CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAMA AUGUSTO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
ERMELLINI MAURIZIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 134/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale MassaAR - Via Vincenzo Menzione 3 54100 Massa MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00809 RITENUTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00809 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00809 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00809 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, ritualmente notificato, la Società "Ricorrente_1 SrlS", in atti meglio indicata, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", impugnava, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 1, competente per materia e territorio, gli Avvisi di accertamento n. T8M03UC00809, n. T8M03UC00809, n. T8M03UC00809 e n. T8M03UC00809, tutti notificatile dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Massa AR, con i quali il suddetto Ufficio fiscale, dopo avere accertato, a carico della Società ricorrente, per l'anno 2018, costi ritenuti inesistenti per complessivi € 67.804,97 (sessantasettemilaottocentoquattro/97) e costi ritenui non di competenza per complessivi € 1.733,10 (millesettecentotrentatre/10), accertava, sempre per la stessa annualità fiscale anzidetta, le seguenti somme a carico della Società ricoorente medesima: € 16.690,00 a titolo di Imposta sul Reddito delle Società (IRES), € 3.400 a titolo di Imposta sul Reddito delle Attività Produttive (IRAP),
€ 13.190,00 a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), oltre ad interessi per € 8.887,57 e sanzioni applicate per complessivi € 32.952,83.
Nel ricorso si contesta la nullità del provvedimento impugnato anzitutto per difetto di legittimazione attiva dell'Ufficio fiscale resistente per carenza di sottoscrizione dell'atto di costituzione in giudizio, quindi per una serie di eccezioni relative al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale Massa AR circa la presunta inesistenza delle operazioni commerciali contestate e quindi circa la presunta inesistenza dei relativi costi recuperati a tassazione, come sopra meglio descritti, n da cui l'ulteriore rilievo critico circa l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione con la quale sono stati motivati gli Avvisi di accertamento impugnati. Il ricorso si concludeva quindi con la richiesta di annullamento dei provvedimenti suddetti, con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituita regolarmente l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Massa Carrara, che si è opposta a tutte le argomentazioni di controparte, ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso, sempre con vittoria di spese di giudizio.
All'odierna udienza il difensore della Società "Ricorrente_1 SrlS", a fronte della presentazione delle deleghe e delle relative sottoscrizioni inerenti l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio fiscale resistente, ha rinunciato all'eccezione di nullità dei provvedimenti impugnati per presunto difetto di legittimazione attiva dell'Ufficio fiscale resistente stesso ed il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
Massa AR ha preso atto di ciò rinunziando, a sua volta, ad ogni replica, mentre, per quanto riguarda le restanti reciproche argomentazioni, le parti hanno discusso i propri atti, mantenendo ferme le proprie posizioni e le reciproche conclusioni, per cui, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 1, osserva: la rinuncia di parte ricorrente al primo dei motivi di impugnazione formulati, quello relativo all'eccezione di nullità dei provvedimenti impugnati per presunto difetto di legittimazione attiva dell'Ufficio fiscale e l'accettazione di detta rinuncia da parte del rappresentante dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Massa AR esclude, per questa Corte, la necessità di trattazione del suddetto motivo di impugnazione, che d'altronde, sia detto per inciso, a fronte della presentazione delle deleghe e delle relative sottoscrizioni inerenti l'atto di costituzione in giudizio da parte dell'Ufficio fiscale resistente, appariva del tutto infondato.
Più complesso e, soprattutto, comportante differenti conclusioni si presenta l'esame degli altri motivi espressi nel ricorso.
Va premesso, in tal senso, sul piano storico dei fatti, che l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
Massa AR, prima di procedere all'emissione degli Avvisi di accertamento meglio sopra indicati e poi impugnati con il presente ricorso, aveva notificato alla Società "Ricorrente_1 SrlS", in data 24 dicembre 2024, uno schema di atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 212/200 (Statuto del Contribuente) in cui le aveva contestato l'irregolare tenuta della contabilità, e quindi l'inesistenza oggettiva delle fatture emesse da tale Sig. Nominativo_1 e da altri n. 2 Ditte fornitrici, tali Società "Società_1 S.r.l." e "Bee Smart di TR TO, nonché aveva contestato la presunta distribuzione di utili e rilevato alcuni costi asseriti non di competenza.
Era seguita, poi, l'emissione, da parte dell'Ufficio, degli Avvisi di accertamento meglio sopra indicati, notificati alla Società ricorrente il 20 marzo del successivo anno 2025, e poi impugnati con il presente ricorso, atti ai quali, però, la Società "Ricorrente_1 SrlS", in data 26 marzo 2025, quindi del tutto tempestivamente, aveva replicato presentando richiesta di procedimento per adesione onde poter opportunamente relazionare e, soprattutto, documentare all'Ufficio sulle contestazioni formali scoperte circa la contabilità sociale relative alle operazioni contestate, cui seguiva, in data 1° maggio dell'anno
2025, dopo l'emissione, da parte dell'Ufficio, di regolare invito a comparire (n. T8MI1UC00029/2025), ampia produzione documentale, meglio in atti descritta e documentate, da parte della Società ricorrente volta a chiarire gli errori contabili riscontrati da controparte e quindi la regolare esistenza e la conseguente legittimità delle operazioni commerciali contestate, cui però l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale Massa AR replicava genericamente eccependo la tardività delle produzioni anzidette e chiudendo così il contraddittorio, cui è seguita, nel presente procedimento la ribadita posizione dell'Ufficio circa la presunta inesistenza oggettiva delle operazioni contestate e quindi cira la presunta inesistenza dei relativi costi, come sopra meglio chiarito.
Questa complessiva posizione assunta dall'Amministrazione tributaria resistente, secondo il giudizio di questa Corte, rappresenta una grave contraddizione valutativa degli elementi acquisiti nel procedimento e si traduce in un evidente vizio di insufficienza e di incongruità delle motivazioni addotte negli Avvisi di accertamento impugnati.
L'Agenzia delle Entrate, infatti, dopo la notifica degli Avvisi, a fronte della presentazione, da parte della
Società ricorrente, della richiesta di procedimento per adesione, richiesta motivata proprio per poter opportunamente relazionare e, soprattutto, documentare all'Ufficio sulle contestazioni formali scoperte e quindi a fronte della successiva presentazione di tutta la documentazione prodotta dalla Società "Ricorrente_1 SrlS", avrebbe dovuto, soluzione ritenuta da questa Corte assai più corretta e giuridicamente fondata, procedere, in contraddittorio diretto con la Società ricorrente medesima e con la relativa assistenza tecnica, all'esame della documentazione prodotta, onde pervenire ad un accordo, parziale o totale circa le contestazioni formulate, procedendo quindi, se del caso, ad un nuovo accertamento analitico, ovvero in caso di ritenuta inattendibilità anche dei successivi documenti prodotti, disconoscere definitivamente come inattendibile la documentazione stessa e quindi procedere ad accertamento induttivo almeno relativamente alle operazioni commerciali meglio sopra meglio descritte.
Viceversa, aprire ad un contraddittorio, come ha fatto l'Ufficio, per poi non procedere in tal senso e sostenere però in giudizio l'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate, senza un'effettiva dimostrazione di tale assunto, ma solo sulla base delle iniziali irregolarità rilevate nella contabilità sociale della Società ricorrente rappresenta, a giudizio di questa Corte, un evidente vizio di assenza, o comunque di incongruenza e di insufficienza di motivazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 212/2000
(statuto del Contribuente), nonché dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e succ. mod., cui deve seguire, inevitabilmente, la dichiarzazione di nullità per vizio di motivazione dei provvedimenti impugnati.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamenti degli Avvisi di accertamento impugnati.
Per quanto riguarda le spese del presente giudizio, tuttavia, tenuto conto delle iniziali incogruenze e degli errori della contabilità sociale relativa alle operazioni contestate, ammessi pacificamente dalla stessa parte ricorrente, che hanno portato l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Massa Carrara ad agire notificando gli atti e poi gli Avvisi di accertamento poi annullati, si ritiene equa l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte, visti gli articoli 15 e 36 del dlgs n. 546/1992, accoglie il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAMA AUGUSTO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
ERMELLINI MAURIZIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 134/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale MassaAR - Via Vincenzo Menzione 3 54100 Massa MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00809 RITENUTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00809 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00809 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00809 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, ritualmente notificato, la Società "Ricorrente_1 SrlS", in atti meglio indicata, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", impugnava, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 1, competente per materia e territorio, gli Avvisi di accertamento n. T8M03UC00809, n. T8M03UC00809, n. T8M03UC00809 e n. T8M03UC00809, tutti notificatile dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Massa AR, con i quali il suddetto Ufficio fiscale, dopo avere accertato, a carico della Società ricorrente, per l'anno 2018, costi ritenuti inesistenti per complessivi € 67.804,97 (sessantasettemilaottocentoquattro/97) e costi ritenui non di competenza per complessivi € 1.733,10 (millesettecentotrentatre/10), accertava, sempre per la stessa annualità fiscale anzidetta, le seguenti somme a carico della Società ricoorente medesima: € 16.690,00 a titolo di Imposta sul Reddito delle Società (IRES), € 3.400 a titolo di Imposta sul Reddito delle Attività Produttive (IRAP),
€ 13.190,00 a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), oltre ad interessi per € 8.887,57 e sanzioni applicate per complessivi € 32.952,83.
Nel ricorso si contesta la nullità del provvedimento impugnato anzitutto per difetto di legittimazione attiva dell'Ufficio fiscale resistente per carenza di sottoscrizione dell'atto di costituzione in giudizio, quindi per una serie di eccezioni relative al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale Massa AR circa la presunta inesistenza delle operazioni commerciali contestate e quindi circa la presunta inesistenza dei relativi costi recuperati a tassazione, come sopra meglio descritti, n da cui l'ulteriore rilievo critico circa l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione con la quale sono stati motivati gli Avvisi di accertamento impugnati. Il ricorso si concludeva quindi con la richiesta di annullamento dei provvedimenti suddetti, con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituita regolarmente l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Massa Carrara, che si è opposta a tutte le argomentazioni di controparte, ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso, sempre con vittoria di spese di giudizio.
All'odierna udienza il difensore della Società "Ricorrente_1 SrlS", a fronte della presentazione delle deleghe e delle relative sottoscrizioni inerenti l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio fiscale resistente, ha rinunciato all'eccezione di nullità dei provvedimenti impugnati per presunto difetto di legittimazione attiva dell'Ufficio fiscale resistente stesso ed il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
Massa AR ha preso atto di ciò rinunziando, a sua volta, ad ogni replica, mentre, per quanto riguarda le restanti reciproche argomentazioni, le parti hanno discusso i propri atti, mantenendo ferme le proprie posizioni e le reciproche conclusioni, per cui, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 1, osserva: la rinuncia di parte ricorrente al primo dei motivi di impugnazione formulati, quello relativo all'eccezione di nullità dei provvedimenti impugnati per presunto difetto di legittimazione attiva dell'Ufficio fiscale e l'accettazione di detta rinuncia da parte del rappresentante dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Massa AR esclude, per questa Corte, la necessità di trattazione del suddetto motivo di impugnazione, che d'altronde, sia detto per inciso, a fronte della presentazione delle deleghe e delle relative sottoscrizioni inerenti l'atto di costituzione in giudizio da parte dell'Ufficio fiscale resistente, appariva del tutto infondato.
Più complesso e, soprattutto, comportante differenti conclusioni si presenta l'esame degli altri motivi espressi nel ricorso.
Va premesso, in tal senso, sul piano storico dei fatti, che l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
Massa AR, prima di procedere all'emissione degli Avvisi di accertamento meglio sopra indicati e poi impugnati con il presente ricorso, aveva notificato alla Società "Ricorrente_1 SrlS", in data 24 dicembre 2024, uno schema di atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 212/200 (Statuto del Contribuente) in cui le aveva contestato l'irregolare tenuta della contabilità, e quindi l'inesistenza oggettiva delle fatture emesse da tale Sig. Nominativo_1 e da altri n. 2 Ditte fornitrici, tali Società "Società_1 S.r.l." e "Bee Smart di TR TO, nonché aveva contestato la presunta distribuzione di utili e rilevato alcuni costi asseriti non di competenza.
Era seguita, poi, l'emissione, da parte dell'Ufficio, degli Avvisi di accertamento meglio sopra indicati, notificati alla Società ricorrente il 20 marzo del successivo anno 2025, e poi impugnati con il presente ricorso, atti ai quali, però, la Società "Ricorrente_1 SrlS", in data 26 marzo 2025, quindi del tutto tempestivamente, aveva replicato presentando richiesta di procedimento per adesione onde poter opportunamente relazionare e, soprattutto, documentare all'Ufficio sulle contestazioni formali scoperte circa la contabilità sociale relative alle operazioni contestate, cui seguiva, in data 1° maggio dell'anno
2025, dopo l'emissione, da parte dell'Ufficio, di regolare invito a comparire (n. T8MI1UC00029/2025), ampia produzione documentale, meglio in atti descritta e documentate, da parte della Società ricorrente volta a chiarire gli errori contabili riscontrati da controparte e quindi la regolare esistenza e la conseguente legittimità delle operazioni commerciali contestate, cui però l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale Massa AR replicava genericamente eccependo la tardività delle produzioni anzidette e chiudendo così il contraddittorio, cui è seguita, nel presente procedimento la ribadita posizione dell'Ufficio circa la presunta inesistenza oggettiva delle operazioni contestate e quindi cira la presunta inesistenza dei relativi costi, come sopra meglio chiarito.
Questa complessiva posizione assunta dall'Amministrazione tributaria resistente, secondo il giudizio di questa Corte, rappresenta una grave contraddizione valutativa degli elementi acquisiti nel procedimento e si traduce in un evidente vizio di insufficienza e di incongruità delle motivazioni addotte negli Avvisi di accertamento impugnati.
L'Agenzia delle Entrate, infatti, dopo la notifica degli Avvisi, a fronte della presentazione, da parte della
Società ricorrente, della richiesta di procedimento per adesione, richiesta motivata proprio per poter opportunamente relazionare e, soprattutto, documentare all'Ufficio sulle contestazioni formali scoperte e quindi a fronte della successiva presentazione di tutta la documentazione prodotta dalla Società "Ricorrente_1 SrlS", avrebbe dovuto, soluzione ritenuta da questa Corte assai più corretta e giuridicamente fondata, procedere, in contraddittorio diretto con la Società ricorrente medesima e con la relativa assistenza tecnica, all'esame della documentazione prodotta, onde pervenire ad un accordo, parziale o totale circa le contestazioni formulate, procedendo quindi, se del caso, ad un nuovo accertamento analitico, ovvero in caso di ritenuta inattendibilità anche dei successivi documenti prodotti, disconoscere definitivamente come inattendibile la documentazione stessa e quindi procedere ad accertamento induttivo almeno relativamente alle operazioni commerciali meglio sopra meglio descritte.
Viceversa, aprire ad un contraddittorio, come ha fatto l'Ufficio, per poi non procedere in tal senso e sostenere però in giudizio l'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate, senza un'effettiva dimostrazione di tale assunto, ma solo sulla base delle iniziali irregolarità rilevate nella contabilità sociale della Società ricorrente rappresenta, a giudizio di questa Corte, un evidente vizio di assenza, o comunque di incongruenza e di insufficienza di motivazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 212/2000
(statuto del Contribuente), nonché dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e succ. mod., cui deve seguire, inevitabilmente, la dichiarzazione di nullità per vizio di motivazione dei provvedimenti impugnati.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamenti degli Avvisi di accertamento impugnati.
Per quanto riguarda le spese del presente giudizio, tuttavia, tenuto conto delle iniziali incogruenze e degli errori della contabilità sociale relativa alle operazioni contestate, ammessi pacificamente dalla stessa parte ricorrente, che hanno portato l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Massa Carrara ad agire notificando gli atti e poi gli Avvisi di accertamento poi annullati, si ritiene equa l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte, visti gli articoli 15 e 36 del dlgs n. 546/1992, accoglie il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.