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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/11/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Concettina EPIFANIO Presidente
Dott.ssa Anna Maria RASCHELLA' Consigliere
Dott.ssa Adele FORESTA Consigliere rel.
Dott. Carlo TALARICO Esperto
Dott.ssa Brunella PASQUINO Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritto al n. 699 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n.
86/2025, emessa in data 9.5.2025, pubblicata in data 19.5.2025, trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 13.10.2025, emessa all'esito dell'udienza del
23.9.2025, celebrata, ex art. 127-ter c.p.c., con trattazione scritta, in forza di decreto del
Presidente della Corte del 5.9.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa da se Parte_1 C.F._1 medesima e, in forza di procura allegata alla costituzione di co-difensore, anche dall'avv. Marco Vitali ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Pesaro;
- appellante =
E
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 come da procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado, dagli avv.ti
IA NI e NC LO, nello studio del quale, in Pietrapaola-Rende, ha eletto domicilio;
- appellato =
1 E
Avv. , quale curatore speciale della minore (cod. Controparte_2 Persona_1 fisc.: ), difesa da se medesima;
C.F._3
- appellata =
CON L'INTERVENTO della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 23.9.2025: “…in accoglimento del ricorso proposto Voglia, Accogliere il reclamo riformando la sentenza del
Tribunale per i Minori di Catanzaro n. 86/2025 (RG 695/2024), con revoca dell'affidamento esclusivo al padre e delle prescrizioni ex art. 333 c.c. poste a carico della madre;
disporre l'affidamento condiviso con poteri paritari su salute e scuola.
In via istruttoria:
ammettere i documenti come depositati;
acquisire protocolli completi somministrati al padre (APS-1, verbali, grezzi) e chiarire se sia mai stato somministrato un MMPI o equivalenti;
in difetto, disporlo e assumere il dott.
(p.19 Comparsa) sulla relativa somministrazione dell'APS-1 Per_2
disporre CTU comparativa su entrambi i genitori, a ristabilire parità valutativa.
presso il padre, disporre l'affidamento condiviso con poteri paritari su salute e scuola.”.
Per AN EP, rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 27.5.2025:
“…1) in via istruttoria: venga acquisito al fascicolo al presente fascicolo di II grado, il parere (con le conclusioni) assunte dal P:M: presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento iscritto al n. 695/2024 riguardante la minore , nata il Persona_1
17.10.2009, contenenti la richiesta di revoca della responsabilità genitoriale della sig.ra , nei confronti della figlia minore, che per comodità viene allegato Parte_1 alle presenti note di trattazione scritta;
(doc.1)
2) Dichiarare inammissibili le istanze istruttorie ed i documenti nuovi proposti solo nel grado di gravame dalla nel reclamo proposto avverso la sentenza del Pt_1
09.05.2025 del Tribunale per i minorenni di Catanzaro e quanto depositato il
10.09.2025;
2 3) In via principale e nel merito: rigettare il reclamo proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del 09.05.2025 del Tribunale per i minorenni di Catanzaro perché inammissibile, infondato o con qualunque altra statuizione, espungendo la documentazione depositata solo in II grado ed espungendo ogni altra deduzione istruttoria perché inammissibile.
Per l'effetto confermando in toto il provvedimento impugnato.
Con condanna alla refusione delle spese di primo e di secondo grado”.
Per il Curatore Speciale, rassegnate nella comparsa di costituzione, cui la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 23.9.2025, insistendo che nel rigetto delle richieste istruttorie avanzate dall'appellante e nella declaratoria di inammissibilità della produzione di nuovi documenti: “…- RIGETTARE il ricorso in appello proposto dall' Avv. Parte_1
– CONFERMARE integralmente la sentenza n. 86/2025 del 19.05.25 del Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro;
– SUBORDINARE ogni futura valutazione di recupero del rapporto madre-figlia alla volontà della minore solo in ambito terapeutico;
- ADOTTARE ogni necessario ed opportuno provvedimento nell'interesse ed a tutela della minore con declaratoria di rigetto di ogni istanza di Persona_1 affidamento o collocamento presso la madre, stante l'assenza di ogni presupposto.”.
Per il Procuratore Generale: “Si conclude per il rigetto del reclamo con conferma del provvedimento impugnato”.
PREMESSA IN FATTO
Sulla scorta degli atti di causa la vicenda processuale all'esame della Corte può sintetizzarsi come segue.
Il procedimento trae origine dalla trasmissione, per competenza, degli atti del procedimento n. 199/2023 avviato, innanzi al Tribunale per i Minorenni di Ancona, a tutela dei figli minori nati dall'unione tra e . Detto Controparte_1 Parte_1 procedimento veniva avviato d'ufficio dalla locale Procura Minorile, con ricorso depositato in data 7.2.2023, a seguito della denuncia sporta dalla nei confronti Pt_1 dell'ex compagno, padre dei suoi quattro figli ( nata il [...]; Persona_3
nata il [...]; , nato il [...]; , nata il Per_4 Persona_5 Per_1
17.10.2009), nella quale denuncia venivano riferiti episodi di violenza fisica e verbale
3 asseritamente perpetrati dal nei confronti della nel corso della loro Per_1 Pt_1 relazione e venivano dalla madre manifestate preoccupazioni in ordine alla convivenza delle figlie minori e con il padre, insieme al quale si erano trasferite in Per_4 Per_1
Calabria. Nominato il curatore speciale e svolta attività istruttoria, il Tribunale per i
Minorenni delle Marche, con decreto depositato in data 22.4.2024, disponeva l'affido dei minori e ai Servizi Sociali di Pesaro e l'affido della minore Per_4 Per_5 Per_1 ai Servizi Sociali del comune di GL (vivendo, la ragazza, stabilmente con il padre in Calabria sin dal novembre 2002, mentre , nel frattempo, era tornata Per_4
a vivere con la madre) e trasmetteva gli atti per competenza alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro. Nel provvedimento in parola si segnalava che, relativamente alla madre, non erano emersi elementi di pregiudizio per l'esercizio delle capacità genitoriali mentre, quanto al padre, non erano ancora pervenuti gli esiti degli accertamenti disposti;
si segnalavano, altresì, elementi di criticità per la crescita dei minori, quali “il perdurare della conflittualità della coppia genitoriale che ancora non ha trovato una modalità comunicativa funzionale alla buona gestione dei figli” (tale criticità porterà, poi, il Tribunale per i Minorenni delle Marche a sospendere entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale sul figlio con Per_5 decreto del 26.6.2024, depositato il 4.7.2024).
Quindi, il p.m. ricevente, con ricorso depositato in data 23.5.2024, chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, ai sensi dell'art 333 c.c. e art. 473 bis.13 c.p.c., di confermare l'affido della minore al Servizio Sociale finché non fossero svolti Per_1 tutti gli accertamenti necessari a valutare il migliore collocamento della medesima, nonché di confermare i percorsi di sostegno alla genitorialità disposti in favore sia del padre sia della madre e di determinare il miglior collocamento per la minore. A sostegno delle richieste, il p.m.m. evidenziava che la figlia da gennaio 2024, per ragioni Per_4 non esplicitate, aveva fatto ritorno presso la casa della madre nelle Marche e che (per come emergente dalla relazione dei servizi Sociali di Pesaro del 10.4.2024) i rapporti tra e si erano interrotti, così replicando le modalità altamente disfunzionali Per_1 Per_4 già vissute durante il diverso assetto familiare.
Nominato il Curatore speciale nella persona dell'avv. e avviata CP_2
l'istruttoria, venivano acquisite le relazioni dei Servizi Sociali di IG e del Serd
4 di IG, nonché la documentazione prodotta dalle parti;
si procedeva all'audizione delle parti e della minore.
All'esito il Tribunale adito, con sentenza n. 86/2025, emessa in data 9.5.2025, pubblicata in data 19.5.2025, revocava l'affidamento di ai Servizi Sociali, Per_1 affidava la minore al padre, confermando il collocamento presso di lui, e prescriveva alla madre “di assumere stile genitoriale maturo e responsabile incentrato esclusivamente sul benessere psico-fisico della figlia minore , nonchè Persona_1 funzionale a ricucire la relazione con la figlia”.
A simili statuizioni il Tribunale perveniva sulla scorta dei seguenti passaggi motivazionali:
- le risultanze istruttorie acquisite – sufficienti per supportare la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti – dimostrano un funzionamento adeguato delle competenze genitoriali paterne;
dalla valutazione psichiatrica non sono emersi sintomi di un disturbo psico-patologico in atto;
sono negativi gli accertamenti svolti dal Serd;
è emerso uno stato di benessere della minore nel contesto paterno;
- la minore, ormai adolescente, dimostrando maturità e autonomia di giudizio, ha ripercorso il difficile rapporto con la madre e ha in modo chiaro manifestato il desiderio di continuare a vivere con il padre, il quale “pur in un quadro di difficili e complessi rapporti con la ex compagna non sufficientemente elaborati, non ha autonomamente mortificato il diritto alla bigenitorialità della figlia”, che, dal canto suo, ha dimostrato di non percepire la madre come riferimento affettivo ed educativo;
- rimarcata, alla luce del diritto interno e internazionale, la rilevanza dell'opinione e della volontà del minore che si trovi in età da consentirgli di operare scelte consapevoli, va confermato il collocamento della minore presso il padre e, considerata la natura incoercibile dei rapporti affettivi e tenuto conto dell'età della ragazza e dei suoi desideri, dovrà essere la madre ad attivarsi per recuperare la relazione con la figlia;
- è necessario affidare la minore in via esclusiva al padre “avuto riguardo al senso di malessere e di sfiducia nutriti dalla ragazza verso la madre e ricondotti dalla stessa essenzialmente e prevalentemente al comportamento della madre;
all'
5 esclusivo interesse materiale e morale di , anche in rapporto al modo in Per_1 cui la madre ha svolto in passato il proprio ruolo ( relazioni interpersonali non appropriate e pacate, scarsa partecipazione alle delicate fasi della figlia, mancanza di empatia e di vicinanza nell' adempimento dei doveri genitoriali ); alla distanza territoriale ed ai gravi problemi relazionali, comunicativi e di contrasto con l'altro genitore che espongono la ragazza al concreto rischio che la madre frapponga con dinieghi e scarsa collaborazione ostacoli all'accesso della minore a cure o ad esperienze per le quali è necessario il consenso di entrambi i genitori”.
Avverso la sentenza ha proposto appello , la quale, ripercorsa Parte_1 minuziosamente tutta la relazione sentimentale e le vicende, di fatto e processuali, che sono seguite alla rottura del rapporto, ha lamentato che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato i fatti e la documentazione e non abbia proceduto a congrua istruttoria, essendosi limitato ad acquisire gli atti del procedimento svoltosi innanzi al
Tribunale per i Minorenni delle Marche.
Tentando di riassumere le doglianze, l'appellante ha dedotto, in particolare, che:
- la relazione con il sarebbe stata connotata da conflitti e violenze, oltre Per_1 che dal disinteresse per i figli, manifestato dal padre, spesso assente, anche in occasioni di rilievo, a cagione di viaggi, sovente di piacere;
tanto avrebbe indotto essa appellante a sporgere denuncia, a seguito della quale era stato avviato, nei confronti del , un procedimento penale per il reato, tra l'altro, di Per_1 maltrattamenti;
- il avrebbe portato con sé le figlie, trasferendosi in Calabria, senza il Per_1 consenso di essa appellante e benché egli non avesse più a sua città Per_6 natale, alcun legame familiare, ponendo in essere, inoltre, condotte manipolatorie sulle figlie, allontanandole dalla madre e generando in esse un'alienazione parentale;
- la figlia sarebbe stata iscritta presso una scuola media di Per_1 Per_6 senza il consenso di essa appellante e, anzi, sulla scorta di un consenso falso e altrettanto sarebbe avvenuto in occasione dell'iscrizione della ragazza alla scuola superiore;
il , inoltre, avrebbe nascosto alla madre informazioni sulla Per_1 salute delle figlie, tra cui l'anoressia di cui soffriva;
Per_4
6 - tutte le numerose valutazioni psichiatriche svolte sulla capacità genitoriale materna hanno sempre dato esiti positivi, mentre carenti sarebbero gli accertamenti svolti nei confronti del;
in particolare, sarebbero ben 17 le Per_1 relazioni eseguite sulla capacità di essa genitrice mentre una sola – peraltro, di dubbia esistenza – sarebbe quella svolta sulle capacità genitoriali paterne;
inoltre, detta relazione – ossia quella che si assume redatta dal Consultorio
[...] di IG Calabro, a firma del dott. – si fonda su Per_7 Per_2 accertamenti parziali, posto che non è stata somministrata al tutta la Per_1 batteria di test necessari (in particolare, non risulta somministrato il test MMPI-
R per la valutazione della personalità) ma solo un'intervista semi strutturata il cui oggetto di indagine ha riguardato esclusivamente il comportamento tenuto dal negli ultimi 12 mesi con i figli;
Per_1
- il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato che le dichiarazioni di sarebbero state influenzate dalla manipolazione del padre, tanto che le Per_1 circostanze narrate – mai riferite in precedenti audizioni – non rispondono a verità, come dimostrato dalle riproduzioni fotografiche accluse al testo dell'appello e dalle immagini tratte dal profilo Facebook di essa appellante;
al contrario, essa appellante avrebbe sempre tentato di riallacciare i rapporti con ma senza riuscirvi proprio a causa della manipolazione posta in essere Per_1 dal padre;
- non vi sarebbero, quindi, elementi per ritenere la madre irresponsabile o immatura e le denunce di maltrattamenti sarebbero state ingiustamente interpretate come attacchi all'altro genitore;
di contro, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la condotta accudente della madre, che sollevò preoccupazioni per lo stato di salute di di cui neppure i Servizi si erano Per_4 accorti e che avrebbe sempre dimostrato di sapersi prendere cura dei figli nonostante le difficoltà;
- anche il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha dato atto dell'assenza di elementi di criticità nell'esercizio della capacità genitoriale materna, revocando la sospensione dalla responsabilità genitoriale a suo tempo disposta;
inoltre, ha ritenuto più tutelante per , anch'egli figlio minore della coppia, l'affido Per_5
7 condiviso ad entrambi i genitori: sotto tali aspetti, quindi, tale Tribunale ha contraddetto il giudizio espresso nella sentenza gravata.
Ha, quindi, concluso chiedendo alla Corte di “revocare e/o modificare del provvedimento nelle parti sopra evidenziate” e, in subordine, di “ordinare l'esecuzione della valutazione delle competenze genitoriali e della personalità del , e Per_1 rinviare all'esito ogni successiva decisione”.
Si è costituito in giudizio il padre della minore, , il quale, in via Controparte_1 preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame per genericità, in violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nonché l'inammissibilità della nuova produzione documentale, eseguita solo in grado di appello, e delle richieste istruttorie formulate solo con l'impugnazione; nel merito, ha contestato con argomenti gli avversi assunti, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio anche la curatrice speciale del minore, la quale ha, anch'ella, chiesto la reiezione del gravame, deducendone, sotto più profili, l'infondatezza e concludendo in conformità.
Anche il p.m. ha instato per il rigetto dell'appello spiegato.
Con le note di trattazione per l'udienza del 23.5.2025, l'appellante ha, poi, evidenziato che la figlia maggiorenne ha lasciato l'abitazione paterna ed è tornata a vivere con Per_4 essa appellante, la quale, nel frattempo, ha contratto matrimonio;
ha anche riformulato le proprie conclusioni, articolando specifiche richieste istruttorie e concludendo come in epigrafe riportato, trovando l'opposizione del e della curatrice, manifestata Per_1 nelle rispettive note di trattazione per la medesima udienza, nella quali è stata eccepita l'inammissibilità delle richieste.
All'esito dell'udienza del 23.5.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 10.10.2025, depositata in data
13.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni processuali
1.1. Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa dell'appellato . Per_1
Non vi è dubbio che l'atto introduttivo del presente grado, ancorché genericamente rubricato “ricorso” oppure, in altri scritti, denominato “reclamo” (cfr. note di trattazione
8 per l'udienza del 23.9.2025), sia, a tutti gli effetti, un appello avverso un provvedimento che ha assunto la forma della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro, all'esito del giudizio avviato con ricorso del p.m. depositato in data
23.5.2024 e, quindi, soggetto alla disciplina di cui agli artt. 473 bis ss c.p.c.. Tanto perché dal Tribunale per i Minorenni di Ancona (adito anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs 149/2022) gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro – e non direttamente a detto Tribunale
– sicché non si è verificata una traslatio iudicii, essendo stato, di contro, avviato un nuovo procedimento in conseguenza di autonomo atto di impulso e autonoma iniziativa processuale del p.m. ricevente.
Quindi, l'appello è soggetto, quanto al suo contenuto e al relativo iter procedimentale, alla disciplina contenuta negli artt. 473-bis 30 e ss c.p.c.. L'art. 473-bis 30 c.p.c. richiama, quanto al contenuto dell'atto, il disposto di cui all'art. 342 c.p.c.: l'appello deve, quindi, contenere l'indicazione, in modo chiaro, sintetico e preciso, dei capi della sentenza impugnati, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione.
Tanto chiarito, va, effettivamente, rilevato che il ricorso si discosta – e non marginalmente – dal modello normativo appena indicato, nella misura in cui esso si risolve in un elenco di eventi, di atti, di documenti tesi ad offrire una ricostruzione della relazione tra le parti sin dalla sua origine e delle varie vicende che, nel corso del tempo, hanno coinvolto le parti e i figli, con una concatenazione di osservazioni sovente avulse dall'oggetto del giudizio e, soprattutto, non rapportate alla motivazione della sentenza gravata, con la quale l'atto solo a tratti si confronta.
Tanto impone alla Corte un'opera di selezione certamente anomala e uno sforzo interpretativo indubbiamente fuori dai canoni ordinari.
Ciò nondimeno, al netto di quella (massiccia) parte di contenuto che non si confronta in modo dialettico con le motivazioni del Tribunale e al netto di documenti sovrabbondanti rispetto al perimetro del sindacato del Tribunale prima e della Corte ora, l'appello – pur difforme dal modello procedimentale – non risulta inammissibile, alla luce dei principi elaborati in tema dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27199/2017; in senso analogo, Cass. n 7675/2019 e Cass. n. 36481/2022), essendo possibile enucleare
9 le parti della sentenza impugnate – id est la statuizione circa l'affido esclusivo della minore al padre e le prescrizioni dettate alla madre – e, sia pur all'esito di gravosa opera esegetica, le ragioni della critica, fondate sull'asserita valutazione parziale dei documenti acquisiti e sulla dedotta insufficienza dell'istruttoria, con particolare riferimento all'assenza, di cui l'appellante si duole, di accurate indagini sulla capacità genitoriale del e sulla genuinità delle dichiarazioni rese dalla minore Per_1 Per_1
.
[...]
1.2. Va rigettata anche l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale versata in atti nel presente grado e delle richieste istruttorie avanzate dall'appellante nel ricorso in appello.
Sul punto è sufficiente richiamare il disposto di cui all'art. 473-bis 35 c.p.c., a mente del quale il divieto di nuove domande e nuovi mezzi di prova previsto dall'art. 345 c.p.c. si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili, nel cui ambito certamente non rientra l'esercizio della responsabilità genitoriale e, in genere, qualsiasi provvedimento che attenga alla tutela del miglior interesse per il minore.
1.3. Infine, pure meritevole di rigetto è l'eccezione, formulata dall'appellato , di Per_1 inammissibilità delle memorie depositate dall'appellante, in data 10.9.2025 e, successivamente, in data 23.9.2025, trattandosi di memorie aventi, tra loro, contenuto sostanzialmente analogo, con valenza di note di trattazione per l'udienza del 23.9.2025.
2. Le valutazioni della Corte sul merito.
Tanto ritenuto sotto il profilo processuale, si rammenta che, in sintesi, l'appellante chiede nel merito la “revoca dell'affidamento esclusivo al padre e delle prescrizioni ex art. 333 c.c. poste a carico della madre”. Chiede, in via istruttoria, oltre all'ammissione dei documenti depositati, anche l'acquisizione dei protocolli completi somministrati al padre (APS-1, verbali, grezzi), al fine di chiarire se sia mai stato somministrato un
MMPI o equivalenti (“in difetto, disporlo e assumere il dott. (p.19 Comparsa) Per_2 sulla relativa somministrazione dell'APS-1”), nonché che sia disposta “CTU comparativa su entrambi i genitori, a ristabilire parità valutativa”.
Ebbene, la valutazione delle esposte richieste non può che muovere da una constatazione di fondo – lucida e pienamente condivisibile – contenuta proprio nell'appello: “E' evidente ed è chiaro che non si può prescindere dalla volontà di
di rimanere in Calabria (sia se questa volontà sia autonoma, sia se questa Per_1
10 volontà risulti essere il frutto di una manipolazione) perché estrapolare da Per_1 contesto in cui vive da 3 anni significherebbe sottoporla ad un nuovo stress mentale”
(cfr. pag. 26 dell'appello).
Quindi, il collocamento di in Calabria presso il padre, se rispondente alla reale Per_1 volontà di , non è in discussione, così come non è in discussione che Per_1 Per_1 abbia – in modo netto e cristallino – manifestato la ferma volontà di vivere con il padre, con il quale ha riferito di “stare da Dio”, e che abbia manifestato un altrettanto netto rifiuto di avere rapporti con la madre.
L'appellante dubita, però, della genuinità delle dichiarazioni rese dalla minore – in quanto, a suo dire, verosimilmente oggetto di manipolazioni del padre per allontanarla dall'altro genitore, avendo, peraltro, la ragazza, riferito circostanze non rispondenti al vero – ed evidenzia che non sono state mai eseguite indagini approfondite e complete circa la capacità genitoriale del padre.
I dati di fatto da cui muovere il giudizio sono i seguenti.
è un'adolescente ormai sedicenne che, alla luce delle dichiarazioni rese (oltre Per_1 che della diretta osservazione descritta dal curatore speciale), ha mostrato maturità e lucidità nel racconto del suo passato, della sua vita presente, dei suoi progetti e desideri.
Ella, per quanto rileva nella presente sede, ha dichiarato: “Ho la media del sette/ sette e mezzo. Le materie che mi piacciono di più sono fisica e matematica, in fisica ho nove e in matematica otto. Da grande voglio fare il detective o lavorare nei R.I.S. ... Faccio parte del coro parrocchiale, Santa Maria ad Nives in e anche dell'Oratorio, Per_6 dove sono animatrice per i bambini della scuola primaria. Durante l'inverno frequento mercoledì e sabato dalle 17.30 alle 20:00, d'estate mi occupo del “Grest- estate ragazzi” per due settimane ... Da domani inizierò a praticare il tennis per due giorni a settimana dalle 19:30- alle 21:00, mi accompagnerà AP ... La scorsa settimana ho terminato un corso studio “ Genio in 21 giorni” un corso a pagamento, che ha pagato AP. E' un corso di studio che serve ad avere un proprio metodo di studio al fine di comprendere meglio e ottimizzare i tempi di studio. ... Mi sono trovata benissimo è un ottimo metodo, si studia tramite una mappa a forma di neurone e aiuta sia nell'apprendimento, sia nell'organizzazione della vita quotidiana ... Ho superato i test di ingresso per il corso Cambridge per conseguire il livello B1, il corso è stato organizzato dalla mia scuola. ... Anche le mie sono sorelle sono brave ... Abbiamo un
11 rapporto solido e ci aiutiamo e confrontiamo su ogni cosa ... Non sento mio fratello
da circa un anno. Anche se gli mando gli auguri in occasione del suo CP_3 compleanno o delle festività, lui non risponde. Secondo me si fa influenzare da mamma.
Lui abita con mamma a Pesaro, ha sedici anni. Ormai ho perso la pazienza con lui, perché io mando messaggi ma lui non mi risponde. ... Non sento e vedo mamma da un anno. L'ultima volta che ci siamo viste è stata in occasione dell'ultima vacanza, non ricordo se fosse l'estate 2023 o Natale 2023. ... Non voglio avere rapporti con lei, a parer mio una mamma non è quella che ti ha partorito, ma quella che c'è sempre stata.
Da piccola, a parte che ci picchiava sempre, se litigavamo tra fratelli, come fanno tutti i bambini, lei si arrabbiava, urlava come una pazza e certe volte faceva scenate, ad esempio, quando eravamo in macchina cominciava a battere le mani sullo sterzo e diceva “ basta, facciamo un incidente così la facciamo finita tutti”, oppure faceva la scenata che si buttava dal balcone e la tirava dentro. Mamma ha sempre fatto Per_4 così, quando si arrabbia, bestemmia e dice parolacce. Quando facevamo monellerie oppure se non capivamo qualcosa a scuola o prendevamo un voto basso, lei ci urlava contro e ci picchiava a tutti e quattro, dandoci sberle sul muso, che con gli anelli ci faceva male. A me una volta ha rotto il mestolo di legno sulla testa. ... Vedevo poco mamma perché lei lavorava, la vedevo la mattina, qualche volte di pomeriggio e poi la sera. A pranzo mangiavamo da soli io e , ci preparavamo da soli il pranzo, CP_3 perché mangiavamo surgelati. ... Non ho mai avuto un dialogo madre- figlia con lei. ...
Mamma ora non mi telefona da un anno, mi ha mandato un messaggio a Capodanno, a
Natale e al mio compleanno a cui non ho risposto perché non voglio avere alcun contatto con lei. Rispetto a prima vivo una vita migliore. ... Negli ultimi due anni AP era con e in Calabria. Quando era con noi a Pesaro, AP ci aiutava a Per_8 Per_4 studiare, cucinava lui. Quando sono nata io, AP è andato in pensione. ... Ogni tanto faceva dei viaggi di qualche giorno, a volte mi portava. Io amo viaggiare e per esempio al mio compleanno ho chiesto come regalo dei viaggi, sono stata due-tre volte a Londra
e una volta a Parigi;
nei viaggi a volte mi accompagnava AP, altre volte mamma e
, AP rimaneva a casa con e . ... Quando vivevo a Pesaro CP_3 Per_8 Per_4 eravamo praticamente chiusi in casa, non potevamo fare nulla, non potevo uscire, mi riferisco agli ultimi due anni prima del mio trasferimento a IG, circa quattro anni fa, facevo la seconda media. Non potevo mai uscire, mamma mi diceva che potevo
12 uscire solo per le cose di scuola, non mi accompagnava e dovevo prendere il pullman.
Da piccola facevo Taekwondo, pattinaggio, nuoto, tennis, queste cose le ho fatte quando AP era a Pesaro con noi, perché mi accompagnava lui. Mamma ogni tanto, prevalentemente AP. Dalla secondo media non ho più praticato sport perché mi sono dedicata allo studio e ho ripreso quando mi sono trasferita da AP a IG, dove facevo bici e palestra con lui. Lo scorso anno ho fatto anche pattinaggio. ... Con AP ho un buon rapporto, parliamo molto. Faccio sempre tutto con lui. Pensa sempre AP
a tutto, cucina anche lui ed è bravo. ... Di mamma ho solo ricordi brutti. Ricordo che anche quando uscivamo per fare qualcosa insieme finiva sempre con litigi. ...Di solito esco con le mie amiche che hanno la stessa età, alcune sono compagne di scuole, altre della chiesa. ... PA ha stabilito l'orario, mi accompagna e mi viene a prendere lui.
Sono ancora piccola ed è giusto che abbia orari non così tardi. Anche le mie sorelle escono, però hanno orari diverse dai miei perché sono maggiorenni. ... Mamma non mi manca. Una madre, secondo me, non si dovrebbe comportare come ho detto prima, urlare, picchiare. Secondo me il comportamento giusto è dialogare. Non voglio avere rapporti con lei, perché fino a quando non mi sono trasferita da AP ha avuto sempre gli stessi atteggiamenti che ho detto prima e secondo me, se fossi rimasta con lei avrebbe continuato. Anche con le mie sorelle è così, a tirò degli schiaffi Per_4 all'orecchio ( mima il gesto) causandole problemi. Picchiava perché non era Per_8 brava a scuola, e si vantava pure di ciò e ci rideva come se fosse tutto normale. ...
Assolutamente non voglio avere alcun rapporto con mia madre. Il perdono in questi casi non è possibile, perché i comportamenti che ho descritto prima, mamma li ha posti in essere coscientemente e non ha mai chiesto scusa. Un giorno è andata via di casa, ricordo ancora la scena, forse per andare a vivere con uomo che aveva conosciuto. Poi io e siamo andati a vivere con AP e è rimasto con lei. Poi ha Per_8 Per_4 CP_3 trovato un altro compagno che ancora frequenta, io non lo conosco l'ho visto solo una volta due anni fa quando mi trovavo a casa sua. ... PA non mi ha mai picchiato.
Quando litigo con le mie sorelle, ci fa calmare e poi ci parla e ci fa capire che abbiamo sbagliato, AP è sempre dolce sia con me e sia con le mie sorelle. E' affettuoso ed è protettivo nella maniera giusta, mi chiede con chi esco e dove vado. Conosce tutti i miei amici. ... In futuro voglio andare all'Università, ancora sono indecisa, da quello che ho capito, per il lavoro che voglio fare (R.I.S. o detective) potrei fare direttamente i corsi
13 per entrare in polizia, però voglio comunque fare l'Università perché, se qualcosa va storto deve avere un piano B per sicurezza, a parte che non voglio avere solo il diploma. PA sa dei miei progetti a differenza di mamma. ... Non accetterei le scuse di mamma, perché per quel che so picchiare è violenza domestica, è un rato e non basta una scusa per cancellare. So che non mi pentirò di non accettare le sue scuse (piange).
... Sono arrabbiata perché una mamma non fa un figlio e poi lo tratta come ha fatto lei.
... PA vorrebbe che la sentissi, mi dice di mandarle messaggi. Dice di contattare anche . Con lui vorrei avere un rapporto da fratello, perché è mio fratello, con CP_3 mamma invece no. ... Le mie sorelle se vogliono possono sentire mamma, è una loro scelta ma non mi devono mettere in mezzo, perché io non voglio avere nulla a che fare con lei. ... PA non beve e non fuma e neanche io. ... Io voglio continuare a stare con AP a IG. Se questo Tribunale mi chiedesse di andare anche solo per un mese da mamma, preferire andare in una casa famiglia, ma non con lei. Con AP sto bene, sto da Dio. ... PA ha fatto il doppio genitore. Mia sorella ha fatto le veci di Per_8 mamma, per esempio mamma non era presente neanche quando mi è venuto il ciclo mestruale, si è interrotto ma solo mia sorella è intervenuta in mio supporto mentre mia mamma non mia ha spiegato, nonostante io le avessi detto del problema. ... mamma si è comportato male con tutti i figli e non con me in particolare. ... Mamma non mi manda soldi. So che paga tutte le spese AP. A me personalmente non dà soldi. L'ultimo regalo che mi ha fatto è stato in occasione del mio quattordicesimo compleanno, mi mandò un assegno di cento euro, non ho potuto cambiarlo e quindi l'ho restituito chiedendole se potesse provvedere in contanti e lei non si è fatta più sentire. ...”.
Il narrato della ragazza non ha fatto emergere segno alcuno di contaminazione da fonti esterne. Gli eventi del passato sono riferiti in modo dettagliato e con dolore (tanto da generare il pianto); il presente è descritto in modo oggettivo e realistico e i sentimenti sono esternati con spontaneità e autenticità; la proiezione verso il futuro è ricca di entusiasmo.
Dal punto di vista oggettivo, i fatti descritti (con particolare riferimento agli episodi di violenza fisica e verbale subiti dalla madre, al fatto che e il fratello si Per_1 Per_5 trovavano spesso, negli anni prima della separazione dei genitori, a mangiare da soli surgelati a pranzo perché la madre lavorava) non possono ritenersi smentiti dalle riproduzioni fotografiche allegate al ricorso, che rappresentano persone “in posa” e
14 immagini isolate ma non sono in grado di sconfessare episodi che di regola non vengono immortalati da un obiettivo fotografico. Né valgono efficacemente le immagini delle pietanze che l'appellante cucinava nel corso della sua vita familiare: la ragazza non ha mai riferito che la madre non cucinasse o non sapesse farlo ma solo che, spesso,
a pranzo, lei e il fratello si trovavano a mangiare surgelati perché la madre lavorava.
Dunque, non emergono ragioni oggettive per ritenere che la dichiarazione di sia Per_1 artefatta o frutto di manipolazione, risultando, al contrario, una narrazione autentica, spontanea e genuina.
Constano in atti, poi:
a. relazione del Consultorio di IG prot. n. 62039 del CP_4
21.5.2024, a firma del dott. in cui si dà atto che il è stato Persona_9 Per_1 sottoposto a test psicodiagnostico per la valutazione delle capacità genitoriali tramite SPS-I, ossia intervista semistrutturata avente, quale oggetto di indagine, il comportamento tenuto dal genitore negli ultimi 12 mesi con i figli: la relazione attesta che le capacità genitoriali presentano un livello “soddisfacente-ottimale”, con capacità soddisfacenti nella comunicazione e dialogo;
capacità moderata nel controllo e una pressocché totale dedizione alle figlie e alla soddisfazione delle loro esigenze;
si segnala anche che il è consapevole dell'importanza Per_1 della figura materna nella vita di un figlio e cerca di preservare un'immagine positiva della madre;
b. relazione dei servizi sociali di IG depositata il 10.6.2024, in cui si descrive in termini molto positivi sia il rapporto della minore con il Per_1 padre, sia la condizione della ragazza nel suo contesto di vita;
c. relazione di aggiornamento dei servizi sociali di IG depositata il
18.2.2025, in cui si ribadisce che e sono ragazze mature, serene, Per_4 Per_1 ben integrate nel contesto sociale, con brillante rendimento scolastico;
si segnala anche che il mostra un interessamento forte e partecipato verso le figlie, Per_1 alle quali desidera garantire il massimo, sia dal punto di vista affettivo che da quello socio-ambientale e che dal punto di vista economico non sono state riscontrate problematiche di sorta;
si conclude che “avendo constatato che la figura paterna è in possesso delle qualità e dei requisiti necessari nella gestione del suo ruolo genitoriale, si può dire che il quadro emerso è quello di una
15 situazione affettiva, di sostegno e di accoglienza verso le figlie, ricca di sentimenti che sicuramente contribuiscono a creare un felice e sereno clima familiare”;
d. relazioni del Serd di IG, che attestano l'assenza di problematiche legate all'abuso di alcol o sostanze in capo al . Per_1
Gli elementi di giudizio sin qui riassunti restituiscono senza dubbio l'immagine di un padre attento, premuroso, votato alla cura delle figlie e ben attrezzato per rispondere adeguatamente alle loro esigenze e ai loro bisogni.
Di contro, non costituiscono elementi di segno contrario né gli atti del procedimento penale (la denuncia spiegata dalla il decreto di rinvio a giudizio) a carico Pt_1 dell'appellato, giacché al momento fondati esclusivamente su una ricostruzione unilaterale dei fatti, né gli atti dei giudizi civili che si fondano sulla medesima denuncia e unilaterale ricostruzione dell'appellante (ossia, il ricorso del p.m.m. al Tribunale per i
Minorenni di Ancona, il pedissequo provvedimento di sospensione emesso dal
Tribunale, le relazioni di professionisti che danno atto della presa di coscienza, da parte dell'appellante, di essere vittima di violenza): è evidente che, per un verso, sino a sentenza definitiva, i fatti denunciati dall'appellante non possono considerarsi provati e che, per altro verso, qualsiasi valutazione, giuridica o psicologica, che prenda le mosse dalle dichiarazioni della sola parte non può valere come prova del fatto dichiarato da cui siffatta valutazione muove.
Neppure significativa è la richiesta di archiviazione del procedimento penale avviato, in forza delle dichiarazioni rese da , contro l'attuale marito dell'appellante: Testimone_1 nella richiesta, infatti, non si assume – come invece ritiene l'appellante – che sia Per_4 stata manipolata dal padre perché narrasse fatti mai avvenuti;
piuttosto, si evidenzia che, in mancanza di riscontri esterni, le dichiarazioni della minore non erano sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, in quanto sussisteva “il rischio che le dichiarazioni accusatorie della minore siano state contaminate dalle ...vicende familiari”, anche in ragione della condizione di fragilità psico-fisica in cui versava , all'epoca Per_4 minorenne.
Ma quello che più conta – e che maggiormente supporta le risultanze delle fonti istruttorie sopra elencate – è che ha con il padre un ottimo rapporto, sta Per_1 crescendo nel migliore dei modi, ha un ottimo rendimento scolastico, è ben integrata
16 nell'ambiente sociale, è una ragazza attiva sotto diversi profili, non presenta alcun problema di salute fisica o mentale né deficit nel comportamento, nell'educazione, nella capacità di relazionarsi.
D'altra parte, la stessa appellante ha prodotto il decreto del Tribunale per i Minorenni delle Marche del 27.1.2025 in cui si dà atto che entrambi i genitori hanno “superato le criticità mostrate in precedenza e che, cessate le motivazioni che avevano portato questo tribunale a emettere un provvedimento di sospensione temporanea della responsabilità sul figlio, è opportuno procedere con la reintegra nell'esercizio della responsabilità genitoriale” sia di sia di nei confronti del Parte_1 Controparte_1 figlio . Per_5
In un contesto di tal fatta ulteriori indagini sulla capacità genitoriale del padre si palesano oltremodo esplorative ed inutili. “Ristabilire la parità valutativa tra le parti” come richiede l'appellante, è una finalità che, nel descritto contesto, resta fine a se stessa e volta solo a soddisfare un'aspirazione individuale della madre, senza, tuttavia, alcuna utilità rispetto a quello che è l'obiettivo della controversia, ossia individuare il miglior assetto nei rapporti tra la minore e ciascun genitore.
In altri termini, se si parte dalla constatazione che desidera rimanere a vivere Per_1 con il padre e se si assume – come si è assunto – che le sue dichiarazioni sono espressione del suo reale desiderio e se si condivide che il volere del minore capace di discernimento e non lontano dalla maggiore età sia un elemento di gran peso nella valutazione in merito alla sua vita, allora non può che concludersi che ulteriori approfondimenti sulla capacità genitoriale del padre – in ordine al quale, peraltro, non emergono carenze gravi e manifeste e che ha consentito a di raggiungere Per_1 equilibrio e benessere – non sono utili, non essendo contestato, tenuto conto dei motivi di gravame, il collocamento della ragazza, sicché l'attenzione va diretta sull'opportunità
o meno dell'affido esclusivo, effettivamente contestato: accertamento, questo, che, all'evidenza, prescinde dalla completezza o meno della batteria di test psico-diagnostici somministrati all'appellato e dalla loro idoneità o meno a valutare l'attitudine genitoriale oltre il solo ultimo anno, dovendo, piuttosto, sottoporsi a sindacato la validità della motivazione adottata dal Tribunale per escludere dall'affido l'appellante.
Sotto tale ultimo profilo, il Tribunale è giunto a ritenere pregiudizievole per la minore un affido condiviso valorizzando il senso di malessere e di sfiducia nutriti dalla ragazza
17 verso la madre e ricondotti dalla stessa prevalentemente al comportamento della genitrice (che, nel narrato di , si sarebbe dimostrata assente in fasi delicate della Per_1 crescita e avrebbe assunto comportamenti non funzionali), nonché la distanza territoriale ed i gravi problemi relazionali, comunicativi e di contrasto con l'altro genitore, con conseguente rischio che la coppia genitoriale non riesca a trovare un accordo in ordine all'accesso della minore a cure o ad esperienze per le quali è necessario il consenso di entrambi i genitori.
Ebbene, con simile motivazione l'appello non entra in dialettico confronto, limitandosi,
l'appellante, a dedurre che non vi siano elementi per ritenere essa genitrice come persona non matura o non responsabile o per affermare che ella abbia ostacolato o negato il consenso su decisioni relative alla crescita di e che non possa ritenersi Per_1
“salutare” per la minore “l'eliminazione di un qualsivoglia rapporto” con la madre, delegando ogni forma di genitorialità al padre, al contrario di quanto ritenuto dal
Tribunale per i Minorenni delle Marche in relazione al figlio . Per_5
Ebbene, il Tribunale, come già visto, non ha deciso per l'affido esclusivo sulla scorta di un giudizio negativo sulla persona della madre e sulla sua capacità genitoriale né in alcuna parte della sentenza si afferma che la madre abbia ostacolato o negato il consenso relativamente a decisioni importanti per la figlia. Piuttosto, il Tribunale ha preso atto di un dato inconfutabile, ossia che esiste un conflitto tra i genitori estremamente acceso, una totale assenza di dialogo tra loro, che si aggiunge alla netta chiusura manifestata da nei confronti della madre, con la quale ormai da tempo non ha rapporti e alla Per_1 quale attribuisce condotte che le generano ricordi dolorosi: in una condizione di tal fatta l'affido condiviso si risolverebbe in un pregiudizio per la minore, posto che il conflitto rischia di tradursi in deleteri disaccordi sulle scelte più importanti per la minore e in un acuirsi delle ragioni di astio della figlia verso la madre, che, d'altra parte, per quanto narrato dalla ragazza, ha assunto in passato condotte scarsamente partecipative a fasi di vita importanti per la figlia, dimostrando mancanza di empatia, comprensione e vicinanza. L'affido esclusivo, inoltre, non significa – come ritiene l'appellante – estromettere la genitrice dalla vita della figlia, posto che il genitore non affidatario resta comunque titolare del potere-dovere di controllo e vigilanza sulle decisioni assunte dall'altro genitore, per come previsto dall'art. 337 quater ult. co. c.c.. D'altronde, la partecipazione della madre alla vita della figlia non dipende esclusivamente o
18 prevalentemente dalla condivisione della responsabilità genitoriale, bensì, più a monte, dalla capacità della madre, quale figura adulta della diade, di riavvicinare a sé la figlia, aiutandola ad affrancarsi dal passato. Né può ritenersi vincolante la decisione assunta dal Tribunale per i Minorenni delle Marche, che ha affidato il figlio minore ad Per_5 entrambi i genitori, atteso che la situazione di ciascun figlio è specifica e irripetibile ed è
a tale singolare situazione che occorre dare la sua propria disciplina.
Quanto, infine alla mancata previsione di un calendario di incontri tra la madre e la figlia e alle “prescrizioni” dettate dal Tribunale alla madre, il giudice di prime cure ha preso le mosse dalla constatazione della natura incoercibile dei rapporti affettivi nonché dai desideri espressi dalla minore. In altri termini: , che non è più una bambina Per_1 ma una ragazza matura e consapevole, ha manifestato una chiusura nei confronti della madre, indicandone la causa in alcuni comportamenti assunti in passato dalla genitrice e nelle ferite emotive che questi hanno generato. Tanto comporta la non opportunità, nell'ottica del perseguimento del miglior interesse della minore, di imporre un qualsivoglia percorso strutturato di riavvicinamento, con o senza l'ausilio di professionisti, giacché qualsiasi percorso richiede un'adesione e una collaborazione che non sono coercibili e rispetto ai quali la ragazza ha già nettamente manifestato la propria avversione. Tale percorso motivazionale e ratio decidendi sono pienamente condivisibili e non sono stati fatto oggetto di specifica censura giacché con essi l'appello non si confronta. Alla luce delle dichiarazioni di , imporle un rapporto con la madre, Per_1 sebbene veicolato o, comunque, organizzato dai Servizi Sociali, costituirebbe un pregiudizio per l'equilibrio e la serenità che ella è riuscita a costruire. Non a caso, anche il Tribunale per i Minorenni di Pescara, nel decreto del 23.1.2025 (dep. il 27.1.2025), si
è espresso sostanzialmente nel medesimo senso con riferimento al rapporto tra il minore e il padre, annotando che quest'ultimo ha mostrato “la consapevolezza che Per_5 non può obbligare il figlio a relazionarsi con lui, dovendolo rispettare negli intenti e dargli il tempo affinché maturi in lui il desiderio eventualmente di rincontrarlo”.
Per altro verso, poiché l'appellante, nel rapporto con la figlia, è la componente adulta ed
è anche la genitrice, ossia la persona che dovrebbe possedere i più utili strumenti per ricucire gli strappi nel rapporto, si giustificano le prescrizioni dettate alla madre dal
Tribunale, che hanno il significato non di rimproverare l'appellante per pregresse mancanze ma di spingerla a cercare con maturità e pazienza le soluzioni più idonee che,
19 nel rispetto dei tempi e della sensibilità di , possano condurre a ricostruire un Per_1 legame filiale su nuove basi.
In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante tanto nel rapporto processuale con l'appellato , quanto nel rapporto processuale con il curatore Per_1 speciale che rappresenta la minore;
esse si liquidano, per ciascuno degli appellati, come da dispositivo, applicati i parametri previsti dal DM 55/2014 e succ. mod. in relazione ai giudizi innanzi alla Corte di Appello per le cause di valore indeterminabile comprese nello scaglione tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, operata la riduzione del 50% in considerazione della modesta complessità delle questioni e dell'attività espletata, riconosciute le fasi di studio, introduttiva e decisionale (non essendo stata espletata alcuna attività riconducibile alla fase di trattazione/istruttoria), con distrazione in favore dello Stato delle spese liquidate nel rapporto processuale con la minore, in quanto ammessa al patrocinio a spese dell'Erario.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo della reclamante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il reclamo, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale per i Parte_2
Minorenni di Catanzaro n. 131/2024, pubblicata in data 28.10.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.473,00
[...] per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva;
20 3. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di , Parte_1 Persona_1 rappresentata dal curatore speciale, avv. , delle spese del presente Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in euro 3.473,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva, disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
4. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico della reclamante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo;
5. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 10.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Concettina Epifanio
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Concettina EPIFANIO Presidente
Dott.ssa Anna Maria RASCHELLA' Consigliere
Dott.ssa Adele FORESTA Consigliere rel.
Dott. Carlo TALARICO Esperto
Dott.ssa Brunella PASQUINO Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritto al n. 699 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n.
86/2025, emessa in data 9.5.2025, pubblicata in data 19.5.2025, trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 13.10.2025, emessa all'esito dell'udienza del
23.9.2025, celebrata, ex art. 127-ter c.p.c., con trattazione scritta, in forza di decreto del
Presidente della Corte del 5.9.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa da se Parte_1 C.F._1 medesima e, in forza di procura allegata alla costituzione di co-difensore, anche dall'avv. Marco Vitali ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Pesaro;
- appellante =
E
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 come da procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado, dagli avv.ti
IA NI e NC LO, nello studio del quale, in Pietrapaola-Rende, ha eletto domicilio;
- appellato =
1 E
Avv. , quale curatore speciale della minore (cod. Controparte_2 Persona_1 fisc.: ), difesa da se medesima;
C.F._3
- appellata =
CON L'INTERVENTO della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 23.9.2025: “…in accoglimento del ricorso proposto Voglia, Accogliere il reclamo riformando la sentenza del
Tribunale per i Minori di Catanzaro n. 86/2025 (RG 695/2024), con revoca dell'affidamento esclusivo al padre e delle prescrizioni ex art. 333 c.c. poste a carico della madre;
disporre l'affidamento condiviso con poteri paritari su salute e scuola.
In via istruttoria:
ammettere i documenti come depositati;
acquisire protocolli completi somministrati al padre (APS-1, verbali, grezzi) e chiarire se sia mai stato somministrato un MMPI o equivalenti;
in difetto, disporlo e assumere il dott.
(p.19 Comparsa) sulla relativa somministrazione dell'APS-1 Per_2
disporre CTU comparativa su entrambi i genitori, a ristabilire parità valutativa.
presso il padre, disporre l'affidamento condiviso con poteri paritari su salute e scuola.”.
Per AN EP, rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 27.5.2025:
“…1) in via istruttoria: venga acquisito al fascicolo al presente fascicolo di II grado, il parere (con le conclusioni) assunte dal P:M: presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento iscritto al n. 695/2024 riguardante la minore , nata il Persona_1
17.10.2009, contenenti la richiesta di revoca della responsabilità genitoriale della sig.ra , nei confronti della figlia minore, che per comodità viene allegato Parte_1 alle presenti note di trattazione scritta;
(doc.1)
2) Dichiarare inammissibili le istanze istruttorie ed i documenti nuovi proposti solo nel grado di gravame dalla nel reclamo proposto avverso la sentenza del Pt_1
09.05.2025 del Tribunale per i minorenni di Catanzaro e quanto depositato il
10.09.2025;
2 3) In via principale e nel merito: rigettare il reclamo proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del 09.05.2025 del Tribunale per i minorenni di Catanzaro perché inammissibile, infondato o con qualunque altra statuizione, espungendo la documentazione depositata solo in II grado ed espungendo ogni altra deduzione istruttoria perché inammissibile.
Per l'effetto confermando in toto il provvedimento impugnato.
Con condanna alla refusione delle spese di primo e di secondo grado”.
Per il Curatore Speciale, rassegnate nella comparsa di costituzione, cui la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 23.9.2025, insistendo che nel rigetto delle richieste istruttorie avanzate dall'appellante e nella declaratoria di inammissibilità della produzione di nuovi documenti: “…- RIGETTARE il ricorso in appello proposto dall' Avv. Parte_1
– CONFERMARE integralmente la sentenza n. 86/2025 del 19.05.25 del Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro;
– SUBORDINARE ogni futura valutazione di recupero del rapporto madre-figlia alla volontà della minore solo in ambito terapeutico;
- ADOTTARE ogni necessario ed opportuno provvedimento nell'interesse ed a tutela della minore con declaratoria di rigetto di ogni istanza di Persona_1 affidamento o collocamento presso la madre, stante l'assenza di ogni presupposto.”.
Per il Procuratore Generale: “Si conclude per il rigetto del reclamo con conferma del provvedimento impugnato”.
PREMESSA IN FATTO
Sulla scorta degli atti di causa la vicenda processuale all'esame della Corte può sintetizzarsi come segue.
Il procedimento trae origine dalla trasmissione, per competenza, degli atti del procedimento n. 199/2023 avviato, innanzi al Tribunale per i Minorenni di Ancona, a tutela dei figli minori nati dall'unione tra e . Detto Controparte_1 Parte_1 procedimento veniva avviato d'ufficio dalla locale Procura Minorile, con ricorso depositato in data 7.2.2023, a seguito della denuncia sporta dalla nei confronti Pt_1 dell'ex compagno, padre dei suoi quattro figli ( nata il [...]; Persona_3
nata il [...]; , nato il [...]; , nata il Per_4 Persona_5 Per_1
17.10.2009), nella quale denuncia venivano riferiti episodi di violenza fisica e verbale
3 asseritamente perpetrati dal nei confronti della nel corso della loro Per_1 Pt_1 relazione e venivano dalla madre manifestate preoccupazioni in ordine alla convivenza delle figlie minori e con il padre, insieme al quale si erano trasferite in Per_4 Per_1
Calabria. Nominato il curatore speciale e svolta attività istruttoria, il Tribunale per i
Minorenni delle Marche, con decreto depositato in data 22.4.2024, disponeva l'affido dei minori e ai Servizi Sociali di Pesaro e l'affido della minore Per_4 Per_5 Per_1 ai Servizi Sociali del comune di GL (vivendo, la ragazza, stabilmente con il padre in Calabria sin dal novembre 2002, mentre , nel frattempo, era tornata Per_4
a vivere con la madre) e trasmetteva gli atti per competenza alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro. Nel provvedimento in parola si segnalava che, relativamente alla madre, non erano emersi elementi di pregiudizio per l'esercizio delle capacità genitoriali mentre, quanto al padre, non erano ancora pervenuti gli esiti degli accertamenti disposti;
si segnalavano, altresì, elementi di criticità per la crescita dei minori, quali “il perdurare della conflittualità della coppia genitoriale che ancora non ha trovato una modalità comunicativa funzionale alla buona gestione dei figli” (tale criticità porterà, poi, il Tribunale per i Minorenni delle Marche a sospendere entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale sul figlio con Per_5 decreto del 26.6.2024, depositato il 4.7.2024).
Quindi, il p.m. ricevente, con ricorso depositato in data 23.5.2024, chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, ai sensi dell'art 333 c.c. e art. 473 bis.13 c.p.c., di confermare l'affido della minore al Servizio Sociale finché non fossero svolti Per_1 tutti gli accertamenti necessari a valutare il migliore collocamento della medesima, nonché di confermare i percorsi di sostegno alla genitorialità disposti in favore sia del padre sia della madre e di determinare il miglior collocamento per la minore. A sostegno delle richieste, il p.m.m. evidenziava che la figlia da gennaio 2024, per ragioni Per_4 non esplicitate, aveva fatto ritorno presso la casa della madre nelle Marche e che (per come emergente dalla relazione dei servizi Sociali di Pesaro del 10.4.2024) i rapporti tra e si erano interrotti, così replicando le modalità altamente disfunzionali Per_1 Per_4 già vissute durante il diverso assetto familiare.
Nominato il Curatore speciale nella persona dell'avv. e avviata CP_2
l'istruttoria, venivano acquisite le relazioni dei Servizi Sociali di IG e del Serd
4 di IG, nonché la documentazione prodotta dalle parti;
si procedeva all'audizione delle parti e della minore.
All'esito il Tribunale adito, con sentenza n. 86/2025, emessa in data 9.5.2025, pubblicata in data 19.5.2025, revocava l'affidamento di ai Servizi Sociali, Per_1 affidava la minore al padre, confermando il collocamento presso di lui, e prescriveva alla madre “di assumere stile genitoriale maturo e responsabile incentrato esclusivamente sul benessere psico-fisico della figlia minore , nonchè Persona_1 funzionale a ricucire la relazione con la figlia”.
A simili statuizioni il Tribunale perveniva sulla scorta dei seguenti passaggi motivazionali:
- le risultanze istruttorie acquisite – sufficienti per supportare la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti – dimostrano un funzionamento adeguato delle competenze genitoriali paterne;
dalla valutazione psichiatrica non sono emersi sintomi di un disturbo psico-patologico in atto;
sono negativi gli accertamenti svolti dal Serd;
è emerso uno stato di benessere della minore nel contesto paterno;
- la minore, ormai adolescente, dimostrando maturità e autonomia di giudizio, ha ripercorso il difficile rapporto con la madre e ha in modo chiaro manifestato il desiderio di continuare a vivere con il padre, il quale “pur in un quadro di difficili e complessi rapporti con la ex compagna non sufficientemente elaborati, non ha autonomamente mortificato il diritto alla bigenitorialità della figlia”, che, dal canto suo, ha dimostrato di non percepire la madre come riferimento affettivo ed educativo;
- rimarcata, alla luce del diritto interno e internazionale, la rilevanza dell'opinione e della volontà del minore che si trovi in età da consentirgli di operare scelte consapevoli, va confermato il collocamento della minore presso il padre e, considerata la natura incoercibile dei rapporti affettivi e tenuto conto dell'età della ragazza e dei suoi desideri, dovrà essere la madre ad attivarsi per recuperare la relazione con la figlia;
- è necessario affidare la minore in via esclusiva al padre “avuto riguardo al senso di malessere e di sfiducia nutriti dalla ragazza verso la madre e ricondotti dalla stessa essenzialmente e prevalentemente al comportamento della madre;
all'
5 esclusivo interesse materiale e morale di , anche in rapporto al modo in Per_1 cui la madre ha svolto in passato il proprio ruolo ( relazioni interpersonali non appropriate e pacate, scarsa partecipazione alle delicate fasi della figlia, mancanza di empatia e di vicinanza nell' adempimento dei doveri genitoriali ); alla distanza territoriale ed ai gravi problemi relazionali, comunicativi e di contrasto con l'altro genitore che espongono la ragazza al concreto rischio che la madre frapponga con dinieghi e scarsa collaborazione ostacoli all'accesso della minore a cure o ad esperienze per le quali è necessario il consenso di entrambi i genitori”.
Avverso la sentenza ha proposto appello , la quale, ripercorsa Parte_1 minuziosamente tutta la relazione sentimentale e le vicende, di fatto e processuali, che sono seguite alla rottura del rapporto, ha lamentato che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato i fatti e la documentazione e non abbia proceduto a congrua istruttoria, essendosi limitato ad acquisire gli atti del procedimento svoltosi innanzi al
Tribunale per i Minorenni delle Marche.
Tentando di riassumere le doglianze, l'appellante ha dedotto, in particolare, che:
- la relazione con il sarebbe stata connotata da conflitti e violenze, oltre Per_1 che dal disinteresse per i figli, manifestato dal padre, spesso assente, anche in occasioni di rilievo, a cagione di viaggi, sovente di piacere;
tanto avrebbe indotto essa appellante a sporgere denuncia, a seguito della quale era stato avviato, nei confronti del , un procedimento penale per il reato, tra l'altro, di Per_1 maltrattamenti;
- il avrebbe portato con sé le figlie, trasferendosi in Calabria, senza il Per_1 consenso di essa appellante e benché egli non avesse più a sua città Per_6 natale, alcun legame familiare, ponendo in essere, inoltre, condotte manipolatorie sulle figlie, allontanandole dalla madre e generando in esse un'alienazione parentale;
- la figlia sarebbe stata iscritta presso una scuola media di Per_1 Per_6 senza il consenso di essa appellante e, anzi, sulla scorta di un consenso falso e altrettanto sarebbe avvenuto in occasione dell'iscrizione della ragazza alla scuola superiore;
il , inoltre, avrebbe nascosto alla madre informazioni sulla Per_1 salute delle figlie, tra cui l'anoressia di cui soffriva;
Per_4
6 - tutte le numerose valutazioni psichiatriche svolte sulla capacità genitoriale materna hanno sempre dato esiti positivi, mentre carenti sarebbero gli accertamenti svolti nei confronti del;
in particolare, sarebbero ben 17 le Per_1 relazioni eseguite sulla capacità di essa genitrice mentre una sola – peraltro, di dubbia esistenza – sarebbe quella svolta sulle capacità genitoriali paterne;
inoltre, detta relazione – ossia quella che si assume redatta dal Consultorio
[...] di IG Calabro, a firma del dott. – si fonda su Per_7 Per_2 accertamenti parziali, posto che non è stata somministrata al tutta la Per_1 batteria di test necessari (in particolare, non risulta somministrato il test MMPI-
R per la valutazione della personalità) ma solo un'intervista semi strutturata il cui oggetto di indagine ha riguardato esclusivamente il comportamento tenuto dal negli ultimi 12 mesi con i figli;
Per_1
- il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato che le dichiarazioni di sarebbero state influenzate dalla manipolazione del padre, tanto che le Per_1 circostanze narrate – mai riferite in precedenti audizioni – non rispondono a verità, come dimostrato dalle riproduzioni fotografiche accluse al testo dell'appello e dalle immagini tratte dal profilo Facebook di essa appellante;
al contrario, essa appellante avrebbe sempre tentato di riallacciare i rapporti con ma senza riuscirvi proprio a causa della manipolazione posta in essere Per_1 dal padre;
- non vi sarebbero, quindi, elementi per ritenere la madre irresponsabile o immatura e le denunce di maltrattamenti sarebbero state ingiustamente interpretate come attacchi all'altro genitore;
di contro, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la condotta accudente della madre, che sollevò preoccupazioni per lo stato di salute di di cui neppure i Servizi si erano Per_4 accorti e che avrebbe sempre dimostrato di sapersi prendere cura dei figli nonostante le difficoltà;
- anche il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha dato atto dell'assenza di elementi di criticità nell'esercizio della capacità genitoriale materna, revocando la sospensione dalla responsabilità genitoriale a suo tempo disposta;
inoltre, ha ritenuto più tutelante per , anch'egli figlio minore della coppia, l'affido Per_5
7 condiviso ad entrambi i genitori: sotto tali aspetti, quindi, tale Tribunale ha contraddetto il giudizio espresso nella sentenza gravata.
Ha, quindi, concluso chiedendo alla Corte di “revocare e/o modificare del provvedimento nelle parti sopra evidenziate” e, in subordine, di “ordinare l'esecuzione della valutazione delle competenze genitoriali e della personalità del , e Per_1 rinviare all'esito ogni successiva decisione”.
Si è costituito in giudizio il padre della minore, , il quale, in via Controparte_1 preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame per genericità, in violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nonché l'inammissibilità della nuova produzione documentale, eseguita solo in grado di appello, e delle richieste istruttorie formulate solo con l'impugnazione; nel merito, ha contestato con argomenti gli avversi assunti, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio anche la curatrice speciale del minore, la quale ha, anch'ella, chiesto la reiezione del gravame, deducendone, sotto più profili, l'infondatezza e concludendo in conformità.
Anche il p.m. ha instato per il rigetto dell'appello spiegato.
Con le note di trattazione per l'udienza del 23.5.2025, l'appellante ha, poi, evidenziato che la figlia maggiorenne ha lasciato l'abitazione paterna ed è tornata a vivere con Per_4 essa appellante, la quale, nel frattempo, ha contratto matrimonio;
ha anche riformulato le proprie conclusioni, articolando specifiche richieste istruttorie e concludendo come in epigrafe riportato, trovando l'opposizione del e della curatrice, manifestata Per_1 nelle rispettive note di trattazione per la medesima udienza, nella quali è stata eccepita l'inammissibilità delle richieste.
All'esito dell'udienza del 23.5.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 10.10.2025, depositata in data
13.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni processuali
1.1. Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa dell'appellato . Per_1
Non vi è dubbio che l'atto introduttivo del presente grado, ancorché genericamente rubricato “ricorso” oppure, in altri scritti, denominato “reclamo” (cfr. note di trattazione
8 per l'udienza del 23.9.2025), sia, a tutti gli effetti, un appello avverso un provvedimento che ha assunto la forma della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro, all'esito del giudizio avviato con ricorso del p.m. depositato in data
23.5.2024 e, quindi, soggetto alla disciplina di cui agli artt. 473 bis ss c.p.c.. Tanto perché dal Tribunale per i Minorenni di Ancona (adito anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs 149/2022) gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro – e non direttamente a detto Tribunale
– sicché non si è verificata una traslatio iudicii, essendo stato, di contro, avviato un nuovo procedimento in conseguenza di autonomo atto di impulso e autonoma iniziativa processuale del p.m. ricevente.
Quindi, l'appello è soggetto, quanto al suo contenuto e al relativo iter procedimentale, alla disciplina contenuta negli artt. 473-bis 30 e ss c.p.c.. L'art. 473-bis 30 c.p.c. richiama, quanto al contenuto dell'atto, il disposto di cui all'art. 342 c.p.c.: l'appello deve, quindi, contenere l'indicazione, in modo chiaro, sintetico e preciso, dei capi della sentenza impugnati, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione.
Tanto chiarito, va, effettivamente, rilevato che il ricorso si discosta – e non marginalmente – dal modello normativo appena indicato, nella misura in cui esso si risolve in un elenco di eventi, di atti, di documenti tesi ad offrire una ricostruzione della relazione tra le parti sin dalla sua origine e delle varie vicende che, nel corso del tempo, hanno coinvolto le parti e i figli, con una concatenazione di osservazioni sovente avulse dall'oggetto del giudizio e, soprattutto, non rapportate alla motivazione della sentenza gravata, con la quale l'atto solo a tratti si confronta.
Tanto impone alla Corte un'opera di selezione certamente anomala e uno sforzo interpretativo indubbiamente fuori dai canoni ordinari.
Ciò nondimeno, al netto di quella (massiccia) parte di contenuto che non si confronta in modo dialettico con le motivazioni del Tribunale e al netto di documenti sovrabbondanti rispetto al perimetro del sindacato del Tribunale prima e della Corte ora, l'appello – pur difforme dal modello procedimentale – non risulta inammissibile, alla luce dei principi elaborati in tema dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27199/2017; in senso analogo, Cass. n 7675/2019 e Cass. n. 36481/2022), essendo possibile enucleare
9 le parti della sentenza impugnate – id est la statuizione circa l'affido esclusivo della minore al padre e le prescrizioni dettate alla madre – e, sia pur all'esito di gravosa opera esegetica, le ragioni della critica, fondate sull'asserita valutazione parziale dei documenti acquisiti e sulla dedotta insufficienza dell'istruttoria, con particolare riferimento all'assenza, di cui l'appellante si duole, di accurate indagini sulla capacità genitoriale del e sulla genuinità delle dichiarazioni rese dalla minore Per_1 Per_1
.
[...]
1.2. Va rigettata anche l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale versata in atti nel presente grado e delle richieste istruttorie avanzate dall'appellante nel ricorso in appello.
Sul punto è sufficiente richiamare il disposto di cui all'art. 473-bis 35 c.p.c., a mente del quale il divieto di nuove domande e nuovi mezzi di prova previsto dall'art. 345 c.p.c. si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili, nel cui ambito certamente non rientra l'esercizio della responsabilità genitoriale e, in genere, qualsiasi provvedimento che attenga alla tutela del miglior interesse per il minore.
1.3. Infine, pure meritevole di rigetto è l'eccezione, formulata dall'appellato , di Per_1 inammissibilità delle memorie depositate dall'appellante, in data 10.9.2025 e, successivamente, in data 23.9.2025, trattandosi di memorie aventi, tra loro, contenuto sostanzialmente analogo, con valenza di note di trattazione per l'udienza del 23.9.2025.
2. Le valutazioni della Corte sul merito.
Tanto ritenuto sotto il profilo processuale, si rammenta che, in sintesi, l'appellante chiede nel merito la “revoca dell'affidamento esclusivo al padre e delle prescrizioni ex art. 333 c.c. poste a carico della madre”. Chiede, in via istruttoria, oltre all'ammissione dei documenti depositati, anche l'acquisizione dei protocolli completi somministrati al padre (APS-1, verbali, grezzi), al fine di chiarire se sia mai stato somministrato un
MMPI o equivalenti (“in difetto, disporlo e assumere il dott. (p.19 Comparsa) Per_2 sulla relativa somministrazione dell'APS-1”), nonché che sia disposta “CTU comparativa su entrambi i genitori, a ristabilire parità valutativa”.
Ebbene, la valutazione delle esposte richieste non può che muovere da una constatazione di fondo – lucida e pienamente condivisibile – contenuta proprio nell'appello: “E' evidente ed è chiaro che non si può prescindere dalla volontà di
di rimanere in Calabria (sia se questa volontà sia autonoma, sia se questa Per_1
10 volontà risulti essere il frutto di una manipolazione) perché estrapolare da Per_1 contesto in cui vive da 3 anni significherebbe sottoporla ad un nuovo stress mentale”
(cfr. pag. 26 dell'appello).
Quindi, il collocamento di in Calabria presso il padre, se rispondente alla reale Per_1 volontà di , non è in discussione, così come non è in discussione che Per_1 Per_1 abbia – in modo netto e cristallino – manifestato la ferma volontà di vivere con il padre, con il quale ha riferito di “stare da Dio”, e che abbia manifestato un altrettanto netto rifiuto di avere rapporti con la madre.
L'appellante dubita, però, della genuinità delle dichiarazioni rese dalla minore – in quanto, a suo dire, verosimilmente oggetto di manipolazioni del padre per allontanarla dall'altro genitore, avendo, peraltro, la ragazza, riferito circostanze non rispondenti al vero – ed evidenzia che non sono state mai eseguite indagini approfondite e complete circa la capacità genitoriale del padre.
I dati di fatto da cui muovere il giudizio sono i seguenti.
è un'adolescente ormai sedicenne che, alla luce delle dichiarazioni rese (oltre Per_1 che della diretta osservazione descritta dal curatore speciale), ha mostrato maturità e lucidità nel racconto del suo passato, della sua vita presente, dei suoi progetti e desideri.
Ella, per quanto rileva nella presente sede, ha dichiarato: “Ho la media del sette/ sette e mezzo. Le materie che mi piacciono di più sono fisica e matematica, in fisica ho nove e in matematica otto. Da grande voglio fare il detective o lavorare nei R.I.S. ... Faccio parte del coro parrocchiale, Santa Maria ad Nives in e anche dell'Oratorio, Per_6 dove sono animatrice per i bambini della scuola primaria. Durante l'inverno frequento mercoledì e sabato dalle 17.30 alle 20:00, d'estate mi occupo del “Grest- estate ragazzi” per due settimane ... Da domani inizierò a praticare il tennis per due giorni a settimana dalle 19:30- alle 21:00, mi accompagnerà AP ... La scorsa settimana ho terminato un corso studio “ Genio in 21 giorni” un corso a pagamento, che ha pagato AP. E' un corso di studio che serve ad avere un proprio metodo di studio al fine di comprendere meglio e ottimizzare i tempi di studio. ... Mi sono trovata benissimo è un ottimo metodo, si studia tramite una mappa a forma di neurone e aiuta sia nell'apprendimento, sia nell'organizzazione della vita quotidiana ... Ho superato i test di ingresso per il corso Cambridge per conseguire il livello B1, il corso è stato organizzato dalla mia scuola. ... Anche le mie sono sorelle sono brave ... Abbiamo un
11 rapporto solido e ci aiutiamo e confrontiamo su ogni cosa ... Non sento mio fratello
da circa un anno. Anche se gli mando gli auguri in occasione del suo CP_3 compleanno o delle festività, lui non risponde. Secondo me si fa influenzare da mamma.
Lui abita con mamma a Pesaro, ha sedici anni. Ormai ho perso la pazienza con lui, perché io mando messaggi ma lui non mi risponde. ... Non sento e vedo mamma da un anno. L'ultima volta che ci siamo viste è stata in occasione dell'ultima vacanza, non ricordo se fosse l'estate 2023 o Natale 2023. ... Non voglio avere rapporti con lei, a parer mio una mamma non è quella che ti ha partorito, ma quella che c'è sempre stata.
Da piccola, a parte che ci picchiava sempre, se litigavamo tra fratelli, come fanno tutti i bambini, lei si arrabbiava, urlava come una pazza e certe volte faceva scenate, ad esempio, quando eravamo in macchina cominciava a battere le mani sullo sterzo e diceva “ basta, facciamo un incidente così la facciamo finita tutti”, oppure faceva la scenata che si buttava dal balcone e la tirava dentro. Mamma ha sempre fatto Per_4 così, quando si arrabbia, bestemmia e dice parolacce. Quando facevamo monellerie oppure se non capivamo qualcosa a scuola o prendevamo un voto basso, lei ci urlava contro e ci picchiava a tutti e quattro, dandoci sberle sul muso, che con gli anelli ci faceva male. A me una volta ha rotto il mestolo di legno sulla testa. ... Vedevo poco mamma perché lei lavorava, la vedevo la mattina, qualche volte di pomeriggio e poi la sera. A pranzo mangiavamo da soli io e , ci preparavamo da soli il pranzo, CP_3 perché mangiavamo surgelati. ... Non ho mai avuto un dialogo madre- figlia con lei. ...
Mamma ora non mi telefona da un anno, mi ha mandato un messaggio a Capodanno, a
Natale e al mio compleanno a cui non ho risposto perché non voglio avere alcun contatto con lei. Rispetto a prima vivo una vita migliore. ... Negli ultimi due anni AP era con e in Calabria. Quando era con noi a Pesaro, AP ci aiutava a Per_8 Per_4 studiare, cucinava lui. Quando sono nata io, AP è andato in pensione. ... Ogni tanto faceva dei viaggi di qualche giorno, a volte mi portava. Io amo viaggiare e per esempio al mio compleanno ho chiesto come regalo dei viaggi, sono stata due-tre volte a Londra
e una volta a Parigi;
nei viaggi a volte mi accompagnava AP, altre volte mamma e
, AP rimaneva a casa con e . ... Quando vivevo a Pesaro CP_3 Per_8 Per_4 eravamo praticamente chiusi in casa, non potevamo fare nulla, non potevo uscire, mi riferisco agli ultimi due anni prima del mio trasferimento a IG, circa quattro anni fa, facevo la seconda media. Non potevo mai uscire, mamma mi diceva che potevo
12 uscire solo per le cose di scuola, non mi accompagnava e dovevo prendere il pullman.
Da piccola facevo Taekwondo, pattinaggio, nuoto, tennis, queste cose le ho fatte quando AP era a Pesaro con noi, perché mi accompagnava lui. Mamma ogni tanto, prevalentemente AP. Dalla secondo media non ho più praticato sport perché mi sono dedicata allo studio e ho ripreso quando mi sono trasferita da AP a IG, dove facevo bici e palestra con lui. Lo scorso anno ho fatto anche pattinaggio. ... Con AP ho un buon rapporto, parliamo molto. Faccio sempre tutto con lui. Pensa sempre AP
a tutto, cucina anche lui ed è bravo. ... Di mamma ho solo ricordi brutti. Ricordo che anche quando uscivamo per fare qualcosa insieme finiva sempre con litigi. ...Di solito esco con le mie amiche che hanno la stessa età, alcune sono compagne di scuole, altre della chiesa. ... PA ha stabilito l'orario, mi accompagna e mi viene a prendere lui.
Sono ancora piccola ed è giusto che abbia orari non così tardi. Anche le mie sorelle escono, però hanno orari diverse dai miei perché sono maggiorenni. ... Mamma non mi manca. Una madre, secondo me, non si dovrebbe comportare come ho detto prima, urlare, picchiare. Secondo me il comportamento giusto è dialogare. Non voglio avere rapporti con lei, perché fino a quando non mi sono trasferita da AP ha avuto sempre gli stessi atteggiamenti che ho detto prima e secondo me, se fossi rimasta con lei avrebbe continuato. Anche con le mie sorelle è così, a tirò degli schiaffi Per_4 all'orecchio ( mima il gesto) causandole problemi. Picchiava perché non era Per_8 brava a scuola, e si vantava pure di ciò e ci rideva come se fosse tutto normale. ...
Assolutamente non voglio avere alcun rapporto con mia madre. Il perdono in questi casi non è possibile, perché i comportamenti che ho descritto prima, mamma li ha posti in essere coscientemente e non ha mai chiesto scusa. Un giorno è andata via di casa, ricordo ancora la scena, forse per andare a vivere con uomo che aveva conosciuto. Poi io e siamo andati a vivere con AP e è rimasto con lei. Poi ha Per_8 Per_4 CP_3 trovato un altro compagno che ancora frequenta, io non lo conosco l'ho visto solo una volta due anni fa quando mi trovavo a casa sua. ... PA non mi ha mai picchiato.
Quando litigo con le mie sorelle, ci fa calmare e poi ci parla e ci fa capire che abbiamo sbagliato, AP è sempre dolce sia con me e sia con le mie sorelle. E' affettuoso ed è protettivo nella maniera giusta, mi chiede con chi esco e dove vado. Conosce tutti i miei amici. ... In futuro voglio andare all'Università, ancora sono indecisa, da quello che ho capito, per il lavoro che voglio fare (R.I.S. o detective) potrei fare direttamente i corsi
13 per entrare in polizia, però voglio comunque fare l'Università perché, se qualcosa va storto deve avere un piano B per sicurezza, a parte che non voglio avere solo il diploma. PA sa dei miei progetti a differenza di mamma. ... Non accetterei le scuse di mamma, perché per quel che so picchiare è violenza domestica, è un rato e non basta una scusa per cancellare. So che non mi pentirò di non accettare le sue scuse (piange).
... Sono arrabbiata perché una mamma non fa un figlio e poi lo tratta come ha fatto lei.
... PA vorrebbe che la sentissi, mi dice di mandarle messaggi. Dice di contattare anche . Con lui vorrei avere un rapporto da fratello, perché è mio fratello, con CP_3 mamma invece no. ... Le mie sorelle se vogliono possono sentire mamma, è una loro scelta ma non mi devono mettere in mezzo, perché io non voglio avere nulla a che fare con lei. ... PA non beve e non fuma e neanche io. ... Io voglio continuare a stare con AP a IG. Se questo Tribunale mi chiedesse di andare anche solo per un mese da mamma, preferire andare in una casa famiglia, ma non con lei. Con AP sto bene, sto da Dio. ... PA ha fatto il doppio genitore. Mia sorella ha fatto le veci di Per_8 mamma, per esempio mamma non era presente neanche quando mi è venuto il ciclo mestruale, si è interrotto ma solo mia sorella è intervenuta in mio supporto mentre mia mamma non mia ha spiegato, nonostante io le avessi detto del problema. ... mamma si è comportato male con tutti i figli e non con me in particolare. ... Mamma non mi manda soldi. So che paga tutte le spese AP. A me personalmente non dà soldi. L'ultimo regalo che mi ha fatto è stato in occasione del mio quattordicesimo compleanno, mi mandò un assegno di cento euro, non ho potuto cambiarlo e quindi l'ho restituito chiedendole se potesse provvedere in contanti e lei non si è fatta più sentire. ...”.
Il narrato della ragazza non ha fatto emergere segno alcuno di contaminazione da fonti esterne. Gli eventi del passato sono riferiti in modo dettagliato e con dolore (tanto da generare il pianto); il presente è descritto in modo oggettivo e realistico e i sentimenti sono esternati con spontaneità e autenticità; la proiezione verso il futuro è ricca di entusiasmo.
Dal punto di vista oggettivo, i fatti descritti (con particolare riferimento agli episodi di violenza fisica e verbale subiti dalla madre, al fatto che e il fratello si Per_1 Per_5 trovavano spesso, negli anni prima della separazione dei genitori, a mangiare da soli surgelati a pranzo perché la madre lavorava) non possono ritenersi smentiti dalle riproduzioni fotografiche allegate al ricorso, che rappresentano persone “in posa” e
14 immagini isolate ma non sono in grado di sconfessare episodi che di regola non vengono immortalati da un obiettivo fotografico. Né valgono efficacemente le immagini delle pietanze che l'appellante cucinava nel corso della sua vita familiare: la ragazza non ha mai riferito che la madre non cucinasse o non sapesse farlo ma solo che, spesso,
a pranzo, lei e il fratello si trovavano a mangiare surgelati perché la madre lavorava.
Dunque, non emergono ragioni oggettive per ritenere che la dichiarazione di sia Per_1 artefatta o frutto di manipolazione, risultando, al contrario, una narrazione autentica, spontanea e genuina.
Constano in atti, poi:
a. relazione del Consultorio di IG prot. n. 62039 del CP_4
21.5.2024, a firma del dott. in cui si dà atto che il è stato Persona_9 Per_1 sottoposto a test psicodiagnostico per la valutazione delle capacità genitoriali tramite SPS-I, ossia intervista semistrutturata avente, quale oggetto di indagine, il comportamento tenuto dal genitore negli ultimi 12 mesi con i figli: la relazione attesta che le capacità genitoriali presentano un livello “soddisfacente-ottimale”, con capacità soddisfacenti nella comunicazione e dialogo;
capacità moderata nel controllo e una pressocché totale dedizione alle figlie e alla soddisfazione delle loro esigenze;
si segnala anche che il è consapevole dell'importanza Per_1 della figura materna nella vita di un figlio e cerca di preservare un'immagine positiva della madre;
b. relazione dei servizi sociali di IG depositata il 10.6.2024, in cui si descrive in termini molto positivi sia il rapporto della minore con il Per_1 padre, sia la condizione della ragazza nel suo contesto di vita;
c. relazione di aggiornamento dei servizi sociali di IG depositata il
18.2.2025, in cui si ribadisce che e sono ragazze mature, serene, Per_4 Per_1 ben integrate nel contesto sociale, con brillante rendimento scolastico;
si segnala anche che il mostra un interessamento forte e partecipato verso le figlie, Per_1 alle quali desidera garantire il massimo, sia dal punto di vista affettivo che da quello socio-ambientale e che dal punto di vista economico non sono state riscontrate problematiche di sorta;
si conclude che “avendo constatato che la figura paterna è in possesso delle qualità e dei requisiti necessari nella gestione del suo ruolo genitoriale, si può dire che il quadro emerso è quello di una
15 situazione affettiva, di sostegno e di accoglienza verso le figlie, ricca di sentimenti che sicuramente contribuiscono a creare un felice e sereno clima familiare”;
d. relazioni del Serd di IG, che attestano l'assenza di problematiche legate all'abuso di alcol o sostanze in capo al . Per_1
Gli elementi di giudizio sin qui riassunti restituiscono senza dubbio l'immagine di un padre attento, premuroso, votato alla cura delle figlie e ben attrezzato per rispondere adeguatamente alle loro esigenze e ai loro bisogni.
Di contro, non costituiscono elementi di segno contrario né gli atti del procedimento penale (la denuncia spiegata dalla il decreto di rinvio a giudizio) a carico Pt_1 dell'appellato, giacché al momento fondati esclusivamente su una ricostruzione unilaterale dei fatti, né gli atti dei giudizi civili che si fondano sulla medesima denuncia e unilaterale ricostruzione dell'appellante (ossia, il ricorso del p.m.m. al Tribunale per i
Minorenni di Ancona, il pedissequo provvedimento di sospensione emesso dal
Tribunale, le relazioni di professionisti che danno atto della presa di coscienza, da parte dell'appellante, di essere vittima di violenza): è evidente che, per un verso, sino a sentenza definitiva, i fatti denunciati dall'appellante non possono considerarsi provati e che, per altro verso, qualsiasi valutazione, giuridica o psicologica, che prenda le mosse dalle dichiarazioni della sola parte non può valere come prova del fatto dichiarato da cui siffatta valutazione muove.
Neppure significativa è la richiesta di archiviazione del procedimento penale avviato, in forza delle dichiarazioni rese da , contro l'attuale marito dell'appellante: Testimone_1 nella richiesta, infatti, non si assume – come invece ritiene l'appellante – che sia Per_4 stata manipolata dal padre perché narrasse fatti mai avvenuti;
piuttosto, si evidenzia che, in mancanza di riscontri esterni, le dichiarazioni della minore non erano sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, in quanto sussisteva “il rischio che le dichiarazioni accusatorie della minore siano state contaminate dalle ...vicende familiari”, anche in ragione della condizione di fragilità psico-fisica in cui versava , all'epoca Per_4 minorenne.
Ma quello che più conta – e che maggiormente supporta le risultanze delle fonti istruttorie sopra elencate – è che ha con il padre un ottimo rapporto, sta Per_1 crescendo nel migliore dei modi, ha un ottimo rendimento scolastico, è ben integrata
16 nell'ambiente sociale, è una ragazza attiva sotto diversi profili, non presenta alcun problema di salute fisica o mentale né deficit nel comportamento, nell'educazione, nella capacità di relazionarsi.
D'altra parte, la stessa appellante ha prodotto il decreto del Tribunale per i Minorenni delle Marche del 27.1.2025 in cui si dà atto che entrambi i genitori hanno “superato le criticità mostrate in precedenza e che, cessate le motivazioni che avevano portato questo tribunale a emettere un provvedimento di sospensione temporanea della responsabilità sul figlio, è opportuno procedere con la reintegra nell'esercizio della responsabilità genitoriale” sia di sia di nei confronti del Parte_1 Controparte_1 figlio . Per_5
In un contesto di tal fatta ulteriori indagini sulla capacità genitoriale del padre si palesano oltremodo esplorative ed inutili. “Ristabilire la parità valutativa tra le parti” come richiede l'appellante, è una finalità che, nel descritto contesto, resta fine a se stessa e volta solo a soddisfare un'aspirazione individuale della madre, senza, tuttavia, alcuna utilità rispetto a quello che è l'obiettivo della controversia, ossia individuare il miglior assetto nei rapporti tra la minore e ciascun genitore.
In altri termini, se si parte dalla constatazione che desidera rimanere a vivere Per_1 con il padre e se si assume – come si è assunto – che le sue dichiarazioni sono espressione del suo reale desiderio e se si condivide che il volere del minore capace di discernimento e non lontano dalla maggiore età sia un elemento di gran peso nella valutazione in merito alla sua vita, allora non può che concludersi che ulteriori approfondimenti sulla capacità genitoriale del padre – in ordine al quale, peraltro, non emergono carenze gravi e manifeste e che ha consentito a di raggiungere Per_1 equilibrio e benessere – non sono utili, non essendo contestato, tenuto conto dei motivi di gravame, il collocamento della ragazza, sicché l'attenzione va diretta sull'opportunità
o meno dell'affido esclusivo, effettivamente contestato: accertamento, questo, che, all'evidenza, prescinde dalla completezza o meno della batteria di test psico-diagnostici somministrati all'appellato e dalla loro idoneità o meno a valutare l'attitudine genitoriale oltre il solo ultimo anno, dovendo, piuttosto, sottoporsi a sindacato la validità della motivazione adottata dal Tribunale per escludere dall'affido l'appellante.
Sotto tale ultimo profilo, il Tribunale è giunto a ritenere pregiudizievole per la minore un affido condiviso valorizzando il senso di malessere e di sfiducia nutriti dalla ragazza
17 verso la madre e ricondotti dalla stessa prevalentemente al comportamento della genitrice (che, nel narrato di , si sarebbe dimostrata assente in fasi delicate della Per_1 crescita e avrebbe assunto comportamenti non funzionali), nonché la distanza territoriale ed i gravi problemi relazionali, comunicativi e di contrasto con l'altro genitore, con conseguente rischio che la coppia genitoriale non riesca a trovare un accordo in ordine all'accesso della minore a cure o ad esperienze per le quali è necessario il consenso di entrambi i genitori.
Ebbene, con simile motivazione l'appello non entra in dialettico confronto, limitandosi,
l'appellante, a dedurre che non vi siano elementi per ritenere essa genitrice come persona non matura o non responsabile o per affermare che ella abbia ostacolato o negato il consenso su decisioni relative alla crescita di e che non possa ritenersi Per_1
“salutare” per la minore “l'eliminazione di un qualsivoglia rapporto” con la madre, delegando ogni forma di genitorialità al padre, al contrario di quanto ritenuto dal
Tribunale per i Minorenni delle Marche in relazione al figlio . Per_5
Ebbene, il Tribunale, come già visto, non ha deciso per l'affido esclusivo sulla scorta di un giudizio negativo sulla persona della madre e sulla sua capacità genitoriale né in alcuna parte della sentenza si afferma che la madre abbia ostacolato o negato il consenso relativamente a decisioni importanti per la figlia. Piuttosto, il Tribunale ha preso atto di un dato inconfutabile, ossia che esiste un conflitto tra i genitori estremamente acceso, una totale assenza di dialogo tra loro, che si aggiunge alla netta chiusura manifestata da nei confronti della madre, con la quale ormai da tempo non ha rapporti e alla Per_1 quale attribuisce condotte che le generano ricordi dolorosi: in una condizione di tal fatta l'affido condiviso si risolverebbe in un pregiudizio per la minore, posto che il conflitto rischia di tradursi in deleteri disaccordi sulle scelte più importanti per la minore e in un acuirsi delle ragioni di astio della figlia verso la madre, che, d'altra parte, per quanto narrato dalla ragazza, ha assunto in passato condotte scarsamente partecipative a fasi di vita importanti per la figlia, dimostrando mancanza di empatia, comprensione e vicinanza. L'affido esclusivo, inoltre, non significa – come ritiene l'appellante – estromettere la genitrice dalla vita della figlia, posto che il genitore non affidatario resta comunque titolare del potere-dovere di controllo e vigilanza sulle decisioni assunte dall'altro genitore, per come previsto dall'art. 337 quater ult. co. c.c.. D'altronde, la partecipazione della madre alla vita della figlia non dipende esclusivamente o
18 prevalentemente dalla condivisione della responsabilità genitoriale, bensì, più a monte, dalla capacità della madre, quale figura adulta della diade, di riavvicinare a sé la figlia, aiutandola ad affrancarsi dal passato. Né può ritenersi vincolante la decisione assunta dal Tribunale per i Minorenni delle Marche, che ha affidato il figlio minore ad Per_5 entrambi i genitori, atteso che la situazione di ciascun figlio è specifica e irripetibile ed è
a tale singolare situazione che occorre dare la sua propria disciplina.
Quanto, infine alla mancata previsione di un calendario di incontri tra la madre e la figlia e alle “prescrizioni” dettate dal Tribunale alla madre, il giudice di prime cure ha preso le mosse dalla constatazione della natura incoercibile dei rapporti affettivi nonché dai desideri espressi dalla minore. In altri termini: , che non è più una bambina Per_1 ma una ragazza matura e consapevole, ha manifestato una chiusura nei confronti della madre, indicandone la causa in alcuni comportamenti assunti in passato dalla genitrice e nelle ferite emotive che questi hanno generato. Tanto comporta la non opportunità, nell'ottica del perseguimento del miglior interesse della minore, di imporre un qualsivoglia percorso strutturato di riavvicinamento, con o senza l'ausilio di professionisti, giacché qualsiasi percorso richiede un'adesione e una collaborazione che non sono coercibili e rispetto ai quali la ragazza ha già nettamente manifestato la propria avversione. Tale percorso motivazionale e ratio decidendi sono pienamente condivisibili e non sono stati fatto oggetto di specifica censura giacché con essi l'appello non si confronta. Alla luce delle dichiarazioni di , imporle un rapporto con la madre, Per_1 sebbene veicolato o, comunque, organizzato dai Servizi Sociali, costituirebbe un pregiudizio per l'equilibrio e la serenità che ella è riuscita a costruire. Non a caso, anche il Tribunale per i Minorenni di Pescara, nel decreto del 23.1.2025 (dep. il 27.1.2025), si
è espresso sostanzialmente nel medesimo senso con riferimento al rapporto tra il minore e il padre, annotando che quest'ultimo ha mostrato “la consapevolezza che Per_5 non può obbligare il figlio a relazionarsi con lui, dovendolo rispettare negli intenti e dargli il tempo affinché maturi in lui il desiderio eventualmente di rincontrarlo”.
Per altro verso, poiché l'appellante, nel rapporto con la figlia, è la componente adulta ed
è anche la genitrice, ossia la persona che dovrebbe possedere i più utili strumenti per ricucire gli strappi nel rapporto, si giustificano le prescrizioni dettate alla madre dal
Tribunale, che hanno il significato non di rimproverare l'appellante per pregresse mancanze ma di spingerla a cercare con maturità e pazienza le soluzioni più idonee che,
19 nel rispetto dei tempi e della sensibilità di , possano condurre a ricostruire un Per_1 legame filiale su nuove basi.
In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante tanto nel rapporto processuale con l'appellato , quanto nel rapporto processuale con il curatore Per_1 speciale che rappresenta la minore;
esse si liquidano, per ciascuno degli appellati, come da dispositivo, applicati i parametri previsti dal DM 55/2014 e succ. mod. in relazione ai giudizi innanzi alla Corte di Appello per le cause di valore indeterminabile comprese nello scaglione tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, operata la riduzione del 50% in considerazione della modesta complessità delle questioni e dell'attività espletata, riconosciute le fasi di studio, introduttiva e decisionale (non essendo stata espletata alcuna attività riconducibile alla fase di trattazione/istruttoria), con distrazione in favore dello Stato delle spese liquidate nel rapporto processuale con la minore, in quanto ammessa al patrocinio a spese dell'Erario.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo della reclamante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il reclamo, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale per i Parte_2
Minorenni di Catanzaro n. 131/2024, pubblicata in data 28.10.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.473,00
[...] per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva;
20 3. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di , Parte_1 Persona_1 rappresentata dal curatore speciale, avv. , delle spese del presente Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in euro 3.473,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva, disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
4. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico della reclamante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo;
5. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 10.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Concettina Epifanio
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