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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10957/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10957 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giuseppe Macciotta. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giulio Peco. CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte attrice ha chiesto, in contraddittorio con l' CP_1
“accertare e dichiarare: …
In via principale:
- l'insussistenza di alcun obbligo a carico della Società ricorrente con riferimento ai contributi previdenziali e sanzioni pretese dall' a mezzo dell'avviso di addebito n. 368 2024 00067873 62 000, notificato in data 16 agosto 2024, CP_1
e per l'effetto dichiarare il suddetto avviso di addebito - in tutto ovvero in parte - nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o erroneo così come ogni suo atto presupposto e/o consequenziale stragiudiziale ed esecutivo”.
Costituitosi con memoria difensiva, l' ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il CP_1 rigetto.
***
1. Con il presente ricorso l'opponente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito con cui l CP_1 ha ingiunto alla società il pagamento della complessiva somma di euro 49.890,86 a titolo di contribuzione dovuta a titolo di “eccedenza massimale per Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” relativa al periodo intercorso tra l'agosto e il dicembre del 2016, oltre a somme aggiuntive, sanzioni ed interessi di mora, per la posizione del dipendente (direttore generale di , alla luce Persona_1 Parte_1 della presenza di un'anzianità contributiva anteriore al 1996.
1 2. In particolare, la società opponente ha affermato l'illegittimità dell'avviso di addebito sostenendo l'insussistenza di qualsivoglia contribuzione versata in favore di prima del 1996, come Persona_1 peraltro dichiarato dal dipendente.
3. Tuttavia, la vicenda relativa all'effettivo versamento di contribuzione ante gennaio 1996 sulla posizione contributiva di è stata già oggetto di accertamento tra le parti con sentenza n. Persona_1
644/2022 del Tribunale di Milano, poi divenuta definitiva a seguito di sentenza confermativa n.
69/2023 della Corte di Appello di Milano (cfr. all. nn. B2.3 e B.
2.4 alla memoria . CP_1
Più precisamente, nella sentenza n. 644/2022 del Tribunale di Milano (poi confermata in appello) si legge:
“All'esito dell'istruttoria, ritiene il giudicante, non solo che on abbia soddisfatto l'onere Parte_1 della prova posto a suo carico, ma che risulti provato l'effettivo versamento di contribuzione ante gennaio 1996 sulla posizione contributiva di Persona_1
A tale convincimento si perviene per due distinti ordini di ragioni.
In primo luogo, non ha mai chiaramente escluso l'esistenza di versamenti contributivi anteriori al 1996. Persona_1
Sentito quale teste, ha affermato di non aver mai prestato attività lavorativa negli anni dell'università – e, quindi, nel
1991 – e di “non comprendere” la ragione delle risultanze dell'estratto conto contributivo;
tuttavia, non ha riferito di aver adottato particolari iniziative per ottenerne una verifica o la rettifica. Invero, nemmeno nella dichiarazione resa ad il dipendente ha preso una chiara posizione sul punto o ha radicalmente escluso il Parte_1 versamento di contribuzione a suo favore, essendosi espresso in termini generici e oltremodo evasivi (“non ritengo attendibile… Non risulta allo scrivente … non risulta allo stesso inoltre…” – doc. 3A, fascicolo ricorrente).
In secondo luogo, il teste ha riferito, con estrema chiarezza, di un meccanismo contributivo postumo che non lascia Tes_1 margini a potenziali errori: “…qualcuno, ossia il datore di lavoro, l'anno dopo è andato a fare le registrazioni e il pagamento dei contributi;
quindi, l'unica cosa certa e indiscutibile, è che qualcuno questa registrazione l'ha fatta, cioè qualcuno ha detto che era lì e aveva lavorato” Persona_1
Quanto appena osservato dà conto dell'inammissibilità e irrilevanza dell'istanza di querela di falso avanzata, in subordine, da . Parte_1
4. Deve pertanto escludersi, a ciò ostando il principio di ordine pubblico processuale del cd. ne bis in idem, derivabile dall'art. 2909 c.c. ed espressione della esigenza di certezza delle relazioni intersoggettive garantite dalla cosa giudicata sostanziale, che sul petitum relativo all'accertamento dell'insussistenza di obblighi con riferimento alla posizione contributiva di , in quanto dedotto nella Persona_1 controversia già oggetto di dibattito processuale definito con la richiamata sentenza Tribunale di Milano
(poi divenuta irrevocabile), possa instaurarsi ennesima vicenda processuale contenziosa.
5. Di conseguenza, nel caso in esame, in forza dei citati riscontri giudiziali, deve riconoscersi che si è in presenza di un'anzianità contributiva anteriore al 1996 e, dunque, va convalidata la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito per cui è causa, con rigetto del ricorso.
2 6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna la parte attrice, al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 5.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 20.03.2025
Il giudice
Franco Caroleo
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10957 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giuseppe Macciotta. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giulio Peco. CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte attrice ha chiesto, in contraddittorio con l' CP_1
“accertare e dichiarare: …
In via principale:
- l'insussistenza di alcun obbligo a carico della Società ricorrente con riferimento ai contributi previdenziali e sanzioni pretese dall' a mezzo dell'avviso di addebito n. 368 2024 00067873 62 000, notificato in data 16 agosto 2024, CP_1
e per l'effetto dichiarare il suddetto avviso di addebito - in tutto ovvero in parte - nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o erroneo così come ogni suo atto presupposto e/o consequenziale stragiudiziale ed esecutivo”.
Costituitosi con memoria difensiva, l' ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il CP_1 rigetto.
***
1. Con il presente ricorso l'opponente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito con cui l CP_1 ha ingiunto alla società il pagamento della complessiva somma di euro 49.890,86 a titolo di contribuzione dovuta a titolo di “eccedenza massimale per Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” relativa al periodo intercorso tra l'agosto e il dicembre del 2016, oltre a somme aggiuntive, sanzioni ed interessi di mora, per la posizione del dipendente (direttore generale di , alla luce Persona_1 Parte_1 della presenza di un'anzianità contributiva anteriore al 1996.
1 2. In particolare, la società opponente ha affermato l'illegittimità dell'avviso di addebito sostenendo l'insussistenza di qualsivoglia contribuzione versata in favore di prima del 1996, come Persona_1 peraltro dichiarato dal dipendente.
3. Tuttavia, la vicenda relativa all'effettivo versamento di contribuzione ante gennaio 1996 sulla posizione contributiva di è stata già oggetto di accertamento tra le parti con sentenza n. Persona_1
644/2022 del Tribunale di Milano, poi divenuta definitiva a seguito di sentenza confermativa n.
69/2023 della Corte di Appello di Milano (cfr. all. nn. B2.3 e B.
2.4 alla memoria . CP_1
Più precisamente, nella sentenza n. 644/2022 del Tribunale di Milano (poi confermata in appello) si legge:
“All'esito dell'istruttoria, ritiene il giudicante, non solo che on abbia soddisfatto l'onere Parte_1 della prova posto a suo carico, ma che risulti provato l'effettivo versamento di contribuzione ante gennaio 1996 sulla posizione contributiva di Persona_1
A tale convincimento si perviene per due distinti ordini di ragioni.
In primo luogo, non ha mai chiaramente escluso l'esistenza di versamenti contributivi anteriori al 1996. Persona_1
Sentito quale teste, ha affermato di non aver mai prestato attività lavorativa negli anni dell'università – e, quindi, nel
1991 – e di “non comprendere” la ragione delle risultanze dell'estratto conto contributivo;
tuttavia, non ha riferito di aver adottato particolari iniziative per ottenerne una verifica o la rettifica. Invero, nemmeno nella dichiarazione resa ad il dipendente ha preso una chiara posizione sul punto o ha radicalmente escluso il Parte_1 versamento di contribuzione a suo favore, essendosi espresso in termini generici e oltremodo evasivi (“non ritengo attendibile… Non risulta allo scrivente … non risulta allo stesso inoltre…” – doc. 3A, fascicolo ricorrente).
In secondo luogo, il teste ha riferito, con estrema chiarezza, di un meccanismo contributivo postumo che non lascia Tes_1 margini a potenziali errori: “…qualcuno, ossia il datore di lavoro, l'anno dopo è andato a fare le registrazioni e il pagamento dei contributi;
quindi, l'unica cosa certa e indiscutibile, è che qualcuno questa registrazione l'ha fatta, cioè qualcuno ha detto che era lì e aveva lavorato” Persona_1
Quanto appena osservato dà conto dell'inammissibilità e irrilevanza dell'istanza di querela di falso avanzata, in subordine, da . Parte_1
4. Deve pertanto escludersi, a ciò ostando il principio di ordine pubblico processuale del cd. ne bis in idem, derivabile dall'art. 2909 c.c. ed espressione della esigenza di certezza delle relazioni intersoggettive garantite dalla cosa giudicata sostanziale, che sul petitum relativo all'accertamento dell'insussistenza di obblighi con riferimento alla posizione contributiva di , in quanto dedotto nella Persona_1 controversia già oggetto di dibattito processuale definito con la richiamata sentenza Tribunale di Milano
(poi divenuta irrevocabile), possa instaurarsi ennesima vicenda processuale contenziosa.
5. Di conseguenza, nel caso in esame, in forza dei citati riscontri giudiziali, deve riconoscersi che si è in presenza di un'anzianità contributiva anteriore al 1996 e, dunque, va convalidata la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito per cui è causa, con rigetto del ricorso.
2 6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna la parte attrice, al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 5.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 20.03.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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