Non so dove fosse il non ricordo.”). Parte_1 A fronte di questo quadro probatorio, il nella memoria integrativa, scritto Parte_1
difensivo immediatamente successivo alle contestazioni della di cui alla CP_1
memoria di costituzione, negava in maniera del tutto generica di avere tenuto tali comportamenti (cfr. memoria integrativa di parte ricorrente: “Le affermazioni della stessa in merito a presunti maltrattamenti fisici subiti dal Sig. sono destituite di qualsivoglia Parte_1
fondamento e non hanno trovato conforto in alcun procedimento giudiziario.”).
Simili condotte del si ritiene che abbiano senza dubbio causato la frattura del Parte_1
vincolo matrimoniale, senza che possano essere presi in esame diversi comportamenti della moglie nei riguardi del coniuge (quali l'avere avuto relazioni con altri uomini o l'avere perpetrato comportamenti squalificanti la figura paterna, peraltro privi di riscontro probatorio), come del resto anche recentemente statuito dalla Suprema Corte:
“Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente).” (Cass., ord. del 7.8.2024, n. 22294).
Per quanto fin qui esposto, dunque, la separazione deve essere addebitata al marito.
Quanto, poi, all'affidamento, collocamento e diritto di visita delle figlie, ritiene questo
Collegio di dover determinare l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali, il loro collocamento presso la madre ed il diritto di visita per il padre come da ultimo suggerito dalla C.T.U. nella consulenza del 10.10.2024 (nella attuale ed incontestata difficoltà relazionale padre-figlie, come anche da memorie conclusionali del curatore speciale, i
Servizi affidatari dovranno riattivare gli incontri padre-figlie con gradualità, eventualmente suggerendo frequentazioni esclusive tra loro, senza la presenza di compagne del padre, con le quali nel tempo le due minori hanno manifestato difficoltà relazionali, oltre al rifiuto verso la figura paterna conseguente all'episodio dello schiaffo riportato dalla C.T.U., pure ammesso dallo stesso all'udienza del 16.5.2024: Parte_1
“Negli ultimi mesi ho visto regolarmente le mie figlie secondo i tempi di frequentazione previsti. I problemi sono principalmente legati al fatto che mia figlia più piccola diventata ingestibile. Ho Per_2
notato che tra metà marzo e metà aprile quando ho preso le bambine da scuola mi hanno risposto male più volte. è stata strafottente, maleducata, mi accusava più volte di volerla allontanare dalla Per_2
madre. Ho cercato di contenerla in tutti i modi. Quindi è vero che una volta le ho dato una sculacciata nel sedere per contenerla. Le è venuto un piccolo livido perché l'ho colpita sul fianco. È stato l'unico episodio in cui le ho dato una sculacciata. Nell'ultimo mese, dopo questo episodio, la frequentazione è andata molto meglio. Le bambine cercano sempre qualcosa per screditare me e la mia compagna, e ciò crea conflittualità. Nel mese di Novembre 2023, a seguito dell'incidente della Sig.ra io ho CP_1
tenuto le minori per circa 15/20 giorni presso la mia abitazione e la convivenza è andata bene. Mi sono occupato delle necessità delle minori portandole anche a scuola, tranne i primi giorni.”), valutato l'interesse delle due bambine a non essere sradicate da un contesto conosciuto ed in una fase di ancora grande fragilità (la C.T.U. così motivava la scelta sul punto suggerita:
“Detto ciò, la scrivente, a fronte dei dolori che queste bambine hanno dovuto vivere a causa dei loro genitori, dei traumi affrontati ed ancora attuali, ritiene di dover tentare di mantenerle nel loro nucleo familiare, cercando di non aggiungere sulle loro spalle ulteriori perdite e lutti, allontanandole dalla madre, che hanno peraltro rischiato di perdere nell'incidente in cui hanno comunque perso la sorella, oppure allontanandole dal padre. Per cui con i Tecnici (cctp e come anche CS Per_5 Per_6
Tomarelli) si è valutato di dare una chance ad un progetto di cura e tutela delle minori dentro la loro famiglia, evitando loro, almeno al momento, la casa-famiglia.”).
Tuttavia, anche in vista dell'episodio riferito dai Carabinieri nella relazione di servizio dell'8.8.2022, in atti (il padre veniva contattato di sera dalle figlie, che erano state lasciate da sole a casa dalla madre verso le ore 21.00 in un residence a Terracina (LT) e chiuse dentro, intervenivano i Carabinieri i quali constatavano le circostanze riferite dal attendevano l'arrivo della che si presentava alle 23.15, con indosso Parte_1 CP_1
solo un costume da mare, con forte alito vinoso ed eloquio sconnesso, asserendo di avere accompagnato un'amica alla stazione di Monte San Biagio, che dista circa 20 chilometri, e di essersi persa al ritorno), ritiene questo Collegio che, data la disponibilità già manifestata dalla nonna materna a trasferirsi preso l'abitazione della figlia, debba essere previsto che le minori siano collocate presso la madre, che abiterà con la nonna materna delle minori. Deve, a ciò, aggiungersi che nelle memorie conclusionali è la stessa a dedurre di essere in cura ed avere intrapreso un percorso di sostegno, CP_1
dunque allo stato ancora in atto, e che induce a mantenere presso di lei il collocamento delle due minori, pur con la maggior tutela che deriva dalla coabitazione con la nonna materna delle medesime.
Conseguente al detto affidamento ai Servizi Sociali è la limitazione della responsabilità genitoriale alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre spetterà ai Servizi Sociali affidatari di decidere le scelte maggiormente rilevanti per la vita delle minori, da effettuare nel loro esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni. Il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale. In particolare, il responsabile del Servizio Sociale affidatario, o suoi delegati, dovranno assumere le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza delle minori presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari.
Inoltre, si ritiene di dover demandare ai Servizi Sociali affidatari di monitorare che il collocamento dele figlie presso la madre con la nonna materna venga attuato come previsto, che il diritto di visita del padre venga esercitato come disposto e sopra anche riportato, come detto da riattivarsi con gradualità, nonchè di valutare se le condotte dei genitori siano di pregiudizio al benessere delle minori, informando la competente autorità giudiziaria in caso si dovessero riscontrare comportamenti contrari all'interesse delle due figlie.
Ritiene, poi, questo Collegio che entrambi le minori debbano proseguire o intraprendere senza ritardo un percorso presso il che dovrà essere predisposto dai Parte_3
Servizi affidatari, dovendo anche questi ultimi provvedere a predisporre un progetto di assistenza domiciliare presso la casa materna e paterna (eventualmente interessando anche altro Municipio) attraverso il S.I.S.M.I.F. nel massimo delle ore possibili, al fine di sostenere entrambi i genitori nello svolgimento delle loro funzioni.
Inoltre, questo Collegio ritiene opportuno invitare le parti ad intraprendere o proseguire un percorso psicoterapeutico individuale ed un percorso di sostegno alla genitorialità.
Non ritiene, poi, questo Collegio che possano essere emessi provvedimenti ex art. 709ter
c.p.c. come nel corso del giudizio richiesti, stante la complessiva situazione familiare come delineata dalle C.T.U. espletate, che vedono incapacità genitoriali da parte di entrambi i coniugi, dovendosi, tuttavia, quanto alla pubblicazione sui social network delle immagini delle minori, specificare quanto segue: la pubblicazione di fotografie dei figli minori sui social network, esponendoli ai rischi derivanti dalla diffusione della loro immagine fra un numero indeterminato di persone, costituisce atto di straordinaria amministrazione necessitante del consenso di entrambi i genitori o, come in questo caso, dei Servizi affidatari, che, ove carente, integra violazione dell'art. 10 c.c., del combinato disposto di cui al d. lgs. 30.6.2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali), nonché degli artt. 1 e 16 I co. della
Convenzione di New York del 20-11-1989 ratificata dall'Italia con legge 27-5-1991 n.
176, sicchè, ex art. 709 ter c.p.c., va ordinato alle parti la immediata rimozione di eventuali fotografie pubblicate dalle stesse delle figlie minori sui social network, con divieto di pubblicare ulteriori fotografie.
Ritiene, poi, il Collegio di dover delegare il nominato curatore speciale alla verifica dell'attuazione del collocamento delle minori con la madre e la nonna materna come sopra riportato, alla verifica dell'attuazione degli interventi di sostegno sopra disposti per la due minori, alla verifica dell'attuazione del diritto di visita padre-figlie come pure sopra indicato ed alla verifica di eventuali condotte pregiudizievoli delle parti nei riguardi delle figlie, disponendo che le comunichi al P.M. per i provvedimenti di eventuale competenza o anche attivandosi per l'assunzione dei provvedimenti necessari davanti al Tribunale
Ordinario o al Tribunale per i Minorenni sia con riguardo alla richiesta di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale che con riguardo alla modifica delle statuizioni vigenti inerenti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita. Consegue a questo, deve essere disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per quanto di competenza.
In vista del collocamento delle figlie presso la madre, alla stessa può essere assegnata la casa coniugale.
Le parti, dalla documentazione depositata (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, CU, buste paga, estratti conto), risultano avere la seguente posizione economico- patrimoniale:
il già dipendente e socio della Soc. Living by Car s.r.l. con un reddito pari ad Parte_1
euro 1.500,00 mensili circa, già titolare di un contratto di locazione per l'abitazione dove viveva per la somma di euro 465,00 mensili (cfr. contratto, in atti), è proprietario della casa coniugale dove vive la con le figlie, è recentemente divenuto proprietario CP_1
di altro immobile, nel quale vive senza la sua nuova compagna, per il quale corrisponde un mutuo pari ad euro 1.000,00 mensili (come dallo stesso dedotto nella memoria conclusionale) ed è amministratore unico della con un compenso pari Controparte_5
ad euro 1.500,00 mensili (sempre come dedotto nella citata memoria); la dichiara di essere disoccupata, pur avendo la stessa svolto attività lavorativa CP_1
anche recentemente (cfr. memorie conclusionali), come del resto anche deducibile dall'ordinanza di scarcerazione del GIP sopra citata, là dove si specifica che la CP_1
aveva fruito, senza incorrere in alcuna violazione delle prescritte autorizzazioni, di permessi lavorativi.
Ritiene questo Collegio, anche considerando le denunce sporte dalla resistente per omesso versamento delle somme dovute da parte del (in atti), che la stessa Parte_1
abbia le risorse per poter sostenere se stessa e le figlie (pur considerando redditi non elevati, anche in vista dell'attività lavorativa che svolgeva come parrucchiera, come dalla stessa riportato nelle memorie conclusionali), non avendo dedotto e documentato aiuti stabili da parte di terzi o statali;
d'altra parte, anche le somme a carico del e Parte_1
sopra riportate depongono per un reddito del medesimo superiore a quello dichiarato.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che possa essere confermato l'assegno di mantenimento vigente a carico del a titolo di mantenimento della moglie (euro Parte_1
200,00 mensili), oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, e di determinare, a far data dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento per le due figlie a carico del pari ad euro 600,00 mensili, oltre Istat, oltre alla corresponsione del 60% delle Parte_1
spese straordinarie per le stesse di cui al protocollo di questo Tribunale (le somme mensili dovranno essere versate alla entro il g. 5 di ogni mese). CP_1
Le spese di lite della , in vista della natura della causa e della soccombenza del CP_1
circa la domanda di addebito e di assegno di mantenimento per la moglie, sono Parte_1
poste a carico del ricorrente nella misura della metà, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto, mentre quelle del curatore speciale, nominato in vista delle condotte delle parti che hanno portato all'affidamento delle figlie ai Servizi Sociali, sono poste a carico delle parti e al 50% ciascuno, liquidate come in CP_1 Parte_1
dispositivo e da devolversi in favore dello Stato.
Le spese di CTU, in quanto assunte nel comune interesse delle figlie minori, sono poste a carico del e della al 50% ciascuno, liquidate come da separato Parte_1 CP_1
decreto.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-addebita la separazione al Parte_1
-affida le due figlie minori ai Servizi Sociali, con loro collocamento presso la madre e la nonna materna e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva, con limitazione della responsabilità genitoriale alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre spetterà ai Servizi Sociali affidatari di decidere le scelte maggiormente rilevanti per la vita delle minori, da effettuare nel loro esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni;
il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, in particolare, il responsabile del Servizio Sociale affidatario, o suoi delegati, dovranno assumere le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza delle minori presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
-dispone che entrambi le minori proseguano o intraprendano senza ritardo un percorso presso il che dovrà essere predisposto dai Servizi affidatari, dovendo Parte_3
anche questi ultimi provvedere a predisporre un progetto di assistenza domiciliare presso la casa materna e paterna (eventualmente interessando anche altro Municipio) attraverso il S.I.S.M.I.F. nel massimo delle ore possibili;
-manda ai Servizi Sociali ed al curatore speciale per quanto indicato in parte motiva;
-ordina alle parti e la immediata rimozione di eventuali fotografie CP_1 CP_6
pubblicate dalle stesse delle figlie minori sui social network, con divieto di pubblicare ulteriori fotografie;
-assegna la casa coniugale alla;
CP_1
-conferma l'assegno di mantenimento vigente a carico del a titolo di Parte_1
mantenimento della moglie (euro 200,00 mensili), oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, e determina, a far data dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento per le due figlie a carico del pari ad euro 600,00 mensili, oltre Istat, oltre alla Parte_1
corresponsione del 60% delle spese straordinarie per le stesse di cui al protocollo di questo Tribunale da parte del (le somme mensili dovranno essere versate alla Parte_1
entro il g. 5 di ogni mese); CP_1
- condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella Parte_1 CP_1
misura della metà, liquidate in euro 2.030,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto;
-condanna le parti e alla rifusione delle spese di lite sostenute dal CP_1 CP_6
curatore speciale, liquidate in euro 1.168,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da devolversi in favore dello Stato.
- spese di CTU poste a carico di e al 50% ciascuno, e Parte_1 CP_1
liquidate come da separato decreto.
Ordina la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali.
Così deciso in Roma, 28.3.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Francesca Proietti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 12388/2021 R.G.T., al quale è riunita la causa n.
21067/2021 R.G.T.
SENTENZA
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Annafranca Coppola, come da Parte_1
procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Marzia Contucci, come da procura in CP_1
atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Avv. Paola Tomarelli, n.q. di curatore speciale delle figlie minori delle parti
e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c.; Persona_1 Per_2
INTERVENUTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio il 23.4.2019 in Roma con la resistente, dalla quale aveva avuto le figlie (il 26.9.2013) e il 3.11.2015), che Per_1 Per_2
la moglie nel corso del matrimonio era stata infedele numerose volte, che la stessa aveva adottato condotte moleste nei suoi riguardi e dei suoi genitori (che vivono nel medesimo stabile), chiedeva di: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
prevedere l'affidamento condiviso delle figlie con alternanza nell'abitazione coniugale da parte dei genitori e con suddivisione delle festività come meglio indicato nel ricorso;
prevedere un assegno di mantenimento per le minori pari ad euro 400,00 mensili a carico del ricorrente;
suddividire tra i coniugi le spese straordinarie per le figlie al 50% ciascuno, come da protocollo di questo Tribunale;
darsi atto del mancato consenso al rinnovo o rilascio del passaporto delle minori.
La resistente adiva il Tribunale nel procedimento riunito, deduceva che aveva anche un'altra figlia, nata da una precedente unione in data 17.2.2010, che il marito aveva assunto condotte violente nel corso del matrimonio contro di lei, che aveva avuto relazioni con altre donne, che aveva fatto uso di cocaina ed abuso di alcool, che, dopo la sua denuncia il 10.12.2019, aveva cambiato la serratura di casa costringendo la resistente e le figlie ad andare a stare dai nonni materni delle bambine (la convivenza tra i coniugi, successivamente, riprendeva, per poi interrompersi definitivamente l'anno dopo), e chiedeva, oltre all'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, di: disporre l'affidamento esclusivo a sé delle figlie e con conseguente assegnazione della casa Per_1 Per_2
coniugale sita in Roma, via dei Sette Metri n. 52; disporre la frequentazione padre-figlie come meglio indicato nel ricorso;
prevedere un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per sé di euro 1.000,00 mensili e per le figlie di euro 2.000,00 mensili, oltre al
70% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale. Con la memoria integrativa la resistente chiedeva anche l'addebito della separazione al marito.
In sede presidenziale, con ordinanza del 19.7.2021, veniva disposto quanto segue:
“…rilevato che i coniugi vivono separati di fatto dal mese di ottobre 2020, che la moglie vive con le figlie minori nella casa familiare dalla quale il marito si è allontanato;
rilevato che dalle dichiarazioni di entrambe le parti risulta che il padre non vede e non sente regolarmente le figlie minori da circa sei mesi e che l'interruzione dei rapporti padre figlie, ad avviso del padre, è stata determinata dalla condotta ostativa della madre e, ad avviso della madre, è stata determinata dal fatto che le figlie hanno appreso che il padre vive con la sua nuova compagna unitamente ai figli di quest'ultima; rilevato che il ricorrente svolge attivita' lavorativa quale dipendente della Living By Car srl, della quale è anche socio, come dichiarato dallo stesso, percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 1300,00 per tredici mensilta', è proprietario del 100% della casa familiare e non ha dedotto spese abitative(cfr dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza presidenziale, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', buste paga, dichiarazioni dei redditi in atti ); rilevato che la resistente è disoccupata, non percepisce alcun reddito, vive nella casa familiare di proprieta' del marito, non ha proprieta' immobiliari ed ha dichiarato che sta provvedendo al proprio sostentamento nonchè a quello delle figlie minori con i suoi risparmi e con il denaro ricevuto in regalo per il matrimonio, in quanto il ricorrente non provvede al loro mantenimento
(cfr dichiarazioni rese dalla resistente all'udienza presidenziale e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ); ritenuto necessario ed urgente, in ragione delle deduzioni delle parti dalle quali si evince la persistenza di una elevatissima conflittualita' esistente fra le parti ed il coinvolgimento delle figlie minori nelle dinamiche familiari, gravemente pregiudizievole per le stesse, delle contrastanti prospettazioni delle parti sia in ordine allo stato psicologico delle figlie minori che non vedono e non sentono il padre dal circa sei mesi, sia in ordine alle rispettive capacita' genitoriali, disporre una consulenza tecnica al fine di accertare le attuali condizioni psicofisiche delle figlie minori e la capacita' genitoriale delle Per_1 Per_2
parti onde valutare quali siano le migliori condizioni di affidamento e di collocamento delle stesse nonché le modalita' ed i tempi di frequentazione dei genitori;
ritenuto, ritenuto doversi, comunque, adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti nelle more dell'espletamento dell'accertamento peritale;
ritenuto doversi disporre, nelle more dell'espletamento dell'accertamento peritale sopra indicato, l'affidamento delle figlie minori ad entrambi i genitori secondo il criterio legale con collocamento delle stesse presso la madre con la quale attualmente convivono nella casa familiare e con diritto di visita del padre per due pomeriggi
a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ed a weekend alternati il sabato e la domenica dalle ore
10.00 alle ore 20.00 senza pernotto ed in presenza dei nonni paterni o di altra persona di fiducia dei genitori, salvo diverso accordo, considerato l'attuale assetto familiare che le parti hanno inteso darsi, tenuto conto dell'interruzione dei rapporti padre figlie e valutato quanto rappresentato dalla resistente in ordine all'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente, fatte salve ulteriori determinazioni all'esito degli accertamenti disposti;
ritenuto, altresi', necessario ed urgente, in ragione di quanto dichiarato dalla resistente in ordine all'abituale uso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina da parte del ricorrente ed in ragione della contestazione della predetta circostanza da parte di quest'ultimo, il quale ha dichiarato di essere disponibile a sottoporsi a tutti gli accertamenti necessari, che il ricorrente si sottoponga, presso strutture pubbliche o convenzionate all'analisi tossicologica, attraverso il prelievo di capelli, per la ricerca di eventuali sostanze stupefacenti nonché all'analisi tossicologica, attraverso il prelievo del sangue, per la ricerca di eventuali sostanze stupefacenti e depositi in atti gli esiti delle predette analisi entro il 1.9.2021; ritenuto doversi assegnare, in via provvisoria ed urgente, la casa familiare alla resistente in ragione del collocamento delle figlie presso la stessa;
ritenuto, inoltre, in via provvisoria ed urgente, doversi porre a carico del ricorrente un assegno pari ad euro 200,00 mensili, oltre ISTAT per il mantenimento della moglie, tenuto conto del reddito dello stesso come risultante dagli atti, dello stato di disoccupazione della resistente, del godimento da parte della resistente della casa familiare di proprieta' del ricorrente, del fatto che il ricorrente non ha dedotto spese abitative, fatti salvi gli ulteriori accertamenti da svolgersi nella fase istruttoria in ordine al dedotto e non provato svolgimento di attivita' lavorativa da parte di entrambe le parti con percezione di redditi in nero;
ritenuto, infine, doversi porre a carico del ricorrente un assegno pari ad euro 400,00 mensili, oltre ISTAT quale contributo per il mantenimento delle figlie minori e da corrispondersi alla resistente entro il giorno cinque di ogni mese a Per_1 Per_2
decorrere dal mese di agosto 2021 al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale, tenuto conto del reddito del ricorrente come risultante dagli atti, del godimento della casa coniugale da parte della resistente, del fatto che il ricorrente non ha dedotto spese abitative, delle presumibili esigenze economiche delle figlie minori rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza delle figlie minori presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti in via prevalente sulla madre in quanto genitore collocatario, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, fatti salvi gli ulteriori accertamenti da svolgersi nella fase istruttoria in ordine al dedotto e non provato svolgimento di attivita' lavorativa da parte di entrambe le parti con percezione di redditi in nero;
PQM
visto l'art.708
c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: autorizza i coniugi a vivere separati;
affida le figlie minori e ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilita' genitoriale Per_1 Per_2
congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute delle stesse tenuto conto delle loro capacità, della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni e separatamente con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che le figlie minori e siano collocate presso la madre;
dispone che il padre possa Per_1 Per_2
vedere e tenere con sé le figlie minori per due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ed a weekend alternati il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 senza pernotto ed in presenza dei nonni paterni o di altra persona di fiducia dei genitori, salvo diverso accordo, fatte salve ulteriori determinazioni all'esito degli accertamenti di seguito disposti;
invita il ricorrente a sottoporsi presso strutture pubbliche o convenzionate all'analisi tossicologica, attraverso il prelievo di capelli, per la ricerca di eventuali sostanze stupefacenti nonché all'analisi tossicologica, attraverso il prelievo del sangue, per la ricerca di eventuali sostanze stupefacenti ed alcooliche e depositi in atti gli esiti delle predette analisi entro il 6.9.2021; assegna a la casa coniugale sita in Roma Via dei Sette Metri n°52 dalla CP_1
quale il marito si è gia' allontanato;
pone a carico di un assegno pari ad euro 200,00 Parte_1
mensili quale contributo al mantenimento della moglie da corrispondersi dal mese di CP_1
agosto 2021 al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
pone a carico di un assegno pari ad Parte_1
euro 400,00 mensili quale contributo al mantenimento delle figlie minori e da Per_1 Per_2
corrispondersi a dal mese di agosto 2021 al suo domicilio o a mezzo di bonifico CP_1
bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche (interventi Parte_1
chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione
(libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per le figlie e come da Protocollo in uso presso l'intestato Per_1 Per_2
Tribunale ; nomina CTU la dott.ssa psicologa e psicoterapeuta;
…”. Persona_3
Con ordinanza del 19.6./4.7.2023 il Collegio così disponeva: “… rilevato che con ricorso depositato in cancelleria in data 21.2.2021 e ritualmente notificato, premesso che aveva Parte_1 contratto matrimonio in Roma il 23.4.2019 con che dalla loro unione erano gia' nate le figlie Controparte_2 Per_ a Roma il 26.9.2013 e Roma il 3.11.2015, che era venuta meno l'unione spirituale e materiale dei Per_2 coniugi, ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale dai coniugi alle condizioni ivi indicate;
rilevato che con memoria di costituzione ha aderito alla domanda di separazione svolta dalla CP_1 controparte pur contestando quanto ex adverso dedotto in ordine alla ricostruzione della crisi coniugale;
rilevato che il Presidente del Tribunale, sentite le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data 13.7.2021 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato le figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione delle stesse presso la madre e con disciplina del diritto di visita paterno, per due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ed a weekend alternati il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 senza pernotto ed in presenza dei nonni paterni o di altra persona di fiducia dei genitori, salvo diverso accordo, considerato l'assetto familiare che le parti avevano inteso darsi, che vedeva le figlie collocate di fatto presso la madre nella casa familiare dalla quale il padre si era allontanato, considerata l'interruzione dei rapporti padre figlie e valutate le deduzioni della resistente in ordine all'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente nonché la contestazione di detta circostanza da parte del ricorrente, fatta salva ogni ulteriore determinazione all'esito degli accertamenti tossicologici disposti nei confronti del ricorrente, dichiaratosi disponibile ad espletarli, ha assegnato la casa familiare alla resistente quale genitore collocatario delle figlie minori, ha posto a carico del ricorrente un assegno pari ad euro 400,00 mensili quale contributo al mantenimento delle figlie minori oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale nonché un assegno pari ad euro 200,00 mensili quale contributo al mantenimento della moglie, ha disposto una consulenza tecnica psicologica, nominando CTU la dott.ssa al fine Persona_3 di verificare la condizione psicologica delle figlie minori e la capacita' genitoriale delle parti onde individuare le migliori condizioni di affidamento, di collocamento ed i tempi di permanenza delle stesse presso ciascuno dei genitori, tenuto conto delle diverse prospettazioni delle parti dalle quali si evinceva la sussistenza di elevatissima conflittualita' fra le medesime nonché la rappresentazione di gravi fatti, che se dimostrati, avrebbero potuto essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione di provvedimenti incidenti sulla responsabilita' genitoriale ed ha fissato l'udienza del 13.1.2022 innanzi al Giudice Istruttore per il prosieguo del giudizio;
rilevato che il consulente tecnico nominato all'esito degli accertamenti svolti ha suggerito l'affidamento delle figlie minori ai Servizi Sociali competenti per territorio ritenendo entrambi i genitori inadeguati all'esercizio della responsabilita' genitoriale considerato che “Entrambi i genitori mostrano difficoltà nelle relazioni, il padre in quanto ritirato
e poco capace di rappresentarsi l'altro nella sua complessità, la mamma in quanto poco empatica, ma soprattutto attraversata da una difficoltà a comprendere autenticamente l'altro per errori di giudizio, e forti spinte proiettive, attivate dal disturbo del pensiero che le rende complesso regolarsi, tenendo in considerazione lo stato dell'altro, anche in relazione all'età cronologica di questi. In relazioni alle questioni inerenti la genitorialità siamo in presenza di due genitori che presentano entrambi, seppure in modo diverso, delle sofferenze psicologiche anche rilevanti e conseguenti criticità nelle funzioni genitoriali. Sono due genitori affettuosi con le proprie bambine, le stesse mostrano un legame affettivo nei confronti dei genitori, la piccola in tal senso cerca molto il padre a cui fa grande Per_2 riferimento emotivo, e lo ricerca anche fisicamente. Nonostante tale legame ognuno dei due genitori in modo diverso è deficitario ed i profili di personalità ne danno contezza. La madre presenta una condizione personologica davvero critica che è stata sopra descritta, caratterizzata da due elementi importanti che penalizzano molto le sua capacità come genitore: il disturbo del pensiero, che la fa continuamente incorrere in errori di giudizio, ed una difficoltà importante nelle relazioni interpersonali, anche per le difficoltà esitanti dal disturbo del pensiero sopra descritto. E' stata pressante, squalificante e denigratoria nei confronti del padre, di cui attacca la figura e le funzioni genitoriali, senza comprendere neanche il limite ed il momento più opportuno. Non ha collaborato al percorso peritale in modo adeguato, infatti non ha terminato i test, e non ha neanche avvertito o richiamato la collega.Ha prospettato una Parte_ realtà diversa da quella emersa per quanto concerne la presenza della prima figlia nella nuova famiglia costituita con il sig. Per_ Per_ Per_ sostenendo che sarebbe sempre vissuta con loro, mentre l'ha presto smentita, ma soprattutto che sia stata cresciuta soprattutto dai nonni materni, è emerso dalle stesse dichiarazioni dei nonni, durante il colloquio. Condizione che ancor oggi sembra mantenersi. Ha offerto un'immagine del padre come di un soggetto che abusa di alcol e stupefacenti,e seppure il padre abbia dichiarato un utilizzo sporadico di cocaina, ultimo utilizzo maggio 2021, il referto è risultato negativo. La signora lo ha inoltre descritto afflitto da Sindrome di Tourette, come rappresentato alla testista. Lo ritiene incapace da molti punti di vista, ma soprattutto non si rende conto quando sia necessario fermarsi, in modo da non coinvolgere le minori in questa visione negativa e spaventosa. Il padre appare meno problematico da un punto di vista della struttura di personalità, seppure anch'egli presenti dei limiti importanti. Sembra poco avvezzo a tenere le figlie in autonomia, anch'egli poco in grado di modularne gli stati emotivi, finendo per essere un attivatore di agitazione emotiva. E' apparso poco sensibile alle difficoltà delle bambine a doversi appropriare della figura dell'amica della madre come sua nuova compagna, finendo per imporre tale presenza che le piccole tendono a rifiutare, o comunque a dover gestire in un conflitto di lealtà con l'altro genitore. Agli atti sono, inoltre, presenti denunce di violenza da parte della signora e le foto allegate destano nella scrivente notevole preoccupazione, seppure sia necessario che sia la Magistratura Penale a fare il suo corso in tal senso.
Ha dichiarato di aver fatto uso di sostanza (cocaina) a maggio 2021, tale aspetto riconducibile ad una certa superficialità, potrebbe essere un elemento problematico. Nonostante ciò, per quanto osservato direttamente, il padre non appare pericoloso per le figlie, perlomeno non si sono presentati elementi che lo facciano ritenere possibile, al momento, ed il legame che entrambe le figlie mostrano nei suoi confronti depone per un affetto tra loro, ma anche per una fiducia che le stesse gli mostrano, che dà indicazione per non Parte_ ritenere che l'attuale regime di controllo nella relazione tra il sig. e le figlie debba continuare. Peraltro a tale proposito, entrambi i genitori sono apparsi molto aggressivi, soprattutto reciprocamente, seppure in modo diverso, incapaci di preservare le bambine dal loro conflitto. Entrambi appaiono privi di capacità di previsione sia dei propri atti sia di come le loro decisioni potrebbero sfociare in ulteriori problematiche. Hanno modalità relazionali che si attestano su scambi relazionali primitivi, sia in ordine agli affetti che alla modalità espressiva. Nessuno di loro può essere ritenuto un genitore adeguato e le bambine vivono una condizione di pregiudizio”; rilevato che il consulente tecnico ha anche evidenziato che : Per_ è una bimba che ha dovuto affrontare una serie di interventi per la riduzione del pigmento, ha quindi fatto esperienza di un'immagine di sé danneggiata, in quanto con un percorso di crescita diverso dai suoi coetanei, e come sopra già rappresentato è esposta alla curiosità dei compagni. ppare una bimba che tende a ritirarsi dalla relazione con l'altro, legata la proprio padre Per_2
a cui fa molto riferimento e di cui ha mostrato molto bisogno. Comunque entrambe le minori hanno mostrato un'agitazione ed una labilità emotiva che indica la necessità che le stesse siano avviate ad un percorso di diagnosi presso il TRSMEE, in modo che il nucleo familiare e, quindi, anche le bambine ricevano sostegno e cure, ma soprattutto che tutti gli elementi emersi (problematiche Per_ psicologiche di entrambi i genitori e difficoltà familiari, e per il problema del nevo) trovino coesione e rappresentazione in un quadro diagnostico a cui segua un intervento di aiuto e sostegno . Le famiglie di origine, piuttosto che fornire supporti adeguati per assopire il conflitto, si configurano entrambe come ulteriori attivatori dello stesso. Infatti ognuna delle due denigra l'altro genitore e lo ritiene pericoloso. Le famiglie di origine hanno rappresentato quella che può essere indicata come l'origine del problema, ovvero nelle stesse si processano sentimenti primitivi, scarsa capacità di empatizzare con l'altro e condotte psichicamente poco evolute. Peraltro la condizione abitativa per cui le bambine vivono, con la mamma nella stessa palazzina dei nonni paterni, è purtroppo un fattore di ulteriore difficoltà, in quanto nessuno dei due genitori, ma neanche la famiglia paterna è in grado di gestire tale vicinanza, che finisce per diventare un elemento di ulteriore caos e conflitto, soprattutto in quanto il padre è attualmente costretto a vedere le figlie presso la propria madre. E' evidente che tale globale situazione familiare è pregiudizievole ed è quindi necessario il ricorso ai Servizi Sociali, Per_ affinchè gli stessi siano investiti dell'affido di e E' indispensabile un parental training per entrambi i genitori, infatti, Per_2 più che di un sostegno alla genitorialità, i sigg. necessitano di essere aiutati allo sviluppo delle competenze di base Controparte_3 in relazione alla genitorialità ed alla cura delle proprie figlie”; rilevato che il consulente tecnico ha suggerito i tempi di permanenza delle figlie minori presso il padre in autonomia, non essendo presenti aspetti di pericolo diretto per le bambine prevedendo che il padre le tenga senza la presenza di altre persone al fine di evitare conflitti ed al fine di sperimentarsi come genitore a fine settimana alternati dal venerdì dall' uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20.00, il mercoledi con pernotto tutte le settimane e con aggiunta del giovedì con pernotto a settimane alterne quando le bambine stanno nel fine settimana con la mamma, dal 23 dicembre al 30 dicembre fino alle ore 12.00 o dal 30 dicembre al 6 gennaio fino alle ore 20.00 ad ani alterni, durante le vacanza di Pasqua ada anni alterni, dal 25 aprile al 1 maggio, se non ha tenuto le figlie nel periodo di Pasqua, per quindici giorni alternati negli anni 1 luglio -16 luglio e 1 agosto 16 agosto oppure 16 luglio 31 luglio e 16 agosto 31 agosto durante il suo compleanno e durante la festa del papa', durante il compleanno delle figlie ad anni alterni;
rilevato che il consulente tecnico ha suggerito l'effettuazione di una valutazione presso il TRSMEE per eventuale sostegno psicoterapeutico ed un parental training per i genitori presso il Servizio Sociale che avrà l'affido delle minori, oltre ad un percorso individuale per entrambi i genitori;
rilevato che, nelle more del giudizio, il Giudice Istruttore, in ragione dell'accordo intervenuto fra le parti ed in ragione dell'esito negativo degli accertamenti tossicologici disposti, in data 1.12.2022 ha parzialmente modificato le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale resa in data 13.7.2021 concernente le modalita' di esercizio del diritto di visita paterno prevedendo che il padre potesse vedere e tenere con sé le figlie minori a fine settimana alternati dal venerdi dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 20.00, dal martedi all'uscita da scuola fino al giovedi' mattina con pernotto con riaccompagno a scuola nella settimana in cui non le tiene durante il fine settimana ed il martedi dall'uscita da scuola fino al mercoledi' con pernotto con riaccompagno a scuola nella settimana in cui le tiene durante il fine settimana e che lo stesso le potesse prendere e riportare in autonomia;
rilevato che, successivamente, ha chiesto adottarsi provvedimenti ablativi o limitativi della Parte_1 responsabilita' genitoriale nei confronti di nonché il collocamento delle figlie minori presso di sé CP_1 evidenziando profili di inidoneita' genitoriale della stessa deducendo che la resistente ha subito aggressioni ed atti vandalici da parte di ignoti in quanto certamente frequenta persone poco raccomandabili ed abusa di sostanze alcooliche, tanto che le figlie minori ha paura e sono preoccupate chiede comunque un provvedimento almeno di sospensione della responsabilita' e pone in essere condotte ostative all'esercizio del diritto alla bigenitorialita' impedendogli per piu' di un mese di vedere le figlie e che la resistente, invece, si è opposta alla domanda di decadenza o di sospensione della responsabilita' genitoriale formulata dalla controparte, contestando quanto ex adverso dedotto ed evidenziando che le figlie non hanno visto il padre per ragioni imputabili allo stesso e non per condotte ostative da ella poste in essere e che il padre non corrisponde regolarmente gli assegni posti a suo carico con l'ordinanza presidenziale;
ritenuto, cio' premesso, doversi nominare un curatore speciale per le figlie minori delle parti considerato il potenziale conflitto di interessi con entrambi i genitori come emergente dagli atti, in ragione della domanda di adozione dei provvedimenti di cui agli artt.330 c.c. e 333 c.c. formulata dal ricorrente ed in ragione della proposta di affidamento ai Servizi Sociali delle figlie minori formulata dal Consulente tecnico nominato dott.ssa Per_3
;
[...] rilevato, infatti, che “nei giudizi relativi alla responsabilita' genitoriale dei genitori nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai Servizi Sociali la previsione di cui all'art.336 comma 4 c.c. cosi come modificato dall'art.37 comma 3 della legge n°149 del 2001, postula la nomina di un curatore speciale ex art.78 cpc, sussistendo un conflitto di interessi del minore con entrambi i genitori”(cfr
Cass Civ 8627/2021); ritenuto doversi condividere le conclusioni del consulente tecnico nominato in quanto raggiunte all'esito di approfonditi accertamenti ed in quanto prive di vizi logici ed argomentativi;
rilevato, infatti, che dagli accertamenti svolti nel corso delle operazione peritali e piu' in generale dall'esame degli atti e della documentazione prodotta, è emerso che le figlie minori delle parti sono attualmente coinvolte nella conflittualita' genitoriale, che i genitori non sono riusciti ad attenuare la conflittualita' esistente fra gli stessi, né hanno mostrato di saper cogliere le rispettive responsabilita' in relazione al disagio delle medesime, il che impedisce, allo stato, la condivisione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale nonché l'attribuzione dell'esercizio della predetta responsabilita' all'uno o all'altro genitore considerati i profili di personalita'delle parti come emergenti dalla consulenza tecnica espletata;
ritenuto, cio' premesso, sulla scorta degli elementi acquisiti e sopra evidenziati, doversi modificare, in via provvisoria ed urgente, l'attuale regime di affidamento delle figlie minori delle parti, inadeguato ai fini della tutela del superiore interesse delle stesse e doversi disporre l'affidamento delle medesime ai Servizi Sociali competenti in ragione del luogo di residenza abituale delle stesse con attribuzione ai medesimi dei poteri e delle facolta' di seguito indicati e con limitazione della responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori nei confronti delle minori medesime, in modo da garantire che le scelte maggiormente rilevati per la loro vita siano effettuate nel loro esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni, fermi restando, allo stato,
l'attuale regime di collocamento delle minori presso la madre nonche' i provvedimenti economici vigenti;
ritenuto doversi incaricare il responsabile del Servizi Sociali Affidatari, o suoi delegati, di coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, di assumere, in caso di disaccordo tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di tenere e di curare i rapporti con gli istituti scolastici frequentati dalle figlie minori;
ritenuto doversi invitare le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal responsabile dei Servizi Sociali;
ritenuto doversi invitare le parti ad intraprendere un percorso terapeutico individuale, eventualmente presso la
ASL di competenza o presso professionista di fiducia, che permetta loro di elaborare le principali problematicità evidenziate nella valutazione psicodiagnostica e di superare le criticità dell'evento separativo in vista di un progetto di genitorialità condivisa;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di proporre una terapia familiare adattata alla situazione disfunzionale, in cui gli interventi individuali devono essere coordinati anche a livello genitoriale attraverso incontri congiunti dei genitori e delle figure di riferimento delle figlie minori;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di far intraprendere alle figlie minori idoneo percorso psico terapeutico individuale, ove ritenuto necessario;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali competenti di fornire sostegno al nucleo familiare e di organizzare il servizio SISMIF con invio di un educatore domiciliare;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse delle figlie minori;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari inoltrando la urgente richiesta di presa in carico delle minori e della famiglia al TSRMEE per le valutazioni e l'attivazione dei percorsi genitoriali e individuali ritenuti più opportuni e segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per le figlie minori o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per le determinazioni di competenza che potranno giungere ad imporre ulteriore limitazioni della responsabilità genitoriale per il genitore inadempiente e finanche mutamenti del regime di affidamento o di collocamento delle figlie minori o al contrario la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di verificare il rispetto del regime vigente cosi' come modificato e la sua effettiva rispondenza alle esigenze delle figlie minori proponendo le modifiche eventualmente necessarie in ragione della evoluzione della situazione psicofisica delle minori medesime;
ritenuto doversi incaricare i Servizi Sociali di trasmettere a questo Tribunale una relazione di aggiornamento ogni tre mesi, descrittiva delle relazioni e di quanto altro ritenuto necessario;
ritenuto doversi modificare l'ordinanza presidenziale anche con riferimento ai tempi di permanenza delle figlie minori presso i genitori conformemente alle indicazioni del consulente tecnico nominato, che appaiono tutelanti al tempo stesso le esigenze di stabilita' delle minori ed il diritto alla bigenitorialita', prevedendo che il padre possa vedere e tenere con sè le figlie minori durante le vacanze scolastiche natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre fino alle ore 12.00 o dal 30 dicembre alle ore 12.00 fino al 6 gennaio alle ore 20.00 ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, dal 25 aprile al 1 maggio, se non ha tenuto le figlie durante le vacanza scolastiche pasquali, per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive ad anni alterni da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno ed, in difetto di accordo, dal 1 luglio al 16 luglio e dal 1 agosto al 16 agosto oppure dal 16 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto, il giorno del suo compleanno, il giorno della festa del papa', il giorno del compleanno delle figlie minori ad anni alterni;
ritenuto doversi disporre la comparizione personale delle parti, del curatore speciale, e dei Servizi Sociali
Affidatari per la verifica del regime di affidamento e per ogni ulteriore determinazione;
PQM
Per_ nomina curatore speciale delle figlie minori delle parti nata a [...] il [...] e ata a Roma il Per_2
3.11.2015 l'avv. Paola Tomarelli autorizzandone la costituzione in giudizio entro il 4.7.2023; dispone che il curatore speciale: ascolti le figlie minori alla luce dei principi contenuti nella Carta dei Diritti dei figli nella separazione dei genitori, elaborata dalla Autorita' Garante per l'infanzia e l'adolescenza ; gestisca nell'interesse delle figlie minori i rapporti con gli operatori dei Servizi Sociali, con i terapeuti e gli altri professionisti coinvolti, garantendo, in una logica di rete, l'effettività e la riuscita degli interventi disposti nel suo esclusivo interesse;
trasmetta ai Servizi Sociali copia della relazione della consulenza tecnica espletata stabilendo un proficuo collegamento, funzionale all'adozione degli interventi necessari a tutela delle minori;
assicuri il coordinamento con altri ambiti della vita delle minori, scuola, attività extrascolastiche, percorsi di cura nonché con le persone di riferimento;
assicuri l'adozione e verifichi il rispetto di tutte le decisioni relative alla cura, alla salute, all'istruzione, all'educazione delle minori;
in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale come gia' modificata dispone l'affidamento delle figlie minori delle parti ai Servizi Sociali competenti in ragione del luogo di residenza abituale delle stesse con attribuzione agli stessi dei poteri e delle facolta' di seguito indicate e con limitazione della responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori nei confronti delle minori in modo da garantire che le scelte maggiormente rilevanti per la vita delle stesse siano effettuate nel loro esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni, fermi restando, allo stato, l'attuale regime di collocamento del minore presso la madre nonche' i provvedimenti economici vigenti;
incarica il responsabile del Servizi Sociali Affidatari, o suoi delegati, di coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, di assumere, in caso di disaccordo tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza delle figlie minori presso ciascuno dei genitori ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
incarica i Servizi Sociali di tenere e di curare i rapporti con gli istituti scolastici frequentati dalle figlie minori;
invita le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal responsabile dei Servizi Sociali;
invita le parti ad intraprendere un percorso terapeutico individuale, eventualmente presso la ASL di competenza o presso professionista di fiducia, che permetta loro di elaborare le principali problematicità evidenziate nella valutazione psicodiagnostica e di superare le criticità dell'evento separativo in vista di un progetto di genitorialità condivisa;
incarica i Servizi Sociali di proporre una terapia familiare adattata alla situazione disfunzionale, in cui gli interventi individuali devono essere coordinati anche a livello genitoriale attraverso incontri congiunti dei genitori e delle figure di riferimento delle figlie minori;
incarica i Servizi Sociali di far intraprendere alle figlie minori idoneo percorso psico terapeutico individuale, ove ritenuto necessario;
incarica i Servizi Sociali competenti di fornire sostegno al nucleo familiare e di organizzare il servizio SISMIF con invio di un educatore domiciliare;
incarica i Servizi Sociali di indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse delle figlie minori;
incarica i Servizi Sociali di monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari inoltrando la urgente richiesta di presa in carico delle figlie minori e della famiglia al TSRMEE per le valutazioni e l'attivazione dei percorsi genitoriali e individuali ritenuti più opportuni e segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per le figlie minori o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per le determinazioni di competenza che potranno giungere ad imporre ulteriore limitazioni della responsabilità genitoriale per il genitore inadempiente e finanche mutamenti del regime di affidamento o di collocamento delle figlie minori o al contrario la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento;
incarica i Servizi Sociali di verificare il rispetto del regime vigente cosi' come modificato e la sua effettiva rispondenza alle esigenze delle figlie minori, proponendo le modifiche eventualmente necessarie in ragione della evoluzione della situazione psicofisica delle figlie minori;
incarica i Servizi Sociali di trasmettere a questo Tribunale una relazione di aggiornamento ogni tre mesi, descrittiva delle relazioni e di quanto altro ritenuto necessario;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sè le figlie minori durante le vacanze scolastiche natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre fino alle ore 12.00 o dal 30 dicembre alle ore 12.00 fino al 6 gennaio alle ore 20.00 ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, dal 25 aprile al 1 maggio, se non ha tenuto le figlie durante le vacanza scolastiche pasquali, per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive ad anni alterni da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed, in difetto di accordo, dal 1 luglio al 16 luglio e dal 1 agosto al
16 agosto oppure dal 16 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto, il giorno del suo compleanno, il giorno della festa del papa', il giorno del compleanno delle figlie minori ad anni alterni;
…”.
Il curatore speciale si costituiva e chiedeva la conferma dei provvedimenti assunti con l'ordinanza ora riportata.
Con relazione dei Servizi Sociali del 17.7.2024, in atti, veniva dato atto di quanto segue: la nonna materna, che svolge attività lavorativa e che dichiarava di vivere con il figlio (il quale era tornata a stare presso di lei dopo la separazione dalla moglie), aveva un buon rapporto con i consuoceri e si rendeva disponibile ad ospitare le nipotine o ad andare a stare con la figlia per sostenerla nella loro crescita, comunque riferendo di trascorrere già molto tempo con loro;
uno zio paterno delle minori vive a Vermicino, ha una sua ditta di costruzioni, la moglie
è medico e hanno due figlie della stessa età delle figlie delle odierne parti, e lo stesso dichiarava di essere disponibile ad accogliere le nipoti come “ultima spiaggia”, rilevando che non sarebbe sereno nella gestione dei rapporti con il fratello e la , data la CP_1
elevata conflittualità tra loro, oltre a sottolineare l'impatto difficile che avrebbe sul suo nucleo familiare;
nessuno dei parenti del risulta avere rapporti con la nuova compagna dello Parte_1
stesso, nonostante la convivenza instaurata da molto tempo e la sua permanenza nell'abitazione anche quando le minori stanno con il padre (almeno all'epoca della relazione dei Servizi); un altro zio paterno ha un suo nucleo familiare con una figlia di tre anni e sarebbe disponibile al collocamento delle minori ma, anche lui, come “ultima spiaggia”;
i nonni paterni dichiaravano di avere instaurato un migliore rapporto con la , in CP_1
seguito al decesso della sua prima figlia (di cui a breve verrà dato conto), pur restando per loro difficile pensare ad un collocamento delle nipotine presso di loro (al quale erano, comunque, disponibili), in vista della prossimità delle due abitazioni e della difficoltà prevedibile nel limitare le frequentazioni tra le bambine e la madre.
I Servizi concludevano per un collocamento delle minori presso la , con CP_1
trasferimento della nonna materna presso di loro.
Dagli atti inviati dal P.M., poi, emergevano i seguenti procedimenti penali a loro carico, oltre al procedimento a carico del per il reato di cui all'art. 570bis c.p. per il Parte_1
quale è stato emesso decreto di citazione a giudizio il 29.2.2024, in atti: (la sentenza citata definiva il procedimento con il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, cfr. sentenza dell'1.8.2023, in atti).
Veniva, poi, espletata altra valutazione del nucleo familiare da parte della C.T.U., che, con elaborato depositato in data 10.10.2024, deduceva e concludeva come segue, con accettazione del programma da parte di entrambi i genitori, dovendosi premettere che, nelle more del procedimento, la si rendeva responsabile di un'aggressione fisica CP_1
alla madre di un'amichetta della prima figlia (a settembre 2023), che, pochi mesi Per_4
dopo, a novembre 2023, decedeva in un incidente stradale (alla guida si trovava una terza persona), venendo in seguito la sottoposta alla misura cautelare degli arresti CP_1
domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per il reato di tentato omicidio, misura ad oggi revocata (cfr. ordinanza del GIP del 18.11.2024, in atti), e sottoposta anche a procedimento penale per la omessa vigilanza della figlia alla quale le veniva contestato di non aver fatto allacciare la cintura di sicurezza: “I sig.ri e CP_1 Parte_1
hanno svolto una prima consulenza nel 2021 e la scrivente ha ritenuto di suggerire l'affidamento delle minori al Servizio Sociale, in considerazione delle rilevanti criticità presenti nel profilo dei genitori. A luglio 2023 il nucleo è stato preso in carico dal Servizio Sociale e nel frattempo si assiste ad un innalzamento del conflitto, ma soprattutto ad un coinvolgimento sempre più disfunzionale delle bambine, all'interno di questo nucleo, in vicende gravissime.
Il rinnovo della CTU è stato infine richiesto dalla Curatrice dopo lo schiaffo che il sig. ha dato Parte_1
alla minore e dopo che le bambine avevano riferito di non voler più vedere il padre.
In questa situazione, il gesto del sig. è solo uno dei vari episodi in cui le minori sono state Parte_1
coinvolte.
Difatti, prima di ciò le minori hanno attraversato altri eventi gravi che hanno inevitabilmente condizionato il loro sviluppo. A settembre 2023 (la sorella maggiore delle minori, figlia di altra Per_4
relazione della sig.ra sarebbe stata oggetto di un episodio, forse di bullismo, da un gruppo di CP_1
compagne e la sig.ra nell'intento di difenderla, ha avviato una lite con la madre di un'altra CP_1
bambina.
La lite ha visto la signora colpire l'altra signora in testa con un cacciavite, tutto ciò di fronte CP_1
alla propria figlia, Per tale gesto, ella è stata condannata a 4 anni e 6 mesi, pena che sta Per_4
svolgendo agli arresti domiciliari, già da dicembre 2023.
A novembre, quindi solo dopo due mesi da questo evento, la signora e hanno avuto un incidente in Per_4
macchina, la stessa era guidata da un'amica della signora.
L'incidente ha provocato la morte della minore. Per questo evento, la signora è stata rinviata a giudizio per omessa vigilanza, in quanto non era legata alle cinture di sicurezza. Per_4
Dall'altra parte il sig. ha avviato prima una relazione con una donna, presente già nella Parte_1
precedete Ctu, con cui spesso litigava di fronte alle bambine;
la stessa è stata denunciata dalla sig.ra per maltrattamenti sulle figlie. Dopo la fine d i questa relazione a luglio del 2023, a settembre CP_1
2023, ha intrapreso un'altra relazione con l'affittuaria di casa, immergendo le figlie in una famiglia allargata, nonostante le continue richieste delle bambine di condividere momenti solo padre-figlie, e con un tempismo negativo impressionante. Ciò ha portato ad altre discussioni tra i signori, soprattutto nel momento in cui le bambine hanno iniziato ad essere presenti durante i litigi della nuova coppia e quindi un reiterarsi di situazioni analoghe.
Queste bambine hanno visto i genitori litigare violentemente tra loro, hanno visto e vedono il padre litigare con le sue compagne, la madre con altre persone (come con la madre dell'amichetta di Per_4
creare danni alla porta dei nonni paterni, etc.). In particolare, i litigi del padre con le sue compagne hanno allontanato le bambine dal padre stesso, nonostante il loro desiderio di trascorrere del tempo con lui. Ciò che si evidenzia è che tali affermazioni delle figlie vengono mal interpretate dal padre, il quale ritiene che le bambine vengano negativamente condizionate dalla sig.ra piuttosto che rendersi conto della grave disfunzionalità delle relazioni CP_1
di cui si circonda ed a cui espone le figlie.
Per la sig.ra le condotte sono incommentabili per gravità e non debbono essere neanche riprese, CP_1
in quanto già esposte.
Siamo così in presenza di due minori che vengono esposte proprio dai genitori ad una vita impossibile, pregiudizievole e pericolosa.
Minori che hanno subito notevoli traumi e che dovrebbero invece poter avere maggiore stabilità e conforto.
Agiti da parte dei genitori che hanno allertato le Istituzioni – come evidenziato dai numerosi atti depositati – tanto da ritenere possibile un affidamento intrafamiliare. Così, come svolto anche dal
Servizio stesso, la TE ha incontrato i nonni paterni e la nonna materna, oltre alla compagna del signore.
Dall'incontro con i nonni paterni è emersa un'importante mancanza di chiarezza rispetto al lavoro del sig. al nome del titolare dell'autosalone e circa la relazione del figlio con la sig.ra . Parte_1 Parte_2
Nonostante ciò, gli stessi riescono concretamente a sostenere la sig.ra avendo l'abitazione al CP_1
piano inferiore ed essendo riusciti a riparare – almeno in apparenza – la relazione con la signora, permettendo alle bambine di spostarsi liberamente tra le due abitazioni.
Ciò sta avvenendo di recente e dopo la morte di che naturalmente ha lasciato tutti molto scossi. Per_4
Ma difficile sapere quanto questo apparente funzionamento, legato al dolore del lutto per la morte di una bambina di 13 anni, possa durare in persone così problematiche.
La nonna materna appare fortemente coartata e peraltro occorre ricordare che viveva con lei ed il Per_4
dolore l'attraversa in modo visibile, nonostante in prima Ctu la signora avesse voluto far CP_1
credere che stesse dalla nonna solo occasionalmente. Per_4
Sempre la nonna riporta che la figlia avrebbe compreso le conseguenze dei suoi stessi agiti. Tuttavia, in modo semplicistico ritiene che abbia miracolosamente intrapreso una strada diversa, nonostante la CP_1
scrivente abbia ritrovato nella signora assenza di consapevolezza ed un'importante esternalizzazione. Sempre la nonna materna ritiene fermamente che le bambine non siano a rischio, nonostante quanto già avvenuto, seppure nella pratica sempre la nonna sia di fatto una risorsa importante per le nipoti, soprattutto viste le limitazioni della sig.ra causate dagli arresti domiciliari. CP_1
In generale, come rappresentato dal Servizio stesso, i familiari hanno evidenziato di essere disponibili a prendere le bambine, ma solo come ultima possibilità, essendo fortemente preoccupati per la conflittualità tra i sig.ri e CP_1 Parte_1
Da una parte la signora non ha fiducia del sig. e quindi tende a mantenere una comunicazione Parte_1
aperta con le bambine quando si trovano con lui, evitando però di interagire direttamente con l'altro genitore, ma soprattutto coinvolgendo le figlie in dinamiche di adulti. Dall'altra il signore ritiene che la volontà delle bambine di rimanere solo con lui sia dovuta ad un condizionamento della signora, non riuscendo quindi a sintonizzarsi con il bisogno delle minori. Entrambi poi le espongono a contenuti sessualizzati, attivandole e senza riuscire poi a fornire un giusto contenimento.
Nessuno dei due signori è un genitore idoneo, la signora ha dimostrato nelle condotte la propria CP_1
pericolosità rispetto alle figlie, il sig. le espone a conflitti e relazioni inadeguate. Parte_1
Sono entrambi genitori pregiudizievoli, seppure al momento con responsabilità diverse.
Gli atti tracimano di contenuti reciprocamente aggressivi, diffamatori, esposti con frasi volgari e grevi, da entrambe le parti, che superano i limiti consentiti.
Nessuno dei due è garante di bigenitorialità, anche se in realtà questo punto sarebbe tutto sommato poco importante dinnanzi allo scempio di queste creature.
Ognuno dei due genitori, per la sua parte, appare un genitore sufficientemente adeguato rispetto alla cura diretta delle bambine, le quali sono curate, frequentano la scuola, lo sport, vengono supportate nei compiti, ma ciò non è sufficiente.
La TE ha riflettuto molto insieme alle CCTTPP ed alla Curatrice su quale potesse essere la soluzione migliore per queste bambine.
Per cui è opportuno chiarire che il suggerimento che ne consegue è solo nell'interesse di e in Per_1 Per_2
quanto in una diversa situazione si sarebbe dovuto suggerire il collocamento extrafamiliare, e non è detto che lo stesso non si debba perseguire tra qualche tempo..
Detto ciò, la scrivente, a fronte dei dolori che queste bambine hanno dovuto vivere a causa dei loro genitori, dei traumi affrontati ed ancora attuali, ritiene di dover tentare di mantenerle nel loro nucleo familiare, cercando di non aggiungere sulle loro spalle ulteriori perdite e lutti, allontanandole dalla madre, che hanno peraltro rischiato di perdere nell'incidente in cui hanno comunque perso la sorella, oppure allontanandole dal padre.
Per cui con i Tecnici (cctp e come anche CS Tomarelli) si è valutato di dare una Per_5 Per_6
chance ad un progetto di cura e tutela delle minori dentro la loro famiglia, evitando loro, almeno al momento, la casa-famiglia.
Mediante un faticoso lavoro di equipe, che ha visto anche la parte prima rinunciare al progetto, Parte_1
ma all'ultimo incontro aderire allo stesso, la TE ha proposto un programma che entrambi i genitori hanno accettato. … Mantenimento del collocamento di e presso la loro famiglia;
- Per_1 Persona_7
l'affido di e al Servizio Sociale, il quale potrà monitorare l'andamento dei percorsi Per_1 Per_2
suggeriti; - Mantenimento del Curatore;
- Seppure tale punto non sia nel quesito si suggerisce la nomina di un Tutore;
- Attivazione SISMIF presso l'abitazione paterna per almeno 2 giorni a settimana (in privato e pagamento diviso al 50% tra i genitori), essendo stato già attivato nella casa materna per altri
2 giorni a carico del SS;
- Frequentazione come dai signori indicata di comune accordo (vedi e-mail allegata) e su questa occorre far presente che il padre si è impegnato ad usufruire di altra abitazione, evitando di portare le figlie dalla compagna, come riferito nell'ultimo incontro:
dal 23.12 al 30.12 e dal 30.12 al 07.01 ad anni alterni con ciascun genitore. Pasqua ad anni Per_8
alterni Luglio ed agosto 31 giorni con ognuno dei due genitori da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed, in difetto di accordo, dal 1 luglio al 16 luglio e dal 1 agosto al 16 agosto oppure dal 16 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto Festa e compleanno della mamma con la mamma Festa e compleanno del papà con il papà. Compleanno delle bambine ad anni alterni, facendo in modo che ognuno dei due genitori abbia il compleanno di una delle due bambine nell'anno, invertendo il tutto
l'anno successivo. In relazione agli interventi sanitari si suggerisce: - Percorso psicoterapeutico individuale da mantenere per entrambi i genitori;
- Accesso al DSM per la sig.ra con periodiche relazioni CP_1
al T.O. che diano indicazioni sul suo stato psicologico/psichiatrico; - un esperto ai sensi della legge 473 art.26 che possa coordinare e valutare la situazione;
- presa in carico delle minori presso il TSMREE, con finalità di lavoro psicoterapeutico sui traumi presenti nella loro vita;
- percorso di sostegno alla genitorialità di cui i genitori si faranno carico, percorso indicato dal SS e presso un Centro di privato sociale;
- psicoterapia per le minori su indicazione del TSMREE;
- rivedibilità tra massimo 6 mesi - febbraio 2025 – mediante valutazione dell'esperto”.
In sede di precisazione delle conclusioni, il chiedeva in via principale la conferma dell'accordo raggiunto in sede di ultima Parte_1
C.T.U. e, in subordine: “Confermare l'affidamento delle Minori e al Per_1 Persona_7
Servizio Sociale di competenza;
- Revocare il collocamento prevalente delle minori presso la madre nella casa coniugale sita in Roma alla Via Settemetri n. 52 e disporre il loro collocamento presso il padre, nella stessa casa coniugale, o in subordine presso l'immobile di ultimo domicilio del Sig. sito in Roma alla Via Carovigno Parte_1
n. 7 disponendo un tempo paritetico presso ciascun genitore secondo la calendarizzazione indicata nell'integrazione della relazione della CTU Dott.ssa Per_3
- Per l'effetto, revocare l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra nei tempi necessari CP_1
affinchè provveda a chiedere altra domiciliazione ai fini degli arresti domiciliari;
- Revocare l'assegno di mantenimento della coniuge avendo Ella nel corso del procedimento, dato prova di assumere un tenore di vita eccessivamente superiore all'importo di euro 200,00 riconosciuto a tale titolo in via urgente e provvisoria dall'Ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. del 04.07.2021;
- Revocare l'assegno di mantenimento delle minori posto a carico del padre Sig. in favore Parte_1
della Sig.ra disponendo che ciascun genitore provveda al mantenimento delle figlie in CP_1
modalità diretta in concorso al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% da concordare nei modi e tempi di cui il Protocollo del Tribunale di Roma;
in subordine disporre in favore della Sig.ra un mantenimento di euro 200,00 per ciascuna figlia da porsi a carico del padre e destinato a CP_1
concorrere alle spese maggiori di natura ordinaria a titolo integrativo del mantenimento diretto della madre.”; la , premesso che la stessa era stata scarcerata come da ordinanza del CP_1
18.11.2024, in atti, chiedeva: “
1. Pronunciare l'addebito della separazione al Sig. Parte_1
sia per la condotta violativa del dovere di fedeltà sia per le violenze perpetrate durante il matrimonio e durante la convivenza che ha preceduto il matrimonio;
2. Affidare provvisoriamente le figlie minori al responsabile del Servizio Sociale Per_2 Per_1
integrato del Municipio di Roma Capitale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza delle minori, fino alla verifica del pieno recupero della responsabilità genitoriale materna, con riserva – all'esito – di richiederne l'affidamento esclusivo;
3. Disporre il collocamento delle minori presso il domicilio materno con conseguente assegnazione della casa familiare sita in Roma, via dei Sette Metri n. 52, scala unica, interno 3;
4. Disporre che il signor potrà tenere e prendere con sé le figlie secondo le seguenti Parte_1
modalità:
A) Regime ordinario
- Prima settimana: il martedì con pernotto ed il weekend dal venerdì alla domenica con pernotto accompagnando le figlie a scuola il lunedì mattina.
- Seconda settimana: il martedì ed il mercoledì con pernotto in entrambi i giorni accompagnando
a scuola le figlie le mattine successive al pernotto presso di lui.
B) Vacanze
- Per il periodo Natalizio: dal 23.12 al 30.12 e dal 30.12 al 07.01 ad anni alterni con ciascun genitore
- A Pasqua: per tutto il periodo delle vacanze scolastiche ad anni alterni;
- Per il periodo estivo: 31 giorni con ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed, in difetto di accordo, dal 1 luglio al 16 luglio e dal 1 agosto al 16 agosto oppure dal 16 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto;
- Festa e compleanno della mamma con la mamma;
- Festa e compleanno del papà con il papà.
- Compleanno delle bambine ad anni alterni, facendo in modo che ognuno dei due genitori abbia il compleanno di una delle due bambine nell'anno, invertendo il tutto l'anno successivo.
5. Disporre che il responsabile del Servizio Sociale affidatario organizzi il servizio Sismif anche a casa del padre, disponendo altresì – come indicato dal CTU - che lo stesso tenga con sé le bambine nella propria abitazione senza imporre loro la frequentazione della compagna.
6. Porre a carico del Sig. un contributo al mantenimento della moglie di € Parte_1
1.000,00 e alle figlie di € 2.000,00 mensili (mille euro ciascuna), rivalutabili annualmente con l'indice
Istat, oltre al contributo alle spese straordinarie in misura pari al 70%, da determinarsi come da protocollo adottato dal Tribunale di Roma.”; in sede di memoria conclusionale non indicava la cifra relativa al mantenimento per sé, chiedendo di commisurarla secondo giustizia;
il curatore speciale chiedeva: “1) Affidare le figlie minori e al responsabile del Per_2 Per_1
Servizio Sociale integrato del Municipio di Roma Capitale territorialmente competente con riferimento alla residenza delle minori;
la responsabilità genitoriale è limitata alle sole questioni di ordinaria amministrazione, il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, assumendo, in caso di discordia tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute, anche psichica e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza delle minori presso ciascuno di loro, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire le figlie nell'andamento scolastico;
inoltre dovranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste ed il ritiro dei documenti di valutazione può essere effettuato da entrambi i genitori assieme o separatamente;
entrambi i genitori dovranno permettere e garantire la frequentazione delle attività sportive e/o ricreative e culturali verso le quali le figlie esprimano desiderio di partecipazione;
tali attività saranno scelte dal responsabile del servizio affidatario in caso di disaccordo tra i genitori, sentiti gli insegnanti e il pediatra, per valutare l'idoneità della discipline per le quali lee minori esprimano desiderio di frequentazione;
2) Disporre il collocamento delle minori presso il domicilio materno con conseguente assegnazione del domicilio familiare;
3) Disporre che il signor potrà tenere e prendere con sé le figlie secondo le Parte_1
seguenti modalità:
A) Regime ordinario
- Prima settimana: il martedì con pernotto ed il weekend dal venerdì alla domenica con pernotto accompagnando le figlie a scuola il lunedì mattina.
- Seconda settimana: il martedì ed il mercoledì con pernotto in entrambi i giorni accompagnando a scuola le figlie le mattine successive al pernotto presso di lui. B) Regime straordinario
- Per il periodo Natalizio: dal 23.12 al 30.12 e dal 30.12 al 07.01 ad anni alterni con ciascun genitore
- A Pasqua: per tutto il periodo delle vacanze scolastiche ad anni alterni;
- Per il periodo estivo: 31 giorni con ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed, in difetto di accordo, dal 1 luglio al 16 luglio e dal 1 agosto al 16 agosto oppure dal 16 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto;
- Festa e compleanno della mamma con la mamma_;
- Festa e compleanno del papà con il papà.
- Compleanno delle bambine ad anni alterni, facendo in modo che ognuno dei due genitori abbia il compleanno di una delle due bambine nell'anno, invertendo il tutto
l'anno successivo.
4) Disporre la presa in carico delle minori al TSRMEE con finalità di lavoro psicoterapeutico sui traumi _presenti nella loro vita;
_
5) Invitare entrambe le parti ad intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale ed un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal responsabile del servizio socio assistenziale integrato affidatario, da svolgere nel caso anche separatamente;
5) Disporre che il responsabile del Servizio Sociale affidatario mantenga il Servizio Sismif
a caso della madre ed organizzi lo stesso servizio a casa anche del padre, oltre ad indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse della prole, monitorando costantemente l'andamento di tali percorsi e delle relazioni familiari, segnalando tempestivamente ogni comportamento pregiudizievole per la prole o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, ovvero la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale. _
6) Invitare la signora a proseguire il percorso presso il CSM.”.
In questo procedimento è già stata emessa sentenza di separazione.
Deve, innanzitutto, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile. Deve, poi, essere dichiarata inammissibile la domanda svolta in data 11.3.2025 dalla
(ai sensi, peraltro, di una norma inapplicabile al presente procedimento ratione CP_4
temporis), in quanto la causa era già stata assunta in decisione e, in ogni caso, avendo le parti dedotto in ordine alle rispettive richieste già in precedenza con gli scritti difensivi autorizzati.
Deve, ancora, essere dichiarata inammissibile la documentazione depositata con le memorie conclusionali, in quanto tardiva ed al di fuori del contradditorio.
Nel merito, ed in ordine alla domanda della resistente relativa all'addebito della separazione al ritiene questo Collegio che la stessa debba essere accolta. Parte_1
Infatti, sono in atti le denunce della anche successive alla proposizione del CP_1
ricorso ma riguardanti pure condotte perpetrate dal coniuge durante il matrimonio, le foto della resistente che raffigurano la stessa con evidenti ecchimosi sul viso causati dalle percosse del risalenti all'ottobre 2020 (non contestate), nonchè i referti Parte_1
medici (cfr. referti del Pronto Soccorso del dicembre 2019), documenti corroborati dalla deposizione testimoniale della teste madre della (la quale, alla Testimone_1 CP_1
domanda se, tra l'altro, durante il matrimonio il genero avesse mai percosso la figlia dichiarava che “Percuoteva mia figlia ed io l'ho visto, eravamo al mare a casa in veranda , mentre le dava un calcio e lei era in terra ed ho visto mia figlia più volte con segni sul viso.”, alla domanda
“vero che, quando la signora era incinta di (2013), il sig. lanciava un CP_1 Per_1 Parte_1
telecomando sul viso della signora, che veniva accompagnata dalla suocera in farmacia?” rispondeva
“Si è vero eravamo al telefono in quel momento con mia figlia ed ho sentito tutto.”,e alla domanda
“vero che 03 ottobre 2020, a seguito di un litigio molto violento nel corso del quale lo stesso picchiava la moglie davanti alla figlia intervenivano l'autoambulanza e le Forze Per_2
dell'Ordine. Il Sig. si allontanava quindi da casa durante la notte, senza dare una Parte_1
spiegazione alle figlie;
nei giorni successivi portava gradualmente tutto il possibile (oggetti, valori, arredi, effetti personali) rientrando in casa con le proprie chiavi nell'orario in cui la moglie portava le figlie a scuola?” rispondeva “vero tutto ciò che mi si legge ed io sono rimasta con le bambine … io la sera del 3.10.2020 sono andata a casa a prendere le bambine e le ho portate da me mentre mia figlia era portata via con l' ambulanza. Non so dove fosse il non ricordo.”). Parte_1 A fronte di questo quadro probatorio, il nella memoria integrativa, scritto Parte_1
difensivo immediatamente successivo alle contestazioni della di cui alla CP_1
memoria di costituzione, negava in maniera del tutto generica di avere tenuto tali comportamenti (cfr. memoria integrativa di parte ricorrente: “Le affermazioni della stessa in merito a presunti maltrattamenti fisici subiti dal Sig. sono destituite di qualsivoglia Parte_1
fondamento e non hanno trovato conforto in alcun procedimento giudiziario.”).
Simili condotte del si ritiene che abbiano senza dubbio causato la frattura del Parte_1
vincolo matrimoniale, senza che possano essere presi in esame diversi comportamenti della moglie nei riguardi del coniuge (quali l'avere avuto relazioni con altri uomini o l'avere perpetrato comportamenti squalificanti la figura paterna, peraltro privi di riscontro probatorio), come del resto anche recentemente statuito dalla Suprema Corte:
“Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente).” (Cass., ord. del 7.8.2024, n. 22294).
Per quanto fin qui esposto, dunque, la separazione deve essere addebitata al marito.
Quanto, poi, all'affidamento, collocamento e diritto di visita delle figlie, ritiene questo
Collegio di dover determinare l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali, il loro collocamento presso la madre ed il diritto di visita per il padre come da ultimo suggerito dalla C.T.U. nella consulenza del 10.10.2024 (nella attuale ed incontestata difficoltà relazionale padre-figlie, come anche da memorie conclusionali del curatore speciale, i
Servizi affidatari dovranno riattivare gli incontri padre-figlie con gradualità, eventualmente suggerendo frequentazioni esclusive tra loro, senza la presenza di compagne del padre, con le quali nel tempo le due minori hanno manifestato difficoltà relazionali, oltre al rifiuto verso la figura paterna conseguente all'episodio dello schiaffo riportato dalla C.T.U., pure ammesso dallo stesso all'udienza del 16.5.2024: Parte_1
“Negli ultimi mesi ho visto regolarmente le mie figlie secondo i tempi di frequentazione previsti. I problemi sono principalmente legati al fatto che mia figlia più piccola diventata ingestibile. Ho Per_2
notato che tra metà marzo e metà aprile quando ho preso le bambine da scuola mi hanno risposto male più volte. è stata strafottente, maleducata, mi accusava più volte di volerla allontanare dalla Per_2
madre. Ho cercato di contenerla in tutti i modi. Quindi è vero che una volta le ho dato una sculacciata nel sedere per contenerla. Le è venuto un piccolo livido perché l'ho colpita sul fianco. È stato l'unico episodio in cui le ho dato una sculacciata. Nell'ultimo mese, dopo questo episodio, la frequentazione è andata molto meglio. Le bambine cercano sempre qualcosa per screditare me e la mia compagna, e ciò crea conflittualità. Nel mese di Novembre 2023, a seguito dell'incidente della Sig.ra io ho CP_1
tenuto le minori per circa 15/20 giorni presso la mia abitazione e la convivenza è andata bene. Mi sono occupato delle necessità delle minori portandole anche a scuola, tranne i primi giorni.”), valutato l'interesse delle due bambine a non essere sradicate da un contesto conosciuto ed in una fase di ancora grande fragilità (la C.T.U. così motivava la scelta sul punto suggerita:
“Detto ciò, la scrivente, a fronte dei dolori che queste bambine hanno dovuto vivere a causa dei loro genitori, dei traumi affrontati ed ancora attuali, ritiene di dover tentare di mantenerle nel loro nucleo familiare, cercando di non aggiungere sulle loro spalle ulteriori perdite e lutti, allontanandole dalla madre, che hanno peraltro rischiato di perdere nell'incidente in cui hanno comunque perso la sorella, oppure allontanandole dal padre. Per cui con i Tecnici (cctp e come anche CS Per_5 Per_6
Tomarelli) si è valutato di dare una chance ad un progetto di cura e tutela delle minori dentro la loro famiglia, evitando loro, almeno al momento, la casa-famiglia.”).
Tuttavia, anche in vista dell'episodio riferito dai Carabinieri nella relazione di servizio dell'8.8.2022, in atti (il padre veniva contattato di sera dalle figlie, che erano state lasciate da sole a casa dalla madre verso le ore 21.00 in un residence a Terracina (LT) e chiuse dentro, intervenivano i Carabinieri i quali constatavano le circostanze riferite dal attendevano l'arrivo della che si presentava alle 23.15, con indosso Parte_1 CP_1
solo un costume da mare, con forte alito vinoso ed eloquio sconnesso, asserendo di avere accompagnato un'amica alla stazione di Monte San Biagio, che dista circa 20 chilometri, e di essersi persa al ritorno), ritiene questo Collegio che, data la disponibilità già manifestata dalla nonna materna a trasferirsi preso l'abitazione della figlia, debba essere previsto che le minori siano collocate presso la madre, che abiterà con la nonna materna delle minori. Deve, a ciò, aggiungersi che nelle memorie conclusionali è la stessa a dedurre di essere in cura ed avere intrapreso un percorso di sostegno, CP_1
dunque allo stato ancora in atto, e che induce a mantenere presso di lei il collocamento delle due minori, pur con la maggior tutela che deriva dalla coabitazione con la nonna materna delle medesime.
Conseguente al detto affidamento ai Servizi Sociali è la limitazione della responsabilità genitoriale alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre spetterà ai Servizi Sociali affidatari di decidere le scelte maggiormente rilevanti per la vita delle minori, da effettuare nel loro esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni. Il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale. In particolare, il responsabile del Servizio Sociale affidatario, o suoi delegati, dovranno assumere le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza delle minori presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari.
Inoltre, si ritiene di dover demandare ai Servizi Sociali affidatari di monitorare che il collocamento dele figlie presso la madre con la nonna materna venga attuato come previsto, che il diritto di visita del padre venga esercitato come disposto e sopra anche riportato, come detto da riattivarsi con gradualità, nonchè di valutare se le condotte dei genitori siano di pregiudizio al benessere delle minori, informando la competente autorità giudiziaria in caso si dovessero riscontrare comportamenti contrari all'interesse delle due figlie.
Ritiene, poi, questo Collegio che entrambi le minori debbano proseguire o intraprendere senza ritardo un percorso presso il che dovrà essere predisposto dai Parte_3
Servizi affidatari, dovendo anche questi ultimi provvedere a predisporre un progetto di assistenza domiciliare presso la casa materna e paterna (eventualmente interessando anche altro Municipio) attraverso il S.I.S.M.I.F. nel massimo delle ore possibili, al fine di sostenere entrambi i genitori nello svolgimento delle loro funzioni.
Inoltre, questo Collegio ritiene opportuno invitare le parti ad intraprendere o proseguire un percorso psicoterapeutico individuale ed un percorso di sostegno alla genitorialità.
Non ritiene, poi, questo Collegio che possano essere emessi provvedimenti ex art. 709ter
c.p.c. come nel corso del giudizio richiesti, stante la complessiva situazione familiare come delineata dalle C.T.U. espletate, che vedono incapacità genitoriali da parte di entrambi i coniugi, dovendosi, tuttavia, quanto alla pubblicazione sui social network delle immagini delle minori, specificare quanto segue: la pubblicazione di fotografie dei figli minori sui social network, esponendoli ai rischi derivanti dalla diffusione della loro immagine fra un numero indeterminato di persone, costituisce atto di straordinaria amministrazione necessitante del consenso di entrambi i genitori o, come in questo caso, dei Servizi affidatari, che, ove carente, integra violazione dell'art. 10 c.c., del combinato disposto di cui al d. lgs. 30.6.2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali), nonché degli artt. 1 e 16 I co. della
Convenzione di New York del 20-11-1989 ratificata dall'Italia con legge 27-5-1991 n.
176, sicchè, ex art. 709 ter c.p.c., va ordinato alle parti la immediata rimozione di eventuali fotografie pubblicate dalle stesse delle figlie minori sui social network, con divieto di pubblicare ulteriori fotografie.
Ritiene, poi, il Collegio di dover delegare il nominato curatore speciale alla verifica dell'attuazione del collocamento delle minori con la madre e la nonna materna come sopra riportato, alla verifica dell'attuazione degli interventi di sostegno sopra disposti per la due minori, alla verifica dell'attuazione del diritto di visita padre-figlie come pure sopra indicato ed alla verifica di eventuali condotte pregiudizievoli delle parti nei riguardi delle figlie, disponendo che le comunichi al P.M. per i provvedimenti di eventuale competenza o anche attivandosi per l'assunzione dei provvedimenti necessari davanti al Tribunale
Ordinario o al Tribunale per i Minorenni sia con riguardo alla richiesta di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale che con riguardo alla modifica delle statuizioni vigenti inerenti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita. Consegue a questo, deve essere disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per quanto di competenza.
In vista del collocamento delle figlie presso la madre, alla stessa può essere assegnata la casa coniugale.
Le parti, dalla documentazione depositata (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, CU, buste paga, estratti conto), risultano avere la seguente posizione economico- patrimoniale:
il già dipendente e socio della Soc. Living by Car s.r.l. con un reddito pari ad Parte_1
euro 1.500,00 mensili circa, già titolare di un contratto di locazione per l'abitazione dove viveva per la somma di euro 465,00 mensili (cfr. contratto, in atti), è proprietario della casa coniugale dove vive la con le figlie, è recentemente divenuto proprietario CP_1
di altro immobile, nel quale vive senza la sua nuova compagna, per il quale corrisponde un mutuo pari ad euro 1.000,00 mensili (come dallo stesso dedotto nella memoria conclusionale) ed è amministratore unico della con un compenso pari Controparte_5
ad euro 1.500,00 mensili (sempre come dedotto nella citata memoria); la dichiara di essere disoccupata, pur avendo la stessa svolto attività lavorativa CP_1
anche recentemente (cfr. memorie conclusionali), come del resto anche deducibile dall'ordinanza di scarcerazione del GIP sopra citata, là dove si specifica che la CP_1
aveva fruito, senza incorrere in alcuna violazione delle prescritte autorizzazioni, di permessi lavorativi.
Ritiene questo Collegio, anche considerando le denunce sporte dalla resistente per omesso versamento delle somme dovute da parte del (in atti), che la stessa Parte_1
abbia le risorse per poter sostenere se stessa e le figlie (pur considerando redditi non elevati, anche in vista dell'attività lavorativa che svolgeva come parrucchiera, come dalla stessa riportato nelle memorie conclusionali), non avendo dedotto e documentato aiuti stabili da parte di terzi o statali;
d'altra parte, anche le somme a carico del e Parte_1
sopra riportate depongono per un reddito del medesimo superiore a quello dichiarato.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che possa essere confermato l'assegno di mantenimento vigente a carico del a titolo di mantenimento della moglie (euro Parte_1
200,00 mensili), oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, e di determinare, a far data dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento per le due figlie a carico del pari ad euro 600,00 mensili, oltre Istat, oltre alla corresponsione del 60% delle Parte_1
spese straordinarie per le stesse di cui al protocollo di questo Tribunale (le somme mensili dovranno essere versate alla entro il g. 5 di ogni mese). CP_1
Le spese di lite della , in vista della natura della causa e della soccombenza del CP_1
circa la domanda di addebito e di assegno di mantenimento per la moglie, sono Parte_1
poste a carico del ricorrente nella misura della metà, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto, mentre quelle del curatore speciale, nominato in vista delle condotte delle parti che hanno portato all'affidamento delle figlie ai Servizi Sociali, sono poste a carico delle parti e al 50% ciascuno, liquidate come in CP_1 Parte_1
dispositivo e da devolversi in favore dello Stato.
Le spese di CTU, in quanto assunte nel comune interesse delle figlie minori, sono poste a carico del e della al 50% ciascuno, liquidate come da separato Parte_1 CP_1
decreto.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-addebita la separazione al Parte_1
-affida le due figlie minori ai Servizi Sociali, con loro collocamento presso la madre e la nonna materna e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva, con limitazione della responsabilità genitoriale alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre spetterà ai Servizi Sociali affidatari di decidere le scelte maggiormente rilevanti per la vita delle minori, da effettuare nel loro esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni;
il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, in particolare, il responsabile del Servizio Sociale affidatario, o suoi delegati, dovranno assumere le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza delle minori presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
-dispone che entrambi le minori proseguano o intraprendano senza ritardo un percorso presso il che dovrà essere predisposto dai Servizi affidatari, dovendo Parte_3
anche questi ultimi provvedere a predisporre un progetto di assistenza domiciliare presso la casa materna e paterna (eventualmente interessando anche altro Municipio) attraverso il S.I.S.M.I.F. nel massimo delle ore possibili;
-manda ai Servizi Sociali ed al curatore speciale per quanto indicato in parte motiva;
-ordina alle parti e la immediata rimozione di eventuali fotografie CP_1 CP_6
pubblicate dalle stesse delle figlie minori sui social network, con divieto di pubblicare ulteriori fotografie;
-assegna la casa coniugale alla;
CP_1
-conferma l'assegno di mantenimento vigente a carico del a titolo di Parte_1
mantenimento della moglie (euro 200,00 mensili), oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, e determina, a far data dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento per le due figlie a carico del pari ad euro 600,00 mensili, oltre Istat, oltre alla Parte_1
corresponsione del 60% delle spese straordinarie per le stesse di cui al protocollo di questo Tribunale da parte del (le somme mensili dovranno essere versate alla Parte_1
entro il g. 5 di ogni mese); CP_1
- condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella Parte_1 CP_1
misura della metà, liquidate in euro 2.030,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto;
-condanna le parti e alla rifusione delle spese di lite sostenute dal CP_1 CP_6
curatore speciale, liquidate in euro 1.168,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da devolversi in favore dello Stato.
- spese di CTU poste a carico di e al 50% ciascuno, e Parte_1 CP_1
liquidate come da separato decreto.
Ordina la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali.
Così deciso in Roma, 28.3.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Francesca Proietti